Articolo 34 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 33Articolo 35
Versione
6 marzo 1992
Art. 34. (Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi: criteri di delega.
Delega in materia di regime fiscale da applicare alle scissioni di societa' nazionali) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, nonche' agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) le operazioni di fusione, di conferimento d'attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano improntate al principio di neutralita' fiscale, limitatamente agli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria;
c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d'attivo mantengano i valori fiscali che avevano presso la societa' fusa, scissa o conferente e siano fiscalmente irrilevanti l'eventuale iscrizione di avanzi e disavanzi di fusione, nonche' l'imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi;
d) gli accantonamenti o le riserve regolarmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse condizioni dalla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria;
e) il riporto delle perdite fiscali dalla societa' fusa o scissa da parte della stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria venga consentito limitatamente all'ammontare della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della societa' conferitaria sita nel territorio dello Stato;
f) per le operazioni di fusione, scissioni conferimento d'attivo o scambio di azioni, l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della societa' beneficiaria o acquirente ad un socio della societa' conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante, sempreche' il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a tassazione dell'eventuale conguaglio in denaro percepito;
g) nel caso in cui fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di un conferimento dattivo o di una scissione figuri una stabile organizzazione della societa' conferente, lo Stato ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a condizione che ammetta in deduzione l'imposta che la societa' conferente avrebbe dovuto pagare nello Stato estero in cui e' situata la stabile organizzazione in assenza delle norme della direttiva in esame;
h) il trasferimento di stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato di societa' estera sia neutrale fiscalmente.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il re- gime fiscale da applicare alle scissioni di societa' nazionali. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, secondo i seguenti criteri e princi'pi direttivi:
a) attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della societa' scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria;
b) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla societa' estinta ovvero alla societa' che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzi ne' distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della societa' scissa comprese quelle relative alle rimananze e al valore di avviamento;
c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la societa' scissa;
d) le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio della societa' scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nei bilanci delle societa' che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della societa' scissa a ciascuna di esse spettante;
e) le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di ciascuna societa' cui e' trasferito il patrimonio sociale della societa' scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della societa' scissa a ciascuna di esse spettante;
f) irrilevanza dell'avanzo e del disavanzo iscritto nei bilanci delle societa' a cui viene trasferito il patrimonio sociale della societa' scissa, dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o quote o all'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' partecipanti alla scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' partecipanti alla scissione, annullate per effetto della scissione medesima ed il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili. Tale disanzo puo' essere utilizzato per l'iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla societa' scissa;
g) previsione della retroattivita', ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' partecipanti alla scissione.
h) disapplicazione o revoca dei benefici fiscali alle operazioni di fusione, scissione o scambio di azioni, se dette operazioni tra societa' o enti di Stati membri diversi sono poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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