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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Silvia Monaco - Presidente
Dott. Michele Paparella - Consigliere relatore
Dott. Oswald Leitner - Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 77/2025 R.G., promosso
da
c.f. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
OL, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. David Biasetti, c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in OL, via
Leonardo da CI n. 10, giusta delega a margine della comparsa di costituzione dd. 30.9.22
- appellante -
contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) e residente in [...]
17, 39100 OL (Bz), rappresentato e difeso dall'avv.
LA de EG ( del Foro di CodiceFiscale_4
Trento, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Moena,
Strada de Longiarif 30/A, come da delega allegata al fascicolo di
1 primo grado e che si riallega al presente atto al nr. 1 (fax
0462.565236 pec.: Email_1
- appellato -
con l'intervento di
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento –
Sezione Distaccata di OL, con sede in 39100 OL,
Corso Libertà 23
- intervenuto -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
OL n. 293/2025 pubbl. il 19/03/2025 RG n. 3862/2021,
notificata in data 02.04.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte appellante : Parte_1
“In accoglimento dei motivi di gravame proposti, e in parziale
riforma della sentenza n. 293/25, sostituire i punti 4 e 5 della
stessa con i seguenti:
- 4. Il padre è obbligato a versare alla Controparte_1
madre, a partire dal mese di marzo 2025 e fino all'indipendenza
economica della figlia l'importo mensile di Persona_1
€ 1.298,93 a titolo di mantenimento ordinario di sua figlia. Il
contributo di mantenimento è rivalutato in base agli indici ASTAT
2 per la provincia di OL con prima rivalutazione nel mese di
marzo 2026 (con base febbraio 2025) e deve essere versato in
anticipo sul conto della madre entro il 5° giorno di ogni mese.
- 5. Il padre è obbligato a versare alla Controparte_1
madre, a partire dal mese di marzo 2025 e fino all'indipendenza
economica del figlio l'importo Persona_2
mensile di € 1.298,93 a titolo di mantenimento ordinario di suo
figlio. Il contributo di mantenimento è rivalutato in base agli indici
ASTAT per la provincia di OL con prima rivalutazione nel
mese di marzo 2026 (con base febbraio 2025) e deve essere
versato in anticipo sul conto della madre entro il 5° giorno di ogni
mese.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Del procuratore di parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di
OL, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
disattesa e respinta, così giudicare:
NEL MERITO:
– per tutte le ragioni di cui in narrativa e per tutte le ulteriori
ragioni espresse nel primo grado di giudizio, espressamente
riproposte nel presente giudizio ai sensi dell'art. 346 c.p.c.,
accertare e dichiarare che l'appello proposto dalla signora
[...]
con atto di citazione in appello di data 29.04.2025 è Pt_1
infondato e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, con
conseguente conferma della sentenza del Tribunale di OL n.
3 293/2025 pubbl. il 19/03/2025 RG n. 3862/2021;
IN OGNI CASO:
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di causa del
grado di giudizio, oltre a ed I.V.A. nella misura di legge CP_2
ed oltre al 15% sul compenso totale per rimborso spese
forfettarie.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- nell'ipotesi in cui codesta ccc.ma Corte d'Appello dovesse
decidere di svolgere attività istruttoria, l'appellato insiste affinché
siano accolte tutte le istanze istruttorie dallo stesso formulate nel
primo grado di giudizio”.
Del Procuratore Generale:
“voglia la Corte d'Appello di OL confermare la sentenza del
18.3.2025 del Tribunale di OL”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 19.3.2025, pronunciata nel procedimento pendente tra e , il Tribunale di Controparte_1 Parte_1
OL ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, ha affidato il figlio in via esclusiva alla madre, Per_2
ha assegnato l'abitazione coniugale alla madre e Parte_1
ha posto a carico del padre un contributo di Controparte_1
mantenimento per i figli e di 600,00 Euro Per_1 Per_2
per ciascuno, oltre rivalutazione, oltre al 70% delle spese straordinarie, compensando tra le parti le spese processuali.
A fondamento della decisione in merito all'affidamento del figlio
4 il Tribunale ha osservato che il padre era rimasto Per_2
passivo e noncurante nei confronti del figlio e che l'affidamento esclusivo si giustificava pertanto a causa della mancata frequentazione del figlio e della non collaborazione con i servizi sociali. Per quanto attiene al mantenimento dei figli e Per_1
, il Tribunale ha richiamato la decisione della Corte Per_2
d'Appello, pronunciata in sede di reclamo contro i provvedimenti presidenziali provvisori, in cui si dava atto di un peggioramento della situazione reddituale del reclamante negli anni 2020 e 2021 rispetto ai due precedenti anni di imposta.
Ha quindi osservato che l'abbassamento reddituale del sig.
trovava conferma anche nelle dichiarazioni CP_1
reddituali degli anni 2022 e 2023, rilevando che la proprietà
fondiaria dello stesso, sebbene di valore elevato (Euro
894.446,90), non appariva redditizia e di facile realizzo. Tenuto
inoltre conto del reddito mensile di Euro 1.345,67 percepito dalla signora e del fatto che la stessa avrebbe potuto Pt_1
aumentare il lavoro da tempo parziale al 75% a tempo pieno, il
Tribunale ha fissato un contributo di mantenimento mensile a carico del padre pari a 600,00 Euro per ciascun figlio, oltre al
70% delle spese straordinarie.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
con ricorso di data 29 aprile 2025, limitatamente ai capi 4 e 5,
relativi al contributo di mantenimento per i figli e Per_1
, formulando le conclusioni sopra trascritte. Per_2
5 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha eccepito l'inadeguata e contraddittoria applicazione dell'art. 337 ter c.c.
