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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2325/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GERBI FRANCESCA ( ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il predetto difensore, via Tosco Romagnola n. 2097/A
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CARMIGNANI STEFANO ( ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il predetto difensore, via Gavinana n. 40, Altopascio (LU) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 30 agosto 1997, contraevano, in Bientina Parte_1 Parte_2
(PI) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Bientina (PI) al n. 14, parte II, serie A, anno 1997;
- che dall'unione dei due è nato il figlio, , il 3 giugno 2001, maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta Parte_1 Parte_2
per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 17 settembre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità del divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio
è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bientina (PI) il
30 agosto 1997 tra e trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello stato civile del Comune di Bientina (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997, n. 14, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale DISPONE che la casa coniugale sita in Bientina, Via del Puntone n. 114, di proprietà della
Sig.ra , resterà assegnata ad essa. Il Sig. si obbliga a Parte_1 Parte_2
tale riguardo a provvedere ad assumere la propria residenza in luogo diverso dalla casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni dalla firma del ricorso (datato 25 luglio 2024).
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il Sig. si obbliga a provvedere a volturare a proprio nome ed a proprie Parte_2 spese l'intestazione dell'autovettura ( , a lui da sempre in uso C.F._3
esclusivo ma attualmente formalmente intestata alla Sig.ra entro e non Parte_1
oltre dieci giorni dalla firma del ricorso. Lo stesso Sig. si obbliga a Parte_2
provvedere a proprie spese a saldare eventuali sanzioni per violazioni del Codice della
Strada o quant'altro dovessero pervenire alla Sig.ra per fatti antecedenti a Parte_1 detta voltura, riconoscendo sin d'ora la propria esclusiva responsabilità in ordine ai fatti medesimi, essendo l'unico ed esclusivo utilizzatore del predetto bene, circostanza per la quale quindi, in detti termini, si obbliga a tenere indenne e manlevare la Sig.ra
[...]
; Parte_1
- I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
- I a definizione dei rapporti economici e patrimoniali, concordemente statuiscono Per_2
quanto segue:
A) A saldo e stralcio dei riconoscimenti di debito in favore del Sig. Parte_2
sottoscritti dalla Sig.ra in data 20.10.1995 ed in data 01.11.1996 ed Parte_1
allegati in copia sub doc. n. 13, la sig.ra si obbliga a corrispondere, in Parte_1
favore del Sig. che la accetta, la somma omnicomprensiva di Euro Parte_2
15.000,00 (quindicimila/00), a mezzo assegno circolare entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica, da parte della Cancelleria del Tribunale di Pisa, del provvedimento di omologa della separazione;
B) Con l'adempimento di quanto previsto al punto A), il Sig. si dichiara Parte_2
pienamente soddisfatto con riferimento a tutte le spese sostenute ed al contributo economico apportato per la ristrutturazione della casa coniugale, per le migliorie e in generale per le spese di gestione e conduzione della casa familiare, prima del matrimonio ed in costanza di matrimonio e in questi mesi sino ad oggi e dichiara quindi di non avere più nulla a pretendere e domandare alla Sig.ra a nessun titolo, specie con Parte_1
riferimento a quanto previsto dalle dichiarazioni di riconoscimento di debito citate, con riferimento alle quali quindi, fermo quanto previsto al punto A), con la sottoscrizione del presente atto formula espressa e totale rinuncia, rinunciando quindi ad avanzare anche in futuro domande di rimborso/restituzione o quant'altro per le medesime causali o per eventuali e diverse somme o spese sostenute per la casa coniugale o le esigenze familiari, quand'anche documentate e oggetto di diverso riconoscimento di debito;
C) La Sig.ra concede al Sig. che lo accetta, l'utilizzo Parte_1 Parte_2 gratuito dell'officina/laboratorio artigianale con annesso magazzino adiacente e piazzale prospiciente, il tutto ubicato in Bientina, Via del Puntone 114 (immobili rappresentati catastalmente al Foglio 10 part. 120 sub 2 e sub 1), affinché lo stesso vi continui ad esercitare l'attività artigianale oggi in essere, per anni 3 (tre), decorrenti dall'omologa di separazione. A tale scopo le parti provvederanno, entro e non oltre dieci giorni dall'omologa medesima, a redigere specifico contratto di comodato, i cui oneri di registrazione saranno a carico del Sig. Parte_2
D) Il sig. si obbliga al pagamento dell'IMU relativo ai locali dallo stesso Parte_2
utilizzati per la propria attività artigianale e di cui al contratto di comodato, nonché alle spese per le utenze e di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente occorrenti per i medesimi locali, in particolar modo per quanto concerne la manutenzione del piazzale antistante l'officina, obbligandosi a custodirlo, quanto al deposito di materiali inerti o componenti delle proprie lavorazioni ed altresì al taglio erba, nel rispetto del decoro del prospiciente immobile. Lo stesso Sig. si obbliga altresì a stipulare Parte_2
una polizza assicurativa a beneficio del proprietario in caso di danni derivanti da incidenti nell'esercizio dell'attività artigianale in questi esercitata, all'atto della sottoscrizione del contratto di comodato.
E) Fermo restando quanto ai precedenti punti, le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni altro rapporto economico tra di loro intercorrente e di aver altresì già provveduto alla divisione tra di loro dei beni mobili facenti parte della comunione legale e/o dell'arredo di casa
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bientina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 26 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2325/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GERBI FRANCESCA ( ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il predetto difensore, via Tosco Romagnola n. 2097/A
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CARMIGNANI STEFANO ( ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il predetto difensore, via Gavinana n. 40, Altopascio (LU) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 30 agosto 1997, contraevano, in Bientina Parte_1 Parte_2
(PI) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Bientina (PI) al n. 14, parte II, serie A, anno 1997;
- che dall'unione dei due è nato il figlio, , il 3 giugno 2001, maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta Parte_1 Parte_2
per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 17 settembre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità del divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio
è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bientina (PI) il
30 agosto 1997 tra e trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello stato civile del Comune di Bientina (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997, n. 14, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale DISPONE che la casa coniugale sita in Bientina, Via del Puntone n. 114, di proprietà della
Sig.ra , resterà assegnata ad essa. Il Sig. si obbliga a Parte_1 Parte_2
tale riguardo a provvedere ad assumere la propria residenza in luogo diverso dalla casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni dalla firma del ricorso (datato 25 luglio 2024).
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il Sig. si obbliga a provvedere a volturare a proprio nome ed a proprie Parte_2 spese l'intestazione dell'autovettura ( , a lui da sempre in uso C.F._3
esclusivo ma attualmente formalmente intestata alla Sig.ra entro e non Parte_1
oltre dieci giorni dalla firma del ricorso. Lo stesso Sig. si obbliga a Parte_2
provvedere a proprie spese a saldare eventuali sanzioni per violazioni del Codice della
Strada o quant'altro dovessero pervenire alla Sig.ra per fatti antecedenti a Parte_1 detta voltura, riconoscendo sin d'ora la propria esclusiva responsabilità in ordine ai fatti medesimi, essendo l'unico ed esclusivo utilizzatore del predetto bene, circostanza per la quale quindi, in detti termini, si obbliga a tenere indenne e manlevare la Sig.ra
[...]
; Parte_1
- I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
- I a definizione dei rapporti economici e patrimoniali, concordemente statuiscono Per_2
quanto segue:
A) A saldo e stralcio dei riconoscimenti di debito in favore del Sig. Parte_2
sottoscritti dalla Sig.ra in data 20.10.1995 ed in data 01.11.1996 ed Parte_1
allegati in copia sub doc. n. 13, la sig.ra si obbliga a corrispondere, in Parte_1
favore del Sig. che la accetta, la somma omnicomprensiva di Euro Parte_2
15.000,00 (quindicimila/00), a mezzo assegno circolare entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica, da parte della Cancelleria del Tribunale di Pisa, del provvedimento di omologa della separazione;
B) Con l'adempimento di quanto previsto al punto A), il Sig. si dichiara Parte_2
pienamente soddisfatto con riferimento a tutte le spese sostenute ed al contributo economico apportato per la ristrutturazione della casa coniugale, per le migliorie e in generale per le spese di gestione e conduzione della casa familiare, prima del matrimonio ed in costanza di matrimonio e in questi mesi sino ad oggi e dichiara quindi di non avere più nulla a pretendere e domandare alla Sig.ra a nessun titolo, specie con Parte_1
riferimento a quanto previsto dalle dichiarazioni di riconoscimento di debito citate, con riferimento alle quali quindi, fermo quanto previsto al punto A), con la sottoscrizione del presente atto formula espressa e totale rinuncia, rinunciando quindi ad avanzare anche in futuro domande di rimborso/restituzione o quant'altro per le medesime causali o per eventuali e diverse somme o spese sostenute per la casa coniugale o le esigenze familiari, quand'anche documentate e oggetto di diverso riconoscimento di debito;
C) La Sig.ra concede al Sig. che lo accetta, l'utilizzo Parte_1 Parte_2 gratuito dell'officina/laboratorio artigianale con annesso magazzino adiacente e piazzale prospiciente, il tutto ubicato in Bientina, Via del Puntone 114 (immobili rappresentati catastalmente al Foglio 10 part. 120 sub 2 e sub 1), affinché lo stesso vi continui ad esercitare l'attività artigianale oggi in essere, per anni 3 (tre), decorrenti dall'omologa di separazione. A tale scopo le parti provvederanno, entro e non oltre dieci giorni dall'omologa medesima, a redigere specifico contratto di comodato, i cui oneri di registrazione saranno a carico del Sig. Parte_2
D) Il sig. si obbliga al pagamento dell'IMU relativo ai locali dallo stesso Parte_2
utilizzati per la propria attività artigianale e di cui al contratto di comodato, nonché alle spese per le utenze e di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente occorrenti per i medesimi locali, in particolar modo per quanto concerne la manutenzione del piazzale antistante l'officina, obbligandosi a custodirlo, quanto al deposito di materiali inerti o componenti delle proprie lavorazioni ed altresì al taglio erba, nel rispetto del decoro del prospiciente immobile. Lo stesso Sig. si obbliga altresì a stipulare Parte_2
una polizza assicurativa a beneficio del proprietario in caso di danni derivanti da incidenti nell'esercizio dell'attività artigianale in questi esercitata, all'atto della sottoscrizione del contratto di comodato.
E) Fermo restando quanto ai precedenti punti, le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni altro rapporto economico tra di loro intercorrente e di aver altresì già provveduto alla divisione tra di loro dei beni mobili facenti parte della comunione legale e/o dell'arredo di casa
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bientina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 26 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina