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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/11/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARINI FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. SAVORELLI BARBARA
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AN TE
CONVENUTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
In via preliminare
- Dichiarare la piena giurisdizione dal Giudice adito con riferimento alla domanda di riconoscimento del mancato aggiornamento delle tariffe
Nel merito In via principale
- Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a vedersi corrispondere dal Controparte_1
per le ragioni dedotte in fatto e in diritto nell'atto di citazione e nei successivi scritti
[...] difensivi, le somme dovute a titolo di:
a) indennizzo del valore residuo e non remunerato degli impianti e delle dotazioni realizzate, secondo le voci economiche individuate nell'atto di citazione e, pertanto, nella somma di €
79.303,32, o nella diversa somma accertanda dall'Ecc.mo Tribunale, oltre IVA se dovuta, oltre interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo saldo, oltre ancora rivalutazione e ricapitalizzazione;
b) corrispettivo per la gestione del servizio di illuminazione votiva nel periodo 1/1/2016 al
18/1/2017, secondo le voci economiche individuate nell'atto di citazione e, pertanto, nella somma di € 8.412,24, oltre IVA, oltre spese postali se dovute, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo saldo, oltre ancora rivalutazione;
c) importo pari a € 14.642,19, oltre IVA se dovuta (doc. 20) quale differenza tra quanto percepito dall'utenza e quanto sarebbe stato incassato se le tariffe di illuminazione votiva fossero state adeguate dal come dovuto;
CP_1
d) rifusione delle spese sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui all'atto di citazione e, pertanto, nella somma di € 1.946,88 oltre IVA versata al CTU Dott. Ing.
in quella di € 2.625,00 oltre IVA 5per il CTP per. ind. (pari alla metà Persona_1 Per_2 dell'importo complessivo dovuto per la consulenza resa anche per altro impianto cimiteriale), in quella di € 2.999,7 oltre IVA e oltre spese esenti pari a € 833,55 versata alla scrivente difesa, per un totale di € 7.571,58 oltre a IVA, oltre a € 833,55 per spese esenti, (doc. 21), oltre ad interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo saldo, oltre ancora rivalutazione;
- per l'effetto condannare il al pagamento delle somme accertate Controparte_1
e dovute all'attrice a titolo delle richieste di cui sopra, lettere a), b), c), d) per un totale di €
110.762,88 oltre IVA [se dovuta sulle somme sub. a) e c)], e/o quella minore o maggiore dovuta di giustizia oltre ad interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo saldo, oltre ancora rivalutazione e, ove dovuta, ricapitalizzazione, nonché spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Sempre nel merito
In via subordinata
2 - Accertare, occorrendo, il diritto, a corrispondere la somma dovuta all'attrice dal
[...]
per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per le voci di cui sopra, Controparte_1 lettere a), b), per un totale di € 87.715,56, oltre IVA se dovuta e oltre spese postali se dovute, ovvero la maggiore o minore somma di giustizia;
- condannare il al pagamento della somma accertata e dovuta Controparte_1 all'attrice per le voci di cui sopra, lettere a), b), per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. oltre ad IVA se dovuta, oltre spese postali se dovute e oltre a interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo saldo, oltre ancora rivalutazione e, ove dovuta, ricapitalizzazione.
Sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto: CP_1
In via principale
- Previo accertamento del pieno adempimento di parte attrice all'obbligo di realizzare e manutenere gli impianti per cui è causa a norma di legge e in conformità alla regole dell'arte e dichiarata la natura non demaniale della banca dati e previo ogni ulteriore opportuno accertamento, dichiarare che nulla è dovuto da al Parte_1 Controparte_1 per i lavori da quest'ultimo eseguiti, nonché per la ricostruzione della banca dati e, per l'effetto, respingere le richieste avanzate in via riconvenzionale dal CP_1
In via subordinata
- se necessario, previa correzione dell'importo dei lavori indicato nel quesito peritale e previa richiesta di chiarimento al CTU e/o integrazione della relazione peritale - ridurre il quantum richiesto dal tenendo conto che il costo dei lavori strettamente necessari deve essere CP_1 calcolato sull'importo al netto del ribasso d'asta.
In ogni caso
Con vittoria di spese di lite, di ATP e di consulenza tecnica del presente giudizio.
In via istruttoria […]”
Conclusioni per il Controparte_1
“Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria necessaria e opportuna e, in particolare:
− accertato l'inadempimento dell'attrice all'obbligo di realizzare e manutenere gli impianti per cui è causa a norma di legge e conformi alle regole dell'arte;
3 − verificata la natura demaniale degli elenchi digitali degli utenti, siccome afferenti strettamente a un pubblico servizio;
− previo ogni altro opportuno accertamento;
così pronunciarsi:
In via preliminare e, in ogni caso, nel merito.
-Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito con riferimento alla domanda di riconoscimento dei mancati incrementi dei canoni.
-Rigettare le domande di controparte siccome infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale.
-Accertare, sulla base degli esiti del già svolto ATP, l'inadempimento di controparte agli obblighi di cui alla convenzione e, di conseguenza, condannare l'attrice a risarcire e Parte_1 pagare al convenuto i costi sostenuti e sostenendi di messa a punto degli impianti oggetto CP_1 di concessione pari ad € 19.233,25 nonché per la ricostruzione della banca dati, pari ad € 479,52.
-In subordine, qualora sia accertato un eventuale credito di parte attrice, disporsi le compensazioni dei reciproci rapporti dare/avere fra le parti.
Con rifusione delle spese tutte sostenute nel procedimento di ATP n. RG 210/2017 e dei compensi del presente giudizio, anche ex art. 15% DM 55/2014, e delle spese di giudizio oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge.
In via istruttoria […]”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato società attiva nella realizzazione e Parte_1 gestione degli impianti elettrici cimiteriali di illuminazione votiva, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al versamento della complessiva somma Controparte_1 di € 110.762,88, di cui € 79.303,32 a titolo di indennizzo per l'impianto, € 8.412,24 per la gestione residua del servizio dall'1.1.2016 al 18.1.2017, € 14.642,19 per il mancato aggiornamento delle tariffe ed € 7.571,58 per il rimborso delle spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (RG 147/2017).
4 Nel giudizio così radicato si è costituito il , il quale, in via Controparte_1 preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale rispetto alla domanda relativa al mancato incremento delle tariffe e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. Parte convenuta, inoltre, ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice alla rifusione dei costi di messa a punto degli impianti oggetto di concessione, pari ad € 19.233,25, nonché di quelli per la ricostruzione della banca dati, pari ad € 479,52.
2. Al fine di decidere in ordine alla fondatezza delle domande, occorre ricostruire brevemente i fatti per cui è causa:
- ha gestito in concessione esclusiva dall'1.1.1989 al 31.12.2016 il servizio Parte_1 di illuminazione delle tombe del cimitero di in forza della Controparte_1 convenzione rep. 19 del 19.11.1988 (cfr. doc. 2 attrice);
- nel corso del rapporto il ha percepito un canone annuale dall'impresa, la quale a CP_1 propria volta ha applicato agli utenti le tariffe determinate dall'amministrazione comunale;
- in vista della scadenza della concessione, il 29.7.2016 il ha chiesto all'impresa un CP_1 conteggio aggiornato dei costi sostenuti e ammortizzati nel corso degli anni (cfr. doc. 5 parte attrice);
- ha riscontro tale missiva, comunicando di aver diritto ad un indennizzo di € Parte_1
79.303,32 in forza dell'art. 3 della convenzione (doc. 6 parte attrice);
- il 30.11.2016 il Consiglio comunale ha deliberato di assumere dall'1.1.2017 la gestione diretta del servizio di illuminazione delle lampade votive del cimitero (doc. 2 parte convenuta) e ha, così, nominato un proprio consulente per collaudare gli impianti e procedere alla stima del rimborso (cfr. note del 28.11.2023 e del 23.12.2016 – doc.
7-8 parte attrice);
- con nota del 12.1.2017 l'Ente ha calendarizzato un incontro per la riconsegna degli impianti di luce votiva, ma in tale sede nessun rappresentante della società è comparso (cfr. doc. 11 parte attrice);
- a far data dal 18.1.2017 il Comune è entrato in possesso degli impianti e dal 17.2.2017 risulta intestatario dell'utenza elettrica (cfr. doc. da 15 a 18 parte attrice);
- ha depositato avanti al Tribunale di Lodi ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo (RG 147/2017), nell'ambito del quale è stato nominato come CTU l'ing. Per_1
5 3. Ciò chiarito, occorre anzitutto dare atto che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alle domande di parte attrice, fatta eccezione per quella relativa al mancato adeguamento delle tariffe.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dalla
L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 2, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'”an” che sul
“quantum”), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (così Cass. civ. S.U. n. 22661/2006; più di recente, Cass. civ. S.U. n. 14428/2017
e Cass. civ. S.U. n. 411/2007).
E ancora, con particolare riferimento alla concessione di illuminazione votiva, la Suprema Corte ha chiarito che “Qualora un comune si avvalga dell'opera di un privato in relazione all'illuminazione votiva di un cimitero municipale, il relativo rapporto concreta una concessione di pubblico servizio e non di opera pubblica, con la conseguenza che, a norma dell'art. 5 legge n.
1034 del 1971, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie concernenti il rapporto concessorio, la sua cessazione, nonché eventuali richieste di risarcimento, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al pagamento di canoni scaduti prima della cessazione del rapporto concessorio” (Cass. civ. S.U.
n. 9261/1998; più di recente, Cass. civ. S.U. ordinanza n. 8035/2018).
3.1 Ebbene, in forza dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi che sussista la giurisdizione di questo Tribunale con riguardo alle domande di parte attrice relative al pagamento dell'indennizzo
6 e al riconoscimento di somme per il periodo 1.1.2016-18.1.2017, in quanto si tratta di domande che hanno un mero contenuto patrimoniale e in relazione alle quali non assume rilievo la verifica dell'operato della pubblica amministrazione.
3.2 Al contrario, spetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo la domanda relativa al mancato aggiornamento delle tariffe da parte del . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a., infatti, spettano alla giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo le controversie “relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”.
La norma trova applicazione nel caso in esame, in cui parte attrice denuncia la mancata revisione, da parte dell'amministrazione comunale, dell'importo delle tariffe applicate dalla concessionaria all'utenza. Al riguardo, giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “In tema di appalto di opere pubbliche, la posizione soggettiva dell'appaltatore in ordine alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi – secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito in legge 8 agosto
1992, n. 359, che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 – è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'”an” della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici. Essa acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 – che ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del rapporto – ovvero quando l'amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla
7 revisione, così che la controversia riguardi soltanto il “quantum” della stessa” (Cass. civ. n.
18126/2005).
4. Ciò posto, occorre analizzare le ulteriori domande di parte attrice, la quale ha chiesto:
- l'indennizzo del valore residuo degli impianti e delle dotazioni realizzate nel cimitero di
, quantificato in € 79.303,32; Controparte_1
- le somme dovute per la gestione nel periodo 1.1.2016-18.1.2017, quantificate in € 8.412,24.
4.1 Quanto alla prima domanda, come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, n. 2) del R.D. n.
2578/1925, i Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dal Testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, tra cui l'impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata.
Ai sensi dell'art. 24 della citata norma, inoltre, “I comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'articolo 1° pei servizi che siano già affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta.
Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando sieno passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.
Qualora i comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di cinque in cinque anni.
Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.
Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini:
a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;
b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;
c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità
8 eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti”.