per il quantum della contribuzione paterna per i figli, con insufficiente valutazione delle loro sopravvenute esigenze e dei tempi di permanenza. In particolare ha esposto che il Tribunale
non aveva considerato che i figli avevano trascorso l'intera vita post separazione dei genitori sempre ed unicamente presso la madre, beneficiando delle di lei cure, con i conseguenti oneri logistici ed esborsi e senza che il padre avesse mai tenuto con sé i figli durante i week-end o un giorno alla settimana. Il
giudice di primo grado aveva poi motivato la decisione di ridurre il contributo di mantenimento, se confrontato con l'importo disposto in sede di separazione, nonostante le esigenze dei figli fossero aumentate rispetto al 2014, basandosi su una pronuncia della Corte d'Appello, che aveva statuito in sede di reclamo, ovverosia in sede soltanto sommaria.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha eccepito l'erronea interpretazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove concernenti la situazione economico-patrimoniale dell'obbligato. A tale riguardo ha fatto presente che l'appellato disponeva di un vasto patrimonio immobiliare del valore di milioni di Euro fra le Province di OL e Trento ed ha elencato i beni iscritti al Catasto fabbricati e fondiario in
Provincia di OL e Trento. Ha aggiunto che anche la madre dell'appellato era proprietaria di un notevole numero di
6 immobili in Provincia di OL e Trento, oltre che di un motoscafo ormeggiato a Peschiera del Garda. Ha quindi esposto che l'appellato in sede di giudizio di separazione aveva avuto modo di documentare i propri ex depositi all'estero, disponeva di un importo in denaro di complessivi Euro 2.040.713,28,
aveva venduto in data 25.9.2019 l'azienda tabacchino per Euro
120.000,00, risultava essere tuttora imprenditore nella materia
“fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca”, medio tempore aveva ereditato un ulteriore vasto patrimonio immobiliare dal padre ed aveva la piena capacità lavorativa.
Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito inadeguata e contraddittoria applicazione dell'art. 337 ter c.c. per il quantum della contribuzione paterna con riferimento alle risorse economiche di entrambi i genitori. In particolare ha esposto che in sede di separazione era stato stabilito, su concorde richiesta delle parti, un contributo mensile di 1.000,00 Euro per ciascun figlio, che rivalutato ammontava a 1.298,93 Euro a febbraio
2022 e 1.252,18 Euro a febbraio 2025. Ha aggiunto che si trattava di un contributo che presupponeva un ampio rapporto figli-padre e che all'attualità doveva essere aumentato a fronte di esigenze maggiori in capo ad entrambi i figli. Infine ha dedotto che la situazione economica dell'appellato era migliorata, in virtù dell'eredità conseguita dal padre;
che il
Tribunale avrebbe dovuto anche tenere conto del fatto che i figli permanevano sempre e soltanto presso la madre e che
7 quest'ultima si trovava solamente al sesto posto nella graduatoria per potere lavorare a full time, ipotesi che appariva quindi allo stato ancora remota.
Con memoria difensiva di data 23.6.2025 si è costituito in giudizio , contestando le deduzioni e richieste Controparte_1
avversarie e formulando le conclusioni sopra trascritte.
L'appellato ha rilevato che già nel corso del procedimento di primo grado era stato proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale di data 8.11.2022, con cui l'appellato era stato condannato a versare a titolo di mantenimento per ciascuno dei figli Euro 1.000,00 mensili, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie e tale reclamo si era concluso con un provvedimento della Corte d'Appello che, tenuto conto del deterioramento della situazione reddituale e patrimoniale dell'appellato, aveva ridotto il contributo di mantenimento ad
Euro 700,00 per ciascuno dei figli. Riguardo all'impugnazione avversaria l'appellato ha esposto che la sua situazione reddituale risultava chiara, posto che negli anni 2018 e 2019 il suo reddito ammontava rispettivamente ad Euro 32.229,00 ed
Euro 39.575,00 e tale reddito era sceso negli ultimi anni di imposta ad Euro 7.563,00 per l'anno 2020 ed Euro 6.924,00
per l'anno 2021. Riguardo alla situazione patrimoniale l'appellato ha esposto che, a parte le due abitazioni in proprietà
adibite ad abitazione famigliare propria e dell'appellante, egli era comproprietario di quote di comproprietà di beni immobili
8 non produttivi di alcun reddito, con basso reddito fondiario o rendita catastale e neppure di agevole e rapido realizzo in caso di divisione. Riguardo all'elenco dei beni citati da controparte l'appellato ha esposto che l'abitazione sita a OL in via
RA era stata venduta nel 2023, l'abitazione in via
Defregger era in uso all'appellante, dell'appartamento e dei garage in Egna l'appellato era solo comproprietario per ½
indivisa gravata da usufrutto, mentre ulteriori beni, come
[...]
l'abitazione del padre di nel comune di Per_3 CP_1
GR e il motoscafo, erano già stati ceduti molti anni prima.
Infine l'appellato ha esposto di essere inabile al lavoro e di soffrire da necrosi postraumatica dell'astragalo sinistro.
La Procura Generale è intervenuta nella procedura con atto di intervento di data 17 giugno 2025, chiedendo la conferma della sentenza appellata e rilevando che erano fondate le motivazioni su cui si basava la decisione impugnata in relazione alla fissazione del contributo di mantenimento per spese ordinarie e straordinarie, operata una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di entrambi e della rispettiva capacità
di lavoro, nonché delle esigenze e dei bisogni del figlio minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato in Parte_1
riferimento ai motivi d'appello proposti, i quali possono essere trattati congiuntamente, posto che con i predetti viene eccepita,
sotto diversi profili, una errata applicazione dei parametri da
9 prendere in considerazione per disciplinare la misura del contributo al mantenimento dei figli, in particolare le loro attuali esigenze e la capacità economica del soggetto obbligato,
nonché dei criteri previsti dall'art. 337 ter c.c. al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
In particolare l'appellante ha eccepito che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato:
- le sopravvenute esigenze dei figli (criterio di cui all'art. 337 ter,
comma 4, n. 1, c.c.);
- i tempi di permanenza dei figli presso il padre (criterio di cui all'art. 337 ter, comma 4, n. 3, c.c.);
- la situazione economico-patrimoniale di parte appellata
(criterio di cui all'art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.);
- le risorse economiche di entrambi i genitori (criterio parimenti riconducibile all'art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.).
L'appellante ha quindi esposto che il giudice di primo grado si sarebbe limitato a considerare la situazione reddituale e patrimoniale dell'appellato, apparentemente basandosi sulle precedenti considerazioni della Corte d'Appello, che aveva disposto in sede di reclamo, sulla base di una sommaria valutazione, una riduzione del contributo di mantenimento, che originariamente era stato determinato in 1.000,00 Euro mensili per ciascun figlio, a 600,00 Euro mensili per ciascun figlio e che quindi si era in sostanza pronunciato in data 18.3.2025,
attenendosi però ad un'ordinanza che era stata emessa oltre
10 due anni prima, in data 9.1.2023, e che aveva giudicato in sede meramente sommaria.
