Sentenza 7 agosto 1963
Massime • 1
A norma dell'art 40 tu n 1401 del 1922, sulla riscossione delle imposte dirette, modificato dall'art 15 l n 942 del 1939, eseguito il deposito degli Atti del procedimento di vendita esattoriale, il pretore, se constata che non sono intervenuti altri creditori, con diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore, oppure se la somma ricavata e sufficiente a soddisfare tutti i creditori, ordina immediatamente il pagamento all'esattore del suo credito, provvedendo al deposito dell'eventuale eccedenzà se,invece, si e verificato l'intervento di altri creditori con il predetto diritto, e la somma ricavata dalla vendita non basta a soddisfarli, deve ordinare il deposito della somma anzidetta, per disporne la distribuzione tra lo esattore e i creditori intervenuti, secondo l'ordine delle cause di prelazione. Detta norma deroga a quelle ordinarie in tema di espropriazione forzata del codice di rito, che riprendono vigore quando il pretore, come giudice dell'esecuzione, procede alla distribuzione, amichevole o giudiziale. In Sede di distribuzione possono sorgere le controversie previste dall'art 512 cod proc civ, cioe le opposizioni che sono dirette contro le collocazioni, dei singoli creditori concorrenti (opposizioni circa la sussistenza e l'ammontare del credito) ovvero contro la collocazione privilegiata di essi (opposizioni circa la sussistenza dei diritti di prelazione)' controversie che il pretore istruisce e decide con sentenza, in un ordinario giudizio di cognizione che S'innesta al procedimento esecutivo, in quanto sia in ordine ad esse competente a norma dell'art 17 cod proc civ, assegnando un termine perentorio per la riassunzione. ( V 3208/60).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/1963, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 7 agosto 1963 |
Testo completo
A norma dell'art 40 tu n 1401 del 1922, sulla riscossione delle imposte dirette, modificato dall'art 15 l n 942 del 1939, eseguito il deposito degli Atti del procedimento di vendita esattoriale, il pretore, se constata che non sono intervenuti altri creditori, con diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore, oppure se la somma ricavata e sufficiente a soddisfare tutti i creditori, ordina immediatamente il pagamento all'esattore del suo credito, provvedendo al deposito dell'eventuale eccedenzà se,invece, si e verificato l'intervento di altri creditori con il predetto diritto, e la somma ricavata dalla vendita non basta a soddisfarli, deve ordinare il deposito della somma anzidetta, per disporne la distribuzione tra lo esattore e i creditori intervenuti, secondo l'ordine delle cause di prelazione. Detta norma deroga a quelle ordinarie in tema di espropriazione forzata del codice di rito, che riprendono vigore quando il pretore, come giudice dell'esecuzione, procede alla distribuzione, amichevole o giudiziale. In Sede di distribuzione possono sorgere le controversie previste dall'art 512 cod proc civ, cioe le opposizioni che sono dirette contro le collocazioni, dei singoli creditori concorrenti (opposizioni circa la sussistenza e l'ammontare del credito) ovvero contro la collocazione privilegiata di essi (opposizioni circa la sussistenza dei diritti di prelazione)' controversie che il pretore istruisce e decide con sentenza, in un ordinario giudizio di cognizione che S'innesta al procedimento esecutivo, in quanto sia in ordine ad esse competente a norma dell'art 17 cod proc civ, assegnando un termine perentorio per la riassunzione. ( V 3208/60).*