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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1393/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti DOMENICO SGAMBATI (c.f. e C.F._4
STEFANIA COLUCCI (c.f. ) ed elettivamente domiciliati unitamente ai C.F._5 procuratori costituiti presso lo studio dell'avv. E. Di Castri, sito in Napoli alla via Carlo Poerio n.
91;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Barano d'Ischia, del Persona_1
2.5.2016, rep. 31575, racc. 1430, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._6
Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 10.3.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/33, in data 8.9.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la onde Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali da ciascuno subiti - quantificati, a mezzo di CTP, in € 24.749,38 per , € 9.146,55 per ed € Parte_1 Parte_2
11.038,78 per - arrecati, a causa dell'esondazione dell'alveo o San Donato Parte_3 CP_2
nel tratto prospiciente alla località Masseria Marchesa, in data 5.9.2015 e nei giorni successivi, ai fondi da loro coltivati. A fondamento della domanda deducevano che le acque melmose dell'alveo, trasportando fango, detriti e rifiuti vari, avevano inondato completamente i seguenti cespiti di loro proprietà, siti in Nola alla località Masseria Marchesa:
- fondo agricolo riportato al N.C.T. al foglio 11, p.lla 245 di superficie 00.42.50 e foglio 11,
p.lla 273 di superficie 00.40.32, di proprietà di;
Parte_1
- fondo agricolo riportato al N.C.T. al foglio 11, p.lla 252 di superficie 00.38.00, di proprietà di
; Parte_2
- fondo agricolo riportato al N.C.T. al foglio 11, p.lla 597 superficie 00.73.25, di proprietà di
Parte_3
Specificavano, inoltre, che la tracimazione delle acque, che avevano provocato la rottura dell'argine, era imputabile alla totale ostruzione della sezione del canale dovuta alla presenza di detriti di ogni genere, vegetazione spontanea e rifiuti vari che, provocando un innalzamento del letto, impedivano il regolare deflusso delle acque piovane che il canale aveva, invece, la funzione di convogliare. Aggiungevano, inoltre, in maniera indistinta per tutti i ricorrenti, che “L'enorme quantitativo d'acqua fuoriuscito dai canali di sgrondo e dai fossi acquei, in più punti, hanno modificato la struttura superficiale del suolo e la sistemazione idraulica che i fondi di proprietà degli istanti, conservavano prima dell'evento, determinando di fatto un danno oggettivo agli appezzamenti…I fondi di proprietà degli istanti hanno subito purtroppo ingenti danni che hanno compromesso la possibilità di accesso al fondo per operazioni di ripristino dei principali canali di regimentazione delle acque…Durante gli eventi piovosi, le strutture vegetative delle colture in atto sugli appezzamenti sono state danneggiate irrimediabilmente, le zone ove si era provveduto alla semina sono state sommerse, impedendo la germinazione degli stessi e distruggendo i cotiledoni già presenti ed altra discreta parte di vegetali presenti è stata addirittura asportata e si rinveniva sul suolo determinando la incommerciabilità del prodotto. Gli appezzamenti che erano in procinto di ricevere le cure colturali, che avrebbero consentito di trapiantare la coltura autunno-vemina sono stati impediti nell'accesso a causa della enorme mole di fango ed acqua che li aveva investiti, determinando così l'impossibilità di procedere alla produzione per i due successivi cicli colturali”
(così il ricorso a pag. 3) e che tali danni erano meglio identificati e quantificati nella CTP a firma
2 dell'agronomo dott. , allegata al ricorso, a cui facevano espresso Persona_2
richiamo. Evidenziavano, infine, che, in seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Genio
Civile incaricati dalla l'ente regionale gli aveva formulato una proposta Controparte_1 transattiva complessiva di € 15.257,80, somma che i ricorrenti, per il tramite del loro procuratore, si dichiaravano disponibili ad accettare con riserva di agire per il maggior danno e che mai è stata versata.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva dei ricorrenti, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
