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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn.957/2021, 986/2021, 990/2021, 1029/2021,
1031/2021, 1041/2021, 1046/2021 R.G. promosse in grado di appello rispettivamente
D A
(n.957/2021 R.G.)
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Maggio e Tullio Fortuna
- Appellante -
C O N T R O
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Rino Salvatore Di Caro
- Appellata -
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario NE AO
- Appellato -
Controparte_2
- Appellato non costituito -
, Controparte_3 CP_4
- Appellata non costituita -
CP_5
- Appellato non costituito –
Controparte_6
- Appellata non costituita–
1 D A
(n.986/2021 R.G.)
CP_5 rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Danile e Massimo Nappi
- Appellante -
C O N T R O
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Maggio e Tullio Fortuna
- Appellato -
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Rino Salvatore Di Caro
- Appellata -
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario NE AO
- Appellato -
Controparte_2
- Appellato non costituito -
, Controparte_3 CP_4
- Appellata non costituita -
CP_5
- Appellato non costituito –
Controparte_6
- Appellata non costituita -
D A
(n.990/2021 R.G.)
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario NE AO
- Appellante -
C O N T R O
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Maggio e Tullio Fortuna
- Appellato -
CP_5 rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Danile e Massimo Nappi
- Appellato non costituito -
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Rino Salvatore Di Caro
- Appellata -
2 Controparte_2
- Appellato non costituito -
Controparte_3 Controparte_7
- Appellata non costituita -
Controparte_6
- Appellata non costituita–
D A
(n.1029/2021 R.G.)
Parte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Danile
- Appellante -
C O N T R O
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Maggio e Tullio Fortuna
- Appellato -
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Rino Salvatore Di Caro
- Appellata -
Controparte_2
- Appellato non costituito -
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario NE AO
- Appellato -
CP_5
- Appellato non costituito -
Controparte_6
- Appellata non costituita -
D A
(n.1031/2021 R.G.)
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Crosta
- Appellante -
C O N T R O
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Maggio e Tullio Fortuna
- Appellato -
3 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Rino Salvatore Di Caro
- Appellata -
Parte_3
- Appellata non costituita -
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario NE AO
- Appellato -
CP_5
- Appellato non costituito –
Controparte_6
- Appellata non costituita -
D A
(n.1041/2021 R.G.)
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Rino Salvatore Di Caro
- Appellante -
C O N T R O
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Maggio e Tullio Fortuna
- Appellato -
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Crosta
- Appellato -
Parte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Danile
- Appellata -
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario NE AO
- Appellato -
CP_5 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Nappi
- Appellato -
Controparte_8
4
[...] - Appellata non costituita -
D A
(n.1046/2021 R.G.)
Controparte_6 rappresentata e difesa dagli avvocati Rino Impaglione e Giuseppe Impaglione
- Appellante -
C O N T R O
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Maggio e Tullio Fortuna
- Appellato -
Controparte_2
- Appellato non costituito -
, Parte_3 Parte_3
- Appellata non costituita -
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Rino Salvatore Di Caro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario NE AO
- Appellato -
CP_5
- Appellato non costituito –
Oggetto: retribuzione
All'udienza del 28.11.2024 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO 1) Con sentenza n.124/2021 il Tribunale G.L. di Agrigento, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , aveva condannato la Parte_2 [...]
, il l' Parte_3 Parte_1 [...]
il , l' , il Controparte_9 Controparte_2 CP_5 [...]
in via solidale fra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di euro 125.712,90 a titolo di differenze retributive e TFR, nei limiti della prescrizione quinquennale, per l'attività lavorativa di natura subordinata, contestualmente svolta alle dipendenze di tutti gli enti convenuti dal giugno del 1999 al maggio 2014 (ma regolarizzata per soli tre mesi nel 2013) in qualità di segreteria presso la sede sindacale di RO (e dal 2013 anche presso quella di Canicattì).
2) Avverso tale decisione ha proposto appello il con ricorso Parte_1 depositato il 28/07/2021 (iscritto al n. 957/2021 R.G.), chiedendone la riforma.
5 Controparte_10
2.a) la violazione degli artt. 101, 112, 156 e 277 c.p.c., per essersi, il Giudice di prime cure, pronunciato solo nei confronti delle parti costituite e non anche di quelle evocate in giudizio e non costituitesi ( , così generando Controparte_11 Controparte_12 una situazione di incertezza circa l'individuazione dei soggetti destinatari degli effetti della sentenza;
2.b) la violazione degli artt. 2094, 1292 e 2697 c.c. e dell'art. 246 c.p.c. per avere, il Tribunale, mal interpretando le risultanze della prova testimoniale (e in particolare la deposizione di , coniuge, in regime di comunione dei beni, della ricorrente Testimone_1
e, pertanto, incapace a testimoniare), erroneamente riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità dal 9/06/1999 al 30/11/2015, benché l'ente appellante, costituitosi il 16.12.2011, avesse iniziato ad operare l'11.01.2012;
2.c) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per essersi, il Giudice di prime cure, pronunciato ultra petita sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sino a novembre 2015, rilevando, a tal fine, che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_2 aveva chiesto dichiararsi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a partire dal
[...]
