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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCE LUISA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI 1 NIZZA MONFERRATO presso il difensore avv. PESCE LUISA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRUA Controparte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIO CORSI, 44 14049 NIZZA MONFERRATOpresso il difensore avv. FERRUA ANDREA
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice:
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni d'opera di cui alle fatture azionate e, conseguentemente, condannare la convenuta Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di Euro € 12.824,64, oltre a rivalutazione e interessi di cui al D.lgs. 231/2000, dal sorgere dell'obbligazione al saldo. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società attrice con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta da controparte, inammissibile e comunque infondata;
In ogni caso respingere ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato”
per parte convenuta:
pagina 1 di 6 “Voglia il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice designato alla procedura, contrariis rejectis, Nel merito: rigettare integralmente le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il quantum della domanda stessa in funzione del reale valore del corrispettivo delle fatture.
In via riconvenzionale: in ogni caso, accertato il credito della convenuta nella somma di euro 13.500 o veriore accertanda, dichiarare che nulla sia dovuto dalla stessa e condannare l'attrice al pagamento dell'eventuale differenza in favore della convenuta;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e onorari di lite, liquidati secondo il tariffario vigente, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, CPA 4%, IVA 22% e successive spese occorrende”.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
- ha eseguito prestazioni d'opera in favore della sig.ra gia' titolare Controparte_1
dell'omonima ditta individuale, aventi ad oggetto interventi eseguiti e di cui alle fatture succitate sono consistiti in interventi di ripristino e manutenzione di autovetture.
Chiede il pagamento delle fatture prodotte.
Si è costituita l'opposta negando che tra le parti sia intercorso un contratto d'opera, se non relativamente ad una fattura e che il corrispettivo sia stato concordato.
In particolare eccepisce che la prima fattura, numero 8/2021 del 18.02.21 è già stata pagata dalla convenuta in data 22 febbraio 2021;
la seconda fattura, la numero 30/2023 del 13.06.23, risulta invece essere a tutti gli effetti emessa per opere non realizzate dalla parte attrice e l'importo è stato pagato a chi effettivamente ha svolto il lavoro, ovvero la;
Parte_2
-la terza fattura, la numero 31/2023 del 13.06.23, è incongrua quanto al valore del corrispettivo indicato poichè il veicolo SUZUKI SJ40 cui si riferiscono i presunti lavori,è un mezzo vecchio di più di trent'anni acquistato dalla convenuta per 500 euro il 20.10.21, e rivenduto nel 2023 a
1500 euro (doc. 8), per cui non può aver ricevuto opere interne per quasi 4.000 euro;
-la quarta fattura, la numero 32/2023 del 13.06.23, riguarda anch'essa un'obbligazione inesistente;
il , infatti, a titolo personale, aveva semplicemente provveduto ad uno CP_2 scambio di cerchioni tra quelli di sua proprietà personale, poi montati sull'auto della signora e quelli precedentemente montati sull'auto di quest'ultima, che il aveva CP_1 CP_2
trattenuto per sé, procedendo poi a rivenderli;
si è trattato di un semplice scambio, eseguito a titolo amichevole tra l'auto personale della propria fidanzata (la MINI targata DK825HH), ed un bene proprio, estraneo quindi a qualsiasi discorso inerente la presente causa;
la MINI citata autoveicolo del tutto estraneo alla ditta essendo stato acquistato come bene CP_1
personale prima dell'apertura della ditta medesima;
quanto alla causale, mai commissionò
pagina 3 di 6 alcun trasporto alla . Parte_1
Infine, nessuna delle foto prodotte certifica lo stato iniziale dei veicoli, né quello finale.
La parte convenuta evidenzia che la vicenda si inquadra in pregressi rapporti personali tra le rispettive controparti e che, fino circa al maggio Controparte_1 Persona_1
del 2023, sono stati legati da una relazione sentimentale: la rottura del rapporto era stata presa molto male dal signor;
aveva maturato una posizione debitoria nel CP_2 Pt_1 Parte_1
corso degli anni nei confronti della convenuta, e il , nella sua veste di legale CP_2
rappresentante della sua società, aveva chiesto in più occasioni diversi prestiti per appianare presunti debiti pregressi della società attrice;
la signora in virtù del rapporto CP_1
sentimentale, aveva provveduto a tali dazioni di denaro, riconosciute da entrambe le parti, tanto che le stesse, in data 1.06.23, avevano firmato una scrittura ricognitiva di debito in capo all'attrice, che accertava il reale dare-avere tra le parti (doc. 10);
-la relazione sentimentale terminava definitivamente proprio intorno a quei giorni, ma il semplice debito da appianare, diede origine ad una serie di pedinamenti e minacce del CP_2
nei confronti della ex fidanzata e del di lei nuovo compagno a causa dei Controparte_3
quali sia la scrivente sia quest'ultimo erano costretti a sporgere querele nei confronti del per i fatti accaduti: la addirittura due, nei giorni del 7 e 13 giugno (con CP_2 CP_1
successive integrazioni per fatti successivi), il una, il 18 giugno 2023, il tutto CP_3
corredato da vari documenti fotografici (docc. 11, 12, 13, 14, 15);
- ora appare ora chiaro il nesso tra la fine della relazione sentimentale e l'avvio della presente causa civile, con queste richieste ed a queste cifre;
infatti, tre delle quattro fatture per cui è causa sono state emesse in data 13.06.23, ovvero dopo la rottura del rapporto sentimentale e in diretta corrispondenza temporale con le querele;
con altrettanta precisione, inoltre, dette fatture sono state emesse per un importo totale praticamente sovrapponibile ai quasi 13.500 euro della scrittura ricognitiva di debito, così da
“compensarla” in qualche modo con una pretesa analoga circa il quantum, imputando alle fatture stesse (alcune addirittura già saldate) corrispettivi esorbitanti e fuori mercato.
Chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiede, accertato il credito della convenuta nella somma di euro 13.500,00, di dichiarare che nulla sia dovuto dalla stessa e pagina 4 di 6 condannare l'attrice al pagamento dell'eventuale differenza in favore della convenuta.
Venendo all'esame delle domande delle parti , quanto a quella di parte attrice, il teste ha confermato l'esecuzione dei lavori sul veicolo Doblò e sul veicolo Suzuki, avendo Tes_1
lavorato personalmente sia per che per la ditta di Jovanovska. Parte_1
I lavori relativi alla fattura prod. 2 (lavori su Alfa Romeo) gli sono solo stati mostrati in foto da ai fini di una potenziale vendita. Parte_1
Peraltro, quanto alla fattura n. 1 (lavori ), risulta pagata;
parte convenuta in prima Pt_3 memoria si è limitata a richiamare l'insufficienza della prova fornita, ma non ha contestato la circostanza, per cui la semplice osservazione della mancanza di prova del fatto è inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Quanto al montaggio di cerchi e gomme il teste ha riferito di avere avuto incarico dalla stessa parte attrice.
Per quanto attiene ai lavori residui, nulla il teste ha riferito in ordine agli accordi tra le parti;
non risulta, pertanto, provato l'incarico per l'esecuzione dei lavori.
Considerato che l'attore ha l'onere di provare l'esistenza del contratto posto a fondamento della domanda (art. 2697, co. 1°, c.c.), la mancata prova dell'esistenza di tale contratto comporta il rigetto della domanda medesima.
Nemmeno l'esistenza del contratto si può desumere dall'esecuzione di alcuni lavori poichè la prima fattura risulta pagata, mentre quanto agli altri lavori sussistono indizi discordanti tra di loro;
infatti, a fronte della esecuzione dei lavori, risulta:
- la mancanza di una chiara allegazione in giudizio della stipula del contratto;
- la mancanza di richieste tempestive di pagamento;
- l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti (circostanza non contestata) che non esclude lo scambio di prestazioni rese al di fuori dell'attività di impresa e a titolo di favore personale, trattandosi di titolari di imprese sostanzialmente individuali (una ditta individuale e una srls) operanti nel medesimo settore e stante la natura dell'attività (mero rifacimento di interni auto).
pagina 5 di 6 Ritenuto, pertanto, che in favore della tesi dell'attore non sussistano “presunzioni gravi, precise e concordanti” (art. 2729, comma 1°, c.c.), rilevandosi, in particolare, l'esistenza di indizi discordanti tra di loro, si deve concludere nel senso del rigetto della domanda.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la scrittura privata che costituisce il titolo della domanda è stata sottoscritta personalmente tra le parti, senza spendita della ragione sociale;
ne consegue che l'obbligazione non può essere imputabile alla società attrice.
Entrambe le domande devono, quindi, essere rigettate, con conseguente compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Alessandria, 26 giugno 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCE LUISA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI 1 NIZZA MONFERRATO presso il difensore avv. PESCE LUISA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRUA Controparte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIO CORSI, 44 14049 NIZZA MONFERRATOpresso il difensore avv. FERRUA ANDREA
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice:
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni d'opera di cui alle fatture azionate e, conseguentemente, condannare la convenuta Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di Euro € 12.824,64, oltre a rivalutazione e interessi di cui al D.lgs. 231/2000, dal sorgere dell'obbligazione al saldo. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società attrice con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta da controparte, inammissibile e comunque infondata;
In ogni caso respingere ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato”
per parte convenuta:
pagina 1 di 6 “Voglia il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice designato alla procedura, contrariis rejectis, Nel merito: rigettare integralmente le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il quantum della domanda stessa in funzione del reale valore del corrispettivo delle fatture.
In via riconvenzionale: in ogni caso, accertato il credito della convenuta nella somma di euro 13.500 o veriore accertanda, dichiarare che nulla sia dovuto dalla stessa e condannare l'attrice al pagamento dell'eventuale differenza in favore della convenuta;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e onorari di lite, liquidati secondo il tariffario vigente, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, CPA 4%, IVA 22% e successive spese occorrende”.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
- ha eseguito prestazioni d'opera in favore della sig.ra gia' titolare Controparte_1
dell'omonima ditta individuale, aventi ad oggetto interventi eseguiti e di cui alle fatture succitate sono consistiti in interventi di ripristino e manutenzione di autovetture.
Chiede il pagamento delle fatture prodotte.
Si è costituita l'opposta negando che tra le parti sia intercorso un contratto d'opera, se non relativamente ad una fattura e che il corrispettivo sia stato concordato.
In particolare eccepisce che la prima fattura, numero 8/2021 del 18.02.21 è già stata pagata dalla convenuta in data 22 febbraio 2021;
la seconda fattura, la numero 30/2023 del 13.06.23, risulta invece essere a tutti gli effetti emessa per opere non realizzate dalla parte attrice e l'importo è stato pagato a chi effettivamente ha svolto il lavoro, ovvero la;
Parte_2
-la terza fattura, la numero 31/2023 del 13.06.23, è incongrua quanto al valore del corrispettivo indicato poichè il veicolo SUZUKI SJ40 cui si riferiscono i presunti lavori,è un mezzo vecchio di più di trent'anni acquistato dalla convenuta per 500 euro il 20.10.21, e rivenduto nel 2023 a
1500 euro (doc. 8), per cui non può aver ricevuto opere interne per quasi 4.000 euro;
-la quarta fattura, la numero 32/2023 del 13.06.23, riguarda anch'essa un'obbligazione inesistente;
il , infatti, a titolo personale, aveva semplicemente provveduto ad uno CP_2 scambio di cerchioni tra quelli di sua proprietà personale, poi montati sull'auto della signora e quelli precedentemente montati sull'auto di quest'ultima, che il aveva CP_1 CP_2
trattenuto per sé, procedendo poi a rivenderli;
si è trattato di un semplice scambio, eseguito a titolo amichevole tra l'auto personale della propria fidanzata (la MINI targata DK825HH), ed un bene proprio, estraneo quindi a qualsiasi discorso inerente la presente causa;
la MINI citata autoveicolo del tutto estraneo alla ditta essendo stato acquistato come bene CP_1
personale prima dell'apertura della ditta medesima;
quanto alla causale, mai commissionò
pagina 3 di 6 alcun trasporto alla . Parte_1
Infine, nessuna delle foto prodotte certifica lo stato iniziale dei veicoli, né quello finale.
La parte convenuta evidenzia che la vicenda si inquadra in pregressi rapporti personali tra le rispettive controparti e che, fino circa al maggio Controparte_1 Persona_1
del 2023, sono stati legati da una relazione sentimentale: la rottura del rapporto era stata presa molto male dal signor;
aveva maturato una posizione debitoria nel CP_2 Pt_1 Parte_1
corso degli anni nei confronti della convenuta, e il , nella sua veste di legale CP_2
rappresentante della sua società, aveva chiesto in più occasioni diversi prestiti per appianare presunti debiti pregressi della società attrice;
la signora in virtù del rapporto CP_1
sentimentale, aveva provveduto a tali dazioni di denaro, riconosciute da entrambe le parti, tanto che le stesse, in data 1.06.23, avevano firmato una scrittura ricognitiva di debito in capo all'attrice, che accertava il reale dare-avere tra le parti (doc. 10);
-la relazione sentimentale terminava definitivamente proprio intorno a quei giorni, ma il semplice debito da appianare, diede origine ad una serie di pedinamenti e minacce del CP_2
nei confronti della ex fidanzata e del di lei nuovo compagno a causa dei Controparte_3
quali sia la scrivente sia quest'ultimo erano costretti a sporgere querele nei confronti del per i fatti accaduti: la addirittura due, nei giorni del 7 e 13 giugno (con CP_2 CP_1
successive integrazioni per fatti successivi), il una, il 18 giugno 2023, il tutto CP_3
corredato da vari documenti fotografici (docc. 11, 12, 13, 14, 15);
- ora appare ora chiaro il nesso tra la fine della relazione sentimentale e l'avvio della presente causa civile, con queste richieste ed a queste cifre;
infatti, tre delle quattro fatture per cui è causa sono state emesse in data 13.06.23, ovvero dopo la rottura del rapporto sentimentale e in diretta corrispondenza temporale con le querele;
con altrettanta precisione, inoltre, dette fatture sono state emesse per un importo totale praticamente sovrapponibile ai quasi 13.500 euro della scrittura ricognitiva di debito, così da
“compensarla” in qualche modo con una pretesa analoga circa il quantum, imputando alle fatture stesse (alcune addirittura già saldate) corrispettivi esorbitanti e fuori mercato.
Chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiede, accertato il credito della convenuta nella somma di euro 13.500,00, di dichiarare che nulla sia dovuto dalla stessa e pagina 4 di 6 condannare l'attrice al pagamento dell'eventuale differenza in favore della convenuta.
Venendo all'esame delle domande delle parti , quanto a quella di parte attrice, il teste ha confermato l'esecuzione dei lavori sul veicolo Doblò e sul veicolo Suzuki, avendo Tes_1
lavorato personalmente sia per che per la ditta di Jovanovska. Parte_1
I lavori relativi alla fattura prod. 2 (lavori su Alfa Romeo) gli sono solo stati mostrati in foto da ai fini di una potenziale vendita. Parte_1
Peraltro, quanto alla fattura n. 1 (lavori ), risulta pagata;
parte convenuta in prima Pt_3 memoria si è limitata a richiamare l'insufficienza della prova fornita, ma non ha contestato la circostanza, per cui la semplice osservazione della mancanza di prova del fatto è inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Quanto al montaggio di cerchi e gomme il teste ha riferito di avere avuto incarico dalla stessa parte attrice.
Per quanto attiene ai lavori residui, nulla il teste ha riferito in ordine agli accordi tra le parti;
non risulta, pertanto, provato l'incarico per l'esecuzione dei lavori.
Considerato che l'attore ha l'onere di provare l'esistenza del contratto posto a fondamento della domanda (art. 2697, co. 1°, c.c.), la mancata prova dell'esistenza di tale contratto comporta il rigetto della domanda medesima.
Nemmeno l'esistenza del contratto si può desumere dall'esecuzione di alcuni lavori poichè la prima fattura risulta pagata, mentre quanto agli altri lavori sussistono indizi discordanti tra di loro;
infatti, a fronte della esecuzione dei lavori, risulta:
- la mancanza di una chiara allegazione in giudizio della stipula del contratto;
- la mancanza di richieste tempestive di pagamento;
- l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti (circostanza non contestata) che non esclude lo scambio di prestazioni rese al di fuori dell'attività di impresa e a titolo di favore personale, trattandosi di titolari di imprese sostanzialmente individuali (una ditta individuale e una srls) operanti nel medesimo settore e stante la natura dell'attività (mero rifacimento di interni auto).
pagina 5 di 6 Ritenuto, pertanto, che in favore della tesi dell'attore non sussistano “presunzioni gravi, precise e concordanti” (art. 2729, comma 1°, c.c.), rilevandosi, in particolare, l'esistenza di indizi discordanti tra di loro, si deve concludere nel senso del rigetto della domanda.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la scrittura privata che costituisce il titolo della domanda è stata sottoscritta personalmente tra le parti, senza spendita della ragione sociale;
ne consegue che l'obbligazione non può essere imputabile alla società attrice.
Entrambe le domande devono, quindi, essere rigettate, con conseguente compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Alessandria, 26 giugno 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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