Consorzio e, in via residuale, in favore Controparte_3 dell'Autorità di Bacino, del Comune di Nola, del Comune di Cimitile e della Provincia;
nonché la prescrizione del diritto al risarcimento per il decorso del termine di cinque anni dall'evento; nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c., non avendo fornito idonea dimostrazione dell'evento esondativo, né del nesso causale tra i danni lamentati e la presunta fuoriuscita di acque dall'alveo; contestava, altresì, l'assenza di prova documentale dei danni subiti, rilevando la mancata produzione di documenti contabili e fiscali attestanti l'attività agricola esercitata, i redditi percepiti,
l'acquisto di materiali e l'eventuale bonifica dei terreni.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.4.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, peraltro solo genericamente contestata dalla convenuta, in quanto risultante dai documenti allegati alla perizia di parte, nonché dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno entrambi confermato che i ricorrenti coltivavano i fondi indicati nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
La legittimazione passiva della resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare,
a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di CP_1
legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sempre in via preliminare, va rilevato che non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione
3 sollevata dalla risultando agli atti validi atti interruttivi del decorso del predetto Controparte_1
termine: gli eventi dannosi dedotti in giudizio si sono verificati il 5.9.2015, il ricorso introduttivo è stato notificato alla Regione la prima volta in data 10.3.2021 e prima di tale data risulta notificata via PEC alla Regione, in daya 16.6.2016, una lettera di messa in mora. Ne consegue che, alla data di introduzione del presente giudizio, il termine quinquennale di prescrizione non era decorso.
Nel merito, le domande sono fondate solo in parte e, pertanto, vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
In punto di fatto, risulta provato che il giorno 5 settembre 2015, a seguito delle piogge abbattutesi nella località Masseria Marchesa, si è verificato lo straripamento dell'Alveo nel CP_2
Comune di Nola, allagando i terreni di proprietà dei ricorrenti.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno confermato entrambi le circostanze di cui ai capitoli A) e B) di cui al ricorso introduttivo.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato che al momento dei fatti l'alveo o San Donato si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di CP_2
abbondante vegetazione, erbacce e detriti affioranti oltre il livello dell'acqua e che ne ostacolavano
4 il libero deflusso.
L'evento, poi, non può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato il torrente per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
In ordine ai danni subiti, la parte ricorrente, richiamando la perizia di parte allegata all'atto introduttivo, ha lamentato un danno diretto, consistente nella distruzione delle colture in atto
(broccoli, patate e lattuga per i primo due e noci per la terza), un danno indiretto, derivante dalla riduzione della fertilità dei terreni incidente sulla produzione degli anni successivi (mancata coltura succedanea), nonché un danno consistente negli oneri per il ripristino della fertilità nel triennio successivo, quantificandoli in € 24.749,38 per , € 9.146,55 per Parte_1 Parte_2
ed € 11.038,78 per
[...] Parte_3
Rileva il Collegio che i danni, così come dedotti e quantificati nel ricorso e nella consulenza tecnica di parte, costituente di esso parte integrante, non possono essere riconosciuti.
Va, innanzitutto, rilevato che l'allegazione dei danni subiti, contenuta nel ricorso introduttivo, è tale da non consentire l'individuazione completa e dettagliata dei danni effettivamente subiti da ciascun ricorrente.
