Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5415 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 23116/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/05/2025, alle ore 10:25, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
- F.G.V.S. Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. LA MARCA CRISTIANO, per l'attrice, il quale si riporta agli atti di cause e ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in ultimo precisate con le note conclusionali depositate in data 23.4.2025; impugna e contesta le avverse deduzioni e richieste;
l'Avv. MASSACCESI FABRIZIO per la parte convenuta il quale si riporta agli atti di cause e ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in ultimo precisate con le note conclusionali depositate in data 28.4.2025; impugna e contesta le avverse deduzioni e richieste.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 23116/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cristiano La Marca (c.f. ) presso il cui studio è elett.te C.F._2
dom.ta in Marano di Napoli (Na), Corso Italia n.81;
- ATTRICE
E
( C.F. ) in qualità di Impresa Controparte_2 P.IVA_1
Designata per la Campania per la Gestione del F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Massaccesi
(c.f. presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli, al C.F._3
Centro Direzionale is. E/2
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni-lesione personale
Conclusioni: come da rispettivi atti e verbale d'udienza del 30.05.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio in qualità di impresa designata dalla Controparte_2
Regione Campania per la gestione del Fondo Garanzie Vittime della Strada, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare che la sig.ra
è stata vittima il giorno 11 dicembre 2019 di un investimento Parte_1
causato da un veicolo rimasto non identificato e, a causa di tale sinistro, ha riportato postumi invalidanti permanenti;
- accertare l'entità delle lesioni riportate dalla causate dal sinistro stradale per cui è causa;
- Pt_1
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condannare, conseguentemente, la società in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., quale impresa di assicurazione designata per la gestione del
Fondo Garanzia Vittime della Strada, al pagamento del risarcimento in favore di
per le lesioni riportate in seguito al sinistro per cui è causa, Parte_1 quantificato sulla scorta della CT di parte in complessivi €. 43.281,50, ovvero nella maggiore o minore misura che l'Ill.mo Giudicante riterrà idonea anche alla luce della C.T.U., che quivi chiedesi disporre, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, il tutto entro il limite di
€.52.000,00. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Allo scopo, l'attrice ha dedotto che in data 11.12.2019 alle ore 18.00 circa, mentre percorreva a piedi il Corso Umberto I in Napoli, nei pressi dei civici
125 e 127, intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un motoveicolo che, colpendola violentemente sul lato sinistro e facendola rovinare al suolo con la testa, dopo uno sbalzo di alcuni metri, perdeva i sensi mentre il motoveicolo investitore, senza prestare soccorso, si allontanava a velocità sostenuta prima di essere identificato. Ha dedotto, altresì, che a seguito del sinistro accorreva la Polizia Municipale-Infortunistica Stradale del CP_3
che redigeva apposito verbale (prot. N. 234995.2020; doc 1) ed il
[...] personale medico del 118 che la conduceva presso il P.S. dell'Ospedale
Cardarelli di Napoli, ove i sanitari, refertando “Politrauma della strada, lesioni denti incisivi superiori, escoriazioni multiple” (referto n. 3242512 dell'11.12.2019), la trasferivano presso il Trauma Center dello stesso Presidio
Ospedaliero, dal quale veniva dimessa in data 13.12.2019 con diagnosi di
“Trauma cranico commotivo, avulsione degli incisivi centrali superiori, contusioni ed escoriazioni multiple agli arti” (cfr. docc. 2 e 3). Ha lamentato, quindi, sulla scorta di una consulenza di parte, postumi invalidanti nella misura dell'11%, oltre ad un periodo di I.T.T. di giorni 10 e di I.T.P. di giorni 180, di cui giorni 50 al 75%, giorni 50 al 50% e giorni 80 al 25% (cfr. doc 9), per i quali ha formulato richiesta di risarcimento all' ed alla ( Controparte_2 CP_4 cfr. doc 7), seguita dall'invito alla negoziazione assistita (cfr. doc. 8),quest'ultima rimaste disattese.
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Si è costituita in giudizio , nella qualità, impugnando in Controparte_1
fatto e in diritto la domanda e rassegnando le seguenti conclusioni: “I. Nel merito, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in alcun modo provata sia nell'an che nel quantum;
II. In via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice, indicando le relative percentuali di responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa;
III. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dall'attrice, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva , altresì argomentando in ordine al concorso di colpa dell'attrice ed assumendo la presunzione di pari responsabilità ex art 2054 cc;
ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria, sulla scorta della propria consulenza di parte che riconosceva il danno biologico nella ben più moderata misura del 3%.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale e consulenza medico legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è chiamata all'udienza odierna per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione con la quale parte convenuta ha lamentato la carenza di legittimazione passiva, alla luce della prospettazione offerta da parte attrice e della non disconosciuta qualità di Controparte_1
quale impresa designata per la Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. La legittimazione processuale attiene, infatti, alla verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 16 maggio 2007, n. 11321) e tale profilo, per la verità, non è dubbio alla luce del tenore dell'atto di citazione. Altro profilo è, invece, quello attinente alla titolarità del rapporto sostanziale, questione che attiene al merito e che, per quanto si dirà, costituisce una delle ragioni poste alla base dell'accoglimento della domanda.
Ciò posto, la domanda appare fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Al riguardo, giova premettere in diritto che nei giudizi contro il Fondo di
Garanzia Vittime della Strada (quale quello per cui è causa), da ricondursi alla
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previsione di cui all'art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. 209/05 (“Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i CP_4
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”), è onere del danneggiato, che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dare prova, in primo luogo, delle modalità del sinistro e dell' attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo e, in secondo luogo, che il veicolo che ha dato luogo all'evento lesivo sia effettivamente rimasto sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (ex multis Cass. civ. n. 5892/2016 ; n. 21983/2022).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore ed il nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza.
Pertanto, stante la circostanza che nell'azione contro il Fondo di Garanzia quest'ultimo non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attrice, la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa.
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle
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sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto” (Cass. 24449/05).
Quanto, invece, alla prova che il veicolo investitore sia effettivamente rimasto sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, la Suprema Corte precisa che essa “può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa”
(Cass. 18532/07; 448011) perché “la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cass. 23434/14).
Orbene, in applicazione dei principi richiamati sopra, sistematicamente ribaditi dal giudice di legittimità, la domanda può trovare accoglimento (nei limiti quantificativi di cui in seguito), atteso che l'acquisizione probatoria consente di ritenere sufficientemente dimostrati tutti i presupposti dell'azione esperita.
In particolare, la storicità del sinistro e le conseguenze pregiudizievoli scaturite trovano plurime conferme nel rapporto d'incidente stradale (prot. N.
234995.2020, redatto dalla pattuglia della Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, nell'immediatezza dei soccorsi), nel referto di Pronto Soccorso
(n. 3242512 dell'11.12.2019) annotato nello stesso verbale e, non da ultimo, nella deposizione resa dal teste escusso in corso di causa ed Testimone_1
assolutamente indifferente perché autista soccorritore del 118 (“confermo che in occasione del sinistro per cui sono stato chiamato a riferire ero autista soccorritore del 118 e abbiamo effettuato un intervento in Napoli C.so. Umberto dove era accaduto un incidente stradale e raccogliemmo una signora. ADR
Quando ho avuto la citazione a testimoniare ho verificato tra i miei documenti ed effettivamente abbiamo fatto un intervento di soccorso come ho detto sul C.so
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Umberto nel 2019 e abbiamo trasportato all'Ospedale Cardarelli la signora che era stata coinvolta nell'incidente”; cfr. verbale udienza 24.02.2023).
In ordine, invece, alla responsabilità del conducente del veicolo investitore ed alla circostanza che lo stesso si sia dato alla fuga non consentendo la sua identificazione, soccorro le testimonianze rese dalle altre due testi escusse in corso di causa, entrambe presenti sul luogo ed al momento del sinistro.
La teste escussa all' udienza del 6 giugno 2023, ha Testimone_2 dichiarato: “Nella prima decade di dicembre 2019 verso le ore 18:00 stavo con mia cugina e un'amica, , in Napoli al dove eravamo Controparte_5 CP_6
andati a fare compere. Ad un certo punto mia cugina, siccome aveva dimenticato di comprare, se non mi sbaglio, una penna ed era andata sull'altro marciapiede mentre noi l'avevamo aspettata sul marciapiede opposto. Nel ritornare verso di noi, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, dopo aver superato lo spartitraffico, la corsia preferenziale dei mezzi pubblici che si trova al centro della strada Rettifilo di Napoli, venne investita sul fianco sinistro da un motociclo di colore scuro che non ricordo se proveniva dalla destra o dalla sinistra rispetto al mio punto di vista. Ricordo che transitava ad alta velocità. ADR Mia cugina venne investita dopo aver attraversato una parte della corsia preferenziale e si dirigeva sul marciapiede. ADR Credo di ricordare che noi stavamo sul marciapiede di destra guardando la stazione. ADR Dopo aver investito mia cugina il motorino scappò via, il conducente non cadde a terra. Mia cugina ha battuto la testa perché è caduta e arrivò l'ambulanza del 118. Io e la mia amica siamo rimasti con mia cugina fino all'arrivo dell'ambulanza”.
In maniera concorde, l'altra teste, escussa alla stessa udienza CP_5 ha dichiarato: “Nel mese di dicembre del 2019 verso le ore 18:00 stavo a Napoli con le mie amiche, l'attrice e .ed eravamo Parte_1 Controparte_7 andate a fare compere a Napoli. Ad un certo punto ho visto che l'attrice mentre attraversava la strada veniva investita da un motorino che all'improvviso apparve sulla strada e investì la mia amica sul fianco sinistro e la mia amica è caduta a terra con la testa e ha anche perso i denti davanti. ADR E' arrivata l'ambulanza che l'ha trasportata all'Ospedale…. ADR Nell'attimo in cui il motorino ha investito l'attrice io stavo distratta perché parlavo con la mia amica. ….ADR Ho
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avuto modo di vedere in lontananza che il motorino scappava via”.
Orbene, dell'attendibilità delle testi non si può di certo dubitare solo perché la rendendo spontanee dichiarazioni, durante le indagini Tes_2
extragiudiziali, riferiva alla compagnia che la era stata colpita CP_1 Pt_1 sul fianco destro, piuttosto che su quello sinistro: “Ho visto che la sig.ra Pt_1
stava attraversando sulle strisce ed è stata investita da uno scooter. Più precisamente lo scoter con la sua parte anteriore colpiva il pedone sul fianco destro e scappava facendo perdere le tracce. A causa dell'investimento., la signora cadeva perdendo conoscenza. In seguito, giungeva sul luogo del sinistro il 118 che la trasportava al P.S.” ( cfr. doc 3). Tale divergenza, nella completezza del riferito quadro probatorio, appare, invero, poco significativa trattandosi del solo punto d'impatto tra il veicolo e la ma non certamente della Pt_1 responsabilità del conducente del veicolo e dell'impossibilità di rilevarne il numero di targa.
Riguardo quest'ultimo elemento, in particolare, atteso anche il cattivo esito delle indagini esperite dalla Polizia Municipale accorsa al momento del sinistro, occorre osservare che alcuna responsabilità e/o negligenza può essere ascritta all'attrice, le cui condizioni, confermate dai testi e dalla documentazione prodotta, hanno oggettivamente impedito la stessa l'identificazione e/o collaborare all'identificazione del veicolo pirata.
Del resto, alcuna incoerenza, rispetto alla dinamica descritta da parte attrice, si rinviene nelle diagnosi refertate dai sanitari all'ingresso : “Politrauma della strada, lesioni denti incisivi superiori, escoriazioni multiple” ed all' atto delle dimissioni: “Trauma cranico commotivo, avulsione degli incisivi centrali superiori, contusioni ed escoriazioni multiple agli arti”, né tantomeno nelle dichiarazioni rese al servizio 118 accorso nell'immediatezza del sinistro che annotava: “politrauma per investimento stradale con omissione di soccorso” ed alla Polizia Municipale di Napoli: “Erano le 18.30/19 circa quando attraversavo
Corso Umberto all'altezza del civico 125, servendomi delle apposite strisce pedonali. Improvvisamente venivo investita da un motociclo, da quell'istante non ricordo più nulla”.
A ciò si aggiunga che all'esito della consulenza d'ufficio espletata, il
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C.T.U. dott. ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l'evento e le Persona_1 lesioni refertate: “Dalle modalità riferite dell'incidente e dalle lesioni riportate, risultano pienamente soddisfatti tutti i criteri della causazione medico-legale: temporale, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuità nella seriazione degli eventi, esclusione di altri momenti patogeni (ref. n°2019073695 del 11.12.2019)”.
In definitiva, dal complesso dell'acquisizione probatoria la domanda risulta sufficientemente provata sia in ordine al verificatosi sinistro per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato sia in ordine alla circostanza che tale veicolo si sia dato alla fuga dopo l'urto rendendo impossibile la rilevazione del numero di targa.
L'ente assicuratore convenuto in giudizio, quindi, sarà tenuto al risarcimento dei danni per le lesioni subite dall'attrice.
Quanto al danno alla persona subito dall'attrice, lo scrivente condivide e fa proprie le risultanze di cui alla relazione peritale del CTU, in quanto sorrette da adeguata motivazione logica-tecnica, oltre che non specificamente contestate da nessuna delle parti in causa.
Al riguardo, secondo le conclusioni del C.T.U “La Signora Pt_1
, a seguito dell'incidente della strada patito in data 11.12.2019 riportò
[...]
lesioni personali per cui si rese necessario un iter diagnostico e curativo che protrasse la prognosi a circa 77 giorni dall'evento traumatico. Ciò premesso, la fattispecie può essere così medico-legalmente valutata: -7 (sette) giorni di inabilità temporanea assoluta;
-40 (quaranta) giorni di inabilità parziale al valore medio del 50% e - 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del 25% comprensivi del periodo occorrente alla riabilitazione funzionale e secondo la comune esperienza clinica. Per quanto attiene al danno biologico sono residuati i postumi: - sindrome algico-disfunzionale del rachide cervicale in paziente già affetto da esiti di intervento chirurgico di discectomiaerniectomia in C5-C6 e C6-C7 con innesto di cages intersomatici - vertigini nei passaggi posturali - avulsione del 11 e 21 (incisivi centrali superiori come evincibile dai referti di P.S.) in soggetto di anni 74 portatore di protesi amovibile totale superiore ed inferiore. Detti postumi, allo stato stabilizzati,
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possono essere valutati con una percentuale del 4% (quattropercento) della totale per analogia con quanto comunemente tabellato in letteratura come puro Danno biologico”.
Pertanto, il risarcimento del danno subito dalla , sulla base della Pt_1
Tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, come aggiornata dal D.M. 16/07/2024, applicabile nella specie per essere i postumi contenuti entro il 9%, a titolo di danno non patrimoniale, va quindi quantificato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
€ 3.448,17 per danno non patrimoniale risarcibile con percentuale di invalidità al
4%;
€ 386,68 per il periodo di ITT per gg. 7;
€ 1.104,80 per il periodo di ITP al 50% per gg. 40;
€ 414,30 per il periodo di I.T.P. al 25% per giorni 30.
Vanno altresì ripetute le spese mediche documentate per l'importo complessivo di euro 709,56 non potendosi invece riconoscere le spese odontoiatriche sostenute nel maggio 2024, quindi dopo ben cinque anni dal sinistro per un trattamento completo di protesi mobile superiore e inferiore, a fronte dell'avulsione dei soli denti centrali superiori.
Quanto, poi, alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 23778/2014; 7513/20218; 28988/2019). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto da Cass., S. U., sent. 11
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novembre 2008, n. 26972), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., sez. 3, sent. 18 novembre 2014, n. 24471).
Con riferimento al caso concreto questo Giudice ritiene, pertanto, di non poter riconoscere alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico, non avendo l'attrice allegato (prima ancora che provato) la ricorrenza di conseguenze dinamico-relazionali anomale rispetto alle conseguenze ordinarie derivanti dai pregiudizi dello stesso grado e natura sofferti da persone della medesima età.
Del pari, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale, atteso che parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo e le allegazioni si sono rivelate del tutto carenti.
Come noto, il riconoscimento di una simile posta risarcitoria richiede l'assolvimento di puntuali oneri di allegazione e di prova che fanno capo all'attore che, nel caso di specie, non risultano assolti dalla . Pt_1
Di conseguenza, sommando gli importi innanzi indicati, il risarcimento del danno deve essere quantificato nella somma complessiva di € 6.063.51 all'attualità.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va poi maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (11.12.2019) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla
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somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, con attribuzione all'avv. Cristiano La
Marca, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , nella qualità di Impresa Parte_1 Controparte_1
designata per la Campania alla gestione del F.G.V.S., ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede:
- dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna
[...]
, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla CP_1
gestione del F.G.V.S., in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 6.063,51 , oltre interessi legali come in Parte_1
motivazione;
- condanna , nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla Gestione del F.G.V.S., in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 2.800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della società convenuta.
Così deciso in Napoli, udienza 30.05.2025
E' verbale, ore 13:30
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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