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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/12/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10822 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avente a oggetto: “Vendita di cose mobili”
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GA Di IE presso il cui studio sito in S. Maria C.V. (CE) alla via V. Emanuele II n. 95, elettivamente domicilia;
Attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. Controparte_1
IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nocera, presso il cui studio P.IVA_1 sito in Napoli al Corso Secondigliano n. 487, elettivamente domicilia;
Convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Pepe, Lorenzo Lucchini e Maria P.IVA_2
UC CO presso il cui studio sito in Caserta alla via Tescione n. 81, elettivamente domicilia;
- Terza chiamata in causa -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. evocava innanzi all'intestato Tribunale di S. Maria Parte_1
C.V. la in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_3 deduceva che : “con contratto n. 1235 stipulato in data 27/6/2017 acquistava presso la
[...]
l'autovettura Kia Sportage tg. FJ 942 ZCA per il prezzo di euro 23.000,00; Controparte_4 successivamente alla consegna, già in data 19/7/2017 la vettura richiedeva assistenza presso l'officina a causa della rumorosità al lato destro con la sostituzione del montante;
nel corso dei mesi necessitava di assistenza in quanto si riscontrava acqua sul catarifrangente tra i due fanali posteriori e problemi alla frizione;
in data 6/6/2017 veniva sostituito il disco frizione ma il problema continuava a persistere e per tale motivo l'autovettura veniva ricoverata presso l'officina nel mese di marzo 2018 e febbraio 2019 ed il 7/10/2019; il veicolo non era sicura ed affidabile e quindi non idoneo all'uso”.
In conseguenza di ciò chiedeva, previo accertamento del difetto di conformità dell'autovettura Kia Sportage tg. FJ942ZC acquistata presso la società convenuta il
27.06.2017, la sostituzione della stessa con altre di uguale valore e caratteristiche, ovvero, in subordine, la risoluzione del contratto di compravendita e la contestuale restituzione del prezzo d'acquisto del veicolo, pari ad euro 23.000,00, oltre al risarcimento del danno subito da valutarsi in via equitativa ed in misura inferiore ad Euro 5.000,00, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, in rito, instava per l'estensione
[...] del contraddittorio nei confronti della al fine di essere Controparte_2 garantita e manlevata in caso di soccombenza, come pure per l'inammissibilità e la prescrizione della domanda attrice;
insisteva, nel merito, per il rigetto degli avversi assunti, con vittoria delle spese processuali.
Autorizzata la vocatio in ius del terzo, ai sensi degli artt. 269 comma III e 106 c.p.c., quest'ultimo, regolarmente chiamato in causa, si costituiva in giudizio con rituale comparsa di risposta del 20.01.2021, tramite la quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, concludeva per la reiezione della domanda attrice, in quanto destituita di fondamento, ovvero, in via gradata, per il diniego della domanda di manleva, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione del solo teste indicato dalla convenuta Controparte_3
Esaurita la fase istruttoria, all'esito della camera di consiglio del 02.03.2023, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che aveva esito negativo.
All'udienza del 11.09.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, si dà atto che il procedimento è pervenuto sul ruolo di questo giudice in data
19.03.2025.
Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalle convenute per non aver parte attrice esercitato il proprio diritto nei termini sanciti dall'art. 1495 c.c..
Al riguardo, va ravvisato che la fattispecie prospettata dall'istante è sussumibile nell'alveo del D. Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), vigente ratione temporis, in quanto, dagli atti di causa, emerge inequivocabilmente la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 128 della tutela consumeristica, ossia l'esistenza di un contratto di vendita di un bene di consumo (autovettura) intercorso tra un professionista (la convenuta
[...]
, che opera nell'ambito della propria attività professionale, e un Controparte_3 consumatore (parte attrice), che stipula per scopi estranei all'attività imprenditoriale.
In tale ottica, va considerato che l'art. 135 comma 2 del codice del consumo prevede che, nell'ambito dei contratti di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”, mentre l'art. 1469 bis c.c. stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale” "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore". Dunque, nell'attuale assetto normativo, si registra una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): pertanto, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
30.5.2019, n. 14775).
Ne discende che il diritto reclamato dall'attore non soggiace al regime temporale di cui all'art. 1495 c.c., bensì a quello (più ampio) previsto dal D. Lgs. 206/2005, in base al quale:” il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta (art. 132 comma 2); il termine entro cui esercitare l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna (art. 133 comma 3).
Di tal guisa, va rilevato che la denuncia dei vizi - la quale non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato - può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati: “Il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche per facta concludentia quali
l'esecuzione di ripartazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art.1495 c.c. ed è soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale” (Cfr. Cass. Civ, Sez. II, sentenza n.15758 del 13 dicembre 2001).
Tanto premesso, non è in contestazione che la convenuta Controparte_3 abbia effettuato reiterate riparazioni, mediante i propri tecnici, sul veicolo di proprietà
[...] dell'attore.
Nel dettaglio, il teste escusso, sig. , accettatore della concessionaria, Testimone_1 confermava che erano stati effettuati “tre interventi sostitutivi” sulla frizione.
Tale circostanza - costituendo un implicito riconoscimento, da parte del venditore, dei malfunzionamenti lamentati dall'attore, senza che possa assumere rilevanza la dichiarazione di aver agito per correttezza commerciale (Cfr. Trib. La Spezia, ordinanza del
27.05.2022; Cass. n. 20811/2015) – esclude l'obbligo di denuncia dei vizi.
In ogni caso, parte attrice attivava tempestivamente le proprie pretese, avendo documentato: 1) di aver affidato il veicolo di sua proprietà alla concessionaria per la prima volta, per le opportune riparazioni, il 28.07.2017 (Infra: ricevuta fiscale n. 307), ovvero, poco dopo un mese dall'acquisto; 2) di aver contestato le difformità accertate con raccomandata a/r del 19.09.2019.
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che l'attore abbia fatto valere il proprio diritto nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione come sopra indicati.
Nel merito, la domanda attorea va reputata infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Nella specie, va precisato che l'attore – il quale agiva in giudizio deducendo vizi di conformità dell'autovettura Kia Sportage tg. FJ942ZC, acquistata presso la
[...]
– a seguito del furto del veicolo, avvenuto nelle more del giudizio, Controparte_3 rinunciava alla domanda principale, con la quale richiedeva la sostituzione del veicolo, insistendo per l'accoglimento di quella subordinata, finalizzata alla risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice, con restituzione del prezzo, e la condanna della stessa al risarcimento dei danni.
In proposito, vanno respinte le censure di inammissibilità mosse dalle convenute in relazione al precetto di cui all'art. 1492 c.c. comma 3.
La disposizione contenuta nel richiamato art 1492 comma terzo c.c., la quale preclude al compratore l'azione di risoluzione del contratto se la cosa affetta da vizi sia stata da lui venduta o trasformata, (applicabile agli eventi verificatisi prima della proposizione della domanda di risoluzione del contratto), non trova più il suo fondamento razionale allorché quegli stessi eventi si verifichino dopo l'instaurazione del giudizio, determinando il perimento delle cose.
In quest'ultima ipotesi, rinvenibile nel caso in esame, vale l'opposto principio, che la durata del processo non può arrecare pregiudizio alla parte vittoriosa ed incolpevole, mentre sono a carico del venditore le conseguenze per non avere accettato prontamente la risoluzione del contratto e l'offerta di restituzione delle cose (Cfr. Corte d'Appello di Roma, sent. del 20 maggio 2020; Tribunale di Benevento del 5 novembre 2019 Cass. sentenza n. 18202 del
29 luglio 2013; Cass. n. 3137/1981).
Ciò posto, va osservato che in tema di contratti di vendita di beni di consumo, l'art. 129 del D. Lgs. 206/2005, comma primo e secondo, pone l'obbligo per il venditore di consegnare beni conformi rispetto all'oggetto del contratto di compravendita stipulato con il consumatore, stabilendo espressamente che “(…) il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti (…)”.
Laddove si palesi il difetto di conformità – configurabile quando sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione o di formazione, che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano, in modo apprezzabile, il valore
(Cfr. Cass. Civ. n. 4980/1983), – è consentito al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art.130 D. Lgs. 206/2005, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo, oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo, naturalmente, che per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrenti dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Altresì, il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento, mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cfr. Cass. 21 settembre 2017 n. 21927; Cass.
n. 20110/2013). Del resto, va ritenuto che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Ne consegue che “incombe (…) sul soggetto danneggiato – ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n.
224 del 1988 – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – a norma dell'art.
118 dello stesso codice – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche” (Cfr.
Cass. 20 novembre 2018, n. 29828).
D'altra parte, è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l'esistenza del vizio. Ecco, quindi, perché a carico del consumatore grava l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza del difetto di conformità, senza che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa.
Così delineato il quadro normativo, va desunto, per quanto già argomentato in parte motiva, che nell'ipotesi al vaglio i vizi esposti dall'attore si sono manifestati entro 6 mesi dalla consegna dell'autovettura, per cui, applicandosi la presunzione legale di cui all'art. 132 comma terzo del Codice del Consumo, l'attore/consumatore aveva solo l'onere di allegare la sussistenza del difetto, mentre spettava al venditore convenuto in giudizio fornire la prova contraria circa la sussistenza della conformità del bene all'oggetto del contratto, ovvero della riconducibilità della problematica ad altra causa a lui non imputabile.
Orbene, parte attrice ha positivamente assolto all'onere di provare l'esistenza dei vizi per i quali ha agito in giudizio, atteso che, dalle ricevute fiscali versate in atti, risulta pacificamente che l'autovettura di sua proprietà presentava problemi alla ruota anteriore destra ed alla frizione.
Nondimeno, dalle risultanze istruttorie, si ricavano elementi fattuali tali da far propendere che i vizi in questione, seppur attinenti al processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, non hanno compromesso l'utilizzo della cosa.
Invero, le problematiche insorte - che si ripresentavano a distanza di un notevole lasso di tempo dalle riparazioni effettuate - non pregiudicandone la marcia, non influivano negativamente sull'affidabilità dell'autovettura, la quale percorreva 34.920 km nei due anni dall'acquisto.
Si tratta, in sostanza, di vizi di lieve entità che si manifestavano esclusivamente a motore freddo;
sul punto, il teste escusso asseriva che: “la vibrazione avveniva a motore freddo…abbiamo sempre consegnato la macchina con il problema risolto ma lo stesso si ripresentava a detta del cliente che richiamava dopo circa 4-5 mila chilometri…a detta del cliente era una vibrazione poco accentuata, minima quando metteva in moto la macchina la mattina.: facevamo la prova a freddo prima della riconsegna anche alla presenza dell'attore che confermava, anche in successivi contatti dopo qualche settimana, che il problema sembrava essersi risolto…”.
In virtù della tenuità dei difetti dei quali si duole l'attore, trova applicazione l'art. 130 d.lgs.
206/2005, comma 10, che esclude il diritto alla risoluzione del contratto in ipotesi di vizi lievi, purché la riparazione o la sostituzione non siano stati possibili o siano eccessivamente onerosi.
Sotto tale aspetto, va sottolineato che, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la mancata riparazione o sostituzione, benché astrattamente praticabili, non sono imputabili al venditore, bensì allo stesso attore, il quale rifiutava di sottoporre il proprio veicolo agli aggiornamenti che si erano dimostrati risolutivi in casi simili;
in effetti, come affermato dal teste escusso: “il decise di non sostituire più la Parte_1 frizione…confermo che tale sintomo si era verificato anche su altre macchine gemelle, dello Con stesso modello, tanto che fu elaborato un aggiornamento TSB dalla , ovvero un aggiornamento tecnico, che prevedeva di effettuare il cambio frizione…posso riferire che altri casi simili sono stati risolti dopo l'ultimo aggiornamento, quello che l'attore ha rifiutato di effettuare”.
Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto va rigettata.
Circa la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, va considerato che essa è sprovvista della specifica allegazione del danno di cui si chiede il risarcimento come pure dell'esatto contenuto del danno subito.
Neppure è stato dedotto se viene in rilievo un danno di natura patrimoniale o non patrimoniale, né è stato chiarito se il presunto danno subito avrebbe carattere di danno emergente o di lucro cessante.
Ad ogni buon conto pur volendo superare il difetto in punto di allegazione, andrebbe considerato che alcuna prova è stata offerta in giudizio in merito all'effettiva lesione della sfera giuridica attorea.
In merito alla quantificazione, va poi aggiunto che l'attore ha richiesto il pagamento dell'importo di € 5.000,00, senza differenziare tra le diverse voci di danno e senza precisare i criteri di calcolo seguiti per pervenire al quantum richiesto.
Sul punto, va rammentato che la liquidazione in via equitativa da parte del giudice, postula, in primo luogo, l'accertamento di un'ontologica esistenza dello stesso pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade, inevitabilmente, sulla parte danneggiata, sia con riferimento all'an che in merito al quantum, non essendo sufficiente, in tal senso, una generica o globale quantizzazione del pregiudizio subito: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cfr.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 127 del 8 gennaio 2016).
Infatti, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., non dà luogo ad un giudizio di equità in senso lato, bensì ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, relativa al “quantum” che presuppone, alla base, un sufficiente quadro probatorio atto a provare l'esistenza di danni risarcibili, non essendo possibile “surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2016 n. 4266).
Dunque, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte abbia allegato il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento ricorrendo a criteri equitativi.
Va infine considerato che l'esistenza di un danno di natura non patrimoniale è rimasta del tutto sfornita di prova nel corso del giudizio.
In definitiva, le domande spiegate dall'attore vanno rigettate, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.
Tenuto conto della condotta delle parti e dei fatti descritti, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 10822/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_3
2. dichiara assorbite le ulteriori domande spiegate dalle parti.
3. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì 5 dicembre 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10822 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avente a oggetto: “Vendita di cose mobili”
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GA Di IE presso il cui studio sito in S. Maria C.V. (CE) alla via V. Emanuele II n. 95, elettivamente domicilia;
Attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. Controparte_1
IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nocera, presso il cui studio P.IVA_1 sito in Napoli al Corso Secondigliano n. 487, elettivamente domicilia;
Convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Pepe, Lorenzo Lucchini e Maria P.IVA_2
UC CO presso il cui studio sito in Caserta alla via Tescione n. 81, elettivamente domicilia;
- Terza chiamata in causa -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. evocava innanzi all'intestato Tribunale di S. Maria Parte_1
C.V. la in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_3 deduceva che : “con contratto n. 1235 stipulato in data 27/6/2017 acquistava presso la
[...]
l'autovettura Kia Sportage tg. FJ 942 ZCA per il prezzo di euro 23.000,00; Controparte_4 successivamente alla consegna, già in data 19/7/2017 la vettura richiedeva assistenza presso l'officina a causa della rumorosità al lato destro con la sostituzione del montante;
nel corso dei mesi necessitava di assistenza in quanto si riscontrava acqua sul catarifrangente tra i due fanali posteriori e problemi alla frizione;
in data 6/6/2017 veniva sostituito il disco frizione ma il problema continuava a persistere e per tale motivo l'autovettura veniva ricoverata presso l'officina nel mese di marzo 2018 e febbraio 2019 ed il 7/10/2019; il veicolo non era sicura ed affidabile e quindi non idoneo all'uso”.
In conseguenza di ciò chiedeva, previo accertamento del difetto di conformità dell'autovettura Kia Sportage tg. FJ942ZC acquistata presso la società convenuta il
27.06.2017, la sostituzione della stessa con altre di uguale valore e caratteristiche, ovvero, in subordine, la risoluzione del contratto di compravendita e la contestuale restituzione del prezzo d'acquisto del veicolo, pari ad euro 23.000,00, oltre al risarcimento del danno subito da valutarsi in via equitativa ed in misura inferiore ad Euro 5.000,00, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, in rito, instava per l'estensione
[...] del contraddittorio nei confronti della al fine di essere Controparte_2 garantita e manlevata in caso di soccombenza, come pure per l'inammissibilità e la prescrizione della domanda attrice;
insisteva, nel merito, per il rigetto degli avversi assunti, con vittoria delle spese processuali.
Autorizzata la vocatio in ius del terzo, ai sensi degli artt. 269 comma III e 106 c.p.c., quest'ultimo, regolarmente chiamato in causa, si costituiva in giudizio con rituale comparsa di risposta del 20.01.2021, tramite la quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, concludeva per la reiezione della domanda attrice, in quanto destituita di fondamento, ovvero, in via gradata, per il diniego della domanda di manleva, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione del solo teste indicato dalla convenuta Controparte_3
Esaurita la fase istruttoria, all'esito della camera di consiglio del 02.03.2023, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che aveva esito negativo.
All'udienza del 11.09.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, si dà atto che il procedimento è pervenuto sul ruolo di questo giudice in data
19.03.2025.
Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalle convenute per non aver parte attrice esercitato il proprio diritto nei termini sanciti dall'art. 1495 c.c..
Al riguardo, va ravvisato che la fattispecie prospettata dall'istante è sussumibile nell'alveo del D. Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), vigente ratione temporis, in quanto, dagli atti di causa, emerge inequivocabilmente la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 128 della tutela consumeristica, ossia l'esistenza di un contratto di vendita di un bene di consumo (autovettura) intercorso tra un professionista (la convenuta
[...]
, che opera nell'ambito della propria attività professionale, e un Controparte_3 consumatore (parte attrice), che stipula per scopi estranei all'attività imprenditoriale.
In tale ottica, va considerato che l'art. 135 comma 2 del codice del consumo prevede che, nell'ambito dei contratti di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”, mentre l'art. 1469 bis c.c. stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale” "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore". Dunque, nell'attuale assetto normativo, si registra una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): pertanto, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cfr. Cass. Civ. Sez. III,
30.5.2019, n. 14775).
Ne discende che il diritto reclamato dall'attore non soggiace al regime temporale di cui all'art. 1495 c.c., bensì a quello (più ampio) previsto dal D. Lgs. 206/2005, in base al quale:” il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta (art. 132 comma 2); il termine entro cui esercitare l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna (art. 133 comma 3).
Di tal guisa, va rilevato che la denuncia dei vizi - la quale non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato - può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati: “Il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche per facta concludentia quali
l'esecuzione di ripartazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art.1495 c.c. ed è soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale” (Cfr. Cass. Civ, Sez. II, sentenza n.15758 del 13 dicembre 2001).
Tanto premesso, non è in contestazione che la convenuta Controparte_3 abbia effettuato reiterate riparazioni, mediante i propri tecnici, sul veicolo di proprietà
[...] dell'attore.
Nel dettaglio, il teste escusso, sig. , accettatore della concessionaria, Testimone_1 confermava che erano stati effettuati “tre interventi sostitutivi” sulla frizione.
Tale circostanza - costituendo un implicito riconoscimento, da parte del venditore, dei malfunzionamenti lamentati dall'attore, senza che possa assumere rilevanza la dichiarazione di aver agito per correttezza commerciale (Cfr. Trib. La Spezia, ordinanza del
27.05.2022; Cass. n. 20811/2015) – esclude l'obbligo di denuncia dei vizi.
In ogni caso, parte attrice attivava tempestivamente le proprie pretese, avendo documentato: 1) di aver affidato il veicolo di sua proprietà alla concessionaria per la prima volta, per le opportune riparazioni, il 28.07.2017 (Infra: ricevuta fiscale n. 307), ovvero, poco dopo un mese dall'acquisto; 2) di aver contestato le difformità accertate con raccomandata a/r del 19.09.2019.
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che l'attore abbia fatto valere il proprio diritto nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione come sopra indicati.