Né una prova puntuale dei danni può essere desunta dalla prova testimoniale raccolta, considerata sia la genericità delle dichiarazioni testimoniali, sia la loro contraddittorietà: il teste si è limitato, infatti, a riferire in modo generico per tutti i ricorrenti che “sul terreno Testimone_1 degli attori vennero trasportati plastica, buste, fango, legna e quant'altro. Sul terreno degli attori vi era una coltura di broccoli, cavolfiori e broccoletti che venne sommersa da circa mezzo metro di acqua…gli alberi di noci di circa 15 anni sono stati demoliti dall'acqua in quanto il terreno era morbido”, senza, peraltro, fare alcuna distinzione tra i diversi terreni dei tre ricorrenti, il teste
(anch'egli amico degli attori) ha riferito in senso parzialmente diverso che: “il Testimone_2
fondo degli attori sito alla Masseria Marchese, ai primi di settembre 2015, veniva travolto dalle acque del lagno San Donato…il terreno venne riempito di bottiglie, gomme, tutto quello che porta il lagno…sul terreno erano piantati broccoli e cavolfiori, la coltura è andata via…si è perso il raccolto delle noci”.
Orbene, ritiene il Collegio che, sebbene dalle dichiarazioni dei testi risulti inequivocamente il danneggiamento dei fondi, attesa la concorde dichiarazione circa il loro completo allagamento, la prova della consistenza dei danni subiti da ciascun ricorrente, così come dedotti in ricorso, non può ricavarsi dalla prova testimoniale riportata sopra.
Giova innanzitutto rilevare che in sede di sopralluogo effettuato dal del Genio Civile in data
5 7.10.2016 (cfr. all. sub doc. 4 ric.) i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 hanno dichiarato che i loro fondi all'epoca dell'evento erano coltivati interamente a broccoli, in tal modo contraddicendo parzialmente le dichiarazioni dei testi, tra loro peraltro già non coincidenti.
Anche per quanto riguarda il danno diretto subito dalla ricorrente i testi non sono stati Pt_3
univoci, avendo riferito il primo, in modo inverosimile, che a causa dell'allagamento si erano sradicate 15 piante di noci e il secondo che erano andati perduti solo i frutti.
Né la consistenza dei danni alle colture può essere ricavata da altre prove documentali, non avendo i ricorrenti, su cui versa il relativo onere probatorio, prodotto in giudizio il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo) le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire, almeno presuntivamente, la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'alluvione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti, tenuto conto della natura di aziende agricole così come qualificate anche dal CTP.
A tali deficit probatori non supplisce neppure la relazione del tecnico di parte, a cui non può essere riconosciuta nessuna valenza probatoria, atteso che essa non è stata confermata in giudizio dal perito, mai citato come testimone.
Si osserva, infatti, in linea generale, che, se anche avente la forma della perizia giurata, la consulenza tecnica di parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa, quindi, si può riconoscere solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Nel caso di specie, come già evidenziato, il consulente agrario di parte, dott. Domenico
6 , non è stato escusso quale testimone e, pertanto, la sua relazione tecnica non è Persona_2
utilizzabile ai fini della dimostrazione dei danni concretamente subiti da ciascun ricorrente.
Né la prova della consistenza dei danni subiti da ciascuno può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte - peraltro non sottoposta al riconoscimento dei testi -, da cui emerge in maniera evidente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente degli stessi e il danneggiamento delle coltivazioni così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a circa sei anni, intercorrente tra la data della domanda (10.3.2021) e quella di verificazione dell'evento (5.9.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte e delle carenze probatorie evidenziate, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, ritiene che non possa essere riconosciuto, in favore dei ricorrenti, nessun risarcimento a titolo di danno diretto (danno alle coltivazioni in atto).
Parimenti, non possono essere riconosciuti i richiesti danni indiretti, ossia i danni per la mancata coltura succedanea, indicati in ricorso quali “danni per la ridotta produzione a causa della perdita di fertilità nell'annata agraria successiva” (cfr. pag. 5): non solo, infatti, nessuno dei testi escussi ha riferito tale circostanza e mancano agli atti documenti contabili o fiscali atti a dimostrare la contrazione della produzione negli anni successivi a quello per cui è causa, ma i funzionari del
Genio Civile, in sede di sopralluogo effettuato a ottobre 2016, ossia un anno dopo l'evento, hanno accertato che “i terreni erano in ottimo stato vegetativo e fitosanitario”. Tale circostanza se, da un lato, dimostra che i ricorrenti hanno effettuato alcuni lavori di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi dopo l'allagamento, dall'altro lato, evidenzia la perfetta fertilità dei terreni già nell'anno successivo all'evento e, quindi, la possibilità di effettuare sugli stessi le coltivazioni.
In ordine alle attività compiute per il ripristino della fertilità del suolo, poi, la prova che alcune attività di pulizia sono state compiute dai ricorrenti emerge anche dalle dichiarazioni testimoniali:
7 entrambi i testi escussi hanno, infatti, evidenziato, seppure con generico riferimento a tutti i fondi dei ricorrenti che l'acqua è ristagnata sui terreni;
tuttavia, le dichiarazioni dei testi non sono state concordi circa le attività concretamente compiute da ciascun ricorrente, atteso che il primo teste ha riferito che “alla pulizia del fondo hanno provveduto gli attori con l'ausilio di operai. Anche noi vicini abbiamo dato una mano”; mentre il secondo teste, senza fare alcun riferimento alla presenza di operai, ha dichiarato: “abbiamo dovuto portare i rifiuti a discarica;
alla pulizia del fondo hanno provveduto gli attori con trattori e pale meccaniche. Anche io ho provveduto alla pulizia”.
Oltre a tali contraddizioni, mancano del tutto agli atti documenti fiscali o contabili giustificanti la presenza di operai o lo smaltimento a discarica dei materiali. Il siffatto deficit probatorio, come già evidenziato sopra, non può essere colmato dalla valutazione del perito, in quanto non solo utilizzabile, ma non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere e dei costi sostenuti da ciascuno per l'acquisto di concimi o fertilizzanti.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, stante la prova dell'allagamento dei fondi e la circostanza che comunque nell'autunno del 2016 i terreni erano in perfetto stato vegetativo (emergente dal verbale di sopralluogo) possa, in ogni caso, essere riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento per il danno derivante dalla pulizia dei terreni, la quale, alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali e alla carenza documentale, deve ritenersi eseguita da ciascuno dei ricorrenti in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base dell'estensione dei terreni, di € 4.000,00 per Parte_1
, € 2.000,00 per ed € 4.000,00 per
[...] Parte_2 Parte_3
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale in Controparte_1
numerose pronunce, dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da CP_ parte dell' resistente e che di seguito sinteticamente si riportano.
Orbene, premesso che l'Alveo o San Donato rientra nel Comprensorio dei Regi Lagni, CP_2 va ricordato che, in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione,
8 manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. n. 484/2018). CP_1
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.
152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs.
112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è CP_1
custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_5
consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1
sono stati recentemente affermati dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa
9 ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
La mancata chiamata in causa del Consorzio territorialmente competente, nonché del Comune di Nola, del Comune di Cimitile e della Provincia rende poi superflua ogni delibazione circa la sussistenza di una loro eventuale (cor)responsabilità.
La va, quindi, condannata a pagare, a titolo risarcitorio, la somma di € Controparte_1
4.000,00 in favore di , € 2.000,00 in favore di ed € Parte_1 Parte_2
4.000,00 in favore di Parte_3
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (5 settembre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per 2/3; il restante 1/3 (oltre al rimborso di 1/3 delle spese documentate) segue la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e degli aumenti per la pluralità di parti assistite aventi sostanzialmente identica posizione processuale, con distrazione in favore degli avv.ti Domenico Sgambati e dell'avv.
Stefania Colucci, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e nei confronti della disattesa ogni ulteriore
[...] Parte_3 Controparte_1
eccezione, deduzione ed istanza, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di € 4.000,00, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 2.000,00 e in favore di della somma di € Parte_2 Parte_3
4.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (5 settembre
2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno per anno e interessi legali a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti del restante 1/3, liquidato
10 in € 181,66 per spese ed € 1.016,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Domenico Sgambati e Stefania Colucci, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1393/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti DOMENICO SGAMBATI (c.f. e C.F._4
STEFANIA COLUCCI (c.f. ) ed elettivamente domiciliati unitamente ai C.F._5 procuratori costituiti presso lo studio dell'avv. E. Di Castri, sito in Napoli alla via Carlo Poerio n.
91;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Barano d'Ischia, del Persona_1
2.5.2016, rep. 31575, racc. 1430, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._6
Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 10.3.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/33, in data 8.9.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la onde Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali da ciascuno subiti - quantificati, a mezzo di CTP, in € 24.749,38 per , € 9.146,55 per ed € Parte_1 Parte_2
11.038,78 per - arrecati, a causa dell'esondazione dell'alveo o San Donato Parte_3 CP_2
nel tratto prospiciente alla località Masseria Marchesa, in data 5.9.2015 e nei giorni successivi, ai fondi da loro coltivati. A fondamento della domanda deducevano che le acque melmose dell'alveo, trasportando fango, detriti e rifiuti vari, avevano inondato completamente i seguenti cespiti di loro proprietà, siti in Nola alla località Masseria Marchesa:
- fondo agricolo riportato al N.C.T. al foglio 11, p.lla 245 di superficie 00.42.50 e foglio 11,
p.lla 273 di superficie 00.40.32, di proprietà di;
Parte_1
- fondo agricolo riportato al N.C.T. al foglio 11, p.lla 252 di superficie 00.38.00, di proprietà di
; Parte_2
- fondo agricolo riportato al N.C.T. al foglio 11, p.lla 597 superficie 00.73.25, di proprietà di
Parte_3
Specificavano, inoltre, che la tracimazione delle acque, che avevano provocato la rottura dell'argine, era imputabile alla totale ostruzione della sezione del canale dovuta alla presenza di detriti di ogni genere, vegetazione spontanea e rifiuti vari che, provocando un innalzamento del letto, impedivano il regolare deflusso delle acque piovane che il canale aveva, invece, la funzione di convogliare. Aggiungevano, inoltre, in maniera indistinta per tutti i ricorrenti, che “L'enorme quantitativo d'acqua fuoriuscito dai canali di sgrondo e dai fossi acquei, in più punti, hanno modificato la struttura superficiale del suolo e la sistemazione idraulica che i fondi di proprietà degli istanti, conservavano prima dell'evento, determinando di fatto un danno oggettivo agli appezzamenti…I fondi di proprietà degli istanti hanno subito purtroppo ingenti danni che hanno compromesso la possibilità di accesso al fondo per operazioni di ripristino dei principali canali di regimentazione delle acque…Durante gli eventi piovosi, le strutture vegetative delle colture in atto sugli appezzamenti sono state danneggiate irrimediabilmente, le zone ove si era provveduto alla semina sono state sommerse, impedendo la germinazione degli stessi e distruggendo i cotiledoni già presenti ed altra discreta parte di vegetali presenti è stata addirittura asportata e si rinveniva sul suolo determinando la incommerciabilità del prodotto. Gli appezzamenti che erano in procinto di ricevere le cure colturali, che avrebbero consentito di trapiantare la coltura autunno-vemina sono stati impediti nell'accesso a causa della enorme mole di fango ed acqua che li aveva investiti, determinando così l'impossibilità di procedere alla produzione per i due successivi cicli colturali”
(così il ricorso a pag. 3) e che tali danni erano meglio identificati e quantificati nella CTP a firma
2 dell'agronomo dott. , allegata al ricorso, a cui facevano espresso Persona_2
richiamo. Evidenziavano, infine, che, in seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Genio
Civile incaricati dalla l'ente regionale gli aveva formulato una proposta Controparte_1 transattiva complessiva di € 15.257,80, somma che i ricorrenti, per il tramite del loro procuratore, si dichiaravano disponibili ad accettare con riserva di agire per il maggior danno e che mai è stata versata.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva dei ricorrenti, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
Consorzio e, in via residuale, in favore Controparte_3 dell'Autorità di Bacino, del Comune di Nola, del Comune di Cimitile e della Provincia;
nonché la prescrizione del diritto al risarcimento per il decorso del termine di cinque anni dall'evento; nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c., non avendo fornito idonea dimostrazione dell'evento esondativo, né del nesso causale tra i danni lamentati e la presunta fuoriuscita di acque dall'alveo; contestava, altresì, l'assenza di prova documentale dei danni subiti, rilevando la mancata produzione di documenti contabili e fiscali attestanti l'attività agricola esercitata, i redditi percepiti,
l'acquisto di materiali e l'eventuale bonifica dei terreni.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.4.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, peraltro solo genericamente contestata dalla convenuta, in quanto risultante dai documenti allegati alla perizia di parte, nonché dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno entrambi confermato che i ricorrenti coltivavano i fondi indicati nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
La legittimazione passiva della resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare,
a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di CP_1
legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sempre in via preliminare, va rilevato che non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione
3 sollevata dalla risultando agli atti validi atti interruttivi del decorso del predetto Controparte_1
termine: gli eventi dannosi dedotti in giudizio si sono verificati il 5.9.2015, il ricorso introduttivo è stato notificato alla Regione la prima volta in data 10.3.2021 e prima di tale data risulta notificata via PEC alla Regione, in daya 16.6.2016, una lettera di messa in mora. Ne consegue che, alla data di introduzione del presente giudizio, il termine quinquennale di prescrizione non era decorso.
Nel merito, le domande sono fondate solo in parte e, pertanto, vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
In punto di fatto, risulta provato che il giorno 5 settembre 2015, a seguito delle piogge abbattutesi nella località Masseria Marchesa, si è verificato lo straripamento dell'Alveo nel CP_2
Comune di Nola, allagando i terreni di proprietà dei ricorrenti.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno confermato entrambi le circostanze di cui ai capitoli A) e B) di cui al ricorso introduttivo.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato che al momento dei fatti l'alveo o San Donato si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di CP_2
abbondante vegetazione, erbacce e detriti affioranti oltre il livello dell'acqua e che ne ostacolavano
4 il libero deflusso.
L'evento, poi, non può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato il torrente per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
In ordine ai danni subiti, la parte ricorrente, richiamando la perizia di parte allegata all'atto introduttivo, ha lamentato un danno diretto, consistente nella distruzione delle colture in atto
(broccoli, patate e lattuga per i primo due e noci per la terza), un danno indiretto, derivante dalla riduzione della fertilità dei terreni incidente sulla produzione degli anni successivi (mancata coltura succedanea), nonché un danno consistente negli oneri per il ripristino della fertilità nel triennio successivo, quantificandoli in € 24.749,38 per , € 9.146,55 per Parte_1 Parte_2
ed € 11.038,78 per
[...] Parte_3
Rileva il Collegio che i danni, così come dedotti e quantificati nel ricorso e nella consulenza tecnica di parte, costituente di esso parte integrante, non possono essere riconosciuti.
Va, innanzitutto, rilevato che l'allegazione dei danni subiti, contenuta nel ricorso introduttivo, è tale da non consentire l'individuazione completa e dettagliata dei danni effettivamente subiti da ciascun ricorrente.
Né una prova puntuale dei danni può essere desunta dalla prova testimoniale raccolta, considerata sia la genericità delle dichiarazioni testimoniali, sia la loro contraddittorietà: il teste si è limitato, infatti, a riferire in modo generico per tutti i ricorrenti che “sul terreno Testimone_1 degli attori vennero trasportati plastica, buste, fango, legna e quant'altro. Sul terreno degli attori vi era una coltura di broccoli, cavolfiori e broccoletti che venne sommersa da circa mezzo metro di acqua…gli alberi di noci di circa 15 anni sono stati demoliti dall'acqua in quanto il terreno era morbido”, senza, peraltro, fare alcuna distinzione tra i diversi terreni dei tre ricorrenti, il teste
(anch'egli amico degli attori) ha riferito in senso parzialmente diverso che: “il Testimone_2
fondo degli attori sito alla Masseria Marchese, ai primi di settembre 2015, veniva travolto dalle acque del lagno San Donato…il terreno venne riempito di bottiglie, gomme, tutto quello che porta il lagno…sul terreno erano piantati broccoli e cavolfiori, la coltura è andata via…si è perso il raccolto delle noci”.
