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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 121/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - MINORI
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel
Francesca Caprioli Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere
Giulia Perin Consigliere onorario
Diego Guarneri Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato in data 4.4.2024 da:
, nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(CR), via Della Colleggiata, 2, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Deborah Ferrero del Foro di Cremona, con studio in Crema (CR), Via Matteotti, 56
appellante avverso la sentenza n. 51/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27/02/2024 e depositata in data 06/03/2024, nel procedimento n. 27/2022 R.G con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal tutore Parte_2 avv. Isabella Alice Morandi del Foro di Cremona
CON L'INTERVENTO
DEL P.G., in persona del dr. Controparte_1
DEL TUTORE-DIFENSORE DELLA MINORE avv. Isabella Alice Morandi
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Proc. 121/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
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OGGETTO: Appello avverso sentenza di dichiarazione di adottabilità
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CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza alle altre parti del giudizio quali il P.M. ed il tutore, per tutte le ragioni sopra esposte In via preliminare:
- dichiarare la nullità della sentenza n. 51/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27/02/2024 e depositata in data 06/03/2024, all'esito del procedimento n. 27/2022 R.G per violazione degli artt. 12 e 13 L. 184/1983;
- dichiarata la nullità della sentenza n. 51/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27/02/2024 e depositata in data 06/03/2024, all'esito del procedimento n. 27/2022 R.G, per mancato avviso al padre biologico della pendenza del procedimento n. 27/2022. In via principale, nel merito:
- annullare la sentenza n. 51/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27/02/2024 e depositata in data 06/03/2024, all'esito del procedimento n. 27/2022 R.G. per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto,
- dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore Pt_2
disponendosi tutti gli accorgimenti del caso a tutela della minore,
[...] eventualmente valutandosi un affidamento temporaneo presso altra famiglia, ma con mantenimento del rapporto tra la sig.ra e la FI secondo la Pt_1 Pt_2 regolamentazione che potrà essere definita in accordo con il Servizio territorialmente competente. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi come da D.M. n. 55/2014. In via istruttoria:
- disporre che i Servizi competenti effettuino ulteriori, più approfonditi ed aggiornati accertamenti, volti a stabilire se la madre ha realmente la possibilità di occuparsi ad oggi della propria FI minore e se sussistono familiari in grado di supportare la madre nella gestione ed accudimento di Pt_2
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- disporre CTU, volta a valutare la relazione tra madre e FI, nonché a valutare le competenze genitoriali della madre e a stabilire se ella sia in grado di occuparsi adeguatamente della FI, eventualmente con aiuti esterni, indicando i sostegni ritenuti più opportuni nel caso in questione ed i tempi necessari per il recupero delle competenze genitoriali.
PER L'INTERVENUTO P.G.:
Letti gli atti del proc. civ. n. 111/2024 V.G.; Letto il reclamo ex art. 17 della L. n. 184/83 datato 04/04/2024 e proposto nell'interesse di avverso la Parte_1 sentenza n. 51/2024 con cui in data 27/02/2024 il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore Letta la Parte_2 comparsa di costituzione del tutore della minore che ha chiesto il rigetto del reclamo. Premesso che le argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza appaiono sostanzialmente condivisibili, ed in particolare possa chiaramente desumersi (all'epoca della decisione) l'incapacità genitoriale della reclamante, come connotata dagli ampi elementi istruttori acquisiti in primo grado. Ritenuto tuttavia che – in ossequio al principio secondo cui la dichiarazione di adottabilità del minore debba rappresentare l'extrema ratio, a cui ricorrere quando appaia inidonea ogni diversa soluzione – si renda opportuno un approfondimento istruttorio volto ad attualizzare il panorama informativo, anche in considerazione del fatto che i servizi sociali incaricati da Codesta Corte di redigere relazione di aggiornamento in realtà nulla hanno aggiornato con riferimento ad eventuali progressi ravvisati nelle attitudini genitoriali della reclamante, ad eventuali prospettive di miglioramento delle stesse, e più latamente sull'attuale condizione psichica/psicologica della predetta, limitandosi pressoché ad uno sterile reportage degli accadimenti e delle reazioni. chiede disporsi, laddove non si ritenga reiterare l'incarico già conferito ai servizi sociali, apposita CTU finalizzata a nuova verifica delle capacità genitoriali della madre ed in particolare a confermare l'impraticabilità (potendosene escludere l'efficacia anche in prospettiva futura), di un eventuale affidamento solo temporaneo (laddove possa prospettarsi una positiva evoluzione della condizione della reclamante), o di un collocamento della minore in comunità con la madre con adeguato sostegno da parte delle strutture pubbliche.
PER IL TUTORE DELLA MINORE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Accertata l'assenza di autorizzazione del Giudice LAre alla rappresentazione in giudizio della sig.ra per l'effetto dichiarare nulla la procura alle liti Parte_1
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rilasciata da quest'ultima e conseguentemente dichiarare inammissibile il reclamo proposto avverso la sentenza n. 51/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27.02.2024 e depositata in data 06.03.2024; Nel merito:
- rigettare il reclamo presentato dalla sig.ra in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza
n. 51/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27.02.2024 e depositata in data 06.03.2024. In via istruttoria:
- Rigettare la richiesta di ulteriori e più approfonditi accertamenti da parte dei Servizi competenti, nonché la richiesta CTU sulle capacità genitoriali della Signora n quanto tardiva, oltre che irrilevante. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 51/2024, emessa il 27.2.2024 e depositata il 6.3.2024, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore Pt_2
nata a [...] il [...], FI di nata a [...] il
[...] Parte_1
16.2.2001; con immediata efficacia ai sensi dell'art. 10 L. adoz. ha confermato la sospensione della madre dall'esercizio delle responsabilità genitoriali e la nomina del tutore in persona dell'avv. Isabella Alice Morandi;
ha confermato l'affido di ai Pt_2
Servizi Sociali perché provvedano a collocarla presso una famiglia idonea all'adozione selezionata dal Tribunale, rimanendo nel frattempo preferibilmente presso la struttura ove si trova ma senza la presenza della madre;
ha incaricato i Servizi sociali di continuare a seguire la situazione della minore presso la struttura, ponendo in essere a suo favore tutti gli opportuni interventi di vigilanza e sostegno;
di disciplinare in forma assistita le frequentazioni tra minore e madre, stabilendone - nell'esclusivo interesse della bambina, e tenuta in debito conto la sua necessità di attaccamento alla nuova famiglia - tempo modi e luoghi in base alla evoluzione della situazione;
di curare tempi e modi del passaggio di dalla struttura in cui si trova Pt_2 alla famiglia che sarà individuata. Il Tribunale per i Minorenni ha evidenziato quanto segue:
‣ Con ricorso in data 31.05.2022 il P.M.M. chiedeva di verificare lo stato di abbandono della minore nata il [...], avendo ricevuto Parte_2 segnalazione ex art. 609 decies cp in data 23.12.21 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, presso cui pendeva un procedimento penale a carico del compagno della madre della minore per i reati di cui agli artt. 582, 577 cp ai danni della donna;
entrambi risultavano affetti da problemi psichiatrici e con carenze
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personali di tale gravità da non poter accudire un neonato. In particolare, il Pubblico Ministero presso il T.M. prospettava quanto segue:
“… La minore , nata da poco e ad oggi ancora presso il reparto del Parte_2
Nido dell'Ospedale di Cremona, necessita di un urgente intervento al fine di evitare che possa essere dimessa e tornare presso la madre , che non è in Parte_1 grado di curare la piccola. La madre ha vissuto e vive tutt'ora una preoccupante situazione Parte_1 famigliare, è stata seguita dai servizi sociali di Crema in quanto essa stessa ha subito gravi carenze genitoriali e presenta seri problemi psichiatrici. Attualmente la madre è seguita da un amministratore di sostegno nella persona dell'avv. Cecilia Gipponi del Foro di Cremona. Per dare un quadro completo della situazione famigliare va dato atto che i genitori di allo stesso modo presentano gravi problemi: il nonno Parte_1 [...]
è invalido al 100% con disabilità intellettiva e la nonna _1 [...]
viene indicata dai servizi come “persona fragile e poco autorevole”, in Per_2 grave difficoltà nella gestione dei traumi e delle conseguenze negative vissute dai suoi figli;
il fratello nato a [...] il [...] dal 2021 è Persona_3 ricoverato presso una residenza sanitaria per disabili, sono stati segnalati problemi di aggressività auto ed etero diretta, (zio di , è stato riconosciuto Per_3 Pt_2 invalido al 100% con necessità di assistenza continua e diagnosi di “ritardo moderato con significativa compromissione del comportamento”. Nel 2014 , dopo diversi ricoveri ospedalieri, è stata collocata Parte_1 presso una comunità terapeutica su richiesta della neuropsichiatria di Crema, dove le era stato diagnosticato un “disturbo depressivo e disturbo da alimentazione incontrollata”. Durante la permanenza nella comunità, la giovane aveva segnalato di avere subito molestie sessuali dal fratello nel 2017 era stata Per_3 Parte_1 collocata presso una comunità educativa al fine di evitare che potesse trovarsi nella abitazione in cui viveva il fratello. Quando la ha raggiunto la maggiore età, ha fatto rientro nella casa della Pt_1 madre, anche considerando che il fratello non era ivi presente in quanto ricoverato presso una comunità educativa per disabili, da quel momento la ragazza è stata presa in carico dal centro psico sociale dell'ASST di Crema. A luglio del 2019 è stata riconosciuta invalida civile al 60% con diagnosi Pt_1 di “quadro di psicosi NAS in ritardo mentale in trattamento terapeutico in buon compenso. Famigliarità per patologia psichiatrica”. La madre ha partecipato positivamente ad un progetto sulla formazione dell'autonomia; proprio durante questo percorso, ella intraprendeva una turbolenta relazione con anch'egli invalido al 100%, iniziando ad avere Persona_4
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atteggiamenti oppositivi e di disinteresse verso i servizi, tanto che i percorsi con il CPS e SFA sono stati seguiti con disinteresse e scarsa motivazione. La relazione con è diventata subito disfunzionale e dipendente, tanto che la ER veva smesso del tutto di frequentare i servizi e svolgere i percorsi necessari. Pt_1
Ad ottobre del 2021 ha comunicato agli operatori il proprio stato di Pt_1 gravidanza.
Durante la gravidanza ha posto in essere comportamenti anomali ed a Pt_1 tratti rischiosi, tra cui una mala gestione delle visite e delle incombenze sanitarie, accessi al pronto soccorso per futili motivi, ha rischiato un aborto per distacco della placenta nel novembre 2021 con ricovero. La relazione con il degenerava ogni giorno di più e la si ritrovava ER Pt_1 intrappolata in questo rapporto disfunzionale sentendosi in dovere di aiutare il compagno in difficoltà. Il 12.11.2021 sono emersi alcuni comportamenti del compagno, tra cui abbandonare la ragazza al freddo in campagna, farla dormire fuori casa, tentare di investirla con il veicolo, picchiarla e costringerla a “prove d'amore” come costringerla a lanciarsi in un fiume. La madre è totalmente dipendente dal compagno, il quale si dimostra aggressivo, controllante e possessivo. In un colloquio la donna ha espresso la volontà di essere inserita in una comunità per la paura del compagno continuando però a volerlo vedere in quanto affezionata. Il compagno della donna, è a sua volta un soggetto invalido civile al 100% ER noto al servizio dipendenze ed al centro psico sociale, ha avuto un procedimento penale da minorenne per cui è ancora in atto una messa alla prova. Vista la situazione, la piccola qualora dovesse rientrare al domicilio, si Pt_2 troverebbe in una condizione totalmente inadeguata e pericolosa, priva delle minime sicurezze e cure necessarie ad un neonato. Alla luce della situazione psico-fisica della madre, ad oggi è arduo pensare che la stessa, insieme al compagno, sia in grado di prendersi cura del minore.”
‣ Il P.M.M. quindi chiedeva: il divieto di dimissioni della minore;
in caso di autorizzata dimissione, collocamento della minore adeguata struttura di piccole dimensioni o in casa famiglia;
sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale con nomina di tutore o in subordine di curatore speciale e difensore al minore;
ricerca di famiglia per “affido a rischio giuridico” presso coppia avente i requisiti per la sua futura ed eventuale adozione;
accertamenti da parte del Servizio Sociale sulla condizione della neonata, sulla condizione e risorse genitoriali dei genitori e della famiglia allargata;
‣ Dalle diverse relazioni dei servizi sociali e specialistici era emerso quanto segue: a) relazione Servizi Sociali di Offanengo in data 30.11.21:
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la situazione familiare di era nota ai Servizi dal 2008 quando era stato aperto Pt_1 un procedimento di VG nell'ambito del quale erano emersi maltrattamenti e abusi sui figli da parte del padre, persona invalida al 100% con disabilità intellettiva, decaduto dalla responsabilità genitoriale;
la madre di era separata dal marito, Pt_1 percepiva il reddito di cittadinanza, si era sempre rivelata una persona fragile, poco autorevole sul piano educativo, in grave difficoltà nonostante gli aiuti offerti dai
Servizi; il fratello di invalido civile al 100%, affetto da ritardo mentale,
Pt_1 persona aggressiva, era ricoverato in una residenza per disabili;
nel 2014 era
Pt_1 stata accolta in una comunità terapeutica su richiesta della NPI e successivamente riconosciuta invalida civile con diagnosi “Disturbo depressivo e disturbo da alimentazione incontrollata”; nel 2017 era stata collocata in comunità
Pt_1 educativa per evitare il suo rientro presso il fratello da lei accusato di molestie sessuali;
al compimento del diciottesimo anno era rientrata a casa dalla madre (nel frattempo il fratello era stato collocato in comunità) ed è stata presa in carico dal CPS;
nel 2019 era stata riconosciuta invalida civile al 60% con diagnosi di “quadro di psicosi NAS in ritardo mentale in trattamento terapeutico in buon compenso, familiarità per patologia psichiatrica”; era stata inserita al Servizio
Pt_1
Formazione per l'Autonomia dimostrando di possedere alcune competenze pratiche, ma grandi difficoltà relazionali;
i percorsi col CPS e con lo SFA erano caratterizzati da discontinuità e scarsa motivazione;
nel 2020 aveva avviato una relazione affettiva e di dipendenza con tale , un invalido civile al 100% Persona_5 conosciuto dal CPS e dal Servizio dipendenze, relazione che aveva comportato la chiusura di tutti i percorsi di aiuto in atto;
durante la gravidanza, vissuta con ansia e confusione, si era dimostrata incapace di gestire le visite di controllo, aveva Pt_1 effettuato diversi accessi al PS, era stata aggredita dal compagno in data 4.11.21, aveva avuto una minaccia d'aborto per distacco parziale di placenta, aveva tenuto contatti con gli assistenti sociali all'insaputa del compagno col quale aveva dichiarato di non voler interrompere la relazione per paura, ma anche perché innamorata di lui;
la relazione di coppia appariva disfunzionale e dipendente e dai racconti della ragazza e dei suoi familiari emergevano episodi preoccupanti (in seguito a litigi, il compagno l'avrebbe lasciata sola per strada o in Centrale a Milano;
il compagno avrebbe tentato di investirla coll'automobile; l'avrebbe picchiata e le avrebbe richiesto insensate prove d'amore); per paura di lui aveva chiesto in talune occasioni di essere Pt_1 inserita in comunità, ma in modo contraddittorio volendo continuare a vedere il ragazzo. b) relazione LA OR di Crema in data 27.5.22: le condizioni di salute di alla nascita erano buone;
la madre aveva richiesto di Pt_2 essere collocata in comunità insieme alla FI;
il padre biologico aveva espresso la volontà di non riconoscere la minore;
il padre biologico era seguito dalla LA OR, dal , dal CPS, dal SST e non risiedeva più nel cremasco. CP_2
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c) relazione Servizi Sociali di Offanengo in data 26.5.22: da fine gennaio aveva interrotto la convivenza e i contatti col compagno e Pt_1 per evitare i suoi comportamenti disturbanti si era trasferita presso conoscenti in altro territorio;
il 5.2.2022 aveva chiesto di essere collocata in comunità protetta per donne maltrattate e ciò era avvenuto il successivo 22.2.2022 ma la permanenza in struttura si era rivelata altamente problematica perché considerava la comunità una Pt_1 prigione e gli operatori “degli incapaci che le avevano rovinato la vita, togliendole la libertà”; il 14.3.2022 si era fatta portare dagli operatori della struttura presso i Carabinieri dove aveva denunciato il compagno per maltrattamenti, salvo dimettersi dalla comunità una settimana più tardi, dopo aver contattato il compagno su una piattaforma social;
il 17.5.22 era stato nominato a un amministratore di Pt_1 sostegno e la ragazza era tornata a vivere dalla madre;
negava di avere Pt_1 contatti con il che però in due occasioni si sarebbe presentato alla sua porta per ER inveire contro di lei, dubitando di essere il padre della nascitura e accusandola di aver fatto l'inseminazione artificiale;
aveva inizialmente deciso di non informare Pt_1 della nascita né il né i suoi genitori, da lei accusati di disinteresse, e aveva ER chiesto di essere inserita in una comunità con la FI in modo da poter riprendere la sua vita mentre qualcuno si occupava della neonata. d) relazione Comunità Focolare Grassi (comunità protetta) in data 22.3.22: era emersa una forte problematicità della permanenza in comunità di la Pt_1 quale teneva un atteggiamento indolente, lamentoso, poco collaborativo, recriminatorio, pretenzioso quando non indisponente e offensivo, non avendo in mente la nascitura, ma principalmente la propria relazione adolescenziale con il compagno, da lei attivamente ricercato nonostante la denuncia. e) relazione chiusura SFA: superate le difficoltà dei primi mesi, vi era poi stato un buon periodo di collaborazione di seguito però da un funzionamento discontinuo di Pt_1 Pt_1
e da forti difficoltà rispetto alla sfera emotivo-relazionale, con l'instaurazione di rapporti apparentemente autentici che successivamente si rivelavano inadeguati e non mantenuti su di un piano di realtà condivisa perché inquinati da pensieri distorti, paranoici e persecutori;
non si presentava per lunghi periodi senza avvisare, Pt_1 teneva comportamenti incoerenti con le proprie affermazioni e talvolta era molto lontana dalla consapevolezza dei propri limiti;
il rapporto con il aveva ER influenzato negativamente il suo modo di porsi;
in più di un'occasione si era presentata in evidente stato psico-fisico alterato da abuso di psicofarmaci;
f) relazioni DSM Crema del 9.12.21 e del 26.5.22: era presente un significativo deficit intellettivo della paziente (nel Parte_1
2018 e nel 2021 QI di 58; diagnosi di “Ritardo mentale di grado medio-lieve”); emergevano: una scarsa capacità critica che condizionava le scelte personali;
la presenza di un'autonomia di base limitata;
l'incostanza decisionale e
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comportamentale che influenzava anche l'adesione ad un progetto condiviso con i Servizi;
un contesto familiare carente per quanto riguarda la capacità di supportare e tutelare la paziente. I medici concludevano segnalando che la paziente non era in grado di gestire in autonomia una neonata e necessitava di un supporto continuativo nelle ventiquattr'ore alla funzione genitoriale in un contesto protetto;
tale supporto non poteva essere garantito dai familiari a causa delle fragilità da loro manifestate nel tempo. g) relazione Consorzio Arcobaleno dell'8.3.22: era emersa l'impossibilità di raggiungere gli obbiettivi (consapevolezza della gravidanza e supporto al percorso) per i continui cambi di decisione e di umore di che avevano reso impossibili gli accessi, più volte annullati da con Pt_1 Pt_1 giustificazioni infondate.
‣ Con decreto provvisorio dell'1.6.2022 il Tribunale per i Minorenni sospendeva la madre dalla responsabilità genitoriale e nominava quale tutore della minore l'avv. Isabella Alice Morandi del Foro di Cremona;
affidava di cui vietava le Parte_2 dimissioni dall'ospedale, ai Servizi Sociali perché la mantenessero collocata presso il reparto di neonatologia dell'Ospedale Maggiore di Cremona;
prescriveva alla madre di collaborare con i Servizi Sociali e specialistici, presentandosi ove convocata e seguendo le indicazioni e le direttive date nell'interesse della bambina;
incaricava il Servizio Sociale di monitorare e sostenere l'intera situazione disciplinando d'intesa con gli operatori sanitari le frequentazioni tra madre e minore;
incaricava il personale medico e sanitario che aveva in cura la neonata di relazionare al Tribunale circa l'evoluzione della situazione sanitaria della minore, le condotte della madre e il suo atteggiamento nei confronti della neonata e degli operatori sanitari nonché quant'altro ritenuto utile;
disponeva la comparizione della madre per l'udienza del giorno 13 giugno 2022.
‣ Con relazione del 30.5.22 dei sanitari del Reparto di Patologia Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Cremona si riferiva che era una neonata Pt_2 clinicamente sana ed assumeva latte al seno e al biberon;
che poteva essere dimessa;
che la madre era stata istruita in merito all'assistenza necessaria alla neonata ed era stata assiduamente supportata;
che nonostante l'affetto e l'interesse che mostrava emergevano le sue carenze di manualità e di comprensione delle priorità assistenziali che la distoglievano dalle reali necessità di Pt_2
‣ Con relazione del 9.6.22 dei sanitari del Reparto di Patologia Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Cremona si riferiva che presentava buone condizioni Pt_2 generali ed era dimissibile;
la madre si presentava in reparto ogni due o tre giorni per difficoltà organizzative legate alla distanza tra la residenza (Offanengo) e l'ospedale; si era sempre comportata in modo rispettoso ed educato nei confronti del personale sanitario ed interessata alle condizioni cliniche della FI;
era stata istruita in merito all'assistenza necessaria alla neonata ed era diventata parzialmente autonoma nella
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gestione, pur necessitando di supporto nello svolgimento e nell'organizzazione della stessa.
‣ In data 13.6.2022 veniva sentita che dichiarava: Parte_1
“non ho precedenti penali e non sono mai stata denunciata. Io ho fatto la terza media, dopo ho seguito il a Castano Primo, ma ho fatto Controparte_3 solo i primi due anni;
poi ho fatto una scuola di marketing, ma non ho finito neppure quella. La mia famiglia è composta da me e da mia madre. Mio fratello è in comunità a Sospiro. È ricoverato per disabilità. Mio padre ha perso la patria potestà perché non ha mai rispettato le regole della separazione. Non ho con lui nessun rapporto. Mia madre lavora in nero in modo irregolare. Mia madre mi capisce e non mi capisce. Da quando sono tornata dalle comunità il nostro legame si è un po'distrutto. Io le parlo, ma lei sembra in tutt'altro mondo. Ha delle fragilità: è troppo buona e mi faceva fare tutto quello che volevo;
non mi ricordo che abbia altre fragilità. Sono entrata in comunità psichiatrica a 14 anni per problemi alimentari: mangiavo troppo e vomitavo. Sono stata ricoverata anche per grave sottopeso (36 kg). Poi sono passata in comunità educativa fino ai 18 anni: è stata una mia scelta perché dovevo continuare un tirocinio e poi perché c'era mio fratello a casa. Mio fratello è schizofrenico e aveva disturbi dell'umore. Era anche violento e quindi c'era bisogno di tutelarmi. Ora ho 21 anni. Quando sono tornata a casa ho iniziato un percorso con la Cooperativa Koala che doveva aiutarmi con la socializzazione e per trovare un lavoro. Ci sono andata per un anno e mezzo, ma poi ho deciso di smettere perché io avevo delle potenzialità in più. Dopo ho conosciuto il al CPS di Crema. ER ha problematiche di comportamento e disagio psichiatrico oltre che un ER problema di dipendenza da eroina. Non so perché mi sono messa con lui, me lo domando anche io. Ha un anno meno di me. Io andavo al CPS perché soffrivo di depressione e perché avevo delle fragilità: ero insicura, mi svalutavo, avevo ancora qualche problema con l'alimentazione, avevo necessità di stabilizzare l'umore. Ho smesso di andare fisicamente al CPS quando sono entrata nella struttura per donne maltrattate. Mi avevano dato psicofarmaci che però adesso non prendo più perché incompatibili con la gravidanza. Adesso ho chiesto di ridarmeli, ma bisognerà prima fare delle valutazioni. Sento gli operatori del CPS di Crema per telefono o in videochiamata. Sono seguita dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Non ho mai Per_6 Per_7 avuto problemi con sostanze stupefacenti. Mi è capitato solo una volta di abusare di Quietapina. Sono stata un mese in comunità per donne maltrattate tra febbraio e marzo di quest'anno perché le cose con non andavano bene. Ci sono stati ER episodi di maltrattamento. In quella comunità non mi sentivo capita dagli educatori e non stavo bene. Sono tornata a casa da mia madre. Ho chiuso la relazione con ER
a gennaio 2022. L'avevo conosciuto due anni prima. Ho letto il decreto del Tribunale in data 1.6.22 e in parte non lo condivido: ho fatto degli sbagli durante la gravidanza (ho continuato ad andare appresso a , ma è anche vero che l'ho portata a ER
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termine; non è vero che non ho mai pensato alla bambina;
io ho sempre amato mia FI e l'ho sempre tutelata (ad esempio mi sono opposta a rapporti sessuali quando avevo la minaccia d'aborto); non è vero che non sono in grado di fare la mamma: quando mia FI piange io capisco che cosa ha. Vado a trovare mia FI tre volte alla settimana perché pensavo che dovesse essere presente anche mia mamma. Ho pensato che andrò da mia FI in treno o in pullman, così potrò andarci tutti i giorni. Mia FI mi manca e lei ha bisogno di me. Io vorrei andare in una comunità con la mia bambina perché penso che in casa mia la situazione non sarebbe per niente tutelante per lei: se dovesse presentarsi il alla porta e fare del casino o ER battere alla porta la bambina si spaventerebbe. Anche uscire con la carrozzina sarebbe un problema perché potremmo incontrarlo o incontrare i suoi amici. Se il non ci fosse, non so comunque se andrebbe bene che venisse a casa: mia ER Pt_2 madre deve curare i suoi genitori e quindi non mi potrebbe aiutare a sufficienza. Io vorrei realizzarmi: trovare un lavoro per dare un futuro alla bambina, ma in questo momento ho bisogno di aiuto e sostegno. Le risorse della mia famiglia sono mia madre e mia zia sorella di mia madre, di anni 55, pensionata, ex sarta, Persona_8 sposata con una FI di anni 28. Quest'ultima è un'impiegata. Mio zio è pensionato pure lui. Io non penso che l'adozione sia la soluzione giusta per mia FI. Si potrebbe pensare ad un affido ad un'altra famiglia intanto che si trova una comunità per me e Se mi chiedesse di riconoscere non so che cosa gli Pt_2 ER Pt_2 risponderei. All'inizio lui la voleva. Sicuramente ha dei problemi. Questa cosa la lascerei decidere ai SS. Dovrebbe fare un percorso per disintossicarsi dalle sostanze. Non ho altro da aggiungere.”
‣ Con decreto provvisorio in data 14.6.2022 il Tribunale per i Minorenni aveva confermato l'affido di ai Servizi Sociali perché la collocassero, Parte_2 unitamente alla madre, se consenziente, presso idonea comunità, con l'avviso che ove la madre si fosse rifiutata di accedere alla struttura o se ne fosse allontanata o si fosse fatta espellere la minore sarebbe stata trattenuta dal Servizio Sociale affidatario, dandone avviso al Tribunale;
aveva prescritto alla madre, avvertendola che in caso di inottemperanza poteva essere dichiarato lo stato di adottabilità della FI, di collaborare con gli operatori della comunità e dei Servizi Sociali e Specialistici, presentandosi ove convocata e seguendo le indicazioni e le direttive date nell'interesse della bambina;
incaricava il Servizio Sociale di procedere al più presto al collocamento;
di monitorare e sostenere l'intera situazione ponendo in essere tutti gli opportuni interventi;
di svolgere approfondita indagine psico-sociale volta a verificare le capacità genitoriali della madre, la situazione personale, familiare, abitativa e lavorativa della e se la stessa avesse le risorse necessarie per farsi Pt_1 carico nel tempo della FI, verificando anche l'esistenza di eventuali altre figure parentali disponibili ed idonee a farsi stabilmente carico della bambina;
di disciplinare in forma vigilata i rapporti tra la minore e altri familiari che ne avessero
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fatto richiesta, stabilendone tempi, modi e frequenza in base all'evoluzione della situazione. Incaricava il CPS di effettuare una approfondita valutazione di personalità della una rivalutazione delle sue capacità cognitive. Pt_1
‣ Con relazioni pervenute il 30.11.22, la e la Parte_3 [...] riferivano quanto segue: Parte_4 madre e minore erano state collocate in struttura il 27.6.22; nonostante Pt_1 avesse provveduto a reperire il necessario, il giorno delle dimissioni dall'ospedale si era presentata con la madre e lo zio materno mostrandosi incapace di gestire le azioni concrete necessarie a garantire a condizioni confortevoli;
si era trovata così, alle Pt_2 dimissioni dall'ospedale, a dover chiedere l'aiuto delle assistenti sociali, cui aveva delegato completamente la preparazione del necessario al trasporto della FI;
al momento dell'ingresso in comunità era apparsa disponibile, collaborante e desiderosa di poter dimostrare di essere in grado di acquisire le competenze genitoriali di base;
aveva dimostrato di adattarsi alla vita della comunità e alle sue regole e Pt_1 aveva da subito chiesto aiuto nella gestione della bambina, seguendo le indicazioni che le venivano date;
per lei tutto era nuovo e aveva mostrato da subito interesse ed impegno anche se poi si erano evidenziate varie difficoltà (ad esempio, la stanza in cui viveva con la bambina era molto disordinata e sporca); l'immaturità emotiva ed il deficit intellettivo avevano portato a concentrarsi unicamente su aspetti Pt_1 superficiali della relazione con la bambina, senza saperne individuare i bisogni più profondi;
le criticità presenti erano legate alle fragilità cognitive della che Pt_1 determinavano atteggiamenti impulsivi ed immaturi nella relazione con l'altro, nonché scarsa capacità di discernimento dei rischi cui si esponeva affidandosi alle parole di chi in quel momento rivestiva per lei un ruolo significativo (ad esempio, altre ospiti o l'ex compagno); comunque, aveva iniziato gradualmente ad Pt_1 occuparsi con sempre maggiore attenzione della FI nei piccoli gesti quotidiani che avevano a che fare con il soddisfacimento dei bisogni primari;
anche gli aspetti più delicati, come il parlare con la bambina o il coccolarla, avevano visto Pt_1 crescere in competenze e attenzioni consapevoli;
la bambina cresceva bene, era sempre sorridente e interagiva con gli altri;
tra le fragilità di permanevano Pt_1 alcune fatiche nei momenti di crisi improvvise che potevano capitare a (pianto Pt_2 notturno, malattie, ecc..), situazioni che la madre faticava ad accettare e che la portavano a chiedere aiuto alle educatrici con un atteggiamento un po' delegante;
nelle relazioni con gli altri, si presentava molto loquace e spesso attivava Pt_1 comportamenti eccessivi, come risate acute o voce molto alta, modalità che utilizzava per attirare l'attenzione e per riempire i vuoti attorno a sé, avendo bisogno di essere sempre impegnata per evitare di chiudersi in pensieri negativi;
era stata Pt_1 iscritta ad un corso professionalizzante di pasticceria a cui si recava due volte alla settimana, molto contenta di questa possibilità nella speranza che le desse opportunità lavorative;
nell'arco dei primi mesi, aveva mantenuto all'insaputa degli Pt_1
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operatori contatti con , arrivando ad accettare di avere rapporti sessuali Persona_4 utilizzando un preservativo usato senza problematizzare né i rischi né lo spregio di sé sotteso ad un simile gesto;
pare che avesse creduto al che le aveva detto di ER avere intenzione di curarsi e che le avrebbe mostrato un documento relativo ad un suo ingresso in comunità e ciò era stato per lei sufficiente per riabilitarlo come compagno e padre, senza mostrare un pensiero critico riguardo alle condizioni patologiche dell'ex compagno che la istigava a prediligere il rapporto con lui a scapito di quello con la bambina;
da almeno due mesi, quindi, aveva deciso di non parlare più Pt_1 con il e l'aveva bloccato sul telefono e sui social;
pensando ad un futuro con la ER FI, la madre immaginava di concludere “tra qualche anno” il percorso comunitario e di rendersi indipendente trovando un lavoro ed una casa, ma non vi erano ancora i requisiti per affrontare l'autonomia; manteneva contatti telefonici ed incontri Pt_1 in presenza con la propria madre, unico suo famigliare di riferimento da sempre;
la nonna materna aveva come unica fonte di reddito il reddito di cittadinanza;
nessun componente della rete parentale aveva dato disponibilità a sostenere e a farsi Pt_1 carico, in caso di bisogno, della piccola nonostante le difficoltà, Pt_2 Pt_1 stava investendo nel percorso comunitario ed era motivata ad occuparsi della
[...] FI nei confronti della quale aveva fatto qualche progresso;
era tuttavia fondamentale una costante guida educativa oltre che un forte supporto emotivo e pratico per accompagnarla verso l'acquisizione di maggiori competenze, perché le sue capacità genitoriali erano fortemente condizionate dai vissuti carenziali sperimentati come FI, dal suo deficit cognitivo e dalla scarsa introiezione dei rimandi che le venivano dati oltre che da una faticosa rielaborazione delle esperienze;
le molte fragilità rendevano importante continuare in stretta sinergia tra i servizi.
‣ Con relazione del 2.12.22 del CPS di Crema gli operatori riferivano quanto segue: non necessitava di terapia farmacologica e mostrava preoccupazioni Parte_1 sull'alimentazione e sul peso che apparivano inquadrabili all'interno di una disregolazione alimentare e di ansia sociale, piuttosto che un quadro diagnostico specifico di disturbo del comportamento alimentare. Permanevano aspetti legati all'instabilità comportamentale e decisionale, all'impulsività e mutevolezza delle scelte della giovane, nonché difficoltà nella gestione quotidiana delle questioni pratiche ed emotive, da attribuire ai significativi limiti cognitivi piuttosto che ad una patologia psichiatrica. Nel 2018 la paziente aveva effettuato una valutazione del livello intellettivo ed era risultato un QI di 58, punteggio confermato a dicembre 2021. Ripetuta nel novembre 2022 la valutazione del funzionamento intellettivo aveva ottenuto un Q.I. di 64, punteggio inferiore alla norma. Tale disabilità intellettiva comportava, nel caso specifico:
- deficit nelle funzioni intellettive, come ragionamento, problem solving, pianificazione, pensiero astratto, capacità di giudizio e nell'apprendimento scolastico
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e dall'esperienza; le aree maggiormente conservate sono quelle verbali e di velocità di rielaborazione;
- deficit nel funzionamento adattivo che portano difficoltà nel raggiungimento di standard di sviluppo e socioculturali di autonomia e responsabilità sociale;
- la paziente presenta compromissioni nel pensiero astratto, nelle funzioni esecutive e negli apprendimenti scolastici e/o lavorativi;
- in ambito sociale vi sono difficoltà nell'interpretare in modo corretto gli stimoli sociali, la capacità di giudizio sociale è limitata e la paziente necessita di supporto nelle decisioni della vita;
vi sono difficoltà nel controllare emozioni e comportamenti in modo adeguato ed è presente una limitata comprensione del rischio nelle situazioni sociali;
la capacità di giudizio sociale è immatura e la persona è a rischio di essere manipolata dagli altri;
- in ambito pratico la paziente dimostra sufficiente cura della propria igiene personale, ma scarsa in ambito domestico, con necessità di sostegno nelle attività più complesse della vita quotidiana, sì da necessitare di sostegno nel prendere le decisioni che concernono la salute, l'ambito legale e quello finanziario nonché nell'apprendere adeguatamente lo svolgimento di una professione adatta alle sue capacità e nella gestione delle relazioni;
Veniva pertanto confermata la diagnosi di ritardo mentale lieve con significativa compromissione del comportamento richiedente attenzione o trattamento. mostrava una seppur parziale consapevolezza rispetto alla necessità di Pt_1 proseguire il percorso comunitario, riconoscendo di non essere pronta per una vita autonoma e dunque si riteneva che la paziente dovesse continuare il proprio affiancamento presso la casa Famiglia per il sostegno alla funzione genitoriale e alla costruzione di basi per una maggiore autonomia di vita.
‣ Con relazione pervenuta il 20.6.23 dalla LA OR di Crema gli operatori riferivano quanto segue: venivano confermate le forti carenze nell'esercizio del ruolo materno da parte della onostante il costante supporto educativo della comunità. La crescita di Pt_1 Pt_2 stava mettendo la madre di fronte alla necessità di rispondere a bisogni sempre più complessi che richiedevano competenze più elevate. ammetteva di faticare Pt_1 ad interpretare le richieste della FI e di reagire al suo pianto con eccessiva preoccupazione. La necessità dell'intervento educativo era costante, tant'è che la donna esplicitava il desiderio di rimanere in struttura ancora per qualche anno “per imparare”. trovava in comunità il soddisfacimento dei bisogni di Pt_1 accudimento personali, faticando quindi a problematizzare ciò che avrebbe comportato la crescita di in quel contesto. Il fatto che la madre poteva godere Pt_2 della protezione e del supporto di cui necessita in prima persona faceva sì che ella non investisse davvero sul potenziamento delle proprie autonomie: la gestione del denaro era ancora molto lacunosa e non orientata alle necessità della bambina, la
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pulizia della stanza era sempre disastrosa, le richieste di attenzione che Pt_1 rivolgeva agli operatori riguardavano più lei che non il suo ruolo di madre. Pt_1 presentava un evidente disturbo del comportamento alimentare e chiedeva costantemente conferme sul suo aspetto fisico. aveva un piccolo ritardo motorio per cui aveva iniziato la psicomotricità ed era Pt_2 stata sottoposta ad accertamenti genetici che avevano evidenziato un difetto cromosomico di cui è portatore pure lo zio materno. Era evidente la necessità di particolari cure e attenzioni. Messa di fronte a tale quadro, la aveva reagito Pt_1 con atteggiamenti aggressivi e ingiuriosi verso gli operatori senza tenere conto della presenza della bambina;
a fronte dei rimandi educativi dati rispetto alla gestione di aveva mantenuto un atteggiamento minaccioso anche davanti alle altre ospiti e Pt_2 ai loro bambini. Gli educatori sospettavano che avesse ripreso i contatti con il ER coinvolgendo nelle videochiamate, ciò che confermava l'assenza di una visione Pt_2 critica rispetto al compagno e la conseguente possibile esposizione della minore a situazioni rischiose per la sua crescita. Il Servizio, in conclusione, riteneva che, nonostante l'affetto sincero che la legava alla FI, la non fosse in grado di Pt_1 occuparsi dei suoi bisogni di crescita in modo autonomo. I costanti aiuti educativi, i supporti emotivi e pratici non erano stati sufficienti a far acquisire alla donna adeguate competenze materne.
