Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito di trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 09.06.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 517/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
, c.f. , nella qualità di erede legittima del sig. Parte_1 C.F._1
, c.f. , e deceduto ab intestato in Giugliano in Persona_1 C.F._2
Campania (NA) il 25.05.2010, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Scipione Rovito n. 9 presso lo studio dell'avv. Adriana Di Gennaro che la rappresenta e difende che intende ricevere gli avvisi di cancelleria inerenti il procedimento al numero di fax 0817806958, nonché al seguente indirizzo PEC:
Email_1
appellante
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erminio Capasso ( ), Itala De Benedictis C.F._3
( ), Luca Cuzzupoli e Davide Catalano C.F._4 C.F._5
( tutti giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di C.F._6 Per_2
Roma REP n. 37590 del 23/01/2023, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, i quali dichiarano di voler ricevere
1
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord il giorno 19.01.2024 n. 106/24 pubblicata in pari data nel giudizio recante n. 14170/2022, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc del 04.11.2022 al Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro , quale erede di , deceduto il Parte_1 Persona_1
25.05.2010 e riconosciuto beneficiario di indennità di accompagnamento con decreto di omologa del 5.4.2016 dato da Tribunale di Napoli Nord (rg 4466/2014), chiedeva: accertare e dichiarare il suo diritto, nella qualità di erede del de cuius ed in virtù della sentenza di accertamento e condanna n. 5544/2021 del Tribunale di Napoli Nord, sez lavoro, a percepire la propria quota ereditaria pari al 33% del totale come da legge;
- per l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'istante alla somma di euro CP_1
640,63, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo o di quella diversa somma che si accerterà in corso di causa;
- Condannare altresì l alla liquidazione delle spese e competenze professionali del CP_1 presente giudizio comprensive di rimborso spese forfettario e accessori di legge da attribuirsi al difensore antistatario.
- in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di soccombenza, chiede disporsi la compensazione delle spese”.
Segnatamente la ricorrente premettendo di essere erede, insieme alla madre e al fratello, del defunto padre , deceduto il 25.05.2010 e riconosciuto beneficiario di Persona_1 indennità di accompagnamento con decreto di omologa del 5.4.2016 dato da Tribunale di Napoli Nord;
di non essere stata parte del giudizio (monitorio prima e di cognizione poi) promosso dai suddetti altri eredi contro l' (rg 5487/2019 Tribunale Napoli Nord), CP_1 terminato con la sentenza n. 5544/2021 (pubblicata il 10.12.2021) di condanna dell'Ente al pagamento “dei ratei di indennità di accompagnamento limitatamente alle quote ereditarie ad essi spettanti sulla somma di €. 1921,88 (come rideterminata in corso di causa); che in ragione della sua estraneità al giudizio prefato le era preclusa la possibilità di agire in forza della richiamata sentenza per ottenere dall' il pagamento della CP_1 quota-parte di sua spettanza, non rientrando essa tra i soggetti beneficiari dell'efficacia esecutiva della richiamata pronuncia, ciò premesso adiva il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, per sentire “accertare e dichiarare il diritto della GN
, nella qualità di erede del de cuius ed in virtù della sentenza di Parte_1 accertamento e condanna n. 5544/2021 del Tribunale di Napoli Nord, sez lavoro, a percepire la propria quota ereditaria pari al 33% del totale come da legge;
e per l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'istante alla somma di euro 640,63, oltre CP_1 interessi e rivalutazione al soddisfo o di quella diversa somma che si accerterà in corso di causa;
Condannare altresì l' alla liquidazione delle spese e competenze professionali CP_1
2 del presente giudizio comprensive di rimborso spese forfettario e accessori di legge da attribuirsi al difensore antistatario;
in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di soccombenza, chiede disporsi la compensazione delle spese…”.
Si costituiva in giudizio l' e chiedeva disporsi la cessata materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese stante la spettanza e relativa liquidazione delle somme richieste, il tutto come confermato dalla documentazione amministrativa allegata.
Con ordinanza resa in data 01.06.2023 il Giudice, ritenuto necessario verificare l'effettivo pagamento della prestazione, rinviava in prosieguo all'udienza del 10.01.2024 e successivamente, persistendo la carenza della prova dell'avvenuto pagamento, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice adito, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., emetteva la sentenza qui impugnata n. 106/2024 con cui dichiarava il ricorso inammissibile e disponeva nulla per le spese.
Riteneva il primo giudice che la ricorrente, unitamente agli altri eredi del sig. Per_1
avesse già proposto un giudizio di cognizione nei confronti dell' (rg.
[...] CP_1
5487/2019) per ottenere l'accertamento del diritto e il pagamento dei ratei di prestazione ad essi spettanti e che quel giudizio si fosse concluso con una pronuncia di condanna dell'Ente, pure determinata nel quantum (sentenza n. 5544/2021) e che, quindi, quello innanzi a sé fosse una mera duplicazione del precedente, e come tale andasse dichiarato inammissibile. Parte ricorrente, infatti, avrebbe dovuto dare corso non ad un nuovo giudizio di cognizione, ma ad un giudizio esecutivo, al fine di ottenere il pagamento non effettuato spontaneamente dall'ente previdenziale in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5544/2021.
Decideva, per tale motivo, per l'inammissibilità del ricorso e compensava le spese in ragione della dichiarazione reddituale resa dalla Parte ricorrente.
Con ricorso depositato il 07.03.2024 la ha proposto appello con Parte_1 cinque motivi avverso la sentenza n. 106/24 pubblicata il 19.01.24, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, non notificata.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto che il giudizio di cognizione così proposto fosse la duplicazione di un altro (rg 5487/2019 Tribunale Napoli Nord), nel quale, errando, ha collocato la
[...]
tra i ricorrenti e che invece è stato promosso soltanto dalla madre e dal Parte_1 fratello della stessa, definito con la sentenza n. 5544/2021 di condanna dell'Ente al pagamento “dei ratei di indennità di accompagnamento limitatamente alle quote ereditarie ad essi spettanti sulla somma di €. 1921,88 (come rideterminata in corso di causa).
Il richiamo è al procedimento monitorio prima (decreto ingiuntivo n. 207/2019 Trib. Napoli Nord rg 12048/2018) e di cognizione poi – per effetto dell'opposizione proposta dall' – promosso dalla madre e dal fratello della ricorrente - nonché alla sentenza n. CP_1
5544/2021 (rg. 5487/2019) di condanna dell' al pagamento della somma di €. CP_1
1.921,88 oltre interessi (ratei dell'indennità di accompagnamento spettanti ai ricorrenti (coniuge e un solo figlio)).
3 Con il secondo motivo si duole che il Giudice abbia ritenuto che la richiamata sentenza n. 5544/2021 (RG 5487/2019) abbia efficacia esecutiva anche nei confronti di essa ricorrente, senza tenere nel dovuto conto che a quel giudizio essa è estranea essendo stato promosso solo dagli altri due eredi del de cuius, il coniuge e Persona_3
l'altro figlio . CP_2
Con il terzo motivo si duole della declaratoria di inammissibilità del ricorso, giudicato come la duplicazione del giudizio di cognizione deciso con la sentenza n. 5544/2021e, per questo motivo, ritenuto erroneamente incardinato in luogo di quello di esecuzione che, invece, correttamente avrebbe dovuto essere promosso per la riscossione di quanto asseritamente spettante, stante la riconosciuta ed accertata titolarità (anche) in capo alla ricorrente del diritto alla quota parte della indennità di accompagnamento in forza, per l'appunto, dalla sentenza n. 5544/2021 (rg 5487/2019 Tribunale Napoli Nord).
Ha dedotto di non essere stata parte in nessuno dei giudizi promossi dagli altri eredi e, di conseguenza, che alcuna efficacia esecutiva avrebbe potuto avere nei suoi confronti la sentenza n. 5544/2021 resa nel giudizio di cognizione tra l' contro la madre e il CP_1 fratello (rg. 5487/2019).