Orbene, ritiene il Collegio che, sebbene dalle dichiarazioni dei testi risulti inequivocamente il danneggiamento dei fondi, attesa la concorde dichiarazione circa il loro completo allagamento, la prova della consistenza dei danni subiti da ciascun ricorrente, così come dedotti in ricorso, non può ricavarsi dalla prova testimoniale riportata sopra.
Giova innanzitutto rilevare che in sede di sopralluogo effettuato dal del Genio Civile in data
5 7.10.2016 (cfr. all. sub doc. 4 ric.) i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 hanno dichiarato che i loro fondi all'epoca dell'evento erano coltivati interamente a broccoli, in tal modo contraddicendo parzialmente le dichiarazioni dei testi, tra loro peraltro già non coincidenti.
Anche per quanto riguarda il danno diretto subito dalla ricorrente i testi non sono stati Pt_3
univoci, avendo riferito il primo, in modo inverosimile, che a causa dell'allagamento si erano sradicate 15 piante di noci e il secondo che erano andati perduti solo i frutti.
Né la consistenza dei danni alle colture può essere ricavata da altre prove documentali, non avendo i ricorrenti, su cui versa il relativo onere probatorio, prodotto in giudizio il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo) le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire, almeno presuntivamente, la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'alluvione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti, tenuto conto della natura di aziende agricole così come qualificate anche dal CTP.
A tali deficit probatori non supplisce neppure la relazione del tecnico di parte, a cui non può essere riconosciuta nessuna valenza probatoria, atteso che essa non è stata confermata in giudizio dal perito, mai citato come testimone.
Si osserva, infatti, in linea generale, che, se anche avente la forma della perizia giurata, la consulenza tecnica di parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa, quindi, si può riconoscere solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Nel caso di specie, come già evidenziato, il consulente agrario di parte, dott. Domenico
6 , non è stato escusso quale testimone e, pertanto, la sua relazione tecnica non è Persona_2
utilizzabile ai fini della dimostrazione dei danni concretamente subiti da ciascun ricorrente.
Né la prova della consistenza dei danni subiti da ciascuno può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte - peraltro non sottoposta al riconoscimento dei testi -, da cui emerge in maniera evidente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente degli stessi e il danneggiamento delle coltivazioni così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a circa sei anni, intercorrente tra la data della domanda (10.3.2021) e quella di verificazione dell'evento (5.9.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte e delle carenze probatorie evidenziate, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, ritiene che non possa essere riconosciuto, in favore dei ricorrenti, nessun risarcimento a titolo di danno diretto (danno alle coltivazioni in atto).
Parimenti, non possono essere riconosciuti i richiesti danni indiretti, ossia i danni per la mancata coltura succedanea, indicati in ricorso quali “danni per la ridotta produzione a causa della perdita di fertilità nell'annata agraria successiva” (cfr. pag. 5): non solo, infatti, nessuno dei testi escussi ha riferito tale circostanza e mancano agli atti documenti contabili o fiscali atti a dimostrare la contrazione della produzione negli anni successivi a quello per cui è causa, ma i funzionari del
Genio Civile, in sede di sopralluogo effettuato a ottobre 2016, ossia un anno dopo l'evento, hanno accertato che “i terreni erano in ottimo stato vegetativo e fitosanitario”. Tale circostanza se, da un lato, dimostra che i ricorrenti hanno effettuato alcuni lavori di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi dopo l'allagamento, dall'altro lato, evidenzia la perfetta fertilità dei terreni già nell'anno successivo all'evento e, quindi, la possibilità di effettuare sugli stessi le coltivazioni.
In ordine alle attività compiute per il ripristino della fertilità del suolo, poi, la prova che alcune attività di pulizia sono state compiute dai ricorrenti emerge anche dalle dichiarazioni testimoniali:
7 entrambi i testi escussi hanno, infatti, evidenziato, seppure con generico riferimento a tutti i fondi dei ricorrenti che l'acqua è ristagnata sui terreni;
tuttavia, le dichiarazioni dei testi non sono state concordi circa le attività concretamente compiute da ciascun ricorrente, atteso che il primo teste ha riferito che “alla pulizia del fondo hanno provveduto gli attori con l'ausilio di operai. Anche noi vicini abbiamo dato una mano”; mentre il secondo teste, senza fare alcun riferimento alla presenza di operai, ha dichiarato: “abbiamo dovuto portare i rifiuti a discarica;
alla pulizia del fondo hanno provveduto gli attori con trattori e pale meccaniche. Anche io ho provveduto alla pulizia”.
Oltre a tali contraddizioni, mancano del tutto agli atti documenti fiscali o contabili giustificanti la presenza di operai o lo smaltimento a discarica dei materiali. Il siffatto deficit probatorio, come già evidenziato sopra, non può essere colmato dalla valutazione del perito, in quanto non solo utilizzabile, ma non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere e dei costi sostenuti da ciascuno per l'acquisto di concimi o fertilizzanti.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, stante la prova dell'allagamento dei fondi e la circostanza che comunque nell'autunno del 2016 i terreni erano in perfetto stato vegetativo (emergente dal verbale di sopralluogo) possa, in ogni caso, essere riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento per il danno derivante dalla pulizia dei terreni, la quale, alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali e alla carenza documentale, deve ritenersi eseguita da ciascuno dei ricorrenti in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base dell'estensione dei terreni, di € 4.000,00 per Parte_1
, € 2.000,00 per ed € 4.000,00 per
[...] Parte_2 Parte_3
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale in Controparte_1
numerose pronunce, dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da CP_ parte dell' resistente e che di seguito sinteticamente si riportano.
Orbene, premesso che l'Alveo o San Donato rientra nel Comprensorio dei Regi Lagni, CP_2 va ricordato che, in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione,
8 manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. n. 484/2018). CP_1
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.
152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs.
112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è CP_1
custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_5
consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1
sono stati recentemente affermati dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa
9 ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
La mancata chiamata in causa del Consorzio territorialmente competente, nonché del Comune di Nola, del Comune di Cimitile e della Provincia rende poi superflua ogni delibazione circa la sussistenza di una loro eventuale (cor)responsabilità.
La va, quindi, condannata a pagare, a titolo risarcitorio, la somma di € Controparte_1
4.000,00 in favore di , € 2.000,00 in favore di ed € Parte_1 Parte_2
4.000,00 in favore di Parte_3
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (5 settembre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
Visto il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per 2/3; il restante 1/3 (oltre al rimborso di 1/3 delle spese documentate) segue la soccombenza e va liquidata nell'importo di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e degli aumenti per la pluralità di parti assistite aventi sostanzialmente identica posizione processuale, con distrazione in favore degli avv.ti Domenico Sgambati e dell'avv.
Stefania Colucci, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e nei confronti della disattesa ogni ulteriore
[...] Parte_3 Controparte_1
eccezione, deduzione ed istanza, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di € 4.000,00, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 2.000,00 e in favore di della somma di € Parte_2 Parte_3
4.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (5 settembre
2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno per anno e interessi legali a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti del restante 1/3, liquidato
10 in € 181,66 per spese ed € 1.016,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Domenico Sgambati e Stefania Colucci, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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