Sentenza 7 aprile 1983
Massime • 3
La legge n. 203 del 1982, recante la nuova normativa dei contratti agrari, non può, a norma dell'art. 53 della stessa legge, trovare applicazione quale jus superveniens nel giudizio di Cassazione - a prescindere dalle ulteriori condizioni delimitative dell'ambito di applicabilità della detta legge - in relazione a controversia per la risoluzione anticipata di rapporto di affitto di fondo rustico per Esercizio del diritto di ripresa da parte del concedente, che resta disciplinato dalla norma dell'art. 2 della legge n. 176 del 1978.*
In tema di contratti agrari, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 10 maggio 1978 n. 176, in riferimento alla legge 3 maggio 1982 n. 203 ed in relazione all'art. 3 cost. Sotto il profilo di una pretesa illogica ed arbitraria creazione di una disparità di Esercizio del diritto di agire in giudizio nei confronti di cittadini aventi stesse caratteristiche socio-economiche, in quanto è riservata alla discrezionalità delle scelte di politica legislativa la materia del contemperamento, a seconda delle esigenze sociali evolventesi nel tempo, dei confliggenti interessi del concedente coltivatore diretto e del concessionario coltivatore diretto, secondo equilibrati criteri di prevalenza ispirati anche alle finalità pubblicistiche connesse al settore dell'agricoltura.*
L'entrata in vigore, nel corso del giudizio di legittimità, della legge n. 176 del 1978 (modificativa delle condizioni soggettive necessarie a norma dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947,n. 273 per ottenere la cessazione della proroga legale, nel senso di richiedere altresì che il concedente ed il locatore sia o sia stato coltivatore diretto "negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni") comporta la cessazione con rinvio della sentenza di appello che ha pronunziato sulla richiesta di ripresa del fondo agricolo in base alla precedente normativa e ciò al fine del compimento da parte del giudice di rinvio di quella indagine di merito, circa la sussistenza o meno degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge sopravvenuta, che, risolvendosi in un accertamento di fatto è istituzionalmente preclusa alla Corte di Cassazione. ( Conf 2825/82, mass n 420694; ( Conf 2768/82, mass n 420642; ( Conf 2035/82, mass n 419897).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1983, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1983 |
Testo completo
La legge n. 203 del 1982, recante la nuova normativa dei contratti agrari, non può, a norma dell'art. 53 della stessa legge, trovare applicazione quale jus superveniens nel giudizio di Cassazione - a prescindere dalle ulteriori condizioni delimitative dell'ambito di applicabilità della detta legge - in relazione a controversia per la risoluzione anticipata di rapporto di affitto di fondo rustico per Esercizio del diritto di ripresa da parte del concedente, che resta disciplinato dalla norma dell'art. 2 della legge n. 176 del 1978.*