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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 251/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
quale erede di (m. Parte_1 Persona_1
13/03/2018) e anche quale erede di (m. 27/11/2020), Persona_2
rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato con pec;
1 APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Bagnasco, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Roma, elettivamente domiciliato come Per_3
da indirizzo pec;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO
OGGETTO: opposizione/dissenso avverso decreto di omologa ATP -
indennità di accompagnamento.
Appello avverso la sentenza n. 1744/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: accertare il diritto della de cuius Persona_1
all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa
2 (26/11/2015) al decesso (13/03/2018), e condannare l' all'erogazione CP_1
della prestazione in favore degli eredi, oltre accessori e spese.
Per l'appellato dichiarare inammissibile l'appello, con vittoria di CP_1
spese; in subordine, rigettare il gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc depositato in data 28/09/2017,
premesso che aveva presentato all' in data Persona_1 CP_1
26/11/2015 la domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento;
che all'esito della visita medica la negava la prestazione;
adiva il CP_3
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo l'accertamento dei requisiti medico-legali inerenti la predetta indennità.
A seguito del decesso della ricorrente, si costituivano gli eredi ( Per_2
e ).
[...] Parte_1 Controparte_2
Espletata la CTU medico legale, il Tribunale emetteva decreto di omologa in data 18/03/2019.
Con ricorso depositato in data 13/04/2019 gli eredi della assistita chiedevano la revoca del decreto di omologa e successivamente depositavano atto di dissenso in data 13/05/2019.
3 In data 11/06/2019 gli eredi medesimi proponevano il ricorso ex art. 445
bis, co. 6, cpc, impugnando la CTU e il decreto di omologa.
L si costituiva e deduceva l'inammissibilità del ricorso. CP_1
Il processo veniva interrotto in data 17/12/2021, stante il decesso nelle more di uno dei ricorrenti ( deceduto in data Persona_2
27/11/2020).
e riassumevano il giudizio. Parte_1 Controparte_2
Con sentenza depositata in data 28/10/2022 il Tribunale di Salerno
dichiarava inammissibile il ricorso di opposizione all'ATP, compensando le spese.
Avverso tale pronunzia , nella qualità di erede sia di Parte_1
sia di proponeva appello con Persona_1 Persona_2
ricorso depositato in data 28/04/2023.
L'appellante ribadiva la fondatezza della pretesa e chiedeva l'accoglimento delle domande proposte nel procedimento per ATP e nell'atto di dissenso circa il diritto della de cuius Persona_1
all'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa
(26/11/2015).
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata.
4 Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
04/11/2024, l' eccepiva l'inammissibilità dell'appello, e in subordine CP_1
ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 445 bis, ultimo comma, cpc non è appellabile la sentenza emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale nel giudizio di opposizione ad
ATP (accertamento tecnico preventivo), che si instaura a seguito del dissenso manifestato dalla parte avverso le conclusioni del CTU medico legale nominato nella fase di ATP.
“La sentenza emessa nel giudizio in cui si contestano le conclusioni del
CTU non è impugnabile in via di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.,
ma ricorribile per cassazione con l'ordinario strumento processuale di cui
all'art. 360 c.p.c., il cui comma 1° espressamente assoggetta a ricorso per
cassazione non solo le sentenze d'appello, ma anche quelle pronunciate in
unico grado, come quella in esame, atteso che l'art. 445 bis ult. co. c.p.c.
5 dichiara inappellabili le sentenze emesse nel giudizio di cui al comma
precedente” (Cass. sent. n. 12332/2015, ord. n. 16087/2021).
Nel caso di specie il primo giudice nella sentenza qui gravata ha chiaramente qualificato come “opposizione ad ATP” la domanda azionata dagli eredi della con il ricorso del 11/06/2019 (v. pag. 2 della Per_1
sentenza n. 1744/2022).
Sia dalla pronunzia qui appellata sia dagli atti di causa, nonché dallo stesso contenuto del ricorso di primo grado del 11/06/2019 e del ricorso di appello del 28/04/2023, si evince chiaramente che l'oggetto del giudizio di prime cure e altresì del gravame qui proposto riguarda le conclusioni formulate dal CTU nominato nella precedente fase di ATP, con richiesta di accoglimento del dissenso formulato dall'attuale appellante avverso il decreto di omologa del 18/03/2019.
La sentenza di primo grado, emessa quale decisione sulla opposizione-
dissenso avverso l'ATP, non è dunque appellabile, essendo precluso dalla legge l'utilizzo di tale strumento di impugnazione ed essendo invece ammesso il ricorso per cassazione, secondo il sistema delineato dall'art. 445 bis cpc.
