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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1122/2021 R.G., promossa
da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1932 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Lollo;
(attore)
contro
(C.F. , in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentata e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria;
nonché contro
Controparte_3
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore;
(convenuti)
pagina 1 di 8 Esposizione dei fatti e motivi della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 02.04.2021, Parte_1 conveniva in giudizio il , la e il Controparte_1 Controparte_4
reati intenzionali Controparte_5 violenti, chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via incidentale, previa sospensione del giudizio principale, sollevare questione di legittimità
costituzionale, con contestuale trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, affinché venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 512/1999, come successivamente modificato, nella parte in cui non prevede, per le vittime dei delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis cod. pen. o dei delitti commessi al fine di agevolare
l'attività delle associazioni di tipo mafioso, l'accesso al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti” anche nelle ipotesi in cui sussista un provvedimento che definisce il procedimento penale per essere rimasto ignoto l'autore del reato, per violazione degli artt. 2, 3, 11, 117, comma 1, Cost. in relazione alla direttiva n.
80/2004/CE e in relazione al principio eurounitario di non discriminazione, per tutte i motivi di cui sopra.
2. In via principale e all'esito del giudizio di legittimità costituzionale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia derivata e/o consequenziale dei provvedimenti in epigrafe indicati, nonché di ogni altro atto prodromico, connesso e/o conseguenziale, e per l'effetto disapplicarli.
3. Di conseguenza,
accertare e dichiarare il diritto del sig. , in proprio e n.q. di erede del sig. Parte_1
, di ottenere l'accesso al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime Persona_1
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti”, di cui alla legge n. 512/1999. 4. Per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute ad accogliere l'istanza presentata dal sig. , in data 14.06.2018, Parte_1 per l'ammissione al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti”, di cui alla
pagina 2 di 8 legge n. 512/1999, con ogni conseguenza di legge.
5.Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno della domanda deduceva che: Parte_1
- con istanza del 14 giugno 2018 ha richiesto l'accesso al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti”, istituito con legge del 22.12.1999 n. 512 e successive modifiche, in qualità di erede a titolo universale del fratello , deceduto in Persona_1
data 8.05.2002 per cause riconducibili a delitti di stampo mafioso (sequestro di persona)
commessi tra il 30.10.1979 e il 02.08.1980;
- il procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica si è concluso con il decreto di archiviazione del 13/4/1988, con cui il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti degli imputati per insufficienza di prove;
- con provvedimento di cui al prot. 0086918 del 5.07.2018, la Controparte_4
ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al “Fondo di rotazione per
[...] la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti” presentata dall'odierno attore per non essere stata emessa, in favore del , sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali Pt_1
e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico dei soggetti imputati;
- in data 2.10.2018, con ricorso innanzi al Tar Calabria, sez. di Reggio Calabria (R.G.
n. 510/2018), ha richiesto l'annullamento del provvedimento emesso dalla
[...]
, previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. Controparte_4
512/1999,
- con sentenza n. 143/2021, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spettando la stessa al giudice ordinario.
pagina 3 di 8 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, nonché la prescrizione del diritto vantato sia ai sensi dell'art. 2047 c.c. che ai sensi dell'art. 2046 c.c.; eccepiva, inoltre, che l'istanza presentata il 14 giugno 2018 era improcedibile poiché prodotta oltre il termine decadenziale previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge n. 122/2016; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 02.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa vaniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 26626/2007; Cass. Civ., Sez. Un.,
S.U1377/2003), già con riferimento all'erogazione della speciale indennità prevista dalla
L. 20 ottobre 1990, n. 302 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
avevano affermato che i privati sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo essendo al riguardo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità, anche ove si dovesse ritenere che l'accertamento di tali presupposti abbia carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo (cfr. Cons. Stato, Sez. 4, 7 marzo
2001, n. 1320 e Sez. 6, 14 marzo 2006, n. 1338).
Tale orientamento è stato confermato anche con riferimento all'accesso al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti” di cui alla legge n. 512/1999, che l'art. 4 qualifica espressamente come “diritto”.
Al di là del tenore letterale della disposizione, le vittime dei reati di tipo mafioso devono essere considerate titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso alle speciali elargizioni previste dal fondo di cui legge n. 512/1999, essendo l'amministrazione priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti oggettivi di erogabilità,
pagina 4 di 8 con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 29/08/2008, n. 21927; Cass. Civ., Sez. Un., sent. 31/07/2017).
