Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/10/2002, n. 14780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14780 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE1 4 78 0402 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 155 per diritu 18/10/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Determinazione di indennità di esproprio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO PRESIDENTE R.G.N. 19294/99 CAPPUCCIO Dott. Giammarco CONSIGLIERE Dott. Giuseppe SALME' CONSIGLIERE CONSIGLIERE Cron. 34556 Dott. Fabrizio FORTE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 17.10.2001 SENTENZA sul ricorso proposto dalla TRAMONTANA S.p.A. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n.38, presso lo studio dell'Avv. Benito Pietro Panariti che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Antonio Giacino del foro di Verona, in forza di procura speciale in calce al ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
ASSESSORATO ai BENI CULTURALI e AMBIENTALI e alla PUBBLICA ISTRUZIONE della REGIONE SICILIANA, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- CONTRORICORRENTE -
VARIE DCV 2139 2001 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.446/99 pubblicata il 19.5.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.10.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4.4.1992, la Tramontana S.p.A. in liquidazione, già proprietaria di un appezzamento di terreno in Ustica, premesso che con decreto n.1294 del 15.5.1991 l'Assessorato ai beni culturali e ambientali e alla pubblica istruzione della Regione Siciliana aveva determinato l'indennità provvisoria di espropriazione relativa al terreno sopra menzionato per destinarlo a zona archeologica attrezzata, nonché premesso che tale indennità era molto inferiore al valore di mercato del terreno stesso, conveniva davanti alla Corte di Appello di Palermo detto Assessorato, al fine di sentir dichiarare che la riferita indennità doveva essere determinata in corrispondenza al valore di mercato del fondo, con conseguente condanna del convenuto al pagamento in suo favore sia della suindicata indennità sia di quella di occupazione, oltre gli accessori. Si costituiva il medesimo convenuto, concludendo per il rigetto della pretesa avversaria, in considerazione del fatto che i terreni espropriati non ricadevano in zona edificabile essendo ubicati nell'area archeologica di Ustica e che con il riferito decreto era stata correttamente determinata l'indennità provvisoria di occupazione. 2 La Corte territoriale, con sentenza in data 11.12.1998/19.5.1999, respingeva la domanda attorea, assumendo: a) che con delibera consiliare n.88 del 28.4.1983, avente per oggetto la modifica parziale del Piano regolatore Generale di Ustica, il terreno in esame fosse stato inserito nella zona omogenea di destinazione urbanistica "E" (verde agricolo); b) che a detto terreno si applicasse, di conseguenza, in forza del disposto del quarto comma dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, la normativa di cui alla legge n.865 del 1971 e che, pertanto, l'indennità di espropriazione dovesse venire determinata sulla base del corrispondente valore (agricolo appunto) del terreno medesimo, tenuto conto non soltanto delle colture effettivamente praticate sul suolo, ma anche dell'eventuale esercizio di un'azienda agricola;
c) che occorresse, quindi, avere riguardo, nella specie, al valore di stima e non a quello di mercato;
d) che non fosse condivisibile la classificazione del terreno effettuata dal consulente tecnico, il quale lo aveva considerato come "orto" sulla base della mera idoneità della struttura del fondo a tale tipo di coltura, atteso che siffatta classificazione si palesava meramente astratta sul piano logico ed errata giuridicamente;
e) che il terreno espropriato, nei verbali di consistenza, fosse risultato essere uniformemente seminativo, onde era stato correttamente valutato in via amministrativa, alla stregua dei relativi valori agricoli medi di riferimento. Avverso la richiamata sentenza, propone ricorso per cassazione la Tramontana S.p.A. in liquidazione, deducendo un solo motivo di gravame, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il predetto Assessorato della 3 Regione Siciliana. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione della legge n.865 del 1971 e contestuale difetto di motivazione, assumendo: a) che la Corte territoriale si è basata sulle mere risultanze catastali, dalle quali appare la destinazione “a seminativo" dell'area espropriata, onde la liquidazione dovrebbe venire effettuata con riferimento ai valori agricoli medi della Regione Agraria n. 14 (denominata Pianura Isola di Ustica); b) che tali risultanze sono per vero semplicemente formali, poiché, in realtà, all'atto dell'immissione in possesso (verbale in atti della ricorrente in data 18.9.1989), la superficie risultava essere costituita da terreno destinato alla coltivazione di ortaggi;
