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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1635/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLANI Parte_2 C.F._2
ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio in Lodi, Corso Archinti n.31;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vidigulfo, in data 25/10/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 5, dell'anno 2004; separati consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Procuratore della Repubblica in data 8/07/2015;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ • I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
• I figli (Milano, 29.9.2009) e Milano, 7.10.2011), già residenti con la sig.ra Per_1 Per_2
in Pieve Emanuele (MI) viale dei Pini n. 6 lett. F Int. 3, restano affidati Parte_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
• Il padre potrà tenere con sé i figli due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera nonché 1 giorno infrasettimanale nelle settimane in cui il weekend verrà trascorso dai minori con la madre, giorno in cui il padre preleverà i figli al pomeriggio per riaccompagnarli a casa entro le ore 22,00.
• Per le vacanze estive, natalizie e pasquali, le parti convengono che prenderanno accordi di volta in volta.
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo per il mantenimento dei Pt_2 Parte_1
figli pari ad € 250,00 mensili per ciascun figlio, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo Istat.
• I coniugi, nel rispetto del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia (già applicabile in sede di separazione), concorreranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli della coppia nella misura pari al 50% ciascuno.
• I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche per i minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 8/07/2015, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di autorizzazione del procuratore della
Repubblica.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Vidigulfo il giorno 25/10/2004 (atto n.5, parte I, anno Parte_2
2004);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1635/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLANI Parte_2 C.F._2
ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio in Lodi, Corso Archinti n.31;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vidigulfo, in data 25/10/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 5, dell'anno 2004; separati consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Procuratore della Repubblica in data 8/07/2015;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ • I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
• I figli (Milano, 29.9.2009) e Milano, 7.10.2011), già residenti con la sig.ra Per_1 Per_2
in Pieve Emanuele (MI) viale dei Pini n. 6 lett. F Int. 3, restano affidati Parte_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
• Il padre potrà tenere con sé i figli due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera nonché 1 giorno infrasettimanale nelle settimane in cui il weekend verrà trascorso dai minori con la madre, giorno in cui il padre preleverà i figli al pomeriggio per riaccompagnarli a casa entro le ore 22,00.
• Per le vacanze estive, natalizie e pasquali, le parti convengono che prenderanno accordi di volta in volta.
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo per il mantenimento dei Pt_2 Parte_1
figli pari ad € 250,00 mensili per ciascun figlio, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo Istat.
• I coniugi, nel rispetto del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia (già applicabile in sede di separazione), concorreranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli della coppia nella misura pari al 50% ciascuno.
• I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche per i minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 8/07/2015, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di autorizzazione del procuratore della
Repubblica.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Vidigulfo il giorno 25/10/2004 (atto n.5, parte I, anno Parte_2
2004);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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