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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2159/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2159/2022 RG
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra Parte_1 C.F._1
loro, dagli Avv.ti Niccolò MA de Mattei (C.F.: , pec C.F._2
) ed Alessandro Bruni (C.F.: , pec Email_1 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Email_2
Perini in Spoleto Via Posterna 13 (fax n. 0743/235120, pec , Email_3
giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), quale unico erede di Controparte_1 C.F._4 [...]
, elettivamente domiciliato in Spoleto-Via G. Marconi n. 2/A presso lo studio dell'Avv. Mauro Per_1
Minci, codice fiscale , il quale lo rappresenta e difende ai sensi e giusta la procura C.F._5
alla lite allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
e pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Laurenti Parte_2 C.F._6
(C.F. FAX 06233244287, PEC ) giusta C.F._7 Email_4
procura rilasciata su foglio separato da intendersi unita al presente atto ed allegata al fascicolo informatico, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi 5;
e
(C.F. ), rappresentato nel processo dal suo procuratore Controparte_2 C.F._8
generale (C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_3 C.F._9
Tibullo n. 10 presso e nello Studio dell'Avv. Roberta Corsi che lo rappresenta, assiste e difende giusto mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione;
e
(C.F. ), residente in [...], piazza Monteleone di Spoleto n. 36, CP_4 C.F._10
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Laura Fiorani (C.F.
), del Foro di Spoleto, e prof. Enrico Gabrielli (C.F. ), CodiceFiscale_11 CodiceFiscale_12
del Foro di Roma, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Spoleto alla via G. Elladio n. 3;
e
( CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Controparte_5 C.F._13
Costanzo (C.F. ) con Studio in Roma, Via MA Giudice 47, ed ivi elettivamente C.F._14
domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
nonché
(C.F.: e (C.F.: ), Controparte_6 C.F._15 Controparte_7 C.F._16
contumaci;
CONVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in comunione
Conclusioni di pare attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare che le quote spettanti agli
pagina 2 di 9 eredi del Sig. sono pari a: Persona_2
- 6/18 (2/6) per il Signor cui sono succeduti i figli e ciascuno per la quota di 3/18 Persona_3 Parte_1 CP_4
(1/6);
- 6/18 (2/6) per il Signor cui sono succedute le figlie e ciascuna per la Persona_4 CP_5 Controparte_6
quota di 3/18 (1/6);
- 3/18 (1/6) per la Signora cui è succeduto per rappresentazione il nipote;
Persona_1 Controparte_1
- 3/18 (1/6) per la Signora cui sono succeduti i figli , MA e Parte_3 CP_8 Controparte_7
ciascuno per la quota di 1/18;
o alle maggiori o minori quote che il Giudice adito vorrà determinare.
Con vittoria di spese di lite, oltre oneri di legge, in caso di opposizione”.
Conclusioni di parte convenuta : “Piaccia all'On.le Tribunale di Spoleto, ogni Controparte_1
contrarie istanze ed eccezioni disattese, accertare e dichiarare che la quota della eredità di spettante a Persona_2 [...]
, in quanto erede della defunta è pari ai 3/18 dell'intero; respingere, perché infondate, Controparte_1 Persona_1
nulle, inammissibili (anche per intervenuta decadenza) e prescritte, tutte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nei confronti di ed ora del suo erede . Con vittoria delle spese di CP_4 Persona_1 Controparte_1
lite, comprese quelle del procedimento di mediazione”.
Conclusioni di parte convenuta ( ): Non avendo precisato le conclusioni, si richiamano le Parte_2
ultime formulate nel rispetto dei termini assertivi, ossia nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Conclusioni di parte convenuta ( ): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito ritenere Controparte_9
preliminarmente la decadenza o comunque la nullità, inammissibilità o in ogni caso prescrizione di ogni domanda svolta dall'Avv. in giudizio, anche in punto di quote ereditarie. Nel merito, e con stretto riferimento alla CP_4
determinazione di esse quote ereditarie, accertare e dichiarare che l'eredità di si è devoluta ai figli Persona_2 Persona_3
(e per esso oggi ai figli e , (e per esso oggi alle figlie e Parte_1 CP_4 Persona_4 Controparte_5
, (e per essa oggi al nipote ) e (e per Controparte_6 Persona_1 Controparte_1 Controparte_10
essa oggi ai figli ed . Preso atto che i figli maschi di Parte_2 Controparte_2 Controparte_7 Persona_3
pagina 3 di 9 hanno ereditato anche la quota disponibile mentre alle figlie femmine è spettata solo la quota legittima, accertare e dichiarare che oggi la suddetta eredità deve essere ripartita tra i coeredi in base alle quote che seguono: 3/18 a favore di Parte_1
3/18 in favore di 3/18 in favore di 3/18 in favore di
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
3/18 in favore di , 1/18 in favore di 1/18 in favore di e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
1/18 in favore di ciò per tutte le motivazioni già esposte e che ci si riserva di ulteriormente ampliare negli Controparte_7
atti conclusivi. Ovvero in quelle quote maggiori o minori che il Sig. Giudice vorrà determinare. Vinte le spese”.
Conclusioni di parte convenuta ( ): Non avendo precisato le conclusioni (invero, non vi è CP_4
prova della asserita comunicazione p.e.c. al Tribunale delle note di precisazione delle conclusioni in data
19/03/2025, non contenendo la ricevuta di accettazione alcun atto leggibile), si richiamano le ultime formulate nel rispetto dei termini assertivi, ossia nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Conclusioni di parte convenuta ( ): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, CP_4 CP_5
dichiarare che la quota di eredità spettante alla signora succeduta al padre Sig. figlio Controparte_5 Persona_4
del Sig. è pari alla quota di 3/18 dei 6/18 spettanti al genitore, al pari di e Persona_2 Parte_1 CP_4
(e della parte contumace;
la quota di 3/18 in favore di erede della sig.ra Controparte_6 Controparte_1
quella di 1/18 per e eredi di Persona_1 Controparte_9 Parte_2 Controparte_7 Parte_3
ovvero le quote maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia.
[...]
Voglia pertanto L'Ill.mo Sig. Giudice trattenere la causa in decisione limitatamente alla questione preliminare della determinazione delle quote astratte spettanti agli eredi della eredità di con concessione dei termini ex art. 190 Persona_2
c.p.c..
Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto dinanzi il Tribunale di Spoleto il fratello nonché gli altri coeredi meglio indicati in epigrafe, al fine di ottenere la divisione del CP_4
compendio immobiliare di proprietà comune delle parti, derivante dalla successione del comune de cuius
deceduto il 11/01/1965. Persona_2
pagina 4 di 9 L'attrice ha esposto, in particolare, che lo stesso, coniugato al momento del decesso con Persona_5
era padre di quattro figli, , e con Persona_1 Persona_3 Persona_4 Controparte_10
testamento olografo del 30/03/1960 lo stesso istituiva eredi universali i figli e , Persona_3 Persona_4
lasciando alle altre due figlie la rispettiva quota di legittima e legando alla moglie l'usufrutto su tutti i propri beni. Ha concluso, dunque, per la divisione del compendio ereditario, secondo le quote astratte spettanti alle odierne parti, aventi causa degli originari eredi nelle more deceduti anche essi, individuate come segue:
3/18 3/18 3/18 3/18 1/18 Parte_1 CP_4 Controparte_6 Controparte_5 [...]
1/18 1/18 3/18 Pt_2 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_1
Si sono costituiti i convenuti , , , aderendo alle domande Persona_1 Parte_2 Controparte_2
ed allegazioni di parte attrice;
nello specifico, hanno altresì allegato Persona_1 Parte_2
l'esistenza di altri beni facenti parte della massa ereditaria non ricompresi in quelli indicati dall'attrice. La convenuta , inoltre, ha chiesto in via riconvenzionale la divisione del compendio ereditario Parte_2
proveniente dalla defunta . Persona_5
Si è costituito altresì il convenuto , contestando preliminarmente l'individuazione delle quote CP_4
divisionale effettuata dall'attrice (e condivisa dagli altri condividendi), associandosi alla domanda di divisione. Ha altresì chiesto genericamente la restituzione delle somme indebitamente percepite dalle parti, anche a titolo di donazione, al fine di determinare le quote divisionali.
Sono rimaste contumaci , e . Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
All'esito della prima udienza è stato concesso termine alle parti per il deposito di una nota integrativa sulle eccezioni formulate da;
all'esito, ritenuta la sussistenza di incertezza in merito all'oggetto e al Parte_2
titolo posto alla base della domanda riconvenzionale del convenuto , il precedente giudice CP_4
istruttore ha concesso allo stesso termine ex art. 164 co. 5 c.p.c. nonché a per la notifica della Parte_2
domanda riconvenzionale ai contumaci.
Nelle more, stante il decesso di , si è costituito il successore universale Persona_1 Controparte_1
[...]
pagina 5 di 9 Alla successiva udienza sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e successivamente si è altresì costituita . Controparte_5
All'esito, ritenuta l'opportunità di pronunciare sentenza non definitiva con riferimento alla questione preliminare attinente alle astratte quote divisionali spettanti ai condividendi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla medesima;
le parti hanno dunque concluso mediante note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritenendo necessaria preliminarmente la definizione della questione relativa alle astratte quote divisionali spettanti ai condividendi con riferimento alla successione di (non vi sono contestazioni con Persona_2
riferimento alla successione di ), occorre in proposito rilevare quanto segue. Persona_5
Non vi sono dubbi, e le parti sono in effetti concordi sul punto, che al caso in esame (successione di Per_2
deceduto il 11/01/1965) si applichi la disciplina di diritto sostanziale vigente a tale data e, dunque,
[...]
antecedente alle modifiche normative di cui alla l. 151/1971.
Ciò posto, occorre richiamare quali fossero le disposizioni in materia applicabili ratione temporis, ed in particolare:
- l'art. 537 c.c., il quale disponeva che “A favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo;
e sono riservati i due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso”;
- l'art. 542, co. 2, c.c., il quale disponeva che “Quando i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi ed al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli”.
Pertanto, la disposizione centrale nella presente sede pare l'ultima, la quale prevede espressamente che, quando i figli sono più di uno, come nel caso di specie, la quota di patrimonio riservata ad essi ed al coniuge è complessivamente di due terzi. Tuttavia, nello specificare la ripartizione interna di tali 2/3, la pagina 6 di 9 norma assegna l'intera nuda proprietà ai figli medesimi, limitando i diritti successori del coniuge all'usufrutto sui medesimi, peraltro limitato ad 1/4 del valore del patrimonio complessivo del defunto.
2. Ebbene, sul punto la tesi interpretativa e aritmetica del convenuto non pare condivisibile. CP_4
Invero, pur nella consapevolezza che la successione si apre al momento del decesso del dante causa e che il patrimonio debba essere valutato a tale data (ad esempio, ai fini dell'azione di riduzione ovvero delle operazioni di riunione fittizia), è necessario ribadire che l'operazione ermeneutica per determinare le quote divisionali attualmente spettanti alle parti è operazione esclusivamente giuridica, che prescinde dall'ammontare del patrimonio, del relictum e delle vicende che hanno riguardato lo stesso.
In altri termini, costituisce necessariamente una valutazione astratta quella di determinare la percentuale della quota che spetta a ciascun erede;
solo una volta determinate le medesime si potrà verificare nel caso concreto a quanto la medesima ammonti da un punto di vista di valore effettivo, tenuto conto del relictum, dei diritti restitutori nei confronti dei coeredi, della collazione delle donazioni e, ove richieste, delle eventuali reintegre determinate dall'azione di riduzione.
Chiarito tale punto, appare evidente come il percorso argomentativo del convenuto operi una CP_4
confusione fra quelle che sono le quote astratte di patrimonio ereditario che spettano a ciascuna parte e le successive operazioni di apporzionamento del patrimonio stesso sulla base delle dette quote e delle azioni accessorie di cui sopra.
3. Ciò posto, e tenuto conto delle coordinate normative sopra richiamate, si ritiene che le quote divisionali astratte spettanti alle parti siano quelle identificate da parte attrice (e fatte proprie da tutti gli altri convenuti, ad eccezione di ). CP_4
Invero, come detto, al solo fine di individuare la percentuale di diritti proprietari che spettano agli eredi sul patrimonio ereditario (eventualmente come poi ricostruito), rileva esclusivamente il fatto che l'art. 542 co. 2
c.c. applicabile prevedesse che i 2/3 dell'eredità fossero di proprietà dei figli, quale quota necessaria;
invece, non appare rilevante nella detta prospettiva che al coniuge spettasse l'usufrutto su una porzione degli stessi beni, per un valore di un quarto dell'intero patrimonio. Infatti, considerato che la medesima è nelle more pagina 7 di 9 deceduta con conseguente consolidamento della intera proprietà dei 2/3 in capo agli eredi legittimi (e dovendosi effettuare le operazioni divisionali in data odierna) e tenuto comunque conto che il diritto di usufrutto della medesima avrebbe gravato su tali 2/3 di beni in misura paritaria fra i condividendi eredi necessari, tale previsione non pare in alcun modo rilevante ai fini che interessano.
Potrebbe, al più, rilevare solo nella citata seconda fase divisionale (ossia quella nella quale si va ad identificare il patrimonio effettivo e a concretizzare le quote astratte con dei beni specifici) e solo nella misura in cui la legittimaria avesse agito in riduzione;
circostanza che pacificamente non si Persona_5
è verificata.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, da un punto di vista puramente aritmetico, emerge che i 2/3 di eredità si sono devoluti ai quattro figli, , e Persona_1 Persona_3 Persona_4 CP_10
mentre il restante 1/3, quota disponibile, in misura paritaria ai soli figli e
[...] Persona_3 Per_4
. Pertanto, originariamente, sarebbe spettato a 1/6, a 1/6, a
[...] Persona_1 Controparte_10
2/6 e a 2/6. Persona_3 Persona_4
In virtù dei successivi decessi di tali soggetti, sono subentrati quali condividendi i relativi figli, con le seguenti quote:
- nipote di , per la quota di 3/18; Controparte_1 Persona_1
- , figlia di , per la quota di 3/18; Parte_1 Persona_3
- , figlio di , per la quota di 3/18; CP_4 Persona_3
- , figlia di , per la quota di 3/18; Controparte_6 Persona_4
- , figlia di , per la quota di 3/18; Controparte_5 Persona_4
- , figlia di per la quota di 1/18; Parte_2 Controparte_10
- , figlia di per la quota di 1/18; Controparte_7 Controparte_10
- , figlio di per la quota di 1/18. Controparte_9 Controparte_10
Rinvia all'ulteriore corso del processo per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Spoleto in persona del Giudice designato, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciandosi, nel procedimento di cui in epigrafe promosso così provvede:
▪ Dichiara che le quote divisionali astrattamente spettanti alle odierne parti in causa con riferimento alla successione di deceduto il 11/01/1965, sono le seguenti: Persona_2
- nipote di , per la quota di 3/18; Controparte_1 Persona_1
- , figlia di , per la quota di 3/18; Parte_1 Persona_3
- , figlio di , per la quota di 3/18; CP_4 Persona_3
- , figlia di , per la quota di 3/18; Controparte_6 Persona_4
- , figlia di , per la quota di 3/18; Controparte_5 Persona_4
- , figlia di per la quota di 1/18; Parte_2 Controparte_10
- , figlia di per la quota di 1/18; Controparte_7 Controparte_10
- , figlio di per la quota di 1/18. Controparte_9 Controparte_10
▪ Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
▪ Spese alla definitiva.
Spoleto, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Federico Falfari
pagina 9 di 9
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2159/2022 RG
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra Parte_1 C.F._1
loro, dagli Avv.ti Niccolò MA de Mattei (C.F.: , pec C.F._2
) ed Alessandro Bruni (C.F.: , pec Email_1 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Email_2
Perini in Spoleto Via Posterna 13 (fax n. 0743/235120, pec , Email_3
giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), quale unico erede di Controparte_1 C.F._4 [...]
, elettivamente domiciliato in Spoleto-Via G. Marconi n. 2/A presso lo studio dell'Avv. Mauro Per_1
Minci, codice fiscale , il quale lo rappresenta e difende ai sensi e giusta la procura C.F._5
alla lite allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
e pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Laurenti Parte_2 C.F._6
(C.F. FAX 06233244287, PEC ) giusta C.F._7 Email_4
procura rilasciata su foglio separato da intendersi unita al presente atto ed allegata al fascicolo informatico, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi 5;
e
(C.F. ), rappresentato nel processo dal suo procuratore Controparte_2 C.F._8
generale (C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_3 C.F._9
Tibullo n. 10 presso e nello Studio dell'Avv. Roberta Corsi che lo rappresenta, assiste e difende giusto mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione;
e
(C.F. ), residente in [...], piazza Monteleone di Spoleto n. 36, CP_4 C.F._10
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Laura Fiorani (C.F.
), del Foro di Spoleto, e prof. Enrico Gabrielli (C.F. ), CodiceFiscale_11 CodiceFiscale_12
del Foro di Roma, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Spoleto alla via G. Elladio n. 3;
e
( CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Controparte_5 C.F._13
Costanzo (C.F. ) con Studio in Roma, Via MA Giudice 47, ed ivi elettivamente C.F._14
domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
nonché
(C.F.: e (C.F.: ), Controparte_6 C.F._15 Controparte_7 C.F._16
contumaci;
CONVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in comunione
Conclusioni di pare attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare che le quote spettanti agli
pagina 2 di 9 eredi del Sig. sono pari a: Persona_2
- 6/18 (2/6) per il Signor cui sono succeduti i figli e ciascuno per la quota di 3/18 Persona_3 Parte_1 CP_4
(1/6);
- 6/18 (2/6) per il Signor cui sono succedute le figlie e ciascuna per la Persona_4 CP_5 Controparte_6
quota di 3/18 (1/6);
- 3/18 (1/6) per la Signora cui è succeduto per rappresentazione il nipote;
Persona_1 Controparte_1
- 3/18 (1/6) per la Signora cui sono succeduti i figli , MA e Parte_3 CP_8 Controparte_7
ciascuno per la quota di 1/18;
o alle maggiori o minori quote che il Giudice adito vorrà determinare.
Con vittoria di spese di lite, oltre oneri di legge, in caso di opposizione”.
Conclusioni di parte convenuta : “Piaccia all'On.le Tribunale di Spoleto, ogni Controparte_1
contrarie istanze ed eccezioni disattese, accertare e dichiarare che la quota della eredità di spettante a Persona_2 [...]
, in quanto erede della defunta è pari ai 3/18 dell'intero; respingere, perché infondate, Controparte_1 Persona_1
nulle, inammissibili (anche per intervenuta decadenza) e prescritte, tutte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nei confronti di ed ora del suo erede . Con vittoria delle spese di CP_4 Persona_1 Controparte_1
lite, comprese quelle del procedimento di mediazione”.
Conclusioni di parte convenuta ( ): Non avendo precisato le conclusioni, si richiamano le Parte_2
ultime formulate nel rispetto dei termini assertivi, ossia nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Conclusioni di parte convenuta ( ): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito ritenere Controparte_9
preliminarmente la decadenza o comunque la nullità, inammissibilità o in ogni caso prescrizione di ogni domanda svolta dall'Avv. in giudizio, anche in punto di quote ereditarie. Nel merito, e con stretto riferimento alla CP_4
determinazione di esse quote ereditarie, accertare e dichiarare che l'eredità di si è devoluta ai figli Persona_2 Persona_3
(e per esso oggi ai figli e , (e per esso oggi alle figlie e Parte_1 CP_4 Persona_4 Controparte_5
, (e per essa oggi al nipote ) e (e per Controparte_6 Persona_1 Controparte_1 Controparte_10
essa oggi ai figli ed . Preso atto che i figli maschi di Parte_2 Controparte_2 Controparte_7 Persona_3
pagina 3 di 9 hanno ereditato anche la quota disponibile mentre alle figlie femmine è spettata solo la quota legittima, accertare e dichiarare che oggi la suddetta eredità deve essere ripartita tra i coeredi in base alle quote che seguono: 3/18 a favore di Parte_1
3/18 in favore di 3/18 in favore di 3/18 in favore di
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
3/18 in favore di , 1/18 in favore di 1/18 in favore di e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
1/18 in favore di ciò per tutte le motivazioni già esposte e che ci si riserva di ulteriormente ampliare negli Controparte_7
atti conclusivi. Ovvero in quelle quote maggiori o minori che il Sig. Giudice vorrà determinare. Vinte le spese”.
Conclusioni di parte convenuta ( ): Non avendo precisato le conclusioni (invero, non vi è CP_4
prova della asserita comunicazione p.e.c. al Tribunale delle note di precisazione delle conclusioni in data
19/03/2025, non contenendo la ricevuta di accettazione alcun atto leggibile), si richiamano le ultime formulate nel rispetto dei termini assertivi, ossia nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Conclusioni di parte convenuta ( ): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, CP_4 CP_5
dichiarare che la quota di eredità spettante alla signora succeduta al padre Sig. figlio Controparte_5 Persona_4
del Sig. è pari alla quota di 3/18 dei 6/18 spettanti al genitore, al pari di e Persona_2 Parte_1 CP_4
(e della parte contumace;
la quota di 3/18 in favore di erede della sig.ra Controparte_6 Controparte_1
quella di 1/18 per e eredi di Persona_1 Controparte_9 Parte_2 Controparte_7 Parte_3
ovvero le quote maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia.
[...]
Voglia pertanto L'Ill.mo Sig. Giudice trattenere la causa in decisione limitatamente alla questione preliminare della determinazione delle quote astratte spettanti agli eredi della eredità di con concessione dei termini ex art. 190 Persona_2
c.p.c..
Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto dinanzi il Tribunale di Spoleto il fratello nonché gli altri coeredi meglio indicati in epigrafe, al fine di ottenere la divisione del CP_4
compendio immobiliare di proprietà comune delle parti, derivante dalla successione del comune de cuius
deceduto il 11/01/1965. Persona_2
pagina 4 di 9 L'attrice ha esposto, in particolare, che lo stesso, coniugato al momento del decesso con Persona_5
era padre di quattro figli, , e con Persona_1 Persona_3 Persona_4 Controparte_10
testamento olografo del 30/03/1960 lo stesso istituiva eredi universali i figli e , Persona_3 Persona_4
lasciando alle altre due figlie la rispettiva quota di legittima e legando alla moglie l'usufrutto su tutti i propri beni. Ha concluso, dunque, per la divisione del compendio ereditario, secondo le quote astratte spettanti alle odierne parti, aventi causa degli originari eredi nelle more deceduti anche essi, individuate come segue:
3/18 3/18 3/18 3/18 1/18 Parte_1 CP_4 Controparte_6 Controparte_5 [...]
1/18 1/18 3/18 Pt_2 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_1
Si sono costituiti i convenuti , , , aderendo alle domande Persona_1 Parte_2 Controparte_2
ed allegazioni di parte attrice;
nello specifico, hanno altresì allegato Persona_1 Parte_2
l'esistenza di altri beni facenti parte della massa ereditaria non ricompresi in quelli indicati dall'attrice. La convenuta , inoltre, ha chiesto in via riconvenzionale la divisione del compendio ereditario Parte_2
proveniente dalla defunta . Persona_5
Si è costituito altresì il convenuto , contestando preliminarmente l'individuazione delle quote CP_4
divisionale effettuata dall'attrice (e condivisa dagli altri condividendi), associandosi alla domanda di divisione. Ha altresì chiesto genericamente la restituzione delle somme indebitamente percepite dalle parti, anche a titolo di donazione, al fine di determinare le quote divisionali.
Sono rimaste contumaci , e . Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
All'esito della prima udienza è stato concesso termine alle parti per il deposito di una nota integrativa sulle eccezioni formulate da;
all'esito, ritenuta la sussistenza di incertezza in merito all'oggetto e al Parte_2
titolo posto alla base della domanda riconvenzionale del convenuto , il precedente giudice CP_4
istruttore ha concesso allo stesso termine ex art. 164 co. 5 c.p.c. nonché a per la notifica della Parte_2
domanda riconvenzionale ai contumaci.
Nelle more, stante il decesso di , si è costituito il successore universale Persona_1 Controparte_1
[...]
pagina 5 di 9 Alla successiva udienza sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e successivamente si è altresì costituita . Controparte_5
All'esito, ritenuta l'opportunità di pronunciare sentenza non definitiva con riferimento alla questione preliminare attinente alle astratte quote divisionali spettanti ai condividendi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla medesima;
le parti hanno dunque concluso mediante note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritenendo necessaria preliminarmente la definizione della questione relativa alle astratte quote divisionali spettanti ai condividendi con riferimento alla successione di (non vi sono contestazioni con Persona_2
riferimento alla successione di ), occorre in proposito rilevare quanto segue. Persona_5
Non vi sono dubbi, e le parti sono in effetti concordi sul punto, che al caso in esame (successione di Per_2
deceduto il 11/01/1965) si applichi la disciplina di diritto sostanziale vigente a tale data e, dunque,
[...]
antecedente alle modifiche normative di cui alla l. 151/1971.
Ciò posto, occorre richiamare quali fossero le disposizioni in materia applicabili ratione temporis, ed in particolare:
- l'art. 537 c.c., il quale disponeva che “A favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo;
e sono riservati i due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso”;
- l'art. 542, co. 2, c.c., il quale disponeva che “Quando i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi ed al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli”.
Pertanto, la disposizione centrale nella presente sede pare l'ultima, la quale prevede espressamente che, quando i figli sono più di uno, come nel caso di specie, la quota di patrimonio riservata ad essi ed al coniuge è complessivamente di due terzi. Tuttavia, nello specificare la ripartizione interna di tali 2/3, la pagina 6 di 9 norma assegna l'intera nuda proprietà ai figli medesimi, limitando i diritti successori del coniuge all'usufrutto sui medesimi, peraltro limitato ad 1/4 del valore del patrimonio complessivo del defunto.
2. Ebbene, sul punto la tesi interpretativa e aritmetica del convenuto non pare condivisibile. CP_4
Invero, pur nella consapevolezza che la successione si apre al momento del decesso del dante causa e che il patrimonio debba essere valutato a tale data (ad esempio, ai fini dell'azione di riduzione ovvero delle operazioni di riunione fittizia), è necessario ribadire che l'operazione ermeneutica per determinare le quote divisionali attualmente spettanti alle parti è operazione esclusivamente giuridica, che prescinde dall'ammontare del patrimonio, del relictum e delle vicende che hanno riguardato lo stesso.
In altri termini, costituisce necessariamente una valutazione astratta quella di determinare la percentuale della quota che spetta a ciascun erede;
solo una volta determinate le medesime si potrà verificare nel caso concreto a quanto la medesima ammonti da un punto di vista di valore effettivo, tenuto conto del relictum, dei diritti restitutori nei confronti dei coeredi, della collazione delle donazioni e, ove richieste, delle eventuali reintegre determinate dall'azione di riduzione.
Chiarito tale punto, appare evidente come il percorso argomentativo del convenuto operi una CP_4
confusione fra quelle che sono le quote astratte di patrimonio ereditario che spettano a ciascuna parte e le successive operazioni di apporzionamento del patrimonio stesso sulla base delle dette quote e delle azioni accessorie di cui sopra.
3. Ciò posto, e tenuto conto delle coordinate normative sopra richiamate, si ritiene che le quote divisionali astratte spettanti alle parti siano quelle identificate da parte attrice (e fatte proprie da tutti gli altri convenuti, ad eccezione di ). CP_4
Invero, come detto, al solo fine di individuare la percentuale di diritti proprietari che spettano agli eredi sul patrimonio ereditario (eventualmente come poi ricostruito), rileva esclusivamente il fatto che l'art. 542 co. 2
c.c. applicabile prevedesse che i 2/3 dell'eredità fossero di proprietà dei figli, quale quota necessaria;
invece, non appare rilevante nella detta prospettiva che al coniuge spettasse l'usufrutto su una porzione degli stessi beni, per un valore di un quarto dell'intero patrimonio. Infatti, considerato che la medesima è nelle more pagina 7 di 9 deceduta con conseguente consolidamento della intera proprietà dei 2/3 in capo agli eredi legittimi (e dovendosi effettuare le operazioni divisionali in data odierna) e tenuto comunque conto che il diritto di usufrutto della medesima avrebbe gravato su tali 2/3 di beni in misura paritaria fra i condividendi eredi necessari, tale previsione non pare in alcun modo rilevante ai fini che interessano.
Potrebbe, al più, rilevare solo nella citata seconda fase divisionale (ossia quella nella quale si va ad identificare il patrimonio effettivo e a concretizzare le quote astratte con dei beni specifici) e solo nella misura in cui la legittimaria avesse agito in riduzione;
circostanza che pacificamente non si Persona_5
è verificata.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, da un punto di vista puramente aritmetico, emerge che i 2/3 di eredità si sono devoluti ai quattro figli, , e Persona_1 Persona_3 Persona_4 CP_10
mentre il restante 1/3, quota disponibile, in misura paritaria ai soli figli e
[...] Persona_3 Per_4
. Pertanto, originariamente, sarebbe spettato a 1/6, a 1/6, a
[...] Persona_1 Controparte_10
2/6 e a 2/6. Persona_3 Persona_4
In virtù dei successivi decessi di tali soggetti, sono subentrati quali condividendi i relativi figli, con le seguenti quote:
- nipote di , per la quota di 3/18; Controparte_1 Persona_1
- , figlia di , per la quota di 3/18; Parte_1 Persona_3
- , figlio di , per la quota di 3/18; CP_4 Persona_3
- , figlia di , per la quota di 3/18; Controparte_6 Persona_4
- , figlia di , per la quota di 3/18; Controparte_5 Persona_4
- , figlia di per la quota di 1/18; Parte_2 Controparte_10
- , figlia di per la quota di 1/18; Controparte_7 Controparte_10
- , figlio di per la quota di 1/18. Controparte_9 Controparte_10
Rinvia all'ulteriore corso del processo per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Spoleto in persona del Giudice designato, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciandosi, nel procedimento di cui in epigrafe promosso così provvede:
▪ Dichiara che le quote divisionali astrattamente spettanti alle odierne parti in causa con riferimento alla successione di deceduto il 11/01/1965, sono le seguenti: Persona_2
- nipote di , per la quota di 3/18; Controparte_1 Persona_1
- , figlia di , per la quota di 3/18; Parte_1 Persona_3
- , figlio di , per la quota di 3/18; CP_4 Persona_3
- , figlia di , per la quota di 3/18; Controparte_6 Persona_4
- , figlia di , per la quota di 3/18; Controparte_5 Persona_4
- , figlia di per la quota di 1/18; Parte_2 Controparte_10
- , figlia di per la quota di 1/18; Controparte_7 Controparte_10
- , figlio di per la quota di 1/18. Controparte_9 Controparte_10
▪ Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
▪ Spese alla definitiva.
Spoleto, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Federico Falfari
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