‣ Con relazione del 15.6.23 della Comunità Casa-famiglia gli operatori riferivano quanto segue: è molto legata alla bambina, di un affetto sincero e ricco di spontaneità, che Pt_1 però nel tempo non si completa della capacità di riconoscere i bisogni della piccola, in particolare quelli diversi dai primari o che escono dalla routine. Tende a riversare sulla FI il proprio punto di vista e i propri bisogni, limitandoli a quelli primari e dando interpretazioni lontane dalla realtà (“fa apposta a piangere per farmi un dispetto”). comunque è una bambina particolarmente tranquilla, solare e Pt_2 reattiva agli stimoli. Diversamente dall'impegno dimostrato all'inizio dell'inserimento, negli ultimi mesi si mostrava più svogliata nelle attenzioni Pt_1 verso dedicandosi a lei frettolosamente, maldestramente, a volte nervosamente, Pt_2 proponendole soluzioni semplicistiche (di solito dandole da mangiare) o chiedendo aiuto agli educatori. La donna aveva poche risorse e scarsa capacità di apprendimento;
a volte iniziava a presentare elementi competitivi nel rapporto con la FI e a trasferire su di lei problemi propri legati al rapporto col cibo (dando alla bambina alimenti non adeguati); forniva talvolta ai comportamenti della bambina intenzionalità che non erano assolutamente possibili (“mia FI mi odia”). Da quando era in comunità era diminuita più di quindici chili, mangiava solo Pt_1 legumi, frutta e verdura, cadeva in digiuni immotivati e prolungati che si riflettevano negativamente sul suo benessere e sul suo umore. Spesso diceva di essere Pt_1
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ancora innamorata del a cui avrebbe voluto concedere una possibilità qualora ER avesse intrapreso un percorso di cura.
‣ Con relazione della Comunità in data 29.6.23 gli operatori riferivano quanto segue: vi erano stati atteggiamenti aggressivi e gravemente minacciosi di con due Pt_1 educatrici;
faticava a rientrare dalla condizione di malumore;
vi era stato un Pt_1 forte litigio telefonico con una donna (presumibilmente la nuova compagna dei ER davanti a tutti gli ospiti della struttura;
aveva attivato una chat ricca di scambi con il (scoperta per caso da un'operatrice e sempre negata da . ER Pt_1
‣ All'udienza del 30.6.2023 veniva nuovamente sentita e dichiarava: Parte_1
“io riconosco di avere bisogno di un supporto e di un aiuto, perché è la mia prima bambina e mi trovo per la prima volta a fare la mamma. Una cosa che mi manda in crisi sono i pianti di mia FI, perché io non sempre riesco a capirli. Questa è una cosa che mi manda un po' in tilt perché poi non riesco a soddisfare il bisogno di Pt_2
Vado un po' in crisi e mi sento una nullità. Parlando con le educatrici, ho capito, però, che non è così raro che un genitore non riesca a capire il pianto della bambina. sta crescendo e richiede più attenzioni e magari io non riesco a dargliele Pt_2 iatamente, perché sono impegnata in qualcosa d'altro. È vero che la mia stanza è in disordine, mi darei come voto dal cinque al sei. Come pulizia, invece, mi darei dal quattro al cinque. Tengo a precisare che non è che non sono capace, ma semplicemente non lo faccio. Non so dire quale sia il motivo di ciò, probabilmente perché in questo periodo ho la testa affollata dai pensieri: il futuro di mia FI (io voglio stare con lei e non voglio minimamente pensare ad una sua adozione); la mia alimentazione (mi alimento poco e questa è una reazione alla mia situazione;
è dall'età di dieci anni che mi trascino questo problema); la salute di mia FI (mia FI ogni tanto fa un urletto che mi fa temere che possa essere autistica;
io sono una persona con fragilità e mio fratello ha un problema cromosomico;
lì in comunità c'è una ragazza che pensa di sapere tutto e che mi ha instillato questo dubbio). È vero che ho difficoltà di rapporti con un'educatrice della comunità, ma questo è dovuto al fatto che mi tratta male. È vero che ho avuto atteggiamenti ingiuriosi e aggressivi con gli operatori della LA OR: ero nervosa perché si sono presentati con una tirocinante senza avvisarmi della sua presenza. che è il padre della Persona_4 bambina, non sta bene e lo posso dire sulla ba te tra di noi. Negli ultimi quindici giorni si è fatto vivo con queste telefonate, per dirmi che sta entrando in una comunità terapeutica di nome “Gandina” e che voleva salutarmi un'ultima volta, ma io gli ho detto di no. In precedenza, purtroppo, le cose sono andate in un'altra maniera, perché a settembre ci siamo incontrati due volte in un bar a Cremona. Effettivamente la prima volta abbiamo avuto anche un rapporto intimo, mentre la seconda volta mi sono rifiutata. Di fatto, al di là delle sue intenzioni, non ha mai fatto un passo e non ha mai riconosciuto la bambina. Domenica scorsa ho
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effettivamente ricevuto una telefonata da una donna, tale che mi ha detto che _9 era in carcere per colpa mia e che lei, sempre pe mia, era agli arresti ER domiciliari. Penso che il stia subendo le conseguenze dei maltrattamenti nei ER miei confronti, ma non so niente di preciso. È vero che c'è stato un litigio telefonico davanti a degli operatori e questo è stato dovuto al fatto che mi ha minacciato _9 di farmi portare via la bambina, dicendo che io sono malata. Io penso di aver bisogno di essere accompagnata ancora per un pezzo. Penso che potrebbero bastare ancora sei
o dodici mesi ancora di comunità. Poi potrò andare in un appartamento della comunità o di edilizia popolare, mantenendomi con il mio lavoro. In questo momento sto facendo il servizio civile nella scuola elementare Don Mazzolari, affiancando le maestre e i bambini e occupandomi della biblioteca. Faccio cinque ore dal lunedì al venerdì. Nel frattempo, la bambina sta con gli educatori. A settembre penso di farla inserire in un nido. Ho fatto un corso di pasticceria e so cucinare, quindi in futuro potrei lavorare in quel settore. Io riconosco di essere una mamma che ha bisogno. Penso che questo venga dal mio passato: da minorenne ho vissuto in un ambiente in cui è mancata l'educazione e il supporto di mia madre. Mia mamma, se sta bene, viene a trovarmi tre volte al mese. Considererei una grave ingiustizia se mia FI venisse data in adozione. Rispetto all'ipotesi di un affido di ad un'altra famiglia, Pt_2 dico che perderei dei momenti molto importanti e che ogno di me e del mio Pt_2 affetto, tra noi c'è un legame molto forte e la bambina sta bene con me. ADR difensore: il servizio civile è retribuito 500 euro al mese. È vero che, quando vedo un vestitino per la bambina o qualcosa che mi faccia gola tendo a spendere, ma adesso ho concordato con l'amministratore di sostegno che avrò a mia disposizione 40 euro al mese e il resto viene risparmiato.”
‣ Con relazione della LA OR di Crema il 12.12.23 gli operatori proponevano per un collocamento etero-familiare, evidenziando che manteneva Pt_2 Pt_1 regolari rapporti telefonici col e che sul territorio non vi erano famiglie ER disponibili ad accogliere in affido la piccola Pt_2
‣ Con relazione clinica dell'Ospedale Buzzi di Milano depositata dal Tutore il 22.12.23 si riferiva che la valutazione genetica aveva portato a concludere che il quadro clinico della bambina (microcefalia, lieve ritardo psicomotorio, familiarità per disturbi psichiatrici/disabilità intellettiva) era correlabile alla microduplicazione riscontrata a livello del braccio corto del cromosoma 16 di 549 Kb;
le caratteristiche cliniche che ricorrono nei pazienti con tale difetto genetico sono: ritardo nel linguaggio;
disabilità intellettiva lieve/moderata; aumentata probabilità di disturbo del comportamento;
aumentata probabilità di disturbo dello spettro autistico;
aumentata probabilità di disturbi psichiatrici;
epilessia nel 20% dei pazienti;
microcefalia; magrezza. Ritenevano quindi fondamentale per la prosecuzione Pt_2 dell'intervento riabilitativo.
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Tanto premesso, il Tribunale per i minorenni, richiamata la giurisprudenza sulla definizione dello stato di abbandono nonché sui presupposti fissati dalla giurisprudenza per il mantenimento dei legami in adozione legittimante, ha concluso affermando che non possono esservi dubbi circa lo stato di abbandono in cui versa la minore e, al contempo, circa l'opportunità, nel superiore interesse della minore, di procedere ad una adozione “aperta”, con mantenimento dei legami con la madre. Ha evidenziato che la istruttoria – apertasi al momento della nascita di – ha Pt_2 confermato quanto il Tribunale aveva già avuto modo di considerare anche nei precedenti decreti e cioè che la madre della minore non ha le risorse genitoriali minime indispensabili per occuparsi della piccola FI e per poterle garantire una crescita serena in un ambiente capace di riconoscere i suoi bisogni fisici, sanitari, educativi, psico-affettivi, di cura e protezione. Ha altresì sottolineato come “le relazioni che si sono susseguite nel tempo hanno invariabilmente dato conto della problematica situazione di e della sua Pt_1 famiglia, situazione nota ai Servizi da più di quindici anni, tanto che nel 2008 era stato aperto un procedimento di VG presso il Tribunale nell'ambito del quale erano emersi maltrattamenti e abusi sui figli da parte del padre, persona con disabilità intellettiva, che fu decaduta dalla responsabilità genitoriale. La madre di Pt_1 che vive di reddito di cittadinanza, si è sempre rivelata una persona fragile, poco autorevole sul piano educativo, in grave difficoltà nonostante gli aiuti offerti dai Servizi, persona che ancora oggi costituisce il principale punto di riferimento familiare di ma che non sarebbe mai in grado di crescere la nipote o anche Pt_1 solo di aiutare validamente la FI. Il fratello di anch'egli affetto da Pt_1 ritardo mentale, è persona aggressiva ricoverata in una residenza per disabili. Circa dieci anni fa è stata accolta in una comunità terapeutica su richiesta della Pt_1
NPI e successivamente riconosciuta invalida civile con diagnosi “Disturbo depressivo e disturbo da alimentazione incontrollata”. Nel 2017 è stata collocata in comunità educativa per evitare il suo rientro presso il fratello da lei accusato di molestie sessuali. È rientrata a casa dalla madre con la maggiore età ed è stata presa in carico dal CPS. Nel 2019 è stata riconosciuta invalida civile al 60% con diagnosi di “quadro di psicosi NAS in ritardo mentale in trattamento terapeutico in buon compenso, familiarità per patologia psichiatrica”. Nel 2020 ha avviato una relazione affettiva e di dipendenza con il - a sua volta un invalido civile al 100% conosciuto dal ER
CPS e dal Servizio dipendenze - relazione che ha comportato la chiusura di tutti i percorsi di aiuto in atto e che ancora oggi - nonostante le violenze subite, nonostante la totale inaffidabilità del soggetto, nonostante egli non si sia mai assunto le sue responsabilità - è ancora in atto poiché è ancora innamorata di lui e spera Pt_1 acriticamente in un suo cambiamento. Durante la gravidanza, vissuta malamente,
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si è dimostrata incapace di gestire le visite, ha effettuato diversi accessi al Pt_1
PS, è stata aggredita dal compagno, col quale ha sempre intrattenuto una relazione disfunzionale e dipendente. Sempre in gravidanza è stata collocata in comunità protetta per donne maltrattate, ma la permanenza in struttura si è rivelata altamente problematica perché vi ha tenuto un atteggiamento indolente, lamentoso, Pt_1 pretenzioso quando non indisponente e offensivo, non avendo in mente la nascitura, ma principalmente la propria relazione adolescenziale con il compagno, da lei attivamente ricercato nonostante la denuncia. I Servizi Psichiatrici che da diversi anni hanno preso in carico avevano segnalato sin dall'apertura del procedimento Pt_1 la presenza di un significativo deficit intellettivo della paziente;
la scarsa capacità critica che condiziona le scelte personali;
la presenza di un'autonomia di base limitata;
l'incostanza decisionale e comportamentale che influenza anche l'adesione ad un progetto condiviso con i Servizi;
un contesto familiare insufficiente rispetto alla capacità di supportare e tutelare la paziente;
l'inidoneità di a gestire in Pt_1 autonomia una neonata e la necessità di un supporto continuativo. Con successiva relazione il CPS di Crema ha evidenziato la disregolazione alimentare, l'instabilità comportamentale e decisionale, l'impulsività e mutevolezza delle scelte della giovane, le difficoltà nella gestione quotidiana delle questioni pratiche ed emotive, che sono da attribuire ai significativi limiti cognitivi (nel 2018 QI di 58; nel novembre 2022 Q.I. di 64), che nel caso in esame comportano deficit nelle funzioni intellettive, deficit nel funzionamento adattivo, compromissioni nel pensiero astratto, nelle funzioni esecutive e negli apprendimenti scolastici e/o lavorativi, difficoltà nell'interpretare in modo corretto gli stimoli sociali, capacità di giudizio sociale limitata, necessità di supporto nelle decisioni della vita, difficoltà nel controllare emozioni e comportamenti, capacità di giudizio sociale immatura, rischio di manipolazione da parte di terzi, necessità di sostegno nelle attività più complesse della vita quotidiana.”. Il Tribunale ha poi evidenziato che “l'esperienza comunitaria ha confermato come i limiti personali di non solo incidano pesantemente sulle sue competenze Pt_1 genitoriali (basti pensare che ancora oggi gli operatori non lasciano uscire da sola dalla struttura la madre con la FI), ma non siano neppure recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita di proprio perché legati ad un dato Pt_2 strutturale della sfera cognitiva della madre, assai scarsamente sensibile agli interventi di ausilio, tanto che chiede di poter restare ancora qualche anno in Pt_1 comunità per migliorarsi nel suo ruolo genitoriale, probabilmente non rendendosi conto che in struttura si stanno soddisfacendo i suoi forti bisogni personali e che l'evoluzione delle competenze materne è invece pressoché ferma.” Ha pertanto ritenuto che “la lunga osservazione della diade all'interno della comunità abbia ben messo in luce che permangono forti carenze nell'esercizio del ruolo materno da parte della nonostante il costante supporto educativo della Pt_1
