TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16662/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16662/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_1
Per l'avv. GRANATA DAVIDE e l'avv. , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Martina Magro Malosso
E' presente ai fini della pratica forense la dott Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16662/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 Parte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN VITTORE AL TEATRO 1/3 MILANO presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRANATA DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ABBADESSE 20
MILANO presso il difensore avv. GRANATA DAVIDE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge
69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
XXXX
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, l'Avv. si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo n. 3677/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 17.2.2023 dal Tribunale di Milano su ricorso del , per l'importo di euro Parte_2
24.252,63, oltre interessi e spese, fondato sui rendiconti condominiali approvati dall'assemblea condominiale, con delibere datate dal 2015 al 2022.
Parte opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, formulava articolate domande riconvenzionali: in particolare, chiedeva l'accertamento della nullità assoluta e insanabile delle delibere assembleari sopra menzionate, la condanna del al rimborso della somma di euro 1.600,00 CP_1
per spese sostenute a seguito di infiltrazioni, la rettifica del rendiconto 2021/2022 con storno dell'addebito di euro 1.470,15 già oggetto di precedente giudicato, e la condanna al risarcimento del danno da mancato godimento del sottotetto. Parte attrice sosteneva, altresì, di non essere debitrice del
Condominio in quanto in data 18 marzo 2023 avrebbe già versato la somma di euro 5.043,66, da considerarsi satisfattiva anche a voler aderire alla ricostruzione creditoria della controparte.
Il si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree e insistendo per CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando che i rendiconti approvati non erano mai stati tempestivamente impugnati e che gli importi addebitati erano correttamente calcolati in base alle delibere assembleari, e in particolare all'accordo del 18.11.2004, con il quale l'Avv. avrebbe Pt_1
riconosciuto la proprietà condominiale del sottotetto, impegnandosi contestualmente alla sua manutenzione ordinaria.
Il contestava inoltre la pretesa avversaria in ordine al diritto di proprietà sul sottotetto, CP_1
ritenendola questione già oggetto di separato giudizio (RG 3334/2023), e comunque infondata, non essendo mai stato perfezionato il rogito di compravendita promesso nel 2010.
Le parti depositavano memorie istruttorie e conclusive. La causa veniva trattenuta in decisione.
Sull'opposizione al decreto ingiuntivo:
L'opposizione è fondata nei limiti e nei termini di seguito indicati.
pagina 3 di 5 Il decreto ingiuntivo n. 3677/2023 è stato emesso sulla base dei rendiconti consuntivi e preventivi approvati dal Condominio per le annualità 2014/2015 sino al 2022/2023. L'opponente ha allegato e documentato numerose censure circa gli addebiti ivi riportati, ritenuti non dovuti per ragioni sostanziali e formali.
In particolare, deve ritenersi fondato il motivo relativo all'addebito di euro 1.470,15, già oggetto di sentenza definitiva (Trib. Milano, sez. XIII, n. 8900/2015), che ne ha disposto lo storno. La persistenza di tale addebito in rendiconti successivi viola il giudicato e comporta, per tale quota, l'inesistenza del credito.
E' fondata anche la doglianza relativa al pagamento già effettuato dall'opponente in data 18 marzo
2023, pari a euro 5.043,66, somma non considerata nel precetto rinnovato. Tale versamento, pur non satisfattivo dell'intero importo ingiunto, incide sull'an debeatur, imponendo la riduzione del credito azionato.
Vanno rigettate le domande relative alla:
Dichiarazione di nullità delle delibere assembleari dal 2015 al 2022, trattandosi di doglianze formulate al di fuori dei termini perentori di cui all'art. 1137 c.c., e comunque non attinenti al thema decidendum del presente giudizio;
I bilanci e i riparti oggetto del decreto ingiuntivo ( consuntivo 2021/2022 e preventivo 2022/2023) sono stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale del 19/9/2022 con le maggioranze prescritte dall'articolo 1136 c.c. (come da verbale allegati);
Tali delibere non sono state impugnate nei termini di legge ex articolo 1137 c.c. sicché risultano pienamente efficaci e vincolanti nei confronti di tutti i condomini, ivi compresa l'opponente.
Le doglianze sollevate in questa sede, attinenti a presunti errori contabili e addebiti indebiti, non possono tradursi in una valutazione giudiziale di merito della contabilità condominiale a fronte di delibere non impugnate, in quanto ciò determinerebbe una indebita elusione del regime impugnatorio proprio delle deliberazioni assembleari.
Il condominio, in ogni caso, ha accolto tre rilievi dell'opponente, procedendo allo storno delle somme di euro 22,24 euro 8,99 e euro 1470,15 come da delibera del 28/9/2023 e conferma dell'amministratore all'udienza del 2/10/2024, con conseguente rideterminazione del credito residuo in euro 17.707,59.
Tale circostanza comporta, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2011, n. 2647; Cass. civ., sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25477), la revoca del decreto ingiuntivo nella misura eccedente l'importo effettivamente accertato come dovuto in corso di causa, restando comunque fondata la domanda creditoria per la parte residua.
pagina 4 di 5 Deve essere rigettata la richiesta di risarcimento danni per infiltrazioni e mancato godimento del sottotetto, in quanto estranea al perimetro del presente giudizio, che verte unicamente sul pagamento di oneri condominiali arretrati, e comunque già oggetto di separati contenziosi pendenti (RG 3334/2023 e
RG 26660/2023);
Deve essere altresì rigettata la domanda di compensazione tra presunti crediti e gli importi oggetto del decreto ingiuntivo, infondata per assenza di un titolo certo, liquido ed esigibile in capo all'opponente.
La domanda relativa al danno da mancato godimento del sottotetto deve ritenersi improcedibile in questa sede, essendo oggetto del distinto giudizio RG 3334/2023
In conclusione, il decreto opposto deve essere revocato per avvenuto parziale pagamento;
l'avvocato deve essere condannata al pagamento a favore del condominio di euro 17.707,59 oltre Parte_1
interessi ex articolo 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 3677/2023 emesso dal del Tribunale di Milano, per intervenuto parziale pagamento.
2. condanna l'avvocato al pagamento a favore del condominio della somma euro Parte_1
17.707,59 oltre interessi ex articolo 1284 comma 1 c.c. , dalla domanda al saldo.
3. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 30.00 per spese ed euro 4200,00 per compensi oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16662/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_1
Per l'avv. GRANATA DAVIDE e l'avv. , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Martina Magro Malosso
E' presente ai fini della pratica forense la dott Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16662/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 Parte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN VITTORE AL TEATRO 1/3 MILANO presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRANATA DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ABBADESSE 20
MILANO presso il difensore avv. GRANATA DAVIDE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge
69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
XXXX
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, l'Avv. si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo n. 3677/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 17.2.2023 dal Tribunale di Milano su ricorso del , per l'importo di euro Parte_2
24.252,63, oltre interessi e spese, fondato sui rendiconti condominiali approvati dall'assemblea condominiale, con delibere datate dal 2015 al 2022.
Parte opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, formulava articolate domande riconvenzionali: in particolare, chiedeva l'accertamento della nullità assoluta e insanabile delle delibere assembleari sopra menzionate, la condanna del al rimborso della somma di euro 1.600,00 CP_1
per spese sostenute a seguito di infiltrazioni, la rettifica del rendiconto 2021/2022 con storno dell'addebito di euro 1.470,15 già oggetto di precedente giudicato, e la condanna al risarcimento del danno da mancato godimento del sottotetto. Parte attrice sosteneva, altresì, di non essere debitrice del
Condominio in quanto in data 18 marzo 2023 avrebbe già versato la somma di euro 5.043,66, da considerarsi satisfattiva anche a voler aderire alla ricostruzione creditoria della controparte.
Il si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree e insistendo per CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando che i rendiconti approvati non erano mai stati tempestivamente impugnati e che gli importi addebitati erano correttamente calcolati in base alle delibere assembleari, e in particolare all'accordo del 18.11.2004, con il quale l'Avv. avrebbe Pt_1
riconosciuto la proprietà condominiale del sottotetto, impegnandosi contestualmente alla sua manutenzione ordinaria.
Il contestava inoltre la pretesa avversaria in ordine al diritto di proprietà sul sottotetto, CP_1
ritenendola questione già oggetto di separato giudizio (RG 3334/2023), e comunque infondata, non essendo mai stato perfezionato il rogito di compravendita promesso nel 2010.
Le parti depositavano memorie istruttorie e conclusive. La causa veniva trattenuta in decisione.
Sull'opposizione al decreto ingiuntivo:
L'opposizione è fondata nei limiti e nei termini di seguito indicati.
pagina 3 di 5 Il decreto ingiuntivo n. 3677/2023 è stato emesso sulla base dei rendiconti consuntivi e preventivi approvati dal Condominio per le annualità 2014/2015 sino al 2022/2023. L'opponente ha allegato e documentato numerose censure circa gli addebiti ivi riportati, ritenuti non dovuti per ragioni sostanziali e formali.
In particolare, deve ritenersi fondato il motivo relativo all'addebito di euro 1.470,15, già oggetto di sentenza definitiva (Trib. Milano, sez. XIII, n. 8900/2015), che ne ha disposto lo storno. La persistenza di tale addebito in rendiconti successivi viola il giudicato e comporta, per tale quota, l'inesistenza del credito.
E' fondata anche la doglianza relativa al pagamento già effettuato dall'opponente in data 18 marzo
2023, pari a euro 5.043,66, somma non considerata nel precetto rinnovato. Tale versamento, pur non satisfattivo dell'intero importo ingiunto, incide sull'an debeatur, imponendo la riduzione del credito azionato.
Vanno rigettate le domande relative alla:
Dichiarazione di nullità delle delibere assembleari dal 2015 al 2022, trattandosi di doglianze formulate al di fuori dei termini perentori di cui all'art. 1137 c.c., e comunque non attinenti al thema decidendum del presente giudizio;
I bilanci e i riparti oggetto del decreto ingiuntivo ( consuntivo 2021/2022 e preventivo 2022/2023) sono stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale del 19/9/2022 con le maggioranze prescritte dall'articolo 1136 c.c. (come da verbale allegati);
Tali delibere non sono state impugnate nei termini di legge ex articolo 1137 c.c. sicché risultano pienamente efficaci e vincolanti nei confronti di tutti i condomini, ivi compresa l'opponente.
Le doglianze sollevate in questa sede, attinenti a presunti errori contabili e addebiti indebiti, non possono tradursi in una valutazione giudiziale di merito della contabilità condominiale a fronte di delibere non impugnate, in quanto ciò determinerebbe una indebita elusione del regime impugnatorio proprio delle deliberazioni assembleari.
Il condominio, in ogni caso, ha accolto tre rilievi dell'opponente, procedendo allo storno delle somme di euro 22,24 euro 8,99 e euro 1470,15 come da delibera del 28/9/2023 e conferma dell'amministratore all'udienza del 2/10/2024, con conseguente rideterminazione del credito residuo in euro 17.707,59.
Tale circostanza comporta, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2011, n. 2647; Cass. civ., sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25477), la revoca del decreto ingiuntivo nella misura eccedente l'importo effettivamente accertato come dovuto in corso di causa, restando comunque fondata la domanda creditoria per la parte residua.
pagina 4 di 5 Deve essere rigettata la richiesta di risarcimento danni per infiltrazioni e mancato godimento del sottotetto, in quanto estranea al perimetro del presente giudizio, che verte unicamente sul pagamento di oneri condominiali arretrati, e comunque già oggetto di separati contenziosi pendenti (RG 3334/2023 e
RG 26660/2023);
Deve essere altresì rigettata la domanda di compensazione tra presunti crediti e gli importi oggetto del decreto ingiuntivo, infondata per assenza di un titolo certo, liquido ed esigibile in capo all'opponente.
La domanda relativa al danno da mancato godimento del sottotetto deve ritenersi improcedibile in questa sede, essendo oggetto del distinto giudizio RG 3334/2023
In conclusione, il decreto opposto deve essere revocato per avvenuto parziale pagamento;
l'avvocato deve essere condannata al pagamento a favore del condominio di euro 17.707,59 oltre Parte_1
interessi ex articolo 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 3677/2023 emesso dal del Tribunale di Milano, per intervenuto parziale pagamento.
2. condanna l'avvocato al pagamento a favore del condominio della somma euro Parte_1
17.707,59 oltre interessi ex articolo 1284 comma 1 c.c. , dalla domanda al saldo.
3. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 30.00 per spese ed euro 4200,00 per compensi oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5