3. Affermata la giurisdizione del giudice ordinario, può esaminarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 512/1999 (nella parte in cui non prevede, per le vittime dei delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis cod. pen. o dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, l'accesso al
“Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti” anche nelle ipotesi in cui sussista un provvedimento che definisce il procedimento penale per essere rimasto ignoto l'autore del reato), per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 117, comma 1, Cost. in relazione alla direttiva n.
80/2004/CE e al principio eurounitario di non discriminazione.
Deve osservarsi che il fondo speciale istituito con la legge n. 512/1999 ha natura di fondo solidaristico finanziato con denaro pubblico, ove i requisiti di accesso al medesimo fondo ben possono essere rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore, il quale per scelta di politica legislativa e di risorse del fondo può escludere l'applicazione del beneficio agli eredi delle vittime di reati di tipo mafioso che non hanno ottenuto, in sede penale, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, senza che tale condizione determini un'irragionevole discriminazione tra questi e gli eredi delle vittime dei reati di tipo violento cui all'art. 11 della l. n. 112/2016, in relazione ai quali, evidentemente, il legislatore ha compiuto una diversa valutazione dell'interesse pubblico che giustifica la concessione del beneficio anche nel caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto.
In considerazione di ciò, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 512/1999, per violazione degli artt. 2, 3, 11, 117, comma 1, Cost., in relazione alla direttiva n. 80/2004/CE e al principio eurounitario di non discriminazione sollevata dall'odierno attore, è manifestamente infondata.
pagina 5 di 8 Vi è da aggiungere l'Amministrazione convenuta ha rigettato la domanda con l'ulteriore motivazione che fa leva sulla collocazione del fatto criminoso al di fuori dell'arco temporale entro il quale l'erogazione dell'indennizzo economico, previsto dalla legge n. 122/2016, può essere riconosciuto.
4.1. In ordine all'eccezione di prescrizione deve rilevarsi che non è contestato quanto dedotto da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., VI°comma e, cioè, che l'eccezione di prescrizione non è stata sollevata innanzi al TAR che ha declinato la propria giurisdizione. Neppure la Pubblica Amministrazione se ne è avvalsa nel procedimento amministrativo al termine del quale ha rigettato la richiesta di ammissione al Fondo in ragione della mancata condanna in sede penale dei responsabili del sequestro.
Deve, pertanto, ritenersi che il abbia tacitamente rinunciato ad avvalersi della CP_1
prescrizione tenendo un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva.
4.2. In ogni caso, l'eccezione di prescrizione può e deve considerarsi assorbita fondando la presente pronuncia sul principio processuale o criterio motivazionale della c.d. ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Esso consente, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. Civ., SS.UU., 9936/2014 e Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Applicando tale principio al caso in esame, la domanda avanzata da parte attrice deve essere rigettata poiché è nel merito infondata (a prescindere dalla rinuncia alla prescrizione o dalla estinzione della pretesa).
4.3. L'art. 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999 n. 512 prevede che: “Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello
pagina 6 di 8 stesso, le persone fisiche (e gli enti) costituite parte civile nelle forme previste dal codice
di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e
non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di
difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso”.
Il comma successivo stabilisce che: “Hanno, altresì, diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un
giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio
penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”.
Ciò posto, appare evidente come nel caso in esame difetti il requisito di accesso al suddetto Fondo rappresentato dalla sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni pronunciata in sede penale nei confronti dei soggetti imputati dei delitti previsti dal legislatore. È documentalmente provato, infatti, che il processo penale, instaurato a seguito dei fatti perpetrati ai danni del sig. , si è concluso con il decreto di Persona_1
archiviazione del 13/4/1988, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Reggio Calabria ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti dei presunti autori del reato per insufficienza di prove.
Accertata l'insussistenza del presupposto richiesto dall'art. 4, comma 1, della L.
512/1999 per l'accesso dell'odierno attore, in qualità di erede universale del fratello
[...]
, al fondo speciale istituito con la legge n. 512/1999, la domanda attrice non può Per_1 che essere rigettata e, per l'effetto, il provvedimento della Prefettura di di CP_4 CP_4
cui al prot. 0086918 del 5.07.2018 deve essere confermato.
pagina 7 di 8 5. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dal , Controparte_1 liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del D.M.
55/2014, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe introdotta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, sostenute dal
[...]