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comunità. La crescita di ha messo via via sempre di più la madre di fronte alla Pt_2 necessità di rispondere a bisogni sempre più complessi che richiedono competenze più elevate che non ha e non riesce ad acquisire, ammettendo lei stessa di Pt_1 faticare ad interpretare le richieste della FI e di reagire al suo pianto con eccessiva preoccupazione. Questo fa sì che vi sia la necessità di un intervento educativo costante che alla fine si risolve in un soddisfacimento dei bisogni di accudimento personali senza reale investimento nel potenziamento delle autonomie. Si considerino, banalmente, situazioni irrisolte come: l'incapacità di gestire il denaro, l'incapacità di tenere ordinata e pulita la stanza, la richiesta di attenzione su di sé, la ricerca di conferme sul proprio aspetto fisico, la generale immaturità che Pt_1 dimostra nelle relazioni, i suoi atteggiamenti adolescenziali, la forte reattività ai rimandi dati dagli operatori nell'interesse della piccola (che, va ricordato, è portatrice di bisogni particolari che richiederebbero nel genitore un plus di competenze), il rapporto molto difficile col cibo che si ripercuote sull'alimentazione data alla FI, la patologica dipendenza dalla figura del ai cui richiami non riesce ad ER Pt_1 opporre resistenza senza cogliere che nulla di buono può venire a da tale Pt_2 relazione.”. Ha infine ritenuto che “alla grave e non recuperabile inadeguatezza della madre (ad oggi permanente nonostante siano stati messi in campo numerosi e prolungati interventi di sostegno diretti a rimuovere difficoltà e disagio familiare,) si associa l'assenza di risorse adeguate e disponibili nell'ambito della cerchia familiare, sicché si deve necessariamente concludere che nel caso in esame ricorra quell'“extrema ratio” cui fa riferimento la giurisprudenza sopra richiamata per addivenire alla declaratoria dello stato di abbandono… d'altro canto… l'istruttoria ha anche messo in luce l'affetto sincero e ricco di spontaneità che lega alla FI, il suo forte Pt_1 legame con la bambina di cui si è presa cura ininterrottamente (sia pure con i limiti evidenziati) per i primi due anni di vita, la sua volontà di continuare a prendersene cura, l'instaurazione di un rapporto reciproco tra madre e FI, che ha fatto sì che cerchi la mamma e la riconosca come figura di riferimento”; ha pertanto Pt_2 concluso che “pur essendo indiscutibile lo stato di abbandono morale e materiale che impone la declaratoria dello stato di adottabilità, sussistono legami familiari importanti per la vita di che consigliano, nel suo superiore interesse, di non Pt_2 recidere i rapporti di fatto con la figura materna per la significatività di tale presenza nel mondo interiore della bambina e per i rischi connessi alla esclusione di tale figura, che, con i sostegni del caso, potrà continuare con la sua presenza a contribuire a soddisfare i bisogni identitari e socio-affettivi della piccola”; ha quindi ritenuto che in definitiva “la soluzione maggiormente tutelante per la minore consista: nella declaratoria dello stato di adottabilità con collocamento di UN presso famiglia disponibile alla sua adozione individuata da questo Tribunale;
nella previsione di
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frequentazioni tra minore e madre nei termini di cui al dispositivo;
nel mantenimento di tutti gli opportuni interventi di vigilanza e sostegno a favore della minore.
2. Avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha proposto tempestivo appello che, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi la Parte_1 nullità della sentenza per non essere stati sentiti i parenti entro il quarto grado e per non essere stato avvisato della pendenza della procedura il padre biologico della minore. In via istruttoria ha chiesto approfondimenti a mezzo CTU e dei Servizi Sociali e, nel merito, dichiararsi non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore,
“disponendosi tutti gli accorgimenti del caso a tutela della minore, eventualmente valutandosi un affidamento temporaneo presso altra famiglia, ma con mantenimento del rapporto tra la sig.ra e la FI secondo la regolamentazione che Pt_1 Pt_2 potrà essere definita in accordo con il Servizio territorialmente competente.”. L'appellante ha dedotto quanto segue:
‣ Il Tribunale per i Minorenni non ha disposto indagini per comprendere se vi fossero familiari disponibili a prendersi cura della minore, disponendone la loro convocazione. Da ciò consegue la nullità del provvedimento impugnato, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, così come stabilito dalla Corte di cassazione, sez. I, con la sentenza n. 29247 del 20/10/2021.
‣ Nullità della Sentenza per mancato avviso nei confronti del padre biologico,
della pendenza del procedimento di adottabilità. Il Tribunale per i Persona_4
Minorenni, venuto a conoscenza della esistenza del padre biologico, avrebbe dovuto dargli avviso della pendenza del procedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione del processo ex art. 11 co. 2, al fine di far accertare giudizialmente lo status genitoriale asserito, a pena di nullità della sentenza di dichiarazione di adottabilità e di quella successiva di adozione, oltre che dell'affidamento preadottivo.
‣ Incompatibilità tra giudizio di accertamento dello stato di adottabilità del la minore e previsione della cd. adozione mite. “Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi degli artt. 8 e ss. L. n. 184/1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, ex articolo 44, lettera d), della legge n. 184 del 1983, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante, ai sensi dell'art. 25 L. n. 184/1983, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici e con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello dei genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. La diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all'esito degli stessi impedisce che
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nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia una qualche applicazione dell'art. 44 L. n. 184/1983….il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità di e, al Pt_2 contempo, ha stabilito di non recidere i rapporti di fatto con la figura materna”, provvedimento quest'ultimo incompatibile con la dichiarazione di adottabilità.
‣Assenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore
“Contrariamente a quanto la Sentenza afferma, nel caso che ci occupa Parte_2 non ricorre quell'extrema ratio che la giurisprudenza impone per dichiarare l'adottabilità della piccola in quanto non consta che la sig.ra in tutti i Pt_2 Pt_1 due anni di convivenza con la FI, abbia mai attuato comportamenti pregiudizievoli nei confronti della stessa. Al contrario, le relazioni di aggiornamento dei Servizi e della Comunità del 2023 hanno evidenziato che la sig.ra molto legata alla sua Pt_1 bambina e la bimba alla mamma, da un affetto sincero e ricco di spontaneità e che la madre si è sempre occupata quotidianamente di con un'acquisizione di livello Pt_2 medio delle competenze di accudimento primario. La sig.ra è sempre stata Pt_1 attenta e puntuale nella somministrazione della terapia tiroidea, così come nel rapporto con la pediatra della bambina e anche per quanto riguarda la valutazione genetica svolta dall'Ospedale Buzzi di Milano a dicembre 2023, la madre ha compreso la serietà della condizione della FI e si è resa da subito disponibile a fare tutto quanto necessario per il suo bene, impegnandosi a seguire tutte le indicazioni sanitarie opportune per il bene di Ella non ha mai profittato della presenza degli Pt_2 educatori per l'accudimento della bimba, concordando le uscite con gli operatori e soltanto per ragioni di lavoro o in momenti che non coincidessero con i bisogni della bambina (pasti, terapie, momenti di svago), sempre in accordo con le figure di riferimento della comunità. La stessa sentenza di primo grado riconosce il forte legame tra madre e FI e la cura ininterrotta di da parte di La sig.ra Pt_2 Pt_5 ha fatto numerosi cambiamenti nella propria vita, inserendosi in un contesto Pt_1 comunitario accettandone le regole, cercando di aumentare le proprie competenze professionali, iniziando un lavoro, mantenendo relazioni sociali con le altre ospiti ed occupandosi delle necessità primarie ed affettive della propria FI, che è sempre stata la sua priorità e rispetto alla quale vuole sempre più migliorare. Il Tribunale di primo grado, basandosi sulla storia personale della sig.ra rima della nascita di Pt_1
nonché sulle lacune addebitate alla madre, quali la non precisa gestione dei Pt_2 propri spazi e la richiesta di supporto agli operatori della comunità nel comprendere i bisogni della FI, non ha invece tenuto in debita considerazione gli sviluppi positivi del percorso di nell'autonomia personale e quale genitore, ritenendo che vi Pt_1 sia una grave ed irrecuperabile inadeguatezza della stessa al ruolo genitoriale.”.
‣ L'appellante ha infine chiesto disporsi CTU.
3. In data 15.5.2024 è pervenuta relazione di aggiornamento da parte dei servizi
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sociali che hanno comunicato che il 25 marzo scorso la signora a lasciato la Pt_1 struttura comunitaria dove era collocata con la FI in esecuzione di quanto disposto; sono stati organizzati incontri settimanali con la FI, avendo la madre la possibilità di avere informazioni dalla Comunità sulle condizioni di vita della minore. La signora a mantenuto un comportamento collaborante e rispettoso. Il 2 maggio è stata Pt_1 individuata una coppia e si sarebbe iniziato l'avvicinamento, con conseguente temporanea sospensione dei rapporti con la madre, dal 3 maggio, per favorire gli incontri tra la minore e la famiglia. Infine, gli operatori hanno riferito che la conoscenza tra la minore e la coppia stava procedendo in modo positivo.
4. In data 30.5.2024 ha depositato memoria di costituzione la curatrice speciale e tutrice della minore che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5. In data 12.6.2024 il P.G. ha chiesto “disporsi, laddove non si ritenga reiterare l'incarico già conferito ai servizi sociali, apposita CTU finalizzata a nuova verifica delle capacità genitoriali della madre ed in particolare a confermare l'impraticabilità (potendosene escludere l'efficacia anche in prospettiva futura), di un eventuale affidamento solo temporaneo (laddove possa prospettarsi una positiva evoluzione della condizione della reclamante), o di un collocamento della minore in comunità con la madre con adeguato sostegno da parte delle strutture pubbliche.”.
6. In data 12.6.2024 il difensore dell'appellante ha prodotto documentazione mediante deposito telematico: 3) lettera sig.ra all'attenzione della Corte Parte_1
d'Appello; 4) copia contratto di lavoro del 20/05/2024; 5) copia proroga contratto di lavoro del 29/05/2024; 6) esito EEG eseguito in data 24/04/2024 presso Asst di Cremona.
7. All'udienza del 14.6.2024 la signora presente personalmente, ha dichiarato Pt_1 di aver visto la FI fino al 10 maggio 2024 e che dopo non avrebbe saputo più nulla di lei. Ha detto di vivere con la madre a Offanengo in provincia di Cremona e che stava lavorando presso una ditta di cosmetici;
ha riferito che anche sua madre, che ha cinquanta anni, lavora. Il difensore ha riferito che la signora ha interrotto i Pt_1 rapporti con il padre biologico della bambina. Ha quindi insistito nella richiesta di
CTU allegando al verbale note scritte con cui sostanzialmente ha replicato alle eccezioni e richieste della curatrice della minore.
8. Con ordinanza depositata il 21.6.2024 la Corte ha così deciso:
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“
P.Q.M.
DISPONE l'audizione degli affidatari della minore FI Parte_2 dell'appellante; DELEGA per l'audizione degli affidatari i Consiglieri Onorari Giulia Perin e Diego Guarneri che provvederanno a fisseranno direttamente la data dell'incontro che si svolgerà in modo da mantenere riservata la identità degli affidatari stessi;
MANDA alla Cancelleria di richiedere ai servizi psicosociali territorialmente competenti una relazione come sopra indicato, da trasmettersi entro il 30.9.2024 al seguente indirizzo di posta: Email_1
RINVIA la causa all'udienza collegiale dell'11.10.2024 ore 10.30 In particolare, riservato ogni altro provvedimento, eventualmente anche di carattere istruttorio, si è ritenuto opportuno richiedere una relazione ai servizi psicosociali con particolare riferimento: alle attuali condizioni di vita della signora Parte_1 alla natura e qualità delle relazioni con la FI durante gli incontri protetti disposti dal Tribunale e al suo progetto di vita;
al contesto familiare materno e alla presenza di figure parentali che possano supportare la signora alle condizioni psicofisiche Pt_1 della minore e al suo inserimento nella famiglia prescelta.
9. In data 30.9.2024 è pervenuta la richiesta relazione da parte dei Servizi Sociali che hanno riferito quanto segue:
‣ gli operatori psico-sociali hanno incontrato e inoltre hanno sentito la Parte_1 madre residente a [...]; gli zii materni e Persona_2 Persona_8
residenti a Offanengo;
il cugino materno Persona_10 Persona_11 residente a Romanengo (CR). Si stavano inoltre predisponendo gli incontri protetti tra madre e FI, tenendo conto delle condizioni della minore ed operando in sinergia con l'equipe del Servizio Adozioni e la tutrice.
‣ si è presentata puntuale agli incontri con atteggiamento collaborante Parte_1 anche se a tratti polemico. “Mostra un pensiero semplice e concreto, non sempre coerente con le proprie possibilità personali e le risorse familiari, soprattutto in merito alla progettualità di vita. Anche nel corso della attuale valutazione, la signora Pt_1 mostra una particolare propensione ad affidarsi agli operatori a vario titolo coinvolti sulla sua situazione;
questo in quanto verisimilmente li percepisce come punti di riferimento, essendo quelli familiari risultati da sempre precari”. riferisce di Pt_1 aver recuperato peso dopo un repentino dimagrimento;
che è in carico al CPS, con supporto psicologico, psichiatrico e farmacologico;
che il Servizio ha avviato una consulenza alimentare;
che riconosce la necessità dei percorsi di cura, tanto Pt_1 da richiedere l'aumento della terapia farmacologica (stabilizzatore dell'umore e ansiolitici) e dei colloqui;
che è in attuale stato di compenso psico-patologico; il CPS ha confermato la diagnosi di “Ritardo mentale medio-lieve, autonomia di base limitata”; nel luglio 2019 le è stata riconosciuta una invalidità del 60%;
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‣ nei colloqui la signora ha riferito che, rispetto ad una adozione aperta, Pt_1 ovvero con mantenimento dei rapporti, preferirebbe un affido eterofamiliare della FI a lungo termine in quanto questo, a suo parere, le permetterebbe di avere maggiori rapporti con la FI, senza farsi carico della sua cura. Ha espresso il desiderio di conseguire la patente di guida e rendersi autonoma dal punto di vista abitativo, progetto sollecitato dalla madre, dagli zii e dal cugino. Dopo alcune occupazioni lavorative a tempo determinato, attualmente è disoccupata. Ha dichiarato di avere interrotto i rapporti con in quanto lo considera una persona Persona_4 negativa. Ha dichiarato di non avere una rete amicale sul territorio. L'appartamento è molto piccolo e alla visita domiciliare si presentava in discrete condizioni;
è previsto un canone di circa 100 euro mensili, comprese utenze gas e acqua e da una verifica si era accertato che da sei mesi non veniva versato. richiede notizie della FI Pt_1
e vorrebbe averla con sé aiutata dalla madre, dagli zii e dal cugino. Si sono avviati i preparativi per gli incontri in spazio neutro tra madre e FI.
‣ La signora (nonna materna) è persona semplice e remissiva, con Persona_2 espressività ed emotività piatte. Riferisce che il figlio (cl.1999) è affetto _12 dalla stessa patologia della nipote da minorenne era stato collocato in comunità Pt_2 terapeutica. Dal 2021 si trova in una struttura sanitaria per disabili di lunga degenza. Riferisce che i suoi genitori sono gravemente compromessi dal punto di vista fisico e psichico tanto da risultare dipendenti in ogni aspetto della loro quotidianità. Loro caregiver è la sorella e lei se ne occupa talvolta in sua sostituzione. La storia con il padre dei suoi figli è stata caratterizzata da violenza e grave trascuratezza, tanto che è stato dichiarato decaduto dalle responsabilità genitoriali, con allontanamento coatto e divieto di rapporti con moglie e figli. Riferisce di soffrire di una grave insufficienza venosa alle gambe e usa calze contenitive e assume cura farmacologica. Nel 2023 le è stata riconosciuta una invalidità civile del 46%. Per gli spostamenti la aiuta _11
suo cugino, che rappresenta un punto di riferimento per ogni aspetto della sua
[...] vita;
era divenuto punto di riferimento anche per i figli, che dopo l'allontanamento del _1 padre lo chiamavano . Il signor si è sempre prestato per gli _11 accompagnamenti anche presso i servizi. Riferisce che il rapporto con la FI è caratterizzato da grande conflittualità, anche se ora è in un momento di apparente equilibrio, anche grazie ad alcune autonomie che ha acquisito durante il Pt_1 percorso comunitario. Entrambe si dichiarano però consapevoli della precarietà di tale equilibrio. In vista di un ipotetico rientro di auspica una vita autonoma della Pt_2 FI Ritiene che la FI sia capace di prendersi cura di Dichiara di Pt_1 Pt_2 conoscere la patologia di essendo la medesima del figlio senza però Pt_2 _12 mostrare una reale comprensione delle difficoltà che potrebbe incontrare nel corso dello sviluppo. “Immagina di occuparsi di come figura vicariante di Pt_2 Pt_1 alternandosi nella gestione della bambina alla sorella e al cognato, accompagnandola a scuola o alle visite con il supporto del cugino giocando con lei e _11
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proponendole delle attività educative.”.
‣ si presenta come una persona semplice, molto concreta, disponibile a Persona_11 sostenere e la madre in tutte le loro necessità quotidiane di spostamento. Pt_1
Afferma di aver fatto da padre ai figli della cugina . Vive con la madre Per_2 anziana di 81 anni (che percepisce una pensione di reversibilità) e con una sorella di 69 anni che lavora come colf presso una famiglia e vivono in un appartamento in locazione. Da diversi anni è disoccupato, a suo dire per l'età avanzata. Svolge lavori saltuari che non gli permettono di essere autonomo. Lo scorso anno aveva richiesto un sostegno al CPS in quanto non riusciva a superare il trauma di una forte grandinata.
“Rispetto a il sig. riferisce di averla frequentata in occasione delle Pt_2 _11 visite protette effettuate quando la minore era collocata presso la struttura comunitaria. Racconta che durante le prime visite la bambina era diffidente verso di lui, poi con il tempo aveva familiarizzato riconoscendolo. Nell'ipotesi di un rientro in famiglia di il sig. si dice disponibile ad accompagnarla a scuola o alle Pt_2 _11 visite, così come ha fatto e continua a fare per il nucleo della cugina ”. Per_2
‣ I coniugi e (zii materni di . (cl. 1967) è Persona_10 Per_8 Pt_1 Persona_8 la sorella maggiore di . La coppia è apparsa coesa e in grado di affermare le _14 proprie idee sostenendole con motivazioni coerenti. “spontaneamente ha Persona_8 affermato più volte che non è disponibile ad accogliere in affido la piccola 'né Pt_2 per brevi periodi né in attesa di una stabilizzazione della madre'; nel caso di un suo rientro in famiglia, potrebbe accompagnarla qualche volta a scuola”. Si occupa a tempo pieno dei genitori, gravemente malati e dipendenti da lei e fatica a trovare uno spazio per sé e per la propria famiglia;
la FI da poco si è resa autonoma. Per questa sua situazione e per gli spazi esigui della abitazione si trova nella condizione di non potersi occupare di che richiede tempo ed energie di cui non dispone. Il sig. Pt_2
(cl. 1963) è in pensione e coltiva le sue passioni, alle quali non intende _10 rinunciare. Rispetto a si dice disponibile “ma solo a qualche accompagnamento;
Pt_2 da solo non riuscirei a tenere una bambina, è una responsabilità…”. A suo avviso potrebbe rientrare presso la madre solo ed esclusivamente con il supporto dei Pt_2
Servizi Sociali, senza specificare quali supporti a suo giudizio sarebbero necessari. Ha precisato che anche avrebbe bisogno di un accompagnamento per sé costante Pt_1
e duraturo, con il sostegno di professionisti esterni alla cerchia parentale. Come la moglie, ribadisce che l'impegno per l'accudimento dei suoceri limita la loro vita di coppia. Di ES dice che “ non è disabile, non ha niente” ma il suo modo di essere risente della disfunzionalità della famiglia e della violenza assistita. Ammette, comunque, di conoscere poco la nipote.
‣ Quanto a si conferma la immaturità emotiva, ormai radicata, e il deficit Pt_1 intellettivo, che la portano a concentrarsi su aspetti superficiali della relazione con l'altro, così anche con la FI, di cui non individua i bisogni profondi. Rispetto ai suoi progetti, in astratto validi, non è in grado di valutare i limiti personali e familiari,
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compreso quelli economici. Nonostante i sostegni non vi è stata una evoluzione in relazione alle capacità genitoriali e non presenta le risorse necessarie per Pt_1 assicurare un percorso di crescita adeguato alla FI.
‣ La rete parentale materna può offrire solo un supporto superficiale e del tutto insufficiente.
‣ Non vi sono i presupposti per un collocamento della minore presso la madre o la famiglia di origine e i limiti personali indagati e verificati in questo lasso di tempo non sono colmabili neanche con l'integrazione di interventi offerti da reti primarie o secondarie.
10. Quanto alla minore gli operatori del servizio adozione competenti Parte_2 hanno riferito quanto segue:
‣ si trova collocata presso la famiglia adottiva dal 22.5.2024, dopo un Pt_2 avvicinamento graduale, durato circa venti giorni, quando “ha iniziato a Pt_2 esprimere un atteggiamento di ricerca attiva dei collocatari, ad esempio chiedendo di loro alle educatrici e manifestando opposizione all'educatrice al momento di rientrare in comunità per restare a dormire nel nuovo letto che lei stessa ha espressamente indicato… Attualmente ha compiuto due anni e quattro mesi, vive in famiglia Pt_2 collocataria da quattro mesi, e appare una bambina serena che ha individuato nei coniugi figure di riferimento privilegiate alle quali si rivolge in modo esclusivo e delle quali ricerca attivamente vicinanza e protezione…
…UN presenta dei bisogni speciali in quanto portatrice di Sindrome da microduplicazione prossimale 16 p11.2. e ipertiroidismo congenito che richiedono regolari accertamenti clinico strumentali neurologici e monitoraggio dello sviluppo motorio. Per tali patologie la bambina è stata riconosciuta “minore con capacità ridotte” e titolare di indennità di accompagnamento. Tuttora prosegue le visite e Pt_2
i trattamenti Neuropsicomotori che segnalano una evoluzione positiva dal punto di vista motorio e del linguaggio.”.
‣ Gli operatori descrivono quindi l'ottimo inserimento di nella famiglia Pt_2 affidataria;
“secondo quanto osservato nel corso dei quattro mesi intercorsi dall'inserimento si ritiene che ad oggi stia fortemente investendo nella Pt_2 costruzione di un attaccamento sicuro e come tale processo sia ben avviato e in positiva evoluzione. All'ingresso in famiglia la bambina aveva manifestato uno stile di attaccamento “indifferenziato”, tendente ad affidarsi a “chiunque”. Tale atteggiamento può considerarsi tipico nei bambini cresciuti, fin dalla nascita, in contesti comunitari nei quali hanno sperimentato l'accudimento da part di diverse figure. Dopo il primo mese in famiglia, potendo sperimentale la continuità e l'esclusività di cure sempre da parte delle stesse figure di riferimento, ha Pt_2 iniziato ad “attaccarsi” sempre di più alla figura di riferimento femminile della collocataria verso la quale aveva subito mostrato una predilezione, soprattutto
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continuava a ricercare la presenza e la vicinanza anche fisica e ripeteva continuamente il suo nome. Progressivamente, ha sviluppato una predilezione anche per la figura paterna soprattutto per le attività ludiche. gradualmente è stata
Pt_2 inserita anche nella famiglia allargata che l'ha accolta con affetto e disponibilità; frequenta i nonni con i quali occasionalmente condivide momenti della quotidianità e i cugini quasi coetanei, con i quali gioca e che cerca volentieri.”. Gli operatori riferiscono quindi come abbia difficoltà a separarsi dalla mamma
Pt_2 collocataria anche per brevi periodi, con crisi di pianto e quindi verbalizzando “ma mamma scappa?” “…Anche nell'ambito del primo incontro di conoscenza con l'educatrice che ha presenziato all'incontro protetto è stato osservato che
Pt_2 continuava a riferirsi ripetutamente alla signora collocataria, chiamandola mamma e rimanendole fisicamente 'attaccata' o sempre molto vicina.”. Dopo un periodo di vacanza al mare, che ha molto apprezzato, ha però mostrato
Pt_2 insofferenza verso la fine, apparendo agitata e chiedendo di tornare “a casa”. Al rientro, i collocatari sono rimasti sorpresi dalle espressioni di stupore e di gioia di nel ritrovare le proprie cose e il rientro a casa l'ha rassicurata, osservazione
Pt_2 condivisa con gli operatori che sembra denotare “come abbia ancora bisogno di
Pt_2 conferme rispetto alla propria stabilità e continuità delle proprie routine quotidiane e del proprio radicamento nel nuovo ambiente di vita.
‣ L'incontro protetto con la madre è stato a lungo preparato. I coniugi Pt_1 collocatari hanno sempre mantenuto vivo in il ricordo della madre Pt_2 Pt_1 anche se non ha mai chiesto ella madre né l'ha mai nominata nel corso dei Pt_2 giochi, come invece ha continuato nel tempo a nominare e ricordare le educatrici della comunità. chiama gli affidatari mamma e papà. Pt_2
Dopo il primo incontro protetto è emersa la grande difficoltà di di separarsi dai Pt_2 collocatari, rimanendo in braccio con un pianto definito “straziante”. I coniugi hanno incoraggiato e gradualmente è stata disponibile ad affidarsi alla educatrice che Pt_2
l'ha presa in braccio, l'ha consolata e l'ha portata all'incontro. Nei giorni successivi i collocatari hanno riferito le relazioni di all'incontro: nei primi due giorni non ha Pt_2 mostrato segnali di disagio ma dal terzo giorno hanno osservato un peggioramento del sonno che è divenuto molto agitato. si svegliava di notte e urlava “no”, li Pt_2 chiamava per essere rassicurata e solo con la loro presenza riprendeva sonno. Quando escono la bambina continua a ripetere “andiamo a casa… a casa mia” indicando la città in cui vive. Chiede di vedere le fotografie del matrimonio dei collocatari e chiede
“dove era . Tali reazioni sono rientrate dopo una settimana. Pt_2
‣ Lo sviluppo di un attaccamento sicuro agli affidatari è ancora in corso anche se l'inserimento è senz'altro molto positivo. La coppia affidataria è apparsa capace di amarla e di sintonizzarsi sui bisogni di rispondendovi in modo appropriato. Pt_2
‣ Gli operatori dello Spazio Neutro hanno riferito che il primo incontro con la madre è stato molto faticoso per la fatica di di staccarsi dagli affidatari, Pt_1 Pt_2
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avendo la bambina anche cominciato a piangere e singhiozzare. si è calmata Pt_2 solo quando, entrata con l'educatrice nella stanza a lei familiare, ha visto che c'erano dei regali da scartare portati da L'educatrice riferisce: “ vedendo la Pt_1 Pt_2 signora non si è avvicinata a lei, ha mantenuto una certa distanza e ha fatto Pt_1 aprire a me i doni;
ogni tanto la indicava e diceva “è ” e poi ancora “e la mia _15 mamma?” segnando la porta da dove eravamo venute. Questa frase è stata ripetuta più e più volte dalla bambina come a cercare conferme della persona che aveva davanti ed essere rassicurata che sarebbe tornata dai genitori collocatari. La signora ha portato dei vestiti per UN e un peluche molto bello ma inadatto a una Pt_1 bambina di due anni che si è spaventata nel vederlo. Si trattava di un delfino molto grande che si muoveva aprendo e chiudendo la bocca con i denti aguzzi;
l'ha Pt_2 guardato senza toccarlo, ha cercato di capire il funzionamento chiedendomi di azionarlo e poi mi ha chiesto di metterlo “a nanna” nella scatola dicendo AU”. Più la signora oteva stare con la bambina e più cresceva il suo stupore, ma Pt_1 anche la sua contentezza, nel vedere la FI e soprattutto nel ritrovarla così bene e in salute. Le ha fatto tantissimi complimenti dicendo che era 'bellissima', che aveva dei boccoli meravigliosi e che parlava molto. Unico suo rammarico è stato che luna non la chiamasse più mamma… Sul versante gioco la signora si è dimostrata attiva e desiderosa di intrattenere la bambina;
si è seduta subito per terra accanto a assecondando le attività che la Pt_2 piccola proponeva. Ha giocato quasi per tutto il tempo con la palla, ma mai solo loro, la bambina ha sempre voluto coinvolgermi, chiamandomi anche ripetutamente. si è fatta toccare dalla signora solo quando trovando un pettine ha Pt_2 Pt_1 deciso di lasciarsi pettinare;
quando la signora ha tentato prima di farle il solletico e poi di abbracciarla, la bambina si è divincolata, ridendo ma scendendo dal divano e venendo verso di me. Al momento di congedarsi la bambina è scoppiata di nuovo a piangere non capendo perché non si potesse ritornare dai genitori “insieme”; si è tranquillizzata solo tra le braccia della madre collocataria. Anche la signora Pt_1 ha pianto vedendo la bambina stare così male….
…emerge fin da subito la fatica di a vivere i distacchi con serenità e senza Pt_2 creare in lei un senso forte di abbandono. se pur molto piccola, sta iniziando a Pt_2 creare dentro di sé una sua “visione precisa” delle figure genitoriali e dei loro ruoli: accudimento, sicurezza. Divertimento, rassicurazione. Tali figure si stanno costruendo nella quotidianità attraverso il rapporto con i genitori collocatari. Mentre con la signora ha vissuto una dimensione di leggerezza e di gioco ma Parte_2 anche un po' di stupore, non capendo bene e non sapendo collocare la sua figura. La signora ha saputo giocare con la bambina, mettendosi sul suo stesso piano e Pt_1 dedicandosi a lei per tutta la durata dell'incontro rispettando le regole del contesto, collaborando e ascoltando le mie indicazioni per riavvicinarsi alla bambina in modo positivo.”.
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11. In data 3.10.2024 i consiglieri onorari hanno provveduto a sentire la famiglia affidataria, su delega della Corte. Gli affidatari hanno riferito dell'ottimo inserimento di in famiglia. Hanno poi riferito su come hanno mantenuto vivo in il
Pt_2 Pt_2 ricordo della madre (anche se la bambina poi affermava “Vane bua”) nonchè sulle difficoltà del primo incontro con così come descritte nella relazione sopra Pt_1 riportata. Hanno riferito che nei giorni successivi la madre biologica era diventata solo e mai mamma. Nei giorni successivi sembrava tutto a posto e diceva _16 andiamo da e poi AU . “La settimana dopo però è stata più _16 _16 impegnativa perché qualsiasi cosa succedeva era motivo di disperazione:
Pt_2 manifestava rabbia, graffiava il padre per provocazione, rovesciava il vasino, e questa fortissima agitazione si vedeva pure nelle ore notturne quando si
Pt_2 svegliava e iniziava a urlare. Quando ho chiesto il motivo a lei ha risposto
Pt_2
UR . Questo è durato circa cinque giorni e poi è tornato tutto nella _16 normalità. non ha mai raccontato di sogni particolari;
le abbiamo regalato un
Pt_2 libro che parla delle emozioni e l'ha aiutata a gestire la rabbia. è una bambina
Pt_2 allegra e serena e saluta tutti quando è sul passeggino. Abbiamo un libro dove ci sono delle immagini che ci aiutano a raccontare a la sua storia. Arrivati a una
Pt_2 immagine particolare ha cominciato a riconoscere sé nella orsetta e Non
Pt_2 _16 parla mai del padre biologico, non ha proprio alcun riferimento…. spesso
Pt_2 disegna e l'ultima volta ha disegnato noi e Ha un buon rapporto con i nonni _16 materni ed è molto legata alle cuginette e chiede spesso di andare da loro… Ha un attaccamento particolare con la casa… È una bambina prudente;
ha paura di un gioco di plastica che si illumina e che le ha regalato la mamma biologica assieme a due vestitini che però sono grandi di taglia. Il gioco lo ha messo in cameretta un po' nascosto e lo ha chiesto solo due o tre volte. Ogni tanto dice di aver paura del buio anche se poi gioca a nascondino senza problemi. Siamo disponibili ad adottare
Pt_2
e altresì ad una adozione aperta ad incontri con la madre biologica anche se riteniamo possa essere utile poterla accompagnare per darle sicurezza anche perché, secondo noi, ha bisogno di maggior tempo per elaborare tempi di Pt_2 frequentazione con la madre biologica. Ci sembra utile che, qualora la madre lo chiedesse, venisse rassicurata sulle condizioni di salute della bambina.”.
12. All'udienza dell'11.10.2024 il difensore dell'appellante ha contestato il contenuto delle relazioni dei servizi sociali, evidenziando i miglioramenti della signora Pt_1 mentre gli operatori hanno fatto prevalere le situazioni pregresse.
Ha poi evidenziato come si sia svolto un solo incontro con la FI con la conseguente difficoltà di riferire in relazione ai rapporti madre-FI. Ha quindi richiesto l'espletamento di una ctu non ritenendo sufficienti le valutazioni dei servizi sociali. Ha riferito infine di non avere notizie in merito al procedimento
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penale a carico del padre biologico, nell'ambito del quale la signora non era Pt_1 stata ancora sentita. La tutrice e difensore del minore, opponendosi alle osservazioni e richieste dell'appellante, ha evidenziato che si è concluso per la inidoneità genitoriale della madre in quanto non sa riconoscere i bisogni della FI;
i limiti della signora Pt_1 non sono superabili nemmeno con aiuti. Ha riferito che la bambina si è molto legata alla famiglia affidataria e pertanto qualsiasi cambiamento sarebbe per lei pregiudizievole. Ha quindi insistito nelle proprie richieste. I difensori hanno quindi depositato note di udienza, illustrate oralmente e allegate al verbale, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
13. Per quanto sin qui esposto non vi è dubbio che l'appello debba essere respinto e la sentenza impugnata confermata, sussistendo lo stato di abbandono c.d. “morale” della minore richiesto dalla l. 184/83 quale presupposto della dichiarazione di Parte_2 adottabilità, in quanto la madre non è in grado di svolgere le sue funzioni genitoriali a causa di limiti e fragilità personali non modificabili nel tempo e, d'altra parte, la piccola è anche portatrice di bisogni speciali per le patologie riscontrate, ancora Pt_2 in corso di accertamenti e vlutazioni. L'appellante è comunque in grado di accettare una relazione di aiuto e, riconosciuto il legame affettivo maturato tra lei e la FI, è stata disposta una adozione legittimante aperta, ovvero con mantenimento dei legami e dei rapporti tra e la madre Pt_2 biologica. Ciò, come è noto, è compatibile con la dichiarazione di adottabilità e l'appellante, nel richiamare l'adozione ex art. 44 lettera d) legge adozione, confonde la c.d. adozione speciale o mite (che in effetti non presuppone una dichiarazione dello stato di adottabilità) con l'adozione legittimante c.d. aperta, ovvero con mantenimento dei legami con la famiglia di origine. Pertanto, le osservazioni sul punto dell'appellante non sono pertinenti e vanno disattese. La sentenza va integralmente confermata, condividendo la Corte la valutazione prognostica negativa effettuata dal Tribunale per i Minorenni. La Corte condivide la motivazione della sentenza impugnata, sopra riassunta, avendo il Tribunale per i Minorenni di Brescia esaminato in modo esaustivo tutte le emergenze istruttorie e avendo correttamente formulato una valutazione prognostica negativa circa un recupero delle funzioni genitoriali da parte della madre della minore in tempi compatibili con le esigenze di crescita di bambina, come detto, altresì Pt_2 portatrice di bisogni speciali. D'altra parte, ha disposto il mantenimento dei legami tra madre e FI, con incontri protetti organizzati dai servizi sociali, preso atto sia del rapporto che comunque si è instaurato tra madre e FI, sia degli incolpevoli limiti strutturali della signora in parte consapevole delle sue fragilità, sia pure non Pt_1 completamente, e che accede in ogni caso con sufficiente costanza a relazioni di aiuto.
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A fronte della lunga istruttoria e della ricchezza degli approfondimenti istruttori attraverso plurime relazioni specialistiche, la Corte non ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti, essendo molto chiaro il quadro delle fragilità materne e le diagnosi poste, convalidate più volte nel tempo e anche confermate dai concreti comportamenti della signora sservati in questo lungo lasso di tempo. Pt_1
Va respinta la eccezione di nullità della sentenza per non avere il Tribunale sentito i parenti entro il quarto grado. Più relazioni hanno riportato le gravi carenze della famiglia di origine della signora anche nel loro caso per fragilità personali e Pt_1 limiti strutturali e, d'altra parte, nessun legame significativo si è instaurato con la nipote e nessuna partecipazione o interessamento al procedimento vi è stata. Oltretutto, risulta agli atti anche una indagine in relazione alla famiglia allargata. In ogni caso, gli ulteriori approfondimenti disposti dalla Corte e sopra richiamati hanno evidenziato che nessun familiare si propone quale affidatario della minore e la disponibilità di alcuni di loro (nonna materna e cugino) è del tutto superficiale e insufficiente, come sopra riportato. Non è chiaro il richiamo, da parte dell'appellante della sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 29247 del 20/10/2021, dal momento che si tratta di pronuncia che ha rigettato il ricorso (con conferma dello stato di adottabilità) e che, quanto all'obbligo di convocazione dei parenti entro il quarto grado ha precisato che “ …la convocazione dei suddetti parenti all'atto di apertura del procedimento è prevista per il solo caso in cui manchino i genitori del minore (L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2); … Quanto, poi, all'obbligo di disporre la comparizione dei parenti entro il quarto grado nell'ipotesi in cui attraverso le indagini effettuate ne consti l'esistenza, va osservato che l'art. 12, comma 1, L. n. 184 cit., adottando una formula simile a quella impiegata dall'art. 10, comma 2, e dall'art. 11, comma 1, considera solo quelli, tra tali parenti, che “abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore”: soggetti questi, la cui convocazione risponde essenzialmente alla finalità di consentire l'acquisizione di elementi necessari per la valutazione dell'interesse dello stesso minore e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine (Cass. 22 settembre 2015, n. 18689; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26879, in motivazione).”. Nel caso in esame la minore non aveva alcun rapporto significativo con i parenti che, in ogni caso, non hanno avanzato domande e si sono limitati a garantire un sostegno, molto limitato, che offrirebbero alla madre. Il Tribunale per i Minorenni, con il decreto provvisorio del 14.6.2022 aveva, tra l'altro, disposto indagini in relazione alla famiglia allargata e ai parenti della signora dando anche mandato ai servizi di regolamentare i rapporti tra la minore e i Pt_1 parenti che ne avessero fatto richiesta. Della famiglia di origine della signora Pt_1 gli operatori hanno ampiamente riferito nelle relazioni sopra richiamate e negli aggiornamenti richiesti dalla Corte.