Con il quarto motivo si duole che il Giudice non sia entrato nel merito del giudizio laddove, invece, preso atto delle deduzioni dell' , avrebbe constatato che l'Ente, CP_1 costituendosi in giudizio e depositando il documento del 15.05.2023 attestante l'avvenuta liquidazione della quota parte dell'indennità ad essa spettante e l'imminente accredito della somma di €. 709,37 (secondo l'allegata specifica) all'IBAN ivi indicato, aveva sostanzialmente riconosciuto il debito e, quindi, il diritto dell'istante alla riscossione di quanto ad essa spettante e non versato, in mancanza di prova dell'assolvimento dell'obbligazione di pagamento.
Con il quinto ed ultimo motivo l'odierna appellante ha contestato la mancata valutazione della condotta processuale dell' asseritamente aduso a non fornire la prova CP_1 dell'avvenuto pagamento, oggetto dell'ordinanza di rinvio del giudice di prime cure del 01.06.2023, e della mancata condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite cui avrebbe dato causa in ragione dell'omesso versamento della quota parte dell'indennità in oggetto.
Ha concluso, in riforma della sentenza impugnata, per l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto a percepire la propria quota ereditaria pari al 33% del totale come per legge, in quanto erede del padre , beneficiario dell'indennità di Persona_1 accompagnamento di cui al decreto di omologa n. 4466/2014 del Tribunale di Napoli Nord;
e, per l'effetto, per sentire condannare l' al pagamento in suo favore della CP_1 somma di euro 709,37, comprensiva di interessi al 15.05.23, oltre interessi successivi, secondo quanto riconosciuto dal convenuto nel decreto di liquidazione o di quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di giudizio, vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione o, in via gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza, compensate.
Fissata la trattazione scritta a mente dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del 14.04.2025, viste le Note depositate dall'appellante in quella data contenenti l'istanza di concessione di nuovo termine per la rinotifica dell'appello, ritenuti sussistenti i presupposti per
4 concedere nuovo termine ai sensi dell'art. 291 cpc, l'udienza veniva rinviata al 09.06.2025 in prosieguo di trattazione scritta.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' con memoria depositata il CP_1
09.05.2025 per resistere al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza, viste le Note di trattazione depositate dall'appellante, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente il Collegio dà atto della cessata materia del contendere atteso che il pagamento delle somme dovute alla è stato eseguito il 20.06.2023 come risulta Pt_1 dalla documentazione prodotta dall' soltanto in questo grado di giudizio. CP_1
Al fine di statuire sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, occorre, però, procedere nella disamina dei plurimi motivi di appello sia pure facendo ricorso ai principi di economia processuale e di celerità del giudizio, e di applicare, come secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida” che impone un approccio interpretativo che verifichi il ricorso a soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consentendo di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 12002/2014).
Ebbene, in applicazione del suddetto principio, deve dichiararsi fondato il primo motivo di appello ritenuta condivisibile la doglianza espressa dalla in ordine alla Pt_1 pronuncia di inammissibilità del ricorso che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è una duplicazione del giudizio di cognizione celebrato innanzi il Tribunale di Napoli Nord (rg 5487/2019) definito con la sentenza n. 5544/2021, posto che a promuovere quel giudizio contro l' furono rispettivamente la madre e il fratello CP_1 dell'odierna appellante.
Proseguendo secondo il principio della “ragione più liquida”, assorbiti gli altri motivi poiché connessi all'errata dichiarazione di inammissibilità, merita condivisione anche la doglianza dell'appellante sulla mancata condanna dell' al pagamento delle spese di CP_1 lite cui avrebbe dato causa in ragione dell'omesso versamento della quota parte dell'indennità in oggetto. Vero è infatti che l'erogazione delle somme dovute alla è Pt_1 stato eseguito solo il 20.06.2023, nel corso del giudizio di I grado iscritto a ruolo il 09.11.2022. Risulta, altresì, disattesa dall' l'ordinanza del 01.06.2023 del primo CP_1 giudice che, ritenuto necessario verificare l'effettivo pagamento della prestazione, rinviava in prosieguo all'udienza del 10.01.2024.
Assorbiti i restanti motivi, alla luce di tutto quanto sopra, in forza del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dell'istituto.
P.Q.M.
5 dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese del CP_1 doppio grado, liquidate rispettivamente in euro 232,00 ed euro 250,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
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