Nel caso in esame, viene in rilievo l'art. 3 della convenzione del 19.11.1988 – costituente lex specialis tra le parti – in forza del quale il si è obbligato a rimborsare alla concessionaria CP_1 il valore degli impianti rimasti inattivi alla scadenza della concessione, nonché a riconoscerle un indennizzo per le migliorie apportate e per le estensioni di rete, la cui spesa non sia stata ammortizzata prima della scadenza. In particolare, il richiamato art. 3 prevede che “Alla scadenza della concessione tutte le opere inerenti l'impianto diverranno di proprietà del (id est CP_1 sono odiernamente di proprietà della Soc. , n.d.r.), salvo il rimborso alla concessionaria Parte_1 da parte del del valore di stima degli impianti rimasti inattivi al momento della cessazione. CP_1
Inoltre per le migliorie degli impianti, per il rifacimento parziale dell'impianto stesso o perché danneggiato durante le esumazioni o per altre cause non imputabili alla concessionaria o per estensioni di rete a seguito di eventuali ampliamenti interni o esterni all'attuale perimetro del
Cimitero, e la cui spesa non abbia potuto essere ammortizzata prima della scadenza della concessione, verrà riconosciuto alla concessionaria un indennizzo da valutare in base a stima tecnica da effettuarsi da parte di una commissione composta da tre periti, da nominarsi uno per ciascuna delle parti contraenti ed il terzo di comune accordo tra le predette parti”.
Deve pertanto ritenersi che, proprio in forza delle richiamate disposizioni normative e convenzionali, sussista il diritto di di ottenere l'indennizzo per il valore residuo degli Parte_1 impianti.
Al riguardo, nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla giurisprudenza amministrativa richiamata dal convenuto, la quale concerne il diverso tema della legittimità CP_1 dell'acquisizione degli impianti senza previo indennizzo e che non esclude che nel caso di specie l'importo sia dovuto.
Né del resto appare fondata l'eccezione di nullità dell'art. 3 della convenzione per contrasto con la normativa europea: i principi di diritto ivi enunciati riguardano l'allocazione del rischio d'impresa, che pacificamente è posto a carico della concessionaria, ma non escludono che il calcolo dell'indennizzo debba essere parametrato al valore di stima degli impianti rimasti inattivi al momento della cessazione e alle migliorie apportate dal concessionario, come pattuito tra le parti.
9 Non merita accoglimento neppure la deduzione del convenuto, che ha ritenuto l'indennizzo accordabile soltanto in caso di cessazione anticipata del contratto e non già nelle ipotesi, come quella in esame, di naturale scadenza del rapporto. Non vi è un riscontro normativo a tale asserzione, rispetto alla quale non si trova alcun puntuale riferimento neppure nella convenzione stipulata tra le parti. In ogni caso, come anche evidenziato dalla giurisprudenza di merito, non vi è alcun divieto di riconoscere l'indennizzo alla scadenza contrattuale: “il riscatto di concessioni di pubblici servizi a carattere economico-industriale può avere un contenuto “misto” a seconda che la concessione - ritornata alla mano pubblica - sia ancora vigente o sia venuta a naturale scadenza: avrà gli effetti estintivi della “revoca”, se la concessione non ha una scadenza temporale o se questa non si è ancora verificata;
avrà natura di atto ricognitivo della naturale scadenza temporale, ove questa sia già intervenuta. In entrambi i casi, il nucleo essenziale della riscossione è l'effetto acquisitivo al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici
(art. 824 c.c.) degli impianti e dei beni strumentali alla gestione del servizio riscattato, per molti versi assimilabile ad una espropriazione per pubblica utilità, alla quale, non a caso (ex art. 43
Cost.), si annette un diritto del concessionario, sostanzialmente espropriato, di ottenere un'equa indennità” ( Tribunale Pavia n. 413/2021 del 26.3.2021).
Del pari infondate sono le ulteriori argomentazioni con le quali parte convenuta ha escluso di poter ottenere l'indennizzo per i lavori antecedenti ovvero successivi al 1983. Per effetto della convenzione il ha imposto alla concessionaria la realizzazione di nuovi impianti e di CP_1 migliorie su quelli esistenti, impegnandosi a remunerarli alla scadenza in base al loro valore di stima e alla quota non ancora ammortizzata. Non sono stati pattuiti criteri ulteriori che possano escludere parte dei lavori dal diritto all'indennizzo.
4.1.1 Ebbene, nel caso in esame in sede di accertamento tecnico preventivo il CTU nominato, ing.
ha verificato lo stato di manutenzione degli impianti di illuminazione votiva e la loro Per_1 rispondenza alle norme tecniche e alle leggi vigenti. Secondo il consulente, in particolare,
“L'impianto oggetto di ATP non può essere dichiarato né conforme alla normativa, né conforme alla regola dell'arte in quanto, sempre con riferimento a quanto dettagliato nel paragrafo 3,
- manca la documentazione di progetto prevista dalla normativa. Non sono stati prodotti schemi unifilari, specifiche dei materiali utilizzati, relazione tecnica. Non sono stati prodotti neppure gli
10 allegati richiamati nelle dichiarazioni di conformità rilasciate a valle degli interventi di adeguamento o di ampliamento.
- La documentazione tecnica fornita da parte ricorrente è incompleta e non rispondente allo stato di fatto. In qualche caso neppure il CTP ha saputo identificare in modo univoco i cavi Parte_1 presenti nei pozzetti.
- I quadri non sono stati realizzati con modalità non conformi né alla normativa, né alla regola dell'arte. In qualche caso, come specificato nel paragrafo 3, i quadri neppure sono stati realizzati, ma i componenti elettrici sono stati installati all'interno di vani ricavati nella muratura, senza la minima protezione contro la polvere, le infiltrazioni d'acqua, gli attacchi da parte di infestanti. I trasformatori sono installati in modo precario. Mancano (o sono carenti) le identificazioni dei dispositivi e dei componenti del quadro, nonché delle utenze alimentate. I quadri non sono identificati e mancano le informazioni relative alle loro caratteristiche costruttive e alle loro prestazioni.
- Alcune giunzioni dei cavi sono state realizzate secondo modalità non conformi né alla normativa, né alla regola dell'arte.
- I cavi dei sistemi di distribuzione a 230 V e a 20 V (SELV) non sono adeguatamente segnalati e differenziati, tant'è che durante il primo sopralluogo, neppure il CTP di parte ricorrente poteva garantire quale fosse la tensione dei cavi presenti in alcuni pozzetti.
