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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2198 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 2 dicembre 2020, promossa con atto di citazione da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2
1 dall'avv. Daniela Ajese;
appellanti
contro
(P.IVA: ), con sede in Trieste, via Controparte_1 P.IVA_1
Machiavelli, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Adduci, Eugenia Croce Bermondi e
Andrea Mel;
appellata
Oggetto: Bancari - Appello avverso la sentenza n. 1439/2020 emessa in data 6 ottobre 2020 e pubblicata in data 9 ottobre 2020, a definizione del giudizio iscritto al n. 9117/2018 R.G. avanti al Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI per parte appellante:
Nel merito
- Accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma terzo
D. Lgs. 58/1998 e 2049 c.c., per tutti i motivi di cui in atti;
- Conseguentemente, condannare al pagamento in favore Controparte_1
degli attori, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 377.000,00, o quella
2 maggiore o minore cifra ritenuta di Giustizia, oltre, in ogni caso, rivalutazione e interessi, dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
- Voglia altresì condannare al pagamento, in favore degli Controparte_1
attori a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 50.000,00 per ciascuno di essi, o quella maggiore o minore cifra ritenuta di Giustizia, oltre interessi, dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata:
- si riporta a tutte le proprie precedenti allegazioni, deduzioni, eccezioni e istanze, richiamando in particolare la comparsa conclusionale depositata l'11 aprile 2023
e la memoria di replica depositata il 2 maggio 2023 (completa di nota spese giudiziali);
- contesta sin d'ora il contenuto delle note di trattazione scritta che saranno eventualmente depositate dagli appellanti, opponendosi a ogni loro istanza e pretesa, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove deduzioni, produzioni ed eccezioni avversarie;
- evidenzia che gli appellanti, anche nei loro ultimi scritti conclusionali, da aversi per integralmente contestati, non hanno ritenuto di confrontarsi né con le puntuali deduzioni e prove allegate dalla sin dal primo grado di giudizio (cfr. ns. P_
comp. concl. appello, pagg. 9-14), né con la reale ratio decidendi che fonda la sentenza impugnata (cfr. ns. comp. concl. appello, pagg. 3-9), la quale, peraltro,
3 risulta del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza, recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di condotta anomala dell'investitore e responsabilità ex art. 31 T.U.F.;
- insiste per l'integrale rigetto del gravame avversario, nonché per il rigetto di ogni doglianza, pretesa e istanza formulate dagli appellanti, richiamando le conclusioni già rassegnate e precisate per l'udienza del 9 febbraio 2023;
- chiede che la causa sia introitata a sentenza, rinunciando ai termini di cui all'art.
190 c.p.c., fermi i contenuti dei propri scritti conclusionali già depositati in atti.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2018, e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Venezia
[...] Controparte_1
deducendo di aver affidato a , consulente finanziario della suddetta CP_2
Banca, diverse somme di denaro in contanti, senza che mai venissero sottoscritti documenti che attestassero tali movimenti, con la certezza che dette somme sarebbero state investite attraverso un servizio di consulenza finanziaria gestito e Contr studiato interamente da Gli attori dichiaravano di ricevere dal P_
, ogni tre mesi, il riepilogo dei movimenti e che nel giugno 2016 emergeva in
[...]
capo a loro un credito di euro 377.000,00, tanto che decidevano di incassare tale somma chiedendo che la stessa venisse versata il 1° luglio 2016 in un nuovo conto corrente aperto presso P_
4 A causa del mancato accredito, in data 4 novembre 2016, il sottoscriveva CP_2
una scrittura privata emettendo tre assegni bancari, due intestati al del Parte_1
valore di euro 227.000,00 ed euro 222.000,00, un terzo intestato alla del Pt_2
valore di euro 150.000,00, tutti staccati da un libretto di assegni di P_
nel mese di novembre 2016, su richiesta del , gli attori revocavano l'incasso CP_2
di detti assegni, restando in attesa di ottenere l'accredito della somma promessa da parte del consulente medesimo.
Nel settembre 2017, gli attori, recatisi presso la filiale di Mestre, riscontravano una situazione patrimoniale completamente differente da quella prospettata dal , CP_2
e ad avviso dei medesimi, ciò sarebbe stata la conseguenza della condotta di quest'ultimo.
Quindi, col suddetto atto di citazione, e convenivano in Parte_1 Pt_2
giudizio chiedendo che venisse accertata la sua responsabilità ai P_
sensi dell'art. 31, D. Lgs. 58/1998 e 2049 c.c., con conseguente condanna al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, di euro 377.000,00, o quella maggiore o minore cifra ritenuta di giustizia, oltre, in ogni caso, rivalutazione e interessi.
Inoltre, chiedevano di condannare la al pagamento di euro 50.000,00 per P_
ciascuno di essi a titolo di danno non patrimoniale, o quella maggiore o minore cifra ritenuta di giustizia, oltre agli interessi.
Con atto di costituzione e risposta del 16 gennaio 2019, si costituiva Controparte_1
eccependo che non era dato comprendere il contesto professionale e
[...]
temporale in cui il avrebbe tenuto le condotte irregolari, atteso che da un CP_2
lato, il predetto consulente finanziario avrebbe consegnato agli attori
5 rendicontazioni non corrispondenti al vero fin dal 1997, e dall'altro lato, i comportamenti denunciati da parte attrice sarebbero avvenuti nell'ambito del servizio di consulenza finanziaria “BG ADVISORY” fornito da P_
rapporto, questo, iniziato nel 2003.
