Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 396/2022 R.G. promossa da
, in persona del suo Parte_1
Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catania
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Domenico Spi- P.IVA_1
taleri e Gianluca Floriddia;
appellante contro
(c. f.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tem- P.IVA_2
pore;
Controparte_2
(c.f.: ), in persona del Direttore
[...] P.IVA_3
Regionale e legale rappresentante pro-tempore;
e nei confronti di
(c.f.: ), Controparte_3 P.IVA_4
subentrata ex lege a in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore;
appellati contumaci
La causa veniva posta in decisione il 17 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di no- te scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4743 del 16 novembre 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto dal resistente avverso n. 2 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di Parte_1
addebito per contributi e premi di diverse annualità, asserita- CP_1 CP_2
mente mai notificati.
Preliminarmente dichiarando ammissibile l'opposizione a estratto di ruolo, rigettando la relativa eccezione proposta dall'agente della riscossione, il de- cidente – sulla scorta della produzione in atti – riteneva regolare la notifica dei titoli predetti e, in assenza di tempestiva opposizione nel termine deca- denziale di quaranta giorni di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, il merito della pretesa contributiva (ivi rientrando anche l'eccezione di prescrizione ipoteticamente maturata prima della notifica delle cartelle e dell'avviso) non era più contestabile.
Valutata comunque l'eccezione di prescrizione estintiva, non soggetta ad alcun termine di decadenza, il giudice del lavoro dichiarava prescritti i cre- diti, portati dalla cartella di pagamento n. 293 2005 0059017506 000, in as- senza di validi atti interruttivi successivi alla sua notifica, e rigettava l'oppo- sizione nel resto. Spese compensate.
Il Condominio resistente proponeva appello alla suddetta sentenza con ricor- so depositato il 5 maggio 2022. 3
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note autorizzate, al-
l'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto i termini della prescrizione estintiva validamente interrotti
– quanto alla cartella n. 293 2004 0080982204 000 e all'avviso di addebito n. 593 2014 000 5835072 000 – dalla notificazione di intimazioni di pagamento, la cui mancata produzione in giudizio non avrebbe consentito di provare il loro collegamento con i crediti oggetto dei titoli opposti. Invero, la produzione di una schermata dei sistemi informatici dell'agente della riscossione e delle sole copie delle relate di notifica non sarebbe sufficiente a fornire tale prova.
2. Tali le critiche alla sentenza impugnata, va rilevato che ha prodotto CP_5
in giudizio la c.d. “interrogazione documenti” dalla quale, invece, emerge il collegamento tra i crediti in questione e le intimazioni di pagamento notifi- cate successivamente.
In particolare, l'interrogazione del 18 marzo 2021, fa espresso riferimento alla cartella n. 293 2004 0080982204 000 (notificata il 10 maggio 2005) e alle correlate intimazioni di pagamento n. 293 2010 9003562214 000, noti- ficata il 24 febbraio 2010 a mani dell'addetto alla casa, n. 293 2014 9018
206507 000, notificata il 29 agosto 2014 a mani dell'addetto alla casa, e n.
293 2018 9027244819 000, notificata il 4 marzo 2019 a mani dell'incaricato al ritiro (v. interrogazione e relate di notifica in atti).
Analogamente, l'interrogazione di pari data si riferisce all'avviso di addebito n. 593 2014 0005835072 000, notificato il 12 novembre 2014 (v. produzione
), e alla relativa intimazione di pagamento n. 293 2018 90272 44819 CP_1
000, notificata il 4 marzo 2019 a mani del portiere (v. interrogazione e relata di notifica). 4
Osserva il collegio che, sebbene la “interrogazione documenti” prodotta da sia un documento che proviene dalla stessa parte, non vi è dubbio che CP_5
lo stesso riporta comunque un fatto (quello dell'avvenuta notifica al destina- tario con le modalità e nella data indicata), suffragato ut supra da altri con- cordanti elementi (avvisi di ricevimento), che la difesa dell'opponente ha contestato in primo grado, come in questo, invocando la mancanza di collegamento con i titoli opposti, senza tuttavia addurre o allegare alcun altro preciso elemento, idoneo a dimostrare la non corrispondenza al vero di quella risultanza (in tal senso, Cass. n. 16528/ 2018, che pone in capo al destinatario l'onere della prova del fatto che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito).
Per le ragioni sopra specificate, alla data di deposito del ricorso giudiziario
(27 giugno 2020), alcun termine di prescrizione quinquennale poteva rite- nersi maturato.
3. Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato con conferma della sen- tenza impugnata.
Nulla per le spese, stante la contumacia degli enti appellati.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 396/2022 R.G., rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico del condominio appellante. 5
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi