Articolo 1 della Legge 11 luglio 1889, n. 6209
Articolo 2
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1 agosto 1889
Art. 1.

La formazione del Consorzio di che nell'art. 37 della legge 20 marzo 1865, alleg. F, per la costruzione, la sistemazione e la conservazione di una strada provinciale o delle opere relative che interessano piu' provincie, e' promossa da quella provincia che credera' di aver ragione a chiamarne altre a concorrere nella spesa.
Entrata in vigore il 1 agosto 1889