Al primo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato l'erronea considerazione delle sopravvenute esigenze dei figli e la modifica dei tempi di permanenza degli stessi presso i rispettivi genitori rispetto alla sentenza di separazione risalente al 2014. In particolare ha rilevato che le esigenze dei figli e i conseguenti oneri logistici ed esborsi erano necessariamente aumentati rispetto all'epoca della separazione e che i figli avevano trascorso l'intera loro vita, successiva alla separazione dei genitori, sempre ed unicamente presso la madre, tanto è
vero che nella stessa sentenza impugnata si dava atto che il padre era rimasto passivo e noncurante nei confronti del figlio minorenne e per questo motivo non era stato disciplinato neppure il relativo diritto di visita.
Entrambe le eccezioni risultano fondate.
Per quanto attiene alle mutate esigenze economiche dei figli, si osserva che la sentenza di separazione risale al 7.2.2014,
quando i figli avevano rispettivamente un'età di 10 e 4 anni,
mentre attualmente ha compiuto 22 anni ed è Per_1
studentessa universitaria e ha 16 anni e studia al Per_2
liceo. A tale proposito si può richiamare il principio espresso da
Cass. 3.8.2027, n. 17055, secondo cui “In tema di assegno di
mantenimento e di concreta determinazione del relativo
ammontare, è incensurabile in sede di legittimità, perché
11 formulato in maniera non illogica, l'apprezzamento del giudice di
merito fondato sui seguenti elementi: il canone di locazione a
carico del genitore affidatario, per le necessità abitative sue e del
figlio, ne riduce il reddito disponibile;
l'aumento delle esigenze
economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha
bisogno di specifica dimostrazione;
la detraibilità fiscale da parte
dell'affidatario dell'assegno per il figlio è irrilevante ai fini
dell'assegno, che è dedicato nella sua interezza a soddisfare i
bisogni della prole;
il contributo per il figlio minore è determinato
in una somma fissa mensile in funzione delle esigenze della prole
rapportate all'anno e quindi prescinde dalle modalità di visita e
soggiorno presso il genitore non affidatario”, laddove nella fattispecie risulta evidente che le esigenze “economiche” di due ragazzi rispettivamente dell'età di 22 e 16 anni sono ben diverse e maggiori rispetto a quelle di due bambini rispettivamente dell'età di 10 e 4 anni.
Per quanto riguarda poi il criterio relativo ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, la circostanza che i predetti trascorrano la propria vita unicamente presso la madre e non presso il padre non è neppure contestata e trova riscontro nella motivazione della sentenza di primo grado, in cui
è stata chiaramente esposta la ragione per cui non è stato neppure previsto per l'appellato un diritto di visita del figlio minorenne. Anche tale criterio di determinazione dell'assegno,
come correttamente dedotto da parte appellante, avrebbe
12 dovuto essere considerato, in quanto gli attuali tempi di permanenza dei figli presso il padre sono ben diversi da quelli che erano stati previsti al momento della pronuncia della sentenza di separazione, essendo stato disposto in quella sede che il padre avrebbe tenuto i figli a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica tardo pomeriggio, oltre a due pomeriggi fissi durante ogni settimana, oltre alla metà delle vacanze invernali e di Pasqua e a due settimane durante le ferie estive.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato l'erronea valutazione della situazione economico-
patrimoniale di parte appellata nella determinazione del contributo di mantenimento. A tale riguardo si osserva che la sentenza appellata ha sostanzialmente considerato la mutata situazione reddituale del sig. i cui redditi CP_1
ammontavano nell'anno precedente la richiesta di separazione ad Euro 32.925,00 e negli anni 2018 e 2019 rispettivamente ad
Euro 32.229,00 ed Euro 39.575,00 e che poi erano scesi nell'anno di imposta 2020 ad Euro 7.563,00, nell'anno di imposta 2021 ad Euro 6.924,00, nell'anno di imposta 2022 ad
Euro 3.277,00 e infine nell'anno di imposta 2023 ad Euro
1.830,00. L'appellante ha tuttavia eccepito che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto del cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare del sig. del fatto che lo CP_1
stesso aveva ceduto in data 25.9.2019 un tabacchino
13 ricavandone 120.000,00 Euro, del fatto che egli risultava tuttora imprenditore nella materia “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca”, infine della circostanza che egli non aveva allegato alcuna documentazione circa le attività svolte o attività di lavoro cercate, alcun estratto conto bancario, alcuna movimentazione bancaria, alcun rogito di vendita, salvo dei saldi negativi che avrebbero potuto essere creati ad hoc.
In relazione a tale motivo di impugnazione si osserva inoltre che la difesa dell'appellato ha esposto che l'appartamento di a OL in via RA era stato venduto nel CP_1
2023, che le quote degli immobili in Egna erano gravate da diritto di usufrutto, che altri beni citati da controparte non erano in realtà esistenti, che i beni del sig. erano CP_1
stati ipotecati dall'agenzia delle entrate, che il sig. CP_1
era inabile al lavoro a causa di problemi fisici documentati e infine che la signora avrebbe potuto trasformare il proprio Pt_1
rapporto lavorativo a tempo pieno anziché rimanere a tempo parziale al 75%.
A tale proposito la Corte osserva che:
- la situazione reddituale di parte appellata risulta dalla documentazione in atti, da cui si evince effettivamente una riduzione del reddito percepito a decorrere dal 2020 in poi rispetto a quello percepito nell'anno antecedente la separazione,
nonché negli anni 2018 e 2019;
- per quanto attiene alla situazione patrimoniale, il sig.
14 risulta essere proprietario dell'appartamento CP_1
situato in via Defregger a OL, assegnato in uso all'appellante; risulta essere proprietario di un appartamento di
6 vani per 122 mq a OL in via RA, il quale,
secondo quanto esposto da parte appellata, sarebbe stato venduto nel 2023; risulta essere proprietario di quote di immobili situati ad Egna, in particolare la metà di un appartamento di 124 mq e di due garage/posti auto;
è
proprietario di svariate quote di comproprietà di terreni situati in Alto Adige e in Provincia di Trento i quali, secondo la stima dimessa, avrebbero un complessivo valore di 894.446,90 Euro;
in relazione all'appartamento di via RA è solo il caso di osservare che l'appellato, nel caso di vendita, deve avere incassato il relativo prezzo, quindi la mancata disponibilità del predetto appartamento non è significativa in questa sede, anche perché l'appellato non ha dedotto che, in conseguenza della vendita dell'appartamento adibito a prima casa, egli debba sostenere spese di locazione per essere andato ad abitare altrove;
- sempre in relazione alla situazione patrimoniale di parte appellata, l'appellante ha depositato documentazione bancaria da cui risulta che negli anni 2010-2011 il sig. CP_1
disponeva di depositi bancari per un importo di oltre
2.000.000,00 di Euro, in relazione ai quali non è stata fornita alcuna documentazione riguardo al loro successivo utilizzo,
15 ragione per cui si deve ritenere che il sig. ne abbia CP_1
tuttora la disponibilità; risulta poi non contestata la circostanza che il sig. abbia percepito l'importo di Euro CP_1
120.000,00 dalla vendita di un'azienda tabacchino;
- per quanto attiene alla situazione debitoria di parte appellata,
è stata depositata unicamente copia del decreto tavolare G.N.
329/2024 di data 25.1.2024, dalla quale risulta che alcuni beni dell'appellato risultano gravati da un'ipoteca a favore dell'Agenzia delle Entrate per il complessivo importo di Euro
70.385,14, ma non risultano ulteriori esposizioni debitorie a carico dell'appellato;
- relativamente alle condizioni di salute dell'appellato, dalla documentazione medica dimessa, in particolare la lettera di dimissione di data 11.4.2025, risulta che egli ha subito un intervento di sostituzione totale della tibiotarsica sinistra +
artrodesi sottoastragalica e che all'esito dell'intervento si trovava in buone condizioni di salute: la predetta documentazione non è quindi idonea a dimostrare una sopravvenuta inabilità al lavoro dell'appellato, come dallo stesso eccepito;
- per quanto riguarda infine la circostanza che parte appellante potrebbe lavorare full-time, si osserva che dalla documentazione dimessa risulta che essa è inserita soltanto al sesto posto nella graduatoria per potere lavorare a tempo pieno e che l'ipotesi di trasformazione del lavoro a tempo pieno presso
16 il medesimo datore di lavoro non appare pertanto realizzabile nell'immediatezza; peraltro, non essendo necessario che l'appellante, ai fini di accudimento della prole, svolga un'attività
lavorativa a tempo parziale, nulla esclude che la stessa possa ricercare anche altrove un'attività lavorativa a tempo pieno.
Con il terzo motivo di impugnazione la difesa ha eccepito una inadeguata e contraddittoria applicazione dell'art. 337 ter c.c.
per il quantum della contribuzione paterna con riferimento alle risorse economiche di entrambi i genitori. A tale proposito sono richiamate le argomentazioni già proposte ai precedenti motivi di impugnazione per quanto attiene all'insussistenza di un rapporto figli-padre e all'aumento delle esigenze in capo ai figli e viene esposto che la situazione economica dell'appellato sarebbe migliorata, anche in considerazione del fatto che egli avrebbe conseguito l'eredità paterna, circostanza in relazione alla quale deve peraltro osservarsi che non è stata depositata documentazione dalla quale possa evincersi in che misura vi sia stato un effettivo incremento del patrimonio dell'appellato a seguito dell'apertura della successione paterna.
In considerazione delle circostanze sopra esposte si ritiene che il contributo di mantenimento fissato dal giudice di primo grado non sia adeguato in considerazione dei parametri presi in considerazione ai fini della sua quantificazione, in quanto le accresciute esigenze dei figli, il fatto che essi permangono esclusivamente presso la madre e la situazione economico-
17 patrimoniale delle parti, in particolare la sussistenza di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare in capo a dal quale egli indubbiamente può ricavare un CP_1
discreto reddito da aggiungere a quello percepito dalla sua attività lavorativa, impongono la fissazione di un contributo di mantenimento più elevato rispetto a quello stabilito con la sentenza di primo grado, anche se inferiore rispetto a quello pattuito tra le parti in sede di separazione, tenuto conto del fatto che vi è stata comunque una documentata contrazione del reddito da attività di impresa percepito da parte appellata e che parte appellante potrebbe effettivamente svolgere attività
lavorativa a tempo pieno. Tenuto conto dei predetti criteri di valutazione si stima equo determinare il contributo di mantenimento nella misura di Euro 1.000,00 mensili per ciascun figlio a decorrere dal mese di novembre 2022 – a tale mese risale l'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori nel corso del giudizio di primo grado - con rivalutazione in base agli indici ASTAT per la Provincia di OL e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2023.
Con l'atto di appello la signora ha chiesto altresì la Pt_1
condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Parte appellata ha chiesto a sua volta la condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. A tale proposito si reputa che il presente giudizio ha visto una parziale
18 soccombenza di entrambe le parti, ma che in ogni caso parte appellante deve considerarsi maggiormente vittoriosa, tenuto conto della misura del contributo di mantenimento per i figli definitivamente disposta. Per tale ragione è giustificata una solo parziale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e parte appellata deve essere condannata alla rifusione a parte appellante dei restanti
2/3 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Le
predette spese vengono liquidate riconoscendo le fasi di studio,
introduttiva e decisoria per entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando,
a parziale riforma della sentenza appellata,
dispone
quanto segue:
1. Il padre è obbligato a versare alla madre Controparte_1
, a partire dal mese di novembre 2022 e fino Parte_1
all'indipendenza economica dei figli e , un Per_1 Per_2
contributo mensile di 1.000,00 Euro per il mantenimento di ciascuno dei due figli, quindi di complessivi 2.000,00 Euro, con rivalutazione del predetto importo in base agli indici ASTAT per la provincia di OL e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2023;
19 2. è condannato a rifondere a Controparte_1 Parte_1
due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio,
che vengono compensate per il restante terzo e che per intero vengono liquidate nella misura seguente: per il giudizio di primo grado in Euro 4.500,00 complessivi per compensi di avvocato,
oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge e per il presente grado di giudizio in Euro 5.000,00 complessivi per compensi di avvocato, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA
e CAP come per legge;
3. la sentenza appellata è confermata per il resto.