, che si liquidano in euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese CP_1
forfettarie nella misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 8 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1122/2021 R.G., promossa
da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1932 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Lollo;
(attore)
contro
(C.F. , in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentata e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria;
nonché contro
Controparte_3
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore;
(convenuti)
pagina 1 di 8 Esposizione dei fatti e motivi della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 02.04.2021, Parte_1 conveniva in giudizio il , la e il Controparte_1 Controparte_4
reati intenzionali Controparte_5 violenti, chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via incidentale, previa sospensione del giudizio principale, sollevare questione di legittimità
costituzionale, con contestuale trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, affinché venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 512/1999, come successivamente modificato, nella parte in cui non prevede, per le vittime dei delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis cod. pen. o dei delitti commessi al fine di agevolare
l'attività delle associazioni di tipo mafioso, l'accesso al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti” anche nelle ipotesi in cui sussista un provvedimento che definisce il procedimento penale per essere rimasto ignoto l'autore del reato, per violazione degli artt. 2, 3, 11, 117, comma 1, Cost. in relazione alla direttiva n.
80/2004/CE e in relazione al principio eurounitario di non discriminazione, per tutte i motivi di cui sopra.
2. In via principale e all'esito del giudizio di legittimità costituzionale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia derivata e/o consequenziale dei provvedimenti in epigrafe indicati, nonché di ogni altro atto prodromico, connesso e/o conseguenziale, e per l'effetto disapplicarli.
3. Di conseguenza,
accertare e dichiarare il diritto del sig. , in proprio e n.q. di erede del sig. Parte_1
, di ottenere l'accesso al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime Persona_1
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti”, di cui alla legge n. 512/1999. 4. Per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute ad accogliere l'istanza presentata dal sig. , in data 14.06.2018, Parte_1 per l'ammissione al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti”, di cui alla
pagina 2 di 8 legge n. 512/1999, con ogni conseguenza di legge.
5.Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno della domanda deduceva che: Parte_1
- con istanza del 14 giugno 2018 ha richiesto l'accesso al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti”, istituito con legge del 22.12.1999 n. 512 e successive modifiche, in qualità di erede a titolo universale del fratello , deceduto in Persona_1
data 8.05.2002 per cause riconducibili a delitti di stampo mafioso (sequestro di persona)
commessi tra il 30.10.1979 e il 02.08.1980;
- il procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica si è concluso con il decreto di archiviazione del 13/4/1988, con cui il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti degli imputati per insufficienza di prove;
- con provvedimento di cui al prot. 0086918 del 5.07.2018, la Controparte_4
ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al “Fondo di rotazione per
[...] la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti” presentata dall'odierno attore per non essere stata emessa, in favore del , sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali Pt_1
e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico dei soggetti imputati;
- in data 2.10.2018, con ricorso innanzi al Tar Calabria, sez. di Reggio Calabria (R.G.
n. 510/2018), ha richiesto l'annullamento del provvedimento emesso dalla
[...]
, previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. Controparte_4
512/1999,
- con sentenza n. 143/2021, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spettando la stessa al giudice ordinario.
pagina 3 di 8 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, nonché la prescrizione del diritto vantato sia ai sensi dell'art. 2047 c.c. che ai sensi dell'art. 2046 c.c.; eccepiva, inoltre, che l'istanza presentata il 14 giugno 2018 era improcedibile poiché prodotta oltre il termine decadenziale previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge n. 122/2016; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 02.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa vaniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 26626/2007; Cass. Civ., Sez. Un.,
S.U1377/2003), già con riferimento all'erogazione della speciale indennità prevista dalla
L. 20 ottobre 1990, n. 302 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
avevano affermato che i privati sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo essendo al riguardo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità, anche ove si dovesse ritenere che l'accertamento di tali presupposti abbia carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo (cfr. Cons. Stato, Sez. 4, 7 marzo
2001, n. 1320 e Sez. 6, 14 marzo 2006, n. 1338).
Tale orientamento è stato confermato anche con riferimento all'accesso al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti” di cui alla legge n. 512/1999, che l'art. 4 qualifica espressamente come “diritto”.
Al di là del tenore letterale della disposizione, le vittime dei reati di tipo mafioso devono essere considerate titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso alle speciali elargizioni previste dal fondo di cui legge n. 512/1999, essendo l'amministrazione priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti oggettivi di erogabilità,
pagina 4 di 8 con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 29/08/2008, n. 21927; Cass. Civ., Sez. Un., sent. 31/07/2017).
