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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1102/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 15.4.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giorgio Leoncini e dall'Avv.to Sergio Picchi, presso il cui studio sito in San
Miniato (PI), Largo Don Pino Puglisi n. 6, elettivamente domicilia ricorrente contro
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1 art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliato presso CP_ l' , sito in alla Via G. Pascoli, n. 8 Controparte_2 resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 2.11.2022, la ricorrente, dipendente del CP_1 resistente nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario area
A, per l'assolvimento delle funzioni attribuite al profilo professionale di collaboratore scolastico, ha contestato la ricostruzione di carriera effettuata dall'amministrazione, la quale ha omesso il riconoscimento integrale dei servizi preruolo prestati dalla stessa ed ha, invece, in applicazione dell'art. 569 d.lgs. n. 297/1994, riconosciuto a decorrere dal
01.09.2010, data di effettiva assunzione in servizio, l'anzianità di anni 7 mesi 7 e giorni
27 ai fini giuridici ed economici ed anni 1 mesi 9 e giorni 28 ai soli fini economici (cfr. decreto di ricostruzione di carriera del 05.05.2014 prot. n. 1040 – allegato al fascicolo di parte ricorrente). Più in particolare, ha dedotto di avere prestato servizio a tempo
Pag. 1 di 4 determinato: dal 15.05.2000 al 30.06.2000; dal 18.09.2000 al 30.06.2001; dal
05.10.2001 al 30.06.2002; dal 01.09.2002 al 17.10.2002; dal 18.10.2002 al 30.06.2003; dal 01.09.2003 al 31.08.2004; dal 01.09.2004 al 31.08.2005; dal 01.09.2005 al
31.08.2006: dal 01.09.2006 al 31.08.2007; dal 01.09.2007 al 31.08.2008; dal
01.09.2008 al 31.08.2009; dal 01.09.2009 al 31.08.2010;
2. Ha chiesto, quindi, l'accertamento del suo diritto “ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale ATA dell'integrale pregresso servizio di preruolo svolto, e come in atti descritto, e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto prot. n. 1040 del
05/05/2014 dell' in atti e parziale Controparte_3 disapplicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994 e comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale ATA per le motivazioni in atti, e condannare quindi il
[...]
(c.f. ) in persona del Ministro pro tempore a disporre ed Controparte_1 P.IVA_1 effettuare una nuova ricostruzione di carriera del ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente ed in atti descritto. 2) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al paga-mento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, per il quinquennio precedente al deposito del ricorso nonché agli interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e all'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. n. 724/1994. Sempre con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in fa-vore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
3. Il costituitosi in giudizio ha evidenziato come con sentenza di questo Tribunale CP_4
n. 41/2018 pubblicata il 25/01/2018 la ricorrente avesse ottenuto l'integrale riconoscimento delle proprie pretese avendo tale pronuncia statuito come “i ricorrenti – tra cui l'odierna istante– in relazione ai contratti a termine per cui è causa, hanno diritto al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati a decorrere dalla prima assunzione a termine;
- dichiara che i ricorrenti, ad eccezione di , hanno diritto al riconoscimento Parte_2 della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile in base all'anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati a decorrere dalla prima assunzione a termine;
- condanna il convenuto al pagamento in
Pag. 2 di 4 favore dei ricorrenti, ad eccezione di delle differenze tra il Parte_2 trattamento retributivo corrisposto e quello che sarebbe stato dovuto per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre ad interessi legali, nei limiti della prescrizione quinquennale”. CP_
Ha evidenziato, inoltre, come con decreto n. 1197 del 22/03/2019l' di CP_3 aveva dato “esecuzione alla sentenza sopra citata con il riconoscimento della progressione stipendiale dei periodi preruolo ai fini della carriera fino al 31/08/2010”.
In subordine, eccepito la prescrizione della pretesa fatta valere e, nel merito, ha evidenziato la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
4.1. Deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di prescrizione fatta valere dal CP_1
convenuto.
Occorre, al riguardo, dare continuità all'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale, mutatis mutandis, “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (così, Cass. Civ., n. 2232/2020).
