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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 22 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1388/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 340, emesso dal Tribunale di Patti il 2 settembre 2022, depositato in cancelleria il 5 settembre 2022 e notificato in data 7 settembre 2022, promossa da (P.IVA.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Petralia Sottana, via Duomo n. 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calabrese che la rappresenta e difende, attrice in opposizione, contro (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Patti, via Orti n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Condipodero Marchetta che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: crediti professionali;
è presente l'avv. Margherita Condipodero in sostituzione dell'avv. Giuseppe Condipodero, la quale precisa le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. Il procuratore, su invito del Giudice, discute la causa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Condipodero che ha reso la dichiarazione di rito. Nessuno è comparso per parte opponente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 15 ottobre 2022, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 340,
[...] emesso dal Tribunale di Patti il 2 settembre 2022, depositato in cancelleria il 5 settembre 2022 e notificato in data 7 settembre 2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 32.419,15, oltre interessi e le CP_1 spese del procedimento monitorio. La società opponente ha eccepito il parziale inadempimento dell'opposta e, dunque, la non debenza della somma ingiunta. Tanto premesso, ha chiesto di revocare, annullare o con Parte_1 qualsiasi statuizione dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 340/2022 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare al pagamento della Controparte_1 somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre che delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 13 marzo 2023, si è costituita la quale, contestando quanto chiesto, Controparte_1 dedotto ed eccepito dalla società opponente, ha domandato: il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
in ogni caso, di ritenere e dichiarare la sussistenza di un credito di euro 32.419,15 nei confronti della e, per l'effetto, condannarla a Parte_1 corrispondere la predetta somma, oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 e le spese di causa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con ordinanza del 6 aprile 2023, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto autorizzando lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c.. Escusse le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La ha eccepito che la propria inadempienza era Parte_1 derivata da quella della convenuta, rispetto alla prestazione dedotta in contratto. In particolare, la società opponente ha eccepito la parziale fornitura di emulsione bituminosa e di conglomerato basaltico avvenuta da parte di e di aver Controparte_1 provveduto al pagamento della somma di euro 24.335,29 per il materiale effettivamente fornito. L'opposizione appare infondata. Occorre premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass., n. 15026/05; Cass., n. 15186/03; Cass., n. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass., n. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nella specie, ha prodotto copia: del preventivo Controparte_1 prot. n. 89/19 del 5 aprile 2019, firmato per accettazione dall'opponente; della fattura n. 2201 del 21 settembre 2019, con allegati 23 buoni di consegna firmati dagli autisti della Parte_1
di numerosi atti di messa in mora (v. all.ti alla comparsa di
[...] risposta). Oltre ai predetti documenti, la società opposta ha depositato in giudizio copia di una pec, recante la data del 16 dicembre 2021 e proveniente da parte avversa, nella quale si legge: “Riscontro la Sua preg.ta del 14/12/2021 per significarLe quanto segue. Purtroppo questa Società sta attraversando un periodo di crisi di liquidità per le difficoltà nel recupero dei crediti vantati in particolare nei confronti di società pubbliche debitrici. Tale temporanea difficoltà economica ci ha impedito di poter provvedere al pagamento delle somme vantate dalla Sua assistita, la Come già Controparte_1 anticipato all'amministratore è Nostra intenzione di provvedere al pagamento del credito vantato da quest'ultima società comunque entro e non oltre mesi 5 da oggi. E' chiaro che nella sperata eventualità di risoluzione delle attuali criticità sarà nostra cura definire, prima di tale scadenza, ogni pendenza. Fiduciosi in un positivo riscontro della presente, si porgono distinti saluti” (v. all. n. 7, fasc. opposta). Il presente documento appare una ricognizione di debito. A mente dell'art. 1988 c.c., “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. L'articolo citato disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, focalizzando l'attenzione sull'effetto derogatorio del principio generale che regola la distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.). Entrambe, difatti, sollevano il destinatario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido (Cass., n. 24451/2020). La promessa di pagamento e la ricognizione del debito possono essere: titolate, se contengono il riferimento al rapporto giuridico che ne è alla base;
o non titolate, in assenza di riferimento al rapporto fondamentale. In ogni caso, l'effetto di astrazione processuale previsto dalla norma in esame si determina in entrambe le ipotesi (Cass., n. 10574/2007). La giurisprudenza qualifica sia la promessa di pagamento che la ricognizione di debito come dichiarazioni unilaterali recettizie (Cass., n. 2104/2012). Secondo consolidata giurisprudenza, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito determinano un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi un'astrazione meramente processuale della causa debendi, la quale comporta una semplice relevatio ab onere probandi per cui il destinatario della promessa o della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass., n. 6353/2022; Cass., n. 2091/2022). Conseguentemente, in base ai princìpi generali espressi negli artt. 2727 e 2697 c.c., tale prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (Cass., n. 21098/2013) e, nel fornirla, il promittente non incontra alcun limite probatorio (Cass., n. 6191/2005).
pur non disconoscendo la sussistenza del rapporto Parte_1 intercorso tra le parti in causa, ha eccepito un adempimento solo parziale di senza tuttavia formulare istanze Controparte_1 istruttorie nei termini di rito. La memoria istruttoria depositata in data 27 settembre 2023 è apparsa tardiva, in considerazione della concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. avvenuta con ordinanza del 6 aprile 2023 e comunicata l'11 aprile successivo. I relativi termini sono, infatti, scaduti nelle seguenti date: 11 maggio 2023; 12 giugno 2023; e 3 luglio 2023. Circa l'adempimento delle prestazioni di parte opposta, per cui è stato azionato il credito residuo di euro 32.419,15 della fattura n. 2201 del 21 settembre 2019, sono stati escussi i testi di CP_1
e i quali
[...] Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato tutte le circostanze capitolate nella comparsa di risposta e precisato, rispettivamente: il primo “gestisco io la parte amministrativa dell' . Avevo già visto il preventivo, gli CP_1 accordi della società dove lavoro sono sempre messi su carta”, “la mandava camion ed autista per caricare la merce presso Pt_1
l' ”, “le operazioni di prelievo della merce avvenivano CP_1 in mia presenza ovvero alla presenza del mio collega”, “gli autisti firmavano all'esito del carico della merce i documenti di trasporto che mi vengono esibiti, alcuni dei quali sono stati firmati in mia presenza” (v. verb. ud. del 14 febbraio 2024); il secondo “sono io che ho redatto personalmente il preventivo, che davanti a me è stato firmato dall'amministratore della , “parlavano Pt_1 direttamente con me, ordinavano il materiale e venivano a prelevarlo. IO lavoro proprio presso l'impianto e li vedevo venire a prelevare il materiale”, “venivano firmati i documenti di trasporto della merce caricata dagli autisti della , “sia io che il Pt_1 ci occupavamo di pesare il camion della vuoto, poi Tes_1 Pt_1 lo ripesavamo pieno e poi emettevamo il documento di trasporto con lo scontrino. DDT che veniva firmato in doppia copia dall'autista della (v. verb. ud. del 12 marzo 2025). Parte_1
Deve, pertanto, valutarsi positivamente l'attendibilità dei testi di parte opposta, i quali hanno reso dichiarazioni precise e concordanti. Alla luce del compendio probatorio raccolto, costituito dalle prove orali escusse e dalla documentazione indicata (e, in particolare, dalle bolle di consegna indicate nella fattura e prodotte sottoscritte dagli autisti di controparte), la fornitura indicata nella fattura azionata per l'importo residuo di euro 32.419,15 appare correttamente eseguita da parte di Controparte_1
Tanto ritenuto, atteso che la ha dimostrato, mediante Parte_1 la documentazione in atti riscontrata dalle testimonianze escusse, l'avvenuta fornitura del quantitativo esatto dei materiali come da fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, spiegata da non è stata in alcun modo provata, con conegunete Parte_1 rigetto della stessa. La convenuta ha domandato il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. La norma da ultimo citata, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio, posto dall'art. 2696 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an, che del quantum (Cass., n. 18169/2004; Cass., n. 13395/2007). La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante, come nel caso di specie, non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21789/2015; Cass., n. 7583/2004), sicché va rigettata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi atteso il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.; con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Giuseppe Condipodero Marchetta.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1388/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 340, emesso dal Tribunale di Patti il 2 settembre 2022, depositato in cancelleria il 5 settembre 2022 e notificato in data 7 settembre 2022, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata da Parte_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta;
- condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese della presente fase di opposizione che CP_1 liquida in euro 34,00 per esborsi (spese citazione testi) ed euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Giuseppe Condipodero Marchetta.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
è presente l'avv. Margherita Condipodero in sostituzione dell'avv. Giuseppe Condipodero, la quale precisa le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. Il procuratore, su invito del Giudice, discute la causa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Condipodero che ha reso la dichiarazione di rito. Nessuno è comparso per parte opponente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 15 ottobre 2022, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 340,
[...] emesso dal Tribunale di Patti il 2 settembre 2022, depositato in cancelleria il 5 settembre 2022 e notificato in data 7 settembre 2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 32.419,15, oltre interessi e le CP_1 spese del procedimento monitorio. La società opponente ha eccepito il parziale inadempimento dell'opposta e, dunque, la non debenza della somma ingiunta. Tanto premesso, ha chiesto di revocare, annullare o con Parte_1 qualsiasi statuizione dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 340/2022 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare al pagamento della Controparte_1 somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre che delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 13 marzo 2023, si è costituita la quale, contestando quanto chiesto, Controparte_1 dedotto ed eccepito dalla società opponente, ha domandato: il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
in ogni caso, di ritenere e dichiarare la sussistenza di un credito di euro 32.419,15 nei confronti della e, per l'effetto, condannarla a Parte_1 corrispondere la predetta somma, oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 e le spese di causa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con ordinanza del 6 aprile 2023, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto autorizzando lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c.. Escusse le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La ha eccepito che la propria inadempienza era Parte_1 derivata da quella della convenuta, rispetto alla prestazione dedotta in contratto. In particolare, la società opponente ha eccepito la parziale fornitura di emulsione bituminosa e di conglomerato basaltico avvenuta da parte di e di aver Controparte_1 provveduto al pagamento della somma di euro 24.335,29 per il materiale effettivamente fornito. L'opposizione appare infondata. Occorre premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass., n. 15026/05; Cass., n. 15186/03; Cass., n. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass., n. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nella specie, ha prodotto copia: del preventivo Controparte_1 prot. n. 89/19 del 5 aprile 2019, firmato per accettazione dall'opponente; della fattura n. 2201 del 21 settembre 2019, con allegati 23 buoni di consegna firmati dagli autisti della Parte_1
di numerosi atti di messa in mora (v. all.ti alla comparsa di
[...] risposta). Oltre ai predetti documenti, la società opposta ha depositato in giudizio copia di una pec, recante la data del 16 dicembre 2021 e proveniente da parte avversa, nella quale si legge: “Riscontro la Sua preg.ta del 14/12/2021 per significarLe quanto segue. Purtroppo questa Società sta attraversando un periodo di crisi di liquidità per le difficoltà nel recupero dei crediti vantati in particolare nei confronti di società pubbliche debitrici. Tale temporanea difficoltà economica ci ha impedito di poter provvedere al pagamento delle somme vantate dalla Sua assistita, la Come già Controparte_1 anticipato all'amministratore è Nostra intenzione di provvedere al pagamento del credito vantato da quest'ultima società comunque entro e non oltre mesi 5 da oggi. E' chiaro che nella sperata eventualità di risoluzione delle attuali criticità sarà nostra cura definire, prima di tale scadenza, ogni pendenza. Fiduciosi in un positivo riscontro della presente, si porgono distinti saluti” (v. all. n. 7, fasc. opposta). Il presente documento appare una ricognizione di debito. A mente dell'art. 1988 c.c., “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. L'articolo citato disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, focalizzando l'attenzione sull'effetto derogatorio del principio generale che regola la distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.). Entrambe, difatti, sollevano il destinatario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido (Cass., n. 24451/2020). La promessa di pagamento e la ricognizione del debito possono essere: titolate, se contengono il riferimento al rapporto giuridico che ne è alla base;
o non titolate, in assenza di riferimento al rapporto fondamentale. In ogni caso, l'effetto di astrazione processuale previsto dalla norma in esame si determina in entrambe le ipotesi (Cass., n. 10574/2007). La giurisprudenza qualifica sia la promessa di pagamento che la ricognizione di debito come dichiarazioni unilaterali recettizie (Cass., n. 2104/2012). Secondo consolidata giurisprudenza, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito determinano un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi un'astrazione meramente processuale della causa debendi, la quale comporta una semplice relevatio ab onere probandi per cui il destinatario della promessa o della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass., n. 6353/2022; Cass., n. 2091/2022). Conseguentemente, in base ai princìpi generali espressi negli artt. 2727 e 2697 c.c., tale prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (Cass., n. 21098/2013) e, nel fornirla, il promittente non incontra alcun limite probatorio (Cass., n. 6191/2005).
pur non disconoscendo la sussistenza del rapporto Parte_1 intercorso tra le parti in causa, ha eccepito un adempimento solo parziale di senza tuttavia formulare istanze Controparte_1 istruttorie nei termini di rito. La memoria istruttoria depositata in data 27 settembre 2023 è apparsa tardiva, in considerazione della concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. avvenuta con ordinanza del 6 aprile 2023 e comunicata l'11 aprile successivo. I relativi termini sono, infatti, scaduti nelle seguenti date: 11 maggio 2023; 12 giugno 2023; e 3 luglio 2023. Circa l'adempimento delle prestazioni di parte opposta, per cui è stato azionato il credito residuo di euro 32.419,15 della fattura n. 2201 del 21 settembre 2019, sono stati escussi i testi di CP_1
e i quali
[...] Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato tutte le circostanze capitolate nella comparsa di risposta e precisato, rispettivamente: il primo “gestisco io la parte amministrativa dell' . Avevo già visto il preventivo, gli CP_1 accordi della società dove lavoro sono sempre messi su carta”, “la mandava camion ed autista per caricare la merce presso Pt_1
l' ”, “le operazioni di prelievo della merce avvenivano CP_1 in mia presenza ovvero alla presenza del mio collega”, “gli autisti firmavano all'esito del carico della merce i documenti di trasporto che mi vengono esibiti, alcuni dei quali sono stati firmati in mia presenza” (v. verb. ud. del 14 febbraio 2024); il secondo “sono io che ho redatto personalmente il preventivo, che davanti a me è stato firmato dall'amministratore della , “parlavano Pt_1 direttamente con me, ordinavano il materiale e venivano a prelevarlo. IO lavoro proprio presso l'impianto e li vedevo venire a prelevare il materiale”, “venivano firmati i documenti di trasporto della merce caricata dagli autisti della , “sia io che il Pt_1 ci occupavamo di pesare il camion della vuoto, poi Tes_1 Pt_1 lo ripesavamo pieno e poi emettevamo il documento di trasporto con lo scontrino. DDT che veniva firmato in doppia copia dall'autista della (v. verb. ud. del 12 marzo 2025). Parte_1
Deve, pertanto, valutarsi positivamente l'attendibilità dei testi di parte opposta, i quali hanno reso dichiarazioni precise e concordanti. Alla luce del compendio probatorio raccolto, costituito dalle prove orali escusse e dalla documentazione indicata (e, in particolare, dalle bolle di consegna indicate nella fattura e prodotte sottoscritte dagli autisti di controparte), la fornitura indicata nella fattura azionata per l'importo residuo di euro 32.419,15 appare correttamente eseguita da parte di Controparte_1
Tanto ritenuto, atteso che la ha dimostrato, mediante Parte_1 la documentazione in atti riscontrata dalle testimonianze escusse, l'avvenuta fornitura del quantitativo esatto dei materiali come da fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, spiegata da non è stata in alcun modo provata, con conegunete Parte_1 rigetto della stessa. La convenuta ha domandato il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. La norma da ultimo citata, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio, posto dall'art. 2696 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an, che del quantum (Cass., n. 18169/2004; Cass., n. 13395/2007). La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante, come nel caso di specie, non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21789/2015; Cass., n. 7583/2004), sicché va rigettata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi atteso il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.; con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Giuseppe Condipodero Marchetta.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1388/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 340, emesso dal Tribunale di Patti il 2 settembre 2022, depositato in cancelleria il 5 settembre 2022 e notificato in data 7 settembre 2022, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata da Parte_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta;
- condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese della presente fase di opposizione che CP_1 liquida in euro 34,00 per esborsi (spese citazione testi) ed euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Giuseppe Condipodero Marchetta.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)