La convenuta osservava, inoltre, che dai prospetti riepilogativi e dai report prodotti si rilevava che gli attori erano titolari presso solo ed esclusivamente P_
degli investimenti effettivamente disposti e realizzati non tramite dazione di contanti, ma attraverso operazioni sul conto corrente su cui si appoggiavano le operazioni di investimento e che dalla dichiarazione rilasciata dal in data 4 CP_2
novembre 2016 non poteva rinvenirsi alcun riferimento alla Banca convenuta e/o all'incarico professionale, il quale, invece, si era dichiarato disposto a restituire personalmente la somma di euro 377.000. Osservava inoltre che gli attori avrebbero avuto perfetta contezza dell'entità del loro patrimonio, delle loro movimentazioni bancarie e finanziarie, nonché dello stato e dell'andamento dei loro investimenti attraverso gli estratti del conto corrente e del deposito titoli, relativamente ai quali non avevano mai svolto osservazione alcuna. chiedeva pertanto, in via principale, di rigettare le domande attoree P_
perché inammissibili e/o infondate, e, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, di ridurre l'ammontare dei risarcimenti.
All'esito di istruttoria documentale, con sentenza n. 1439/2020 pubblicata in data
9 ottobre 2020, il Tribunale di Venezia, ha ritenuto infondati gli addebiti così decidendo:
6 “1) rigetta la domanda;
2) condanna e al pagamento delle spese e Parte_1 Parte_2
competenze di lite in favore di che liquida in €. 8.000,00 Controparte_1
oltre 15% spese generali, iva e cassa avvocati come per legge.”
In particolare, il Tribunale ha osservato che gli attori non avrebbero fornito alcuna prova in relazione all'incarico attribuito al , alla dazione di denaro in CP_2
contanti, all'evento lesivo e al collegamento funzionale con la Banca convenuta, escludendo di conseguenza l'ipotesi di responsabilità indiretta della Banca.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2020,
e hanno proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2
invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo viene impugnata la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la relazione d'incarico o di mandato in capo al e, di CP_2
conseguenza, la qualità di preponente di P_
Secondo gli appellanti, invece, la sussistenza di un rapporto contrattuale di agenzia tra e il , qualificato come financial planner di detto , P_ CP_2 CP_3
sarebbe comprovato dal doc. 25 di controparte dimesso in primo grado, e detta qualifica farebbe sorgere, nell'eventualità del fatto illecito del primo, la responsabilità in capo alla seconda ex artt. 2049 c.c. e 31 T.U.F., unitamente al requisito ulteriore della connessione tra la qualifica di preposto e il danno;
affinché sussista la “connessione” sarebbe sufficiente un c.d. nesso di causalità necessaria, ovvero che l'esercizio delle incombenze esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Inoltre, la circostanza che i clienti abbiano consegnato somme di danaro
7 con modalità difformi da quelle per le quali era legittimato a riceverle non sarebbe suscettibile di interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito e non precluderebbe la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario. Non sarebbe idonea a interrompere detto nesso di causalità nemmeno la scrittura privata del 4 novembre 2015 (doc. 4 parte attrice primo grado), poiché con questa il non si sarebbe impegnato personalmente, ma CP_2
come promotore finanziario di P_
Col secondo motivo la sentenza viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli attori non avrebbero fornito prova del danno e/o comunque dell'evento da essi ritenuto lesivo, stante l'avvenuto versamento del denaro in contanti nelle mani del promotore finanziario. Secondo gli appellanti la consegna in contanti sarebbe un tipico modus operandi dei promotori finanziari e quindi occorrerebbe ritenere provato il fatto illecito compiuto dal e l'evento lesivo, sia come danno CP_2
patrimoniale che non patrimoniale.
Infine, col terzo motivo, la parte ha impugnato il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha condannato i e al pagamento delle spese Parte_1 Pt_2
processuali di primo grado, le quali, secondo gli appellanti, in ragione dei motivi dedotti, avrebbero dovuto porsi a carico di controparte, o quantomeno compensate.
costituendosi nel presente grado, ha preliminarmente Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello per non aver svolto idonee allegazioni a sostegno delle pretese avanzate e per aver omesso di confrontarsi con le ragioni
8 effettive della decisione. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, ribadendo l'irrilevanza probatoria della produzione documentale avversaria avverso la quale in primo grado aveva effettuato il disconoscimento, a seguito del quale gli attori non hanno prodotto gli originali dei documenti.
Rimarrebbero così indimostrate sia le dazioni di denaro in contante, anche in relazione alla provenienza dei capitali, sia la finalità di investimento;
sarebbe altresì da escludere l'esistenza del nesso di necessaria occasionalità.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 2 maggio
2023, previa concessione dei termini dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e poi, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore all'udienza del giorno 12 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c. (note depositate esclusivamente da parte appellata).
In diritto
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da va P_
ricondotta alla previsione di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Rileva il Collegio che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche di recente con la sentenza n. 36481/2022, hanno ribadito il principio già in precedenza espresso, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
9 che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(principio richiamato, da ultimo, da Cass., sez. II, ord. 18 gennaio 2024, n.1932).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione censurata.
Pertanto deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c..
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
(cfr. Cass. 14696/2016).
Nel merito l'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2
infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono, in sostanza, del fatto che il Giudice onorario estensore della sentenza impugnata abbia escluso la responsabilità Parte dell'istituto preponente, ex art. 31 T.U.F., a fronte degli illeciti commessi dal
, in considerazione dell'estraneità delle condotte di questi rispetto al suo
[...]
incarico e della rilevanza causale delle loro condotte in termini di interruzione del
10 nesso di occasionalità necessaria con le mansioni affidate da al P_
predetto promotore finanziario.
Mette conto pertanto riepilogare il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Per le “offerte fuori sede” (che l'art. 30, primo comma, del d.lgs 24 febbraio 1998
n. 58, testo unico finanza definisce “la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività”) l'art. 31 del T.U.F. prevede che, tra gli altri, le Sim, le banche, le società di gestione e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si devono avvalere di “consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede”, fino al 2015 denominati “promotori finanziari”, iscritti in un apposito albo tenuto dall'Organismo di vigilanza.
L'attività dei predetti consiste nel promuovere e collocare i servizi d'investimento e i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, ricevere e trasmettere le istruzioni o gli ordini riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuovere e collocare prodotti finanziari, prestare consulenza su prodotti o servizi finanziari, promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell'interesse del quale esercitano l'attività di offerta fuori sede.
E' espressamente vietato ai consulenti finanziari ricevere dal cliente alcuna forma
11 di compenso ovvero di finanziamento, accettare o concorrere nella determinazione in loro favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente, detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano;
essi possono ricevere dal cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente: a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale operano ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.
L'art. 31, terzo comma, del testo unico finanza, prevede che “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
Come è noto, si tratta di un'ipotesi responsabilità indiretta per fatto altrui che prescinde dall'esistenza di colpa in capo all'intermediario, risultando invece necessario che un illecito sia stato commesso dal consulente e che detto illecito sia stato commesso nell'esercizio delle incombenze anche apparentemente affidate dall'intermediario al consulente in occasione della sollecitazione del pubblico risparmio e dell'espletamento degli altri servizi di investimento ed accessori;
nessun addebito può invece essere mosso al preponente quando il consulente abbia
12 agito al di fuori delle incombenze a cui poteva essere adibito, e dunque in particolare quando, pur essendo coinvolto un soggetto con la qualifica formale di consulente finanziario ed in ragione di tale qualifica venuto a contatto col cliente, il fatto dannoso sia collegato ad operazioni non sussumibili nella nozione di servizi di investimento ed accessori definita dal testo unico sull'intermediazione finanziaria.
La giurisprudenza ormai consolidata (v. da ultimo Cass. 8 settembre 2023, n. 26195
e, ancor più di recente, Cass. 18 aprile 2024, n.10584) afferma inoltre che il nesso di “occasionalità necessaria” tra l'esercizio delle mansioni affidate al consulente e il danno da questi arrecato all'investitore può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da “anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore ed indica che elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente “anomalo” dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.
In questo senso la citata sentenza ha ritenuto che “tra questi elementi si colloca la consegna all'agente di somme di danaro in contanti (Cass. 20/01/2022, n. 1786).
Questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa
l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in
13 contanti da parte dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 bis;
art.
108 del regolamento adottato con Delib. n. 16190 del 2007). Pur dovendosi escludere l'operatività di qualsiasi automatismo (giacché la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e
l'apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità: cfr., ad es., Cass.
18/05/2022, n. 15917, in motiv.), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare all'agente unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità, in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass.
28/07/2021, n. 21643; Cass. 25/10/2022, n. 31453), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i
14 rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario” (v. anche Cass. 5 aprile 2023 n. 9405; Cass. 25 ottobre 2022 n.
31453; Cass. 21643/2021, Cass. 22 giugno 2020 n. 12110).
In particolare, sono state “confermate, in sede di legittimità, pronunce di merito che avevano escluso, ad esempio, la corresponsabilità della banca in presenza dell'attività illecita svolta da un consulente finanziario che aveva operato in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca on line consegnatigli dagli stessi clienti (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925 e, sempre con riferimento alla consegna dei codici di accesso, Cass. 4 marzo 2014, n. 5020), oppure in considerazione del fatto che gli investitori avevano consegnato al promotore rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374 cit.), o, ancora, in ragione dell'accertata esistenza di un mandato conferito dall'investitore al promotore, che aveva consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956)”
(Cass. 15 dicembre 2020 n. 28634).
15 Sono state ritenute rilevanti ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'intermediario anche “le pratiche consistenti nel sottoscrivere in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, e nel consentire allo stesso di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni” ritenute condotte
“palesemente abnormi, al di fuori non solamente di qualsiasi prassi bancaria, ma non conformi alle elementari regole di condotta che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare” (Cass. 15 dicembre 2020 n. 28634).
Tali circostanze - analoghe al caso che ci occupa - escludono la sussistenza del c.d. nesso di occasionalità necessaria tra la presunta condotta illecita del promotore e gli incarichi ad esso affidati dall'intermediario.
Nel caso in esame, gli elementi agli atti di causa depongono per il riconoscimento di una situazione nella quale il nesso di occasionalità necessaria è ab origine mancato o in ogni caso è venuto meno per la condotta tenuta dai clienti.
Le schede di profilatura prodotte da evidenziano come gli odierni P_
appellanti possedessero conoscenza ed esperienza degli strumenti finanziari;
risulta infatti una propensione al rischio “ALTA” per , con investimenti già Parte_1
realizzati per importi tra euro 100.000 e 250.000 (v. doc.11) e “MEDIA” per
, con investimenti già realizzati per importi tra euro 50.000 e 100.000 (v. Pt_2
doc.12).
16 I predetti erano titolari di un rapporto di conto corrente trasferito a P_
nel 2003 con la numerazione 8511977619 utilizzato non solo per alimentare la propria operatività finanziaria, ma anche per mere operazioni bancarie quali bonifici, giroconti, accreditare o trarre assegni, utilizzare la carta bancomat.
A partire dal 2006, ottenuta l'apertura del deposito titoli n.50602740, e Parte_1
iniziavano ad operare anche in regime di negoziazione (v. docc.4, 15-17). Pt_2
Nell'ambito dei servizi finanziari attivati dal 2008 in poi (v. docc. 18-20),
e movimentavano oltre 415.000 euro ottenendo, a titolo di Parte_1 Pt_2
rimborso e/o cedole quasi 422.000 euro, realizzando una plusvalenza di circa 8.500 euro (v. docc. 4-5; 15-17). Dall'esame degli estratti del conto corrente emerge che dall'apertura dello stesso (nel dicembre 2002) gli odierni appellanti procedevano a depositi e/o accrediti per oltre 245.000 euro, prelevando a vario titolo, ma comunque per finalità estranee all'operatività finanziaria, oltre 260.000 euro (v. docc. 4-5).
Per ciascuno degli investimenti realizzati, sia in regime di collocamento che in regime di negoziazione, e hanno ricevuto le prescritte Parte_1 Pt_2
informazioni e documentazioni, compilato e firmato la modulistica prevista, conferendo la provvista con mezzi di pagamento tracciabili e corrispondenti a quelli prescritti dalla legge, in particolare conferendo il capitale necessario mediante l'addebito sul conto corrente sopra indicato ricevendo, a seguito di ciascun investimento, la conferma di avvenuta esecuzione (v. doc.13).
Gli odierni appellanti hanno altresì regolarmente ricevuto dalla banca gli estratti conto sia del conto corrente che del conto titoli (docc.4-5) nonché le conferme
17 relative alle disposizioni di conto corrente ed alle ulteriori comunicazioni trasmesse dalla Banca (v. docc.12-13).
Da quanto appena esposto risulta che e erano a conoscenza Parte_1 Pt_2
dell'iter previsto per la sottoscrizione di prodotti finanziari, sia in regime di collocamento che di negoziazione;
i predetti avevano altresì consapevolezza dell'entità del proprio patrimonio, documentato dagli estratti del conto corrente e del deposito titoli e dalle comunicazioni relative ai singoli investimenti.
In questo quadro complessivo risulta anomala la condotta degli odierni appellanti che, in occasione degli incontri con il dott. di nel Per_1 P_
settembre 2017, hanno confermato la correttezza delle risultanze “ufficiali” della non rilevando irregolarità nelle movimentazioni bancarie e finanziarie. P_
Altrettanto anomala è la circostanza che gli appellanti abbiano continuato a relazionarsi con il anche successivamente alla cessazione del suo incarico CP_2
con ed altresì che non abbiano ritenuto sospetto che il predetto si P_
fosse impegnato personalmente alla restituzione delle somme asseritamente investite tramite emissione di assegni personali in loro favore.
Ancor più eclatante è l'asserita consegna al di somme in contanti per euro Pt_4
377.000 senza richiedere una ricevuta, sottoscrivere un modulo di investimento o chiedere un rendiconto alla Banca, posto che tale investimento non risultava dai movimenti titoli o dalle comunicazioni periodicamente inviate dalla Banca stessa.
L'allegazione attorea circa la dazione di tale somma di denaro al è peraltro Pt_4
del tutto generica, non essendo circostanziata né sotto il profilo temporale, né sotto quello causale.
18 In definitiva, l'operazione illecita ascritta a è già di per sé estranea Pt_4
all'attività di promotore finanziario in quanto non specificamente riferita, in ragione di un'assoluta genericità di allegazione sul punto, alla promozione e gestione di servizi di investimento;
quand'anche l'attività compiuta da Pt_4
nell'ambito della consulenza finanziaria propriamente detta fosse considerata occasione per il compimento degli asseriti illeciti, il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del promotore e gli incarichi ad esso affidati dall'intermediario si deve intendere interrotto per effetto delle condotte attive ed omissive dei clienti che hanno autonomamente reso possibile quanto accaduto.
Ne consegue la conferma (ancorché con più ampia e ragionata motivazione) della gravata sentenza, rimanendo invece assorbiti il secondo motivo (relativo alla mancata prova del danno e/o comunque dell'evento lesivo) ed il terzo motivo
(relativo alla regolamentazione delle spese di lite per l'ipotesi di riforma della decisione).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti, con liquidazione in base a parametri prossimi ai medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni
19 ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.1439/2020 del
Tribunale di Venezia;
2. Condanna e alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida in euro 14.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 30 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 2 dicembre 2020, promossa con atto di citazione da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2
1 dall'avv. Daniela Ajese;
appellanti
contro
(P.IVA: ), con sede in Trieste, via Controparte_1 P.IVA_1
Machiavelli, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Adduci, Eugenia Croce Bermondi e
Andrea Mel;
appellata
Oggetto: Bancari - Appello avverso la sentenza n. 1439/2020 emessa in data 6 ottobre 2020 e pubblicata in data 9 ottobre 2020, a definizione del giudizio iscritto al n. 9117/2018 R.G. avanti al Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI per parte appellante:
Nel merito
- Accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma terzo
D. Lgs. 58/1998 e 2049 c.c., per tutti i motivi di cui in atti;
- Conseguentemente, condannare al pagamento in favore Controparte_1
degli attori, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 377.000,00, o quella
2 maggiore o minore cifra ritenuta di Giustizia, oltre, in ogni caso, rivalutazione e interessi, dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
- Voglia altresì condannare al pagamento, in favore degli Controparte_1
attori a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 50.000,00 per ciascuno di essi, o quella maggiore o minore cifra ritenuta di Giustizia, oltre interessi, dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata:
- si riporta a tutte le proprie precedenti allegazioni, deduzioni, eccezioni e istanze, richiamando in particolare la comparsa conclusionale depositata l'11 aprile 2023
e la memoria di replica depositata il 2 maggio 2023 (completa di nota spese giudiziali);
- contesta sin d'ora il contenuto delle note di trattazione scritta che saranno eventualmente depositate dagli appellanti, opponendosi a ogni loro istanza e pretesa, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove deduzioni, produzioni ed eccezioni avversarie;
- evidenzia che gli appellanti, anche nei loro ultimi scritti conclusionali, da aversi per integralmente contestati, non hanno ritenuto di confrontarsi né con le puntuali deduzioni e prove allegate dalla sin dal primo grado di giudizio (cfr. ns. P_
comp. concl. appello, pagg. 9-14), né con la reale ratio decidendi che fonda la sentenza impugnata (cfr. ns. comp. concl. appello, pagg. 3-9), la quale, peraltro,
3 risulta del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza, recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di condotta anomala dell'investitore e responsabilità ex art. 31 T.U.F.;
- insiste per l'integrale rigetto del gravame avversario, nonché per il rigetto di ogni doglianza, pretesa e istanza formulate dagli appellanti, richiamando le conclusioni già rassegnate e precisate per l'udienza del 9 febbraio 2023;
- chiede che la causa sia introitata a sentenza, rinunciando ai termini di cui all'art.
190 c.p.c., fermi i contenuti dei propri scritti conclusionali già depositati in atti.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2018, e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Venezia
[...] Controparte_1
deducendo di aver affidato a , consulente finanziario della suddetta CP_2
Banca, diverse somme di denaro in contanti, senza che mai venissero sottoscritti documenti che attestassero tali movimenti, con la certezza che dette somme sarebbero state investite attraverso un servizio di consulenza finanziaria gestito e Contr studiato interamente da Gli attori dichiaravano di ricevere dal P_
, ogni tre mesi, il riepilogo dei movimenti e che nel giugno 2016 emergeva in
[...]
capo a loro un credito di euro 377.000,00, tanto che decidevano di incassare tale somma chiedendo che la stessa venisse versata il 1° luglio 2016 in un nuovo conto corrente aperto presso P_
4 A causa del mancato accredito, in data 4 novembre 2016, il sottoscriveva CP_2
una scrittura privata emettendo tre assegni bancari, due intestati al del Parte_1
valore di euro 227.000,00 ed euro 222.000,00, un terzo intestato alla del Pt_2
valore di euro 150.000,00, tutti staccati da un libretto di assegni di P_
nel mese di novembre 2016, su richiesta del , gli attori revocavano l'incasso CP_2
di detti assegni, restando in attesa di ottenere l'accredito della somma promessa da parte del consulente medesimo.
Nel settembre 2017, gli attori, recatisi presso la filiale di Mestre, riscontravano una situazione patrimoniale completamente differente da quella prospettata dal , CP_2
e ad avviso dei medesimi, ciò sarebbe stata la conseguenza della condotta di quest'ultimo.
Quindi, col suddetto atto di citazione, e convenivano in Parte_1 Pt_2
giudizio chiedendo che venisse accertata la sua responsabilità ai P_
sensi dell'art. 31, D. Lgs. 58/1998 e 2049 c.c., con conseguente condanna al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, di euro 377.000,00, o quella maggiore o minore cifra ritenuta di giustizia, oltre, in ogni caso, rivalutazione e interessi.
Inoltre, chiedevano di condannare la al pagamento di euro 50.000,00 per P_
ciascuno di essi a titolo di danno non patrimoniale, o quella maggiore o minore cifra ritenuta di giustizia, oltre agli interessi.
Con atto di costituzione e risposta del 16 gennaio 2019, si costituiva Controparte_1
eccependo che non era dato comprendere il contesto professionale e
[...]
temporale in cui il avrebbe tenuto le condotte irregolari, atteso che da un CP_2
lato, il predetto consulente finanziario avrebbe consegnato agli attori
5 rendicontazioni non corrispondenti al vero fin dal 1997, e dall'altro lato, i comportamenti denunciati da parte attrice sarebbero avvenuti nell'ambito del servizio di consulenza finanziaria “BG ADVISORY” fornito da P_
rapporto, questo, iniziato nel 2003.
La convenuta osservava, inoltre, che dai prospetti riepilogativi e dai report prodotti si rilevava che gli attori erano titolari presso solo ed esclusivamente P_
degli investimenti effettivamente disposti e realizzati non tramite dazione di contanti, ma attraverso operazioni sul conto corrente su cui si appoggiavano le operazioni di investimento e che dalla dichiarazione rilasciata dal in data 4 CP_2
novembre 2016 non poteva rinvenirsi alcun riferimento alla Banca convenuta e/o all'incarico professionale, il quale, invece, si era dichiarato disposto a restituire personalmente la somma di euro 377.000. Osservava inoltre che gli attori avrebbero avuto perfetta contezza dell'entità del loro patrimonio, delle loro movimentazioni bancarie e finanziarie, nonché dello stato e dell'andamento dei loro investimenti attraverso gli estratti del conto corrente e del deposito titoli, relativamente ai quali non avevano mai svolto osservazione alcuna. chiedeva pertanto, in via principale, di rigettare le domande attoree P_
perché inammissibili e/o infondate, e, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, di ridurre l'ammontare dei risarcimenti.
All'esito di istruttoria documentale, con sentenza n. 1439/2020 pubblicata in data
9 ottobre 2020, il Tribunale di Venezia, ha ritenuto infondati gli addebiti così decidendo:
6 “1) rigetta la domanda;
2) condanna e al pagamento delle spese e Parte_1 Parte_2
competenze di lite in favore di che liquida in €. 8.000,00 Controparte_1
oltre 15% spese generali, iva e cassa avvocati come per legge.”
In particolare, il Tribunale ha osservato che gli attori non avrebbero fornito alcuna prova in relazione all'incarico attribuito al , alla dazione di denaro in CP_2
contanti, all'evento lesivo e al collegamento funzionale con la Banca convenuta, escludendo di conseguenza l'ipotesi di responsabilità indiretta della Banca.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2020,
e hanno proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2
invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo viene impugnata la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la relazione d'incarico o di mandato in capo al e, di CP_2
conseguenza, la qualità di preponente di P_
Secondo gli appellanti, invece, la sussistenza di un rapporto contrattuale di agenzia tra e il , qualificato come financial planner di detto , P_ CP_2 CP_3
sarebbe comprovato dal doc. 25 di controparte dimesso in primo grado, e detta qualifica farebbe sorgere, nell'eventualità del fatto illecito del primo, la responsabilità in capo alla seconda ex artt. 2049 c.c. e 31 T.U.F., unitamente al requisito ulteriore della connessione tra la qualifica di preposto e il danno;
affinché sussista la “connessione” sarebbe sufficiente un c.d. nesso di causalità necessaria, ovvero che l'esercizio delle incombenze esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Inoltre, la circostanza che i clienti abbiano consegnato somme di danaro
7 con modalità difformi da quelle per le quali era legittimato a riceverle non sarebbe suscettibile di interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito e non precluderebbe la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario. Non sarebbe idonea a interrompere detto nesso di causalità nemmeno la scrittura privata del 4 novembre 2015 (doc. 4 parte attrice primo grado), poiché con questa il non si sarebbe impegnato personalmente, ma CP_2
come promotore finanziario di P_
Col secondo motivo la sentenza viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli attori non avrebbero fornito prova del danno e/o comunque dell'evento da essi ritenuto lesivo, stante l'avvenuto versamento del denaro in contanti nelle mani del promotore finanziario. Secondo gli appellanti la consegna in contanti sarebbe un tipico modus operandi dei promotori finanziari e quindi occorrerebbe ritenere provato il fatto illecito compiuto dal e l'evento lesivo, sia come danno CP_2
patrimoniale che non patrimoniale.
Infine, col terzo motivo, la parte ha impugnato il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha condannato i e al pagamento delle spese Parte_1 Pt_2
processuali di primo grado, le quali, secondo gli appellanti, in ragione dei motivi dedotti, avrebbero dovuto porsi a carico di controparte, o quantomeno compensate.
costituendosi nel presente grado, ha preliminarmente Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello per non aver svolto idonee allegazioni a sostegno delle pretese avanzate e per aver omesso di confrontarsi con le ragioni
8 effettive della decisione. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, ribadendo l'irrilevanza probatoria della produzione documentale avversaria avverso la quale in primo grado aveva effettuato il disconoscimento, a seguito del quale gli attori non hanno prodotto gli originali dei documenti.
Rimarrebbero così indimostrate sia le dazioni di denaro in contante, anche in relazione alla provenienza dei capitali, sia la finalità di investimento;
sarebbe altresì da escludere l'esistenza del nesso di necessaria occasionalità.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 2 maggio
2023, previa concessione dei termini dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e poi, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore all'udienza del giorno 12 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c. (note depositate esclusivamente da parte appellata).
In diritto
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da va P_
ricondotta alla previsione di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Rileva il Collegio che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche di recente con la sentenza n. 36481/2022, hanno ribadito il principio già in precedenza espresso, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
9 che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(principio richiamato, da ultimo, da Cass., sez. II, ord. 18 gennaio 2024, n.1932).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione censurata.
Pertanto deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c..
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
(cfr. Cass. 14696/2016).
Nel merito l'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2
infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono, in sostanza, del fatto che il Giudice onorario estensore della sentenza impugnata abbia escluso la responsabilità Parte dell'istituto preponente, ex art. 31 T.U.F., a fronte degli illeciti commessi dal
, in considerazione dell'estraneità delle condotte di questi rispetto al suo
[...]
incarico e della rilevanza causale delle loro condotte in termini di interruzione del
10 nesso di occasionalità necessaria con le mansioni affidate da al P_
predetto promotore finanziario.
Mette conto pertanto riepilogare il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Per le “offerte fuori sede” (che l'art. 30, primo comma, del d.lgs 24 febbraio 1998
n. 58, testo unico finanza definisce “la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività”) l'art. 31 del T.U.F. prevede che, tra gli altri, le Sim, le banche, le società di gestione e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si devono avvalere di “consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede”, fino al 2015 denominati “promotori finanziari”, iscritti in un apposito albo tenuto dall'Organismo di vigilanza.
L'attività dei predetti consiste nel promuovere e collocare i servizi d'investimento e i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, ricevere e trasmettere le istruzioni o gli ordini riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuovere e collocare prodotti finanziari, prestare consulenza su prodotti o servizi finanziari, promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell'interesse del quale esercitano l'attività di offerta fuori sede.
E' espressamente vietato ai consulenti finanziari ricevere dal cliente alcuna forma
11 di compenso ovvero di finanziamento, accettare o concorrere nella determinazione in loro favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente, detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano;
essi possono ricevere dal cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente: a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale operano ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.
L'art. 31, terzo comma, del testo unico finanza, prevede che “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
Come è noto, si tratta di un'ipotesi responsabilità indiretta per fatto altrui che prescinde dall'esistenza di colpa in capo all'intermediario, risultando invece necessario che un illecito sia stato commesso dal consulente e che detto illecito sia stato commesso nell'esercizio delle incombenze anche apparentemente affidate dall'intermediario al consulente in occasione della sollecitazione del pubblico risparmio e dell'espletamento degli altri servizi di investimento ed accessori;
nessun addebito può invece essere mosso al preponente quando il consulente abbia
12 agito al di fuori delle incombenze a cui poteva essere adibito, e dunque in particolare quando, pur essendo coinvolto un soggetto con la qualifica formale di consulente finanziario ed in ragione di tale qualifica venuto a contatto col cliente, il fatto dannoso sia collegato ad operazioni non sussumibili nella nozione di servizi di investimento ed accessori definita dal testo unico sull'intermediazione finanziaria.
La giurisprudenza ormai consolidata (v. da ultimo Cass. 8 settembre 2023, n. 26195
e, ancor più di recente, Cass. 18 aprile 2024, n.10584) afferma inoltre che il nesso di “occasionalità necessaria” tra l'esercizio delle mansioni affidate al consulente e il danno da questi arrecato all'investitore può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da “anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore ed indica che elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente “anomalo” dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.
In questo senso la citata sentenza ha ritenuto che “tra questi elementi si colloca la consegna all'agente di somme di danaro in contanti (Cass. 20/01/2022, n. 1786).
Questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa
l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in
13 contanti da parte dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 bis;
art.
108 del regolamento adottato con Delib. n. 16190 del 2007). Pur dovendosi escludere l'operatività di qualsiasi automatismo (giacché la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e
l'apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità: cfr., ad es., Cass.
18/05/2022, n. 15917, in motiv.), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare all'agente unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità, in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass.
28/07/2021, n. 21643; Cass. 25/10/2022, n. 31453), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i
14 rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario” (v. anche Cass. 5 aprile 2023 n. 9405; Cass. 25 ottobre 2022 n.
31453; Cass. 21643/2021, Cass. 22 giugno 2020 n. 12110).
In particolare, sono state “confermate, in sede di legittimità, pronunce di merito che avevano escluso, ad esempio, la corresponsabilità della banca in presenza dell'attività illecita svolta da un consulente finanziario che aveva operato in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca on line consegnatigli dagli stessi clienti (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925 e, sempre con riferimento alla consegna dei codici di accesso, Cass. 4 marzo 2014, n. 5020), oppure in considerazione del fatto che gli investitori avevano consegnato al promotore rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374 cit.), o, ancora, in ragione dell'accertata esistenza di un mandato conferito dall'investitore al promotore, che aveva consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956)”
(Cass. 15 dicembre 2020 n. 28634).
15 Sono state ritenute rilevanti ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'intermediario anche “le pratiche consistenti nel sottoscrivere in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, e nel consentire allo stesso di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni” ritenute condotte
“palesemente abnormi, al di fuori non solamente di qualsiasi prassi bancaria, ma non conformi alle elementari regole di condotta che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare” (Cass. 15 dicembre 2020 n. 28634).
Tali circostanze - analoghe al caso che ci occupa - escludono la sussistenza del c.d. nesso di occasionalità necessaria tra la presunta condotta illecita del promotore e gli incarichi ad esso affidati dall'intermediario.
Nel caso in esame, gli elementi agli atti di causa depongono per il riconoscimento di una situazione nella quale il nesso di occasionalità necessaria è ab origine mancato o in ogni caso è venuto meno per la condotta tenuta dai clienti.
Le schede di profilatura prodotte da evidenziano come gli odierni P_
appellanti possedessero conoscenza ed esperienza degli strumenti finanziari;
risulta infatti una propensione al rischio “ALTA” per , con investimenti già Parte_1
realizzati per importi tra euro 100.000 e 250.000 (v. doc.11) e “MEDIA” per
, con investimenti già realizzati per importi tra euro 50.000 e 100.000 (v. Pt_2
doc.12).
16 I predetti erano titolari di un rapporto di conto corrente trasferito a P_
nel 2003 con la numerazione 8511977619 utilizzato non solo per alimentare la propria operatività finanziaria, ma anche per mere operazioni bancarie quali bonifici, giroconti, accreditare o trarre assegni, utilizzare la carta bancomat.
A partire dal 2006, ottenuta l'apertura del deposito titoli n.50602740, e Parte_1
iniziavano ad operare anche in regime di negoziazione (v. docc.4, 15-17). Pt_2
Nell'ambito dei servizi finanziari attivati dal 2008 in poi (v. docc. 18-20),
e movimentavano oltre 415.000 euro ottenendo, a titolo di Parte_1 Pt_2
rimborso e/o cedole quasi 422.000 euro, realizzando una plusvalenza di circa 8.500 euro (v. docc. 4-5; 15-17). Dall'esame degli estratti del conto corrente emerge che dall'apertura dello stesso (nel dicembre 2002) gli odierni appellanti procedevano a depositi e/o accrediti per oltre 245.000 euro, prelevando a vario titolo, ma comunque per finalità estranee all'operatività finanziaria, oltre 260.000 euro (v. docc. 4-5).
Per ciascuno degli investimenti realizzati, sia in regime di collocamento che in regime di negoziazione, e hanno ricevuto le prescritte Parte_1 Pt_2
informazioni e documentazioni, compilato e firmato la modulistica prevista, conferendo la provvista con mezzi di pagamento tracciabili e corrispondenti a quelli prescritti dalla legge, in particolare conferendo il capitale necessario mediante l'addebito sul conto corrente sopra indicato ricevendo, a seguito di ciascun investimento, la conferma di avvenuta esecuzione (v. doc.13).
Gli odierni appellanti hanno altresì regolarmente ricevuto dalla banca gli estratti conto sia del conto corrente che del conto titoli (docc.4-5) nonché le conferme
17 relative alle disposizioni di conto corrente ed alle ulteriori comunicazioni trasmesse dalla Banca (v. docc.12-13).
Da quanto appena esposto risulta che e erano a conoscenza Parte_1 Pt_2
dell'iter previsto per la sottoscrizione di prodotti finanziari, sia in regime di collocamento che di negoziazione;
i predetti avevano altresì consapevolezza dell'entità del proprio patrimonio, documentato dagli estratti del conto corrente e del deposito titoli e dalle comunicazioni relative ai singoli investimenti.
In questo quadro complessivo risulta anomala la condotta degli odierni appellanti che, in occasione degli incontri con il dott. di nel Per_1 P_
settembre 2017, hanno confermato la correttezza delle risultanze “ufficiali” della non rilevando irregolarità nelle movimentazioni bancarie e finanziarie. P_
Altrettanto anomala è la circostanza che gli appellanti abbiano continuato a relazionarsi con il anche successivamente alla cessazione del suo incarico CP_2
con ed altresì che non abbiano ritenuto sospetto che il predetto si P_
fosse impegnato personalmente alla restituzione delle somme asseritamente investite tramite emissione di assegni personali in loro favore.
Ancor più eclatante è l'asserita consegna al di somme in contanti per euro Pt_4
377.000 senza richiedere una ricevuta, sottoscrivere un modulo di investimento o chiedere un rendiconto alla Banca, posto che tale investimento non risultava dai movimenti titoli o dalle comunicazioni periodicamente inviate dalla Banca stessa.
L'allegazione attorea circa la dazione di tale somma di denaro al è peraltro Pt_4
del tutto generica, non essendo circostanziata né sotto il profilo temporale, né sotto quello causale.
18 In definitiva, l'operazione illecita ascritta a è già di per sé estranea Pt_4
all'attività di promotore finanziario in quanto non specificamente riferita, in ragione di un'assoluta genericità di allegazione sul punto, alla promozione e gestione di servizi di investimento;
quand'anche l'attività compiuta da Pt_4
nell'ambito della consulenza finanziaria propriamente detta fosse considerata occasione per il compimento degli asseriti illeciti, il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del promotore e gli incarichi ad esso affidati dall'intermediario si deve intendere interrotto per effetto delle condotte attive ed omissive dei clienti che hanno autonomamente reso possibile quanto accaduto.
Ne consegue la conferma (ancorché con più ampia e ragionata motivazione) della gravata sentenza, rimanendo invece assorbiti il secondo motivo (relativo alla mancata prova del danno e/o comunque dell'evento lesivo) ed il terzo motivo
(relativo alla regolamentazione delle spese di lite per l'ipotesi di riforma della decisione).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti, con liquidazione in base a parametri prossimi ai medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni
19 ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.1439/2020 del
Tribunale di Venezia;
2. Condanna e alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida in euro 14.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 30 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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