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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 04.2.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 7172/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 17.9.2024
TRA
(CF. ), elett.te dom.to in Roma alla Via Filippo Eredia Parte_1 C.F._1
12 c/o lo studio dell'Avv.to Carlo Testa che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado. - APPELLANTE - E
“ ”, (cod. fisc. Controparte_1
, con sede in Roma, via di Torre Gaia n. 19, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. (All. A), rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo CP_2
Cancrini ( - pec. - fax. CodiceFiscale_2 Email_1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, piazza San P.IVA_2
Bernardo n. 101, giusta in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 13854/19 del Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
13854/19 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande dal medesimo avanzate nei confronti del , così formulate: Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare la nullità e/o pronunciare l'annullamento e/o l'inefficacia della Delibera dell'Assemblea del di del 7.4.2017, avente ad Controparte_1 CP_1 oggetto l'approvazione del Nuovo Statuto, nonché di tutte le votazioni ivi svolte, come integralmente riportate nel cap. 10) della “Premessa in fatto”, per i seguenti motivi: - in via principale, per violazione dell'art. 21 co. 2 nonché dell'art. 12 dello
Statuto, vigente al momento dell'assemblea, per violazione del quorum costitutivo e deliberativo necessario, previsto dalla Legge per la modificazione dell'atto
Costitutivo e dello Statuto di un'Associazione non riconosciuta;
- in via subordinata,
pag. 2/8 per violazione dell'art. 60 del Regio Decreto 215/33 per la mancata approvazione dello stesso nuovo Statuto da parte del Ministero competente, nella non creduta ipotesi di ritenuta attuale applicabilità del medesimo art. 60; - in via ulteriormente subordinata, per violazione degli artt. 11-16-17 e 18 dello Statuto, vigenti al momento dell'Assemblea, per i fatti come esposti in premessa, nella non creduta ipotesi di ritenuta applicabilità del quorum deliberativo e costitutivo previsto, per l'Assemblea ordinaria, dagli artt. 16 e 18 dello Statuto del anche per la CP_1 votazione delle modifiche statutarie;- in via ulteriormente gradata, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 28 della Legge 4/10/1984 n. 4 e successive modificazioni, nella ritenuta ipotesi della vigenza di di bonifica e di CP_1 miglioramento fondiario, da parte dell'Ente Regione”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Il Tribunale avrebbe dovuto interpretare correttamente sia la normativa legislativa vigente ed applicabile, tenendo conto della effettiva natura e funzione dell'Ente convenuto, sia la normativa statutaria dello stesso Ente in tema di quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea ed accogliere, così, una delle domande attoree: quella proposta in via principale, di declaratoria di nullità della delibera assembleare del 7.4.2017, dovendosi applicare la normativa prevista per le associazioni non riconosciute (art. 21 c.c. e artt. 36 e segg. c.c.);
B) Oppure quella proposta in via subordinata, di declaratoria dell'inefficacia della medesima delibera, per avere il a tutt'oggi omesso di sottoporla alla CP_1
approvazione del Ministero e/o degli Organi Regionali competenti, nella ipotesi di ritenuta vigenza degli artt. 60 e 71 del R.D. 215/33. Invece, il Tribunale ha violato gli artt. 863, 918 e segg. c.c.; 1136 e 1100 comma 4 c.c.; artt. 60 e 71 del
R.D. 215/33; artt. 99,112,132 c.p.c. e 111 c. 6 Cost. oltre ai consolidati indirizzi giurisprudenziali di interpretazione e di applicazione delle norme sopra indicate.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 3/8 “Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
13854/2019 e per la motivazione come sopra esposta, contraris reiectis, dichiarare la nullità
e/o pronunciare l'annullamento e/o l'inefficacia della Delibera dell'Assemblea del del 7.4.2017, avente ad oggetto Controparte_1
l'approvazione del Nuovo Statuto, nonché di tutte le votazioni ivi svolte, come integralmente riportate nel cap. 10) della “Premessa in fatto”, per i seguenti motivi: - in via principale, per violazione dell'art. 21 co. 2 nonché dell'art. 12 dello Statuto, vigente al momento dell'assemblea, per violazione del quorum costitutivo e deliberativo necessario, previsto dalla Legge per la modificazione dell'atto Costitutivo e dello Statuto di un'Associazione non riconosciuta;
- in via subordinata, per violazione dell'art. 60 del Regio
Decreto 215/33 per la mancata approvazione dello stesso nuovo Statuto da parte del
Ministero competente, nella non creduta ipotesi di ritenuta attuale applicabilità del medesimo art. 60;
- in via ulteriormente gradata, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 28 della Legge
4/10/1984 n. 4 e successive modificazioni, nella ritenuta ipotesi della vigenza di CP_1 di bonifica e di miglioramento fondiario, da parte dell'Ente Regione.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA dei due gradi di giudizio”.
Si è costituito il appellato il quale, nel contestare l'avverso gravame, ha a sua volta CP_1
così concluso:
“riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel corso del primo grado di giudizio, si chiede a codesta Ill.ma Corte d'Appello il rigetto dell'appello proposto dal Sig. in quanto improcedibile, inammissibile e infondato con Parte_1 conferma della sentenza n. 13854/2019 resa dal Tribunale Ordinario di Roma”.
Alla udienza a trattazione scritta del 17.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione con concessione alle stesse dei termini ex artt. 190 e
352 c.p.c.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
pag. 4/8 La questione fondamentale oggetto della controversia attiene alla disciplina applicabile al di miglioramento fondiario onde verificare la corretta CP_1 individuazione del quorum raggiunto in occasione della delibera di modifica dell'originario statuto da parte solo di alcuni dei soci del medesimo. CP_1
In particolare, secondo la tesi della difesa appellante, non troverebbe applicazione nella fattispecie in oggetto la originaria disciplina di cui al R.D. 215/33, bensì la normativa civilistica con particolare riferimento a quella delle associazioni non riconosciute e ciò, in virtù della tacita abrogazione del predetto R.D.
Ne conseguirebbe, che il quorum per la approvazione della delibera impugnata non sarebbe stato raggiunto sicchè l'atto sarebbe annullabile.
Orbene, l'art. 71 del R.D. 215/33 prevede, all'art. 1, che “alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario””.
Sempre il citato art. 71 prevede che ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili alcuni medesimi articoli previsti per il consorzio di bonifica e fra questi proprio l'art. 55 e l'art. 60.
Ne è riprova anche quanto richiamato dalla S.C. la quale ha così statuito:
“L'approvazione di un nuovo statuto dei consorzi di miglioramento fondiario non richiede il consenso unanime di tutti i consorziati, atteso che a tali consorzi (art. 863 c.c.), i quali perseguono interessi che superano quelli dei singoli partecipanti, si applica il principio maggioritario in virtù sia della regola generale prevista per gli enti di natura associativa (art. 20 c.c.), sia del disposto degli artt. 55 e 60 R.D.
13.2.1933 n. 215 (rispettivamente in tema di costituzione del e di CP_1 approvazione dello statuto), contenente una normativa inderogabile che pur riguardando i consorzi di bonifica integrale, è applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario a norma del successivo art. 71 dello stesso decreto” (Cass.
N. 5750/1990).
Ciò detto, l'art. 60 del R.D. testualmente recita al comma 2: “L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha la facoltà di apportare modificazioni nel testo deliberato”.
pag. 5/8 E', dunque, alla volontà delle parti che hanno approvato lo statuto del CP_1 che occorre fare riferimento in ordine alla possibilità ed alle modalità di modifica della clausole statutarie.
Al riguardo, l'art. 12 alla lett. A) prevede che “l'assemblea delibera sulla approvazione di eventuali modifiche allo statuto nell'osservanza delle norme di legge”.
Gli artt. 16 e 18 stabiliscono, invece, le modalità di costituzione della assemblea
(nella specie in seconda convocazione) e il quorum per la approvazione delle delibere.
Ne consegue, che a queste norme deve farsi richiamo per quanto concerne la correttezza della convocazione della assemblea e per la determinazione del quorum deliberante, mentre laddove all'art. 12 lett. A) si fa richiamo alla osservanza delle norme di legge, deve evidentemente farsi riferimento al rispetto della normativa inerente gli obblighi di osservare il richiesto procedimento di approvazione da parte della P.A. competente. Ed è esattamente ciò che ha affermato anche il Giudice di prime cure.
Dunque, trovando applicazione la disciplina dello statuto del tutto compatibile con il R.D. 215/33, la assemblea deve ritenersi validamente costituita e altrettanto valida era da ritenersi la deliberazione assembleare.
Sotto tale profilo, pertanto, il primo motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Occorre, tuttavia, rilevare che già in sede di primo grado parte attrice aveva lamentato, ponendo la conclusione relativa come subordinata, la inefficacia della deliberazione per avere omesso il di sottoporre la modifica dello statuto CP_1 alla approvazione dell'Organo competente.
Va a tal fine rilevato, che nulla ha detto al riguardo il Giudice di prime cure che ha omesso effettivamente di pronunciarsi, in tal modo incorrendo in omessa motivazione.
Ciò detto, deve darsi preliminarmente atto che con il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e pag. 6/8 foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici
(D.P.R. 15.1.1972 n. 11), anche il parere per la approvazione delle modifiche allo statuto è passato alla competenza delle Regioni che hanno disciplinato il procedimento mediante Legge regionale.
Nel caso di specie, pertanto, deve essere presa in esame la L.R. Lazio n. 4 del
21.1.1984 e succ. mod. la quale, all'art. 28, così recita al comma 2: “Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che, sentita la commissione conciliare permanente per l'agricoltura, provvede entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia: a) lo statuto consortile e le relative modificazioni ed integrazioni”.
Il successivo comma 3 dice: “le deliberazioni di cui al comma 2 si intendono approvate se, entro il termine citato (60 giorni dalla data di ricevimento) la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento”.
Nel caso che ci occupa, non risulta che la delibera sia stata mai inviata per il detto prescritto parere, sicchè deve ritenersi inefficace.
La censura dell'appellante merita pertanto accoglimento.
Ogni altro motivo resta assorbito.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
13854/19 del Tribunale di Roma proposto da , così provvede: Parte_1
in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, dichiara la inefficacia della deliberazione del 7.4.2017 il cui atto è stato redatto dal Notaio Per_1
Condanna il appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese e CP_1
competenze del doppio grado del giudizio che per l'intero liquida, quanto a quelle del primo grado, in € 4.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge oltre al rimborso del C.U.
pag. 7/8 come già liquidate con la sentenza appellata e, quanto al presente grado, in € 9.991,00 (valore indeterminato), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge oltre rimborso C.U.
Così deciso in Roma, lì 4.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 04.2.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 7172/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 17.9.2024
TRA
(CF. ), elett.te dom.to in Roma alla Via Filippo Eredia Parte_1 C.F._1
12 c/o lo studio dell'Avv.to Carlo Testa che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado. - APPELLANTE - E
“ ”, (cod. fisc. Controparte_1
, con sede in Roma, via di Torre Gaia n. 19, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. (All. A), rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo CP_2
Cancrini ( - pec. - fax. CodiceFiscale_2 Email_1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, piazza San P.IVA_2
Bernardo n. 101, giusta in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 13854/19 del Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
13854/19 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande dal medesimo avanzate nei confronti del , così formulate: Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare la nullità e/o pronunciare l'annullamento e/o l'inefficacia della Delibera dell'Assemblea del di del 7.4.2017, avente ad Controparte_1 CP_1 oggetto l'approvazione del Nuovo Statuto, nonché di tutte le votazioni ivi svolte, come integralmente riportate nel cap. 10) della “Premessa in fatto”, per i seguenti motivi: - in via principale, per violazione dell'art. 21 co. 2 nonché dell'art. 12 dello
Statuto, vigente al momento dell'assemblea, per violazione del quorum costitutivo e deliberativo necessario, previsto dalla Legge per la modificazione dell'atto
Costitutivo e dello Statuto di un'Associazione non riconosciuta;
- in via subordinata,
pag. 2/8 per violazione dell'art. 60 del Regio Decreto 215/33 per la mancata approvazione dello stesso nuovo Statuto da parte del Ministero competente, nella non creduta ipotesi di ritenuta attuale applicabilità del medesimo art. 60; - in via ulteriormente subordinata, per violazione degli artt. 11-16-17 e 18 dello Statuto, vigenti al momento dell'Assemblea, per i fatti come esposti in premessa, nella non creduta ipotesi di ritenuta applicabilità del quorum deliberativo e costitutivo previsto, per l'Assemblea ordinaria, dagli artt. 16 e 18 dello Statuto del anche per la CP_1 votazione delle modifiche statutarie;- in via ulteriormente gradata, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 28 della Legge 4/10/1984 n. 4 e successive modificazioni, nella ritenuta ipotesi della vigenza di di bonifica e di CP_1 miglioramento fondiario, da parte dell'Ente Regione”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Il Tribunale avrebbe dovuto interpretare correttamente sia la normativa legislativa vigente ed applicabile, tenendo conto della effettiva natura e funzione dell'Ente convenuto, sia la normativa statutaria dello stesso Ente in tema di quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea ed accogliere, così, una delle domande attoree: quella proposta in via principale, di declaratoria di nullità della delibera assembleare del 7.4.2017, dovendosi applicare la normativa prevista per le associazioni non riconosciute (art. 21 c.c. e artt. 36 e segg. c.c.);
B) Oppure quella proposta in via subordinata, di declaratoria dell'inefficacia della medesima delibera, per avere il a tutt'oggi omesso di sottoporla alla CP_1
approvazione del Ministero e/o degli Organi Regionali competenti, nella ipotesi di ritenuta vigenza degli artt. 60 e 71 del R.D. 215/33. Invece, il Tribunale ha violato gli artt. 863, 918 e segg. c.c.; 1136 e 1100 comma 4 c.c.; artt. 60 e 71 del
R.D. 215/33; artt. 99,112,132 c.p.c. e 111 c. 6 Cost. oltre ai consolidati indirizzi giurisprudenziali di interpretazione e di applicazione delle norme sopra indicate.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 3/8 “Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
13854/2019 e per la motivazione come sopra esposta, contraris reiectis, dichiarare la nullità
e/o pronunciare l'annullamento e/o l'inefficacia della Delibera dell'Assemblea del del 7.4.2017, avente ad oggetto Controparte_1
l'approvazione del Nuovo Statuto, nonché di tutte le votazioni ivi svolte, come integralmente riportate nel cap. 10) della “Premessa in fatto”, per i seguenti motivi: - in via principale, per violazione dell'art. 21 co. 2 nonché dell'art. 12 dello Statuto, vigente al momento dell'assemblea, per violazione del quorum costitutivo e deliberativo necessario, previsto dalla Legge per la modificazione dell'atto Costitutivo e dello Statuto di un'Associazione non riconosciuta;
- in via subordinata, per violazione dell'art. 60 del Regio
Decreto 215/33 per la mancata approvazione dello stesso nuovo Statuto da parte del
Ministero competente, nella non creduta ipotesi di ritenuta attuale applicabilità del medesimo art. 60;
- in via ulteriormente gradata, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 28 della Legge
4/10/1984 n. 4 e successive modificazioni, nella ritenuta ipotesi della vigenza di CP_1 di bonifica e di miglioramento fondiario, da parte dell'Ente Regione.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA dei due gradi di giudizio”.
Si è costituito il appellato il quale, nel contestare l'avverso gravame, ha a sua volta CP_1
così concluso:
“riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel corso del primo grado di giudizio, si chiede a codesta Ill.ma Corte d'Appello il rigetto dell'appello proposto dal Sig. in quanto improcedibile, inammissibile e infondato con Parte_1 conferma della sentenza n. 13854/2019 resa dal Tribunale Ordinario di Roma”.
Alla udienza a trattazione scritta del 17.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione con concessione alle stesse dei termini ex artt. 190 e
352 c.p.c.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
pag. 4/8 La questione fondamentale oggetto della controversia attiene alla disciplina applicabile al di miglioramento fondiario onde verificare la corretta CP_1 individuazione del quorum raggiunto in occasione della delibera di modifica dell'originario statuto da parte solo di alcuni dei soci del medesimo. CP_1
In particolare, secondo la tesi della difesa appellante, non troverebbe applicazione nella fattispecie in oggetto la originaria disciplina di cui al R.D. 215/33, bensì la normativa civilistica con particolare riferimento a quella delle associazioni non riconosciute e ciò, in virtù della tacita abrogazione del predetto R.D.
Ne conseguirebbe, che il quorum per la approvazione della delibera impugnata non sarebbe stato raggiunto sicchè l'atto sarebbe annullabile.
Orbene, l'art. 71 del R.D. 215/33 prevede, all'art. 1, che “alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario””.
Sempre il citato art. 71 prevede che ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili alcuni medesimi articoli previsti per il consorzio di bonifica e fra questi proprio l'art. 55 e l'art. 60.
Ne è riprova anche quanto richiamato dalla S.C. la quale ha così statuito:
“L'approvazione di un nuovo statuto dei consorzi di miglioramento fondiario non richiede il consenso unanime di tutti i consorziati, atteso che a tali consorzi (art. 863 c.c.), i quali perseguono interessi che superano quelli dei singoli partecipanti, si applica il principio maggioritario in virtù sia della regola generale prevista per gli enti di natura associativa (art. 20 c.c.), sia del disposto degli artt. 55 e 60 R.D.
13.2.1933 n. 215 (rispettivamente in tema di costituzione del e di CP_1 approvazione dello statuto), contenente una normativa inderogabile che pur riguardando i consorzi di bonifica integrale, è applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario a norma del successivo art. 71 dello stesso decreto” (Cass.
N. 5750/1990).
Ciò detto, l'art. 60 del R.D. testualmente recita al comma 2: “L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha la facoltà di apportare modificazioni nel testo deliberato”.
pag. 5/8 E', dunque, alla volontà delle parti che hanno approvato lo statuto del CP_1 che occorre fare riferimento in ordine alla possibilità ed alle modalità di modifica della clausole statutarie.
Al riguardo, l'art. 12 alla lett. A) prevede che “l'assemblea delibera sulla approvazione di eventuali modifiche allo statuto nell'osservanza delle norme di legge”.
Gli artt. 16 e 18 stabiliscono, invece, le modalità di costituzione della assemblea
(nella specie in seconda convocazione) e il quorum per la approvazione delle delibere.
Ne consegue, che a queste norme deve farsi richiamo per quanto concerne la correttezza della convocazione della assemblea e per la determinazione del quorum deliberante, mentre laddove all'art. 12 lett. A) si fa richiamo alla osservanza delle norme di legge, deve evidentemente farsi riferimento al rispetto della normativa inerente gli obblighi di osservare il richiesto procedimento di approvazione da parte della P.A. competente. Ed è esattamente ciò che ha affermato anche il Giudice di prime cure.
Dunque, trovando applicazione la disciplina dello statuto del tutto compatibile con il R.D. 215/33, la assemblea deve ritenersi validamente costituita e altrettanto valida era da ritenersi la deliberazione assembleare.
Sotto tale profilo, pertanto, il primo motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Occorre, tuttavia, rilevare che già in sede di primo grado parte attrice aveva lamentato, ponendo la conclusione relativa come subordinata, la inefficacia della deliberazione per avere omesso il di sottoporre la modifica dello statuto CP_1 alla approvazione dell'Organo competente.
Va a tal fine rilevato, che nulla ha detto al riguardo il Giudice di prime cure che ha omesso effettivamente di pronunciarsi, in tal modo incorrendo in omessa motivazione.
Ciò detto, deve darsi preliminarmente atto che con il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e pag. 6/8 foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici
(D.P.R. 15.1.1972 n. 11), anche il parere per la approvazione delle modifiche allo statuto è passato alla competenza delle Regioni che hanno disciplinato il procedimento mediante Legge regionale.
Nel caso di specie, pertanto, deve essere presa in esame la L.R. Lazio n. 4 del
21.1.1984 e succ. mod. la quale, all'art. 28, così recita al comma 2: “Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che, sentita la commissione conciliare permanente per l'agricoltura, provvede entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia: a) lo statuto consortile e le relative modificazioni ed integrazioni”.
Il successivo comma 3 dice: “le deliberazioni di cui al comma 2 si intendono approvate se, entro il termine citato (60 giorni dalla data di ricevimento) la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento”.
Nel caso che ci occupa, non risulta che la delibera sia stata mai inviata per il detto prescritto parere, sicchè deve ritenersi inefficace.
La censura dell'appellante merita pertanto accoglimento.
Ogni altro motivo resta assorbito.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
13854/19 del Tribunale di Roma proposto da , così provvede: Parte_1
in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, dichiara la inefficacia della deliberazione del 7.4.2017 il cui atto è stato redatto dal Notaio Per_1
Condanna il appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese e CP_1
competenze del doppio grado del giudizio che per l'intero liquida, quanto a quelle del primo grado, in € 4.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge oltre al rimborso del C.U.
pag. 7/8 come già liquidate con la sentenza appellata e, quanto al presente grado, in € 9.991,00 (valore indeterminato), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge oltre rimborso C.U.
Così deciso in Roma, lì 4.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 8/8