c) che la natura del terreno, così come identificata dal consulente tecnico, è stata confermata da due tecnici della Regione, coadiuvati da due testimoni, onde, incontrovertibilmente, il terreno in oggetto aveva uno sfruttamento orticolo;
d) che la decisione è, quindi, fondata su un inesatto presupposto di fatto, smentito dagli atti di causa là dove risulta la coltura orticola dell'area espropriata;
e) che la commisurazione dell'indennizzo deve perciò essere operata tenendo conto del valore del terreno in base alle colture effettivamente praticate e considerando altresì tutti gli apporti migliorativi derivanti dall'esercizio dell'azienda agricola esistente sullo stesso;
f) che risultano pertanto del tutto corrette le conclusioni del consulente tecnico, disattese dalla Corte territoriale sulla base di un inesatto presupposto di fatto 4 . e di un'erronea interpretazione della legge n.865 del 1971. Il motivo non è fondato. Conviene osservare in primo luogo come la Corte territoriale, sulla base dell'incensurato apprezzamento consistito nella natura non edificatoria riconosciuta, per gli effetti di cui al quarto comma dell'art.5 bis della legge 8 agosto 1992, n.359 (di conversione del decreto legge 11 luglio 1992, n.333), all'area espropriata siccome inserita, con delibera consiliare n.88 del 28.4.1983 avente per oggetto la modifica parziale del Piano Regolatore Generale di Ustica, nella zona omogenea di destinazione urbanistica "E" (verde agricolo), abbia quindi ritenuto applicabile al terreno, agricolo appunto, di proprietà dell'odierna ricorrente la normativa contenuta nella legge n.865 del 1971, assumendo in particolare: a) che l'indennità di espropriazione va determinata sulla base del valore agricolo, tenendo conto non soltanto delle colture effettivamente praticate sul suolo, ma anche dell'eventuale esercizio di un'azienda agricola;
b) che, tramite detta normativa, l'indennità in parola va liquidata in base al valore effettivo del bene espropriato, determinato in relazione alle sue caratteristiche ed alla sua destinazione economica;
c) che si deve, quindi, avere riguardo, nella specie, al valore di stima e non a quello di mercato. Un simile assunto si sottrae a censura in punto di diritto, atteso che: I) in tema di espropriazione per pubblica utilità, la declaratoria di illegittimità dell'art. 16, quinto, sesto e settimo comma, della legge n.865 del 1971, per contrasto con gli artt.3 e 42 della Costituzione, resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.5 del 1980 (così come la successiva declaratoria di 5 incostituzionalità delle leggi posteriori che hanno reintrodotto in via provvisoria analoghe disposizioni), riguarda solo i criteri di determinazione dell'indennità per le aree con destinazione edilizia, onde le norme medesime rimangono applicabili nel diverso caso, al pari di quello di specie, delle aree con destinazione agricola, in relazione alle quali non è configurabile un contrasto con gli indicati precetti costituzionali, stante il collegamento della liquidazione dell'indennità stessa con le effettive caratteristiche e con la destinazione economica del bene (Cass. 8 luglio 1985, n.4084; Cass. 24 ottobre 1985, n.5236; Cass. 17 febbraio 1988, n.1690); 2) con riguardo, infatti, ad espropriazioni per pubblica utilità di terreno agricolo coltivato direttamente dal proprietario, l'indennità, nella disciplina della richiamata legge n.865 del 1971 prima delle modifiche introdotte dall'art. 14 della legge n.10 del 1977 parimenti citata, andava determinata ai sensi dell'art. 17, primo comma (vecchio testo), della medesima legge n.865 del 1971, ossia raddoppiando quella fissata alla stregua del valore agricolo medio di cui al precedente art. 16, mentre, dopo le indicate modifiche, la dichiarazione di illegittimità, di cui alla predetta sentenza della Corte Costituzionale n.5 del 1980, dello stesso art. 16 nella parte in cui imponeva il criterio appunto del valore agricolo medio dei terreni a prescindere dalla loro destinazione economica, non comporta che, in caso di espropriazione di terreni ad effettiva destinazione agricola, la relativa indennità debba quantificarsi automaticamente in misura pari al prezzo di mercato del fondo ed al suo valore venale, dal momento che i criteri di determinazione di siffatta indennità, esclusa ogni ulteriore maggiorazione (che il nuovo testo del menzionato art. 17 prevede solo per il diverso caso del prezzo della cessione volontaria, da fissarsi triplicando 6 l'indennità provvisoria di cui al precedente art. 12), rimangono fissati dal combinato disposto dell'art. 15 della menzionata legge n.865 del 1971 e del successivo art. 16 (come modificati dall'art. 14 della legge n.10 del 1977), ovvero secondo il dettato non soltanto