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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1709/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCESCA BIANCHINI, elettivamente domiciliata in VIA CRESCIENZIO
20 00193 ROMA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIANLUCA CAPORASO, elettivamente domiciliata in VIA M. CERVANTES
55/14 80133 NAPOLI presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
“Si avanza richiesta di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali per intervenuta rateizzazione e pagamento prima rata.
In tutti i casi: accogliere la domanda con attribuzione delle spese”.
Per l'Appellata : Controparte_1
“a) in via preliminare, dichiarare la cessata materia del contendere, con conferma della
Sentenza di Primo Grado n. 971/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
b) In ogni caso, dichiarare con Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e compenso di giudizio e del grado;
c) in ogni caso, rigettare integralmente l'appello, in quanto infondato, con conferma della
Sentenza del Tribunale di Pavia avente n. 971/2024, con ogni conseguenza di legge;
Con salvezza di spese e compensi del grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Pavia depositato l'8.3.2023, ha Parte_1 proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 079.20239000487084 notificata nei suoi confronti l'8.3.2023 da limitatamente alle cartelle Controparte_1 nn. 072.0100033215651000 (per € 20.641,59) e 072.012002405622800 (per € 15.186,84), aventi ad oggetto, entrambe, il mancato pagamento di imposte (IRPEF) e, la prima, anche il mancato pagamento di contributi IVS a favore dell' , sul rilievo dell'intervenuta CP_2 prescrizione (breve) dei crediti, in assenza di atti interruttivi.
, costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Controparte_1
Tribunale a favore del Giudice tributario, data la natura dei crediti, nonché
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto non preceduta dall'impugnazione di alcuno degli atti prodromici notificati. Nel merito, ha sostenuto che non fosse maturata alcuna prescrizione, in presenza di tre atti interruttivi e di due istanze di rateazione pervenute dalla
Signora di cui una accolta, con conseguente pagamento di alcune rate, ed ha Pt_1 quindi insistito per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 971/2024 emessa il 6.6.2024, ha respinto l'opposizione, escludendo la prescrizione dei crediti alla luce degli interruttivi documentati dal e considerando che l'istanza di rateizzazione prodotta dall'opponente CP_3 costituisse riconoscimento del debito erariale.
ha proposto appello, deducendo (così testualmente le rubriche); Parte_1
pagina 2 di 7 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
1. “Omessa pronuncia sulla prescrizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”;
2. “Omessa pronuncia sull'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita , contestando la fondatezza del gravame ed Controparte_1 insistendo per il relativo rigetto.
Alla prima udienza del 17.12.2024, in assenza del procuratore dell'appellante, la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. all'11.2.2025.
In tale data, entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'ammissione della Signora alla richiesta rateizzazione Pt_1 del debito, trattandosi quindi di provvedere esclusivamente sul regolamento delle spese.
Il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 17.6.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
***
Va premesso che l'appello, anche se proposto con ricorso anziché con citazione, è ammissibile.
Il ricorso, infatti, è stato depositato e notificato, unitamente al decreto con il quale, ai sensi dell'art. 349bis c.p.c., è stata disposta l'udienza di discussione, nel termine di cui all'articolo
327 c.p.c., sicché trova applicazione il principio di conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo.
Ciò posto, deve rilevarsi che è nella specie venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire in ordine all'opposizione con cui ha contestato il diritto di Parte_1 [...]
di agire nei suoi confronti per il recupero di crediti erariali Controparte_1 asseritamente prescritti, essendo cessata ogni posizione di contrasto fra le parti, come da conclusioni conformi congiuntamente rassegnate, per essere stata la Signora da Pt_1 ultimo ammessa alla richiesta rateazione del debito.
Ciò travolge e fa venir meno gli effetti della precedente attività decisoria ormai inutiliter data, imponendo una pronuncia che, senza entrare nel merito della sentenza n. 971/2024 del Tribunale di Pavia oggetto di gravame, tuttavia la rimuova in quanto relativa a una lite non più esistente.
pagina 3 di 7 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesta da ambo le parti, implica nondimeno la necessità di deliberare il fondamento della domanda per decidere sul governo delle spese secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Premesso, al riguardo, che l'eccezione ex art. 348bis c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, risulta implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., nel merito deve ritenersi che l'appello, ove coltivato, avrebbe dovuto essere respinto.
