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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1835/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Valentina Paletto Presidente rel.
dott. Maria Vicidomini Consigliere
dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1835/2025 promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 ad Agrate Brianza, Via San Domenico Savio n.35 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Baggi presso il cui studio, sito in Pioltello, Via Jacopo della Quercia n.4 ha eletto domicilio APPELLANTE contro
nata a [...] - Brasile il 9.6.1968, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Ileana Paola Rossini, presso il cui studio in Segrate, Via Borioli n. 34 ha eletto domicilio RECLAMATA Con l'intervento del PG, dott.ssa Simonetta Bellaviti.
OGGETTO: reclamo per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 8.1.2025, resa nella causa iscritta al numero 36113/2024 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli di genitori non coniugati, (ex art. 316, 337 bis e ss. cc, art 473 bis 12 e ss. cpc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione disattesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in totale riforma della Sentenza n. 192/2025 del Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale n. 192/2025, in persona del Giudice relatore dott. Giuseppe Gennari, resa inter partes in data 8/01/2025 – 10/01/2025 (data deposito in Cancelleria) nella causa civile n. 36113/2024 di R.G., così giudicare: In via preliminare e assorbente: ritenere fondati gli esposti motivi accertare e dichiarare la notifica del ricorso in primo grado e pedissequo Decreto di fissazione di udienza nulla nonché nulla la dichiarazione di contumacia del sig. , e per l'effetto dichiarare la nullità della Sentenza n. 192/2025 del Tribunale di Pt_1
Milano, sezione IX civile. Nel merito, ritenuti fondati gli esposti motivi, respingere le domande formulate CP_ dalla sig.ra nei confronti del sig. la perché infondate in fatto e in Parte_1 Controparte_2 diritto e, comunque, non supportate da idonea prova, per le causali di cui in narrativa e ai pregressi scritti difensivi e per l'effetto disporre quanto segue: 1) affidare congiuntamente a entrambi i genitori il minore
, con collocamento prevalente presso la madre;
2) incaricare i Servizi Sociali del Comune Persona_1 di Pioltello competenti per il luogo di residenza del minore, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di e Agrate Brianza (competenti per il luogo di residenza del papà) dell'immediata presa in carico del nucleo familiare, delegandoli di: -effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori e dei nonni paterni;
-assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra/medico curante del minore;
-effettuare una valutazione in ordine alla qualità della relazione dei minori con ciascun genitore;
-monitorare il rispetto del calendario e delle modalità delle frequentazioni padre/figlio secondo le modalità che più riterrà opportune;
3) circa il diritto di visita, vorrà l'Ecc.mo Collegio prendere i più opportuni provvedimenti nell'interesse preminente del Minore;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio mediante versamento, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 150,00= da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dalle note linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano. Con vittoria di compensi professionali, oltre accessori di legge del presente giudizio. Si dichiara ai sensi dell'art. 14 (L), secondo comma del DPR 30 maggio 2002 n. 115 che il valore del presente procedimento è indeterminabile. In via istruttoria, occorrendo si chiede ammettersi a prova contraria sui capitoli di prova dedotti con il Ricorso introduttivo dalla CP_ sig.ra con i seguenti testi: 1) e , residenti a [...] Testimone_2
Con ogni riserva istruttoria”. Per parte appellata : “Alla luce di quanto esposto nella presente memoria, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito, rigettare integralmente l'appello, confermando senza alcuna modifica la Sentenza n. 192/2025 del Tribunale di Milano in tutti i suoi capi. In via subordinata, qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse necessario prendere in considerazione eventuali profili di vizio di notifica del ricorso introduttivo, analizzata la vicenda processuale e accertati i fatti si chiede comunque di: Confermare l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, a tutela del superiore interesse del figlio e della stabilità della sua Persona_1 condizione psicologica e scolastica;
Confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre, a prescindere dalla titolarità formale dei diritti sull'immobile, considerata la lunga permanenza della famiglia nell'abitazione (oltre dieci anni) e la regolarizzazione delle forniture da parte dell'ente proprietario;
Confermare l'obbligo dell'appellante di versare l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, o nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, in relazione alle effettive capacità reddituali e alle necessità del minore;
Confermare la delega ai Servizi Sociali per la regolamentazione di eventuali incontri tra il padre e il figlio, garantendo modalità sicure e protette di ripresa dei rapporti. In via istruttoria: disporsi eventuale interpello o interrogatorio formale dell'appellante, laddove ciò fosse ritenuto utile ai fini di chiarire le reali circostanze economiche e comportamentali del genitore. In ogni caso, si chiede che l'appellante sia condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio e contributo forense, in ragione della totale infondatezza dell'impugnazione e della condotta CP_ CP_ processuale dilatoria adottata. 1) Cud 2024 e 2025 sig.ra 2) estratto conto 2023, 2024 e 2025 sig.ra 3) , 4) Foto tratte da Instagram sig. , 5) Foto sig. presso la palestra Fitactive CP_3 Pt_1 Pt_1
GA , 6) Profilo fascicolo d'ufficio, primo grado di giudizio, tratto da Consolle avvocati. Con riserva di ulteriori produzioni documentali e di replicare alle eventuali istanze di controparte”. Per il PG: con parere del 27.10.2025 “esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza pronunciata in data 8.1.2025, il Tribunale di Milano - decidendo sul ricorso promosso da nei confronti di , volto ad ottenere la Controparte_1 Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio nato il [...] dalla Persona_1 relazione intrattenuta more uxorio con , il collocamento, la regolamentazione degli Parte_1 incontri con il padre e la determinazione del contributo paterno al suo mantenimento – dichiarata la contumacia del e preso atto che il padre non incontrava più il figlio da tre anni, non Pt_1 aveva mantenuto contatti con la madre ed aveva, altresì, omesso di contribuire al mantenimento del minore, ha affidato in via super esclusiva alla madre, collocandolo in via Persona_1 prevalente presso la stessa, ha assegnato la casa familiare alla , ha delegato il Servizio CP_1 sociale di Pioltello di regolamentare gli incontri tra padre e figlio con le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni solo ove il padre avesse manifestato un serio interesse alla ripresa della relazione con il figlio, ha onerato il padre del versamento di un contributo al mantenimento del minore nella misura di 500,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del deposito della domanda, ha disposto la percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico universale per la famiglia ed ha dichiarato l'irripetibilità delle spese di lite. Quanto al regime di affido, individuato nella forma dell'affido esclusivo rafforzato a favore della madre, il Tribunale ha rilevato che il padre ha da tempo interrotto le frequentazioni con il figlio minore, omettendo, altresì, di contribuire al suo mantenimento economico, comportamenti ritenuti sintomatici della sua inidoneità a rivestire un ruolo genitoriale responsabile ed adeguato, peraltro confermata dal disinteresse mostrato rispetto al procedimento celebrato avanti al Tribunale, in ragione della sua mancata costituzione. Quanto alle frequentazioni tra padre e figlio, il Tribunale ha ritenuto necessario demandarle alla regolamentazione del Servizio sociale, tenuto conto dell'intervenuta interruzione dei rapporti, nonché dei segnalati comportamenti aggressivi e di utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del
. Pt_1
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento del minore, il Tribunale ha dato atto che la madre lavora presso una Rsa con retribuzione mensile di circa 1.100,00 euro, che il padre svolge l'attività di imbianchino con reddito non definito (e non documentato nel corso del giudizio di primo grado), ammontante in passato, a detta della a 2/3 mila euro per ogni CP_1 prestazione professionale eseguita, che i tempi di permanenza del minore sono sbilanciati esclusivamente sulla madre, la quale si fa integralmente carico di ogni necessità, anche economica del figlio, ormai adolescente, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza del nucleo familiare.
2. Con ricorso in appello depositato il 20.6.2025, la difesa di ha chiesto, in via Parte_1 preliminare ed assorbente, una declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per tardività della notifica e nel merito, in parziale riforma del provvedimento impugnato, l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, un incarico al Servizio sociale territoriale di approfondimenti sulle condizioni di vita dei genitori e dei nonni paterni, sulle condizioni del minore (assumendo informazioni dagli insegnanti e dal medico del minore) e sulla natura e qualità della relazione di con ciascun genitore, con un monitoraggio sulle frequentazioni tra Persona_1 padre e figlio secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni nel rispetto del preminente interesse del minore, nonché la previsione di un contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di 150,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova dedotti con il ricorso introduttivo da controparte. In via preliminare, la difesa di parte appellante ha eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e la conseguente nullità della sentenza, avendo la CP_1 effettuato oltre il termine indicato dal Tribunale (15.11.2024) la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a controparte, avvenuta in data 24.11.2024 (rilevandosi dagli atti prodotti dalla parte che l'avviso ex art. 140 c.p.c. è stato spedito in data 22.11.2024 e consegnato al in data 26.11.2024). Pt_1
La difesa ha, quindi eccepito, l'erroneità della dichiarazione di contumacia resa dal Tribunale ed il conseguente pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, affermando la rilevanza di tali violazioni, avendo il giudice desunto dalla mancata costituzione del padre elementi di prova che hanno portato all'accoglimento integrale della domanda di controparte. Con il primo motivo di appello, la difesa ha, quindi, eccepito l'erronea interpretazione dei Pt_1 fatti, nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto ed ha sullo specifico aspetto affermato che non corrisponde al vero che la sia stata oggetto di condotte maltrattanti CP_1 da parte del , avendo la donna, a sua volta, in più occasioni aggredito il compagno, nonché Pt_1 sperperato i soldi dello stesso, attivando plurimi contratti telefonici, sottoponendosi a costosi trattamenti di bellezza ed effettuando viaggi in Brasile e in Australia. Parimenti, la difesa ha eccepito che non corrisponde al vero che il ha guadagni mensili Pt_1 ammontanti a 2/3 mila euro, vivendo l'uomo nell'attualità al limite dell'indigenza economica, tanto da avere ottenuto, nel presente giudizio, il patrocinio a spese dello Stato ed ha affermato che, fino all'intervenuta separazione dei genitori, i rapporti tra padre e figlio erano stati ottimi, che dal mese di giugno 2023 il minore si rifiuta di incontrare e di sentire telefonicamente il padre (e i nonni paterni), che il ha già preso contatti con il Servizio sociale per riavviare gli incontri con il Pt_1 figlio e che le condizioni psicofisiche di destano forti preoccupazioni, in ragione del Persona_1 pessimo andamento scolastico del ragazzo e del compimento di atti autolesionistici. Con il secondo motivo di appello, la difesa , chiedendo l'affido condiviso del minore, ha Pt_1 contestato la statuizione relativa all'affido super esclusivo del figlio alla madre, in quanto disposta in assenza di approfondimenti e senza avere dato al padre la possibilità di spiegare le proprie ragioni e difese ed ha sullo specifico aspetto evidenziato che il , dopo la separazione dalla Pt_1 compagna, ha sempre cercato di mantenere, senza successo, contatti con il figlio, sicché la statuizione sul regime di affido disposta dal Tribunale si attesta pregiudizievole per Persona_1 in quanto foriera di un progressivo allontanamento dal padre e della rescissione dei legami. La difesa, affermando che il dispone dell'aiuto e del sostegno della propria famiglia, Pt_1 anch'essa esclusa dalla vita del minore, ha, inoltre, contestato la mancata nomina del Curatore speciale alla luce della complessa e conflittuale situazione familiare e delle rilevanti decisioni assunte nell'interesse del minore. Con il terzo motivo di appello, la difesa , rendendosi disponibile a versare a favore del figlio Pt_1 un mantenimento di 150,00 euro mensili fino all'indipendenza economica dello stesso, ha contestato la statuizione di natura economica ed ha affermato l'erroneità della ricostruzione reddituale operata dal Tribunale, anche alla luce della documentazione fiscale prodotta, dalla quale si evince che per l'anno di imposta 2024, il ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a 10.593,52 Pt_1 euro (cfr. CU 2025).
3. Con decreto presidenziale del 25.6.2025, è stato nominato il giudice relatore e disposta, ai sensi degli art. 127 e segg. c.p.c., la sostituzione dell'udienza fissata con il deposito di note scritte.
4. Integrato il contraddittorio, con atto depositato il 1.10.2025, si è costituita nel presente giudizio
, chiedendo in via principale e nel merito il rigetto dell'appello avversario Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese;
in via istruttoria, ha chiesto eventuale interpello o interrogatorio formale dell'appellante. Va, al riguardo, rilevato che nel ricorso di primo grado la , affermando di avere CP_1 intrapreso una convivenza more uxorio con il nell'anno 2006 durata fino al mese di Pt_1 marzo 2023, aveva dedotto che, fin dall'inizio della convivenza, era stata vittima di violenze da parte del compagno, avvezzo all'utilizzo di sostanze stupefacenti ed alcoliche, condotte che, infine, erano sfociate in un procedimento penale ai sensi dell'art. 572 c.p. e che avevano portato progressivamente il minore a nutrire sentimenti di timore verso il padre. Con il proprio atto di costituzione nel presente giudizio, la difesa ha, pertanto, CP_1 evidenziato che la presente vicenda processuale deve essere collocata nell'ambito dei procedimenti per violenza domestica e pertanto nell'ambito di un rito caratterizzato dall'abbreviazione dei termini. Quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, la difesa ha affermato che la notifica del ricorso introduttivo a controparte è avvenuta nei termini di legge e che conseguentemente l'odierno appellato ha avuto piena conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in tempo utile per spiegare le proprie difese e domande. In particolare, la difesa ha dedotto che la notifica del ricorso è stata richiesta dalla con CP_1 urgenza in data 13.12.2024 ed eseguita in data 14.11.2024 a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, dopo essersi recato presso la residenza del in Pioltello, Via Don Amati n. 10, non è riuscito Pt_1
a perfezionare la notifica, risultando il destinatario sconosciuto sui citofoni, sicché dopo essersi recato alla via Munari n. 2 di Pioltello, ha proceduto alla notificazione secondo le forme di cui all'art. 140 c.p.c., (deposito presso la Casa comunale e spedizione dell'avviso di raccomandata A/R). A tale riguardo, la difesa ha evidenziato che controparte ha ricevuto l'avviso raccomandato in data 26.11.2024 e pertanto circa 4 settimane prima dell'udienza di comparizione, fissata alla data del 23.12.2024. Sullo specifico aspetto, la difesa ha riportato che la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.I, ordinanza n. 19150 del 17.7.20219), in forza del principio della scissione temporale del perfezionamento della notifica, ha in più occasioni affermato che il perfezionamento della notificazione per il notificante avviene con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, indipendentemente dal momento in cui il destinatario riceve effettivamente l'atto, sicché la circostanza che la materiale notificazione al destinatario si perfezioni successivamente alla scadenza del termine, non comporta automaticamente la tardività dell'atto quando la consegna all'ufficiale giudiziario sia avvenuta tempestivamente. La difesa ha, quindi, affermato la natura ordinatoria del termine per la notifica, nonché l'effettiva e tempestiva conoscenza da parte del dell'atto introduttivo, che pertanto ha raggiunto il suo Pt_1 scopo, avendo peraltro la parte, in data 27.12.2024, successivamente all'udienza del 23.12.2024, depositato nel procedimento un'istanza di visibilità del fascicolo corredata da procura alle liti per la difesa, sicché, avendo potuto introdurre le proprie domande nel giudizio di prime cure, appare evidente la precisa e consapevole scelta dilatoria operata nel giudizio dal . Pt_1
La difesa ha, quindi, eccepito, a sua volta, l'inammissibilità dell'appello avversario per genericità dei motivi di impugnazione e pertanto per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Quanto alla statuizione avente ad oggetto l' affido super esclusivo del minore, la difesa CP_1 ne ha affermato la correttezza, essendo la decisione stata assunta sia sulla base degli atti
[...] acquisiti dalla Procura presso il Tribunale di Milano relativi al procedimento penale pendente a carico del per reati di maltrattamento in famiglia e delle condotte di abuso di sostanze Pt_1 alcoliche e di violenza (risultando il stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per Pt_1 il reato di minacce), sia sulla base del disinteresse mostrato nei confronti del minore, con il quale non ha più intrattenuto rapporti dopo il suo allontanamento dalla casa familiare, omettendo, altresì, di provvedere al suo mantenimento economico. Quanto, poi, alla doglienza relativa alla mancata nomina del Curatore speciale, la difesa ne ha affermato l'inconferenza, avendo il Tribunale ritenuto insussistente un conflitto di interessi tra il minore e la madre, unico genitore costituitosi nel giudizio di primo grado, stanti l'adeguatezza della stessa nell'assicurare al figlio un positivo percorso di crescita e la riconosciuta possibilità per il padre di riprendere i rapporti con il figlio con il coinvolgimento del Servizio sociale territoriale. La difesa ha, quindi, affermato che il minore, oggi sedicenne, presenta aspetti di disagio psicologico riconducibili alla complessa situazione familiare che lo ha coinvolto nel corso degli ultimi anni, avendo sviluppato disturbi dell'attenzione e della concentrazione che hanno inciso negativamente sul suo rendimento scolastico, tanto da avere dovuto ripetere l'anno scolastico presso l'Istituto Tecnico Informatico di Cernusco sul Naviglio. Al riguardo, la difesa ha affermato che, contrariamente a quanto riportato da controparte, il minore non ha mai posto in essere agiti autolesivi e che di recente ha accettato di intraprendere un percorso psicoterapeutico, in ciò sollecitato e sostenuto dalla madre, la quale, a sua volta, ha effettuato un percorso di psicoterapia durato due anni presso il Centro antiviolenza di Pioltello, circostanze che depongono per un approccio responsabile e proattivo materno. A fronte di ciò, la difesa ha stigmatizzato il comportamento del padre, il quale non ha mai manifestato interesse per le condizioni psicologiche del figlio, non ha mai proposto o sostenuto percorsi di aiuto, ha abbandonato, dall'anno 2022, il minore e non ha mai versato alcun contributo, né per il suo mantenimento ordinario, né per le spese medico/terapeutiche. Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento, la difesa ha affermato la CP_1 congruità della somma individuata dal Tribunale, sia in relazione alle esigenze di crescita del minore, nell'attualità adolescente, sia tenuto conto delle capacità reddituali delle parti. A tale ultimo riguardo, la difesa ha affermato che dalla dichiarazione dei redditi 2025, risulta che il , pur cercando di accreditare un'immagine di soggetto privo di adeguate risorse Pt_1 economiche, ha per l'anno di imposta 2024 percepito un reddito da lavoro dipendente pari a 10.593,52 euro, mentre, da quanto dichiarato dall'appellata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che l'ex compagno, quando era titolare di attività imprenditoriali, arrivava a guadagnare 2.000,00/3.000,00 euro per singolo lavoro, circostanza nota alla , la quale nel corso della CP_1 convivenza aveva tenuto la contabilità familiare. La difesa ha, inoltre, evidenziato che da ricerche effettuate sui profili social (Facebook e Instagram) del (cfr. DOC.4), risulta che lo stesso, nell'attualità, svolge l' attività remunerativa Pt_1 di imbianchino, proponendosi in modo professionale come artigiano specializzato in imbiancatura, decorazioni e ristrutturazioni, pubblicando numerosi filmati di cantieri nei quali ha lavorato negli anni 2024 e 2025, disponendo, inoltre, di un'autovettura BMW M3 e frequentando con iscrizione annuale una palestra privata di GA. A fronte di ciò, la difesa ha affermato che la situazione economica della è rimasta CP_1 invariata rispetto al passato, risultando la stessa impiegata con contratto di lavoro a tempo parziale, avendo percepito, per l'anno di imposta 2023, un reddito annuo di 7.328,00 euro, per l'anno di imposta 2024, un reddito annuo di 16.507,91 euro ed avendo, inoltre, avanzato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno. Quanto, infine, alla statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare, la difesa di parte appellata ne ha affermato la correttezza, alla luce del radicamento abitativo ed affettivo di madre e figlio, i quali, da ormai oltre 10 anni, vivono nell'appartamento di edilizia popolare di fatto loro concesso dall'Ente proprietario.
5. Con relazione di aggiornamento del 16.5.2025, il Servizio sociale del Comune di Pioltello, riportando gli esiti degli incontri effettuati con il nucleo familiare del minore (padre, madre e Per_1
a seguito della sentenza del Tribunale di Milano in questa sede impugnata, ha evidenziato
[...] come il , pur avendo avviato un pensiero riflessivo rispetto a quanto accaduto nella Pt_1 relazione con la ex compagna, ha tuttavia manifestato un tendenza a minimizzare gli eventi occorsi e i vissuti emotivi del figlio, affermando di avere sempre avuto un buon rapporto con il minore e che la ha lavorato sulla testa di manipolandolo, volendolo allontanare da lui. CP_1 Per_1
Quanto alla madre, il Servizio ha riportato come la donna abbia descritto l'ex compagno come avvezzo all'uso di sostanze stupefacenti, scarsamente tutelante nei confronti del figlio (in una occasione avrebbe portato con sé in macchina mentre si trovava sotto l'effetto di Persona_1 sostanze), violento, particolarmente geloso, controllante e denigratorio nei propri confronti, anche in presenza del minore. La ha, inoltre, riferito che dal momento della separazione non CP_1 solo il padre, ma anche gli zii e i nonni paterni, non hanno più cercato , situazione che Persona_1 ha provocato una condizione di disagio nel minore. Quanto, infine, alla possibilità di incontro tra padre e figlio, la madre ha affermato la necessità di lasciare libero il minore, dichiarandosi disponibile a sostenerlo rispetto a qualsiasi sua scelta. Con riferimento al minore, il Servizio sociale ha riferito che durante gli incontri il ragazzo si è presentato educato, con buone capacità di mentalizzazione, aperto al dialogo e all'ascolto, risultando ben inserito nel gruppo dei pari. Il Servizio ha, altresì, riportato che il minore ha espresso sentimenti di odio e di rabbia nei confronti del padre, ritenendolo responsabile di avere rovinato la propria vita e quella della madre, riportando episodi nei quali avrebbe avuto contezza dell'utilizzo da parte del genitore di sostanze stupefacenti ed affermando che il padre, in una occasione, gli ha fatto visionare un video nel quale la madre veniva ripresa in atteggiamenti sessuali con un altro uomo, determinandosi, altresì, a scrivere sui muri frasi offensive nei confronti della ex compagna. Il minore ha, quindi, riportato agli operatori vissuti perturbanti (problemi del sonno) conseguenti ai comportamenti paterni, nonché sentimenti di delusione verso il genitore, il quale, a suo dire, se avesse voluto vederlo lo avrebbe fatto, cfr. sa dove abito e quali sono i miei orari di basket. Il Servizio ha, quindi, riportato che è stato bocciato due volte consecutive e che, avendo Persona_1 superato l'età dell'obbligo, ha manifestato la volontà di sperimentarsi in percorsi formativi, venendo così indirizzato dagli operatori presso un centro di aggregazione giovanile che potrebbe supportarlo nell'individuazione di un percorso educativo e professionale adeguato, avendo, inoltre, fatto richiesta di una presa in carico psicologica, essendosi mostrato motivato rispetto ad un percorso di elaborazione dei propri vissuti emotivi. Quanto agli incontri con il padre, il minore, affermando di non volere incontrare il , ha Pt_1 espresso il timore che una ripresa dei rapporti lo possa destabilizzare emotivamente, facendogli rivivere le esperienze traumatiche passate, sicché il Servizio ha conclusivamente prospettato, stante la delicata fase di sviluppo emotivo e relazionale che sta attraversando, di mantenere Persona_1 uno spazio di ascolto a suo favore ed un monitoraggio sul nucleo familiare, ritenendo utile l'attivazione di un supporto psicologico che lo sostenga nell'elaborazione dei propri vissuti e nell'individuazione di strategie di regolazione emotiva, nella prospettiva di avviare incontri con il padre in una condizione di maggiore sicurezza emotiva e di benessere, nel rispetto dei suoi tempi.
6. Con parere depositato in data 30.10.2025, il PG ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza. Con note scritte depositate in data 31.10.2025, la difesa di parte appellata, riportandosi al proprio atto di costituzione e richiamando la relazione di aggiornamento del Servizio sociale di Pioltello trasmessa a questa Corte, che ha confermato la correttezza delle valutazioni operate dai giudici di primo grado, ha chiesto la conferma della sentenza appellata. Con note di trattazione scritta del 3.11.2025, la difesa di parte appellante, riportandosi ai propri motivi di appello, ne ha chiesto l'accoglimento.
7.L'udienza del 5.11.2025 è stata tenuta con modalità cartolare nell'assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 25.6.2025. All'esito la Corte, letto il parere del PG e richiamati gli atti difensivi delle parti, ha riservato la decisione.
8.Ritiene la Corte che i motivi di appello debbano essere rigettati e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di nullità della sentenza appellata in ragione dell'eccepita tardività della notifica del decreto introduttivo del giudizio di primo grado a Pt_1
.
[...]