9/06/1999 sino al 31/07/2013 e "la condanna solidale delle parti convenute al pagamento delle differenze retributive dal 9/06/1999 sino ad oggi" e, dunque, da intendersi sino alla data del deposito del ricorso di prime cure (27/03/2014);
2.d) l'apodittica declaratoria di illegittimità del contratto di somministrazione, stipulato inter partes dal 2.5 al 31.7.2013 e, a detta dell'appellante, giustificato, come da causale ivi trascritta, dalla più intesa gestione della campagna fiscale per l'anno 2013;
2.e) l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha esteso la pronuncia condannatoria fino al maggio 2014, non considerando che il contratto di somministrazione era cessato nel luglio 2013;
2.f) la violazione dell'art.1292 c.c., per avere il Tribunale errato nell'affermare la solidarietà passiva ex latere debitoris, non essendovi prova che avesse Parte_2 svolto la medesima prestazione lavorativa in favore di tutti i soggetti convenuti (mancanza della eadem res debita);
2.g) il diritto alla ripetizione delle somme già corrisposte alla ricorrente in esecuzione dell'impugnata sentenza (complessivi € 42.473,02, di cui € 39.419,93 a titolo di differenze retributive ed €3.053,09 quali spese legali). Hanno resistito in giudizio il e . Controparte_1 Parte_2
3) Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello l' , con ricorso CP_5 depositato il 30/07/2021 (iscritto al n.986/2021 R.G.), lamentando:
3.a) la violazione dell'art.101 c.p.c. per avere il Tribunale, “omesso di indicare e pronunciare nei confronti di tutte le parti evocate in giudizio”, generando una situazione di incertezza rispetto ai soggetti cui la decisione è destinata;
3.b) la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 113, 115, 116, 132, 414 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere il Giudice di prime cure affermato l'inammissibilità del ricorso per
6 mancanza della prova dell'esistenza di un soggetto giuridico unitario da identificare quale
“unico centro di imputazione di interessi giuridici tra le parti resistenti” e destinatario dell'avversa richiesta condannatoria;
3.c) la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 247, 409 cpc e 2094 e 2697 c.c. per aver il primo Giudice erroneamente dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in assenza della prova di una eterodirezione datoriale in capo alla;
CP_5
3.d) la violazione dell'art.246 c.p.c., per non avere il Tribunale statuito la nullità della deposizione resa dal teste , “stante il rapporto di coniugio in comunione dei beni Tes_1 con . Pt_2
3.e) La violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per essersi il Tribunale pronunciato ultra petita, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro dal 09/06/1999 al 30/11/2015, oltre i limiti della domanda di prime cure (che cristallizzava gli effetti al 27/03/2014)
3.f) La violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. difettando l'accertamento condotto dal CTU di qualsiasi prova in merito all'orario di lavoro e all'espletamento di lavoro straordinario. Hanno resistito all'appello il il Controparte_1 Parte_1
e .
[...] Parte_2
4) Ha proposto appello, con ricorso depositato il 31.07.2021 (iscritto al n. 990/2021 R.G.) il lamentando: Controparte_1
4.a) la propria estraneità dal giudizio in quanto mai indicato nel ricorso di primo grado quale parte processuale;
4.b) la nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo ovvero per omesso deposito dello stesso fuori udienza;
4.c) l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva pronunciato la nullità del ricorso alla luce dell'art.414 c.p.c., per non avere la ricorrente allegato un qualsiasi collegamento tra l'odierno appellante e le altre parti convenute, nonché per avere il decidente autorizzato in corso di causa il deposito di ulteriore documentazione ad iniziativa della ricorrente;
4.d) l'incapacità ex art.246 c.p.c. del teste , in quanto marito della Testimone_1 ricorrente, in comunione legale dei beni con la stessa.
4.e) la tardiva impugnazione del contratto di somministrazione;
4.f) la nullità della CTU per essersi discostata dai quesiti conferiti dal giudice e per aver, in questo modo, fondato la propria consulenza su quella offerta dai consulenti di parte,
“cioè su attività fatte fuori quesito e in ogni caso estranee all'istruzione probatoria”;
4.g) il mancato accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione fra i convenuti, quale imprescindibile condizione propedeutica all'adottata condanna in via solidale degli stessi;
4.h) l'assenza di prova circa lo svolgimento da parte della di attività lavorativa Pt_2 nei confronti dell'appellante e in generale la mancanza di prova in ordine alla sussistenza degli indici della subordinazione;
4.i) la nullità della sentenza per incertezza sui destinatari del provvedimento.
7 Hanno resistito in giudizio il e . Parte_1 Parte_2
5) Ha interposto gravame anche il , con Controparte_2 ricorso depositato il 06/08/2021 (iscritto al n.1031/2021 R.G.), lamentando:
5.a) la nullità della sentenza per non avere il decidente specificato le parti destinatarie della sentenza, omettendo di indicare la e la Controparte_11 Controparte_12 già elencate in ricorso e così determinando un'assoluta incertezza in tema di individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento;
5.b) l'inammissibilità della domanda di condanna in via solidale di tutti i convenuti costituiti, non rinvenendosi nella fattispecie l'esistenza “di un unico centro di imputazione di interessi giuridici tra le parti resistenti”, operando, piuttosto, gli originari convenuti, dotati di individuale autonomia finanziaria e patrimoniale, in luoghi diversi, con distinti rappresentanti legali e diversificate finalità istituzionali;
5.c) la nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base dell'istruttoria svolta, ma senza considerare le dichiarazioni di segno opposto rese dai testi e Tes_2
; Tes_3
5.d) l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro, non essendo, invece, emerso, né dai documenti allegati dalla ricorrente, né dall'escussione testi, nessuno degli “elementi tipici della subordinazione, ossia lo svolgimento di attività lavorativa, dietro pagamento di una retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro”;
5.e) l'incapacità a testimoniare del teste , in quanto marito della ricorrente, Testimone_1 in comunione legale dei beni con la stessa e coinvolto in un contenzioso con
[...]
Controparte_13
5.f) la violazione degli artt. 99 e 102 c.p.c., per essersi, il Giudice di prime cure, pronunciato oltre il limite della domanda giudiziale, avendo riconosciuto “la natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo successivo alla data di deposito del ricorso”.
5.g) l'inapplicabilità del CCNL commercio Hanno resistito in giudizio il il Controparte_1 Parte_1
e .
