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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 430/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 430/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Santo Reale e dall'Avv. Danila Vella.
APPELLANTE nei confronti di:
(C.F. ); CP_1 C.F._2
(C.F. ); CP_2 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
) e (C.F. ) nella C.F._5 Controparte_5 C.F._6
qualità di eredi di Persona_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._7
(C.F. ); Parte_3 C.F._8
1 (C.F. ); Parte_4 C.F._9
(C.F.: ; Parte_5 C.F._10
(C.F. ) nella qualità di erede di Parte_6 C.F._11 Persona_2
APPELLATI CONTUMACI
*****
In esito all'udienza collegiale del 15.10.2024 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione di termini sino al 16.12.2024 per il deposito delle comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10/04/2012 conveniva in Parte_1
giudizio , CP_1 Persona_1 CP_2 Parte_4 Parte_5
e , dinnanzi al Tribunale di Siracusa, chiedendo
[...] Parte_2 Parte_3 che venisse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, per possesso uti dominus ventennale, del terreno - nonché dell'immobile ivi insistente - sito in Siracusa, Via
Magellano, n. 28, censito al NCEU del medesimo comune al foglio n.148, mappale 831, originariamente acquistato in comunione dal e dai convenuti, giusta compravendita Pt_1
del 15.11.1984.
I convenuti rimanevano contumaci.
Istruita la causa, mediante l'assunzione delle prove testimoniali articolate da parte attrice, nonché mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1614/2021, emessa in data 10 settembre 2021, a conclusione del procedimento iscritto al n. 1991/2012 R.G., rigettava la domanda proposta da parte attrice e poneva a suo carico le spese dell'espletata consulenza tecnica.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
La causa è stata reiteratamente rinviata al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli appellati, onerando l'appellante di rinnovare le notificazioni nei loro confronti.
2 All'esito dell'udienza collegiale del 15.10.2024, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini sino al 16.12.2024 per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati, come sopra indicati, i quali, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta in atti da parte del giudice di primo grado, che ha ritenuto non provata l'usucapione della porzione di fondo invocata dallo stesso Pt_1
Il motivo è infondato.
Invero, si ritiene condivisibile la premessa di diritto esposta dal primo giudice, secondo cui incombe su parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi che sorreggono la propria domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, nel caso di azione per l'accertamento dell'usucapione ordinaria, coincidono con un possesso continuato, pubblico e incontestato per almeno vent'anni.
Tale onere probatorio, come giustamente chiarito dal Tribunale, diventa particolarmente rigoroso quando l'azione è volta ad accertare l'usucapione di un bene in comunione. In questi casi, il comproprietario che intenda ottenere tale accertamento non può limitarsi a provare il semplice possesso, ma deve dimostrare un comportamento che vada oltre, ossia un quid pluris.
In tal senso, giurisprudenza consolidata afferma che: “Nel caso di un bene indiviso in comproprietà, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri deve dimostrare di aver goduto della cosa esercitando sulla stessa un potere incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere 'uti dominus' e non più 'uti condominus'. Infatti, non è sufficiente provare che i comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma è necessario dimostrare di aver sottratto il bene all'uso comune con una condotta volta ad esplicitare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso.” (cfr. Cass. n. 272/2023; Cass. n. 7630/2023, Cass. n.21575/2020, Cass. n.
23539/2011).
Ebbene, in applicazione di tali principi, la Corte adita ritiene che dal complesso dell'attività istruttoria svolta in primo grado (con l'acquisizione della produzione documentale allegata,
3 l'espletamento di una CTU e l'espletamento di prova per testi) non emergono elementi sufficienti a ritenere accertato l'avvenuto acquisto per usucapione del bene indicato dal
Pt_1
Infatti, benché sia indubbio, perché documentalmente provato, che il in data Pt_1
15/11/1984, è divenuto, insieme agli originari convenuti, comproprietario del fondo sito in
Siracusa, Contrada Milocca, foglio 140, part.lla 63 (v. contratto di vendita), non è stato provato l'ulteriore assunto secondo cui, dopo l'acquisto, l'appellante avrebbe esercitato un possesso esclusivo e uti dominus su una porzione del detto fondo.
A sostegno delle proprie pretese l'appellante deduce di aver costruito, a sue spese, un'abitazione destinata ad uso personale e di aver altresì delimitato la zona di sua esclusiva pertinenza con la realizzazione di un muro di confine. Quanto dedotto troverebbe, a suo dire, conferma nei documenti allegati, e in particolare nella domanda di sanatoria da lui presentata al Comune di Siracusa, in data 22/04/1986, nonché nella successiva concessione rilasciata il 10/09/1997.
Tuttavia, l'esame di tali documenti evidenzia una contraddizione nella ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante, poiché dall'istanza di sanatoria risulta che il fabbricato per il quale è stata richiesta la concessione in sanatoria e stato ultimato nel 1981, ossia prima dell'acquisto del fondo, avvenuto nel 1984.
Tale circostanza fa desumere che la costruzione di cui sopra non sia stata realizzata dal ma che la stessa fosse stata già realizzata prima dell'atto di compravendita, Pt_1
presumibilmente dai danti causa, e che dunque la proprietà dello stesso immobile fosse stata acquisita in comproprietà da tutti gli acquirenti.
Inoltre, è bene precisare che, anche la realizzazione di un muro di confine, ancorché rappresenti spesso un indizio, nel caso in esame non può ritenersi determinante per accertare l'esercizio di un possesso esclusivo in favore dell'appellante.
Innanzitutto, occorre premettere che non è possibile risalire né al periodo in cui la recinzione in questione sia stata realizzata né all'autore della stessa, non avendo il Pt_1
fornito alcuna prova in tal senso.
Inoltre, in circostanze come quella in esame, la realizzazione di una recinzione che delimita una porzione di un fondo in comproprietà tra più soggetti non esclude, se non debitamente provato, che tutti i comproprietari avessero comunque accesso al bene (come invece deve
4 presumersi data la contitolarità dello stesso), potendosi ritenere che la recinzione realizzata fosse funzionale, semmai, ad escludere il godimento del bene da parte dei terzi.
Anche dalle dichiarazioni testimoniali non emergono elementi idonei a suffragare le tesi difensive di parte appellante.
Ed invero, sul punto si condividono pienamente le ragioni addotte dal giudice di prime cure.
Le dichiarazioni rese dai testi, infatti, risultano essere in parte generiche e, in quanto tali, inidonee a fornire valida e piena dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda proposta.
Inoltre, di alcune di esse non può neppure tenersi conto poiché esprimono
(inammissibilmente) giudizi sui caratteri del possesso presuntivamente esercitato dal
I testi, infatti, riferiscono che il ha esercitato “un possesso pacifico” e che Pt_1 Pt_1
ha abitato quei luoghi “ininterrottamente e quotidianamente”; hanno, altresì, confermato, rispondendo a specifica domanda, che il ha “esercitato il possesso esclusivo, Pt_1
continuativo e pubblico, senza contestazione e/o rivendica da parte di alcuno”.
Ebbene, tali dichiarazioni non possono assumere alcun rilievo in sede giudiziale, poiché, se
è vero che non vi sono limiti formali alla prova dell'avvenuta usucapione per mezzo di testimoni, è altrettanto vero che detta prova è ammissibile e rilevante fintanto che le dichiarazioni vertano su situazioni di fatto. Le affermazioni sopra riportate sono qualificabili, invece, come affermazioni aventi carattere giuridico, di per sé non ammissibili.
Non possono dirsi rilevanti neppure gli ulteriori documenti allegati da parte appellante - ossia le sentenze di accertamento dell'acquisto per usucapione in favore di altri comproprietari (sentenza del Tribunale di Siracusa 106/22, sentenza. del Tribunale di
Siracusa n. 1062/14), nonché l'atto di divisone a stralcio risalente al 21/03/1991 con cui alcuni dei comproprietari hanno acquisito la proprietà esclusiva di singole porzioni dell'originario bene in comunione – poiché detti atti afferiscono a rapporti e a soggetti differenti da quelli oggetto del presente giudizio.
Infine, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, a nulla rileva il fatto che le controparti non si siano costituite in giudizio, in quanto, come affermato dalla Corte
Costituzionale, se il convenuto non si costituisce i fatti affermati dall'attore non si reputano
“non contestati”, poiché detta regola sarebbe “in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita” (C. Cost., sent. 12/10/2007, n. 340).
5 Alla luce di quanto sinora esposto la Corte adita, in continuità con quanto statuito dal primo giudice, ritiene che il non abbia provato di aver tenuto una condotta estrinsecatasi in Pt_1
un uso esclusivo del bene che, contemporaneamente, sia stata preclusiva ed ostativa all'uso da parte degli altri comproprietari, circostanza imprescindibile per accertare l'avvenuta usucapione di un bene in comunione.
In ragione di ciò, dunque, il proposto appello va rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di appello, stante la contumacia degli appellati.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione della disposizione dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 430/2022 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1614/2021 del Parte_1
10/09/2021, del Tribunale di Siracusa, che conferma;
dichiara nulla a provvedere sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 30.1.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 430/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Santo Reale e dall'Avv. Danila Vella.
APPELLANTE nei confronti di:
(C.F. ); CP_1 C.F._2
(C.F. ); CP_2 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
) e (C.F. ) nella C.F._5 Controparte_5 C.F._6
qualità di eredi di Persona_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._7
(C.F. ); Parte_3 C.F._8
1 (C.F. ); Parte_4 C.F._9
(C.F.: ; Parte_5 C.F._10
(C.F. ) nella qualità di erede di Parte_6 C.F._11 Persona_2
APPELLATI CONTUMACI
*****
In esito all'udienza collegiale del 15.10.2024 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione di termini sino al 16.12.2024 per il deposito delle comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10/04/2012 conveniva in Parte_1
giudizio , CP_1 Persona_1 CP_2 Parte_4 Parte_5
e , dinnanzi al Tribunale di Siracusa, chiedendo
[...] Parte_2 Parte_3 che venisse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, per possesso uti dominus ventennale, del terreno - nonché dell'immobile ivi insistente - sito in Siracusa, Via
Magellano, n. 28, censito al NCEU del medesimo comune al foglio n.148, mappale 831, originariamente acquistato in comunione dal e dai convenuti, giusta compravendita Pt_1
del 15.11.1984.
I convenuti rimanevano contumaci.
Istruita la causa, mediante l'assunzione delle prove testimoniali articolate da parte attrice, nonché mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1614/2021, emessa in data 10 settembre 2021, a conclusione del procedimento iscritto al n. 1991/2012 R.G., rigettava la domanda proposta da parte attrice e poneva a suo carico le spese dell'espletata consulenza tecnica.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
La causa è stata reiteratamente rinviata al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli appellati, onerando l'appellante di rinnovare le notificazioni nei loro confronti.
2 All'esito dell'udienza collegiale del 15.10.2024, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini sino al 16.12.2024 per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati, come sopra indicati, i quali, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta in atti da parte del giudice di primo grado, che ha ritenuto non provata l'usucapione della porzione di fondo invocata dallo stesso Pt_1
Il motivo è infondato.
Invero, si ritiene condivisibile la premessa di diritto esposta dal primo giudice, secondo cui incombe su parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi che sorreggono la propria domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, nel caso di azione per l'accertamento dell'usucapione ordinaria, coincidono con un possesso continuato, pubblico e incontestato per almeno vent'anni.
Tale onere probatorio, come giustamente chiarito dal Tribunale, diventa particolarmente rigoroso quando l'azione è volta ad accertare l'usucapione di un bene in comunione. In questi casi, il comproprietario che intenda ottenere tale accertamento non può limitarsi a provare il semplice possesso, ma deve dimostrare un comportamento che vada oltre, ossia un quid pluris.
In tal senso, giurisprudenza consolidata afferma che: “Nel caso di un bene indiviso in comproprietà, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri deve dimostrare di aver goduto della cosa esercitando sulla stessa un potere incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere 'uti dominus' e non più 'uti condominus'. Infatti, non è sufficiente provare che i comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma è necessario dimostrare di aver sottratto il bene all'uso comune con una condotta volta ad esplicitare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso.” (cfr. Cass. n. 272/2023; Cass. n. 7630/2023, Cass. n.21575/2020, Cass. n.
23539/2011).
Ebbene, in applicazione di tali principi, la Corte adita ritiene che dal complesso dell'attività istruttoria svolta in primo grado (con l'acquisizione della produzione documentale allegata,
3 l'espletamento di una CTU e l'espletamento di prova per testi) non emergono elementi sufficienti a ritenere accertato l'avvenuto acquisto per usucapione del bene indicato dal
Pt_1
Infatti, benché sia indubbio, perché documentalmente provato, che il in data Pt_1
15/11/1984, è divenuto, insieme agli originari convenuti, comproprietario del fondo sito in
Siracusa, Contrada Milocca, foglio 140, part.lla 63 (v. contratto di vendita), non è stato provato l'ulteriore assunto secondo cui, dopo l'acquisto, l'appellante avrebbe esercitato un possesso esclusivo e uti dominus su una porzione del detto fondo.
A sostegno delle proprie pretese l'appellante deduce di aver costruito, a sue spese, un'abitazione destinata ad uso personale e di aver altresì delimitato la zona di sua esclusiva pertinenza con la realizzazione di un muro di confine. Quanto dedotto troverebbe, a suo dire, conferma nei documenti allegati, e in particolare nella domanda di sanatoria da lui presentata al Comune di Siracusa, in data 22/04/1986, nonché nella successiva concessione rilasciata il 10/09/1997.
