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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6900/2023
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile
Il Giudice dott. Andrea Compagno
Visti gli atti della causa pendente
Tra
, nata a [...] il [...], ( ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] ( , Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], ), Parte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...], ), Parte_4 C.F._4 [...]
, nata a [...] l'[...], ( ) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
, nato a [...] il [...], ( ),
[...] C.F._6 [...]
, nata a [...] il [...] ( ), Pt_7 C.F._7 Pt_8
, nato a [...] il [...] ( ),
[...] C.F._8 [...]
, nato a [...] il [...] ( ) e Pt_9 C.F._9 [...]
, nata a [...] il [...] ), tutti Pt_10 C.F._10
rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Coppola,
Giuseppina Cassata e Giuseppe Crescimanno.
Ricorrenti
Contro
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._11
16/08/1956, interdetto legale e per esso il suo Tutore, Avv. Alessandro Orunesu.
Resistente -contumace
1 E nei confronti di
Controparte_2
(C.F.: ), in persona del Ministro pro Tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato
***
Visto, in particolare, il decreto del 28.11.2023, che ha differito la discussione orale della causa all'udienza del 10.06.2024, disponendone la trattazione scritta;
Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza allegata.
Il Giudice
Andrea Compagno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
Nella persona del Dott. Andrea Compagno, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6900 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023
TRA
, nata a [...] il [...], ( ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], ), Parte_3 C.F._3
2 , nata a [...] il [...], ), Parte_4 C.F._4 [...]
, nata a [...] l'[...], ( ) e Parte_5 C.F._5 Parte_6
, nato a [...] il [...], ( ),
[...] C.F._6 [...]
, nata a [...] il [...] ( ), Pt_7 C.F._7 Pt_8
, nato a [...] il [...] ( ),
[...] C.F._8 [...]
, nato a [...] il [...] ( ) e Pt_9 C.F._9 [...]
, nata a [...] il [...] ), tutti Pt_10 C.F._10
rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Coppola,
Giuseppina Cassata e Giuseppe Crescimanno.
Ricorrenti
Contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._11
16/08/1956, interdetto legale e per esso il suo Tutore, Avv. Alessandro Orunesu.
Resistente -contumace
E nei confronti di
Controparte_2
(C.F.: ), in persona del Ministro pro Tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando,
…
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 17.05.2023 , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8
, , e , tutti nella qualità di
[...] Parte_7 Parte_9 Parte_10
eredi del dott. deceduto il 23.05.1992, convenivano in giudizio dinanzi Persona_1
3 a questo Tribunale, nella persona del suo tutore pro-tempore Controparte_1
Avv. Alessandro Orunesu per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la perdita del loro congiunto avvenuta a seguito della strage di AC del 23.05.1992.
I ricorrenti chiedevano la condanna al pagamento dei suddetti danni a carico del resistente dichiarato responsabile penale - unitamente ad altri soggetti - della strage di AC in virtù di sentenza penale di condanna passata in giudicato (Corte di Assise di Caltanissetta n.
6/2016).
In particolare, gli stessi esponevano che, a seguito della condanna all'ergastolo del unitamente ad altri soggetti, ritenuti responsabili della strage di AC veniva CP_1
riconosciuto ai parenti delle vittime, costituitesi parti civili, il diritto ad una provvisionale commisurata al danno morale subito e liquidata nella somma di €. 500.000,00
(cinquecentomila) ciascuno, nonchè il diritto al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e per la cui quantificazione si rinviava al Giudice civile.
Pertanto, gli odierni ricorrenti con il presente giudizio agivano per il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali iure proprio già accertati in sede penale, e precisamente del danno morale e da perdita del rapporto parentale quantificati complessivamente in €. 500.000,00 ciascuno per le sorelle ed ed in €. 300.000,00 per ciascuno dei Pt_1 Parte_2
nipoti, detratte le somme già percepite a titolo di provvisionale.
Il ricorso veniva notificato altresì al ON
, al fin di sentire “Accertare, ai sensi della L.
[...]
512/99, che gli odierni ricorrenti hanno i requisiti per l'accesso al Fondo previsto da tale disposizione in relazione ai fatti di causa e, dunque, per ottenere ristoro dei superiori danni anche in relazione alla responsabilità solidaristica e sussidiaria dello Stato”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il resistente , in persona Controparte_1
del suo tutore legale Avv. Alessandro Orunesu non si costituiva, rimanendo contumace.
Si costituiva invece l AR
, che eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione, in favore
[...]
dell'Autorità amministrativa, come disposto dalla legge n. 512/1999 e, pertanto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda spiegata nei confronti del CP_2
4 In particolare, l'Avvocatura eccepiva l'assoluta mancanza di giurisdizione del Giudice ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti di ammissione ai benefici di cui alla legge
512/99, non potendo l'autorità giudicante pronunciarsi su un tratto di azione amministrativa non ancora esercitata e di esclusiva cognizione dell'Amministrazione.
Quindi, in assenza di richieste istruttorie, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata all'udienza cartolare del 10.06.2024 per discussione e decisione con termine alle parti sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive e sino al giorno di udienza per note scritte.
***
In via preliminare deve essere ricordata la normativa cui hanno inteso fare riferimento i ricorrenti, cioè la legge 22 dicembre 1999 n° 512, avente ad oggetto l'istituzione del Fondo di Rotazione.
Con essa vengono in rilievo le peculiarità delle fattispecie connesse a fatti di mafia e, riproponendo una meccanismo di tutela delle vittime adottato già all'epoca del terrorismo, il legislatore ha voluto impedire che la confisca dei beni degli appartenenti alle associazioni criminali mafiose potesse ritorcersi in danno delle vittime che, prima della introduzione della legge, non potevano sperimentare proficuamente le azioni a tutela dei danni subiti proprio per l'incapienza - a volte apparente - dei patrimoni degli aggressori.
Con la l. 22 dicembre 1999, n. 512, si è provveduto ad istituire un Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso presso il , con cui ON
lo Stato ha deciso di sostenere le vittime di tali reati garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza.
Tale Fondo ha lo scopo di assicurare alle vittime, in favore delle quali sia stata emessa una sentenza di condanna, il risarcimento dei danni subiti e di ottenere l'effettivo e sollecito pagamento attraverso il diretto intervento del fondo.
Il Fondo è alimentato con un contributo annuale dello Stato e da somme derivanti dalla confisca di beni mafiosi.
La gestione dello stesso è attribuita alla AP (Concessionaria di servizi assicurativi pubblici), per conto del . ON
5 Sulle domande di accesso al Fondo decide il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso presieduto da un Commissario e costituito con d.m. del 12 ottobre 2000.
I requisiti richiesti per l'accesso al Fondo, come stabilito dagli artt. 4 e 5, comma 4, della l.
n. 512/1999 sono: la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore dell'istante emessa, dopo il 30 settembre 1982, nei confronti di soggetti imputati dei delitti di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, ovvero di una sentenza, ancorché non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisionale per i medesimi reati, ovvero ancora di una sentenza civile di liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti reati accertati in sede penale.
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Ulteriore requisito è l'insussistenza, nei confronti del richiedente, al momento della presentazione della domanda di una condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma
2, lett. a), c.p.p., o di una misura di prevenzione ai sensi della l. n. 575/1965 applicata in via definitiva o dei relativi procedimenti in corso.
Ulteriori modifiche, al sistema così delineato, venivano apportate dal d.l. 4 febbraio 2003,
n. 13, convertito nella l. 2 aprile 2003, n. 56, che ha stabilito la possibilità di corrispondere l'assegno vitalizio, previsto dalla l. 23 novembre 1998, n. 407, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione fossero di chiara evidenza, risultando, univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite, la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.
In particolare, per ciò che in questa sede rileva, è la possibilità prevista dall'art. 6 comma
IV, nel caso in cui il risarcimento del danno disposto dal Giudice civile venga poi di fatto pagato direttamente dal di surrogarsi nei diritti degli attori nei confronti di coloro CP_2
che sono stati ritenuti responsabili del fatto e condannati alla corresponsione delle somme, con l'effetto di legittimare l'intervento dello stesso nel presente giudizio quale intervento ad adiuvandum della posizione processuale e delle domande proposte dagli attori, da ritenersi, pertanto ammissibile.
6 Il , con la costituzione del non assume la veste ON Controparte_2
di parte processuale, come tale destinataria di apposita domanda, ma solo di soggetto nei cui confronti la eventuale statuizione di condanna dei convenuti responsabili dei delitti, può essere fatta valere.
~~~~~
Nel merito, l'analisi deve muovere dal segmento principale dell'accertamento, che involge il profilo fattuale della causa accertato dal Giudice penale, con una statuizione che, essendo passata in giudicato, spiega nel presente giudizio efficacia vincolante, ai sensi dell'art. 654
c.p.p.
Deve, inoltre, osservarsi che l'efficacia di giudicato della sentenza penale riguarda la commissione dell'illecito e la responsabilità dei suoi autori, che sono i presupposti fondamentali all'origine del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del fatto di reato.
Nella specie, è rimasto definitivamente accertato, in sede penale, come l'efferata strage commessa contro il dr. fosse volta ad arrestarne l'incessante lotta al Persona_1
contenimento del fenomeno mafioso.
Ciò, in particolare, è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta
n.6/2016, laddove si legge che “…non v'è alcun dubbio, sulla base di quanto accertato dalla sentenza
n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania e degli ulteriori elementi probatori raccolti nel presente procedimento, già analizzati, che nel 1991 la “commissione” provinciale di
Cosa Nostra fosse pienamente operante e avesse competenza a deliberare il compimento di delitti
“eccellenti”, nei quali non può non rientrare l'assassinio di un magistrato che è stato Persona_1
tra i più importanti protagonisti della storia italiana, tanto più se si considera che non doveva trattarsi, e in effetti non si trattò, di un crimine isolato, ma, nell'ottica di una progettualità terroristico mafiosa ad ampio spettro, di un attentato inserito in una strategia di attacco allo Stato” (cfr. pagg. 606/607 sentenza Corte di Assise n. 06/2006, doc.1).
In merito alla dinamica dei fatti e, in particolare, circa la responsabilità dell'attentato
(passata alla storia come “la strage di AC”) - nel quale hanno perso la vita, oltre ai coniugi e , anche i tre agenti del servizio scorte Persona_1 Controparte_5
, e - occorre dare atto che la sopra citata Controparte_6 Persona_2 Persona_3
7 sentenza n.6/2016 ha condannato il convenuto , unitamente ai Controparte_1
sig.ri , e , “alla pena dell'ergastolo con Parte_11 Parte_12 Parte_13
isolamento diurno per la durata di diciotto mesi, nonché al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare” e “interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente e decaduto dalla potestà dei genitori.”
Con specifico riferimento alla posizione del convenuto la condanna è stata CP_1
confermata dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta e divenuta irrevocabile in data
14.06.2022, a seguito del rigetto del Ricorso in Cassazione, con sentenza n. 4/2020 emessa il 21.07.2020 (cfr. doc. 2 e 3 ricorso introduttivo).
La pronuncia del Giudice penale ha dunque ormai acquisito autorità di cosa giudicata sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., anche con riferimento alle statuizioni inerenti la responsabilità civile del colpevole, tra gli altri , nei confronti delle Controparte_1
sorelle del compianto Dott. e Persona_1 Controparte_7 CP_8
, e dei nipoti, costituitisi tutti parti civili nel relativo procedimento penale.
[...]
In particolare, dall'accertata responsabilità penale degli imputati discende, a norma degli artt. 2043 e segg. c.c., richiamati dall'art. 185 c.p., l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali o morali, in favore di tutte le parti civili titolari del relativo diritto e, tra esse, degli odierni ricorrenti.
Sul punto la sentenza di primo grado così ha statuito: “Nel pronunciare la condanna degli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, questa Corte di
Assise deve limitarsi ad una condanna generica, non essendo stati acquisiti elementi sufficienti a determinare l'esatto ammontare dei danni summenzionati, e rimanendo quindi rimessa al competente giudicecivile la complessiva liquidazione. Tuttavia, in considerazione della elevatissima gravità dei reati, caratterizzati da una persistente potenzialità lesiva, questa Corte ritiene equo condannare gli imputati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale commisurata al danno morale che, sulla base degli elementi probatori raccolti, appare insito nelle sofferenze subite dalle seguenti parti civili nel periodo successivo alla conclusione del precedente procedimento penale avente ad oggetto il medesimo episodio delittuoso, e che si stima pari almeno: - all'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Controparte_7 Parte_3 Parte_4 Pt_5
8 , Pt_3 Parte_6 Controparte_9 Parte_8 Parte_7
[…]”. Parte_9 Parte_10
Appare indubbio che il fatto reato-illecito civile sia fonte dell'obbligazione risarcitoria anche in relazione ai parenti della vittima (cfr., ex multis, Cass. 30.08.2019, n. 21837, nonché Cass. 19.08.2003, n. 12124) e che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur")” (Cass. 15.02.2018, n. 3767).
~~~~~~
Ciò detto, il primo problema che si rende necessario esaminare in questa sede attiene alla legittimazione dei ricorrenti all'esercizio dell'azione in esame o, per meglio dire, alla titolarità in capo agli stessi di un diritto risarcibile, e ciò alla luce del tipo di rapporto esistente con la vittima primaria.
Si è, invero, già detto - ma adesso è il caso di ribadirlo - che i ricorrenti sono, rispettivamente, sorelle e Controparte_7 [...]
) e nipoti ex sorore , Controparte_9 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e ) della Parte_8 Parte_9 Parte_10
vittima primaria.
A tal proposito, fino ad alcuni anni fa la giurisprudenza era ferma nell'affermare che, nell'ipotesi di fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto, gli unici legittimati ad agire per il risarcimento del danno fossero i componenti stretti del nucleo familiare (ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle).
Nel prosieguo, tuttavia, tale tutela è stata estesa anche a soggetti diversi dalla c.d. famiglia nucleare (quali il genero, il cognato ed il nipote), purchè legati da convivenza o vincoli affettivi con la vittima (Cass. N. 15760/2006).
Sennonchè, mentre in un primo momento si è ritenuto che requisito indispensabile, ai fini della legittimazione ad agire, fosse la “convivenza” - individuata “quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci
9 vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico” (Cass. Civ. 4253/2012) - successivamente si è, invece, osservato che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del congiunto, nella specie nonno-nipote, non può ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano
l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza - del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione - di molteplici contatti telefonici o telematici” (così Cass. pen. n. 29735/2013 e, nello stesso senso,
Cass. n. 40717 del 9 ottobre 2015, Sez. Pen. VI, Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-11-2009, n.
24435).
Ed ancora: “«I prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto in relazione ad una particolare situazione affettiva intercorrente con la vittima. In tal caso, il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile ed al requisito della convivenza va attribuito un valore importante, ma non necessariamente dirimente, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di quei legami affettivi e parentali la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote, zio-nipote» (così Cass. 9 marzo 2017, n. 11428
e Cass. 21230/2016).
Orbene, a tale orientamento, così come da ultimo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, anche questo Tribunale ritiene di dovere aderire.
Per l'effetto, va affermata la legittimazione di tutti i ricorrenti.
***
Relativamente alla prova del danno, si è precisato in giurisprudenza che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur")”.
10 “In tal caso, prosegue la Suprema Corte, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (così, ex multis, Cass. 22397/2022 e Cass. 25541/2022).
Ed ancora: “Poiché il danno in questione incide sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e dei superstiti, questo può essere rilevato solo in forma indiretta, attraverso elementi indiziari e presuntivi, non potendosi fornire una prova in senso tecnico del dolore per la morte del congiunto: tali elementi, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, devono essere pertanto posti a convincimento del giudice.” (così Cass. Civ., sent. 15 luglio 2005, n.
15019 e, nello stesso senso, Cass. 30/11/2005, n. 6081; Cass. 6/6/1997, n. 5082).
In particolare, si è precisato in giurisprudenza (Cass. 13546/2006) che, «provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.».
Nel caso di specie, occorre considerare, anzitutto, che tanto le sorelle del dott. Per_1
rispettivamente di anni 56 (Maria) e 61 ), quanto (a maggior Parte_2
ragione) i nipoti ( , anni 31; anni 30; Parte_3 Parte_4
, anni 27; , anni 24; Parte_5 Parte_6 [...]
, anni 29; , anni 27; , anni Pt_7 Parte_8 Parte_9
23; , anni 20) avevano tutti una lunga prospettiva di vita e di Parte_10
relazione con il congiunto, prospettiva brutalmente frustrata dall'efferato delitto.
Occorre, poi, considerare che il dott. non aveva figli, il che rende altamente Per_1
verosimile il fatto, di comune esperienza, che avesse una assidua frequentazione tanto con le sorelle che, soprattutto, con i nipoti, tutti peraltro a quel tempo ancora in fase di pieno sviluppo e formazione caratteriale, personale e professionale.
Oltre al danno da perdita del rapporto parentale, occorre, poi, considerare, sotto il profillo squisitamente morale, la sofferenza patita e lo stravolgimento del vissuto dei ricorrenti, non solo nell'immediato.
11 Anche in tal caso possono valorizzarsi elementi di notorietà (Cass. 23469/2018), quali le
(particolarmente cruenti) modalità del fatto, l'intensità (massima) del dolo, la sanzione edittale prevista per il reato commesso (comminata nella misura massima).
Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in altro precedente, la strage che si è consumata ai danni del dr. costituisce uno dei fatti di sangue più sconvolgenti Per_1
della storia del nostro paese.
Se tale è l'effetto per il singolo cittadino esponenzialmente maggiore è l'impatto sul congiunto che è legato alla vittima da rapporto parentale e dall'affectio familiare.
Non può inoltre non considerarsi che l'evento stragista ebbe innegabilmente una risonanza mondiale, anche dovuta ai numerosi giudizi susseguitisi negli anni ed alla periodicità delle pubbliche e plurime commemorazioni.
Le superiori circostanze, se palesano una positiva e mutata sensibilità della collettività rispetto ad eventi che hanno costituito una profonda lacerazione del tessuto sociale, ed un più consapevole contrasto alla “controcultura mafiosa” anche in ambiti non meramente giudiziari, al contempo hanno proiettato la sofferenza dei congiunti in una sfera pubblica e relazionale.
Tali fatti hanno provocato negli odierni ricorrenti non solo un dolore disumano ed una profonda sofferenza al momento dell'accadimento, ma anche uno stravolgimento della vita quotidiana e di relazione, che perdura negli anni.
“Nella vita dei ricorrenti, si legge in ricorso, l'eccidio di AC è diventato “il fatto” attorno al quale, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno iniziato a ruotare gli ulteriori eventi della vita. Si pensi in particolare ai nipoti odierni ricorrenti, alcuni dei quali appena affacciati al modo lavorativo ed altri ancora studenti universitari, i quali, pur in una attività “normale”, come il frequentare l'ateneo, hanno vissuto quella stessa attività e le relazioni sociali che ivi si intrecciano, in modo molto più difficile, portando in ogni momento del quotidiano un fardello dal peso straordinario.
E' certo, quindi, che si è realizzata una profonda modificazione degli aspetti dinamico- relazionali di tutti i ricorrenti a seguito dell'evento de quo”.
***
12 Venendo alla questione della quantificazione del danno, occorre considerare che le tabelle di LA (ordinariamente in uso presso questo Tribunale) prevedono, nella versione aggiornata al giugno 2024, che il totale monetario non può di regola superare
€ 169.830,00, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Occorre, tuttavia, considerare che dette tabelle riguardano le ipotesi integranti responsabilità oggettiva e reati colposi.
Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, sempre secondo quanto si legge nelle suddette tabelle, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto nelle tabelle, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dalla vittima secondaria.
Orbene, considerando il “massimo” tabellare sopra indicato, ritiene il Tribunale che i superiori elementi, unitariamente valutati, inducono a ritenere ampiamente sussistenti i presupposti per qualificare la vicenda de qua come “extra ordinem” e, dunque, per elevare fino al doppio la misura ivi prevista, attesa l'eccezionalità dei danni, come sopra individuati, per un totale complessivo pari ad € 339.660 per ciascuno dei ricorrenti.
Sulla somma così individuata dovranno poi essere liquidati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo, va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della
13 Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Pertanto, ai ricorrenti, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, devalutate alla data (maggio 1992) dell'illecito (€ 166.336,92), sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento.
Il risarcimento complessivo sarà, allora, pari ad € 580.784,83, per ciascuno dei ricorrenti.
Dovendosi dal superiore importo detrarre quanto già disposto a titolo di provvisionale (€
500.000 ciascuno), si perviene ad un totale di € 80.784,83, che costituisce il residuo spettante ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, in relazione ai fatti di causa.
***
Va del pari accolta la domanda, direttamente spiegata dai ricorrenti nei riguardi del
, di accertamento della ricorrenza dei requisiti per l'accesso al Fondo. ON
Ed invero, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “la contemporaneità degli accertamenti (quello della responsabilità civilistica del condannato verso gli attori e quello dei presupposti per l'attivazione della responsabilità solidaristica dello Stato) non solo non è preclusa dal tenore testuale della disposizione, ma anzi risponde a minimali esigenze di economia processuale”(Cass. 03.05.2016,
n.8646).
A ciò aggiungasi, con riferimento alla natura (di diritto soggettivo) della posizione giuridica fatta valere dai ricorrenti che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere al riguardo che "sotto la vigenza della legge n. 512/99 le vittime dei reati di tipo mafioso devono considerarsi titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso alle elargizioni previste dal fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999, essendo l'amministrazione priva di ogni potere di valutazione autonoma dei presupposti oggettivi di erogabilità, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario” (Cass., Sez. Unite, 29.08.2008, n. 21927. Si veda anche Cass., Sez. Unite,
31.07.2017, n. 18983 e Tribunale di Roma, 21.02.2023, n. 2951), il che ulteriormente concorre a ritenere infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal . CP_3
Accertata l'ammissibilità della domanda, occorre adesso dare atto che, alla luce di quanto si è sin qui detto, ricorrono certamente nel caso in esame i requisiti per tale responsabilità solidaristica e sussidiaria dello Stato, secondo lo schema dettato dall'art. 4 L. 512/99, tanto più che i relativi presupposti non sono neanche stati specificamente contestati dal CP_2
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Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle ragioni per le quali il è ON
stato in esso convenuto, le spese vanno poste a carico di , mentre Controparte_1
nei riguardi del vanno compensate. CP_3
Dette spese si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 147/2022, ad eccezione di quelle della terza fase, per la quale va disposta una riduzione del 50%, non essendovi stata istruttoria, avuto riguardo all'ultimo scaglione di riferimento (fino ad € 520.000), così come maggiorato ex art. 6 d.m. 55/2014, nei limiti del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nella contumacia di in persona del tutore pro-tempore, Controparte_1
condanna a pagare, in favore di ciascuno dei ricorrenti, la somma Controparte_1
di € 80.784,83, oltre interessi legali dalla data odierna fino al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 19.839,22, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
accerta e dichiara che i ricorrenti hanno diritto di accedere al Fondo di Rotazione costituito presso il , per ottenere i benefici di cui alla L. 512/1999, nei limiti e ON
con le modalità di erogazione previsti da detta legge e dai relativi regolamenti attuativi;
compensa tra i ricorrenti ed il le spese di lite;
ON
indica, ai sensi degli artt. 59 e 60 del T.U. Imposta Registro, in Controparte_1
il soggetto nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Così deciso a Palermo in data 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Compagno
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