- Manca la verifica dell'impianto di terra del 2017 (avrebbe dovuto essere effettuata entro il maggio del 2017).
- Mancano le specifiche dei materiali e dei componenti utilizzati (interruttori, trasformatori di sicurezza).
- Manca la descrizione dettagliata delle modalità di posa dei cavi interrati (profondità di posa, tipologia di posa, sistemi di protezione meccanica).
- Manca evidenza degli interventi di manutenzione periodica effettuati sull'impianto e lo stato generale di manutenzione dell'impianto, in una scala da 0 a 10 (0 pessima manutenzione, 10 ottima manutenzione), come la documentazione fotografica dimostra chiaramente, secondo il CTU non può essere considerato superiore a 5.
11 - È stata rilevata promiscuità tra Impianti di Illuminazione Votiva e impianto elettrico utilizzatore nel locale contatore, nella camera mortuaria, nei servizi igienici, di cui non esiste traccia nella documentazione tecnica”.
Al fine di determinare l'importo dell'indennizzo, in corso di causa è stata esperita nuova consulenza tecnica, le cui conclusioni vengono recepite da questo Giudice in ragione dell'esaustività e completezza delle indagini, non potendosi accogliere l'eccezione di nullità svolta da parte convenuta in ragione dei principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n.
21903/2023.
In particolare, il CTU ing. è giunto alle seguenti conclusioni (cfr. pag. 18-20 della Per_1 relazione):
a) il numero di impianti rimasti inattivi è pari a 254;
b) il valore di stima degli impianti rimasti inattivi alla data di cessazione della concessione è di € 23.165,00;
c) i costi sostenuti dalla società attrice per la realizzazione degli ampliamenti all'impianto di illuminazione votiva realizzati successivamente all'anno 1988 non sono stati completamente ammortizzati alla scadenza della concessione;
d) l'entità dei costi non ammortizzati è pari ad € 10.687,12;
e) i costi sostenuti dal Comune per l'adeguamento degli impianti, quantificati in 19.233,52 €, sono congrui rispetto ai vigenti prezzari regionali (prezzi unitari), nondimeno, non sono strettamente necessari per l'adeguamento degli stessi alla regola d'arte e alla loro messa in sicurezza;
f) i costi sostenuti dal Comune strettamente necessari per l'adeguamento degli impianti alla regola d'arte e alla loro messa in sicurezza sono di € 10.779,60.
4.1.2 Pertanto, richiamate le risultanze della consulenza tecnica, alla società attrice spettano le seguenti somme:
- € 23.165,00, pari al valore di stima degli impianti rimasti inattivi alla data di cessazione della concessione;
- € 10.687,12, pari al valore dei costi non ammortizzati;
per un totale di € 33.852,12 (oltre iva se dovuta).
12 4.2 Di contro non merita accoglimento la domanda di parte attrice relativa al periodo 1.1.2016-
18.1.2016, corrispondente all'ultima annualità della concessione.
infatti, si è limitata a dedurre di aver continuato a gestire il servizio in attesa del Parte_1 subentro del senza chiarire le ragioni per le quali non ha applicato le tariffe agli utenti, CP_1 pur in presenza di una concessione pienamente valida. Tali importi pertanto avrebbero dovuto essere chiesti da agli utenti. Parte_1
5. Venendo alla domanda riconvenzionale, il convenuto ha domandato di accertare, sulla CP_1 base degli esiti dell'ATP, l'inadempimento di controparte agli obblighi di cui alla convenzione e, di conseguenza, di condannarla al risarcimento dei costi di messa a punto degli impianti oggetto di concessione pari ad € 19.233,25, nonché di quelli per la ricostruzione della banca dati, pari ad €
479,52.
5.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. S.U. n. 13533 del
30.11.2001), nel riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve fornire la mera prova del titolo negoziale e allegare l'inadempimento della controparte, gravando in capo al debitore la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento.
5.2 Il ha prodotto il titolo costituito dalla convenzione e ha allegato l'inadempimento della CP_1 controparte, come accertato in sede di consulenza tecnica ante causam.
Dal canto suo, la società attrice non ha fornito la prova liberatoria dell'adempimento, né ha dedotto alcuna circostanza idonea a smentire le risultanze della CTU, limitandosi ad introdurre riferimenti ai conteggi del proprio consulente di parte, inidonei a dimostrare l'adempimento.
Orbene, tenuto conto delle risultanze della CTU, sopra richiamata, la domanda merita accoglimento nei limiti di € 10.779,60, importo pari ai costi sostenuti dal che possono dirsi strettamente CP_1 necessari all'adeguamento degli impianti alla regola d'arte e alla loro messa in sicurezza. Gli ulteriori costi, benché sostenuti dal non sono stati considerati necessari dal consulente CP_1 tecnico e, pertanto, non possono così essere addossati alla società concessionaria.
6. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e in particolare dell'accoglimento parziale della domanda di indennizzo formulata da parte attrice e del rigetto delle ulteriori domande attoree, nonché dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta.
13 Analogamente deve essere disposto per quanto riguarda le spese della CTU, che devono essere poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
6.1 Quanto alle spese dell'ATP, come noto, le stesse “vanno poste, a conclusione della procedura,
a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito
(ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Cass. civ. 14268/2017).
Nel caso in esame, tali spese, atteso l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, devono essere interamente compensate tra le parti.