[...] Parte_2
6) Per la riforma della medesima sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 6.8.2021 (iscritto al n.1029/2021 R.G.) la , Parte_3 lamentando:
6.a) la nullità della sentenza per avere il Tribunale generato una situazione di assoluta incertezza in ordine ai destinatari della decisione, omettendo di indicare tutte le parti chiamate in giudizio dalla ricorrente;
6.b) l'erroneo riconoscimento del vincolo di solidarietà fra i convenuti, in assenza di una domanda di accertamento in tal senso ad iniziativa della ricorrente e stante l'impossibilità per la quale associazione priva di personalità giuridica, di avviare “un Pt_3 collegamento con società dotate di personalità giuridica, in assenza delle prescritte
8 autorizzazioni e deliberazioni”; rileva, in ogni caso, l'inconfigurabilità del vincolo di solidarietà passiva per l'insussistenza dei presupposti codicistici;
6.c) la nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base dell'istruttoria svolta, ma senza considerare le dichiarazioni rese dai testi e , per effetto Tes_2 Tes_3 delle quali, a detta dell'appellante, poteva configurarsi l'esistenza di una prestazione lavorativa svolta in regime di autonomia o sotto la forma di volontariato;
6.d) l'assenza di prova utile al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, stante fra l'altro l'incapacità del teste , coniuge della in comunione legale Tes_1 Pt_2 dei beni con la stessa e coinvolto in un contenzioso con Controparte_13
6.e) la violazione degli artt. 99 e 102 c.p.c., per essersi, il Giudice di prime cure, pronunciato oltre il limite della domanda giudiziale, avendo riconosciuto alla natura subordinata del rapporto di lavoro anche per il periodo successivo alla data di deposito del ricorso;
6.f) l'erronea l'utilizzazione del CCNL commercio quale parametro per la quantificazione delle reclamate differenze retributive. Hanno resistito in giudizio il il Controparte_1 Parte_1
e .
[...] Parte_2
7) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_2 depositato il 10/08/2021 (iscritto al n. 1041/2021 R.G.), lamentando:
7.a) l'omessa pronuncia sulla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e della corresponsione dei contributi previdenziali e assistenziali;
deduceva a tal fine dall'istruttoria svolta in primo grado era emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro tra e le parti resistenti e, dunque, la sua estromissione “dal proprio posto di lavoro Pt_2
a seguito di licenziamento orale”; rilevava altresì che il rapporto di lavoro non era cessato con la scadenza del contratto di somministrazione (31 Luglio 2013) ma proseguito “anche dopo l'instaurazione del giudizio di impugnazione di primo grado” (Novembre 2015); eccepiva inoltre che nel caso di specie doveva trovare applicazione l'art.18 Legge n.300/1970, in considerazione del fatto che il recesso datoriale era stato intimato il 30/11/2015;
7.b) l'inosservanza della forma scritta ad substantiam del licenziamento, del quale eccepiva l'inefficacia e la nullità ai sensi dell'art. 2 Legge 108/1990;
7.c) l'inefficacia e illegittimità del contratto di somministrazione, per effetto del disposto dell'art.32 della legge 183/2010, insistendo per il “riconoscimento in suo favore di una somma a titolo di risarcimento del danno”, da quantificare a mezzo CTU;
7.d) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, aveva dichiarato la prescrizione del diritto al riconoscimento dei crediti retributivi, eccepiva in proposito la violazione dei “principi relativi al riporto dell'onere probatorio in ordine alle dimensioni aziendali, della valutazione ex ante dell'eventuale requisito della tutela reale accordata alla lavoratrice, della legge in concreto applicabile al caso di specie e dell'eventuale esistenza di atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale ex art. 2948, comma 4,
9 c.c.”, oltre all'erroneità dei calcoli eseguiti;
7.e) l'omessa applicazione della disciplina di cui all'art.18 cit. nella parte in cui prevede
“la corresponsione di un'indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione”;
7.f) l'erroneità della statuizione per non avere il Tribunale attribuito natura interruttiva all'atto di costituzione in mora del debitore del 28/09/2013, dichiarando “la prescrizione dei crediti di lavoro per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo di causa”.
7.g) l'erroneità dei conteggi eseguiti dal CTU per avere egli calcolato 37,5 ore lavorative rispetto alle 40 previste dal CCNL e per avere arbitrariamente determinato la retribuzione in € 500,00 mensili anziché il diverso importo annuo pari ad €1.000,00 emerso in atti. Hanno resistito in giudizio Parte_1 Controparte_1
, e .
[...] Controparte_14 Pt_3 CP_5
8) Per la riforma della predetta sentenza ha, infine, proposto appello l'
[...]
, con ricorso depositato il 10/08/2021 Parte_4
(iscritto al n.1046/2021 R.G.), lamentando:
8.a) la nullità della sentenza per avere il Tribunale di prime cure generato una situazione di assoluta incertezza in ordine ai destinatari della decisione, omettendo di indicare tutte le parti chiamate in giudizio dalla ricorrente;
8.b) l'inammissibilità della condanna in via solidale in assenza di una domanda in tal senso ad iniziativa della e non rinvenendosi nella fattispecie l'esistenza “di un unico Pt_2 centro di imputazione di interessi giuridici tra le parti resistenti;
8.c) la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
8.d) l'inattendibilità e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal marito della ricorrente, il teste , poiché “in regime di comunione legale dei beni con la moglie ricorrente, Tes_1 già in contenzioso con la . CP_15
8.e) la violazione degli artt.99 e 102 c.p.c., per essersi, il Giudice di prime cure, pronunciato oltre il limite della domanda giudiziale, avendo riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro anche per il periodo successivo alla data di deposito del ricorso;
8.f) l'erronea utilizzazione del CCNL commercio per la quantificazione delle reclamate differenze retributive. Hanno resistito in giudizio il Controparte_1 Parte_1
e .
[...] Parte_2
Alle udienze del 13.11.2023 e del 30.11.2023 le sette cause sono state riunite ai sensi dell'art.335 c.p.c., trattandosi di appelli avverso la stessa sentenza.