Nel merito, la domanda attorea va reputata infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Nella specie, va precisato che l'attore – il quale agiva in giudizio deducendo vizi di conformità dell'autovettura Kia Sportage tg. FJ942ZC, acquistata presso la
[...]
– a seguito del furto del veicolo, avvenuto nelle more del giudizio, Controparte_3 rinunciava alla domanda principale, con la quale richiedeva la sostituzione del veicolo, insistendo per l'accoglimento di quella subordinata, finalizzata alla risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice, con restituzione del prezzo, e la condanna della stessa al risarcimento dei danni.
In proposito, vanno respinte le censure di inammissibilità mosse dalle convenute in relazione al precetto di cui all'art. 1492 c.c. comma 3.
La disposizione contenuta nel richiamato art 1492 comma terzo c.c., la quale preclude al compratore l'azione di risoluzione del contratto se la cosa affetta da vizi sia stata da lui venduta o trasformata, (applicabile agli eventi verificatisi prima della proposizione della domanda di risoluzione del contratto), non trova più il suo fondamento razionale allorché quegli stessi eventi si verifichino dopo l'instaurazione del giudizio, determinando il perimento delle cose.
In quest'ultima ipotesi, rinvenibile nel caso in esame, vale l'opposto principio, che la durata del processo non può arrecare pregiudizio alla parte vittoriosa ed incolpevole, mentre sono a carico del venditore le conseguenze per non avere accettato prontamente la risoluzione del contratto e l'offerta di restituzione delle cose (Cfr. Corte d'Appello di Roma, sent. del 20 maggio 2020; Tribunale di Benevento del 5 novembre 2019 Cass. sentenza n. 18202 del
29 luglio 2013; Cass. n. 3137/1981).
Ciò posto, va osservato che in tema di contratti di vendita di beni di consumo, l'art. 129 del D. Lgs. 206/2005, comma primo e secondo, pone l'obbligo per il venditore di consegnare beni conformi rispetto all'oggetto del contratto di compravendita stipulato con il consumatore, stabilendo espressamente che “(…) il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti (…)”.
Laddove si palesi il difetto di conformità – configurabile quando sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione o di formazione, che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano, in modo apprezzabile, il valore
(Cfr. Cass. Civ. n. 4980/1983), – è consentito al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art.130 D. Lgs. 206/2005, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo, oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo, naturalmente, che per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrenti dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Altresì, il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento, mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cfr. Cass. 21 settembre 2017 n. 21927; Cass.
n. 20110/2013). Del resto, va ritenuto che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Ne consegue che “incombe (…) sul soggetto danneggiato – ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n.
224 del 1988 – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – a norma dell'art.
118 dello stesso codice – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche” (Cfr.
Cass. 20 novembre 2018, n. 29828).
D'altra parte, è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l'esistenza del vizio. Ecco, quindi, perché a carico del consumatore grava l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza del difetto di conformità, senza che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa.
Così delineato il quadro normativo, va desunto, per quanto già argomentato in parte motiva, che nell'ipotesi al vaglio i vizi esposti dall'attore si sono manifestati entro 6 mesi dalla consegna dell'autovettura, per cui, applicandosi la presunzione legale di cui all'art. 132 comma terzo del Codice del Consumo, l'attore/consumatore aveva solo l'onere di allegare la sussistenza del difetto, mentre spettava al venditore convenuto in giudizio fornire la prova contraria circa la sussistenza della conformità del bene all'oggetto del contratto, ovvero della riconducibilità della problematica ad altra causa a lui non imputabile.
Orbene, parte attrice ha positivamente assolto all'onere di provare l'esistenza dei vizi per i quali ha agito in giudizio, atteso che, dalle ricevute fiscali versate in atti, risulta pacificamente che l'autovettura di sua proprietà presentava problemi alla ruota anteriore destra ed alla frizione.
Nondimeno, dalle risultanze istruttorie, si ricavano elementi fattuali tali da far propendere che i vizi in questione, seppur attinenti al processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, non hanno compromesso l'utilizzo della cosa.
Invero, le problematiche insorte - che si ripresentavano a distanza di un notevole lasso di tempo dalle riparazioni effettuate - non pregiudicandone la marcia, non influivano negativamente sull'affidabilità dell'autovettura, la quale percorreva 34.920 km nei due anni dall'acquisto.
Si tratta, in sostanza, di vizi di lieve entità che si manifestavano esclusivamente a motore freddo;
sul punto, il teste escusso asseriva che: “la vibrazione avveniva a motore freddo…abbiamo sempre consegnato la macchina con il problema risolto ma lo stesso si ripresentava a detta del cliente che richiamava dopo circa 4-5 mila chilometri…a detta del cliente era una vibrazione poco accentuata, minima quando metteva in moto la macchina la mattina.: facevamo la prova a freddo prima della riconsegna anche alla presenza dell'attore che confermava, anche in successivi contatti dopo qualche settimana, che il problema sembrava essersi risolto…”.
In virtù della tenuità dei difetti dei quali si duole l'attore, trova applicazione l'art. 130 d.lgs.
206/2005, comma 10, che esclude il diritto alla risoluzione del contratto in ipotesi di vizi lievi, purché la riparazione o la sostituzione non siano stati possibili o siano eccessivamente onerosi.
Sotto tale aspetto, va sottolineato che, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la mancata riparazione o sostituzione, benché astrattamente praticabili, non sono imputabili al venditore, bensì allo stesso attore, il quale rifiutava di sottoporre il proprio veicolo agli aggiornamenti che si erano dimostrati risolutivi in casi simili;
in effetti, come affermato dal teste escusso: “il decise di non sostituire più la Parte_1 frizione…confermo che tale sintomo si era verificato anche su altre macchine gemelle, dello Con stesso modello, tanto che fu elaborato un aggiornamento TSB dalla , ovvero un aggiornamento tecnico, che prevedeva di effettuare il cambio frizione…posso riferire che altri casi simili sono stati risolti dopo l'ultimo aggiornamento, quello che l'attore ha rifiutato di effettuare”.
Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto va rigettata.
Circa la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, va considerato che essa è sprovvista della specifica allegazione del danno di cui si chiede il risarcimento come pure dell'esatto contenuto del danno subito.
Neppure è stato dedotto se viene in rilievo un danno di natura patrimoniale o non patrimoniale, né è stato chiarito se il presunto danno subito avrebbe carattere di danno emergente o di lucro cessante.
Ad ogni buon conto pur volendo superare il difetto in punto di allegazione, andrebbe considerato che alcuna prova è stata offerta in giudizio in merito all'effettiva lesione della sfera giuridica attorea.
In merito alla quantificazione, va poi aggiunto che l'attore ha richiesto il pagamento dell'importo di € 5.000,00, senza differenziare tra le diverse voci di danno e senza precisare i criteri di calcolo seguiti per pervenire al quantum richiesto.
Sul punto, va rammentato che la liquidazione in via equitativa da parte del giudice, postula, in primo luogo, l'accertamento di un'ontologica esistenza dello stesso pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade, inevitabilmente, sulla parte danneggiata, sia con riferimento all'an che in merito al quantum, non essendo sufficiente, in tal senso, una generica o globale quantizzazione del pregiudizio subito: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cfr.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 127 del 8 gennaio 2016).
Infatti, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., non dà luogo ad un giudizio di equità in senso lato, bensì ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, relativa al “quantum” che presuppone, alla base, un sufficiente quadro probatorio atto a provare l'esistenza di danni risarcibili, non essendo possibile “surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2016 n. 4266).
Dunque, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte abbia allegato il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento ricorrendo a criteri equitativi.
Va infine considerato che l'esistenza di un danno di natura non patrimoniale è rimasta del tutto sfornita di prova nel corso del giudizio.
In definitiva, le domande spiegate dall'attore vanno rigettate, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.
Tenuto conto della condotta delle parti e dei fatti descritti, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 10822/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_3
2. dichiara assorbite le ulteriori domande spiegate dalle parti.
3. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì 5 dicembre 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO