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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 64/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 64/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza collegiale del 15 aprile 2025
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'avv.to
Adiutrice Barretta, c.f. ed elettivamente domiciliata presso la sede C.F._1 dello studio Barretta Società Tra Avvocati S.r..l, in Benevento, alla c/da Badessa, snc
APPELLANTE
E p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Francesco Mascolo, c.f. , presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Agerola (NA), alla via A. Diaz, n. 71
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1732/2020, pubblicata il 23.11.2020
Fatto e diritto
Con atto di appello notificato il 28.12.2020, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1732/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, che così statuiva “a) dichiara che il contratto intercorso tra le parti, oggetto del presente giudizio, si è risolto alla data del 10 agosto
2017; b) condanna la a restituire alla l'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 5.344,00, a titolo di acconto ricevuto e di € 5.000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dal dì della risoluzione al saldo;
c) condanna la a corrispondere Parte_1 all'attrice, ex art. 96, co. 3, cpc, l'importo di € 5.000,00 all'attualità; d) spese di lite come liquidate al punto 5. della sentenza”.
1 Si è costituita in giudizio la società resistendo all'appello. Controparte_1
All'udienza dell'11 marzo 2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 15 aprile 2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno
è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2017, è applicabile l'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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