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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 195/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella NOVELLO, Letizia Margherita
BELFIORE e Tommaso STELLA
e
OW ER LL, C.F. , nato a [...] il C.F._2
4/03/1994, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta BIANCHIN
In punto: modifica condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti:
1 I ricorrenti, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Vicenza,
in camera di consiglio, in data 1/12/2020 nell'ambito del procedimento civile n.
3820/2020 V.G., chiedono che il Tribunale accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1)Affidarsi la figlia ad entrambi i genitori che provvederanno alla Per_1
sua educazione, istruzione e mantenimento, con collocamento paritario presso gli stessi e residenza presso il padre.
starà con i genitori con le seguenti modalità: Per_1
- Dal lunedì al giovedì mattina alle ore 8:00 con il padre;
- Dal giovedì alle ore 8:00 o dall'uscita da scuola fino al sabato mattina alle ore
8:00 con la mamma. In questi giorni, e la mamma staranno e Per_1
dormiranno presso l'abitazione dei nonni materni o comunque presso un'altra abitazione reperita dalla sig.ra che dovrà essere sita nei Comuni Parte_1
limitrofi ad Isola Vicentina;
- A weekend alternati, dal sabato alle ore 8:00 fino al lunedì mattina ore 8:00.
Il tutto compatibilmente con le attività ludiche ed extrascolastiche di e Per_1
nel pieno rispetto delle esigenze della minore;
- Cinque giorni, anche non consecutivi, durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno, il giorno di Natale con il giorno di Capodanno. Il 24 dicembre ormirà dal genitore con cui trascorrerà il giorno di Natale;
Per_1
- Due giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua con il Lunedì di Pasquetta;
- Durante le vacanze estive, trascorrerà quindici giorni anche non Per_1
2 consecutivi con il padre e quindici giorni anche non consecutivi con la madre;
tali periodi dovranno essere concordati dai genitori entro il 31 maggio.
I genitori dichiarano sin da ora di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascessero problemi inerenti all'impostazione del modello educativo della figlia, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte che appaiono determinanti per il futuro della minore;
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera disgiunta dai sigg.
OW e per le questioni di ordinaria amministrazione con particolare Pt_1
riferimento alle questioni scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
l'autorizzazione a partecipare ad un'uscita scolastica e gita);
3) I genitori di provvederanno autonomamente e direttamente al Per_1
mantenimento della figlia minore nei periodi in cui la medesima starà con ciascuno di essi;
4) Il sig. OW ER LL e la sig,ra si obbligano a contribuire Parte_1
al 50% delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e ricreative
(ivi compresi i centri estivi) preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. In materia di spese straordinarie entrambi i ricorrenti concordano di fare esplicito riferimento a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul processo civile sottoscritto dal Tribunale di Vicenza attualmente in uso;
5) Su concorde volontà dei ricorrenti, il sig. OW ER LL beneficerà al
100% dell'assegno unico per la figlia dal giorno del deposito del presente ricorso e il sig. OW si obbliga a versare alla sig,ra il 50% delle Parte_1
3 somme che gli verranno accreditate a tale titolo. La sig.ra autorizza fin Pt_1
d'ora il sig. OW ER LL a richiedere l'assegno unico per la figlia Per_1
in proprio favore obbligandosi a consegnargli tutta la documentazione necessaria per la domanda;
6) Il sig. OW ER LL e la sig.ra godranno della detrazione Parte_1
fiscale al 50% per la figlia a partire dal deposito del presente ricorso;
Per_1
7) Spese e compensi di causa integralmente compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23/01/2025
e OW ER LL hanno chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni del decreto del Tribunale di Vicenza n. cronol. 11138/2020 emesso in data 1/12/2020 e pubblicato il 14/12/2020 nel procedimento n. 3820/2020
V.G.
In particolare, le parti chiedono di modificare il collocamento della figlia minore nata a [...] il [...] ed oggi prevalentemente collocata presso Per_1
la madre, disponendone il collocamento paritario presso ciascun genitore e residenza presso il padre. I ricorrenti chiedono, altresì, di modificare il regime di mantenimento della figlia con previsione del mantenimento diretto a Per_1
carico di ciascun genitore, per il periodo in cui la figlia si trova presso di lui,
ferma la partecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50%, alle spese straordinarie.
4 Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. cronol.
11138/2020, emesso in data 1/12/2020 e pubblicato il 14/12/2020 nel procedimento n. 3820/2020 V.G., vengano modificate nei termini seguenti:
1) Affidarsi la figlia ad entrambi i genitori che provvederanno alla Per_1
sua educazione, istruzione e mantenimento, con collocamento paritario presso gli stessi e residenza presso il padre. tarà con i genitori con le seguenti Per_1
modalità:
- Dal lunedì al giovedì mattina alle ore 8:00 con il padre;
- Dal giovedì alle ore 8:00 o dall'uscita da scuola fino al sabato mattina alle ore
8:00 con la mamma. In questi giorni, e la mamma staranno e Per_1
dormiranno presso l'abitazione dei nonni materni o comunque presso un'altra abitazione reperita dalla sig.ra che dovrà essere sita nei Comuni Parte_1
limitrofi ad Isola Vicentina;
- A weekend alternati, dal sabato alle ore 8:00 fino al lunedì mattina ore 8:00.
Il tutto compatibilmente con le attività ludiche ed extrascolastiche di e Per_1
nel pieno rispetto delle esigenze della minore;
5 - Cinque giorni, anche non consecutivi, durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno, il giorno di Natale con il giorno di Capodanno. Il 24 dicembre ormirà dal genitore con cui trascorrerà il giorno di Natale;
Per_1
- Due giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua con il Lunedì di Pasquetta;
- Durante le vacanze estive, trascorrerà quindici giorni anche non Per_1
consecutivi con il padre e quindici giorni anche non consecutivi con la madre;
tali periodi dovranno essere concordati dai genitori entro il 31 maggio.
I genitori dichiarano sin da ora di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascessero problemi inerenti all'impostazione del modello educativo della figlia, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte che appaiono determinanti per il futuro della minore;
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera disgiunta dai sigg.
OW e per le questioni di ordinaria amministrazione con particolare Pt_1
riferimento alle questioni scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
l'autorizzazione a partecipare ad un'uscita scolastica e gita);
3) I genitori di provvederanno autonomamente e direttamente al Per_1
mantenimento della figlia minore nei periodi in cui la medesima starà con ciascuno di essi;
4) Il sig. OW ER LL e la sig,ra si obbligano a contribuire Parte_1
al 50% delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e ricreative
(ivi compresi i centri estivi) preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. In materia di spese straordinarie entrambi i ricorrenti
6 concordano di fare esplicito riferimento a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul processo civile sottoscritto dal Tribunale di Vicenza attualmente in uso;
5) Su concorde volontà dei ricorrenti, il sig. OW ER LL beneficerà al
100% dell'assegno unico per la figlia dal giorno del deposito del presente ricorso e il sig. OW si obbliga a versare alla sig,ra il 50% delle Parte_1
somme che gli verranno accreditate a tale titolo. La sig.ra autorizza fin Pt_1
d'ora il sig. OW ER LL a richiedere l'assegno unico per la figlia Per_1
in proprio favore obbligandosi a consegnargli tutta la documentazione necessaria per la domanda;
6) Il sig. OW ER LL e la sig.ra godranno della detrazione Parte_1
fiscale al 50% per la figlia a partire dal deposito del presente ricorso;
Per_1
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 3/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 195/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella NOVELLO, Letizia Margherita
BELFIORE e Tommaso STELLA
e
OW ER LL, C.F. , nato a [...] il C.F._2
4/03/1994, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta BIANCHIN
In punto: modifica condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti:
1 I ricorrenti, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Vicenza,
in camera di consiglio, in data 1/12/2020 nell'ambito del procedimento civile n.
3820/2020 V.G., chiedono che il Tribunale accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1)Affidarsi la figlia ad entrambi i genitori che provvederanno alla Per_1
sua educazione, istruzione e mantenimento, con collocamento paritario presso gli stessi e residenza presso il padre.
starà con i genitori con le seguenti modalità: Per_1
- Dal lunedì al giovedì mattina alle ore 8:00 con il padre;
- Dal giovedì alle ore 8:00 o dall'uscita da scuola fino al sabato mattina alle ore
8:00 con la mamma. In questi giorni, e la mamma staranno e Per_1
dormiranno presso l'abitazione dei nonni materni o comunque presso un'altra abitazione reperita dalla sig.ra che dovrà essere sita nei Comuni Parte_1
limitrofi ad Isola Vicentina;
- A weekend alternati, dal sabato alle ore 8:00 fino al lunedì mattina ore 8:00.
Il tutto compatibilmente con le attività ludiche ed extrascolastiche di e Per_1
nel pieno rispetto delle esigenze della minore;
- Cinque giorni, anche non consecutivi, durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno, il giorno di Natale con il giorno di Capodanno. Il 24 dicembre ormirà dal genitore con cui trascorrerà il giorno di Natale;
Per_1
- Due giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua con il Lunedì di Pasquetta;
- Durante le vacanze estive, trascorrerà quindici giorni anche non Per_1
2 consecutivi con il padre e quindici giorni anche non consecutivi con la madre;
tali periodi dovranno essere concordati dai genitori entro il 31 maggio.
I genitori dichiarano sin da ora di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascessero problemi inerenti all'impostazione del modello educativo della figlia, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte che appaiono determinanti per il futuro della minore;
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera disgiunta dai sigg.
OW e per le questioni di ordinaria amministrazione con particolare Pt_1
riferimento alle questioni scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
l'autorizzazione a partecipare ad un'uscita scolastica e gita);
3) I genitori di provvederanno autonomamente e direttamente al Per_1
mantenimento della figlia minore nei periodi in cui la medesima starà con ciascuno di essi;
4) Il sig. OW ER LL e la sig,ra si obbligano a contribuire Parte_1
al 50% delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e ricreative
(ivi compresi i centri estivi) preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. In materia di spese straordinarie entrambi i ricorrenti concordano di fare esplicito riferimento a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul processo civile sottoscritto dal Tribunale di Vicenza attualmente in uso;
5) Su concorde volontà dei ricorrenti, il sig. OW ER LL beneficerà al
100% dell'assegno unico per la figlia dal giorno del deposito del presente ricorso e il sig. OW si obbliga a versare alla sig,ra il 50% delle Parte_1
3 somme che gli verranno accreditate a tale titolo. La sig.ra autorizza fin Pt_1
d'ora il sig. OW ER LL a richiedere l'assegno unico per la figlia Per_1
in proprio favore obbligandosi a consegnargli tutta la documentazione necessaria per la domanda;
6) Il sig. OW ER LL e la sig.ra godranno della detrazione Parte_1
fiscale al 50% per la figlia a partire dal deposito del presente ricorso;
Per_1
7) Spese e compensi di causa integralmente compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23/01/2025
e OW ER LL hanno chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni del decreto del Tribunale di Vicenza n. cronol. 11138/2020 emesso in data 1/12/2020 e pubblicato il 14/12/2020 nel procedimento n. 3820/2020
V.G.
In particolare, le parti chiedono di modificare il collocamento della figlia minore nata a [...] il [...] ed oggi prevalentemente collocata presso Per_1
la madre, disponendone il collocamento paritario presso ciascun genitore e residenza presso il padre. I ricorrenti chiedono, altresì, di modificare il regime di mantenimento della figlia con previsione del mantenimento diretto a Per_1
carico di ciascun genitore, per il periodo in cui la figlia si trova presso di lui,
ferma la partecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50%, alle spese straordinarie.
4 Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. cronol.
11138/2020, emesso in data 1/12/2020 e pubblicato il 14/12/2020 nel procedimento n. 3820/2020 V.G., vengano modificate nei termini seguenti:
1) Affidarsi la figlia ad entrambi i genitori che provvederanno alla Per_1
sua educazione, istruzione e mantenimento, con collocamento paritario presso gli stessi e residenza presso il padre. tarà con i genitori con le seguenti Per_1
modalità:
- Dal lunedì al giovedì mattina alle ore 8:00 con il padre;
- Dal giovedì alle ore 8:00 o dall'uscita da scuola fino al sabato mattina alle ore
8:00 con la mamma. In questi giorni, e la mamma staranno e Per_1
dormiranno presso l'abitazione dei nonni materni o comunque presso un'altra abitazione reperita dalla sig.ra che dovrà essere sita nei Comuni Parte_1
limitrofi ad Isola Vicentina;
- A weekend alternati, dal sabato alle ore 8:00 fino al lunedì mattina ore 8:00.
Il tutto compatibilmente con le attività ludiche ed extrascolastiche di e Per_1
nel pieno rispetto delle esigenze della minore;
5 - Cinque giorni, anche non consecutivi, durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno, il giorno di Natale con il giorno di Capodanno. Il 24 dicembre ormirà dal genitore con cui trascorrerà il giorno di Natale;
Per_1
- Due giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua con il Lunedì di Pasquetta;
- Durante le vacanze estive, trascorrerà quindici giorni anche non Per_1
consecutivi con il padre e quindici giorni anche non consecutivi con la madre;
tali periodi dovranno essere concordati dai genitori entro il 31 maggio.
I genitori dichiarano sin da ora di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascessero problemi inerenti all'impostazione del modello educativo della figlia, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte che appaiono determinanti per il futuro della minore;
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera disgiunta dai sigg.
OW e per le questioni di ordinaria amministrazione con particolare Pt_1
riferimento alle questioni scolastiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
l'autorizzazione a partecipare ad un'uscita scolastica e gita);
3) I genitori di provvederanno autonomamente e direttamente al Per_1
mantenimento della figlia minore nei periodi in cui la medesima starà con ciascuno di essi;
4) Il sig. OW ER LL e la sig,ra si obbligano a contribuire Parte_1
al 50% delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e ricreative
(ivi compresi i centri estivi) preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. In materia di spese straordinarie entrambi i ricorrenti
6 concordano di fare esplicito riferimento a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul processo civile sottoscritto dal Tribunale di Vicenza attualmente in uso;
5) Su concorde volontà dei ricorrenti, il sig. OW ER LL beneficerà al
100% dell'assegno unico per la figlia dal giorno del deposito del presente ricorso e il sig. OW si obbliga a versare alla sig,ra il 50% delle Parte_1
somme che gli verranno accreditate a tale titolo. La sig.ra autorizza fin Pt_1
d'ora il sig. OW ER LL a richiedere l'assegno unico per la figlia Per_1
in proprio favore obbligandosi a consegnargli tutta la documentazione necessaria per la domanda;
6) Il sig. OW ER LL e la sig.ra godranno della detrazione Parte_1
fiscale al 50% per la figlia a partire dal deposito del presente ricorso;
Per_1
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 3/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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