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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 230/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 230/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.TI ADA DE MARCO e FILOMENA MARTINI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. GRAZIELLA PRINCIPE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale d'udienza del 23/05/2025;
FATTO
Con ricorso depositato il 27/01/2025, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio in Montesarchio con (atto trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Montesarchio, Anno 2004 Numero 3 Parte II Serie A); che dalla loro unione sono nati
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e (nato a Per_1 Per_2 Per_3
Benevento il 03.08.06), tutti maggiorenni ma non autosufficienti economicamente;
che la casa coniugale è stata fissata, dapprima, presso l'abitazione dei genitori del resistente e, successivamente, presso quella dei genitori della stessa ricorrente, attese le difficoltà economiche dei coniugi, che non consentivano loro di far fronte alle spese necessarie per condurre un'abitazione in locazione;
di essere stata assunta da Poste Italiane S.p.a. a partire da novembre 2007, mentre il resistente non è mai riuscito a trovare un lavoro e non si è mai occupato della gestione familiare;
che attualmente il resistente è dipendente del Gruppo Servizi Associati S.p.a. presso la Tangenziale di Napoli e percepisce un reddito netto di circa Euro 1.160,00 mensili.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di autorizzare i coniugi a vivere separati;
di pronunziare la separazione personale dei coniugi;
di porre a carico del resistente un assegno mensile di Euro
750,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, che vi abiterà con i figli, con ordine al resistente di allontanarsene;
di disporre che venga effettuato il passaggio di proprietà dell'autovettura tg. ET938NF dal padre del resistente alla ricorrente;
che nulla è dovuto per il mantenimento reciproco dei coniugi.
In data 23/04/2025 si è costituito , il quale ha dedotto che l'unione coniugale si CP_1
è logorata a causa delle reciproche incomprensioni e delle diversità caratteriali e non per proprie colpe;
ha dedotto di versare in precarie condizioni economiche, percependo circa Euro 1.100,00 mensili, su cui gravano numerose spese;
ha dedotto, infine, che tra i coniugi sussiste una evidente sperequazione economica e che il figlio è economicamente autosufficiente. Per_2
Sulla base di tali deduzioni, il resistente ha chiesto di: pronunziare la separazione dei coniugi;
confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, autorizzando il prelievo dei beni strettamente personali del resistente;
porre a carico del resistente un contributo di Euro 250,00 mensili per il mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3 Per_1
Con istanza del 09/05/2025, le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e hanno chiesto la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“[…] II. AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati e PRONUNZIARE la loro separazione personale con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a mantenere tra loro un comportamento leale e corretto;
al riguardo, entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la loro residenza personale
o domicilio ove riterranno più opportuno;
ai fini dell'ottenimento della carta d'identità, valida per
l'espatrio o del passaporto, con la sottoscrizione della presente, i coniugi rilasciano, sin da ora, ampia dichiarazione di reciproco assenso al riguardo;
III. PORRE A CARICO del marito l'assegno di mantenimento per i figli che si indica in E. 300,00 mensili, con aumento annuale dell'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario o comunque, necessaria per e eIGenze ordinarie dei figli, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, si rinvia al Protocollo d'intesa (Decreto 101/21) tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli dei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali della regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 25.10.21; detto protocollo sostituirà le condizioni indicate dalle parti e con esso incompatibili;
IV. le parti concordano, inoltre, che l'“Assegno Unico” elargito dallo Stato in favore dei figli, nonché i bonus fiscali o contributi pubblici inerenti la prole, saranno percepiti al 100% dalla IG.ra ; le Pt_1
detrazioni per i figli a carico, invece, saranno indicate in dichiarazione al 50% da ciascun coniuge.
Il IG. inoltre, si impegna sin da ora a consegnare alla IGnora tutta la documentazione CP_1 necessaria per richiedere ed ottenere anno per anno detto “Assegno Unico”; V. ASSEGNARE la casa coniugale, di esclusiva proprietà della IG.ra , alla stessa che vi abiterà con i figli;
il Pt_1
IG. se ne è già allontanato portando con sé tutti i suoi effetti personali;
VI.
Considerato che
i CP_1
figli dei IGg.ri e sono maggiorenni, nulla si abbia a disporre in merito al loro Pt_1 CP_1
affidamento e/o al diritto di vista del genitore non domiciliatario;
i IG.ri e Pt_1 CP_1
stabiliscono, comunque, che eventuali comunicazioni inerenti i figli potranno avvenire anche a mezzo sms e/o messaggio tramite whatsapp, limitando, tuttavia, tali rapporti, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione, esclusivamente alle eIGenze e problematiche riguardanti i figli stessi;
VII.
Nulla si abbia a disporre per il mantenimento reciproco dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti. VIII. La IG.ra continuerà a pagare le rate residue dei 2 finanziamenti accesi Pt_1 in costanza di matrimonio per soddisfare le eIGenze dell'intero nucleo familiare e precisamente uno con la Compass per la restituzione del quale mensilmente paga una rata di E. 47.95 mensile e l'altro con per la restituzione del quale mensilmente versa l'importo di E. 215,44; il IG. CP_2 CP_1
invece, continuerà a pagare le rate residue dei 2 finanziamenti accesi e precisamente uno per
l'acquisto della vettura Fiat 500, in uso esclusivo alla moglie dell'importo di E 202,14 mensili e
l'altro per l'acquisto di due telefonini per il quale versa E. 57,00 mensili, IX. Le parti chiedono, infine, emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia. X. Con compensazione di spese ed onorari del procedimento”.
All'udienza del 23/05/2025, i difensori delle parti hanno chiarito che le “detrazioni per i figli a carico”, di cui all'accordo, si riferiscono alle detrazioni fiscali e che il contributo di mantenimento previsto in favore dei figli -tutti maggiorenni- è pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio.
Alla medesima udienza, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (tra cui assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione. Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione, avendo le parti reso conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
, e , c.f. (atto n. 3, parte II, C.F._1 CP_1 C.F._2
serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2004);
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'istanza congiunta del 09/05/2025, riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO delle ulteriori pattuizioni
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesarchio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 5.6.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 230/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.TI ADA DE MARCO e FILOMENA MARTINI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. GRAZIELLA PRINCIPE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale d'udienza del 23/05/2025;
FATTO
Con ricorso depositato il 27/01/2025, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio in Montesarchio con (atto trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Montesarchio, Anno 2004 Numero 3 Parte II Serie A); che dalla loro unione sono nati
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e (nato a Per_1 Per_2 Per_3
Benevento il 03.08.06), tutti maggiorenni ma non autosufficienti economicamente;
che la casa coniugale è stata fissata, dapprima, presso l'abitazione dei genitori del resistente e, successivamente, presso quella dei genitori della stessa ricorrente, attese le difficoltà economiche dei coniugi, che non consentivano loro di far fronte alle spese necessarie per condurre un'abitazione in locazione;
di essere stata assunta da Poste Italiane S.p.a. a partire da novembre 2007, mentre il resistente non è mai riuscito a trovare un lavoro e non si è mai occupato della gestione familiare;
che attualmente il resistente è dipendente del Gruppo Servizi Associati S.p.a. presso la Tangenziale di Napoli e percepisce un reddito netto di circa Euro 1.160,00 mensili.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di autorizzare i coniugi a vivere separati;
di pronunziare la separazione personale dei coniugi;
di porre a carico del resistente un assegno mensile di Euro
750,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, che vi abiterà con i figli, con ordine al resistente di allontanarsene;
di disporre che venga effettuato il passaggio di proprietà dell'autovettura tg. ET938NF dal padre del resistente alla ricorrente;
che nulla è dovuto per il mantenimento reciproco dei coniugi.
In data 23/04/2025 si è costituito , il quale ha dedotto che l'unione coniugale si CP_1
è logorata a causa delle reciproche incomprensioni e delle diversità caratteriali e non per proprie colpe;
ha dedotto di versare in precarie condizioni economiche, percependo circa Euro 1.100,00 mensili, su cui gravano numerose spese;
ha dedotto, infine, che tra i coniugi sussiste una evidente sperequazione economica e che il figlio è economicamente autosufficiente. Per_2
Sulla base di tali deduzioni, il resistente ha chiesto di: pronunziare la separazione dei coniugi;
confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, autorizzando il prelievo dei beni strettamente personali del resistente;
porre a carico del resistente un contributo di Euro 250,00 mensili per il mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3 Per_1
Con istanza del 09/05/2025, le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e hanno chiesto la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“[…] II. AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati e PRONUNZIARE la loro separazione personale con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a mantenere tra loro un comportamento leale e corretto;
al riguardo, entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la loro residenza personale
o domicilio ove riterranno più opportuno;
ai fini dell'ottenimento della carta d'identità, valida per
l'espatrio o del passaporto, con la sottoscrizione della presente, i coniugi rilasciano, sin da ora, ampia dichiarazione di reciproco assenso al riguardo;
III. PORRE A CARICO del marito l'assegno di mantenimento per i figli che si indica in E. 300,00 mensili, con aumento annuale dell'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario o comunque, necessaria per e eIGenze ordinarie dei figli, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, si rinvia al Protocollo d'intesa (Decreto 101/21) tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli dei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali della regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 25.10.21; detto protocollo sostituirà le condizioni indicate dalle parti e con esso incompatibili;
IV. le parti concordano, inoltre, che l'“Assegno Unico” elargito dallo Stato in favore dei figli, nonché i bonus fiscali o contributi pubblici inerenti la prole, saranno percepiti al 100% dalla IG.ra ; le Pt_1
detrazioni per i figli a carico, invece, saranno indicate in dichiarazione al 50% da ciascun coniuge.
Il IG. inoltre, si impegna sin da ora a consegnare alla IGnora tutta la documentazione CP_1 necessaria per richiedere ed ottenere anno per anno detto “Assegno Unico”; V. ASSEGNARE la casa coniugale, di esclusiva proprietà della IG.ra , alla stessa che vi abiterà con i figli;
il Pt_1
IG. se ne è già allontanato portando con sé tutti i suoi effetti personali;
VI.
Considerato che
i CP_1
figli dei IGg.ri e sono maggiorenni, nulla si abbia a disporre in merito al loro Pt_1 CP_1
affidamento e/o al diritto di vista del genitore non domiciliatario;
i IG.ri e Pt_1 CP_1
stabiliscono, comunque, che eventuali comunicazioni inerenti i figli potranno avvenire anche a mezzo sms e/o messaggio tramite whatsapp, limitando, tuttavia, tali rapporti, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione, esclusivamente alle eIGenze e problematiche riguardanti i figli stessi;
VII.
Nulla si abbia a disporre per il mantenimento reciproco dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti. VIII. La IG.ra continuerà a pagare le rate residue dei 2 finanziamenti accesi Pt_1 in costanza di matrimonio per soddisfare le eIGenze dell'intero nucleo familiare e precisamente uno con la Compass per la restituzione del quale mensilmente paga una rata di E. 47.95 mensile e l'altro con per la restituzione del quale mensilmente versa l'importo di E. 215,44; il IG. CP_2 CP_1
invece, continuerà a pagare le rate residue dei 2 finanziamenti accesi e precisamente uno per
l'acquisto della vettura Fiat 500, in uso esclusivo alla moglie dell'importo di E 202,14 mensili e
l'altro per l'acquisto di due telefonini per il quale versa E. 57,00 mensili, IX. Le parti chiedono, infine, emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia. X. Con compensazione di spese ed onorari del procedimento”.
All'udienza del 23/05/2025, i difensori delle parti hanno chiarito che le “detrazioni per i figli a carico”, di cui all'accordo, si riferiscono alle detrazioni fiscali e che il contributo di mantenimento previsto in favore dei figli -tutti maggiorenni- è pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio.
Alla medesima udienza, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (tra cui assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione. Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione, avendo le parti reso conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
, e , c.f. (atto n. 3, parte II, C.F._1 CP_1 C.F._2
serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2004);
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'istanza congiunta del 09/05/2025, riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO delle ulteriori pattuizioni
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesarchio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 5.6.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano