TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1096/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. BIOCCA GAETANO giusta procura in atti;
attore contro
(Cod. Fisc. ), in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
(Cod. Fisc. ), e (Cod. Fisc. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Pilò e dall'Avv. Pierluigi Zenobi C.F._2
giusta procura in atti;
convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 497/2023 il Tribunale di Teramo dichiarava la propria incompetenza a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 71/2022 emesso dal Tribunale di Teramo, essendo competente a decidere sulla domanda presentata da il Tribunale di Ascoli Piceno. Pt_1 riassumeva il procedimento avanti all'intestato Tribunale spiegando di aver acquistato pro Pt_1 soluto e in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tra le altre, dalla “Banca del
Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa”, un portafoglio di crediti classificati come “in sofferenza” o “inadempienza probabile” e che, ai sensi del citato art. 58 TUB, della cessione era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2021, parte II, n° 150.
Allegava che, tra i crediti ceduti, rientrava anche quello già vantato dalla “Banca del Piceno Credito
Cooperativo Società Cooperativa” nei confronti della società comprensivo delle garanzie CP
allo stesso collegate, e derivante dal saldo negativo del c/c numero 0002/025/004802 (ex 25/01/04802) pagina 1 di 5 acceso in data 12/10/2009, come modificato ed integrato il 1/8/2014 ed il 23/05/2017, sul quale vi era disponibilità di aperture di credito ed anticipazioni, oltre che quello derivante dal saldo negativo del finanziamento chirografario nr. 009/0025/104619, sottoscritto in data 23/05/2017, per originari €
70.000,00, di complessivi € 38.381,22, più interessi.
Aggiungeva che i citati rapporti erano garantiti dal e dall' tramite plurime e distinte CP_3 CP_2 fideiussioni cd omnibus sottoscritte, il 12/10/2009 per la somma di € 114.000,00, il 30/5/2011 per il maggior importo di € 210.000,00, aumentato fino ad € 340.000,00 ed, infine, ridotta in data 12/11/2018 all'importo di € 285.000,00. Mentre il solo mutuo chirografario del 23/5/2017 era, altresì, garantito dai predetti mediante fideiussione specifica sottoscritta in pari data.
Ritenendo, dunque, di aver fornito la prova del credito e in assenza di spontaneo pagamento da parte della debitrice e dei fideiussori – nonostante i solleciti – chiedeva in questa sede di “accertare sempre ed in ogni caso l'ammontare del credito vantato per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo
e, per l'effetto, condannare gli opponenti, convenuti in riassunzione, al pagamento, in favore dell'opposta attrice in riassunzione, della somma di Euro 206.227,22, oltre agli interessi come da domanda ed oltre alle spese e competenze liquidate per il procedimento monitorio;
rigettare integralmente tutte le domande e richieste di parte opponente in quanto inammissibili, improponibili
e/o comunque infondate in fatto ed in diritto;
rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione spiegata da parte opponente anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.; condannare, in ogni caso, l'opposta convenuta in riassunzione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA”. CP_ Si costituivano, nel presente giudizio di riassunzione, sia la società che i fideiussori ed CP_3
eccependo, in primo luogo, il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla I CP_2 Pt_1
fideiussori, poi, contestavano il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. con conseguente decadenza della creditrice dalla possibilità di escutere la garanzia. Eccepivano l'esistenza, nei contratti di fideiussione, di clausole riproducenti lo schema diffuso dall'ABI, ritenuto in contrasto con la normativa sulla concorrenza, con conseguente nullità delle fideiussioni. In relazione al rapporto di conto corrente contestavano la pattuizione di interessi anatocistici, l'esistenza di spese ed oneri illegittimi oltre all'illegittimo utilizzo dello ius variandi. In ordine al finanziamento, infine, contestavano l'illegittima capitalizzazione degli interessi derivanti dall'ammortamento alla francese applicato. Concludevano, dunque, chiedendo “piaccia all'Onorevole Tribunale adito: in via preliminare accertare per le motivazioni di cui al punto I dell'opposizione, la carenza di legittimazione attiva in capo alla e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'opposto decreto Parte_1
pagina 2 di 5 ingiuntivo nr. 109/2022 – RG 71/2022 – reso il 26/1/2022 e conseguente sua revoca, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite;
sempre in via preliminare, per quanto attiene alla posizione dei fideiussori e accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2 CP_3
1957 c.c., la tardività dell'azione posta in essere dalla nei loro confronti e, per l'effetto, Pt_1 dichiarare la stessa decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori con conseguente sua revoca, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite;
in via principale e nel merito: rigettare la domanda spiegata dalla per nullità / insussistenza della garanzia fideiussoria (dei Parte_1
presupposti di legge e di idonea prova scritta), e perciò per nullità/inesistenza del credito vantato dalla ricorrente nei confronti dei fideiussori, oltre che nei confronti dell'obbligato principale CP
, in ogni caso: accertare e dichiarare, in riferimento al c/c n. 4802, la nullità ed
[...]
inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697, 1418 c.c. delle condizioni generali di contratto di cui ai capi precedenti relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli interessi al rapporto di c/c in esame;
accertare e dichiarare, in riferimento al contratto di finanziamento chirografario numero 009/0025/104619 stipulato in data
23/05/2017, per le motivazioni di cui in narrativa, l'indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche in riferimento all'applicazione del regime composto degli interessi al piano di ammortamento, con sanzione e ricalcolo ai tassi minimi ex legge previsti di cui all'art. 117 TUB;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o illegittimità delle partite di debito a carico degli opponenti, così come dedotte dalla anche alla luce Parte_1 dell'abusività/illegittimità delle clausole contrattuali apposte;
in ogni sua statuizione, con vittoria di spese - anche generali- e competenze di causa in favore dei sottoscritti antistatari procuratori”.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, era rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Mutato il giudice istruttore, all'udienza del 9 maggio 2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa era decisa con la presente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
L'eccezione di difetto di prova della titolarità del diritto di credito in capo all'attrice è fondata ed andrà accolta. A supporto dell'effettiva esistenza della cessione dei crediti per cui è causa, infatti, l'attrice produceva in giudizio il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si è detto, a tal riguardo – con orientamento ormai costante, da sempre seguito da questo Ufficio (v. da ultimo Cass. n. 3405/2024) – che in tema di cessione di crediti in blocco, laddove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della pagina 3 di 5 notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884;
Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Se è vero, infatti, che l'esistenza della pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale riveste un ruolo indiziario rilevante, ai fini della prova, è chiaro infatti che la stessa non può essere l'unico elemento portato all'attenzione del giudicante – al fine di supportare l'esistenza della titolarità del diritto – soprattutto allorchè l'avviso stesso, come nel caso di specie, è stato pubblicato su iniziativa della cessionaria ed è a tal punto ampio – in quanto riguardante decine e decine di cessioni oltre che decine e decine di ampie categorie– da non offrire alcun concreto elemento di certezza (Cass.,
20/07/2023, n. 21821; Cass. 3405/24).
Ed infatti, affinchè il citato avviso in Gazzetta Ufficiale possa fungere da prova dell'avvenuta cessione, dovrebbe univocamente contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Stante la contestazione di controparte, la cessionaria avrebbe dovuto fornire la prova documentale – anche indiziaria - che il credito controverso è stato incluso fra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione), giacché “la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58
TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione” (ex multis Cass. n.
12739/2021; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 9768/2016).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda andrà senz'altro rigettata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1096 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
pagina 4 di 5 i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 27 maggio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1096/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. BIOCCA GAETANO giusta procura in atti;
attore contro
(Cod. Fisc. ), in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
(Cod. Fisc. ), e (Cod. Fisc. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Pilò e dall'Avv. Pierluigi Zenobi C.F._2
giusta procura in atti;
convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 497/2023 il Tribunale di Teramo dichiarava la propria incompetenza a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 71/2022 emesso dal Tribunale di Teramo, essendo competente a decidere sulla domanda presentata da il Tribunale di Ascoli Piceno. Pt_1 riassumeva il procedimento avanti all'intestato Tribunale spiegando di aver acquistato pro Pt_1 soluto e in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tra le altre, dalla “Banca del
Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa”, un portafoglio di crediti classificati come “in sofferenza” o “inadempienza probabile” e che, ai sensi del citato art. 58 TUB, della cessione era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2021, parte II, n° 150.
Allegava che, tra i crediti ceduti, rientrava anche quello già vantato dalla “Banca del Piceno Credito
Cooperativo Società Cooperativa” nei confronti della società comprensivo delle garanzie CP
allo stesso collegate, e derivante dal saldo negativo del c/c numero 0002/025/004802 (ex 25/01/04802) pagina 1 di 5 acceso in data 12/10/2009, come modificato ed integrato il 1/8/2014 ed il 23/05/2017, sul quale vi era disponibilità di aperture di credito ed anticipazioni, oltre che quello derivante dal saldo negativo del finanziamento chirografario nr. 009/0025/104619, sottoscritto in data 23/05/2017, per originari €
70.000,00, di complessivi € 38.381,22, più interessi.
Aggiungeva che i citati rapporti erano garantiti dal e dall' tramite plurime e distinte CP_3 CP_2 fideiussioni cd omnibus sottoscritte, il 12/10/2009 per la somma di € 114.000,00, il 30/5/2011 per il maggior importo di € 210.000,00, aumentato fino ad € 340.000,00 ed, infine, ridotta in data 12/11/2018 all'importo di € 285.000,00. Mentre il solo mutuo chirografario del 23/5/2017 era, altresì, garantito dai predetti mediante fideiussione specifica sottoscritta in pari data.
Ritenendo, dunque, di aver fornito la prova del credito e in assenza di spontaneo pagamento da parte della debitrice e dei fideiussori – nonostante i solleciti – chiedeva in questa sede di “accertare sempre ed in ogni caso l'ammontare del credito vantato per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo
e, per l'effetto, condannare gli opponenti, convenuti in riassunzione, al pagamento, in favore dell'opposta attrice in riassunzione, della somma di Euro 206.227,22, oltre agli interessi come da domanda ed oltre alle spese e competenze liquidate per il procedimento monitorio;
rigettare integralmente tutte le domande e richieste di parte opponente in quanto inammissibili, improponibili
e/o comunque infondate in fatto ed in diritto;
rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione spiegata da parte opponente anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.; condannare, in ogni caso, l'opposta convenuta in riassunzione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA”. CP_ Si costituivano, nel presente giudizio di riassunzione, sia la società che i fideiussori ed CP_3
eccependo, in primo luogo, il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla I CP_2 Pt_1
fideiussori, poi, contestavano il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. con conseguente decadenza della creditrice dalla possibilità di escutere la garanzia. Eccepivano l'esistenza, nei contratti di fideiussione, di clausole riproducenti lo schema diffuso dall'ABI, ritenuto in contrasto con la normativa sulla concorrenza, con conseguente nullità delle fideiussioni. In relazione al rapporto di conto corrente contestavano la pattuizione di interessi anatocistici, l'esistenza di spese ed oneri illegittimi oltre all'illegittimo utilizzo dello ius variandi. In ordine al finanziamento, infine, contestavano l'illegittima capitalizzazione degli interessi derivanti dall'ammortamento alla francese applicato. Concludevano, dunque, chiedendo “piaccia all'Onorevole Tribunale adito: in via preliminare accertare per le motivazioni di cui al punto I dell'opposizione, la carenza di legittimazione attiva in capo alla e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'opposto decreto Parte_1
pagina 2 di 5 ingiuntivo nr. 109/2022 – RG 71/2022 – reso il 26/1/2022 e conseguente sua revoca, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite;
sempre in via preliminare, per quanto attiene alla posizione dei fideiussori e accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2 CP_3
1957 c.c., la tardività dell'azione posta in essere dalla nei loro confronti e, per l'effetto, Pt_1 dichiarare la stessa decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori con conseguente sua revoca, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite;
in via principale e nel merito: rigettare la domanda spiegata dalla per nullità / insussistenza della garanzia fideiussoria (dei Parte_1
presupposti di legge e di idonea prova scritta), e perciò per nullità/inesistenza del credito vantato dalla ricorrente nei confronti dei fideiussori, oltre che nei confronti dell'obbligato principale CP
, in ogni caso: accertare e dichiarare, in riferimento al c/c n. 4802, la nullità ed
[...]
inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697, 1418 c.c. delle condizioni generali di contratto di cui ai capi precedenti relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli interessi al rapporto di c/c in esame;
accertare e dichiarare, in riferimento al contratto di finanziamento chirografario numero 009/0025/104619 stipulato in data
23/05/2017, per le motivazioni di cui in narrativa, l'indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche in riferimento all'applicazione del regime composto degli interessi al piano di ammortamento, con sanzione e ricalcolo ai tassi minimi ex legge previsti di cui all'art. 117 TUB;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o illegittimità delle partite di debito a carico degli opponenti, così come dedotte dalla anche alla luce Parte_1 dell'abusività/illegittimità delle clausole contrattuali apposte;
in ogni sua statuizione, con vittoria di spese - anche generali- e competenze di causa in favore dei sottoscritti antistatari procuratori”.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, era rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Mutato il giudice istruttore, all'udienza del 9 maggio 2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa era decisa con la presente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
L'eccezione di difetto di prova della titolarità del diritto di credito in capo all'attrice è fondata ed andrà accolta. A supporto dell'effettiva esistenza della cessione dei crediti per cui è causa, infatti, l'attrice produceva in giudizio il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si è detto, a tal riguardo – con orientamento ormai costante, da sempre seguito da questo Ufficio (v. da ultimo Cass. n. 3405/2024) – che in tema di cessione di crediti in blocco, laddove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della pagina 3 di 5 notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884;
Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Se è vero, infatti, che l'esistenza della pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale riveste un ruolo indiziario rilevante, ai fini della prova, è chiaro infatti che la stessa non può essere l'unico elemento portato all'attenzione del giudicante – al fine di supportare l'esistenza della titolarità del diritto – soprattutto allorchè l'avviso stesso, come nel caso di specie, è stato pubblicato su iniziativa della cessionaria ed è a tal punto ampio – in quanto riguardante decine e decine di cessioni oltre che decine e decine di ampie categorie– da non offrire alcun concreto elemento di certezza (Cass.,
20/07/2023, n. 21821; Cass. 3405/24).
Ed infatti, affinchè il citato avviso in Gazzetta Ufficiale possa fungere da prova dell'avvenuta cessione, dovrebbe univocamente contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Stante la contestazione di controparte, la cessionaria avrebbe dovuto fornire la prova documentale – anche indiziaria - che il credito controverso è stato incluso fra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione), giacché “la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58
TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione” (ex multis Cass. n.
12739/2021; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 9768/2016).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda andrà senz'altro rigettata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1096 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
pagina 4 di 5 i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 27 maggio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5