Con il primo motivo e il secondo motivo, suscettibili di trattazione congiunta per ragioni di stretta connessione, denuncia un vizio di omessa pronuncia, da Parte_1 parte del Tribunale, sia in ordine alla prescrizione dei crediti azionati da
[...]
e che all'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, e reitera Controparte_1 quindi la relativa eccezione come formulata nel primo grado di giudizio.
Il rilievo è infondato.
Nella sentenza oggetto di gravame, il Giudice si occupa infatti dell'eccezione in parola, di cui esclude la fondatezza, avendo riguardo ai “documenti prodotti in giudizio dall'opposto”, ovvero agli “atti interruttivi … (docc. da 3 a 5 dell'opposta), oltre a due istanze di rateizzazione proposte dalla stessa opponente (docc. 7 e 9 opposta)”, rispetto ai quali evidenzia che l'opponente, senza neppure argomentare “in merito all'asserita prescrizione quinquennale”, “nulla ha contestato o eccepito ...”, tanto da giustificarsi l'applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Secondo il Tribunale, dunque, anche ad accedere alla tesi secondo cui i crediti azionati siano soggetti a prescrizione quinquennale, alla data dell'intimazione di pagamento n. 079.20239000487084 notificata l'8.3.2023, detto termine, decorrente dalla notificazione delle cartelle avvenuta il 31.07.2010 e 1.03.2013, era stato validamente interrotto dalla notificazione, da parte di delle intimazioni di Controparte_1 pagamento, n. 079.20149013933336.000 in data 18.12.2014 (per la cartella di pagamento
079.20100033215651.000), n. 079.20149013933437.000 in data 18.12.2014 (per la cartella di pagamento 079.20120024056228.000) e n. 079.20169004538173.000 in data
31.10.2016 (per entrambe le cartelle), oltre che dalla presentazione da parte della Signora delle istanze di rateazione in data 3.2.2020, 20.9.2021 (seguita dal pagamento di Pt_1 alcune rate) e 16.2.2024 (quest'ultima in corso di causa), dovendosi ulteriormente tener conto, nel calcolo dei temini prescrizionali, del periodo di sospensione di 24 mesi disposto con D.L. 18/2020 (art. 68) e D.L. n. 41/2021 in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come correttamente rappresentato dall , Controparte_1
pagina 4 di 7 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ in ogni caso puntualizzare che, se effettivamente può predicarsi l'assoggettamento a Pt_2 prescrizione breve dei crediti per contributi IVS a favore dell' , erroneamente CP_2
l'appellante ha affermato l'operatività degli articoli 2946 e 2948, n. Parte_1
4 c.c. anche per il recupero dei crediti IRPEF.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita anche in tempi recenti (v. Cass. ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025) e dalla quale questa Corte non ha ragione di discostarsi (v. Cass. n. 24322/14; Cass. n.22977/10; Cass. n. 2941/07 e Cass.n. 16713/16;
Cass. 32308/2019; Cass. n. 8297/2020 e Cass. n. 12740/2020), ai crediti erariali per la riscossione dell'IRPEF, quali nella specie portati da entrambe le cartelle a cui fa riferimento la proposta opposizione, non si applica infatti la prescrizione breve prevista dall'art. 2948 co. 4 c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., “in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi". Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass.
9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014;
Cass. n. 16232 del 2020)”.
La ratio di tale ragionamento giudiziale favorevole a riconoscere l'applicabilità dell'art. 2946 c.c. per quanto concerne la riscossione dell'IRPEF (così come di IRAP, IVA e canone RAI) risiede nell'assenza di un'espressa previsione normativa di segno contrario, non potendosi neppure applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, c.c. “in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (v. Cass. n. 12740/2022; Cass. n. 33213/ 2023).
