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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 2426 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.4.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in forza di procura a margine della citazione in appello, dall'avv. Domenico Sommario, presso il cui studio, in Corigliano-Rossano, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Grazia
Scigliano, nel cui studio in Corigliano-Rossano ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, come rassegnate nell'atto di appello, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 15.4.2025: “1) Accogliere il presente appello e, di conseguenza, rigettare la domanda proposta da perché Controparte_1 inammissibile, infondata in fatto e in diritto. 2) Condannare la convenuta la pagamento
1 delle spese e onorari del primo e secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato”.
Per l'appellata, come rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
15.4.2025: “…a) Dichiarare inammissibile l'appello per le motivazione esposte nella comparsa di costituzione. b) In ogni caso rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
c) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale e conseguente. d) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con gli accessori di legge da distrarre ex art 93 cpc.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE interpone, in questa sede, appello avverso la sentenza n. Parte_1
477/2019, pubblicata in data 26.6.2019, con cui il Tribunale di Castrovillari, accogliendo la domanda, proposta da , tesa all'accertamento della Controparte_1 legittimità del recesso, da essa attrice manifestato, dal contratto preliminare di compravendita concluso con la per inadempimento di quest'ultima nonché Parte_1 alla conseguente condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra, ha così statuito: “1) Accertata la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'attrice, condanna la convenuta al pagamento di euro 27.000,00 in favore dell'attrice medesima;
2) Rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Anna Bonifiglio.”.
Assumendo la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell'art. 116 c.p.c.,
l'appellante ha domandato la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda spiegata in primo grado dalla parte attrice, vinte le spese.
In data 14.12.2021 si è costituita l'appellata, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello per omesso rispetto del termine perentorio concesso dalla
Corte, ex art. 291 c.p.c., per la rinnovazione della notifica dell'appello, affetto da nullità per violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
Tanto riassuntivamente premesso, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata con le precisazioni che seguono.
2 Invero, l'atto di appello, riportante la citazione per l'udienza del 20.5.2020, venne a suo tempo notificato a mezzo pec in data 23.12.2019. Sicché la Corte, con ordinanza del
4.11.2020, “Rilevato, preliminarmente, che, in esito alla sospensione disposta dall'art.
83 del d.l. 18/2020 (convertito in l. 27/2020), non risultano rispettati i termini a comparire della citazione in appello (notificata il 23.12.2019 per l'udienza del
20.5.2019), per cui va ordinata la rinnovazione della notificazione”, assegnava all'appellante termine perentorio sino al 10.12.2020 per procedere alla rinnovazione della citazione e rinviava all'udienza del 23.3.2021.
Sennonché, spirato infruttuosamente il termine perentorio concesso, l'appellante procedeva alla rinnovazione disposta notificando l'appello solo in data 22.12.2020.
Nella fattispecie, il termine assegnato dalla Corte è riconducibile alla previsione di cui all'art. 164 co. 2 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 9650 del 26/05/2020), tanto che, accertata la nullità della citazione per mancato rispetto del termine minimo di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c. – e, quindi, verificata la sussistenza della causa di nullità dell'atto (e non della sua notifica) – la Corte ha ordinato la rinnovazione della citazione.
La violazione del termine di cui all'art. 164 co. 2 c.p.c. – che la norma espressamente qualifica siccome perentorio – determina l'inammissibilità dell'appello, equivalendo ad una tardiva impugnazione della sentenza gravata.
Infatti:
1. la natura perentoria del termine – che, per come desumibile dal disposto di cui all'art. 153 c.p.c., implica che esso non è disponibile né dalle parti né dal giudice
– impedisce di riconoscere alla costituzione della controparte un effetto sanante di una decadenza ormai verificatasi;
2. se, in ipotesi di nullità dell'appello ex art. 164 co. 1 c.p.c. (per mancato rispetto del termine minimo di cui all'art. 163 bis c.p.c.), la rinnovazione della citazione nel termine perentorio assegnato, determina la sanatoria del vizio con efficacia ex tunc (sicché l'atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica), così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per impugnazione al momento del rinnovo (Cass. n. n. 11549 del 02/05/2019), a contrario, ove il termine perentorio non sia rispettato, tanto comporta che la sanatoria non può avere
3 efficacia ex tunc e, pertanto, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la notifica è intervenuta (in data 22.12.2020) quando già era abbondantemente scaduto anche il termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c., considerata la data di deposito della sentenza (26.6.2019).
Per questa ragione, nel grado di appello la mancata osservanza del termine perentorio fissato ex art. 164 co. 2 c.p.c. non determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione ex art. 307 c.p.c., bensì l'inammissibilità del gravame, che, quindi, va qui dichiarata.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014
e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore ricompreso nello scaglione tra euro
26.001 ed euro 52.000, liquidate tutte le fasi secondo i parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L' inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 477/2019, pubblicata in data
26.6.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata , Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.:
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
4 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 15.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 2426 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.4.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in forza di procura a margine della citazione in appello, dall'avv. Domenico Sommario, presso il cui studio, in Corigliano-Rossano, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Grazia
Scigliano, nel cui studio in Corigliano-Rossano ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, come rassegnate nell'atto di appello, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 15.4.2025: “1) Accogliere il presente appello e, di conseguenza, rigettare la domanda proposta da perché Controparte_1 inammissibile, infondata in fatto e in diritto. 2) Condannare la convenuta la pagamento
1 delle spese e onorari del primo e secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato”.
Per l'appellata, come rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
15.4.2025: “…a) Dichiarare inammissibile l'appello per le motivazione esposte nella comparsa di costituzione. b) In ogni caso rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
c) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale e conseguente. d) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con gli accessori di legge da distrarre ex art 93 cpc.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE interpone, in questa sede, appello avverso la sentenza n. Parte_1
477/2019, pubblicata in data 26.6.2019, con cui il Tribunale di Castrovillari, accogliendo la domanda, proposta da , tesa all'accertamento della Controparte_1 legittimità del recesso, da essa attrice manifestato, dal contratto preliminare di compravendita concluso con la per inadempimento di quest'ultima nonché Parte_1 alla conseguente condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra, ha così statuito: “1) Accertata la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'attrice, condanna la convenuta al pagamento di euro 27.000,00 in favore dell'attrice medesima;
2) Rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Anna Bonifiglio.”.
Assumendo la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell'art. 116 c.p.c.,
l'appellante ha domandato la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda spiegata in primo grado dalla parte attrice, vinte le spese.
In data 14.12.2021 si è costituita l'appellata, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello per omesso rispetto del termine perentorio concesso dalla
Corte, ex art. 291 c.p.c., per la rinnovazione della notifica dell'appello, affetto da nullità per violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
Tanto riassuntivamente premesso, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata con le precisazioni che seguono.
2 Invero, l'atto di appello, riportante la citazione per l'udienza del 20.5.2020, venne a suo tempo notificato a mezzo pec in data 23.12.2019. Sicché la Corte, con ordinanza del
4.11.2020, “Rilevato, preliminarmente, che, in esito alla sospensione disposta dall'art.
83 del d.l. 18/2020 (convertito in l. 27/2020), non risultano rispettati i termini a comparire della citazione in appello (notificata il 23.12.2019 per l'udienza del
20.5.2019), per cui va ordinata la rinnovazione della notificazione”, assegnava all'appellante termine perentorio sino al 10.12.2020 per procedere alla rinnovazione della citazione e rinviava all'udienza del 23.3.2021.
Sennonché, spirato infruttuosamente il termine perentorio concesso, l'appellante procedeva alla rinnovazione disposta notificando l'appello solo in data 22.12.2020.
Nella fattispecie, il termine assegnato dalla Corte è riconducibile alla previsione di cui all'art. 164 co. 2 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 9650 del 26/05/2020), tanto che, accertata la nullità della citazione per mancato rispetto del termine minimo di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c. – e, quindi, verificata la sussistenza della causa di nullità dell'atto (e non della sua notifica) – la Corte ha ordinato la rinnovazione della citazione.
La violazione del termine di cui all'art. 164 co. 2 c.p.c. – che la norma espressamente qualifica siccome perentorio – determina l'inammissibilità dell'appello, equivalendo ad una tardiva impugnazione della sentenza gravata.
Infatti:
1. la natura perentoria del termine – che, per come desumibile dal disposto di cui all'art. 153 c.p.c., implica che esso non è disponibile né dalle parti né dal giudice
– impedisce di riconoscere alla costituzione della controparte un effetto sanante di una decadenza ormai verificatasi;
2. se, in ipotesi di nullità dell'appello ex art. 164 co. 1 c.p.c. (per mancato rispetto del termine minimo di cui all'art. 163 bis c.p.c.), la rinnovazione della citazione nel termine perentorio assegnato, determina la sanatoria del vizio con efficacia ex tunc (sicché l'atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica), così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per impugnazione al momento del rinnovo (Cass. n. n. 11549 del 02/05/2019), a contrario, ove il termine perentorio non sia rispettato, tanto comporta che la sanatoria non può avere
3 efficacia ex tunc e, pertanto, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la notifica è intervenuta (in data 22.12.2020) quando già era abbondantemente scaduto anche il termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c., considerata la data di deposito della sentenza (26.6.2019).
Per questa ragione, nel grado di appello la mancata osservanza del termine perentorio fissato ex art. 164 co. 2 c.p.c. non determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione ex art. 307 c.p.c., bensì l'inammissibilità del gravame, che, quindi, va qui dichiarata.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014
e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore ricompreso nello scaglione tra euro
26.001 ed euro 52.000, liquidate tutte le fasi secondo i parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L' inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 477/2019, pubblicata in data
26.6.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata , Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.:
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
4 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 15.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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