della disposizione contenuta nella prima di tali due norme (art.15) ma altresì di quella contenuta nella seconda (art.16), nel senso esattamente che siffatte (due) disposizioni risultano complementari ed inscindibili concorrendo a formare la disciplina applicabile alle espropriazioni anzidette, onde la suindicata indennità deve essere commisurata al valore agricolo del fondo espropriato, là dove questo si determina sulla base dei parametri costituiti vuoi dal valore medio (cioè ottenuto sulla media dei valori concretamente individuati), nell'anno solare precedente al provvedimento ablativo, dei terreni ubicati nell'ambito della medesima ragione agraria, nei quali erano praticate le stesse colture in opera nel fondo anzidetto, vuoi dall'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'azienda agricola, considerata nel suo insieme, di cui il fondo è elemento, ivi comprendendo la diminuzione di valore dell'area residuata dopo l'espropriazione medesima, che di tale azienda costituisce un pregiudizio (Cass. 21 luglio 1992, n.8797; Cass.7 giugno 1994, n.5506; Cass. 29 novembre 2000, n.15288; Cass. 14 marzo 2001, n.3662). Tanto premesso, si osserva secondariamente che non risponde affatto a verità l'assunto della ricorrente secondo cui la Corte territoriale si è basata sulle mere risultanze catastali, da cui appare la destinazione “a seminativo" dell'area espropriata, dal momento che, al contrario, detto giudice ha argomentato siffatta destinazione del terreno vuoi dalla impossibilità di condividere la classificazione del consulente tecnico, là dove quest'ultimo "lo ha considerato 7 come orto", vuoi dai “verbali di consistenza”. Sotto il primo profilo, deve significarsi come non sia stata oggetto di specifica censura, da parte della ricorrente stessa, l'argomentazione della Corte di merito la quale ha ritenuto "meramente astratta sul piano logico ed errata giuridicamente" la stima operata dal predetto consulente sulla base della “mera idoneità della struttura del fondo a tale tipo di coltura" (orticola, cioè). Sotto il secondo profilo, ove pure la censura dedotta dalla ricorrente si debba intendere come relativa, in effetti, all'omesso od erroneo apprezzamento della risultanza processuale in oggetto (verbale di consistenza del 18.9.1989, da cui si evincerebbe la coltura orticola dell'area espropriata), si osserva: 1) che non sussiste evidentemente il vizio di omessa considerazione, posto che la Corte territoriale denota palesemente di aver preso in esame il documento in questione, quanto meno nella generalità, là dove cioè espressamente allude ai "verbali di consistenza", nei quali il terreno espropriato "è risultato essere uniformemente seminativo"; 2) che non è ravvisabile neppure il vizio di erronea considerazione della risultanza istruttoria in parola, atteso che la pronuncia del giudice di merito reca comunque una spiegazione di per sé logica e coerente con il preteso contenuto del documento ("Correttamente il terreno espropriato, che nei verbali di consistenza è risultato essere uniformemente seminativo, è stato valutato in via amministrativa, alla stregua dei relativi valori agricoli medi di riferimento della Regione Agraria n.14, denominata Pianura Isola di Ustica"); 3) che non risulta del resto specificatamente dedotto alcun profilo di travisamento del documento medesimo, sotto le specie in particolare della denunzia di un contenuto di questo in contrasto con l'apprezzamento fattuale 8 compiutone, sia pure genericamente ("nei verbali di consistenza"), nell'impugnata sentenza, là dove, comunque, un simile addebito sarebbe inammissibile in sede di legittimità risolvendosi in un vizio deducibile mediante ricorso per revocazione ai sensi dell'art.395 c.p.c. (Cass. 17 giugno 1974, n.1767; Cass. 22 gennaio 1977, n.328; Cass. 23 marzo 1981, n.1670; Cass. 22 gennaio 1982, n.433). In tal senso, del tutto legittime si palesano le conclusioni cui è addivenuta la Corte territoriale, onde il ricorso deve essere rigettato. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in lire di cui lire 3.000.000 per onorario. 3.150.000
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 3.150.000 fended one 162684, di cui lire 3.000.000 per onorario. fond and tous 1549,37 Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2001. IL PRESIDENTE fromunitasovis CORTE SUPREMO CASSAZIONE Prime Seabrey Chile L'ESTENSORE Qado Giuliam arlaDeposita 800 2002 il AL CANCELLIERE IL CANCELLIERE 2 7 O Andreal Bianchi - L 0 1 L - 6 O 2 B L I E D D CORTE SUPREMA CASSAZIONE 2 4 A 6 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia T . S delle Entrate di Roma 211.26.1.2012 R . O P . P serie 4 al n. 4012 versate € 135 1l D M B I apposta in calce alla copia autentica l l 1097 129 111 a A (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) . D b a E t 806 6100 T 2 2 N . t E r S a E 735741