In sostanza, il fatto che per l'imposta in questione debba essere presentata apposita dichiarazione ai fini della relativa liquidazione periodica annuale rende il tributo autonomo e distinto rispetto a quelli degli altri periodi d'imposta, con conseguente perdita della caratteristica di periodicità tipica delle prescrizioni brevi ex art. 2948, comma 4 c.c. ed inevitabile sussunzione nell'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'articolo
2946 c.c.
Non può inoltre omettersi di considerare, nel caso in esame, l'intervenuta presentazione da parte della Signora di istanze di rateazione (riferite anche ai debiti oggetto della Pt_3
pagina 5 di 7 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ presente causa di opposizione) in data 3.2.2020 e in data 20.9.2021, quest'ultima accolta e seguita dal pagamento di alcune rate, nonché in data 16.2.2024, pendente la causa.
Ha chiarito la Cassazione che “l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione
(Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22)” (v. Cass. ord. n.
9242/2024).
A fortiori, dunque, in presenza degli atti interruttivi di cui si è detto, fra cui le istanze di rateazione, per i crediti IRPEF azionati da nei confronti Controparte_1 di non era maturata alcuna prescrizione alla data della notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento (8.3.2023) rispetto a quella di notifica delle cartelle
(31.07.2010 e 1.03.2013).
Deriva dalle considerazioni sin qui svolte che, se la Corte avesse pronunciato nel merito,
l'appello sarebbe stato inevitabilmente rigettato.
Profilandosi la soccombenza virtuale dell'appellante, quest'ultima deve essere dunque condannata al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellata, spese che, avuto riguardo al valore della causa ex art. 17 c.p.c. (€ 35.828,43 scaglione da € 26.001 a €
52.000), si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 relativamente a tutte le fasi, eccezione fatta per quella di trattazione, alla quale è applicato il parametro minimo, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
è in definitiva condannata a corrispondere in favore dell' Parte_1 [...]
l'importo di € 8.469,00 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € Controparte_1
1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel complessivo Controparte_1
pagina 6 di 7 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ importo di € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
24 Giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1709/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCESCA BIANCHINI, elettivamente domiciliata in VIA CRESCIENZIO
20 00193 ROMA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIANLUCA CAPORASO, elettivamente domiciliata in VIA M. CERVANTES
55/14 80133 NAPOLI presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
“Si avanza richiesta di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali per intervenuta rateizzazione e pagamento prima rata.
In tutti i casi: accogliere la domanda con attribuzione delle spese”.
Per l'Appellata : Controparte_1
“a) in via preliminare, dichiarare la cessata materia del contendere, con conferma della
Sentenza di Primo Grado n. 971/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
b) In ogni caso, dichiarare con Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e compenso di giudizio e del grado;
c) in ogni caso, rigettare integralmente l'appello, in quanto infondato, con conferma della
Sentenza del Tribunale di Pavia avente n. 971/2024, con ogni conseguenza di legge;
Con salvezza di spese e compensi del grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Pavia depositato l'8.3.2023, ha Parte_1 proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 079.20239000487084 notificata nei suoi confronti l'8.3.2023 da limitatamente alle cartelle Controparte_1 nn. 072.0100033215651000 (per € 20.641,59) e 072.012002405622800 (per € 15.186,84), aventi ad oggetto, entrambe, il mancato pagamento di imposte (IRPEF) e, la prima, anche il mancato pagamento di contributi IVS a favore dell' , sul rilievo dell'intervenuta CP_2 prescrizione (breve) dei crediti, in assenza di atti interruttivi.
, costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Controparte_1
Tribunale a favore del Giudice tributario, data la natura dei crediti, nonché
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto non preceduta dall'impugnazione di alcuno degli atti prodromici notificati. Nel merito, ha sostenuto che non fosse maturata alcuna prescrizione, in presenza di tre atti interruttivi e di due istanze di rateazione pervenute dalla
Signora di cui una accolta, con conseguente pagamento di alcune rate, ed ha Pt_1 quindi insistito per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 971/2024 emessa il 6.6.2024, ha respinto l'opposizione, escludendo la prescrizione dei crediti alla luce degli interruttivi documentati dal e considerando che l'istanza di rateizzazione prodotta dall'opponente CP_3 costituisse riconoscimento del debito erariale.
ha proposto appello, deducendo (così testualmente le rubriche); Parte_1
pagina 2 di 7 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
1. “Omessa pronuncia sulla prescrizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”;
2. “Omessa pronuncia sull'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita , contestando la fondatezza del gravame ed Controparte_1 insistendo per il relativo rigetto.
