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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato Dott. Luca Marchi nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 300/2025 V.G. promosso da:
c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Matrone (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Dell'Indipendenza n. 20, a Bologna contro
(c.f. in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, legale domiciliataria in
Bologna.
Visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 14.04.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO rilevato che:
- il processo presupposto è il fallimento di dichiarato dal Controparte_2
Tribunale di Parma con sentenza del 2.10.2012;
- parte ricorrente è stata ammessa allo stato passivo reso esecutivo il 29.1.2013 per €
5.244,00;
- il fallimento è stato chiuso con decreto depositato il 27.2.2025;
- il ricorso è tempestivo, in quanto depositato entro 6 mesi dal termine di scadenza per l'impugnazione del decreto di chiusura (spetta all'Amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisto del carattere di definitività della decisione –
Cass. n. 36125/2021);
- il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente, la durata di 12 anni e 1 mese
(arrotondati a 12 anni - art. 2 bis);
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei pagina 1 di 2 anni;
- il procedimento si è effettivamente protratto per parte ricorrente con una durata eccedente quella ragionevole (detratti sei anni di durata ragionevole) per complessivi anni 6;
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n.
89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice corrispondente al credito ammesso al passivo;
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo alla ricorrente la somma di € 2.400,00 oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, con la maggiorazione (30%) prevista per la redazione degli atti con collegamento ipertestuale di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, comma 1-bis, (mod. dal D.M. n. 147/2022)
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore in carica, di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg.
Legge n.89/2001, a in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore in carica, la somma di € 2.400,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 28,00 per esborsi e in € 325,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 14.04.2025
Il Consigliere designato
Dott. Luca Marchi
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CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato Dott. Luca Marchi nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 300/2025 V.G. promosso da:
c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Matrone (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Dell'Indipendenza n. 20, a Bologna contro
(c.f. in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, legale domiciliataria in
Bologna.
Visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 14.04.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO rilevato che:
- il processo presupposto è il fallimento di dichiarato dal Controparte_2
Tribunale di Parma con sentenza del 2.10.2012;
- parte ricorrente è stata ammessa allo stato passivo reso esecutivo il 29.1.2013 per €
5.244,00;
- il fallimento è stato chiuso con decreto depositato il 27.2.2025;
- il ricorso è tempestivo, in quanto depositato entro 6 mesi dal termine di scadenza per l'impugnazione del decreto di chiusura (spetta all'Amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisto del carattere di definitività della decisione –
Cass. n. 36125/2021);
- il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente, la durata di 12 anni e 1 mese
(arrotondati a 12 anni - art. 2 bis);
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei pagina 1 di 2 anni;
- il procedimento si è effettivamente protratto per parte ricorrente con una durata eccedente quella ragionevole (detratti sei anni di durata ragionevole) per complessivi anni 6;
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n.
89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice corrispondente al credito ammesso al passivo;
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo alla ricorrente la somma di € 2.400,00 oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, con la maggiorazione (30%) prevista per la redazione degli atti con collegamento ipertestuale di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, comma 1-bis, (mod. dal D.M. n. 147/2022)
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore in carica, di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg.
Legge n.89/2001, a in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore in carica, la somma di € 2.400,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 28,00 per esborsi e in € 325,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 14.04.2025
Il Consigliere designato
Dott. Luca Marchi
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