All'udienza del 9.04.2024 è stato conferito al nominato ctu (dott. , Persona_1 consulente del lavoro e dottore statistico economico) il seguente incarico (giusta ordinanza
10 del 21.12.2023): “determini le somme eventualmente spettanti a a titolo Parte_2 di differenze retributive, 13^ mensilità e T.F.R., tenuto conto dei seguenti parametri: periodo dal 28.05.2009 al 27.03.2014; inquadramento livello 3° (impiegato di concetto) livello 4° (impiegato d'ordine) del CCNL per i dipendenti delle organizzazioni sindacali;
orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00; già percepito €1.000,00 all'anno”.
Depositato l'elaborato peritale, comprensivo di una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti, le cause riunite, all'udienza del 28.11.2024, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, sono state decise come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVAZIONE
1) In via del tutto preliminare deve essere esaminato il motivo di appello - proposto dal
(punto 2.a), dall' (punto 3.a), dal Parte_1 CP_5 [...] punto 4.i), dal Controparte_1 Controparte_2
(punto 5.a), dalla (punto 6.a),
[...] Parte_3 dall (8.a) - relativo Parte_4 all'asserita nullità della sentenza per non essersi l'adito magistrato pronunziato nei confronti di tutte le parte evocate in giudizio.
Rilevano in particolare gli appellanti che, sebbene tra i convenuti ab origine indicati in ricorso comparissero anche la e la (entrambe Controparte_11 Controparte_12 non costituitesi in primo grado), nei loro confronti nulla ha previsto l'impugnata sentenza, non risultando tali enti fra i contraddittori elencate in epigrafe ovvero fra i destinatari del pronunciamento condannatorio in dispositivo.
Carenza descrittiva lesiva, a dire degli istanti, degli artt.101, 112, 156, e 277 c.p.c..
Tale doglianza, a parere di questa Corte, non merita accoglimento, per l'assorbente considerazione che gli unici soggetti che potrebbero lamentarsi per la prospettata lacuna motivazionale, potrebbero essere o le due Federazioni escluse (qualora Parte_2 dovesse avviare nei loro confronti azioni esecutive fondate su un titolo giudiziale alla cui formazione sono rimaste estranee) o la stessa (la quale non ha, però, sul punto Pt_2 formulato alcuna censura) perché privata di due (potenziali) debitori fra quelli originariamente convenuti in giudizio.
Nessuno pregiudizio è, invece, ravvisabile in capo ai suelencati appellanti, non vertendosi neppure in ipotesi di disintegrità del contraddittorio ex art.101 c.p.c. (per essere stata l'azione della ricorrente correttamente avviata nei confronti di tutti i prospettati datori di lavoro), di omessa motivazione ex art.112 c.p.c. (vizio del quale potrebbe al più dolersi la sola ricorrente, perché tacitamente privata della possibilità di aumentare la platea dei debitori), di invalidità della sentenza per omesso raggiungimento dello scopo ex art.156
c.p.c. (agevolmente rinvenendosi nella sentenza i destinatari della statuizione di condanna, come implicitamente certificato dallo spontaneo pagamento, pro quota, dell'importo liquidato ad iniziativa degli enti costituiti in primo grado), di lesione dell'art.277 c.p.c.
11 (per essersi, comunque, l'adito magistrato pronunciato sull'integrale causa petendi come illustrata nell'atto introduttivo del giudizio).
2) Sempre in via preliminare devono essere esaminate e disattese le censure, formulate dal di nullità della sentenza per estraneità della Controparte_1 medesima appellante dalla vicenda processuale in quanto mai indicata nel ricorso di prime cure (punto 4.a), per mancata lettura del dispositivo ovvero per omesso deposito dello stesso fuori udienza (punto 4.b) e per violazione dell'art.414 c.p.c. non avendo Parte_2 addotto in ricorso un qualsiasi collegamento tra il Centro di Assistenza Fiscale
[...]
e altre parti convenute, nonché per avere il decidente autorizzato in corso di CP_1 causa il deposito di ulteriore documentazione (punto 4.c). Basti in proposito osservare:
- quanto al primo profilo come il sia testualmente Controparte_1 indicato fra i resistenti elencati nell'epigrafe del ricorso e sia ripetutamente ripreso nella descrizione della causa petendi come uno tra i soggetti alle cui dipendenze Parte_2
nel periodo in contestazione, aveva prestato attività lavorativa (cfr. a titolo
[...] esemplificativo, pag. 3 penultimo capoverso;
pag. 4 primo capoverso;
pag.5 primo capoverso;
pag. 6 ultimo capoverso, pag.7 secondo capoverso, pag. 9 nella parte dedicata alle attività espletate per il CAF);
- per quanto attiene al secondo aspetto, la Suprema Corte ha recentemente (Cass. n.17587/2024) affermato il seguente principio di diritto (sovrapponibile alla riferita doglianza) “Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020
- non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti“;
- in merito all'ultimo profilo, come desumibile ancora una volta dalla lettura della causa petendi, il coinvolgimento del CAF nella vicenda processuale in oggetto è legato esclusivamente all'identificazione dello stesso quale uno tra i datori di lavoro della
[...]
prospettazione che rende inconferente l'accertamento di un eventuale Pt_2 collegamento operativo con gli altri convenuti;
mentre per quanto riguarda la produzione ammessa in giudizio si tratta di documentazione sopravvenuta (relativa al giudizio R.G.
3240/2015 pendente innanzi al Tribunale tra il locatore e la conduttrice Testimone_1 definito con sentenza del 9.10.2018). CP_15
12 3) Ancora in preliminare deve essere esaminata la censura relativa alla capacità a testimoniare di , quale coniuge in regime di comunione dei beni di Testimone_1 [...]
, sollevata dal (punto 2.b), dall Parte_2 Parte_1 CP_5
(punto 3.d), dal punto 4.d), dal Controparte_1 CP_1 [...]
(punto 5.e), dalla Controparte_2 Parte_3
(punto 6.d), dall' (8.d). Parte_4
Eccezione di nullità relativa ex art.157 c.p.c. già tempestivamente sollevata nel corso del giudizio di primo all'esito dell'assunzione della prova testimoniale stessa (si legge nel verbale del 25.01.2019 “I difensori deducono la inammissibilità della deposizione, per incapacità a testimoniare, in relazione al regime di comunione con la ricorrente") e oggi riproposta come specifica ragione di gravame.
Motivo di appello da ritenere fondato.
Infatti se è vero, per un verso, che lo status di coniuge non comporti, di per sé, ex art. 246
c.p.c., una incapacità a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, è parimenti certo, per altro verso, che in casi del tipo di quello che occupa – avuto riguardo alla natura delle pretese azionate in giudizio ed al regime di comunione legale dei beni vigente fra le parti - è patente l'interesse personale, attuale e concreto, alle sorti del giudizio da parte del soggetto chiamato a rendere testimonianza (Cass. sent. 9399/2019).
Al riguardo, è sufficiente richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“Nel caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., stante la sua facoltà di intervenire nel processo” (Cassazione Civile, sezione III, 8.5.2015 n. 9304).
4) Passando al merito della controversia possono essere esaminati congiuntamente - per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure - gli ulteriori motivi di appello proposti dal
[...]
(punto 2.b, 2.c, 2.e), dall' (punto 3.c, 3.e, 3.f), dal Parte_1 CP_5 [...] punto 4.h), dal Controparte_1 CP_1 Controparte_2
(punto 5.c, 5.d), dalla (punto 6.c, 6.e), da
[...] Parte_3
(7.g) dall Parte_2 Parte_4
(8.c, 8.e).
[...]
In proposito reputa questo collegio, all'esito della prova testimoniale espletata in primo grado e della documentazione allegata alla produzione della ricorrente, che sia emerso lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato contestualmente espletato da Parte_2 alle dipendenze dei seguenti appellanti:
[...]
- , la CP_5 Controparte_1 [...]
, dal 28.05.2009 al 31.12.2011; Parte_3
13 - l' , il e la Parte_1 CP_5 Controparte_1
dall'1.1.2012 al Parte_3
30.04.2013.
Conducono a tale determinazione le convergenti dichiarazioni dei testi:
- , già Sindaco di RO: “Io fino al 1999/2000 avevo chiaro, Testimone_4 nella mia mente, che la ricorrente era il punto di riferimento del patronato per Pt_2 le indicate sigle e … Mi ricordo che la sede era aperta sia la mattina che il CP_5 CP_5 pomeriggio … La mattina alle nove ricordo che era già aperto …la ricorrente si occupava delle pratiche patronato CAF (dichiarazione dei redditi), pensioni e pratiche per la CP_5
””; CP_5
- “Ha seguito una domanda di aggravamento per l'invalidità di mio Testimone_5 marito (cardiopatico). Nel 2007 mi ha seguito la mia domanda di pensionamento andata
a buon fine. Dopo il 2007 io andavo per la mia dichiarazione dei redditi e per il certificato
ISEE e le facevo ogni anno … L' ufficio era aperto sia di mattina che di pomeriggio. Mi ricordo che vi erano affissi degli orari dalle ore 09 alle ore 12.30 (o 13.00), una cosa del genere. Io mi ricordo che avevo letto che l'ufficio era aperto dalle ore 17.00 alle ore 19.00, se non sbaglio … l' ultima volta che mi sono rivolta alla ricorrente presso quella sede risale al 2014, per la pensione di reversibilità per la pensione di mio marito in tale anno deceduto, mi sembra che anche nel 2014 ho fatto la mia dichiarazione dei redditi”];
- , dipendente del , già “la Testimone_6 Parte_1 Controparte_2 ricorrente ha collaborato per due anni con noi, nel periodo fiscale prima indicato … non so dire quante dichiarazioni abbia predisposto la ricorrente nel 2012 e 2013, negli anni precedenti, su RO, credo che i numeri fossero di 100 -120 dichiarazioni annue;
ma questa è una mia stima. Nel 2012 o 2013 non mi ricordo di un aumento di produzione
a RO”];
- : “Dal gennaio 2000 sono stato distaccato dalla preso la Testimone_7 CP_16
LC IS di , con la qualifica di operatore politico sindacale. In questa Parte_4 attività mi sono rapportato con le diverse sedi della provincia, compreso RO.
Dal 1995 al 2000 ero vicino alla , in quanto delegato per i lavoratori e conoscevo CP_5
l'ambiente sindacale. Io ero presente il giorno dell'inaugurazione della sede di CP_5
RO, e con me c'erano tutto il gruppo dirigente e anche le categorie CP_5 Parte indicate LC IS , IS SCUOLA;
Il Segretario generale ed Aggiunti, la
FFISASCAT IS, patronato IN … la sede del aveva dal 2000 CP_5 Parte_5
l'orario di Ufficio, dalle ore 9-12,30 (13) e dalle 16-19; ma noi avevamo una funzione diversa dal Patronato, con un ruolo più “ politico”, tutti i dipendenti avevano CP_5 quell'orario, e quindi, anche la sede di RO;
ciò posso attestare perlomeno con riferimento nel periodo successivo alla mia nomina quale Operatore Politico Sindacale
… La ricorrente era l'unico punto di riferimento della sede di Catsrofilippo, e ciò emerse all'inaugurazione. … Si occupava dell'attività del Patronato. Tutte le usuali pratiche che trattano i patronati. Fino al 2009 ( anno in cui divento Segretario ) lei svolgeva CP_5 anche l'attività di proselitismo sindacale per la LC IS;
tale attività la faceva anche
14 per le altre categorie;
Mi è capitato di ritirare personalmente qualche delega sindacale trattata dalla ricorrente ( iscrizione al Sindacato di nuovi tesserati). Mi risulta anche che svolgesse attività fiscale … Le pratiche del fiscale venivano raccolte, anche dalla ricorrente, per la successiva trattazione. Ricordo di aver visto la ricorrente nel periodo della campagna fiscale CAF CISl, al Villaggio Mosè, si tratta di sede provinciale che si occupa delle pratiche fiscali”.