Al riguardo, va rilevato che anche nel rito camerale trova applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito dall'art. 149 c.p.c. e consolidato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo il quale, per il notificante, la notifica si considera perfezionata nel momento in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario o ad altro soggetto abilitato, mentre, per il destinatario, la notifica si perfezione nel momento in cui riceve l'atto o ne ha legale conoscenza. Come detto, tale principio vale per tutti gli atti processuali, inclusi quelli del rito camerale ed è pertanto applicabile a prescindere dalla forma del rito e dal tipo di atto, purché si tratti di atto processuale (cfr. Corte Costituzionale sent. N. 477/2002 e n. 28/2004), sottendendo la necessità di tutelare il notificante da ritardi non imputabili alla sua volontà e di garantire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa. Alla luce di quanto in premessa, consegue che se il notificante ha rispettato il termine per la notifica, consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario in tempo utile, la notifica deve ritenersi valida anche se il destinatario ha ricevuto l'atto in ritardo. Va, inoltre, osservato che se il resistente non riceve l'atto in tempo utile per esercitare il diritto di difesa, la sentenza potrebbe essere inficiata da nullità per violazione del contraddittorio, solo nell'ipotesi in cui non è stato assegnato dal giudice un nuovo termine per la notifica e il resistente dimostra in appello l'effettivo pregiudizio subito del proprio diritto di difesa, con particolare riferimento alle difese che avrebbe potuto svolgere nel giudizio e che invece non sono state spiegate in ragione del ritardo notificatorio. Come correttamente evidenziato da parte appellata, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata effettuata dalla parte onerata entro il termine disposto dal giudice (15.11.2024), mentre controparte ha avuto effettiva conoscenza del ricorso introduttivo in data 26.11.2024 e pertanto quasi 4 settimane prima dell'udienza di comparizione delle parti avanti il Tribunale (cfr. documentazione allegata al ricorso di primo grado con atto non codificato depositato in data 19.12.2024) . Va, pertanto, osservato che ha ricevuto il ricorso introduttivo in tempo utile e congruo Parte_1 per esercitare il proprio diritto di difesa, sicché la sua mancata costituzione nel giudizio di primo grado deve essere esclusivamente ricondotta ad una sua precisa scelta processuale, volta a dilazionare e ritardare la definizione del procedimento. Al riguardo va, infatti, rilevato che la difesa appellante non ha in questa sede dedotto e/o comprovato alcun pregiudizio concreto discendente dall'eccepito ritardo notificatorio, non avendo specificatamente indicato a questa Corte alcun tema o aspetto difensivo che la ricezione tardiva dell'atto introduttivo (oltre 10 giorni dal termine indicato dal giudice) avrebbe pregiudicato, non consentendo di spiegare o svolgere adeguatamente le proprie difese, avendo parte appellante esclusivamente ed apoditticamente affermato che la mera assenza del in udienza avrebbe Pt_1 orientato la decisione del giudice, determinandolo a disporre l'affido super esclusivo a favore della controparte. A tale proposito, si osserva che la prospettazione difensiva volta ad inficiare la pronuncia di primo grado non è condivisibile, sia perché, come detto, non sono stati indicati specifici temi che, assumendosi non essere stati potuti svolgere nel giudizio di primo grado in ragione del ritardo della notificazione, si chiede siano affrontati in questa sede, previa dichiarazione di nullità della sentenza, sia perché il disposto affido super esclusivo del figlio minore alla madre non è conseguito alla rilevata assenza del nel giudizio di primo grado, bensì ad una approfondita valutazione, Pt_1 da parte del Tribunale, come di seguito si dirà, delle gravi inadeguatezze paterne rispetto ad un esercizio responsabile ed affidabile della genitorialità. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che fondatamente i giudici di prime cure abbiano dichiarato la contumacia di , il quale, venuto a conoscenza del ricorso di Parte_1 controparte in tempo utile, avrebbe potuto svolgere la propria difesa costituendosi ritualmente nel giudizio, sicché deve essere rigettata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata in via preliminare dalla difesa appellante. Ciò posto, deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di conformità alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. proposta da parte appellata. Ritiene, infatti, la Corte che l'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Inoltre, il grado di specificità dei motivi di appello non può essere previsto in via generale e assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata. Deve, infatti, rilevarsi che interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovranazionale (così Corte EDU 26 luglio 2007, Cass. Sez. Un. n 5700 del 2014; Cass Sez. Un.. n. 9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. Sez. U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1932 del 18.1.2024). Nel caso di specie non si riscontra alcuna violazione della norma processuale in esame, poiché parte appellante ha individuato i capi e i passaggi della sentenza di primo grado che intende censurare, permettendo al giudice dell'impugnazione di comprendere la portata del devoluto e le ragioni sottese alle censure proposte e consentendo a parte appellata di articolare un'adeguata e completa difesa per resistere ai motivi di appello. Pertanto, essendo possibile individuare i motivi di gravame, come sopra sinteticamente enucleati, si ritiene che il disposto dell'art. 342 c.p.c. sia stato rispettato. Parimenti deve, altresì, essere superata la censura mossa alla sentenza di primo grado sollevata dalla difesa , avente ad oggetto l' omessa nomina del Curatore speciale del minore, che, ad Pt_1 avviso di parte appellante, avrebbe dovuto essere nominato dal Tribunale, in ragione dell'elevata conflittualità genitoriale, come potuta apprezzare anche dai giudici di prime cure. A tale riguardo si osserva che la mancata partecipazione del al giudizio di primo grado Pt_1 non ha fatto emergere la necessità di nomina del difensore del minore, stante, altresì, come correttamente evidenziato dalla difesa appellata, l'assenza di un conflitto di interessi tra la madre (unico genitore esercente di fatto la responsabilità genitoriale su stante la conclamata Persona_1 perdurante assenza del padre dalla vita del figlio) e il minore. Sullo specifico aspetto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in assenza di un conflitto di interessi tra i genitori e il minore, non è necessaria la nomina del curatore speciale (cgt. Cass. Civ.Sez.I, ord. 24 aprile 2025 n. 10776). Va, in ogni caso osservato che la giurisprudenza di legittimità formatasi sullo specifico aspetto prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, aveva ritenuto che, nei procedimenti c.d. de potestate, comportanti ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale, occorresse procedere alla nomina di un curatore speciale per la rappresentanza del minore in giudizio e all'integrazione del contraddittorio, arrivando ad affermare che il procedimento di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale era affetto da nullità, qualora non fosse stato nominato il curatore speciale del minore, essendo il giudice di merito sempre tenuto, negli specifici giudizi, alla nomina del curatore speciale ai sensi dell'art.78 c.p.c. (cfr. Cass.Sez.1 civ. ordinanza n.1471, 25.1.2021). Nel caso in esame, il giudizio di primo grado non ha evidenziato la necessità di una limitazione della responsabilità genitoriale a favore dell'Ente terzo, sicché il giudizio si è svolto al di fuori delle ipotesi che, secondo la giurisprudenza, avrebbero richiesto, a pena di nullità, la nomina del Curatore speciale, non rappresentando nel nostro sistema processuale, la conflittualità genitoriale, un'evenienza dalla quale fare discendere l'obbligatorietà della presenza del rappresentante del minore. In proposito, va osservato che neppure la riforma Cartabia, recependo all'art. 473 bis.8 c.p.c. le vecchie norme codicistiche e le indicazioni giurisprudenziali, non ha ritenuto la conflittualità genitoriale un'ipotesi dalla quale fare discendere obbligatoriamente la nomina del curatore speciale, prevedendo al comma 2 della norma, la facoltà del giudice di valutare, caso per caso, se la conflittualità esasperata renda in concreto i genitori inidonei a rappresentare gli interessi del figlio minore. Dalla lettura della citata norma, si evince, infatti, che gli ambiti nei quali oggi è obbligatoria la nomina del curatore speciale, riguardano i giudizi de potestate, i provvedimenti di cui all'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt.2 e segg. L.184/83, le situazioni di pregiudizio per il minore tali da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori e le ipotesi in cui la nomina del curatore sia stata richiesta dal minore che abbia compiuto i 14 anni, sicché, come detto, la conflittualità genitoriale non è un' ipotesi che impone al giudice di procedere obbligatoriamente alla nomina del rappresentante processuale del minore. Ciò posto, appare del tutto conforme al dato normativo la scelta operata dal Tribunale di non provvedere alla nomina del Curatore speciale del minore, non ravvisandosi neppure nel presente grado di giudizio la necessità di procedere in tal senso, anche alla luce del fatto che, nell'attualità, i rapporti tra i genitori del minore sono pressoché inesistenti in ragione dell'assenza del padre nella vita del figlio e dell'intervenuta interruzione dei rapporti della coppia genitoriale. Devono, infine, essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa in relazione Pt_1 all'effettuazione di approfondimenti ed indagini sul nucleo familiare materno e paterno, ritenendo la Corte, anche alla luce della relazione di aggiornamento del Servizio sociale di Pioltello del 16.5.2025, che il materiale probatorio presente agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una decisione definitiva su tutte le domande formulate dalle parti. Passando alla valutazione del primo e del secondo motivo di appello - aventi ad oggetto la dedotta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che, a dire della difesa , avrebbe portato il Pt_1
Tribunale a disporre immotivatamente il regime di affido super esclusivo del minore a favore della madre in assenza di approfondite valutazioni sul padre e sul suo nucleo familiare, omettendo, altresì, di considerare che prima della interruzione della convivenza con la il CP_1 Pt_1 fosse sempre stato una figura presente nella vita del figlio, essendosi occupato di lui ed avendo mantenuto rapporti continuativi privi di aspetti di criticità - ritiene la Corte infondate le censure sopra riportate. In particolare, si osserva che la sentenza di primo grado ha adeguatamente motivato la statuizione relativa al regime di affido del minore comportante la concentrazione di ogni potere di rappresentanza legale del figlio sulla madre, alla luce della perdurante assenza del padre dalla vita di dell'intervenuta interruzione dei rapporti con il minore (durata circa tre anni) Persona_1
e del disinteresse paterno al percorso di crescita del minore, conclamato dal mancato versamento di un ancorché minimo contributo al suo mantenimento economico. A tale riguardo, si osserva che, se è pur vero che nel corso del procedimento di primo grado tale ricostruzione del quadro familiare è stata resa possibile attraverso le sole dichiarazioni della
[...]
stante la mancata costituzione del - avendo, inoltre, la donna prospettato un CP_1 Pt_1 clima familiare connotato da condotte maltrattanti da parte del compagno anche in presenza del figlio minore (che hanno infine radicato a suo carico un procedimento penale allo stato pendente per il reato di cui all'art. 572 c.p.) e dal frequente utilizzo da parte dell'uomo di sostanze stupefacenti
– va, tuttavia rilevato che tale prospettazione difensiva è stata pienamente confermata dalle produzioni documentali di parte e dagli approfondimenti effettuati dal Servizio sociale del Comune di Pioltello, come riportati nella relazione di aggiornamento del 16.5.2025, diretta a questa Corte. In particolare, si rileva che parte appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado documentazione attestante la pendenza avanti la Procura della Repubblica di Milano di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti familiari, radicatosi a seguito di denuncia/querela sporta da in data 26.5.2023 nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 in relazione al quale l'Ufficio ha emesso, in data 12.12.2023, provvedimento di informazione di garanzia ex artt. 369 e 369 bis c.p.p. per il reato di cui all'art. 572 c.p., consumato ai danni della
[...]
dall'anno 2020 in permanenza attuale. CP_1
Va, inoltre, rilevato che i colloqui con il minore hanno evidenziato in la presenza di Persona_1 sentimenti di rabbia nei confronti del padre, perché ritenuto responsabile di avere rovinato la sua vita e quella della madre, esponendolo a situazioni pregiudizievoli, (quali l'utilizzo di sostanze stupefacenti in sua presenza), discreditando la figura materna ai suoi occhi (mostrandogli video nei quali, secondo quanto riportato dal , la madre veniva ripresa in atteggiamenti sessuali con Pt_1 un altro uomo) ed interrompendo con lui, dal momento della cessazione della convivenza familiare, ormai risalente all'anno 2022, ogni rapporto, esperienze tutte che hanno destabilizzato profondamente il minore, portandolo a nutrire nei confronti del genitore sentimenti di risentimento e di diffidenza e a maturare il rifiuto di frequentarlo. Va, inoltre, rilevato che lo stesso ha riferito agli operatori socio sanitari incontrati durante Pt_1
i colloqui di avere fatto uso di sostanze stupefacenti, tanto da avere subito il ritiro della patente poiché sorpreso alla guida sotto l'effetto di sostanze e di non incontrare da tempo il figlio, situazione ricondotta dall'uomo ai comportamenti manipolatori posti in essere dalla madre ai danni di volti ad escluderlo dalla vita del minore. Persona_1
A tale riguardo va osservato che nel corso degli incontri del minore con gli operatori socio sanitari non sono emersi aspetti che possano suffragare l'esistenza di comportamenti di alienazione parentale realizzati dalla madre ai danni del padre, avendo risultato essere un Persona_1 ragazzo autoriflessivo e con buone capacità di mentalizzazione, ricondotto la propria difficoltà di relazione con il genitore non più convivente, agli andamenti disfunzionali, disinteressati e scarsamente tutelanti dallo stesso assunti nei suoi confronti. Appare, inoltre, significativo quanto rilevato dal Servizio sociale nel corso dei colloqui, circa il fatto che il , pur avendo avviato un pensiero riflessivo in relazione ai propri comportamenti Pt_1 passati, è tuttavia apparso minimizzare gli eventi accaduti che hanno portato alla disgregazione del nucleo familiare, mostrando scarsa consapevolezza dei vissuti emotivi del figlio, vissuti che, invece, a dire degli operatori socio sanitari, devono essere rispettati ed elaborati all'interno del percorso di supporto psicologico di recente avviato dal ragazzo. Il Servizio ha, infatti escluso che possa, nell'attualità, riprendere i rapporti con il padre Persona_1 da tempo interrotti, necessitando di conseguire una maggiore sicurezza emotiva e di riavvicinarsi al genitore gradualmente nel rispetto dei propri tempi. Deve, altresì, rilevarsi che il Servizio sociale incaricato dal Tribunale, non ha riportato una condizione di pregiudizio ai danni del minore, come dedotta dalla difesa paterna, affermando che
è un ragazzo educato, autoriflessivo, con buone capacità di mentalizzazione, aperto Persona_1 al dialogo e all'ascolto, risultato ben inserito nel gruppo dei pari ed impegnato in attività sportive, tra cui il basket ed ha prospettato il suo inserimento, stanti le intervenute bocciature scolastiche, in un centro di aggregazione giovanile, nella prospettiva di sperimentarsi in percorsi formativi alternativi, quali tirocini lavorativi e corsi professionali. Gli approfondimenti del Servizio sociale territoriale hanno, pertanto, confermato la prospettazione difensiva della , accertando l'esistenza di vissuti di sofferenza e di risentimento di CP_1
nei confronti del padre, conseguenti alla sua assenza nella vita del figlio, alla Persona_1 mancata attivazione dell'uomo nel ripristinare la relazione affettiva interrotta dal momento della separazione della coppia genitoriale e alla mancanza di approcci tutelanti e protettivi nei suoi confronti, avendo il indubbiamente esposto il minore a situazioni pregiudizievoli (cfr. Pt_1 utilizzo di sostanze stupefacenti in sua presenza, esposizione a violenze assistite, coinvolgimento diretto del minore in situazioni denigratorie della madre, etc. ), facendogli, altresì, mancare il suo supporto economico, non avendo mai provveduto a contribuire al suo mantenimento, del quale ha dovuto farsi carico integralmente la madre. Alla luce delle considerazioni che precedono, non può trovare accoglimento la domanda di parte appellante volta all'ottenimento del regime di affido condiviso del minore, condividendosi le argomentazioni poste a fondamento della decisione dei giudici di prime cure di disporne l'affido esclusivo a favore della madre, declinato in un affido super esclusivo, con conferimento alla stessa di piene facoltà decisionali in relazione alle scelte di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale e alle pratiche amministrative. A tale riguardo, si osserva che l'art. 337 quater c.c. prevede che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, tuttavia, la norma gli specifici casi in presenza dei quali il giudice è tenuto a disporre la misura in questione. Pertanto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha provveduto a fissare alcuni criteri che possono riassumersi nella inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo, o nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori, o nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo al mantenimento economico del figlio, (rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore), o nel comportamento del genitore che non rispetta il regime delle visite, (venendo violato il primario diritto del figlio minore di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), o nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile. La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni e a cogliere e riconoscere i propri errori (cfr. Cass.Civ. I sez. ordinanza 29999 del 31.12.2020). Nel caso in esame, va rilevato che il padre, a seguito della separazione dalla , non CP_1 solo non è stato una figura presente nella vita del figlio, risultando estraneo alla sua quotidianità, delegata in tutto alla ex compagna e non dedicando al minore momenti qualificati, ma, pur affermando di nutrire sentimenti di affetto nei suoi confronti e di volerlo incontrare, non ha poi dato seguito a tali intendimenti, omettendo di cercarlo attivamente e di contribuire al suo mantenimento economico, scomparendo dal percorso di crescita del minore, situazione che, generando vissuti di sofferenza e di disagio in ha reso necessario l'avvio a suo Persona_1 favore di un supporto psicologico, attualmente in atto. Deve, al riguardo, osservarsi che tale atteggiamento del non si è in alcun modo modificato Pt_1
a seguito del giudizio di primo grado, essendo incontestato che lo stesso non ha ottemperato l'obbligazione economica disposta dal Tribunale per il mantenimento del figlio, continuando, così, a manifestare un sostanziale disinteresse rispetto ai suoi bisogni e alle sue necessità di crescita. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente individuato nella madre il genitore al quale conferire i poteri di rappresentanza del figlio in via super esclusiva, non solo in ragione dei comportamenti pregiudizievoli tenuti dal padre ai danni del figlio, che hanno nel tempo elicitato nel minore vissuti di risentimento e di disaffezione e dell' assenza di comunicazione e di cooperazione genitoriale conseguente all'intervenuta interruzione dei rapporti della coppia, ma soprattutto in ragione della mancanza di un reale rapporto tra padre e figlio che, non consentendo al di vivere e di Pt_1 coltivare una relazione di intimità e di effettiva conoscenza di impedisce, Persona_1 nell'attualità, all'uomo di comprenderne a pieno i bisogni e le necessità e di farsi portavoce delle sue esigenze di crescita e dei suoi desideri. A fronte di ciò, va rilevato che la valutazione delle capacità genitoriali materne, come apprezzata nel corso del giudizio, è stata sostanzialmente positiva, essendo emerse buone competenze educative, capacità protettive ed attenzione alla crescita evolutiva del figlio, riconosciuto nei suoi bisogni di stabilità e di continuità, come dimostrato dal recente avvio del percorso di supporto psicologico da parte di fortemente caldeggiato e favorito dalla madre . Persona_1
Alla luce di quanto in premessa, pur riconoscendosi l'esistenza di un sentimento di affetto del nei confronti del figlio, ritiene la Corte che correttamente i giudici di prime cure hanno Pt_1 individuato nella madre la figura maggiormente in grado di occuparsi della quotidianità del minore, stante la non percorribilità, allo stato, di una gestione condivisa della genitorialità, che, ove disposta, rischierebbe di determinare stalli decisionali, con conseguenti pregiudizievoli ricadute sul percorso di crescita di Persona_1
Appare, pertanto, maggiormente tutelante per il minore, prima procedere ad una eventuale modifica dell'attuale regime di affidamento, assicurare la ripresa dei contatti tra padre e figlio, consentendo a di rafforzarsi emotivamente e di elaborare, all'interno del percorso Persona_1 di supporto psicologico appena avviato, gli strappi familiari. In tale prospettiva, ritiene la Corte opportuno che il Servizio sociale territoriale, oltre a mantenere monitorato il percorso supportivo avviato a favore del minore, proceda alla valutazione sia della serietà delle motivazioni paterne rispetto alla ripresa di continuativi rapporti con il minore, assicurando al un adeguato supporto volto alla comprensione dei vissuti emotivi del Pt_1 figlio, sia dell'effettiva e definitiva astinenza da sostanze d'abuso (condizione paterna che in passato ha allarmato il minore) per il tramite di una valutazione presso il Ser.t. territorialmente competente. Come correttamente disposto dal Tribunale e come riportato dal Servizio sociale del Comune di Pioltello, non è pertanto allo stato possibile disporre la ripresa dei rapporti tra padre e figlio, dovendosi confermare, anche in questa sede, l'incarico al Servizio sociale territoriale di intervenire nella regolamentazione dei rapporti tra e il padre, valutando, alla luce dei vissuti psico Persona_1 emotivi del minore e dell'impegno paterno, la sussistenza dei presupposti per la ripresa degli incontri, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti al preminente interesse del minore. A tale proposito, non ritiene la Corte opportuno l'ascolto del minore, alla luce dei vissuti dolorosi e comunque perturbanti che la tematica afferente la sua relazione con il padre elicita in lui, come riportato dal Servizio sociale di Pioltello, che con la relazione di aggiornamento del 16.5.2025 diretta a questa Corte, ha evidenziato come in questo momento si trovi in una Persona_1 condizione emotiva fragile, connotata dal rischio di destabilizzazione e di riattivazione dei vissuti traumatici passati, sicché il suo ascolto rappresenterebbe una fonte ulteriore di ansia e di turbamento (cfr. Cass. Civ. Sez.I, Ord. 17 giugno 2025, n.16333). Quanto al terzo motivo di appello, teso ad ottenere una riduzione del contributo al mantenimento del figlio minore, indicato nella misura massima di 150,00 euro, deve rilevarsi che l'importo statuito dal Tribunale in 500,00 euro mensili è stato individuato nel corso del giudizio di primo grado sulla CP_ base delle dichiarazioni rese dalla stante la contumacia del , la quale ha CP_1 Pt_1 affermato che il compagno, durante la convivenza, effettuava attività di imbiancatura che gli consentivano guadagni ammontanti a 2.ooo/3.ooo euro per singolo lavoro. Nel corso del presente giudizio, parte appellante si è opposta a tale prospettazione e rendendosi disponibile a versare a favore del figlio un mantenimento di 150,00 euro mensili fino all'indipendenza economica dello stesso, ha contestato la ricostruzione reddituale operata dal Tribunale, documentando, per l'anno di imposta 2024, un reddito da lavoro dipendente pari a 10.593,52 (cfr. CU 2025 prodotto agli atti) ed affermando una condizione economica al limite dell'indigenza, che ha reso necessaria la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale prospettazione difensiva non appare alla Corte convincente, tenuto conto del fatto che il
, dell'età di 48 anni, non solo è munito di integra capacità lavorativa, non avendo Pt_1 comprovato problematiche di salute invalidanti, ma dispone, altresì, di competenze specifiche, essendo dato incontestato e comunque comprovato dalla documentazione prodotta da controparte, che egli svolga l'attività di imbianchino in proprio, attività non solo particolarmente remunerativa, ma altresì comportante la possibilità di introiettare guadagni non facilmente tracciabili. Sullo specifico aspetto appaiono dirimenti, sia la documentazione prodotta da parte appellata a mezzo di screen shot reperiti sui social del , dai quali emerge, nell'attualità, la presenza Pt_1
e l'operatività dello stesso nello specifico settore lavorativo delle imbiancature e ristrutturazioni immobiliari, sia le dichiarazioni rese dall'uomo agli operatori del Servizio sociale di Pioltello, attestanti una fase di nuova espansione della propria attività professionale (cfr. racconta di avere ripreso ad investire su se stesso e sul lavoro, cfr. relazione aggiornamento SS di Pioltello del 16.5.2025). Va, inoltre, evidenziato che non risulta gravato da oneri abitativi, non avendo Parte_1 documentato nel presente grado di giudizio alcuna spesa afferente la propria attuale collocazione abitativa. A fronte di ciò, va rilevato che la risulta impiegata, presso una RSA, per l'anno di CP_1 imposta 2025 ha percepito un reddito di 16.507,91 euro (cfr. CU 2025 in atti), dichiarando, all'udienza del 23.12.2024, uno stipendio mensile netto pari a 1.100,00 euro, è onerata delle spese abitative dell'immobile nel quale vive con il figlio, dovendo, altresì, provvedere CP_4 integralmente al mantenimento diretto del minore, le cui esigenze di crescita devono ritenersi, in relazione all'età, in costante aumento, stanti l'assenza di frequentazioni tra padre e figlio e l'assenza di qualsiasi contributo paterno al mantenimento economico di Persona_1
Non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta del di ridurre a 150,00 euro mensili il Pt_1 suo contributo al mantenimento del figlio minore, dovendosi, invece, confermare il contributo disposto dal Tribunale nella misura di 500,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Stante la soccombenza di nel presente grado di giudizio, le spese di lite, come liquidate Parte_1 in dispositivo, devono essere poste integralmente a suo carico.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8.1.2025, pubblicata il 10.1.2025, così provvede 1) rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) incarica il Servizio sociale del Comune di Pioltello di dare seguito agli interventi di supporto e sostegno avviati a favore del minore e del suo nucleo familiare, intervenendo nella regolamentazione dei rapporti con il padre;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi 2.500,00 euro, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA.
Si comunichi a cura della Cancelleria
- al Servizio sociale del Comune di Pioltello
Così deciso in Milano il 5 novembre 2025
Il Presidente est. Valentina Paletto
REPUBBLICA ITALIANA
Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Valentina Paletto Presidente rel.
dott. Maria Vicidomini Consigliere
dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1835/2025 promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 ad Agrate Brianza, Via San Domenico Savio n.35 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Baggi presso il cui studio, sito in Pioltello, Via Jacopo della Quercia n.4 ha eletto domicilio APPELLANTE contro
nata a [...] - Brasile il 9.6.1968, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Ileana Paola Rossini, presso il cui studio in Segrate, Via Borioli n. 34 ha eletto domicilio RECLAMATA Con l'intervento del PG, dott.ssa Simonetta Bellaviti.
OGGETTO: reclamo per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 8.1.2025, resa nella causa iscritta al numero 36113/2024 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli di genitori non coniugati, (ex art. 316, 337 bis e ss. cc, art 473 bis 12 e ss. cpc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione disattesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in totale riforma della Sentenza n. 192/2025 del Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale n. 192/2025, in persona del Giudice relatore dott. Giuseppe Gennari, resa inter partes in data 8/01/2025 – 10/01/2025 (data deposito in Cancelleria) nella causa civile n. 36113/2024 di R.G., così giudicare: In via preliminare e assorbente: ritenere fondati gli esposti motivi accertare e dichiarare la notifica del ricorso in primo grado e pedissequo Decreto di fissazione di udienza nulla nonché nulla la dichiarazione di contumacia del sig. , e per l'effetto dichiarare la nullità della Sentenza n. 192/2025 del Tribunale di Pt_1
Milano, sezione IX civile. Nel merito, ritenuti fondati gli esposti motivi, respingere le domande formulate CP_ dalla sig.ra nei confronti del sig. la perché infondate in fatto e in Parte_1 Controparte_2 diritto e, comunque, non supportate da idonea prova, per le causali di cui in narrativa e ai pregressi scritti difensivi e per l'effetto disporre quanto segue: 1) affidare congiuntamente a entrambi i genitori il minore
, con collocamento prevalente presso la madre;
2) incaricare i Servizi Sociali del Comune Persona_1 di Pioltello competenti per il luogo di residenza del minore, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di e Agrate Brianza (competenti per il luogo di residenza del papà) dell'immediata presa in carico del nucleo familiare, delegandoli di: -effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori e dei nonni paterni;
-assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra/medico curante del minore;
-effettuare una valutazione in ordine alla qualità della relazione dei minori con ciascun genitore;
-monitorare il rispetto del calendario e delle modalità delle frequentazioni padre/figlio secondo le modalità che più riterrà opportune;
3) circa il diritto di visita, vorrà l'Ecc.mo Collegio prendere i più opportuni provvedimenti nell'interesse preminente del Minore;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio mediante versamento, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 150,00= da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dalle note linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano. Con vittoria di compensi professionali, oltre accessori di legge del presente giudizio. Si dichiara ai sensi dell'art. 14 (L), secondo comma del DPR 30 maggio 2002 n. 115 che il valore del presente procedimento è indeterminabile. In via istruttoria, occorrendo si chiede ammettersi a prova contraria sui capitoli di prova dedotti con il Ricorso introduttivo dalla CP_ sig.ra con i seguenti testi: 1) e , residenti a [...] Testimone_2
Con ogni riserva istruttoria”. Per parte appellata : “Alla luce di quanto esposto nella presente memoria, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito, rigettare integralmente l'appello, confermando senza alcuna modifica la Sentenza n. 192/2025 del Tribunale di Milano in tutti i suoi capi. In via subordinata, qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse necessario prendere in considerazione eventuali profili di vizio di notifica del ricorso introduttivo, analizzata la vicenda processuale e accertati i fatti si chiede comunque di: Confermare l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, a tutela del superiore interesse del figlio e della stabilità della sua Persona_1 condizione psicologica e scolastica;
Confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre, a prescindere dalla titolarità formale dei diritti sull'immobile, considerata la lunga permanenza della famiglia nell'abitazione (oltre dieci anni) e la regolarizzazione delle forniture da parte dell'ente proprietario;
Confermare l'obbligo dell'appellante di versare l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, o nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, in relazione alle effettive capacità reddituali e alle necessità del minore;
Confermare la delega ai Servizi Sociali per la regolamentazione di eventuali incontri tra il padre e il figlio, garantendo modalità sicure e protette di ripresa dei rapporti. In via istruttoria: disporsi eventuale interpello o interrogatorio formale dell'appellante, laddove ciò fosse ritenuto utile ai fini di chiarire le reali circostanze economiche e comportamentali del genitore. In ogni caso, si chiede che l'appellante sia condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio e contributo forense, in ragione della totale infondatezza dell'impugnazione e della condotta CP_ CP_ processuale dilatoria adottata. 1) Cud 2024 e 2025 sig.ra 2) estratto conto 2023, 2024 e 2025 sig.ra 3) , 4) Foto tratte da Instagram sig. , 5) Foto sig. presso la palestra Fitactive CP_3 Pt_1 Pt_1
GA , 6) Profilo fascicolo d'ufficio, primo grado di giudizio, tratto da Consolle avvocati. Con riserva di ulteriori produzioni documentali e di replicare alle eventuali istanze di controparte”. Per il PG: con parere del 27.10.2025 “esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza pronunciata in data 8.1.2025, il Tribunale di Milano - decidendo sul ricorso promosso da nei confronti di , volto ad ottenere la Controparte_1 Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio nato il [...] dalla Persona_1 relazione intrattenuta more uxorio con , il collocamento, la regolamentazione degli Parte_1 incontri con il padre e la determinazione del contributo paterno al suo mantenimento – dichiarata la contumacia del e preso atto che il padre non incontrava più il figlio da tre anni, non Pt_1 aveva mantenuto contatti con la madre ed aveva, altresì, omesso di contribuire al mantenimento del minore, ha affidato in via super esclusiva alla madre, collocandolo in via Persona_1 prevalente presso la stessa, ha assegnato la casa familiare alla , ha delegato il Servizio CP_1 sociale di Pioltello di regolamentare gli incontri tra padre e figlio con le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni solo ove il padre avesse manifestato un serio interesse alla ripresa della relazione con il figlio, ha onerato il padre del versamento di un contributo al mantenimento del minore nella misura di 500,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del deposito della domanda, ha disposto la percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico universale per la famiglia ed ha dichiarato l'irripetibilità delle spese di lite. Quanto al regime di affido, individuato nella forma dell'affido esclusivo rafforzato a favore della madre, il Tribunale ha rilevato che il padre ha da tempo interrotto le frequentazioni con il figlio minore, omettendo, altresì, di contribuire al suo mantenimento economico, comportamenti ritenuti sintomatici della sua inidoneità a rivestire un ruolo genitoriale responsabile ed adeguato, peraltro confermata dal disinteresse mostrato rispetto al procedimento celebrato avanti al Tribunale, in ragione della sua mancata costituzione. Quanto alle frequentazioni tra padre e figlio, il Tribunale ha ritenuto necessario demandarle alla regolamentazione del Servizio sociale, tenuto conto dell'intervenuta interruzione dei rapporti, nonché dei segnalati comportamenti aggressivi e di utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del
. Pt_1
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento del minore, il Tribunale ha dato atto che la madre lavora presso una Rsa con retribuzione mensile di circa 1.100,00 euro, che il padre svolge l'attività di imbianchino con reddito non definito (e non documentato nel corso del giudizio di primo grado), ammontante in passato, a detta della a 2/3 mila euro per ogni CP_1 prestazione professionale eseguita, che i tempi di permanenza del minore sono sbilanciati esclusivamente sulla madre, la quale si fa integralmente carico di ogni necessità, anche economica del figlio, ormai adolescente, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza del nucleo familiare.
2. Con ricorso in appello depositato il 20.6.2025, la difesa di ha chiesto, in via Parte_1 preliminare ed assorbente, una declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per tardività della notifica e nel merito, in parziale riforma del provvedimento impugnato, l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, un incarico al Servizio sociale territoriale di approfondimenti sulle condizioni di vita dei genitori e dei nonni paterni, sulle condizioni del minore (assumendo informazioni dagli insegnanti e dal medico del minore) e sulla natura e qualità della relazione di con ciascun genitore, con un monitoraggio sulle frequentazioni tra Persona_1 padre e figlio secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni nel rispetto del preminente interesse del minore, nonché la previsione di un contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di 150,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova dedotti con il ricorso introduttivo da controparte. In via preliminare, la difesa di parte appellante ha eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e la conseguente nullità della sentenza, avendo la CP_1 effettuato oltre il termine indicato dal Tribunale (15.11.2024) la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a controparte, avvenuta in data 24.11.2024 (rilevandosi dagli atti prodotti dalla parte che l'avviso ex art. 140 c.p.c. è stato spedito in data 22.11.2024 e consegnato al in data 26.11.2024). Pt_1
La difesa ha, quindi eccepito, l'erroneità della dichiarazione di contumacia resa dal Tribunale ed il conseguente pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, affermando la rilevanza di tali violazioni, avendo il giudice desunto dalla mancata costituzione del padre elementi di prova che hanno portato all'accoglimento integrale della domanda di controparte. Con il primo motivo di appello, la difesa ha, quindi, eccepito l'erronea interpretazione dei Pt_1 fatti, nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto ed ha sullo specifico aspetto affermato che non corrisponde al vero che la sia stata oggetto di condotte maltrattanti CP_1 da parte del , avendo la donna, a sua volta, in più occasioni aggredito il compagno, nonché Pt_1 sperperato i soldi dello stesso, attivando plurimi contratti telefonici, sottoponendosi a costosi trattamenti di bellezza ed effettuando viaggi in Brasile e in Australia. Parimenti, la difesa ha eccepito che non corrisponde al vero che il ha guadagni mensili Pt_1 ammontanti a 2/3 mila euro, vivendo l'uomo nell'attualità al limite dell'indigenza economica, tanto da avere ottenuto, nel presente giudizio, il patrocinio a spese dello Stato ed ha affermato che, fino all'intervenuta separazione dei genitori, i rapporti tra padre e figlio erano stati ottimi, che dal mese di giugno 2023 il minore si rifiuta di incontrare e di sentire telefonicamente il padre (e i nonni paterni), che il ha già preso contatti con il Servizio sociale per riavviare gli incontri con il Pt_1 figlio e che le condizioni psicofisiche di destano forti preoccupazioni, in ragione del Persona_1 pessimo andamento scolastico del ragazzo e del compimento di atti autolesionistici. Con il secondo motivo di appello, la difesa , chiedendo l'affido condiviso del minore, ha Pt_1 contestato la statuizione relativa all'affido super esclusivo del figlio alla madre, in quanto disposta in assenza di approfondimenti e senza avere dato al padre la possibilità di spiegare le proprie ragioni e difese ed ha sullo specifico aspetto evidenziato che il , dopo la separazione dalla Pt_1 compagna, ha sempre cercato di mantenere, senza successo, contatti con il figlio, sicché la statuizione sul regime di affido disposta dal Tribunale si attesta pregiudizievole per Persona_1 in quanto foriera di un progressivo allontanamento dal padre e della rescissione dei legami. La difesa, affermando che il dispone dell'aiuto e del sostegno della propria famiglia, Pt_1 anch'essa esclusa dalla vita del minore, ha, inoltre, contestato la mancata nomina del Curatore speciale alla luce della complessa e conflittuale situazione familiare e delle rilevanti decisioni assunte nell'interesse del minore. Con il terzo motivo di appello, la difesa , rendendosi disponibile a versare a favore del figlio Pt_1 un mantenimento di 150,00 euro mensili fino all'indipendenza economica dello stesso, ha contestato la statuizione di natura economica ed ha affermato l'erroneità della ricostruzione reddituale operata dal Tribunale, anche alla luce della documentazione fiscale prodotta, dalla quale si evince che per l'anno di imposta 2024, il ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a 10.593,52 Pt_1 euro (cfr. CU 2025).
3. Con decreto presidenziale del 25.6.2025, è stato nominato il giudice relatore e disposta, ai sensi degli art. 127 e segg. c.p.c., la sostituzione dell'udienza fissata con il deposito di note scritte.
4. Integrato il contraddittorio, con atto depositato il 1.10.2025, si è costituita nel presente giudizio
, chiedendo in via principale e nel merito il rigetto dell'appello avversario Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese;
in via istruttoria, ha chiesto eventuale interpello o interrogatorio formale dell'appellante. Va, al riguardo, rilevato che nel ricorso di primo grado la , affermando di avere CP_1 intrapreso una convivenza more uxorio con il nell'anno 2006 durata fino al mese di Pt_1 marzo 2023, aveva dedotto che, fin dall'inizio della convivenza, era stata vittima di violenze da parte del compagno, avvezzo all'utilizzo di sostanze stupefacenti ed alcoliche, condotte che, infine, erano sfociate in un procedimento penale ai sensi dell'art. 572 c.p. e che avevano portato progressivamente il minore a nutrire sentimenti di timore verso il padre. Con il proprio atto di costituzione nel presente giudizio, la difesa ha, pertanto, CP_1 evidenziato che la presente vicenda processuale deve essere collocata nell'ambito dei procedimenti per violenza domestica e pertanto nell'ambito di un rito caratterizzato dall'abbreviazione dei termini. Quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, la difesa ha affermato che la notifica del ricorso introduttivo a controparte è avvenuta nei termini di legge e che conseguentemente l'odierno appellato ha avuto piena conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in tempo utile per spiegare le proprie difese e domande. In particolare, la difesa ha dedotto che la notifica del ricorso è stata richiesta dalla con CP_1 urgenza in data 13.12.2024 ed eseguita in data 14.11.2024 a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, dopo essersi recato presso la residenza del in Pioltello, Via Don Amati n. 10, non è riuscito Pt_1
a perfezionare la notifica, risultando il destinatario sconosciuto sui citofoni, sicché dopo essersi recato alla via Munari n. 2 di Pioltello, ha proceduto alla notificazione secondo le forme di cui all'art. 140 c.p.c., (deposito presso la Casa comunale e spedizione dell'avviso di raccomandata A/R). A tale riguardo, la difesa ha evidenziato che controparte ha ricevuto l'avviso raccomandato in data 26.11.2024 e pertanto circa 4 settimane prima dell'udienza di comparizione, fissata alla data del 23.12.2024. Sullo specifico aspetto, la difesa ha riportato che la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.I, ordinanza n. 19150 del 17.7.20219), in forza del principio della scissione temporale del perfezionamento della notifica, ha in più occasioni affermato che il perfezionamento della notificazione per il notificante avviene con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, indipendentemente dal momento in cui il destinatario riceve effettivamente l'atto, sicché la circostanza che la materiale notificazione al destinatario si perfezioni successivamente alla scadenza del termine, non comporta automaticamente la tardività dell'atto quando la consegna all'ufficiale giudiziario sia avvenuta tempestivamente. La difesa ha, quindi, affermato la natura ordinatoria del termine per la notifica, nonché l'effettiva e tempestiva conoscenza da parte del dell'atto introduttivo, che pertanto ha raggiunto il suo Pt_1 scopo, avendo peraltro la parte, in data 27.12.2024, successivamente all'udienza del 23.12.2024, depositato nel procedimento un'istanza di visibilità del fascicolo corredata da procura alle liti per la difesa, sicché, avendo potuto introdurre le proprie domande nel giudizio di prime cure, appare evidente la precisa e consapevole scelta dilatoria operata nel giudizio dal . Pt_1
La difesa ha, quindi, eccepito, a sua volta, l'inammissibilità dell'appello avversario per genericità dei motivi di impugnazione e pertanto per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Quanto alla statuizione avente ad oggetto l' affido super esclusivo del minore, la difesa CP_1 ne ha affermato la correttezza, essendo la decisione stata assunta sia sulla base degli atti
[...] acquisiti dalla Procura presso il Tribunale di Milano relativi al procedimento penale pendente a carico del per reati di maltrattamento in famiglia e delle condotte di abuso di sostanze Pt_1 alcoliche e di violenza (risultando il stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per Pt_1 il reato di minacce), sia sulla base del disinteresse mostrato nei confronti del minore, con il quale non ha più intrattenuto rapporti dopo il suo allontanamento dalla casa familiare, omettendo, altresì, di provvedere al suo mantenimento economico. Quanto, poi, alla doglienza relativa alla mancata nomina del Curatore speciale, la difesa ne ha affermato l'inconferenza, avendo il Tribunale ritenuto insussistente un conflitto di interessi tra il minore e la madre, unico genitore costituitosi nel giudizio di primo grado, stanti l'adeguatezza della stessa nell'assicurare al figlio un positivo percorso di crescita e la riconosciuta possibilità per il padre di riprendere i rapporti con il figlio con il coinvolgimento del Servizio sociale territoriale. La difesa ha, quindi, affermato che il minore, oggi sedicenne, presenta aspetti di disagio psicologico riconducibili alla complessa situazione familiare che lo ha coinvolto nel corso degli ultimi anni, avendo sviluppato disturbi dell'attenzione e della concentrazione che hanno inciso negativamente sul suo rendimento scolastico, tanto da avere dovuto ripetere l'anno scolastico presso l'Istituto Tecnico Informatico di Cernusco sul Naviglio. Al riguardo, la difesa ha affermato che, contrariamente a quanto riportato da controparte, il minore non ha mai posto in essere agiti autolesivi e che di recente ha accettato di intraprendere un percorso psicoterapeutico, in ciò sollecitato e sostenuto dalla madre, la quale, a sua volta, ha effettuato un percorso di psicoterapia durato due anni presso il Centro antiviolenza di Pioltello, circostanze che depongono per un approccio responsabile e proattivo materno. A fronte di ciò, la difesa ha stigmatizzato il comportamento del padre, il quale non ha mai manifestato interesse per le condizioni psicologiche del figlio, non ha mai proposto o sostenuto percorsi di aiuto, ha abbandonato, dall'anno 2022, il minore e non ha mai versato alcun contributo, né per il suo mantenimento ordinario, né per le spese medico/terapeutiche. Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento, la difesa ha affermato la CP_1 congruità della somma individuata dal Tribunale, sia in relazione alle esigenze di crescita del minore, nell'attualità adolescente, sia tenuto conto delle capacità reddituali delle parti. A tale ultimo riguardo, la difesa ha affermato che dalla dichiarazione dei redditi 2025, risulta che il , pur cercando di accreditare un'immagine di soggetto privo di adeguate risorse Pt_1 economiche, ha per l'anno di imposta 2024 percepito un reddito da lavoro dipendente pari a 10.593,52 euro, mentre, da quanto dichiarato dall'appellata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che l'ex compagno, quando era titolare di attività imprenditoriali, arrivava a guadagnare 2.000,00/3.000,00 euro per singolo lavoro, circostanza nota alla , la quale nel corso della CP_1 convivenza aveva tenuto la contabilità familiare. La difesa ha, inoltre, evidenziato che da ricerche effettuate sui profili social (Facebook e Instagram) del (cfr. DOC.4), risulta che lo stesso, nell'attualità, svolge l' attività remunerativa Pt_1 di imbianchino, proponendosi in modo professionale come artigiano specializzato in imbiancatura, decorazioni e ristrutturazioni, pubblicando numerosi filmati di cantieri nei quali ha lavorato negli anni 2024 e 2025, disponendo, inoltre, di un'autovettura BMW M3 e frequentando con iscrizione annuale una palestra privata di GA. A fronte di ciò, la difesa ha affermato che la situazione economica della è rimasta CP_1 invariata rispetto al passato, risultando la stessa impiegata con contratto di lavoro a tempo parziale, avendo percepito, per l'anno di imposta 2023, un reddito annuo di 7.328,00 euro, per l'anno di imposta 2024, un reddito annuo di 16.507,91 euro ed avendo, inoltre, avanzato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno. Quanto, infine, alla statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare, la difesa di parte appellata ne ha affermato la correttezza, alla luce del radicamento abitativo ed affettivo di madre e figlio, i quali, da ormai oltre 10 anni, vivono nell'appartamento di edilizia popolare di fatto loro concesso dall'Ente proprietario.
5. Con relazione di aggiornamento del 16.5.2025, il Servizio sociale del Comune di Pioltello, riportando gli esiti degli incontri effettuati con il nucleo familiare del minore (padre, madre e Per_1
a seguito della sentenza del Tribunale di Milano in questa sede impugnata, ha evidenziato
[...] come il , pur avendo avviato un pensiero riflessivo rispetto a quanto accaduto nella Pt_1 relazione con la ex compagna, ha tuttavia manifestato un tendenza a minimizzare gli eventi occorsi e i vissuti emotivi del figlio, affermando di avere sempre avuto un buon rapporto con il minore e che la ha lavorato sulla testa di manipolandolo, volendolo allontanare da lui. CP_1 Per_1
Quanto alla madre, il Servizio ha riportato come la donna abbia descritto l'ex compagno come avvezzo all'uso di sostanze stupefacenti, scarsamente tutelante nei confronti del figlio (in una occasione avrebbe portato con sé in macchina mentre si trovava sotto l'effetto di Persona_1 sostanze), violento, particolarmente geloso, controllante e denigratorio nei propri confronti, anche in presenza del minore. La ha, inoltre, riferito che dal momento della separazione non CP_1 solo il padre, ma anche gli zii e i nonni paterni, non hanno più cercato , situazione che Persona_1 ha provocato una condizione di disagio nel minore. Quanto, infine, alla possibilità di incontro tra padre e figlio, la madre ha affermato la necessità di lasciare libero il minore, dichiarandosi disponibile a sostenerlo rispetto a qualsiasi sua scelta. Con riferimento al minore, il Servizio sociale ha riferito che durante gli incontri il ragazzo si è presentato educato, con buone capacità di mentalizzazione, aperto al dialogo e all'ascolto, risultando ben inserito nel gruppo dei pari. Il Servizio ha, altresì, riportato che il minore ha espresso sentimenti di odio e di rabbia nei confronti del padre, ritenendolo responsabile di avere rovinato la propria vita e quella della madre, riportando episodi nei quali avrebbe avuto contezza dell'utilizzo da parte del genitore di sostanze stupefacenti ed affermando che il padre, in una occasione, gli ha fatto visionare un video nel quale la madre veniva ripresa in atteggiamenti sessuali con un altro uomo, determinandosi, altresì, a scrivere sui muri frasi offensive nei confronti della ex compagna. Il minore ha, quindi, riportato agli operatori vissuti perturbanti (problemi del sonno) conseguenti ai comportamenti paterni, nonché sentimenti di delusione verso il genitore, il quale, a suo dire, se avesse voluto vederlo lo avrebbe fatto, cfr. sa dove abito e quali sono i miei orari di basket. Il Servizio ha, quindi, riportato che è stato bocciato due volte consecutive e che, avendo Persona_1 superato l'età dell'obbligo, ha manifestato la volontà di sperimentarsi in percorsi formativi, venendo così indirizzato dagli operatori presso un centro di aggregazione giovanile che potrebbe supportarlo nell'individuazione di un percorso educativo e professionale adeguato, avendo, inoltre, fatto richiesta di una presa in carico psicologica, essendosi mostrato motivato rispetto ad un percorso di elaborazione dei propri vissuti emotivi. Quanto agli incontri con il padre, il minore, affermando di non volere incontrare il , ha Pt_1 espresso il timore che una ripresa dei rapporti lo possa destabilizzare emotivamente, facendogli rivivere le esperienze traumatiche passate, sicché il Servizio ha conclusivamente prospettato, stante la delicata fase di sviluppo emotivo e relazionale che sta attraversando, di mantenere Persona_1 uno spazio di ascolto a suo favore ed un monitoraggio sul nucleo familiare, ritenendo utile l'attivazione di un supporto psicologico che lo sostenga nell'elaborazione dei propri vissuti e nell'individuazione di strategie di regolazione emotiva, nella prospettiva di avviare incontri con il padre in una condizione di maggiore sicurezza emotiva e di benessere, nel rispetto dei suoi tempi.
6. Con parere depositato in data 30.10.2025, il PG ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza. Con note scritte depositate in data 31.10.2025, la difesa di parte appellata, riportandosi al proprio atto di costituzione e richiamando la relazione di aggiornamento del Servizio sociale di Pioltello trasmessa a questa Corte, che ha confermato la correttezza delle valutazioni operate dai giudici di primo grado, ha chiesto la conferma della sentenza appellata. Con note di trattazione scritta del 3.11.2025, la difesa di parte appellante, riportandosi ai propri motivi di appello, ne ha chiesto l'accoglimento.
7.L'udienza del 5.11.2025 è stata tenuta con modalità cartolare nell'assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 25.6.2025. All'esito la Corte, letto il parere del PG e richiamati gli atti difensivi delle parti, ha riservato la decisione.
8.Ritiene la Corte che i motivi di appello debbano essere rigettati e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di nullità della sentenza appellata in ragione dell'eccepita tardività della notifica del decreto introduttivo del giudizio di primo grado a Pt_1
.
[...]
Al riguardo, va rilevato che anche nel rito camerale trova applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito dall'art. 149 c.p.c. e consolidato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo il quale, per il notificante, la notifica si considera perfezionata nel momento in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario o ad altro soggetto abilitato, mentre, per il destinatario, la notifica si perfezione nel momento in cui riceve l'atto o ne ha legale conoscenza. Come detto, tale principio vale per tutti gli atti processuali, inclusi quelli del rito camerale ed è pertanto applicabile a prescindere dalla forma del rito e dal tipo di atto, purché si tratti di atto processuale (cfr. Corte Costituzionale sent. N. 477/2002 e n. 28/2004), sottendendo la necessità di tutelare il notificante da ritardi non imputabili alla sua volontà e di garantire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa. Alla luce di quanto in premessa, consegue che se il notificante ha rispettato il termine per la notifica, consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario in tempo utile, la notifica deve ritenersi valida anche se il destinatario ha ricevuto l'atto in ritardo. Va, inoltre, osservato che se il resistente non riceve l'atto in tempo utile per esercitare il diritto di difesa, la sentenza potrebbe essere inficiata da nullità per violazione del contraddittorio, solo nell'ipotesi in cui non è stato assegnato dal giudice un nuovo termine per la notifica e il resistente dimostra in appello l'effettivo pregiudizio subito del proprio diritto di difesa, con particolare riferimento alle difese che avrebbe potuto svolgere nel giudizio e che invece non sono state spiegate in ragione del ritardo notificatorio. Come correttamente evidenziato da parte appellata, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata effettuata dalla parte onerata entro il termine disposto dal giudice (15.11.2024), mentre controparte ha avuto effettiva conoscenza del ricorso introduttivo in data 26.11.2024 e pertanto quasi 4 settimane prima dell'udienza di comparizione delle parti avanti il Tribunale (cfr. documentazione allegata al ricorso di primo grado con atto non codificato depositato in data 19.12.2024) . Va, pertanto, osservato che ha ricevuto il ricorso introduttivo in tempo utile e congruo Parte_1 per esercitare il proprio diritto di difesa, sicché la sua mancata costituzione nel giudizio di primo grado deve essere esclusivamente ricondotta ad una sua precisa scelta processuale, volta a dilazionare e ritardare la definizione del procedimento. Al riguardo va, infatti, rilevato che la difesa appellante non ha in questa sede dedotto e/o comprovato alcun pregiudizio concreto discendente dall'eccepito ritardo notificatorio, non avendo specificatamente indicato a questa Corte alcun tema o aspetto difensivo che la ricezione tardiva dell'atto introduttivo (oltre 10 giorni dal termine indicato dal giudice) avrebbe pregiudicato, non consentendo di spiegare o svolgere adeguatamente le proprie difese, avendo parte appellante esclusivamente ed apoditticamente affermato che la mera assenza del in udienza avrebbe Pt_1 orientato la decisione del giudice, determinandolo a disporre l'affido super esclusivo a favore della controparte. A tale proposito, si osserva che la prospettazione difensiva volta ad inficiare la pronuncia di primo grado non è condivisibile, sia perché, come detto, non sono stati indicati specifici temi che, assumendosi non essere stati potuti svolgere nel giudizio di primo grado in ragione del ritardo della notificazione, si chiede siano affrontati in questa sede, previa dichiarazione di nullità della sentenza, sia perché il disposto affido super esclusivo del figlio minore alla madre non è conseguito alla rilevata assenza del nel giudizio di primo grado, bensì ad una approfondita valutazione, Pt_1 da parte del Tribunale, come di seguito si dirà, delle gravi inadeguatezze paterne rispetto ad un esercizio responsabile ed affidabile della genitorialità. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che fondatamente i giudici di prime cure abbiano dichiarato la contumacia di , il quale, venuto a conoscenza del ricorso di Parte_1 controparte in tempo utile, avrebbe potuto svolgere la propria difesa costituendosi ritualmente nel giudizio, sicché deve essere rigettata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata in via preliminare dalla difesa appellante. Ciò posto, deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di conformità alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. proposta da parte appellata. Ritiene, infatti, la Corte che l'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Inoltre, il grado di specificità dei motivi di appello non può essere previsto in via generale e assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata. Deve, infatti, rilevarsi che interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovranazionale (così Corte EDU 26 luglio 2007, Cass. Sez. Un. n 5700 del 2014; Cass Sez. Un.. n. 9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. Sez. U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1932 del 18.1.2024). Nel caso di specie non si riscontra alcuna violazione della norma processuale in esame, poiché parte appellante ha individuato i capi e i passaggi della sentenza di primo grado che intende censurare, permettendo al giudice dell'impugnazione di comprendere la portata del devoluto e le ragioni sottese alle censure proposte e consentendo a parte appellata di articolare un'adeguata e completa difesa per resistere ai motivi di appello. Pertanto, essendo possibile individuare i motivi di gravame, come sopra sinteticamente enucleati, si ritiene che il disposto dell'art. 342 c.p.c. sia stato rispettato. Parimenti deve, altresì, essere superata la censura mossa alla sentenza di primo grado sollevata dalla difesa , avente ad oggetto l' omessa nomina del Curatore speciale del minore, che, ad Pt_1 avviso di parte appellante, avrebbe dovuto essere nominato dal Tribunale, in ragione dell'elevata conflittualità genitoriale, come potuta apprezzare anche dai giudici di prime cure. A tale riguardo si osserva che la mancata partecipazione del al giudizio di primo grado Pt_1 non ha fatto emergere la necessità di nomina del difensore del minore, stante, altresì, come correttamente evidenziato dalla difesa appellata, l'assenza di un conflitto di interessi tra la madre (unico genitore esercente di fatto la responsabilità genitoriale su stante la conclamata Persona_1 perdurante assenza del padre dalla vita del figlio) e il minore. Sullo specifico aspetto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in assenza di un conflitto di interessi tra i genitori e il minore, non è necessaria la nomina del curatore speciale (cgt. Cass. Civ.Sez.I, ord. 24 aprile 2025 n. 10776). Va, in ogni caso osservato che la giurisprudenza di legittimità formatasi sullo specifico aspetto prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, aveva ritenuto che, nei procedimenti c.d. de potestate, comportanti ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale, occorresse procedere alla nomina di un curatore speciale per la rappresentanza del minore in giudizio e all'integrazione del contraddittorio, arrivando ad affermare che il procedimento di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale era affetto da nullità, qualora non fosse stato nominato il curatore speciale del minore, essendo il giudice di merito sempre tenuto, negli specifici giudizi, alla nomina del curatore speciale ai sensi dell'art.78 c.p.c. (cfr. Cass.Sez.1 civ. ordinanza n.1471, 25.1.2021). Nel caso in esame, il giudizio di primo grado non ha evidenziato la necessità di una limitazione della responsabilità genitoriale a favore dell'Ente terzo, sicché il giudizio si è svolto al di fuori delle ipotesi che, secondo la giurisprudenza, avrebbero richiesto, a pena di nullità, la nomina del Curatore speciale, non rappresentando nel nostro sistema processuale, la conflittualità genitoriale, un'evenienza dalla quale fare discendere l'obbligatorietà della presenza del rappresentante del minore. In proposito, va osservato che neppure la riforma Cartabia, recependo all'art. 473 bis.8 c.p.c. le vecchie norme codicistiche e le indicazioni giurisprudenziali, non ha ritenuto la conflittualità genitoriale un'ipotesi dalla quale fare discendere obbligatoriamente la nomina del curatore speciale, prevedendo al comma 2 della norma, la facoltà del giudice di valutare, caso per caso, se la conflittualità esasperata renda in concreto i genitori inidonei a rappresentare gli interessi del figlio minore. Dalla lettura della citata norma, si evince, infatti, che gli ambiti nei quali oggi è obbligatoria la nomina del curatore speciale, riguardano i giudizi de potestate, i provvedimenti di cui all'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt.2 e segg. L.184/83, le situazioni di pregiudizio per il minore tali da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori e le ipotesi in cui la nomina del curatore sia stata richiesta dal minore che abbia compiuto i 14 anni, sicché, come detto, la conflittualità genitoriale non è un' ipotesi che impone al giudice di procedere obbligatoriamente alla nomina del rappresentante processuale del minore. Ciò posto, appare del tutto conforme al dato normativo la scelta operata dal Tribunale di non provvedere alla nomina del Curatore speciale del minore, non ravvisandosi neppure nel presente grado di giudizio la necessità di procedere in tal senso, anche alla luce del fatto che, nell'attualità, i rapporti tra i genitori del minore sono pressoché inesistenti in ragione dell'assenza del padre nella vita del figlio e dell'intervenuta interruzione dei rapporti della coppia genitoriale. Devono, infine, essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa in relazione Pt_1 all'effettuazione di approfondimenti ed indagini sul nucleo familiare materno e paterno, ritenendo la Corte, anche alla luce della relazione di aggiornamento del Servizio sociale di Pioltello del 16.5.2025, che il materiale probatorio presente agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una decisione definitiva su tutte le domande formulate dalle parti. Passando alla valutazione del primo e del secondo motivo di appello - aventi ad oggetto la dedotta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, che, a dire della difesa , avrebbe portato il Pt_1
Tribunale a disporre immotivatamente il regime di affido super esclusivo del minore a favore della madre in assenza di approfondite valutazioni sul padre e sul suo nucleo familiare, omettendo, altresì, di considerare che prima della interruzione della convivenza con la il CP_1 Pt_1 fosse sempre stato una figura presente nella vita del figlio, essendosi occupato di lui ed avendo mantenuto rapporti continuativi privi di aspetti di criticità - ritiene la Corte infondate le censure sopra riportate. In particolare, si osserva che la sentenza di primo grado ha adeguatamente motivato la statuizione relativa al regime di affido del minore comportante la concentrazione di ogni potere di rappresentanza legale del figlio sulla madre, alla luce della perdurante assenza del padre dalla vita di dell'intervenuta interruzione dei rapporti con il minore (durata circa tre anni) Persona_1
e del disinteresse paterno al percorso di crescita del minore, conclamato dal mancato versamento di un ancorché minimo contributo al suo mantenimento economico. A tale riguardo, si osserva che, se è pur vero che nel corso del procedimento di primo grado tale ricostruzione del quadro familiare è stata resa possibile attraverso le sole dichiarazioni della
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stante la mancata costituzione del - avendo, inoltre, la donna prospettato un CP_1 Pt_1 clima familiare connotato da condotte maltrattanti da parte del compagno anche in presenza del figlio minore (che hanno infine radicato a suo carico un procedimento penale allo stato pendente per il reato di cui all'art. 572 c.p.) e dal frequente utilizzo da parte dell'uomo di sostanze stupefacenti
– va, tuttavia rilevato che tale prospettazione difensiva è stata pienamente confermata dalle produzioni documentali di parte e dagli approfondimenti effettuati dal Servizio sociale del Comune di Pioltello, come riportati nella relazione di aggiornamento del 16.5.2025, diretta a questa Corte. In particolare, si rileva che parte appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado documentazione attestante la pendenza avanti la Procura della Repubblica di Milano di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti familiari, radicatosi a seguito di denuncia/querela sporta da in data 26.5.2023 nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 in relazione al quale l'Ufficio ha emesso, in data 12.12.2023, provvedimento di informazione di garanzia ex artt. 369 e 369 bis c.p.p. per il reato di cui all'art. 572 c.p., consumato ai danni della
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dall'anno 2020 in permanenza attuale. CP_1
Va, inoltre, rilevato che i colloqui con il minore hanno evidenziato in la presenza di Persona_1 sentimenti di rabbia nei confronti del padre, perché ritenuto responsabile di avere rovinato la sua vita e quella della madre, esponendolo a situazioni pregiudizievoli, (quali l'utilizzo di sostanze stupefacenti in sua presenza), discreditando la figura materna ai suoi occhi (mostrandogli video nei quali, secondo quanto riportato dal , la madre veniva ripresa in atteggiamenti sessuali con Pt_1 un altro uomo) ed interrompendo con lui, dal momento della cessazione della convivenza familiare, ormai risalente all'anno 2022, ogni rapporto, esperienze tutte che hanno destabilizzato profondamente il minore, portandolo a nutrire nei confronti del genitore sentimenti di risentimento e di diffidenza e a maturare il rifiuto di frequentarlo. Va, inoltre, rilevato che lo stesso ha riferito agli operatori socio sanitari incontrati durante Pt_1
i colloqui di avere fatto uso di sostanze stupefacenti, tanto da avere subito il ritiro della patente poiché sorpreso alla guida sotto l'effetto di sostanze e di non incontrare da tempo il figlio, situazione ricondotta dall'uomo ai comportamenti manipolatori posti in essere dalla madre ai danni di volti ad escluderlo dalla vita del minore. Persona_1
A tale riguardo va osservato che nel corso degli incontri del minore con gli operatori socio sanitari non sono emersi aspetti che possano suffragare l'esistenza di comportamenti di alienazione parentale realizzati dalla madre ai danni del padre, avendo risultato essere un Persona_1 ragazzo autoriflessivo e con buone capacità di mentalizzazione, ricondotto la propria difficoltà di relazione con il genitore non più convivente, agli andamenti disfunzionali, disinteressati e scarsamente tutelanti dallo stesso assunti nei suoi confronti. Appare, inoltre, significativo quanto rilevato dal Servizio sociale nel corso dei colloqui, circa il fatto che il , pur avendo avviato un pensiero riflessivo in relazione ai propri comportamenti Pt_1 passati, è tuttavia apparso minimizzare gli eventi accaduti che hanno portato alla disgregazione del nucleo familiare, mostrando scarsa consapevolezza dei vissuti emotivi del figlio, vissuti che, invece, a dire degli operatori socio sanitari, devono essere rispettati ed elaborati all'interno del percorso di supporto psicologico di recente avviato dal ragazzo. Il Servizio ha, infatti escluso che possa, nell'attualità, riprendere i rapporti con il padre Persona_1 da tempo interrotti, necessitando di conseguire una maggiore sicurezza emotiva e di riavvicinarsi al genitore gradualmente nel rispetto dei propri tempi. Deve, altresì, rilevarsi che il Servizio sociale incaricato dal Tribunale, non ha riportato una condizione di pregiudizio ai danni del minore, come dedotta dalla difesa paterna, affermando che
è un ragazzo educato, autoriflessivo, con buone capacità di mentalizzazione, aperto Persona_1 al dialogo e all'ascolto, risultato ben inserito nel gruppo dei pari ed impegnato in attività sportive, tra cui il basket ed ha prospettato il suo inserimento, stanti le intervenute bocciature scolastiche, in un centro di aggregazione giovanile, nella prospettiva di sperimentarsi in percorsi formativi alternativi, quali tirocini lavorativi e corsi professionali. Gli approfondimenti del Servizio sociale territoriale hanno, pertanto, confermato la prospettazione difensiva della , accertando l'esistenza di vissuti di sofferenza e di risentimento di CP_1
nei confronti del padre, conseguenti alla sua assenza nella vita del figlio, alla Persona_1 mancata attivazione dell'uomo nel ripristinare la relazione affettiva interrotta dal momento della separazione della coppia genitoriale e alla mancanza di approcci tutelanti e protettivi nei suoi confronti, avendo il indubbiamente esposto il minore a situazioni pregiudizievoli (cfr. Pt_1 utilizzo di sostanze stupefacenti in sua presenza, esposizione a violenze assistite, coinvolgimento diretto del minore in situazioni denigratorie della madre, etc. ), facendogli, altresì, mancare il suo supporto economico, non avendo mai provveduto a contribuire al suo mantenimento, del quale ha dovuto farsi carico integralmente la madre. Alla luce delle considerazioni che precedono, non può trovare accoglimento la domanda di parte appellante volta all'ottenimento del regime di affido condiviso del minore, condividendosi le argomentazioni poste a fondamento della decisione dei giudici di prime cure di disporne l'affido esclusivo a favore della madre, declinato in un affido super esclusivo, con conferimento alla stessa di piene facoltà decisionali in relazione alle scelte di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale e alle pratiche amministrative. A tale riguardo, si osserva che l'art. 337 quater c.c. prevede che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, tuttavia, la norma gli specifici casi in presenza dei quali il giudice è tenuto a disporre la misura in questione. Pertanto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha provveduto a fissare alcuni criteri che possono riassumersi nella inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo, o nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori, o nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo al mantenimento economico del figlio, (rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore), o nel comportamento del genitore che non rispetta il regime delle visite, (venendo violato il primario diritto del figlio minore di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), o nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile. La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni e a cogliere e riconoscere i propri errori (cfr. Cass.Civ. I sez. ordinanza 29999 del 31.12.2020). Nel caso in esame, va rilevato che il padre, a seguito della separazione dalla , non CP_1 solo non è stato una figura presente nella vita del figlio, risultando estraneo alla sua quotidianità, delegata in tutto alla ex compagna e non dedicando al minore momenti qualificati, ma, pur affermando di nutrire sentimenti di affetto nei suoi confronti e di volerlo incontrare, non ha poi dato seguito a tali intendimenti, omettendo di cercarlo attivamente e di contribuire al suo mantenimento economico, scomparendo dal percorso di crescita del minore, situazione che, generando vissuti di sofferenza e di disagio in ha reso necessario l'avvio a suo Persona_1 favore di un supporto psicologico, attualmente in atto. Deve, al riguardo, osservarsi che tale atteggiamento del non si è in alcun modo modificato Pt_1
a seguito del giudizio di primo grado, essendo incontestato che lo stesso non ha ottemperato l'obbligazione economica disposta dal Tribunale per il mantenimento del figlio, continuando, così, a manifestare un sostanziale disinteresse rispetto ai suoi bisogni e alle sue necessità di crescita. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente individuato nella madre il genitore al quale conferire i poteri di rappresentanza del figlio in via super esclusiva, non solo in ragione dei comportamenti pregiudizievoli tenuti dal padre ai danni del figlio, che hanno nel tempo elicitato nel minore vissuti di risentimento e di disaffezione e dell' assenza di comunicazione e di cooperazione genitoriale conseguente all'intervenuta interruzione dei rapporti della coppia, ma soprattutto in ragione della mancanza di un reale rapporto tra padre e figlio che, non consentendo al di vivere e di Pt_1 coltivare una relazione di intimità e di effettiva conoscenza di impedisce, Persona_1 nell'attualità, all'uomo di comprenderne a pieno i bisogni e le necessità e di farsi portavoce delle sue esigenze di crescita e dei suoi desideri. A fronte di ciò, va rilevato che la valutazione delle capacità genitoriali materne, come apprezzata nel corso del giudizio, è stata sostanzialmente positiva, essendo emerse buone competenze educative, capacità protettive ed attenzione alla crescita evolutiva del figlio, riconosciuto nei suoi bisogni di stabilità e di continuità, come dimostrato dal recente avvio del percorso di supporto psicologico da parte di fortemente caldeggiato e favorito dalla madre . Persona_1
Alla luce di quanto in premessa, pur riconoscendosi l'esistenza di un sentimento di affetto del nei confronti del figlio, ritiene la Corte che correttamente i giudici di prime cure hanno Pt_1 individuato nella madre la figura maggiormente in grado di occuparsi della quotidianità del minore, stante la non percorribilità, allo stato, di una gestione condivisa della genitorialità, che, ove disposta, rischierebbe di determinare stalli decisionali, con conseguenti pregiudizievoli ricadute sul percorso di crescita di Persona_1
Appare, pertanto, maggiormente tutelante per il minore, prima procedere ad una eventuale modifica dell'attuale regime di affidamento, assicurare la ripresa dei contatti tra padre e figlio, consentendo a di rafforzarsi emotivamente e di elaborare, all'interno del percorso Persona_1 di supporto psicologico appena avviato, gli strappi familiari. In tale prospettiva, ritiene la Corte opportuno che il Servizio sociale territoriale, oltre a mantenere monitorato il percorso supportivo avviato a favore del minore, proceda alla valutazione sia della serietà delle motivazioni paterne rispetto alla ripresa di continuativi rapporti con il minore, assicurando al un adeguato supporto volto alla comprensione dei vissuti emotivi del Pt_1 figlio, sia dell'effettiva e definitiva astinenza da sostanze d'abuso (condizione paterna che in passato ha allarmato il minore) per il tramite di una valutazione presso il Ser.t. territorialmente competente. Come correttamente disposto dal Tribunale e come riportato dal Servizio sociale del Comune di Pioltello, non è pertanto allo stato possibile disporre la ripresa dei rapporti tra padre e figlio, dovendosi confermare, anche in questa sede, l'incarico al Servizio sociale territoriale di intervenire nella regolamentazione dei rapporti tra e il padre, valutando, alla luce dei vissuti psico Persona_1 emotivi del minore e dell'impegno paterno, la sussistenza dei presupposti per la ripresa degli incontri, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti al preminente interesse del minore. A tale proposito, non ritiene la Corte opportuno l'ascolto del minore, alla luce dei vissuti dolorosi e comunque perturbanti che la tematica afferente la sua relazione con il padre elicita in lui, come riportato dal Servizio sociale di Pioltello, che con la relazione di aggiornamento del 16.5.2025 diretta a questa Corte, ha evidenziato come in questo momento si trovi in una Persona_1 condizione emotiva fragile, connotata dal rischio di destabilizzazione e di riattivazione dei vissuti traumatici passati, sicché il suo ascolto rappresenterebbe una fonte ulteriore di ansia e di turbamento (cfr. Cass. Civ. Sez.I, Ord. 17 giugno 2025, n.16333). Quanto al terzo motivo di appello, teso ad ottenere una riduzione del contributo al mantenimento del figlio minore, indicato nella misura massima di 150,00 euro, deve rilevarsi che l'importo statuito dal Tribunale in 500,00 euro mensili è stato individuato nel corso del giudizio di primo grado sulla CP_ base delle dichiarazioni rese dalla stante la contumacia del , la quale ha CP_1 Pt_1 affermato che il compagno, durante la convivenza, effettuava attività di imbiancatura che gli consentivano guadagni ammontanti a 2.ooo/3.ooo euro per singolo lavoro. Nel corso del presente giudizio, parte appellante si è opposta a tale prospettazione e rendendosi disponibile a versare a favore del figlio un mantenimento di 150,00 euro mensili fino all'indipendenza economica dello stesso, ha contestato la ricostruzione reddituale operata dal Tribunale, documentando, per l'anno di imposta 2024, un reddito da lavoro dipendente pari a 10.593,52 (cfr. CU 2025 prodotto agli atti) ed affermando una condizione economica al limite dell'indigenza, che ha reso necessaria la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale prospettazione difensiva non appare alla Corte convincente, tenuto conto del fatto che il
, dell'età di 48 anni, non solo è munito di integra capacità lavorativa, non avendo Pt_1 comprovato problematiche di salute invalidanti, ma dispone, altresì, di competenze specifiche, essendo dato incontestato e comunque comprovato dalla documentazione prodotta da controparte, che egli svolga l'attività di imbianchino in proprio, attività non solo particolarmente remunerativa, ma altresì comportante la possibilità di introiettare guadagni non facilmente tracciabili. Sullo specifico aspetto appaiono dirimenti, sia la documentazione prodotta da parte appellata a mezzo di screen shot reperiti sui social del , dai quali emerge, nell'attualità, la presenza Pt_1
e l'operatività dello stesso nello specifico settore lavorativo delle imbiancature e ristrutturazioni immobiliari, sia le dichiarazioni rese dall'uomo agli operatori del Servizio sociale di Pioltello, attestanti una fase di nuova espansione della propria attività professionale (cfr. racconta di avere ripreso ad investire su se stesso e sul lavoro, cfr. relazione aggiornamento SS di Pioltello del 16.5.2025). Va, inoltre, evidenziato che non risulta gravato da oneri abitativi, non avendo Parte_1 documentato nel presente grado di giudizio alcuna spesa afferente la propria attuale collocazione abitativa. A fronte di ciò, va rilevato che la risulta impiegata, presso una RSA, per l'anno di CP_1 imposta 2025 ha percepito un reddito di 16.507,91 euro (cfr. CU 2025 in atti), dichiarando, all'udienza del 23.12.2024, uno stipendio mensile netto pari a 1.100,00 euro, è onerata delle spese abitative dell'immobile nel quale vive con il figlio, dovendo, altresì, provvedere CP_4 integralmente al mantenimento diretto del minore, le cui esigenze di crescita devono ritenersi, in relazione all'età, in costante aumento, stanti l'assenza di frequentazioni tra padre e figlio e l'assenza di qualsiasi contributo paterno al mantenimento economico di Persona_1
Non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta del di ridurre a 150,00 euro mensili il Pt_1 suo contributo al mantenimento del figlio minore, dovendosi, invece, confermare il contributo disposto dal Tribunale nella misura di 500,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Stante la soccombenza di nel presente grado di giudizio, le spese di lite, come liquidate Parte_1 in dispositivo, devono essere poste integralmente a suo carico.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8.1.2025, pubblicata il 10.1.2025, così provvede 1) rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) incarica il Servizio sociale del Comune di Pioltello di dare seguito agli interventi di supporto e sostegno avviati a favore del minore e del suo nucleo familiare, intervenendo nella regolamentazione dei rapporti con il padre;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi 2.500,00 euro, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA.
Si comunichi a cura della Cancelleria
- al Servizio sociale del Comune di Pioltello
Così deciso in Milano il 5 novembre 2025
Il Presidente est. Valentina Paletto