3. Affermata la giurisdizione del giudice ordinario, può esaminarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 512/1999 (nella parte in cui non prevede, per le vittime dei delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis cod. pen. o dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, l'accesso al
“Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti” anche nelle ipotesi in cui sussista un provvedimento che definisce il procedimento penale per essere rimasto ignoto l'autore del reato), per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 117, comma 1, Cost. in relazione alla direttiva n.
80/2004/CE e al principio eurounitario di non discriminazione.
Deve osservarsi che il fondo speciale istituito con la legge n. 512/1999 ha natura di fondo solidaristico finanziato con denaro pubblico, ove i requisiti di accesso al medesimo fondo ben possono essere rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore, il quale per scelta di politica legislativa e di risorse del fondo può escludere l'applicazione del beneficio agli eredi delle vittime di reati di tipo mafioso che non hanno ottenuto, in sede penale, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, senza che tale condizione determini un'irragionevole discriminazione tra questi e gli eredi delle vittime dei reati di tipo violento cui all'art. 11 della l. n. 112/2016, in relazione ai quali, evidentemente, il legislatore ha compiuto una diversa valutazione dell'interesse pubblico che giustifica la concessione del beneficio anche nel caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto.
In considerazione di ciò, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 512/1999, per violazione degli artt. 2, 3, 11, 117, comma 1, Cost., in relazione alla direttiva n. 80/2004/CE e al principio eurounitario di non discriminazione sollevata dall'odierno attore, è manifestamente infondata.
pagina 5 di 8 Vi è da aggiungere l'Amministrazione convenuta ha rigettato la domanda con l'ulteriore motivazione che fa leva sulla collocazione del fatto criminoso al di fuori dell'arco temporale entro il quale l'erogazione dell'indennizzo economico, previsto dalla legge n. 122/2016, può essere riconosciuto.
4.1. In ordine all'eccezione di prescrizione deve rilevarsi che non è contestato quanto dedotto da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., VI°comma e, cioè, che l'eccezione di prescrizione non è stata sollevata innanzi al TAR che ha declinato la propria giurisdizione. Neppure la Pubblica Amministrazione se ne è avvalsa nel procedimento amministrativo al termine del quale ha rigettato la richiesta di ammissione al Fondo in ragione della mancata condanna in sede penale dei responsabili del sequestro.
Deve, pertanto, ritenersi che il abbia tacitamente rinunciato ad avvalersi della CP_1
prescrizione tenendo un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva.
4.2. In ogni caso, l'eccezione di prescrizione può e deve considerarsi assorbita fondando la presente pronuncia sul principio processuale o criterio motivazionale della c.d. ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Esso consente, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. Civ., SS.UU., 9936/2014 e Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Applicando tale principio al caso in esame, la domanda avanzata da parte attrice deve essere rigettata poiché è nel merito infondata (a prescindere dalla rinuncia alla prescrizione o dalla estinzione della pretesa).
4.3. L'art. 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999 n. 512 prevede che: “Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello
pagina 6 di 8 stesso, le persone fisiche (e gli enti) costituite parte civile nelle forme previste dal codice
di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e
non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di
difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso”.
Il comma successivo stabilisce che: “Hanno, altresì, diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un
giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio
penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”.
Ciò posto, appare evidente come nel caso in esame difetti il requisito di accesso al suddetto Fondo rappresentato dalla sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni pronunciata in sede penale nei confronti dei soggetti imputati dei delitti previsti dal legislatore. È documentalmente provato, infatti, che il processo penale, instaurato a seguito dei fatti perpetrati ai danni del sig. , si è concluso con il decreto di Persona_1
archiviazione del 13/4/1988, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Reggio Calabria ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti dei presunti autori del reato per insufficienza di prove.
Accertata l'insussistenza del presupposto richiesto dall'art. 4, comma 1, della L.
512/1999 per l'accesso dell'odierno attore, in qualità di erede universale del fratello
[...]
, al fondo speciale istituito con la legge n. 512/1999, la domanda attrice non può Per_1 che essere rigettata e, per l'effetto, il provvedimento della Prefettura di di CP_4 CP_4
cui al prot. 0086918 del 5.07.2018 deve essere confermato.
pagina 7 di 8 5. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dal , Controparte_1 liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del D.M.
55/2014, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe introdotta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, sostenute dal
[...]
, che si liquidano in euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese CP_1
forfettarie nella misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 8 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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