A chiarimento dello sviluppo temporale del rapporto di lavoro subordinato, come sopra delimitato, si precisa che:
- ogni pretesa retributiva precedente al 28.05.2009 è assorbita, come già riscontrato dal primo giudice, dal parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
- a decorrere dal 2.5.2013 e fino al 31.7.2013 ha lavorato in via esclusiva Parte_2 alle dipendenze del come da contratto di somministrazione di Parte_1 lavoro allegato alla produzione della ricorrente (convenzione la cui legittimità sarà oggetto di un successivo approfondimento in risposta alle specifiche ragioni di gravame formulate dalla difesa della;
Pt_2
- nulla può pretendere la ricorrente nei confronti del per il Parte_1 periodo precedente al 31.12.2011, avendo quest'ultimo pacificamente avviato la propria attività in epoca successiva a tale data;
- diversamente da quanto rilevato dal primo giudice non risulta dimostrato un impegno lavorativo della ricorrente eccedente le trenta ore a settimana (dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00);
- una volta cessato il contratto di collaborazione con il non vi è prova Parte_1 Pt_1 che abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze di alcuno degli enti Parte_2 convenuti.
Preme poi osservare come nessuno dei testi abbia riferito alcunché in ordine ad un qualsiasi legame lavorativo fra la ricorrente e l' Parte_4
, mentre la sola teste ha raccontato di una collaborazione
[...] Tes_8 dell'istante con il , circostanza da collocare però Controparte_2 in epoca precedente al 2006 e, dunque, in un periodo estraneo ad accertamento giudiziale perché coperto dall'affermata prescrizione.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza devono essere, dunque, rigettate tutte le domande proposte da nei confronti dell Parte_2 Parte_4
e del;
statuizione
[...] Controparte_2 che rende pleonastico l'esame delle ulteriori ragioni di gravame formulate da entrambe le parti.
5) Una volta riscontrata la natura subordinata del rapporto professionale intercorso per almeno un quinquennio tra le suindicate sigle sindacali e diventa Parte_2 dirimente individuare il CCNL operativo nella fattispecie e la qualifica rivestita dalla ricorrente.
15 Problematiche oggetto di censura da parte della (punto 3.f) e dalla CP_5
(punto 6.f) Controparte_17
Sotto il primo profilo è ormai consolidato in giurisprudenza (da ultimo Cass. ordinanza n.944 del 20/01/2021) il principio per cui: “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art.36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale
- anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità”.
Contratto collettivo da individuare, sulla base della documentazione in atti e in ragione dell'attività lavorativa effettivamente espletata dalla ricorrente, in quello “per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi” del 18.07.2008.
Convenzione d'altronde richiamata già dalla difesa della nel ricorso ex art.414 Pt_2
c.p.c. (“Nel caso di specie, la fonte collettiva applicabile ex art. 2070 C.C. è il C.C.N.L. Commercio Terziario, quale parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione sufficiente e proporzionata in applicazione dll'art.36 Cost. e con riferimento al potere conferito al Giudice dall'art.2099 C.C.”) e ripresa dal nominato CTU nell'elaborato peritale per il calcolo delle rivendicate differenze retributive e del TFR (utilizzando a tal fine esclusivamente la paga base, l'indennità di contingenza, il terzo elemento e la tredicesima mensilità).
Le mansioni concretamente espletate da come desumibili dal Parte_2 compendio testimoniale, lasciano poi preferire un suo inquadramento al livello 4 (“i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”), piuttosto che al livello 3 (“i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica”) del CCNL di comparto, non ravvisandosi nella compilazione dei moduli per il conseguimento di provvidenze previdenziali in favore dei richiedenti, nell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi degli utenti ovvero nella consegna di tale documentazione presso le amministrazioni competenti, un'effettiva autonomia operativa ovvero una radicata complessità delle incombenze, trattandosi di attività sostanzialmente ripetitiva e meramente compilativa di preordinata modulistica.
6) Devono essere invece, disattesi i motivi di appello - prospettati dalla difesa del
[...]
(punto 2.f), dall' (punto 3.b), dal Centro Assistenza Fiscale Parte_1 CP_18
16 (punto 4.g), dalla Federazione Territoriale FNL IS (punto 6.b) - con i quali si CP_1 lamenta l'erroneo riconoscimento del vicolo di solidarietà passiva tra gli originari resistenti in assenza della prova di un unico centro di imputazione.
Corretta, perché conforme a un orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza della Cassazione n.13904/2000, appare, secondo questo collegio, la scelta dell'adito magistrato di rinvenire nell'odierna vicenda processuale un unico rapporto di lavoro per effetto del riscontrato contemporaneo e indifferenziato impegno professionale di Pt_2
- con modalità tale da impedire di distinguere quale parte di attività sia stata
[...] svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri - in favore di diversi datori di lavoro, da considerare tutti solidalmente responsabili nei confronti della ricorrente per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ..
In altri termini, sulla base del materiale istruttorio in atti, il Tribunale ha ritenuto che l'impegno lavorativo di si sia espletato contemporaneamente e Parte_2 indifferentemente, così da rendere impossibile diversificare le quantità e gli sviluppi rispetto a ciascun datore, in favore di quattro diverse fruitori ma sempre nell'ambito di un unico rapporto.
Denunciano ancora gli appellanti l'insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di accertamento dell'esistenza di un soggetto giuridico unitario da identificare quale “unico centro di imputazione di interessi giuridici tra le parti resistenti”. Condizione imprescindibile, a loro dire, per superare il principio, unanimemente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il collegamento tra società non esclude l'autonoma personalità giuridica di ciascuna di esse, sicché non è consentito attribuire la titolarità di un rapporto di lavoro a un soggetto diverso da quello che assume la qualità di datore di lavoro solo per effetto di tale collegamento, tranne che non si accerti l'unicità dell'attività
e la simulazione o la preordinazione in frode alla legge del suo frazionamento fra vari soggetti imprenditoriali.
Anche tale doglianza è da rigettare, in quanto è erroneo il presupposto da cui muove.