Alla prima udienza del 17.12.2024, in assenza del procuratore dell'appellante, la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. all'11.2.2025.
In tale data, entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'ammissione della Signora alla richiesta rateizzazione Pt_1 del debito, trattandosi quindi di provvedere esclusivamente sul regolamento delle spese.
Il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 17.6.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
***
Va premesso che l'appello, anche se proposto con ricorso anziché con citazione, è ammissibile.
Il ricorso, infatti, è stato depositato e notificato, unitamente al decreto con il quale, ai sensi dell'art. 349bis c.p.c., è stata disposta l'udienza di discussione, nel termine di cui all'articolo
327 c.p.c., sicché trova applicazione il principio di conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo.
Ciò posto, deve rilevarsi che è nella specie venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire in ordine all'opposizione con cui ha contestato il diritto di Parte_1 [...]
di agire nei suoi confronti per il recupero di crediti erariali Controparte_1 asseritamente prescritti, essendo cessata ogni posizione di contrasto fra le parti, come da conclusioni conformi congiuntamente rassegnate, per essere stata la Signora da Pt_1 ultimo ammessa alla richiesta rateazione del debito.
Ciò travolge e fa venir meno gli effetti della precedente attività decisoria ormai inutiliter data, imponendo una pronuncia che, senza entrare nel merito della sentenza n. 971/2024 del Tribunale di Pavia oggetto di gravame, tuttavia la rimuova in quanto relativa a una lite non più esistente.
pagina 3 di 7 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesta da ambo le parti, implica nondimeno la necessità di deliberare il fondamento della domanda per decidere sul governo delle spese secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Premesso, al riguardo, che l'eccezione ex art. 348bis c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, risulta implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., nel merito deve ritenersi che l'appello, ove coltivato, avrebbe dovuto essere respinto.
Con il primo motivo e il secondo motivo, suscettibili di trattazione congiunta per ragioni di stretta connessione, denuncia un vizio di omessa pronuncia, da Parte_1 parte del Tribunale, sia in ordine alla prescrizione dei crediti azionati da
[...]
e che all'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, e reitera Controparte_1 quindi la relativa eccezione come formulata nel primo grado di giudizio.
Il rilievo è infondato.
Nella sentenza oggetto di gravame, il Giudice si occupa infatti dell'eccezione in parola, di cui esclude la fondatezza, avendo riguardo ai “documenti prodotti in giudizio dall'opposto”, ovvero agli “atti interruttivi … (docc. da 3 a 5 dell'opposta), oltre a due istanze di rateizzazione proposte dalla stessa opponente (docc. 7 e 9 opposta)”, rispetto ai quali evidenzia che l'opponente, senza neppure argomentare “in merito all'asserita prescrizione quinquennale”, “nulla ha contestato o eccepito ...”, tanto da giustificarsi l'applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Secondo il Tribunale, dunque, anche ad accedere alla tesi secondo cui i crediti azionati siano soggetti a prescrizione quinquennale, alla data dell'intimazione di pagamento n. 079.20239000487084 notificata l'8.3.2023, detto termine, decorrente dalla notificazione delle cartelle avvenuta il 31.07.2010 e 1.03.2013, era stato validamente interrotto dalla notificazione, da parte di delle intimazioni di Controparte_1 pagamento, n. 079.20149013933336.000 in data 18.12.2014 (per la cartella di pagamento
079.20100033215651.000), n. 079.20149013933437.000 in data 18.12.2014 (per la cartella di pagamento 079.20120024056228.000) e n. 079.20169004538173.000 in data
31.10.2016 (per entrambe le cartelle), oltre che dalla presentazione da parte della Signora delle istanze di rateazione in data 3.2.2020, 20.9.2021 (seguita dal pagamento di Pt_1 alcune rate) e 16.2.2024 (quest'ultima in corso di causa), dovendosi ulteriormente tener conto, nel calcolo dei temini prescrizionali, del periodo di sospensione di 24 mesi disposto con D.L. 18/2020 (art. 68) e D.L. n. 41/2021 in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come correttamente rappresentato dall , Controparte_1
pagina 4 di 7 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ in ogni caso puntualizzare che, se effettivamente può predicarsi l'assoggettamento a Pt_2 prescrizione breve dei crediti per contributi IVS a favore dell' , erroneamente CP_2
l'appellante ha affermato l'operatività degli articoli 2946 e 2948, n. Parte_1
4 c.c. anche per il recupero dei crediti IRPEF.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita anche in tempi recenti (v. Cass. ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025) e dalla quale questa Corte non ha ragione di discostarsi (v. Cass. n. 24322/14; Cass. n.22977/10; Cass. n. 2941/07 e Cass.n. 16713/16;
Cass. 32308/2019; Cass. n. 8297/2020 e Cass. n. 12740/2020), ai crediti erariali per la riscossione dell'IRPEF, quali nella specie portati da entrambe le cartelle a cui fa riferimento la proposta opposizione, non si applica infatti la prescrizione breve prevista dall'art. 2948 co. 4 c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., “in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi". Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass.
9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014;
Cass. n. 16232 del 2020)”.
La ratio di tale ragionamento giudiziale favorevole a riconoscere l'applicabilità dell'art. 2946 c.c. per quanto concerne la riscossione dell'IRPEF (così come di IRAP, IVA e canone RAI) risiede nell'assenza di un'espressa previsione normativa di segno contrario, non potendosi neppure applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, c.c. “in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (v. Cass. n. 12740/2022; Cass. n. 33213/ 2023).
In sostanza, il fatto che per l'imposta in questione debba essere presentata apposita dichiarazione ai fini della relativa liquidazione periodica annuale rende il tributo autonomo e distinto rispetto a quelli degli altri periodi d'imposta, con conseguente perdita della caratteristica di periodicità tipica delle prescrizioni brevi ex art. 2948, comma 4 c.c. ed inevitabile sussunzione nell'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'articolo
2946 c.c.
Non può inoltre omettersi di considerare, nel caso in esame, l'intervenuta presentazione da parte della Signora di istanze di rateazione (riferite anche ai debiti oggetto della Pt_3
pagina 5 di 7 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ presente causa di opposizione) in data 3.2.2020 e in data 20.9.2021, quest'ultima accolta e seguita dal pagamento di alcune rate, nonché in data 16.2.2024, pendente la causa.
Ha chiarito la Cassazione che “l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione
(Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22)” (v. Cass. ord. n.
9242/2024).
A fortiori, dunque, in presenza degli atti interruttivi di cui si è detto, fra cui le istanze di rateazione, per i crediti IRPEF azionati da nei confronti Controparte_1 di non era maturata alcuna prescrizione alla data della notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento (8.3.2023) rispetto a quella di notifica delle cartelle
(31.07.2010 e 1.03.2013).
Deriva dalle considerazioni sin qui svolte che, se la Corte avesse pronunciato nel merito,
l'appello sarebbe stato inevitabilmente rigettato.
Profilandosi la soccombenza virtuale dell'appellante, quest'ultima deve essere dunque condannata al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellata, spese che, avuto riguardo al valore della causa ex art. 17 c.p.c. (€ 35.828,43 scaglione da € 26.001 a €
52.000), si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 relativamente a tutte le fasi, eccezione fatta per quella di trattazione, alla quale è applicato il parametro minimo, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
è in definitiva condannata a corrispondere in favore dell' Parte_1 [...]
l'importo di € 8.469,00 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € Controparte_1
1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel complessivo Controparte_1
pagina 6 di 7 n. r.g. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ importo di € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
24 Giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
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