Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01126/2022 REG.RIC.
N. 00087/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1126 del 2022:
-dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive della Città di Asti, notificata il successivo -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive;
-degli atti connessi;
quanto al ricorso n. 87 del 2023:
dell'atto di entrata -OMISSIS-adottato in data -OMISSIS-del Dirigente del Settore Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificato, con il quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dell'art. 4 bis dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001;
nonché per l’annullamento della determinazione dirigenziale -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Servizio Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificata, con la quale è stata disposta l'acquisizione al patrimonio del comune dei beni di proprietà dei ricorrenti;
e degli atti connessi.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. LU LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Asti, con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di opere prive di titolo edilizio, realizzate in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.
Avverso tale provvedimento i ricorrenti sono insorti con il ricorso n. 1126/2022, deducendo:
1)violazione degli artt. 31 e 36 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento;
2) violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento.
Il Comune, con provvedimento del -OMISSIS-, verificata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha irrogato la sanzione di euro 20.000; successivamente, con determina del -OMISSIS-, ha dichiarato l’acquisizione dell’immobile oggetto dell’ordinanza di demolizione e dell’area di sedime.
Avverso tali provvedimenti i ricorrenti sono insorti col ricorso n. 87/23, deducendo:
1)violazione degli artt. 31 e 36 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento; illegittimità derivata;
2) violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento;
3) violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione;
Si è costituito in giudizio, in relazione a entrambi i ricorsi, il Comune di Asti.
All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Preliminarmente occorre riunire i ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
2. Con la prima parte della prima censura i ricorrenti deducono che, trattandosi di opere di remota realizzazione, il Comune avrebbe dovuto supportare il gravato provvedimento con una congrua motivazione, anche in ordine all’interesse pubblico perseguito.
Il rilievo non ha pregio.
Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di valido titolo abilitativo ha natura di atto vincolato, fondato unicamente sull'accertamento dell'abuso. Non è quindi richiesta una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, poiché tale interesse è già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata (ex multis: Cons. Stato, II, 9.12.2025, n.9688).
3. Con la seconda e terza parte della prima doglianza gli esponenti sostengono che le opere in questione, richiedenti titoli edilizi minori e diversi dal permesso di costruire, non sono suscettibili di essere oggetto di ordinanza di demolizione.
I rilievi sono infondati.
Molte delle opere oggetto del gravato provvedimento (fabbricato a civile abitazione composto da 6 locali, battuti in calcestruzzo di mq. 30 e 13, locale in muratura –lavanderia e stireria-, tettoia di metri 6,50 X 3,80, box in lamiera di m. 5,20 X 2,60, adiacente baracca di cantiere, basso fabbricato con struttura in cemento armato, muro di sostegno in cemento armato sul lato est della recinzione del lotto), oltre che essere permanentemente funzionali alla destinazione residenziale, sono di estensione e impatto edilizio tale da richiedere da sé sole il permesso di costruire. Trattasi comunque di permanente trasformazione del suolo con manufatti che, nell’insieme, sono di cospicua estensione.
4. Per la recinzione in calcestruzzo, il bombolone interrato e il cancello con pilastri metallici valgono le seguenti considerazioni.
La circostanza che i suddetti manufatti facciano parte di una serie di abusi edilizi preordinati all’utilizzo abitativo nello stesso contesto di luogo induce a considerarli unitamente a tutte le opere realizzate, in quanto non è consentita una visione atomistica o frazionata del realizzato ma è necessario un giudizio complessivo, con la conseguenza che, ai fini del giudizio di unitarietà o pluralità degli interventi edilizi, non può essere considerato il mero aspetto strutturale del singolo manufatto, rilevando anche l’elemento funzionale, alla cui stregua va verificato se le varie opere, pur separate, siano tese al perseguimento dello stesso scopo.
Ciò in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio.
Il principio della valutazione complessiva delle opere realizzate trova applicazione anche qualora, come nel caso di specie, occorra vagliare opere minori o pertinenziali o in astratto ascrivibili all’attività edilizia libera che, però, si abbinino a manufatti la cui realizzazione presuppone il rilascio del permesso di costruire.
Pertanto, in base alla necessaria valutazione unitaria delle opere oggetto dell’atto impugnato, la recinzione in argomento e le altre opere minori realizzate, in assenza di titolo edilizio, sono sanzionabili con la misura demolitoria.
A maggior ragione incorrono nella sanzione demolitoria, in assenza del permesso di costruire, le opere di maggiore impatto, quali il fabbricato a civile abitazione composto da 6 locali, i battuti in calcestruzzo di mq. 30 e 13, il locale in muratura –lavanderia e stireria-, la tettoia di metri 6,50 X 3,80, il box in lamiera di m. 5,20 X 2,60, l’adiacente baracca di cantiere, il basso fabbricato con struttura in cemento armato, il muro di sostegno in cemento armato sul lato est della recinzione del lotto.
Per tutte vale il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale non è possibile scindere e valutare singolarmente i manufatti abusivi, dovendosi aver riguardo all'abuso nella sua interezza (TAR Puglia, Lecce, I, 30.9.2025, n. 1337).
5. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancata indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
La censura non è condivisibile.
Secondo il consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, la mancata esatta indicazione, nell’ordinanza di demolizione, delle aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine impartito non comporta l’illegittimità del provvedimento, considerato che l'acquisizione gratuita delle opere, della relativa area di sedime e dell'area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale costituisce una conseguenza ex lege dell'inottemperanza, talché l’indicazione dell’area da acquisire ben può essere operata con un successivo e separato atto, nella fase successiva all’infruttuoso decorso del termine di 90 giorni (ex multis: TAR Campania, Napoli, VII, 17.3.2025, n. 2239).
6. Il ricorso n. 1126/22 deve quindi essere respinto.
7. Con la prima censura del ricorso n. 87/2023 i ricorrenti deducono l’illegittimità derivata dalla presupposta ordinanza di demolizione.
La doglianza è infondata.
Vale il giudizio di infondatezza delle censure sollevate con il primo ricorso.
8. Con la prima parte del secondo mezzo gli esponenti sostengono che il comma 4 bis dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, introdotto con la legge n. 164 del 2014 in tema di sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione, non possa trovare applicazione nei casi, come quello in esame, risalenti a prima della sua entrata in vigore.
Il rilievo è infondato.
La fattispecie sanzionata dalla norma è costituita dalla inottemperanza all’ordine di demolizione, inottemperanza che, nel caso in esame, si è verificata dopo l’entrata in vigore della legge n. 164/2014, talché l’irrogazione della sanzione pecuniaria non ha comportato alcuna applicazione retroattiva del citato comma 4 bis.
9. Con la seconda parte del secondo mezzo i ricorrenti contestano la determinazione della sanzione nella misura massima.
La censura non ha pregio.
La molteplicità degli abusi edilizi giustifica la determinazione dell’Ente, il quale ha posto a fondamento della misura della sanzione pecuniaria la tipologia e la consistenza delle opere abusive, descritte puntualmente nell’ordinanza di demolizione. Trattasi infatti di 11 abusi edilizi, alcuni dei quali si sono aggiunti agli altri nel tempo (come da verbali di sopralluogo del 4.11.1996 e del 17.5.2022). Alcune delle opere in questione, in cemento armato, sono risultate anche prive della denuncia e del collaudo statico previsto dalla legge n. 1086/1971.
10. Con la terza parte del secondo mezzo la parte istante lamenta la mancanza di un previo provvedimento accertativo dell’inottemperanza.
L’assunto non ha pregio.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, l’acquisizione dei beni, dell’area di sedime e delle aree pertinenziali, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, avviene “di diritto”, ovvero come automatico effetto dell’infruttuoso decorso del termine di 90 giorni assegnato con l’ordinanza di demolizione, talchè non è prevista la necessaria adozione di un atto provvedimentale accertativo.
Nel caso di specie costituisce pertanto valido presupposto dell’atto impugnato l’ivi richiamato verbale di accertamento della persistenza degli abusi edilizi datato -OMISSIS-.
11. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la necessità di un procedimento accertativo dell’eventuale spontanea ottemperanza e della sua conclusione con atto provvedimentale, talché non sarebbe sufficiente il richiamato verbale di accertamento della polizia municipale.
La doglianza non è condivisibile.
Valgono le considerazioni sopra esposte dal Collegio.
Peraltro è incontestata la persistente presenza degli abusi edilizi in questione, asseverata dal verbale di sopralluogo e comunicata agli interessati con nota del -OMISSIS-.
12. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, a favore del Comune, della somma complessiva di euro 5.000 (cinquemila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU LU, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.