La sentenza impugnata non ha attribuito la titolarità "ex parte datoris" del rapporto di lavoro di a più soggetti per effetto del collegamento tra diverse società Parte_2
o dell'individuazione di un gruppo riconoscibile al di sopra delle singole sigle sindacali. La sentenza ha, invece, positivamente accertato che la ricorrete ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze di quattro distinti enti, indifferentemente e contemporaneamente ora per l'uno, ora per l'altro, per lo più in maniera indistinguibile. E tale essendo la situazione di fatto accertata, giustamente ha ritenuto unico il rapporto di lavoro e ne ha fatto derivare la responsabilità solidale di tutti i datori per le obbligazioni conseguenti all'insufficienza del trattamento retributivo.
7) Lamenta poi la difesa del (punto 2.d) l'erroneità della Parte_1 declaratoria di illegittimità del contratto di somministrazione, stipulato inter partes dal 2.5 al 31.7.2013.
Tale ragione di gravame merita accoglimento, tenuto conto che:
17 - nel contratto in parola è già specificata la sua causale “punte di maggiore intensità per la gestione della campagna fiscale 2013, tale esigenza non può essere soddisfatta con il solo organico attualmente impiegato in azienda e - poiché ha una durata predominata nel tempo
- non può essere fronteggiata mediante il ricorso ad assunzioni dirette”;
- la liceità di tale causale trova conferma nel “Accordo Nazionale 10 febbraio 2010 sulla definizione di attività stagionale per i Centri di Assistenza Fiscale” (all. F della produzione dle medesimo appellante) nel quale, limitatamente ai profili di nostro interesse, si legge “i
CAAF svolgono una specifica attività nell'ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, elaborazione delle pratiche RED svolte in un arco temporale ben limitato e legato alle disposizioni legislative in materia di dichiarazione dei redditi;
tale attività si svolge prevalentemente e con incrementi esponenziali nel periodo febbraio/giugno di ogni anno, mentre negli altri periodi la normale attività viene svolta con il normale organico alle dipendenze;
il succitato incremento richiede il ricorso ad un numero di gran lunga superiore alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso al tempo determinato;
… le parti concordano che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale”;
- per la Suprema Corte (ex multis Cass. n. 22869 del 16/08/2024 e n. 21001 del 06/10/2014) in tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa che faccia riferimento a "picchi produttivi", ossia all'intensificazione dell'attività è assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dall'art. 21, comma 1, lett. c), del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, fermo restando l'onere per l'utilizzatore di fornire la prova dell'effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione;
- la teste , sentita all'udienza del 16.02.2018, rispondendo “E' vero” Testimone_9 al capo due dell'articolato difensivo dell'appellante (“Vero è che tra i mesi di maggio e di luglio la società convenuta ha la punta massima di attività connessa alla redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi”), ha confermato la situazione di peculiare contingenza legata ad un aumento delle incombenze del nel Parte_1 trimestre in contestazione;
- le opposte argomentazioni addotte dalla difesa della appaiono inconferenti Pt_2 perché basate sulla deposizione di (la cui incapacità a testimoniare è stata Testimone_1 già innanzi evidenziata) ovvero sulla non perfetta sovrapponibilità del periodo di maggiore incremento esponenziale dell'attività del indicato nell'Accordo (da Parte_1 febbraio a giugno) rispetto a quello trascritto nel contratto di somministrazione (da maggio a luglio), discrepanza, quest'ultima - di irrisoria portata temporale e frutto dell'inevitabile perfezionamento degli adempimenti fiscali anche dopo il 30 giugno di ciascun anno - inidonea ad inficiare la legittimità della convenzione in parola.
All'accoglimento di tale motivo di appello segue il rigetto della complanare ragione di gravame introdotta da (punto 7.c) volta ad ottenere l'indennità prevista Parte_2
18 dall'art.32 l.183/2010 sulla base della prospettata illegittimità del medesimo contratto di somministrazione.
L'accertata validità del contratto di somministrazione determina, però, l'obbligo del di corrispondere al il prescritto trattamento Parte_1 Parte_2 retributivo, da liquidare nella misura che sarà determinata al successivo punto 9 della motivazione.
Invero, a fronte dell'eccezione della lavoratrice di non avere percepito quanto a lei spettante per il trimestre in contestazione, sarebbe stato onere della datrice di lavoro, nella fattispecie inosservato, dimostrare di avere integralmente estinto l'obbligazione di pagamento.
8) Non possono, invece, trovare accoglimento i motivi di appello proposti dalla difesa di
, in quanto: Parte_2
- per la Suprema Corte (ex multis Cass. 3822/2019) “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha
l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto
è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa”; onere probatorio evidentemente disatteso dalla ricorrente, la quale non ha neppure dedotto la data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, né le modalità di concreta risoluzione del vincolo negoziale;
omissione probatoria (e prima ancora deduttiva) preclusiva ad ogni accertamento in merito all'invocata tutela reintegratoria e risarcitoria (punti 7.a, 7.b, 7.e. );
- il primo giudice ha già disconosciuto il diritto di al versamento dei Parte_2 contributi previdenziali in un passaggio motivazionale (“La ricorrente ritiene di aver diritto al riconoscimento ed al conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del 9.06.1999 sino a quando ha continuato a svolgere attività lavorativa per conto dei resistenti, ma tale domanda è da considerarsi inammissibile. Va infatti rilevato che l litisconsorte necessario per l'emissione di detta richiesta CP_19 pronuncia , non è stata chiamata in causa nel presente giudizio, e non è parte processuale, va dichiarata inammissibilità nel presente giudizio la domanda di regolarizzazione CP_1 contributiva per mancata citazione in giudizio dell' ) non oggetto di specifica censura;
circostanza che impedisce un nuovo esame della questione in appello;
- non può essere attribuita natura interruttiva della prescrizione alla lettera di messa in mora del 28.09.2013 perché inviata ad una società del tutto estranea all'odierno giudizio (la Trenkwalder s.r.l.), a due sigle sindacali (la e la Controparte_20 CP_21
nei cui confronti nessuna pronuncia condannatoria è stata adottata dal
[...]
