Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1111/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Silvia Albani e Riccardo Elia. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Marcello Giustiniani e Controparte_1
Arianna Colombo.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1) accertare e dichiarare la sussistenza di un uso aziendale consolidato da parte di _2
, di e, da ultimo della convenuta in favore dei propri dipendenti
[...] RT consistente nel non assorbire gli assegni ad personam in occasione degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva e/o derivanti dal passaggio a superiore livello di inquadramento professionale, quantomeno dalla data di assunzione della ricorrente (19/04/2005) (e tutt'oggi vigente);
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere da parte di _2
, da e, da ultimo dalla convenuta, dal 01/10/2016 al 30/11/2023
[...] RT
(ovvero quel diverso periodo ritenuto di giustizia e/o risultante in corso di causa), consistente nell'assorbimento dell'assegno ad personam riconosciuto alla ricorrente a fronte degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, perché contrastante con l'uso aziendale di miglior favore consolidatosi quantomeno dalla data di assunzione della ricorrente
(19/04/2005) (e tutt'oggi vigente), e/o, in subordine, in ragione del carattere specifico (ad personam, connesso a particolari capacità e qualità della ricorrente) e non generico del superminimo e, di conseguenza:
3) accertare e dichiarare il carattere non assorbibile dei due assegni ad personam riconosciuti alla ricorrente, sinora
1
4) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ricostituire il predetto assegno ad personam, sinora denominato “AD PERSONAM ASSORBIBILE”, nella misura in godimento a settembre
2016, pari a € 423,08 lordi mensili per 13 mensilità;
5) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive, maturate dal
01/10/2016 sino alla data odierna (ovvero in quel diverso periodo risultante in corso di causa e/o ritenuto di giustizia)
a titolo di assegno ad personam, tra i maggiori importi dovuti dalla convenuta e le minori somme percepite a causa dell'illegittimo assorbimento dell'assegno ad personam dal 01/10/2016 al 30/11/2023 (ovvero quel diverso periodo risultante in corso di causa e/o ritenuto di giustizia), così come quantificate nei conteggi prodotti sub. doc. 11, ovvero in quella diversa misura risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre che al versamento delle relative differenze contributive e, per l'effetto:
6) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la Controparte_1 complessiva somma di € 25.284,22 lordi, a titolo di retribuzione, ovvero quella diversa somma risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre che al versamento delle relative differenze contributive;
7) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
8) con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio di merito”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. La parte attrice, dipendente della convenuta con qualifica di quadro direttivo, ha esposto che, dal mese di ottobre 2016, la convenuta avrebbe ridotto illegittimamente l'importo dell'assegno ad personam denominato “AD PERSONAM ASSORBIBILE”, per un ammontare pari ai singoli aumenti retributivi tempo per tempo disposti dal CCNL ABI vigente, benché fino ad allora l'assegno non fosse mai stato assorbito, pur a fronte di molteplici aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.
1.1. Tanto detto, è circostanza pacifica tra le parti che fino al 30.9.2016 non aveva mai CP_2 assorbito l'assegno ad personam riconosciuto alla parte attrice, a fronte degli aumenti retributivi medio tempore disposti dalla contrattazione collettiva nazionale.
1.2. È del pari documentale che da ottobre 2016 la convenuta aveva cominciato a ridurne l'importo.
1.3. Non è poi contestato che la condotta della società di non assorbire gli assegni ad personam sino al mese di settembre 2016 aveva riguardato, quantomeno, la totalità dei dipendenti aventi qualifica di quadro direttivo inquadrati nei livelli retributivi 3° e 4°.
1.4. Infine, è pacifico che, in occasione degli aumenti retributivi disposti dall'Accordo 23.11.2023, la convenuta aveva deciso di non procedere più all'assorbimento dell'assegno ad personam così come che anche in occasione del secondo aumento previsto per i quadri direttivi di 4° livello con decorrenza dall'1.9.2024, la voce “A.P. ASSORBIBILE” non aveva registrato alcuna diminuzione.
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2. La doglianza attorea è infondata per le ragioni già espresse da questo Tribunale nella sentenza n.
1389/2025 (vertente su un caso analogo), le cui condivisibili argomentazioni si riportano qui di seguito anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Ebbene, in diritto, è noto che: Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass., ordinanza n. 26017 del 17/10/2018).
In linea di principio, quindi, l'eccedenza retributiva è assistita da una presunzione relativa di assorbibilità sui successivi aumenti contrattuali, salvo prova contraria.
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In tale scenario, parte ricorrente, come sopra accennato, ha dedotto che nella vicenda oggetto di causa la condotta del datore di lavoro di non assorbire per un significativo periodo di tempo gli aumenti contrattuali intervenuti nel tempo andrebbe inquadrata nell'uso aziendale.
A tale proposito, sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
Si è poi precisato che “ […] la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. n. 31204/2021, Cass. n. 3296/2016, Cass. n.
5882/2010); ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito
(Cass. 8342/2010, cit.) (Cass., n. 1941 del 7/07/2023 in motivazione).
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Per contro, la difesa di – fermo restando che pacificamente non provvedeva alla riduzione del super CP_1 minimo in occasione degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva fino al 2016 –ha giustificato le scelte attuate ad ottobre di tale ultimo anno alla luce delle complessive azioni intraprese per il rafforzamento della posizione patrimoniale e conseguente riduzione dei profili di rischio.
In sintesi, veniva decisa la realizzazione di azioni incisive sui costi strutturali di tutti i settori del gruppo anche dei costi di personale.
In particolare, per quanto concerne i quadri direttivi erano previsti interventi strutturali sul costo medio attraverso: a)
Revisione della logica di attribuzione degli incrementi, focalizzandosi maggiormente su Meritocrazia e distintività; b)
Stretta correlazione della retribuzione variabile alla creazione di valore;
c) Contenimento della struttura complessiva dei benefit;
d) Continua attenzione e allineamento dei nostri costi all'andamento del settore nei mercati in cui operiamo precisando che ciò avverrà “a partire dal Top e dal Senior Management (doc. 5 res.).
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Ora, fermo restando che nello stesso piano di interventi strutturali sopra richiamato non vi è alcuna menzione a interventi relativi al superminimo, va ribadito quanto già sopra evidenziato circa il fatto che la banca, dal gennaio 2011 al settembre 2016, nonostante ben tre aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, mai ha provveduto ad assorbire l'assegno ad personam.
Si badi bene, tale condotta, come accennato, non ha riguardato all'evidenza il solo ricorrente, bensì una vastissima platea di dipendenti, ovvero tutti coloro che rivestivano la qualifica di Quadro direttivo, inquadrati nei livelli retributivi 3° e 4°.
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Ritiene, pertanto, il giudicante che debba darsi il giusto valore a tale significativo arco temporale in uno con l'ampia platea di destinatari della condotta aziendale, che ha riguardato posizioni individuali omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile, salvo che fino al 2016 la società assumeva la condotta esattamente contraria.
Trattasi di condotta che non è revocabile in dubbio sia stata costantemente reiterata nonché generalizzata, in quanto posta in essere puntualmente ad ogni occasione di rinnovo contrattuale e avente quali destinatari tutti i dipendenti della società inquadrati quali quadri direttivi (dovendosi evidenziare che la società sul punto non ha dato conto di aver mai assorbito a taluni dei propri dipendenti il superminimo nel medesimo periodo).
In tal scenario, detta condotta assume un chiaro significato giuridico di uso aziendale, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
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Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, può convenirsi che non sia sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di
4 discontinuità che non può ravvisarsi nella sola comunicazione inviata nel 2016 alle organizzazioni sindacali.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016)”.
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3. In tale scenario, deve osservarsi che, come visto, è documentale e pacifico in causa che dal 2016 la società aveva disposto l'assorbimento del citato superminimo nei confronti della medesima platea di lavoratori interessati dall'accertato uso aziendale.
E tale condotta era stata reiterata nei successivi sei anni, in occasione di ogni aumento disposto dalla contrattazione collettiva nei seguenti termini:
- dal 1/10/2017: - 47,70 €;
- dal 1/10/2018: - 47,70 €;
- dal 1/01/2020: - 107,49 €;
- dal 1/01/2021: - 94,06 €;
- dal 1/12/2022: -53,75 €.
3.1. Del resto, a fronte di tale condotta, né le organizzazioni sindacali (salvo le originarie perplessità) e tantomeno i lavoratori interessati avevano obiettato alcunché.
3.2. Pertanto, se fino a 2016 può ritenersi provato il crearsi di un uso aziendale, è altrettanto vero che la condotta esattamente contraria posta in essere dalla società negli anni successivi, senza alcuna reazione dei soggetti interessati, ivi compresa l'amplissima platea dei lavoratori (i quali pacificamente avevano evidenza della circostanza come documentato dalla società), non può che essere interpretata come una condivisa accettazione di fatto dei mutati termini contrattuali, ragionevolmente per essersi fatti carico tanto i lavoratori che le organizzazioni sindacali delle ragioni economico-finanziarie che giustificavano tale condotta.
3.3. Di conseguenza, deve ravvisarsi la sussistenza di un successivo accordo di fatto (con le organizzazioni sindacali) che ha consentito alla società di modificare, per quanto in termini peggiorativi, le condizioni contrattuali in commento.
3.4. Per quanto detto, non può affermarsi alcuna illegittimità nella scelta della convenuta di disporre l'assorbimento dell'assegno ad personam di parte attrice.
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4. Le domande attoree devono, quindi, essere respinte.
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5. La particolarità della fattispecie in esame, in particolare sotto il profilo interpretativo, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 04.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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