Tuttavia, l'esame di tali documenti evidenzia una contraddizione nella ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante, poiché dall'istanza di sanatoria risulta che il fabbricato per il quale è stata richiesta la concessione in sanatoria e stato ultimato nel 1981, ossia prima dell'acquisto del fondo, avvenuto nel 1984.
Tale circostanza fa desumere che la costruzione di cui sopra non sia stata realizzata dal ma che la stessa fosse stata già realizzata prima dell'atto di compravendita, Pt_1
presumibilmente dai danti causa, e che dunque la proprietà dello stesso immobile fosse stata acquisita in comproprietà da tutti gli acquirenti.
Inoltre, è bene precisare che, anche la realizzazione di un muro di confine, ancorché rappresenti spesso un indizio, nel caso in esame non può ritenersi determinante per accertare l'esercizio di un possesso esclusivo in favore dell'appellante.
Innanzitutto, occorre premettere che non è possibile risalire né al periodo in cui la recinzione in questione sia stata realizzata né all'autore della stessa, non avendo il Pt_1
fornito alcuna prova in tal senso.
Inoltre, in circostanze come quella in esame, la realizzazione di una recinzione che delimita una porzione di un fondo in comproprietà tra più soggetti non esclude, se non debitamente provato, che tutti i comproprietari avessero comunque accesso al bene (come invece deve
4 presumersi data la contitolarità dello stesso), potendosi ritenere che la recinzione realizzata fosse funzionale, semmai, ad escludere il godimento del bene da parte dei terzi.
Anche dalle dichiarazioni testimoniali non emergono elementi idonei a suffragare le tesi difensive di parte appellante.
Ed invero, sul punto si condividono pienamente le ragioni addotte dal giudice di prime cure.
Le dichiarazioni rese dai testi, infatti, risultano essere in parte generiche e, in quanto tali, inidonee a fornire valida e piena dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda proposta.
Inoltre, di alcune di esse non può neppure tenersi conto poiché esprimono
(inammissibilmente) giudizi sui caratteri del possesso presuntivamente esercitato dal
I testi, infatti, riferiscono che il ha esercitato “un possesso pacifico” e che Pt_1 Pt_1
ha abitato quei luoghi “ininterrottamente e quotidianamente”; hanno, altresì, confermato, rispondendo a specifica domanda, che il ha “esercitato il possesso esclusivo, Pt_1
continuativo e pubblico, senza contestazione e/o rivendica da parte di alcuno”.
Ebbene, tali dichiarazioni non possono assumere alcun rilievo in sede giudiziale, poiché, se
è vero che non vi sono limiti formali alla prova dell'avvenuta usucapione per mezzo di testimoni, è altrettanto vero che detta prova è ammissibile e rilevante fintanto che le dichiarazioni vertano su situazioni di fatto. Le affermazioni sopra riportate sono qualificabili, invece, come affermazioni aventi carattere giuridico, di per sé non ammissibili.
Non possono dirsi rilevanti neppure gli ulteriori documenti allegati da parte appellante - ossia le sentenze di accertamento dell'acquisto per usucapione in favore di altri comproprietari (sentenza del Tribunale di Siracusa 106/22, sentenza. del Tribunale di
Siracusa n. 1062/14), nonché l'atto di divisone a stralcio risalente al 21/03/1991 con cui alcuni dei comproprietari hanno acquisito la proprietà esclusiva di singole porzioni dell'originario bene in comunione – poiché detti atti afferiscono a rapporti e a soggetti differenti da quelli oggetto del presente giudizio.
Infine, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, a nulla rileva il fatto che le controparti non si siano costituite in giudizio, in quanto, come affermato dalla Corte
Costituzionale, se il convenuto non si costituisce i fatti affermati dall'attore non si reputano
“non contestati”, poiché detta regola sarebbe “in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita” (C. Cost., sent. 12/10/2007, n. 340).
5 Alla luce di quanto sinora esposto la Corte adita, in continuità con quanto statuito dal primo giudice, ritiene che il non abbia provato di aver tenuto una condotta estrinsecatasi in Pt_1
un uso esclusivo del bene che, contemporaneamente, sia stata preclusiva ed ostativa all'uso da parte degli altri comproprietari, circostanza imprescindibile per accertare l'avvenuta usucapione di un bene in comunione.
In ragione di ciò, dunque, il proposto appello va rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di appello, stante la contumacia degli appellati.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione della disposizione dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 430/2022 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1614/2021 del Parte_1
10/09/2021, del Tribunale di Siracusa, che conferma;
dichiara nulla a provvedere sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 30.1.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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