Tribunale di prime cure) e un ente (il ) inattivo fino al gennaio 2012 Parte_1
(senza specificare rispetto a quest'ultimo il periodo di decorrenza della richiesta);
- egualmente inidonea ad interrompere la prescrizione è la missiva inviata, alla sola CP_5
il 5.11.2013 (ricevuta il successivo 11.11.2013), in quanto la copia allegata al n.6
[...] della produzione in appello di è carente delle pagine successive alla Parte_2
19 prima, nelle quali era presumibilmente formulata la richiesta di pagamento delle rivendicate differenze retributive.
9) Passando alla quantificazione delle ragioni creditorie spettanti a si fa Parte_2 espresso rinvio al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conteggi da adattare, però, alla mutata realtà fattuale come sopra illustrata e che può essere così riassunta:
- per il periodo dal 28.05.2009 al 31.12.2011, ha prestato attività Parte_2 lavorativa indistintamente in favore di , CP_5 Controparte_1
;
[...] Parte_3
- per il periodo dall'1.01.2012 all'01.05.2013, ha prestato attività Parte_2 lavorativa indistintamente in favore di , CP_5 Controparte_1
,
[...] Parte_3 Parte_1
[...]
- per il periodo dal 2.05.2013 al 31.07.2013, ha prestato attività Parte_2 lavorativa esclusivamente in favore del Parte_1
- per il periodo dall'1.08.2023 al 27.03.2014 non vi è prova che abbia Parte_2 prestato attività lavorativa in favore di nessuno degli enti convenuti. Tanto premesso, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridotta ad euro 64.090.88 la somma complessiva dovuta alla ricorrente:
- l' , il e la CP_5 Controparte_1 [...]
, devono essere condannate al pagamento, in via Parte_3 solidale fra loro, in favore di della somma di euro 38.782,08 oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- il l' , il e Parte_1 CP_5 Controparte_1 la devono essere Parte_3 condannati al pagamento, in via solidale fra loro, in favore di , della Parte_2 somma di euro 20.983,91 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- il deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 Pt_2 della somma di euro 4.324,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle
[...] singole scadenze al soddisfo. Devono essere, invece, rigettate tutte le domande proposte da nei Parte_2 confronti della e del Parte_4 [...]
. Controparte_2
Inoltre, in accoglimento della apposita domanda a tal fine formulata, in ragione delle apportate modifiche alla statuizione di prime, segue il diritto del Parte_1
dell' , della
[...] CP_5 Parte_3
della ad ottenere la
[...] Parte_4 restituzione dell'eventuale eccedenza di quanto dovuto in base alla presente sentenza e quanto corrisposto a in base alla sentenza di primo grado. Parte_2
20 10) Residua la regolamentazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio.
Il ridimensionamento della somma complessiva liquidata in favore di Parte_2
(determinata in euro 125.712,90 dal Tribunale di Agrigento e ridotta da questa Corte in euro 64.090.88) e il parziale accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
l' , il e la
[...] CP_5 Controparte_1 [...]
inducono a condannare queste ultime, in via Parte_3 solidale fra loro, al pagamento in favore di , delle spese di primo grado Parte_2 nella loro integrità e della metà delle spese dell'appello, compensate nel resto.
in quanto parte in questo caso soccombente, deve essere, invece, Parte_2 condannata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da liquidarsi come in dispositivo, in favore dell e Parte_4 del Controparte_2
Sono poste in via definitiva a carico del dell' , del Parte_1 CP_5
della Controparte_1 Parte_3
, in via solidale fra loro, le spese delle consulenze tecniche
[...]
d'ufficio espletate in entrambi i gradi del giudizio e liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in riforma della sentenza n.124/2021, pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 10 febbraio 2021, riduce la somma complessiva oggetto di statuizione di condanna a favore di Pt_2 ad euro 64.090.88 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole
[...] scadenze al soddisfo e per l'effetto condanna:
- l' , il e la CP_5 Controparte_1 [...]
, al pagamento, in via solidale fra loro, in favore Parte_3 di , per le causali di cui in motivazione, della somma di euro 38.782,08 Parte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- il l' , il e Parte_1 CP_5 Controparte_1 la , al pagamento, in via Parte_3 solidale fra loro, in favore di , per le causali di cui in motivazione, della Parte_2 somma di euro 20.983,91 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- il al pagamento in favore di , per le causali Parte_1 Parte_2 di cui in motivazione, della somma di euro 4.324,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. Rigetta tutte le domande proposte da nei confronti della Parte_2 [...]
e del Parte_4 Controparte_2
.
[...]
Dichiara il diritto del dell' , della Parte_1 CP_5 [...]
, della Parte_3 Parte_4
ad ottenere la restituzione dell'eventuale eccedenza di
[...] quanto dovuto in base alla presente sentenza e quanto corrisposto a in Parte_2 base alla sentenza di primo grado. 21 Condanna il l' , il Parte_1 CP_5 Controparte_1
e la , al
[...] Parte_3 pagamento, in via solidale fra loro, in favore di delle spese di lite di Parte_2 primo grado, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Compensa nella metà le spese del presente grado e condanna il Parte_1
l' , il e la CP_5 Controparte_1 [...]
, al pagamento, in via solidale fra loro, in favore di Parte_3
della residua quota, che liquida in euro 4.450,00 per compensi, oltre Parte_2 rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Condanna al pagamento in favore dell Parte_2 Parte_4
e del , delle spese
[...] Controparte_2 di lite del doppio grado, che liquida, per ciascuno, per il primo grado in euro 2.420,00 e per il presente grado in euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a e c.p.a., come legge. Pone in via definitiva a carico del dell' , del Parte_1 CP_5 [...]
della Controparte_1 Parte_3
, in via solidale fra loro, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio
[...] espletate in entrambi i gradi del giudizio. Così deciso, in Palermo il 28 novembre 2023.
Il Giudice estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco
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