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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza dell'11.03.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 04.06.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2311 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Maracalagonis, via Ciusa n. 6, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Da
Palestrina n. 72, presso lo Studio dell'Avv. Francesca CORDA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente
contro
2. in persona del legale pro tempore, corrente in Controparte_1
Quartu Sant'NA, via Brigata Sassari n. 68, elettivamente domiciliata in Cagliari,
via Giotto n. 28, presso lo studio dell'Avv. Claudio MANNONI in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
pagina 1
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“in via cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., previa
fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e con ordinanza pronunciata
nel contraddittorio delle stesse, ordinare alla con Controparte_2
sede in Quartu Sant'NA (CA) in Via Brigata Sassari n. 68, P.I. , in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere all'assunzione del
signor alle medesime condizioni precedentemente in essere nel Parte_1
pregresso rapporto di lavoro con la società Palace Game s.r.l., individuate nei
verbali di accordo sindacale del 30.05.2019 intercorsi tra le OO.SS e la
[...]
e tra quest'ultima e il ricorrente, ovvero assumere ogni diverso Controparte_1
opportuno provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della
decisione sul merito, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
nel merito:
- accertare il diritto del signor ad essere assunto, in forza degli accordi Pt_1
stipulati in sede sindacale del 30.05.2019, a tempo parziale e indeterminato alle
dipendenze della società resistente, per lo svolgimento delle mansioni di addetto
generico di sala bingo, inquadrato nel VI livello retributivo del CCNL Turismo
Pubblici Esercizi fin dal 31.12.2019, dichiarando quindi tenuta e condannando la
resistente a costituire con il ricorrente un rapporto di lavoro alle condizioni
spettanti di diritto ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
- dichiarare altresì tenuta e condannare la società resistente, in persona del
proprio legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno patito e patiendo
pagina 2 dal signor consistente perlomeno nelle retribuzioni maturate ma non Pt_1
percepite dal 31.12.2019 fino alla effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro e
riammissione in servizio del ricorrente, con versamento anche dei relativi
contributi e considerazione di tale periodo in tutti gli istituti contrattuali e di
legge nei quali rileva l'anzianità lavorativa”.
Nell'interesse della resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis
reiectis, rigettare integralmente l'avverso ricorso, con vittoria di spese ed onorari
di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della al fine di ottenere il riconoscimento del Controparte_1
proprio diritto ad essere immesso in servizio in forza di cessione di ramo d'azienda.
A questi fini, egli ha esposto:
− di essere stato assunto il 01.02.2017 dall'agenzia con CP_3
contratto di somministrazione a tempo determinato fino al 01.09.2017, con mansioni di addetto alla sala bingo, inquadramento VI livello del CCNL Pubblici
Esercizi presso la società nella sede in via Controparte_4
Calamattia n. 12;
− di essere stato nuovamente assunto, al termine della predetta esperienza lavorativa, da con contratto di somministrazione a tempo parziale CP_3
pagina 3 presso con stessa sede di lavoro, prima dal Controparte_4
04.09.2017 al 30.09.2017, in qualità di addetto generico di sala, settore food, poi dal 27.10.2017 al 04.11.2017 come addetto sala bingo, inquadrato nel V livello;
− di essere stato, infine, assunto alle dipendenze della società
[...]
dal 01.06.2018, con contratto a tempo parziale (75%) e determinato Parte_2
fino al 31.01.2019, con mansioni addetto alla sala bingo, inquadrato nel VI livello retributivo CCNL Turismo-Pubblici Esercizi;
− che con decreto del Tribunale di Cagliari emesso il 27.11.2017, depositato in cancelleria in pari data, nell'ambito del procedimento penale contraddistinto al n. 12/2017 RMSP, era stato disposto il sequestro delle quote della esercenti l'attività di Controparte_5
gestione sala bingo;
− che con sentenza n. 11/2019 del 28.01.2019 il Tribunale di Cagliari
aveva dichiarato il fallimento della società PALACE GAME s.r.l.;
− che, con verbale di accordo sindacale del 30.05.2019 intervenuto con le
OO.SS. di categoria delle confederazioni , CISL UIL e la CP_6 CP_1
quest'ultima si era impegnata ad assumere egli stesso Controparte_1 Pt_1
tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2019, in ogni caso entro e non oltre il
31.12.2019, con contratto a tempo indeterminato CCNL Turismo Pubblici
Esercizi, con il medesimo trattamento economico, parametro orario e mansioni già
riconosciute nel precedente rapporto di lavoro, senza periodo di prova e con il riconoscimento a tutti i fini dell'anzianità maturata alle dipendenze della
Controparte_5
pagina 4 − che le predette condizioni erano state confermate in un separato verbale di accordo in sede protetta sottoscritto dal rappresentante legale della società
e da egli stesso Controparte_1 Parte_3 Pt_1
[...]
− che la decorso infruttuosamente il termine Controparte_1
entro il quale avrebbe dovuto procedere con l'assunzione, gli aveva chiesto la disponibilità a differire l'assunzione;
− di avere, quindi, comunicato alla società il proprio consenso a prorogare il suddetto termine entro e non oltre il 03.02.2020;
− che la società aveva poi assunto effettivamente tutti i lavoratori come disciplinato negli accordi sindacali, ad eccezione di egli stesso Pt_1
2. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda proposta nei suoi confronti.
In specie, essa ha rappresentato:
− che alla data del 30.05.2019 il rapporto di lavoro tra e la Pt_1
ra estinto per scadenza del termine il 30.01.2019; Parte_4
− che il presupposto operativo, fattuale e giuridico, dell'accordo sindacale era stato il decreto di aggiudicazione in favore della resistente (a esito di procedura di asta pubblica) dell'affidamento della gestione dei due rami d'azienda in Cagliari costituti dalla sala bingo (via Calamattia) e sala giochi (via
Bacaredda);
− che il decreto in questione era stato adottato dal Presidente del Tribunale di Cagliari il 08.04.2019, autorizzando l'Amministrazione Giudiziaria “a
sottoscrivere [...] il contratto di affidamento alla società ; CP_1
pagina 5 − che tra le condizioni e clausole di gara/aggiudicazione vi era anche l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali dei due rami d'azienda e,
pertanto, si era convenuto in sede di accordi sindacali di recuperare anche la posizione di per il quale era stata convenuta, tra il mese di ottobre e il Pt_1
mese di dicembre dell'anno 2019, un'assunzione con contratto a tempo indeterminato;
− che, nello specifico, l'indicazione di un tempo mobile (ottobre-dicembre
2019) era avvenuta in funzione del fatto che al momento dell'accordo sindacale
(maggio 2019) non era stato ancora sottoscritto (né avrebbe potuto prevedersi quando lo sarebbe stato) il contratto di affitto d'azienda e non erano state rilasciate
(né si sarebbe potuto prevedere quando lo sarebbero state) le varie concessioni e autorizzazioni amministrative (concessione bingo di A.D.M., licenze T.U.L.P.S.
della Questura, licenze comunali, dei Vigili del Fuoco);
− che a esito della conclusione dell'accordo sindacale, il 24.06.2020, tra la procedura giudiziaria e la resistente erano stati sottoscritti i due contratti di affitto di ramo d'azienda, l'uno per via Calamattia e l'altro per via Bacaredda;
− che, stante la complessità della procedura, l'ultimo passaggio costituito dalle autorizzazioni della Questura di Cagliari avrebbe potuto perfezionarsi solo il
18.11.2019 e che, con il predetto ultimo passaggio autorizzatorio, tra la fine di novembre e i primi giorni del mese di dicembre, le due attività erano dunque pronte a ripartire e a essere avviate, dopo un lungo tempo di chiusura;
− che si era, pertanto, imposto il tema di convocare, nei tempi più rapidi possibili, tutti i lavoratori al fine di invitarli a presentarsi per la ripresa dell'attività
produttiva e per l'inizio del lavoro e la contestuale assunzione;
pagina 6 − che nella procedura indicata erano stati coinvolti 64 lavoratori e con le
OO.SS. (relativamente al ricorrente la UIL) era stato raggiunto un Pt_1
accordo avente a oggetto le procedure di convocazione, posto che l'invio delle raccomandate avrebbe richiesto un tempo non confacente alle esigenze di celerità,
per essa stessa resistente, per l'avvio delle attività economica e, per la parte sindacale, per la ripresa del lavoro;
− che, in particolare, come emerge dalla corrispondenza scambiata tra la resistente e l'O.S., proprio per le reciproche esigenze di rapidità, l'Organizzazione
Sindacale aveva raccolto gli indirizzi e-mail dei lavoratori interessati dalla procedura e aveva predisposto delle “schede” a tal fine e di avere, quindi,
proceduto alla convocazione al lavoro di tutti i lavoratori;
− che nello specifico caso del ricorrente, con comunicazione e-mail, l'O.S.,
aveva trasmesso a essa stessa resistente la scheda del lavoratore con Pt_1
l'indicazione testuale dell'indirizzo e-mail per la convocazione e di avere, conformemente agli accordi operativi Email_1
intervenuti e alla scheda del ricorrente comunicata dall'Organizzazione Sindacale,
con e-mail in data 28.12.2019, convocato il ricorrente e altri lavoratori per la ripresa del lavoro;
− che on si era presentato per la ripresa del lavoro il giorno della Pt_1
convocazione, unico tra tutti i 64 lavoratori convocati, destinatari della convocazione pure a lui diretta.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
pagina 7
4. Preliminarmente, in rito, devono essere confermati tutti i provvedimenti istruttori, anche nella parte in cui la causa è stata ritenuta matura per la decisione,
senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, oltre ai documenti agli atti di causa e considerato che sono pacifici sostanzialmente tutti i fatti posti a fondamento della pretesa del ricorrente.
5. All'esito dell'udienza del 22.10.2020, è stata emanata ordinanza, da parte del precedente Giudice della causa, Dott.ssa Maria Luisa SCARPA, con cui è
stato dichiarato estinto il procedimento cautelare in corso di causa, per rinuncia alla domanda e contestuale accettazione, con accordo compensativo delle spese di lite (R.G. n. 2311-1/2020).
6. Preliminarmente, nel merito, si osserva che la causa deve essere decisa secondo il principio della ragione più liquida.
Trova applicazione, infatti, il principio costantemente enunciato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “Il procedimento logico-
giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore
subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in
fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle
qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra
il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la
sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare
esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in
ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del
pagina 8 richiesto accertamento” (Cass. civ., Sez. L., 28.04.2015, n. 8589; da ultimo, Cass.
civ., Sez. L., 22.11.2019, Ordinanza n. 30580).
Invero, nel presente giudizio, è possibile definire la controversia esaminando direttamente il merito della stessa, anche trascurando la possibilità di declaratoria di cessazione della materia del contendere, determinata dalla sopravvenuta cessazione del contratto d'affitto (segnatamente, l'intervenuta cessazione del contratto avente a oggetto l'affitto dell'azienda già alle cui Parte_4
dipendenza aveva lavorato il per cui i locali aziendali sono stati restituiti Pt_1
ai proprietari e l'azienda è ora di pertinenza di cfr. note depositata Parte_5
dalla resistente il 28.02.2025), tenuto conto che, in caso di cessata materia del contendere, ai fini della regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, dovrebbe comunque delibarsi il merito della controversia.
7. Nel merito, la domanda proposta da è infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
Intanto, costituisce un fatto pacifico tra le parti (art. 115 c.p.c.) e pure documentalmente provato quello per cui l'Organizzazione Sindacale a cui aveva aderito il ricorrente e che lo aveva assistito nella procedura per cui è causa, aveva raccolto gli indirizzi e-mail dei lavoratori interessati (tra cui stesso), al Pt_1
fine di procedere, il più celermente possibile, alla ripresa dell'attività lavorativa, e che l'indirizzo di posta elettronica comunicato per il ricorrente odierno fosse
(doc. 5-8, prodotti nella memoria difensiva di Email_1
costituzione).
È, pure, documentalmente provato che la resistente, dal proprio indirizzo e-mail
aveva inviato agli indirizzi di posta elettronica “
pagina 9 < t>, Email_2 Em_3 Email_4
< < t>, Email_5 Em_3 Email_6
< t>, ” la seguente Email_7 Email_8
comunicazione: “Gentile Signore, in attuazione degli intercorsi accordi collettivi
ed individuali, La invitiamo a presentarsi il giorno 30 cm alle ore 12:00, in via
Calamattia 12, presso i locali della sala Bingo Palace, per la ripresa dell'attività'
produttiva e l'inizio del lavoro.
Raccomandiamo massima puntualità e inviamo cordiali saluti.
Via Brigata Sassari, 68 09045 Parte_3 Controparte_1
Quartu Sant'NA (CA) Tel. 07022653” (cfr. doc. n. 9, prodotto con la memoria di costituzione).
È, infine, pacifico che mai aveva preso servizio presso la sede Parte_1
della resistente, indicata nella comunicazione trasmessa via e-mail il 28.12.2019,
con le modalità opportunamente concordate con il Sindacato.
Osserva il Tribunale che quel che rileva, nel presente giudizio, è il comportamento inequivoco di il quale aveva del tutto omesso di prendere Parte_1
servizio.
Trova applicazione l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte, congruamente motivato e da cui, pertanto, questo Giudice non ha ragione di discostarsi, per cui “Nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale
per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può
essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere (secondo i
principi dell'affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro, e
siffatto comportamento può anche essere meramente omissivo, quale quello che si
pagina 10 concreta in inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, in quanto
suscettibile di essere interpretato anche come espressione, per fatti concludenti,
della volontà di recedere, restando incensurabile in sede di legittimità
l'accertamento del giudice di merito congruamente motivato (nella specie, la
sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto dimissionario il
dipendente che, assunto in prova da soli due giorni e subito assentatosi ancor
prima della consegna del libretto di lavoro, era rimasto assente per altri tre mesi
dopo che, in un'animata conversazione telefonica, un addetto dell'azienda datrice
di lavoro gli aveva contestato l'assenza ingiustificata)” (Cass. civ., Sez. L.,
20.05.2000, n. 6604; Cass. civ., Sez. L., 10.10.2019, n. 25583 , in cui si legge che
“Il recesso volontario del lavoratore, se non è prevista alcuna forma
convenzionale, può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti, anche
omissivi, che, interpretati alla luce dei principi dell'affidamento,
inequivocabilmente manifestino l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso
in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più
presentato per diversi giorni o si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti
dal rapporto lavorativo”).
Ne deriva che il contratto preliminare di lavoro, sostanzialmente contenuto nel punto c) dell'accordo di cui al verbale del 30.05.2019, deve intendersi risolto per effetto del recesso volontario del lavoratore (art. 1372, comma 1°, II periodo,
c.c.), il quale, non presentandosi per l'inizio dell'attività lavorativa, aveva tenuto un comportamento concludente inequivoco nel senso di non volere addivenire alla conclusione del contratto di lavoro.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
pagina 11 Ex adverso, è rimasta del tutto sfornita di prova documentale l'allegazione di parte ricorrente circa una richiesta, da parte della rivolta al Controparte_1
ricorrente, di disponibilità a differire la data di assunzione;
basti, infatti, esaminare il tenore della risposta del legale rappresentante della società il Parte_3
quale aveva così replicato alla diffida del Legale di fiducia del ricorrente: “Gentile
Avvocato, riscontriamo lai Sua comunicazione del 29.1.2020, nell'interesse del
sig. per comunicare quanto segue. Contrariamente a quanto da Parte_1
Lei affermato, il stato convocato per la ripresa dell'attività produttiva e Pt_1
l'inizio del lavoro con nostra email del 28.12.2019. L'indirizzo email del e Pt_1
la forma di comunicazione ci è stata specificamente fornita dall'Organizzazione
Sindacale di appartenenza, nell'ambito delle operazioni finalizzate ad attuare la
celere e tempestiva ripresa delle attività. Il signor non si è presentato al Pt_1
lavoro ne ha risposto alcunché. Ne discende che, per parte nostra, abbiamo
regolarmente e tempestivamente dato attuazione ed adempimento agli accordi
collettivi ed individuali aventi ad oggetto il signor Non compete alla Pt_1
scrivente società la non disponibilità al lavoro del sig. per la data Pt_1
concordata e comunicata e la sua ritardata disponibilità. Cordiali saluti” (doc.
15, prodotto col ricorso introduttivo).
Nella vicenda scrutinata, per altro verso ancora, non coglie nel segno la Difesa,
invero apodittica, del ricorrente per cui la comunicazione via e-mail non lo avrebbe raggiunto e per cui sarebbe stato onere della resistente di provare il perfezionamento della comunicazione in capo al lavoratore.
Giova richiamare sul punto la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione per cui “in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante
pagina 12 posta elettronica semplice, i princìpi desumibili dalla legge sono pochi e semplici,
e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con
firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se
non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del
14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in
motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a
contrario di tali princìpi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del
24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad
substantiam negotii]; (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il
giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma
deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle
sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass.
n. 14046 del 2024) La mail semplice è dunque un documento informatico scritto
che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice. Quanto alla
ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato che il titolare
dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di
aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della
posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo
nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato
regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il
malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella
pagina 13 spam” (in motivazione, Cass. civ., Sez. III, 18.09.2024, ord. n. 25131; la sottolineatura è dello scrivente Giudice).
Deve, quindi, affermarsi sussistente in capo a la responsabilità Parte_1
per la mancata conoscenza della convocazione regolarmente inviatagli: questi si è,
dunque, meramente limitato ad affermare di non avere ricevuto la comunicazione predetta all'indirizzo indicato dal suo stesso Sindacato di riferimento, pur non avendo, negli scritti difensivi versati nel presente giudizio, contestato né la provenienza in sé ( " ”), né il Controparte_1
contenuto dell'e-mail.
Risulta, in ogni caso, dirimente, come detto, il comportamento concludente inequivoco della mancata presa di servizio, che costituisce atto imprescindibile per la piena instaurazione di un rapporto di durata, quale quello di lavoro subordinato, implicante una prestazione continuata.
Per tutto quanto esposto, il ricorso proposto da deve essere Parte_1
rigettato.
8. Quanto all'azione cautelare in corso di causa, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
in ragione dell'accordo delle parti, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
Quanto all'azione di merito, in forza del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., deve essere condannato a rifondere la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_1
processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6°, della l.
pagina 14 31.12.2012, n. 247), tenendo conto della tabella per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile basso, sui minimi tariffari, in ragione dell'attività
processuale effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. quanto al procedimento cautelare in corso di causa, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3. quanto all'azione di merito, condanna a rifondere la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 04.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 15