Quanto invece alle spese di CTU, come già liquidate in sede di ATP, devono essere poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Restano di contro a carico di ciascuna parte le spese sostenute per i rispettivi CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il Controparte_1
a corrispondere a € 33.852,12 (oltre iva se dovuta), oltre
[...] Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di parte attrice relativa al mancato adeguamento delle tariffe;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna
[...]
a corrispondere al € 10.779,60 (oltre iva se Parte_1 Controparte_1 dovuta), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) compensa le spese di lite tra le parti, anche per quanto riguarda il giudizio di ATP;
5) pone le spese di entrambe le CTU a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
Lodi, 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARINI FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. SAVORELLI BARBARA
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AN TE
CONVENUTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
In via preliminare
- Dichiarare la piena giurisdizione dal Giudice adito con riferimento alla domanda di riconoscimento del mancato aggiornamento delle tariffe
Nel merito In via principale
- Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a vedersi corrispondere dal Controparte_1
per le ragioni dedotte in fatto e in diritto nell'atto di citazione e nei successivi scritti
[...] difensivi, le somme dovute a titolo di:
a) indennizzo del valore residuo e non remunerato degli impianti e delle dotazioni realizzate, secondo le voci economiche individuate nell'atto di citazione e, pertanto, nella somma di €
79.303,32, o nella diversa somma accertanda dall'Ecc.mo Tribunale, oltre IVA se dovuta, oltre interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo saldo, oltre ancora rivalutazione e ricapitalizzazione;
b) corrispettivo per la gestione del servizio di illuminazione votiva nel periodo 1/1/2016 al
18/1/2017, secondo le voci economiche individuate nell'atto di citazione e, pertanto, nella somma di € 8.412,24, oltre IVA, oltre spese postali se dovute, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo saldo, oltre ancora rivalutazione;
c) importo pari a € 14.642,19, oltre IVA se dovuta (doc. 20) quale differenza tra quanto percepito dall'utenza e quanto sarebbe stato incassato se le tariffe di illuminazione votiva fossero state adeguate dal come dovuto;
CP_1
d) rifusione delle spese sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui all'atto di citazione e, pertanto, nella somma di € 1.946,88 oltre IVA versata al CTU Dott. Ing.
in quella di € 2.625,00 oltre IVA 5per il CTP per. ind. (pari alla metà Persona_1 Per_2 dell'importo complessivo dovuto per la consulenza resa anche per altro impianto cimiteriale), in quella di € 2.999,7 oltre IVA e oltre spese esenti pari a € 833,55 versata alla scrivente difesa, per un totale di € 7.571,58 oltre a IVA, oltre a € 833,55 per spese esenti, (doc. 21), oltre ad interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo saldo, oltre ancora rivalutazione;
- per l'effetto condannare il al pagamento delle somme accertate Controparte_1
e dovute all'attrice a titolo delle richieste di cui sopra, lettere a), b), c), d) per un totale di €
110.762,88 oltre IVA [se dovuta sulle somme sub. a) e c)], e/o quella minore o maggiore dovuta di giustizia oltre ad interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo saldo, oltre ancora rivalutazione e, ove dovuta, ricapitalizzazione, nonché spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Sempre nel merito
In via subordinata
2 - Accertare, occorrendo, il diritto, a corrispondere la somma dovuta all'attrice dal
[...]
per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per le voci di cui sopra, Controparte_1 lettere a), b), per un totale di € 87.715,56, oltre IVA se dovuta e oltre spese postali se dovute, ovvero la maggiore o minore somma di giustizia;
- condannare il al pagamento della somma accertata e dovuta Controparte_1 all'attrice per le voci di cui sopra, lettere a), b), per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. oltre ad IVA se dovuta, oltre spese postali se dovute e oltre a interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo saldo, oltre ancora rivalutazione e, ove dovuta, ricapitalizzazione.
Sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto: CP_1
In via principale
- Previo accertamento del pieno adempimento di parte attrice all'obbligo di realizzare e manutenere gli impianti per cui è causa a norma di legge e in conformità alla regole dell'arte e dichiarata la natura non demaniale della banca dati e previo ogni ulteriore opportuno accertamento, dichiarare che nulla è dovuto da al Parte_1 Controparte_1 per i lavori da quest'ultimo eseguiti, nonché per la ricostruzione della banca dati e, per l'effetto, respingere le richieste avanzate in via riconvenzionale dal CP_1
In via subordinata
- se necessario, previa correzione dell'importo dei lavori indicato nel quesito peritale e previa richiesta di chiarimento al CTU e/o integrazione della relazione peritale - ridurre il quantum richiesto dal tenendo conto che il costo dei lavori strettamente necessari deve essere CP_1 calcolato sull'importo al netto del ribasso d'asta.
In ogni caso
Con vittoria di spese di lite, di ATP e di consulenza tecnica del presente giudizio.
In via istruttoria […]”
Conclusioni per il Controparte_1
“Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria necessaria e opportuna e, in particolare:
− accertato l'inadempimento dell'attrice all'obbligo di realizzare e manutenere gli impianti per cui è causa a norma di legge e conformi alle regole dell'arte;
3 − verificata la natura demaniale degli elenchi digitali degli utenti, siccome afferenti strettamente a un pubblico servizio;
− previo ogni altro opportuno accertamento;
così pronunciarsi:
In via preliminare e, in ogni caso, nel merito.
-Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito con riferimento alla domanda di riconoscimento dei mancati incrementi dei canoni.
-Rigettare le domande di controparte siccome infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale.
-Accertare, sulla base degli esiti del già svolto ATP, l'inadempimento di controparte agli obblighi di cui alla convenzione e, di conseguenza, condannare l'attrice a risarcire e Parte_1 pagare al convenuto i costi sostenuti e sostenendi di messa a punto degli impianti oggetto CP_1 di concessione pari ad € 19.233,25 nonché per la ricostruzione della banca dati, pari ad € 479,52.
-In subordine, qualora sia accertato un eventuale credito di parte attrice, disporsi le compensazioni dei reciproci rapporti dare/avere fra le parti.
Con rifusione delle spese tutte sostenute nel procedimento di ATP n. RG 210/2017 e dei compensi del presente giudizio, anche ex art. 15% DM 55/2014, e delle spese di giudizio oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge.
In via istruttoria […]”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato società attiva nella realizzazione e Parte_1 gestione degli impianti elettrici cimiteriali di illuminazione votiva, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al versamento della complessiva somma Controparte_1 di € 110.762,88, di cui € 79.303,32 a titolo di indennizzo per l'impianto, € 8.412,24 per la gestione residua del servizio dall'1.1.2016 al 18.1.2017, € 14.642,19 per il mancato aggiornamento delle tariffe ed € 7.571,58 per il rimborso delle spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (RG 147/2017).
4 Nel giudizio così radicato si è costituito il , il quale, in via Controparte_1 preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale rispetto alla domanda relativa al mancato incremento delle tariffe e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. Parte convenuta, inoltre, ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice alla rifusione dei costi di messa a punto degli impianti oggetto di concessione, pari ad € 19.233,25, nonché di quelli per la ricostruzione della banca dati, pari ad € 479,52.
2. Al fine di decidere in ordine alla fondatezza delle domande, occorre ricostruire brevemente i fatti per cui è causa:
- ha gestito in concessione esclusiva dall'1.1.1989 al 31.12.2016 il servizio Parte_1 di illuminazione delle tombe del cimitero di in forza della Controparte_1 convenzione rep. 19 del 19.11.1988 (cfr. doc. 2 attrice);
- nel corso del rapporto il ha percepito un canone annuale dall'impresa, la quale a CP_1 propria volta ha applicato agli utenti le tariffe determinate dall'amministrazione comunale;
- in vista della scadenza della concessione, il 29.7.2016 il ha chiesto all'impresa un CP_1 conteggio aggiornato dei costi sostenuti e ammortizzati nel corso degli anni (cfr. doc. 5 parte attrice);
- ha riscontro tale missiva, comunicando di aver diritto ad un indennizzo di € Parte_1
79.303,32 in forza dell'art. 3 della convenzione (doc. 6 parte attrice);
- il 30.11.2016 il Consiglio comunale ha deliberato di assumere dall'1.1.2017 la gestione diretta del servizio di illuminazione delle lampade votive del cimitero (doc. 2 parte convenuta) e ha, così, nominato un proprio consulente per collaudare gli impianti e procedere alla stima del rimborso (cfr. note del 28.11.2023 e del 23.12.2016 – doc.
7-8 parte attrice);
- con nota del 12.1.2017 l'Ente ha calendarizzato un incontro per la riconsegna degli impianti di luce votiva, ma in tale sede nessun rappresentante della società è comparso (cfr. doc. 11 parte attrice);
- a far data dal 18.1.2017 il Comune è entrato in possesso degli impianti e dal 17.2.2017 risulta intestatario dell'utenza elettrica (cfr. doc. da 15 a 18 parte attrice);
- ha depositato avanti al Tribunale di Lodi ricorso per accertamento tecnico Parte_1 preventivo (RG 147/2017), nell'ambito del quale è stato nominato come CTU l'ing. Per_1
5 3. Ciò chiarito, occorre anzitutto dare atto che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alle domande di parte attrice, fatta eccezione per quella relativa al mancato adeguamento delle tariffe.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dalla
L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 2, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'”an” che sul
“quantum”), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (così Cass. civ. S.U. n. 22661/2006; più di recente, Cass. civ. S.U. n. 14428/2017
e Cass. civ. S.U. n. 411/2007).
E ancora, con particolare riferimento alla concessione di illuminazione votiva, la Suprema Corte ha chiarito che “Qualora un comune si avvalga dell'opera di un privato in relazione all'illuminazione votiva di un cimitero municipale, il relativo rapporto concreta una concessione di pubblico servizio e non di opera pubblica, con la conseguenza che, a norma dell'art. 5 legge n.
1034 del 1971, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie concernenti il rapporto concessorio, la sua cessazione, nonché eventuali richieste di risarcimento, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al pagamento di canoni scaduti prima della cessazione del rapporto concessorio” (Cass. civ. S.U.
n. 9261/1998; più di recente, Cass. civ. S.U. ordinanza n. 8035/2018).
3.1 Ebbene, in forza dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi che sussista la giurisdizione di questo Tribunale con riguardo alle domande di parte attrice relative al pagamento dell'indennizzo
6 e al riconoscimento di somme per il periodo 1.1.2016-18.1.2017, in quanto si tratta di domande che hanno un mero contenuto patrimoniale e in relazione alle quali non assume rilievo la verifica dell'operato della pubblica amministrazione.
3.2 Al contrario, spetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo la domanda relativa al mancato aggiornamento delle tariffe da parte del . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a., infatti, spettano alla giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo le controversie “relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”.
La norma trova applicazione nel caso in esame, in cui parte attrice denuncia la mancata revisione, da parte dell'amministrazione comunale, dell'importo delle tariffe applicate dalla concessionaria all'utenza. Al riguardo, giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “In tema di appalto di opere pubbliche, la posizione soggettiva dell'appaltatore in ordine alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi – secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito in legge 8 agosto
1992, n. 359, che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 – è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'”an” della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici. Essa acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 – che ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del rapporto – ovvero quando l'amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla
7 revisione, così che la controversia riguardi soltanto il “quantum” della stessa” (Cass. civ. n.
18126/2005).
4. Ciò posto, occorre analizzare le ulteriori domande di parte attrice, la quale ha chiesto:
- l'indennizzo del valore residuo degli impianti e delle dotazioni realizzate nel cimitero di
, quantificato in € 79.303,32; Controparte_1
- le somme dovute per la gestione nel periodo 1.1.2016-18.1.2017, quantificate in € 8.412,24.
4.1 Quanto alla prima domanda, come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, n. 2) del R.D. n.
2578/1925, i Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dal Testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, tra cui l'impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata.
Ai sensi dell'art. 24 della citata norma, inoltre, “I comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'articolo 1° pei servizi che siano già affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta.
Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando sieno passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.
Qualora i comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di cinque in cinque anni.
Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.
Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini:
a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;
b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;
c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità
8 eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti”.
Nel caso in esame, viene in rilievo l'art. 3 della convenzione del 19.11.1988 – costituente lex specialis tra le parti – in forza del quale il si è obbligato a rimborsare alla concessionaria CP_1 il valore degli impianti rimasti inattivi alla scadenza della concessione, nonché a riconoscerle un indennizzo per le migliorie apportate e per le estensioni di rete, la cui spesa non sia stata ammortizzata prima della scadenza. In particolare, il richiamato art. 3 prevede che “Alla scadenza della concessione tutte le opere inerenti l'impianto diverranno di proprietà del (id est CP_1 sono odiernamente di proprietà della Soc. , n.d.r.), salvo il rimborso alla concessionaria Parte_1 da parte del del valore di stima degli impianti rimasti inattivi al momento della cessazione. CP_1
Inoltre per le migliorie degli impianti, per il rifacimento parziale dell'impianto stesso o perché danneggiato durante le esumazioni o per altre cause non imputabili alla concessionaria o per estensioni di rete a seguito di eventuali ampliamenti interni o esterni all'attuale perimetro del
Cimitero, e la cui spesa non abbia potuto essere ammortizzata prima della scadenza della concessione, verrà riconosciuto alla concessionaria un indennizzo da valutare in base a stima tecnica da effettuarsi da parte di una commissione composta da tre periti, da nominarsi uno per ciascuna delle parti contraenti ed il terzo di comune accordo tra le predette parti”.
Deve pertanto ritenersi che, proprio in forza delle richiamate disposizioni normative e convenzionali, sussista il diritto di di ottenere l'indennizzo per il valore residuo degli Parte_1 impianti.
Al riguardo, nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla giurisprudenza amministrativa richiamata dal convenuto, la quale concerne il diverso tema della legittimità CP_1 dell'acquisizione degli impianti senza previo indennizzo e che non esclude che nel caso di specie l'importo sia dovuto.
Né del resto appare fondata l'eccezione di nullità dell'art. 3 della convenzione per contrasto con la normativa europea: i principi di diritto ivi enunciati riguardano l'allocazione del rischio d'impresa, che pacificamente è posto a carico della concessionaria, ma non escludono che il calcolo dell'indennizzo debba essere parametrato al valore di stima degli impianti rimasti inattivi al momento della cessazione e alle migliorie apportate dal concessionario, come pattuito tra le parti.
9 Non merita accoglimento neppure la deduzione del convenuto, che ha ritenuto l'indennizzo accordabile soltanto in caso di cessazione anticipata del contratto e non già nelle ipotesi, come quella in esame, di naturale scadenza del rapporto. Non vi è un riscontro normativo a tale asserzione, rispetto alla quale non si trova alcun puntuale riferimento neppure nella convenzione stipulata tra le parti. In ogni caso, come anche evidenziato dalla giurisprudenza di merito, non vi è alcun divieto di riconoscere l'indennizzo alla scadenza contrattuale: “il riscatto di concessioni di pubblici servizi a carattere economico-industriale può avere un contenuto “misto” a seconda che la concessione - ritornata alla mano pubblica - sia ancora vigente o sia venuta a naturale scadenza: avrà gli effetti estintivi della “revoca”, se la concessione non ha una scadenza temporale o se questa non si è ancora verificata;
avrà natura di atto ricognitivo della naturale scadenza temporale, ove questa sia già intervenuta. In entrambi i casi, il nucleo essenziale della riscossione è l'effetto acquisitivo al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici
(art. 824 c.c.) degli impianti e dei beni strumentali alla gestione del servizio riscattato, per molti versi assimilabile ad una espropriazione per pubblica utilità, alla quale, non a caso (ex art. 43
Cost.), si annette un diritto del concessionario, sostanzialmente espropriato, di ottenere un'equa indennità” ( Tribunale Pavia n. 413/2021 del 26.3.2021).
Del pari infondate sono le ulteriori argomentazioni con le quali parte convenuta ha escluso di poter ottenere l'indennizzo per i lavori antecedenti ovvero successivi al 1983. Per effetto della convenzione il ha imposto alla concessionaria la realizzazione di nuovi impianti e di CP_1 migliorie su quelli esistenti, impegnandosi a remunerarli alla scadenza in base al loro valore di stima e alla quota non ancora ammortizzata. Non sono stati pattuiti criteri ulteriori che possano escludere parte dei lavori dal diritto all'indennizzo.
4.1.1 Ebbene, nel caso in esame in sede di accertamento tecnico preventivo il CTU nominato, ing.
ha verificato lo stato di manutenzione degli impianti di illuminazione votiva e la loro Per_1 rispondenza alle norme tecniche e alle leggi vigenti. Secondo il consulente, in particolare,
“L'impianto oggetto di ATP non può essere dichiarato né conforme alla normativa, né conforme alla regola dell'arte in quanto, sempre con riferimento a quanto dettagliato nel paragrafo 3,
- manca la documentazione di progetto prevista dalla normativa. Non sono stati prodotti schemi unifilari, specifiche dei materiali utilizzati, relazione tecnica. Non sono stati prodotti neppure gli
10 allegati richiamati nelle dichiarazioni di conformità rilasciate a valle degli interventi di adeguamento o di ampliamento.
- La documentazione tecnica fornita da parte ricorrente è incompleta e non rispondente allo stato di fatto. In qualche caso neppure il CTP ha saputo identificare in modo univoco i cavi Parte_1 presenti nei pozzetti.
- I quadri non sono stati realizzati con modalità non conformi né alla normativa, né alla regola dell'arte. In qualche caso, come specificato nel paragrafo 3, i quadri neppure sono stati realizzati, ma i componenti elettrici sono stati installati all'interno di vani ricavati nella muratura, senza la minima protezione contro la polvere, le infiltrazioni d'acqua, gli attacchi da parte di infestanti. I trasformatori sono installati in modo precario. Mancano (o sono carenti) le identificazioni dei dispositivi e dei componenti del quadro, nonché delle utenze alimentate. I quadri non sono identificati e mancano le informazioni relative alle loro caratteristiche costruttive e alle loro prestazioni.
- Alcune giunzioni dei cavi sono state realizzate secondo modalità non conformi né alla normativa, né alla regola dell'arte.
- I cavi dei sistemi di distribuzione a 230 V e a 20 V (SELV) non sono adeguatamente segnalati e differenziati, tant'è che durante il primo sopralluogo, neppure il CTP di parte ricorrente poteva garantire quale fosse la tensione dei cavi presenti in alcuni pozzetti.
- Manca la verifica dell'impianto di terra del 2017 (avrebbe dovuto essere effettuata entro il maggio del 2017).
- Mancano le specifiche dei materiali e dei componenti utilizzati (interruttori, trasformatori di sicurezza).
- Manca la descrizione dettagliata delle modalità di posa dei cavi interrati (profondità di posa, tipologia di posa, sistemi di protezione meccanica).
- Manca evidenza degli interventi di manutenzione periodica effettuati sull'impianto e lo stato generale di manutenzione dell'impianto, in una scala da 0 a 10 (0 pessima manutenzione, 10 ottima manutenzione), come la documentazione fotografica dimostra chiaramente, secondo il CTU non può essere considerato superiore a 5.
11 - È stata rilevata promiscuità tra Impianti di Illuminazione Votiva e impianto elettrico utilizzatore nel locale contatore, nella camera mortuaria, nei servizi igienici, di cui non esiste traccia nella documentazione tecnica”.
Al fine di determinare l'importo dell'indennizzo, in corso di causa è stata esperita nuova consulenza tecnica, le cui conclusioni vengono recepite da questo Giudice in ragione dell'esaustività e completezza delle indagini, non potendosi accogliere l'eccezione di nullità svolta da parte convenuta in ragione dei principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n.
21903/2023.
In particolare, il CTU ing. è giunto alle seguenti conclusioni (cfr. pag. 18-20 della Per_1 relazione):
a) il numero di impianti rimasti inattivi è pari a 254;
b) il valore di stima degli impianti rimasti inattivi alla data di cessazione della concessione è di € 23.165,00;
c) i costi sostenuti dalla società attrice per la realizzazione degli ampliamenti all'impianto di illuminazione votiva realizzati successivamente all'anno 1988 non sono stati completamente ammortizzati alla scadenza della concessione;
d) l'entità dei costi non ammortizzati è pari ad € 10.687,12;
e) i costi sostenuti dal Comune per l'adeguamento degli impianti, quantificati in 19.233,52 €, sono congrui rispetto ai vigenti prezzari regionali (prezzi unitari), nondimeno, non sono strettamente necessari per l'adeguamento degli stessi alla regola d'arte e alla loro messa in sicurezza;
f) i costi sostenuti dal Comune strettamente necessari per l'adeguamento degli impianti alla regola d'arte e alla loro messa in sicurezza sono di € 10.779,60.
4.1.2 Pertanto, richiamate le risultanze della consulenza tecnica, alla società attrice spettano le seguenti somme:
- € 23.165,00, pari al valore di stima degli impianti rimasti inattivi alla data di cessazione della concessione;
- € 10.687,12, pari al valore dei costi non ammortizzati;
per un totale di € 33.852,12 (oltre iva se dovuta).
12 4.2 Di contro non merita accoglimento la domanda di parte attrice relativa al periodo 1.1.2016-
18.1.2016, corrispondente all'ultima annualità della concessione.
infatti, si è limitata a dedurre di aver continuato a gestire il servizio in attesa del Parte_1 subentro del senza chiarire le ragioni per le quali non ha applicato le tariffe agli utenti, CP_1 pur in presenza di una concessione pienamente valida. Tali importi pertanto avrebbero dovuto essere chiesti da agli utenti. Parte_1
5. Venendo alla domanda riconvenzionale, il convenuto ha domandato di accertare, sulla CP_1 base degli esiti dell'ATP, l'inadempimento di controparte agli obblighi di cui alla convenzione e, di conseguenza, di condannarla al risarcimento dei costi di messa a punto degli impianti oggetto di concessione pari ad € 19.233,25, nonché di quelli per la ricostruzione della banca dati, pari ad €
479,52.
5.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. S.U. n. 13533 del
30.11.2001), nel riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve fornire la mera prova del titolo negoziale e allegare l'inadempimento della controparte, gravando in capo al debitore la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento.
5.2 Il ha prodotto il titolo costituito dalla convenzione e ha allegato l'inadempimento della CP_1 controparte, come accertato in sede di consulenza tecnica ante causam.
Dal canto suo, la società attrice non ha fornito la prova liberatoria dell'adempimento, né ha dedotto alcuna circostanza idonea a smentire le risultanze della CTU, limitandosi ad introdurre riferimenti ai conteggi del proprio consulente di parte, inidonei a dimostrare l'adempimento.
Orbene, tenuto conto delle risultanze della CTU, sopra richiamata, la domanda merita accoglimento nei limiti di € 10.779,60, importo pari ai costi sostenuti dal che possono dirsi strettamente CP_1 necessari all'adeguamento degli impianti alla regola d'arte e alla loro messa in sicurezza. Gli ulteriori costi, benché sostenuti dal non sono stati considerati necessari dal consulente CP_1 tecnico e, pertanto, non possono così essere addossati alla società concessionaria.
6. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e in particolare dell'accoglimento parziale della domanda di indennizzo formulata da parte attrice e del rigetto delle ulteriori domande attoree, nonché dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta.
13 Analogamente deve essere disposto per quanto riguarda le spese della CTU, che devono essere poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
6.1 Quanto alle spese dell'ATP, come noto, le stesse “vanno poste, a conclusione della procedura,
a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito
(ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Cass. civ. 14268/2017).
Nel caso in esame, tali spese, atteso l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, devono essere interamente compensate tra le parti.
Quanto invece alle spese di CTU, come già liquidate in sede di ATP, devono essere poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Restano di contro a carico di ciascuna parte le spese sostenute per i rispettivi CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il Controparte_1
a corrispondere a € 33.852,12 (oltre iva se dovuta), oltre
[...] Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di parte attrice relativa al mancato adeguamento delle tariffe;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna
[...]
a corrispondere al € 10.779,60 (oltre iva se Parte_1 Controparte_1 dovuta), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) compensa le spese di lite tra le parti, anche per quanto riguarda il giudizio di ATP;
5) pone le spese di entrambe le CTU a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
Lodi, 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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