6 Non è inoltre possibile in questa sede - ai fini della determinazione dello strumento di impugnazione - dare una qualificazione diversa da quella già
espressamente ravvisata dal giudice di primo grado.
“L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un
provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della
parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a
quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in
concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o
sbagliata che sia) effettuata dal giudice” (Cass. ord. n. 17646/2021).
“L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un
provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione
giuridica del rapporto controverso operata dal giudice, a prescindere
dalla sua esattezza” (Cass. n. 29336/2020).
Nel caso che ci occupa, trattandosi di procedimento esplicitamente qualificato dal Tribunale come “opposizione ad ATP” e di sentenza emessa a seguito di “dissenso” avverso l'omologa, il presente appello è
inammissibile.
Alla luce di quanto sopra esposto, resta assorbito ogni altro profilo, ivi inclusa l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di
7 , che era parte del giudizio di primo grado ed al Controparte_2
quale non risulta sia stato notificato l'atto di appello di . Parte_1
Come infatti asserito dalla S.C., “la Corte, ove sussistano cause che
impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del
principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni
processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che
riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i
relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe
ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo
(Cass. 18 aprile 2019, n. 10839; Cass. 10 maggio 2018, n. 11287; Cass.
17 giugno 2013, n. 15106)” (così Cass. n. 9789/2022; v. anche: Cass. Sez.
Unite n. 26373 del 2008, n. 6826 del 2010 e n. 23542 del 2015).
Stante l'evidente inammissibilità del presente appello per i motivi sopra descritti, nel caso di specie non occorre pertanto integrare il contraddittorio verso . Controparte_2
Le spese del presente grado seguono la soccombenza nei confronti dell' , non risultando in atti la dichiarazione di esonero personalmente CP_1
sottoscritta dall'appellante ex art. 152 disp att cpc.
8 Trattandosi di pronunzia di inammissibilità del gravame, sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 251/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale erede di e anche Parte_1 Persona_1
quale erede di nei confronti di e Persona_2 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1744/2022 del Giudice del CP_2
lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del CP_1
secondo grado, liquidate in € 2.906,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR
n. 115/2002.
Salerno, 13/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
9 Dr. Maura STASSANO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 251/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
quale erede di (m. Parte_1 Persona_1
13/03/2018) e anche quale erede di (m. 27/11/2020), Persona_2
rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato con pec;
1 APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Bagnasco, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Roma, elettivamente domiciliato come Per_3
da indirizzo pec;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO
OGGETTO: opposizione/dissenso avverso decreto di omologa ATP -
indennità di accompagnamento.
Appello avverso la sentenza n. 1744/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: accertare il diritto della de cuius Persona_1
all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa
2 (26/11/2015) al decesso (13/03/2018), e condannare l' all'erogazione CP_1
della prestazione in favore degli eredi, oltre accessori e spese.
Per l'appellato dichiarare inammissibile l'appello, con vittoria di CP_1
spese; in subordine, rigettare il gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc depositato in data 28/09/2017,
premesso che aveva presentato all' in data Persona_1 CP_1
26/11/2015 la domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento;
che all'esito della visita medica la negava la prestazione;
adiva il CP_3
Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo l'accertamento dei requisiti medico-legali inerenti la predetta indennità.
A seguito del decesso della ricorrente, si costituivano gli eredi ( Per_2
e ).
[...] Parte_1 Controparte_2
Espletata la CTU medico legale, il Tribunale emetteva decreto di omologa in data 18/03/2019.
Con ricorso depositato in data 13/04/2019 gli eredi della assistita chiedevano la revoca del decreto di omologa e successivamente depositavano atto di dissenso in data 13/05/2019.
3 In data 11/06/2019 gli eredi medesimi proponevano il ricorso ex art. 445
bis, co. 6, cpc, impugnando la CTU e il decreto di omologa.
L si costituiva e deduceva l'inammissibilità del ricorso. CP_1
Il processo veniva interrotto in data 17/12/2021, stante il decesso nelle more di uno dei ricorrenti ( deceduto in data Persona_2
27/11/2020).
e riassumevano il giudizio. Parte_1 Controparte_2
Con sentenza depositata in data 28/10/2022 il Tribunale di Salerno
dichiarava inammissibile il ricorso di opposizione all'ATP, compensando le spese.
Avverso tale pronunzia , nella qualità di erede sia di Parte_1
sia di proponeva appello con Persona_1 Persona_2
ricorso depositato in data 28/04/2023.
L'appellante ribadiva la fondatezza della pretesa e chiedeva l'accoglimento delle domande proposte nel procedimento per ATP e nell'atto di dissenso circa il diritto della de cuius Persona_1
all'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa
(26/11/2015).
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata.
4 Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
04/11/2024, l' eccepiva l'inammissibilità dell'appello, e in subordine CP_1
ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 445 bis, ultimo comma, cpc non è appellabile la sentenza emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale nel giudizio di opposizione ad
ATP (accertamento tecnico preventivo), che si instaura a seguito del dissenso manifestato dalla parte avverso le conclusioni del CTU medico legale nominato nella fase di ATP.
“La sentenza emessa nel giudizio in cui si contestano le conclusioni del
CTU non è impugnabile in via di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.,
ma ricorribile per cassazione con l'ordinario strumento processuale di cui
all'art. 360 c.p.c., il cui comma 1° espressamente assoggetta a ricorso per
cassazione non solo le sentenze d'appello, ma anche quelle pronunciate in
unico grado, come quella in esame, atteso che l'art. 445 bis ult. co. c.p.c.
5 dichiara inappellabili le sentenze emesse nel giudizio di cui al comma
precedente” (Cass. sent. n. 12332/2015, ord. n. 16087/2021).
Nel caso di specie il primo giudice nella sentenza qui gravata ha chiaramente qualificato come “opposizione ad ATP” la domanda azionata dagli eredi della con il ricorso del 11/06/2019 (v. pag. 2 della Per_1
sentenza n. 1744/2022).
Sia dalla pronunzia qui appellata sia dagli atti di causa, nonché dallo stesso contenuto del ricorso di primo grado del 11/06/2019 e del ricorso di appello del 28/04/2023, si evince chiaramente che l'oggetto del giudizio di prime cure e altresì del gravame qui proposto riguarda le conclusioni formulate dal CTU nominato nella precedente fase di ATP, con richiesta di accoglimento del dissenso formulato dall'attuale appellante avverso il decreto di omologa del 18/03/2019.
La sentenza di primo grado, emessa quale decisione sulla opposizione-
dissenso avverso l'ATP, non è dunque appellabile, essendo precluso dalla legge l'utilizzo di tale strumento di impugnazione ed essendo invece ammesso il ricorso per cassazione, secondo il sistema delineato dall'art. 445 bis cpc.
6 Non è inoltre possibile in questa sede - ai fini della determinazione dello strumento di impugnazione - dare una qualificazione diversa da quella già
espressamente ravvisata dal giudice di primo grado.
“L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un
provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della
parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a
quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in
concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o
sbagliata che sia) effettuata dal giudice” (Cass. ord. n. 17646/2021).
“L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un
provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione
giuridica del rapporto controverso operata dal giudice, a prescindere
dalla sua esattezza” (Cass. n. 29336/2020).
Nel caso che ci occupa, trattandosi di procedimento esplicitamente qualificato dal Tribunale come “opposizione ad ATP” e di sentenza emessa a seguito di “dissenso” avverso l'omologa, il presente appello è
inammissibile.
Alla luce di quanto sopra esposto, resta assorbito ogni altro profilo, ivi inclusa l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di
7 , che era parte del giudizio di primo grado ed al Controparte_2
quale non risulta sia stato notificato l'atto di appello di . Parte_1
Come infatti asserito dalla S.C., “la Corte, ove sussistano cause che
impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del
principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni
processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che
riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i
relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe
ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo
(Cass. 18 aprile 2019, n. 10839; Cass. 10 maggio 2018, n. 11287; Cass.
17 giugno 2013, n. 15106)” (così Cass. n. 9789/2022; v. anche: Cass. Sez.
Unite n. 26373 del 2008, n. 6826 del 2010 e n. 23542 del 2015).
Stante l'evidente inammissibilità del presente appello per i motivi sopra descritti, nel caso di specie non occorre pertanto integrare il contraddittorio verso . Controparte_2
Le spese del presente grado seguono la soccombenza nei confronti dell' , non risultando in atti la dichiarazione di esonero personalmente CP_1
sottoscritta dall'appellante ex art. 152 disp att cpc.
8 Trattandosi di pronunzia di inammissibilità del gravame, sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 251/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale erede di e anche Parte_1 Persona_1
quale erede di nei confronti di e Persona_2 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1744/2022 del Giudice del CP_2
lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del CP_1
secondo grado, liquidate in € 2.906,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR
n. 115/2002.
Salerno, 13/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
9 Dr. Maura STASSANO
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