Così deciso a OL, in data 9.12.2025
La Presidente Dott. Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Michele Paparella
Il Funzionario giudiziario
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Silvia Monaco - Presidente
Dott. Michele Paparella - Consigliere relatore
Dott. Oswald Leitner - Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 77/2025 R.G., promosso
da
c.f. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
OL, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. David Biasetti, c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in OL, via
Leonardo da CI n. 10, giusta delega a margine della comparsa di costituzione dd. 30.9.22
- appellante -
contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) e residente in [...]
17, 39100 OL (Bz), rappresentato e difeso dall'avv.
LA de EG ( del Foro di CodiceFiscale_4
Trento, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Moena,
Strada de Longiarif 30/A, come da delega allegata al fascicolo di
1 primo grado e che si riallega al presente atto al nr. 1 (fax
0462.565236 pec.: Email_1
- appellato -
con l'intervento di
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento –
Sezione Distaccata di OL, con sede in 39100 OL,
Corso Libertà 23
- intervenuto -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
OL n. 293/2025 pubbl. il 19/03/2025 RG n. 3862/2021,
notificata in data 02.04.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte appellante : Parte_1
“In accoglimento dei motivi di gravame proposti, e in parziale
riforma della sentenza n. 293/25, sostituire i punti 4 e 5 della
stessa con i seguenti:
- 4. Il padre è obbligato a versare alla Controparte_1
madre, a partire dal mese di marzo 2025 e fino all'indipendenza
economica della figlia l'importo mensile di Persona_1
€ 1.298,93 a titolo di mantenimento ordinario di sua figlia. Il
contributo di mantenimento è rivalutato in base agli indici ASTAT
2 per la provincia di OL con prima rivalutazione nel mese di
marzo 2026 (con base febbraio 2025) e deve essere versato in
anticipo sul conto della madre entro il 5° giorno di ogni mese.
- 5. Il padre è obbligato a versare alla Controparte_1
madre, a partire dal mese di marzo 2025 e fino all'indipendenza
economica del figlio l'importo Persona_2
mensile di € 1.298,93 a titolo di mantenimento ordinario di suo
figlio. Il contributo di mantenimento è rivalutato in base agli indici
ASTAT per la provincia di OL con prima rivalutazione nel
mese di marzo 2026 (con base febbraio 2025) e deve essere
versato in anticipo sul conto della madre entro il 5° giorno di ogni
mese.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Del procuratore di parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di
OL, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
disattesa e respinta, così giudicare:
NEL MERITO:
– per tutte le ragioni di cui in narrativa e per tutte le ulteriori
ragioni espresse nel primo grado di giudizio, espressamente
riproposte nel presente giudizio ai sensi dell'art. 346 c.p.c.,
accertare e dichiarare che l'appello proposto dalla signora
[...]
con atto di citazione in appello di data 29.04.2025 è Pt_1
infondato e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, con
conseguente conferma della sentenza del Tribunale di OL n.
3 293/2025 pubbl. il 19/03/2025 RG n. 3862/2021;
IN OGNI CASO:
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di causa del
grado di giudizio, oltre a ed I.V.A. nella misura di legge CP_2
ed oltre al 15% sul compenso totale per rimborso spese
forfettarie.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- nell'ipotesi in cui codesta ccc.ma Corte d'Appello dovesse
decidere di svolgere attività istruttoria, l'appellato insiste affinché
siano accolte tutte le istanze istruttorie dallo stesso formulate nel
primo grado di giudizio”.
Del Procuratore Generale:
“voglia la Corte d'Appello di OL confermare la sentenza del
18.3.2025 del Tribunale di OL”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 19.3.2025, pronunciata nel procedimento pendente tra e , il Tribunale di Controparte_1 Parte_1
OL ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, ha affidato il figlio in via esclusiva alla madre, Per_2
ha assegnato l'abitazione coniugale alla madre e Parte_1
ha posto a carico del padre un contributo di Controparte_1
mantenimento per i figli e di 600,00 Euro Per_1 Per_2
per ciascuno, oltre rivalutazione, oltre al 70% delle spese straordinarie, compensando tra le parti le spese processuali.
A fondamento della decisione in merito all'affidamento del figlio
4 il Tribunale ha osservato che il padre era rimasto Per_2
passivo e noncurante nei confronti del figlio e che l'affidamento esclusivo si giustificava pertanto a causa della mancata frequentazione del figlio e della non collaborazione con i servizi sociali. Per quanto attiene al mantenimento dei figli e Per_1
, il Tribunale ha richiamato la decisione della Corte Per_2
d'Appello, pronunciata in sede di reclamo contro i provvedimenti presidenziali provvisori, in cui si dava atto di un peggioramento della situazione reddituale del reclamante negli anni 2020 e 2021 rispetto ai due precedenti anni di imposta.
Ha quindi osservato che l'abbassamento reddituale del sig.
trovava conferma anche nelle dichiarazioni CP_1
reddituali degli anni 2022 e 2023, rilevando che la proprietà
fondiaria dello stesso, sebbene di valore elevato (Euro
894.446,90), non appariva redditizia e di facile realizzo. Tenuto
inoltre conto del reddito mensile di Euro 1.345,67 percepito dalla signora e del fatto che la stessa avrebbe potuto Pt_1
aumentare il lavoro da tempo parziale al 75% a tempo pieno, il
Tribunale ha fissato un contributo di mantenimento mensile a carico del padre pari a 600,00 Euro per ciascun figlio, oltre al
70% delle spese straordinarie.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
con ricorso di data 29 aprile 2025, limitatamente ai capi 4 e 5,
relativi al contributo di mantenimento per i figli e Per_1
, formulando le conclusioni sopra trascritte. Per_2
5 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha eccepito l'inadeguata e contraddittoria applicazione dell'art. 337 ter c.c.
per il quantum della contribuzione paterna per i figli, con insufficiente valutazione delle loro sopravvenute esigenze e dei tempi di permanenza. In particolare ha esposto che il Tribunale
non aveva considerato che i figli avevano trascorso l'intera vita post separazione dei genitori sempre ed unicamente presso la madre, beneficiando delle di lei cure, con i conseguenti oneri logistici ed esborsi e senza che il padre avesse mai tenuto con sé i figli durante i week-end o un giorno alla settimana. Il
giudice di primo grado aveva poi motivato la decisione di ridurre il contributo di mantenimento, se confrontato con l'importo disposto in sede di separazione, nonostante le esigenze dei figli fossero aumentate rispetto al 2014, basandosi su una pronuncia della Corte d'Appello, che aveva statuito in sede di reclamo, ovverosia in sede soltanto sommaria.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha eccepito l'erronea interpretazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove concernenti la situazione economico-patrimoniale dell'obbligato. A tale riguardo ha fatto presente che l'appellato disponeva di un vasto patrimonio immobiliare del valore di milioni di Euro fra le Province di OL e Trento ed ha elencato i beni iscritti al Catasto fabbricati e fondiario in
Provincia di OL e Trento. Ha aggiunto che anche la madre dell'appellato era proprietaria di un notevole numero di
6 immobili in Provincia di OL e Trento, oltre che di un motoscafo ormeggiato a Peschiera del Garda. Ha quindi esposto che l'appellato in sede di giudizio di separazione aveva avuto modo di documentare i propri ex depositi all'estero, disponeva di un importo in denaro di complessivi Euro 2.040.713,28,
aveva venduto in data 25.9.2019 l'azienda tabacchino per Euro
120.000,00, risultava essere tuttora imprenditore nella materia
“fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca”, medio tempore aveva ereditato un ulteriore vasto patrimonio immobiliare dal padre ed aveva la piena capacità lavorativa.
Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito inadeguata e contraddittoria applicazione dell'art. 337 ter c.c. per il quantum della contribuzione paterna con riferimento alle risorse economiche di entrambi i genitori. In particolare ha esposto che in sede di separazione era stato stabilito, su concorde richiesta delle parti, un contributo mensile di 1.000,00 Euro per ciascun figlio, che rivalutato ammontava a 1.298,93 Euro a febbraio
2022 e 1.252,18 Euro a febbraio 2025. Ha aggiunto che si trattava di un contributo che presupponeva un ampio rapporto figli-padre e che all'attualità doveva essere aumentato a fronte di esigenze maggiori in capo ad entrambi i figli. Infine ha dedotto che la situazione economica dell'appellato era migliorata, in virtù dell'eredità conseguita dal padre;
che il
Tribunale avrebbe dovuto anche tenere conto del fatto che i figli permanevano sempre e soltanto presso la madre e che
7 quest'ultima si trovava solamente al sesto posto nella graduatoria per potere lavorare a full time, ipotesi che appariva quindi allo stato ancora remota.
Con memoria difensiva di data 23.6.2025 si è costituito in giudizio , contestando le deduzioni e richieste Controparte_1
avversarie e formulando le conclusioni sopra trascritte.
L'appellato ha rilevato che già nel corso del procedimento di primo grado era stato proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale di data 8.11.2022, con cui l'appellato era stato condannato a versare a titolo di mantenimento per ciascuno dei figli Euro 1.000,00 mensili, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie e tale reclamo si era concluso con un provvedimento della Corte d'Appello che, tenuto conto del deterioramento della situazione reddituale e patrimoniale dell'appellato, aveva ridotto il contributo di mantenimento ad
Euro 700,00 per ciascuno dei figli. Riguardo all'impugnazione avversaria l'appellato ha esposto che la sua situazione reddituale risultava chiara, posto che negli anni 2018 e 2019 il suo reddito ammontava rispettivamente ad Euro 32.229,00 ed
Euro 39.575,00 e tale reddito era sceso negli ultimi anni di imposta ad Euro 7.563,00 per l'anno 2020 ed Euro 6.924,00
per l'anno 2021. Riguardo alla situazione patrimoniale l'appellato ha esposto che, a parte le due abitazioni in proprietà
adibite ad abitazione famigliare propria e dell'appellante, egli era comproprietario di quote di comproprietà di beni immobili
8 non produttivi di alcun reddito, con basso reddito fondiario o rendita catastale e neppure di agevole e rapido realizzo in caso di divisione. Riguardo all'elenco dei beni citati da controparte l'appellato ha esposto che l'abitazione sita a OL in via
RA era stata venduta nel 2023, l'abitazione in via
Defregger era in uso all'appellante, dell'appartamento e dei garage in Egna l'appellato era solo comproprietario per ½
indivisa gravata da usufrutto, mentre ulteriori beni, come
[...]
l'abitazione del padre di nel comune di Per_3 CP_1
GR e il motoscafo, erano già stati ceduti molti anni prima.
Infine l'appellato ha esposto di essere inabile al lavoro e di soffrire da necrosi postraumatica dell'astragalo sinistro.
La Procura Generale è intervenuta nella procedura con atto di intervento di data 17 giugno 2025, chiedendo la conferma della sentenza appellata e rilevando che erano fondate le motivazioni su cui si basava la decisione impugnata in relazione alla fissazione del contributo di mantenimento per spese ordinarie e straordinarie, operata una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di entrambi e della rispettiva capacità
di lavoro, nonché delle esigenze e dei bisogni del figlio minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato in Parte_1
riferimento ai motivi d'appello proposti, i quali possono essere trattati congiuntamente, posto che con i predetti viene eccepita,
sotto diversi profili, una errata applicazione dei parametri da
9 prendere in considerazione per disciplinare la misura del contributo al mantenimento dei figli, in particolare le loro attuali esigenze e la capacità economica del soggetto obbligato,
nonché dei criteri previsti dall'art. 337 ter c.c. al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
In particolare l'appellante ha eccepito che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato:
- le sopravvenute esigenze dei figli (criterio di cui all'art. 337 ter,
comma 4, n. 1, c.c.);
- i tempi di permanenza dei figli presso il padre (criterio di cui all'art. 337 ter, comma 4, n. 3, c.c.);
- la situazione economico-patrimoniale di parte appellata
(criterio di cui all'art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.);
- le risorse economiche di entrambi i genitori (criterio parimenti riconducibile all'art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.).
L'appellante ha quindi esposto che il giudice di primo grado si sarebbe limitato a considerare la situazione reddituale e patrimoniale dell'appellato, apparentemente basandosi sulle precedenti considerazioni della Corte d'Appello, che aveva disposto in sede di reclamo, sulla base di una sommaria valutazione, una riduzione del contributo di mantenimento, che originariamente era stato determinato in 1.000,00 Euro mensili per ciascun figlio, a 600,00 Euro mensili per ciascun figlio e che quindi si era in sostanza pronunciato in data 18.3.2025,
attenendosi però ad un'ordinanza che era stata emessa oltre
10 due anni prima, in data 9.1.2023, e che aveva giudicato in sede meramente sommaria.
Al primo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato l'erronea considerazione delle sopravvenute esigenze dei figli e la modifica dei tempi di permanenza degli stessi presso i rispettivi genitori rispetto alla sentenza di separazione risalente al 2014. In particolare ha rilevato che le esigenze dei figli e i conseguenti oneri logistici ed esborsi erano necessariamente aumentati rispetto all'epoca della separazione e che i figli avevano trascorso l'intera loro vita, successiva alla separazione dei genitori, sempre ed unicamente presso la madre, tanto è
vero che nella stessa sentenza impugnata si dava atto che il padre era rimasto passivo e noncurante nei confronti del figlio minorenne e per questo motivo non era stato disciplinato neppure il relativo diritto di visita.
Entrambe le eccezioni risultano fondate.
Per quanto attiene alle mutate esigenze economiche dei figli, si osserva che la sentenza di separazione risale al 7.2.2014,
quando i figli avevano rispettivamente un'età di 10 e 4 anni,
mentre attualmente ha compiuto 22 anni ed è Per_1
studentessa universitaria e ha 16 anni e studia al Per_2
liceo. A tale proposito si può richiamare il principio espresso da
Cass. 3.8.2027, n. 17055, secondo cui “In tema di assegno di
mantenimento e di concreta determinazione del relativo
ammontare, è incensurabile in sede di legittimità, perché
11 formulato in maniera non illogica, l'apprezzamento del giudice di
merito fondato sui seguenti elementi: il canone di locazione a
carico del genitore affidatario, per le necessità abitative sue e del
figlio, ne riduce il reddito disponibile;
l'aumento delle esigenze
economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha
bisogno di specifica dimostrazione;
la detraibilità fiscale da parte
dell'affidatario dell'assegno per il figlio è irrilevante ai fini
dell'assegno, che è dedicato nella sua interezza a soddisfare i
bisogni della prole;
il contributo per il figlio minore è determinato
in una somma fissa mensile in funzione delle esigenze della prole
rapportate all'anno e quindi prescinde dalle modalità di visita e
soggiorno presso il genitore non affidatario”, laddove nella fattispecie risulta evidente che le esigenze “economiche” di due ragazzi rispettivamente dell'età di 22 e 16 anni sono ben diverse e maggiori rispetto a quelle di due bambini rispettivamente dell'età di 10 e 4 anni.
Per quanto riguarda poi il criterio relativo ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, la circostanza che i predetti trascorrano la propria vita unicamente presso la madre e non presso il padre non è neppure contestata e trova riscontro nella motivazione della sentenza di primo grado, in cui
è stata chiaramente esposta la ragione per cui non è stato neppure previsto per l'appellato un diritto di visita del figlio minorenne. Anche tale criterio di determinazione dell'assegno,
come correttamente dedotto da parte appellante, avrebbe
12 dovuto essere considerato, in quanto gli attuali tempi di permanenza dei figli presso il padre sono ben diversi da quelli che erano stati previsti al momento della pronuncia della sentenza di separazione, essendo stato disposto in quella sede che il padre avrebbe tenuto i figli a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica tardo pomeriggio, oltre a due pomeriggi fissi durante ogni settimana, oltre alla metà delle vacanze invernali e di Pasqua e a due settimane durante le ferie estive.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato l'erronea valutazione della situazione economico-
patrimoniale di parte appellata nella determinazione del contributo di mantenimento. A tale riguardo si osserva che la sentenza appellata ha sostanzialmente considerato la mutata situazione reddituale del sig. i cui redditi CP_1
ammontavano nell'anno precedente la richiesta di separazione ad Euro 32.925,00 e negli anni 2018 e 2019 rispettivamente ad
Euro 32.229,00 ed Euro 39.575,00 e che poi erano scesi nell'anno di imposta 2020 ad Euro 7.563,00, nell'anno di imposta 2021 ad Euro 6.924,00, nell'anno di imposta 2022 ad
Euro 3.277,00 e infine nell'anno di imposta 2023 ad Euro
1.830,00. L'appellante ha tuttavia eccepito che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto del cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare del sig. del fatto che lo CP_1
stesso aveva ceduto in data 25.9.2019 un tabacchino
13 ricavandone 120.000,00 Euro, del fatto che egli risultava tuttora imprenditore nella materia “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca”, infine della circostanza che egli non aveva allegato alcuna documentazione circa le attività svolte o attività di lavoro cercate, alcun estratto conto bancario, alcuna movimentazione bancaria, alcun rogito di vendita, salvo dei saldi negativi che avrebbero potuto essere creati ad hoc.
In relazione a tale motivo di impugnazione si osserva inoltre che la difesa dell'appellato ha esposto che l'appartamento di a OL in via RA era stato venduto nel CP_1
2023, che le quote degli immobili in Egna erano gravate da diritto di usufrutto, che altri beni citati da controparte non erano in realtà esistenti, che i beni del sig. erano CP_1
stati ipotecati dall'agenzia delle entrate, che il sig. CP_1
era inabile al lavoro a causa di problemi fisici documentati e infine che la signora avrebbe potuto trasformare il proprio Pt_1
rapporto lavorativo a tempo pieno anziché rimanere a tempo parziale al 75%.
A tale proposito la Corte osserva che:
- la situazione reddituale di parte appellata risulta dalla documentazione in atti, da cui si evince effettivamente una riduzione del reddito percepito a decorrere dal 2020 in poi rispetto a quello percepito nell'anno antecedente la separazione,
nonché negli anni 2018 e 2019;
- per quanto attiene alla situazione patrimoniale, il sig.
14 risulta essere proprietario dell'appartamento CP_1
situato in via Defregger a OL, assegnato in uso all'appellante; risulta essere proprietario di un appartamento di
6 vani per 122 mq a OL in via RA, il quale,
secondo quanto esposto da parte appellata, sarebbe stato venduto nel 2023; risulta essere proprietario di quote di immobili situati ad Egna, in particolare la metà di un appartamento di 124 mq e di due garage/posti auto;
è
proprietario di svariate quote di comproprietà di terreni situati in Alto Adige e in Provincia di Trento i quali, secondo la stima dimessa, avrebbero un complessivo valore di 894.446,90 Euro;
in relazione all'appartamento di via RA è solo il caso di osservare che l'appellato, nel caso di vendita, deve avere incassato il relativo prezzo, quindi la mancata disponibilità del predetto appartamento non è significativa in questa sede, anche perché l'appellato non ha dedotto che, in conseguenza della vendita dell'appartamento adibito a prima casa, egli debba sostenere spese di locazione per essere andato ad abitare altrove;
- sempre in relazione alla situazione patrimoniale di parte appellata, l'appellante ha depositato documentazione bancaria da cui risulta che negli anni 2010-2011 il sig. CP_1
disponeva di depositi bancari per un importo di oltre
2.000.000,00 di Euro, in relazione ai quali non è stata fornita alcuna documentazione riguardo al loro successivo utilizzo,
15 ragione per cui si deve ritenere che il sig. ne abbia CP_1
tuttora la disponibilità; risulta poi non contestata la circostanza che il sig. abbia percepito l'importo di Euro CP_1
120.000,00 dalla vendita di un'azienda tabacchino;
- per quanto attiene alla situazione debitoria di parte appellata,
è stata depositata unicamente copia del decreto tavolare G.N.
329/2024 di data 25.1.2024, dalla quale risulta che alcuni beni dell'appellato risultano gravati da un'ipoteca a favore dell'Agenzia delle Entrate per il complessivo importo di Euro
70.385,14, ma non risultano ulteriori esposizioni debitorie a carico dell'appellato;
- relativamente alle condizioni di salute dell'appellato, dalla documentazione medica dimessa, in particolare la lettera di dimissione di data 11.4.2025, risulta che egli ha subito un intervento di sostituzione totale della tibiotarsica sinistra +
artrodesi sottoastragalica e che all'esito dell'intervento si trovava in buone condizioni di salute: la predetta documentazione non è quindi idonea a dimostrare una sopravvenuta inabilità al lavoro dell'appellato, come dallo stesso eccepito;
- per quanto riguarda infine la circostanza che parte appellante potrebbe lavorare full-time, si osserva che dalla documentazione dimessa risulta che essa è inserita soltanto al sesto posto nella graduatoria per potere lavorare a tempo pieno e che l'ipotesi di trasformazione del lavoro a tempo pieno presso
16 il medesimo datore di lavoro non appare pertanto realizzabile nell'immediatezza; peraltro, non essendo necessario che l'appellante, ai fini di accudimento della prole, svolga un'attività
lavorativa a tempo parziale, nulla esclude che la stessa possa ricercare anche altrove un'attività lavorativa a tempo pieno.
Con il terzo motivo di impugnazione la difesa ha eccepito una inadeguata e contraddittoria applicazione dell'art. 337 ter c.c.
per il quantum della contribuzione paterna con riferimento alle risorse economiche di entrambi i genitori. A tale proposito sono richiamate le argomentazioni già proposte ai precedenti motivi di impugnazione per quanto attiene all'insussistenza di un rapporto figli-padre e all'aumento delle esigenze in capo ai figli e viene esposto che la situazione economica dell'appellato sarebbe migliorata, anche in considerazione del fatto che egli avrebbe conseguito l'eredità paterna, circostanza in relazione alla quale deve peraltro osservarsi che non è stata depositata documentazione dalla quale possa evincersi in che misura vi sia stato un effettivo incremento del patrimonio dell'appellato a seguito dell'apertura della successione paterna.
In considerazione delle circostanze sopra esposte si ritiene che il contributo di mantenimento fissato dal giudice di primo grado non sia adeguato in considerazione dei parametri presi in considerazione ai fini della sua quantificazione, in quanto le accresciute esigenze dei figli, il fatto che essi permangono esclusivamente presso la madre e la situazione economico-
17 patrimoniale delle parti, in particolare la sussistenza di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare in capo a dal quale egli indubbiamente può ricavare un CP_1
discreto reddito da aggiungere a quello percepito dalla sua attività lavorativa, impongono la fissazione di un contributo di mantenimento più elevato rispetto a quello stabilito con la sentenza di primo grado, anche se inferiore rispetto a quello pattuito tra le parti in sede di separazione, tenuto conto del fatto che vi è stata comunque una documentata contrazione del reddito da attività di impresa percepito da parte appellata e che parte appellante potrebbe effettivamente svolgere attività
lavorativa a tempo pieno. Tenuto conto dei predetti criteri di valutazione si stima equo determinare il contributo di mantenimento nella misura di Euro 1.000,00 mensili per ciascun figlio a decorrere dal mese di novembre 2022 – a tale mese risale l'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori nel corso del giudizio di primo grado - con rivalutazione in base agli indici ASTAT per la Provincia di OL e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2023.
Con l'atto di appello la signora ha chiesto altresì la Pt_1
condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Parte appellata ha chiesto a sua volta la condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. A tale proposito si reputa che il presente giudizio ha visto una parziale
18 soccombenza di entrambe le parti, ma che in ogni caso parte appellante deve considerarsi maggiormente vittoriosa, tenuto conto della misura del contributo di mantenimento per i figli definitivamente disposta. Per tale ragione è giustificata una solo parziale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e parte appellata deve essere condannata alla rifusione a parte appellante dei restanti
2/3 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Le
predette spese vengono liquidate riconoscendo le fasi di studio,
introduttiva e decisoria per entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando,
a parziale riforma della sentenza appellata,
dispone
quanto segue:
1. Il padre è obbligato a versare alla madre Controparte_1
, a partire dal mese di novembre 2022 e fino Parte_1
all'indipendenza economica dei figli e , un Per_1 Per_2
contributo mensile di 1.000,00 Euro per il mantenimento di ciascuno dei due figli, quindi di complessivi 2.000,00 Euro, con rivalutazione del predetto importo in base agli indici ASTAT per la provincia di OL e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2023;
19 2. è condannato a rifondere a Controparte_1 Parte_1
due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio,
che vengono compensate per il restante terzo e che per intero vengono liquidate nella misura seguente: per il giudizio di primo grado in Euro 4.500,00 complessivi per compensi di avvocato,
oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge e per il presente grado di giudizio in Euro 5.000,00 complessivi per compensi di avvocato, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA
e CAP come per legge;
3. la sentenza appellata è confermata per il resto.
Così deciso a OL, in data 9.12.2025
La Presidente Dott. Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Michele Paparella
Il Funzionario giudiziario
20