Di conseguenza, la pretesa fatta valere volta alla corretta ricostruzione di carriera non può ritenersi prescritta.
Anche la pretesa al pagamento delle differenze retributive non corrisposte per l'omesso integrale riconoscimento del servizio preruolo non può ritenersi prescritta, avendo la ricorrente limitato la condanna per il periodo antecedente al quinquennio dal deposito del ricorso (2.11.2022).
5. Nella fattispecie in esame, a differenza rispetto a quanto previsto con la sentenza di questo Tribunale n. 41/2018 cit, la parte ricorrente ha chiesto la condanna del CP_1
“a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera del ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente
Pag. 3 di 4 ed in atti descritto”. In parte qua pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per ne bis in idem avanzata dal resistente, avendo la prima CP_1 sentenza soltanto l'accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nei periodi preruolo svolti con il riconoscimento, altresì, del diritto alla progressione stipendiale prevista dai CCNL ratione temporis applicabili.
5.1. Di conseguenza, il convenuto deve essere condannato ad effettuare una nuova CP_1 ricostruzione di carriera del ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente sopra descritto.
6. Dalla previsione di cui al punto che precede consegue anche la condanna del CP_1 resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti in conseguenza del corretto inquadramento e maturate entro il limite temporale del quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso. Con esclusione delle somme già corrisposte in forza del decreto citato n. 1197 del 22/03/2019 e delle altre aventi fonte nello stesso titolo come da allegati sub 5, 6, 6 bis e 8, 10, 10 bis al fascicolo di parte resistente.
7. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della parziale soccombenza sulla domanda di accertamento già oggetto della sentenza n. 41/2018 cit di questo Tribunale.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del l.r.p.t. CP_4
a procedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata presso il resistente, prima dell'immissione CP_1 in ruolo, dall'odierna ricorrente, meglio indicata al punto 1) della parte motiva, nonché al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive, maturate nei limiti del quinquennio antecedente alla data del
2.11.2022, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, meglio previste nel punto 6) della parte motiva che precede;
- compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1102/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 15.4.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giorgio Leoncini e dall'Avv.to Sergio Picchi, presso il cui studio sito in San
Miniato (PI), Largo Don Pino Puglisi n. 6, elettivamente domicilia ricorrente contro
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1 art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliato presso CP_ l' , sito in alla Via G. Pascoli, n. 8 Controparte_2 resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 2.11.2022, la ricorrente, dipendente del CP_1 resistente nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario area
A, per l'assolvimento delle funzioni attribuite al profilo professionale di collaboratore scolastico, ha contestato la ricostruzione di carriera effettuata dall'amministrazione, la quale ha omesso il riconoscimento integrale dei servizi preruolo prestati dalla stessa ed ha, invece, in applicazione dell'art. 569 d.lgs. n. 297/1994, riconosciuto a decorrere dal
01.09.2010, data di effettiva assunzione in servizio, l'anzianità di anni 7 mesi 7 e giorni
27 ai fini giuridici ed economici ed anni 1 mesi 9 e giorni 28 ai soli fini economici (cfr. decreto di ricostruzione di carriera del 05.05.2014 prot. n. 1040 – allegato al fascicolo di parte ricorrente). Più in particolare, ha dedotto di avere prestato servizio a tempo
Pag. 1 di 4 determinato: dal 15.05.2000 al 30.06.2000; dal 18.09.2000 al 30.06.2001; dal
05.10.2001 al 30.06.2002; dal 01.09.2002 al 17.10.2002; dal 18.10.2002 al 30.06.2003; dal 01.09.2003 al 31.08.2004; dal 01.09.2004 al 31.08.2005; dal 01.09.2005 al
31.08.2006: dal 01.09.2006 al 31.08.2007; dal 01.09.2007 al 31.08.2008; dal
01.09.2008 al 31.08.2009; dal 01.09.2009 al 31.08.2010;
2. Ha chiesto, quindi, l'accertamento del suo diritto “ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale ATA dell'integrale pregresso servizio di preruolo svolto, e come in atti descritto, e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto prot. n. 1040 del
05/05/2014 dell' in atti e parziale Controparte_3 disapplicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994 e comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale ATA per le motivazioni in atti, e condannare quindi il
[...]
(c.f. ) in persona del Ministro pro tempore a disporre ed Controparte_1 P.IVA_1 effettuare una nuova ricostruzione di carriera del ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente ed in atti descritto. 2) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al paga-mento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, per il quinquennio precedente al deposito del ricorso nonché agli interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e all'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. n. 724/1994. Sempre con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in fa-vore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
3. Il costituitosi in giudizio ha evidenziato come con sentenza di questo Tribunale CP_4
n. 41/2018 pubblicata il 25/01/2018 la ricorrente avesse ottenuto l'integrale riconoscimento delle proprie pretese avendo tale pronuncia statuito come “i ricorrenti – tra cui l'odierna istante– in relazione ai contratti a termine per cui è causa, hanno diritto al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati a decorrere dalla prima assunzione a termine;
- dichiara che i ricorrenti, ad eccezione di , hanno diritto al riconoscimento Parte_2 della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile in base all'anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati a decorrere dalla prima assunzione a termine;
- condanna il convenuto al pagamento in
Pag. 2 di 4 favore dei ricorrenti, ad eccezione di delle differenze tra il Parte_2 trattamento retributivo corrisposto e quello che sarebbe stato dovuto per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre ad interessi legali, nei limiti della prescrizione quinquennale”. CP_
Ha evidenziato, inoltre, come con decreto n. 1197 del 22/03/2019l' di CP_3 aveva dato “esecuzione alla sentenza sopra citata con il riconoscimento della progressione stipendiale dei periodi preruolo ai fini della carriera fino al 31/08/2010”.
In subordine, eccepito la prescrizione della pretesa fatta valere e, nel merito, ha evidenziato la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
4.1. Deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di prescrizione fatta valere dal CP_1
convenuto.
Occorre, al riguardo, dare continuità all'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale, mutatis mutandis, “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (così, Cass. Civ., n. 2232/2020).
Di conseguenza, la pretesa fatta valere volta alla corretta ricostruzione di carriera non può ritenersi prescritta.
Anche la pretesa al pagamento delle differenze retributive non corrisposte per l'omesso integrale riconoscimento del servizio preruolo non può ritenersi prescritta, avendo la ricorrente limitato la condanna per il periodo antecedente al quinquennio dal deposito del ricorso (2.11.2022).
5. Nella fattispecie in esame, a differenza rispetto a quanto previsto con la sentenza di questo Tribunale n. 41/2018 cit, la parte ricorrente ha chiesto la condanna del CP_1
“a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera del ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente
Pag. 3 di 4 ed in atti descritto”. In parte qua pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per ne bis in idem avanzata dal resistente, avendo la prima CP_1 sentenza soltanto l'accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nei periodi preruolo svolti con il riconoscimento, altresì, del diritto alla progressione stipendiale prevista dai CCNL ratione temporis applicabili.
5.1. Di conseguenza, il convenuto deve essere condannato ad effettuare una nuova CP_1 ricostruzione di carriera del ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente sopra descritto.
6. Dalla previsione di cui al punto che precede consegue anche la condanna del CP_1 resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti in conseguenza del corretto inquadramento e maturate entro il limite temporale del quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso. Con esclusione delle somme già corrisposte in forza del decreto citato n. 1197 del 22/03/2019 e delle altre aventi fonte nello stesso titolo come da allegati sub 5, 6, 6 bis e 8, 10, 10 bis al fascicolo di parte resistente.
7. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della parziale soccombenza sulla domanda di accertamento già oggetto della sentenza n. 41/2018 cit di questo Tribunale.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del l.r.p.t. CP_4
a procedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata presso il resistente, prima dell'immissione CP_1 in ruolo, dall'odierna ricorrente, meglio indicata al punto 1) della parte motiva, nonché al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive, maturate nei limiti del quinquennio antecedente alla data del
2.11.2022, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, meglio previste nel punto 6) della parte motiva che precede;
- compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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