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Quanto alla eccezione relativa al mancato avviso al padre biologico, anche questa è infondata, dal momento che plurime relazioni danno atto della conoscenza, da parte del padre, del procedimento in corso e della sua volontà di non voler riconoscere la FI, di cui anche la stessa signora a diverse volte riferito, volontà espressa Pt_1 dal signor anche agli operatori e riportata nella relazione sopra richiamata. ER
Anche in questo caso, la Suprema Corte di cassazione1 ha chiarito che l'omessa integrazione, in primo grado, del contraddittorio nei confronti del padre biologico determina sì una nullità e la retrocessione del procedimento, ma nei casi in cui il padre del minore si sia dichiarato tale e abbia rivendicato la sua paternità. Nel caso in esame, al contrario, il presunto padre biologico (che ha tra l'altro mantenuto, sia pure sporadicamente, rapporti con la signora anche quando era in Comunità con la Pt_1 bambina) ha reiteratamente manifestato la volontà di non riconoscere la FI (arrivando anche a dire che la compagna era rimasta incinta con inseminazione artificiale e che quindi la bambina non era sua) e, comunque, ha manifestato totale disinteresse sia verso la minore che rispetto al procedimento. Egli inoltre risulta imputato per maltrattamenti a seguito della denunzia della signora Pt_1
Anche la sentenza della Suprema Corte n. 4019 del 14.2.2024, citata dall'appellante, dopo aver sottolineato la necessità di indagini e di una “valutazione rigorosa delle informazioni relative ad asseriti genitori biologici”, si riferisce anch'essa alla ipotesi di genitori biologici che manifestino interesse al riconoscimento. L'avviso ex art. 11 c. 6 l. adozione può poi essere dato anche a mezzo dei servizi sociali. Nel caso in esame risulta che il presunto padre biologico fosse stato messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa in relazione alla sua condizione di genitore interloquendo con i servizi sociali. A prescindere dalla difficoltà di relazione con la signora e ai periodi di Pt_1 allontanamento - dopo gli accessi della signora al pronto soccorso per Pt_1 aggressioni subite dal compagno, come ad esempio il 4.11.2021, e dopo la denuncia, del 14.3.2022, per maltrattamenti e la richiesta di collocamento in un centro antiviolenza, inserimento avvenuto il 22.2.2022 - la figura del signor è Persona_4 stata presente, e viene indicata nelle diverse relazioni, per tutta la durata del procedimento in primo grado. Nella relazione del 25.5.2022 i servizi sociali riferiscono che il presunto padre della minore, ovvero il era già conosciuto da Servizio LA OR (per un ER procedimento penale da minorenne), dal CPS, dal e che aveva dichiarato al CP_2
(che lo aveva in carico) di non voler riconoscere la bambina. Si era quindi CP_2 allontanato dal territorio cremasco.
Durante la audizione in Tribunale, il 13.6.2022, sostanzialmente Parte_1 aveva detto che mai le aveva chiesto di riconoscere la FI (“se mi ER ER
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chiedesse di riconoscere non so cosa gli risponderei…”). Pt_2
Dopo un periodo di interruzione della relazione, una volta inserita in Comunità con la FI la signora veva rivisto più volte e sentito mediante numerosi messaggi Pt_1
senza riferirlo agli operatori. Persona_4
Gli operatori della Comunità hanno riferito che il una volta si era anche ER presentato in Comunità durante le festività natalizie chiedendo della bambina e allontanandosi, ricevute notizie, senza creare problemi. Era poi emerso che Pt_1 era rimasta in contatto con l'ex compagno. risentita dal giudice, il Parte_1
30.6.2023 aveva ammesso di aver rivisto più volte il signor e quindi ha ER dichiarato “di fatto, al di là delle sue intenzioni, non ha mai fatto un passo e non ha mai riconosciuto la bambina”. Nella relazione del 12.12.2023 i servizi sociali riferivano che aveva Parte_1 loro dichiarato di mantenere regolari contatti telefonici con che Persona_4
“dovrebbe trovarsi agli arresti domiciliari presso il proprio padre a Roma”. A conoscenza del procedimento, non ha mai manifestato la volontà di Persona_4 riconoscere la FI o di intervenire, avendo, anzi espressamente riferito agli operatori del di non volerla riconoscere. Pt_6
Quanto al merito, l'appello è al limite della ammissibilità. Non viene censurata in modo puntuale la decisione né l'appellante si confronta minimamente con il ricco materiale istruttorio, sopra richiamato. Il lungo periodo di osservazione ha fatto emergere i limiti personali e strutturali della signora non suscettibili di evoluzione positiva, nonché le difficoltà della Pt_1 madre di comprendere e dare risposte adeguate ai bisogni evolutivi della FI, portatrice oltretutto di bisogni speciali. Il Tribunale per i Minorenni ha peraltro correttamente riconosciuto da un lato il legame affettivo tra madre e FI - pur se l'attaccamento indifferenziato mostrato da al momento dell'ingresso in famiglia affidataria e il rapido positivo inserimento Pt_2 nella famiglia stessa confermano la valutazione di inadeguatezza della madre biologica a cogliere i bisogni più profondi della FI e darvi adeguate risposte - e, dall'altro, la buona collaborazione di con gli operatori, riconoscendo Parte_1 la stessa appellante di avere bisogno di una guida e di un sostegno continuativi. Si condivide pertanto integralmente la motivazione del Tribunale per i Minorenni, sopra riassunta, con la conseguenza che l'appello va respinto e la sentenza confermata. Le spese del presente grado si compensano tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza n. Parte_1
51/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27/02/2024 e
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depositata in data 06/03/2024.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio dell'11.10.2024
La Presidente est. Maria Grazia Domanico
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ordinanza n. 32661 del 9.11.2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - MINORI
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel
Francesca Caprioli Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere
Giulia Perin Consigliere onorario
Diego Guarneri Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato in data 4.4.2024 da:
, nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(CR), via Della Colleggiata, 2, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Deborah Ferrero del Foro di Cremona, con studio in Crema (CR), Via Matteotti, 56
appellante avverso la sentenza n. 51/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27/02/2024 e depositata in data 06/03/2024, nel procedimento n. 27/2022 R.G con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal tutore Parte_2 avv. Isabella Alice Morandi del Foro di Cremona
CON L'INTERVENTO
DEL P.G., in persona del dr. Controparte_1
DEL TUTORE-DIFENSORE DELLA MINORE avv. Isabella Alice Morandi
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OGGETTO: Appello avverso sentenza di dichiarazione di adottabilità
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CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza alle altre parti del giudizio quali il P.M. ed il tutore, per tutte le ragioni sopra esposte In via preliminare:
- dichiarare la nullità della sentenza n. 51/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27/02/2024 e depositata in data 06/03/2024, all'esito del procedimento n. 27/2022 R.G per violazione degli artt. 12 e 13 L. 184/1983;
- dichiarata la nullità della sentenza n. 51/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27/02/2024 e depositata in data 06/03/2024, all'esito del procedimento n. 27/2022 R.G, per mancato avviso al padre biologico della pendenza del procedimento n. 27/2022. In via principale, nel merito:
- annullare la sentenza n. 51/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27/02/2024 e depositata in data 06/03/2024, all'esito del procedimento n. 27/2022 R.G. per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto,
- dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore Pt_2
disponendosi tutti gli accorgimenti del caso a tutela della minore,
[...] eventualmente valutandosi un affidamento temporaneo presso altra famiglia, ma con mantenimento del rapporto tra la sig.ra e la FI secondo la Pt_1 Pt_2 regolamentazione che potrà essere definita in accordo con il Servizio territorialmente competente. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi come da D.M. n. 55/2014. In via istruttoria:
- disporre che i Servizi competenti effettuino ulteriori, più approfonditi ed aggiornati accertamenti, volti a stabilire se la madre ha realmente la possibilità di occuparsi ad oggi della propria FI minore e se sussistono familiari in grado di supportare la madre nella gestione ed accudimento di Pt_2
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- disporre CTU, volta a valutare la relazione tra madre e FI, nonché a valutare le competenze genitoriali della madre e a stabilire se ella sia in grado di occuparsi adeguatamente della FI, eventualmente con aiuti esterni, indicando i sostegni ritenuti più opportuni nel caso in questione ed i tempi necessari per il recupero delle competenze genitoriali.
PER L'INTERVENUTO P.G.:
Letti gli atti del proc. civ. n. 111/2024 V.G.; Letto il reclamo ex art. 17 della L. n. 184/83 datato 04/04/2024 e proposto nell'interesse di avverso la Parte_1 sentenza n. 51/2024 con cui in data 27/02/2024 il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore Letta la Parte_2 comparsa di costituzione del tutore della minore che ha chiesto il rigetto del reclamo. Premesso che le argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza appaiono sostanzialmente condivisibili, ed in particolare possa chiaramente desumersi (all'epoca della decisione) l'incapacità genitoriale della reclamante, come connotata dagli ampi elementi istruttori acquisiti in primo grado. Ritenuto tuttavia che – in ossequio al principio secondo cui la dichiarazione di adottabilità del minore debba rappresentare l'extrema ratio, a cui ricorrere quando appaia inidonea ogni diversa soluzione – si renda opportuno un approfondimento istruttorio volto ad attualizzare il panorama informativo, anche in considerazione del fatto che i servizi sociali incaricati da Codesta Corte di redigere relazione di aggiornamento in realtà nulla hanno aggiornato con riferimento ad eventuali progressi ravvisati nelle attitudini genitoriali della reclamante, ad eventuali prospettive di miglioramento delle stesse, e più latamente sull'attuale condizione psichica/psicologica della predetta, limitandosi pressoché ad uno sterile reportage degli accadimenti e delle reazioni. chiede disporsi, laddove non si ritenga reiterare l'incarico già conferito ai servizi sociali, apposita CTU finalizzata a nuova verifica delle capacità genitoriali della madre ed in particolare a confermare l'impraticabilità (potendosene escludere l'efficacia anche in prospettiva futura), di un eventuale affidamento solo temporaneo (laddove possa prospettarsi una positiva evoluzione della condizione della reclamante), o di un collocamento della minore in comunità con la madre con adeguato sostegno da parte delle strutture pubbliche.
PER IL TUTORE DELLA MINORE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Accertata l'assenza di autorizzazione del Giudice LAre alla rappresentazione in giudizio della sig.ra per l'effetto dichiarare nulla la procura alle liti Parte_1
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rilasciata da quest'ultima e conseguentemente dichiarare inammissibile il reclamo proposto avverso la sentenza n. 51/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27.02.2024 e depositata in data 06.03.2024; Nel merito:
- rigettare il reclamo presentato dalla sig.ra in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza
n. 51/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27.02.2024 e depositata in data 06.03.2024. In via istruttoria:
- Rigettare la richiesta di ulteriori e più approfonditi accertamenti da parte dei Servizi competenti, nonché la richiesta CTU sulle capacità genitoriali della Signora n quanto tardiva, oltre che irrilevante. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 51/2024, emessa il 27.2.2024 e depositata il 6.3.2024, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore Pt_2
nata a [...] il [...], FI di nata a [...] il
[...] Parte_1
16.2.2001; con immediata efficacia ai sensi dell'art. 10 L. adoz. ha confermato la sospensione della madre dall'esercizio delle responsabilità genitoriali e la nomina del tutore in persona dell'avv. Isabella Alice Morandi;
ha confermato l'affido di ai Pt_2
Servizi Sociali perché provvedano a collocarla presso una famiglia idonea all'adozione selezionata dal Tribunale, rimanendo nel frattempo preferibilmente presso la struttura ove si trova ma senza la presenza della madre;
ha incaricato i Servizi sociali di continuare a seguire la situazione della minore presso la struttura, ponendo in essere a suo favore tutti gli opportuni interventi di vigilanza e sostegno;
di disciplinare in forma assistita le frequentazioni tra minore e madre, stabilendone - nell'esclusivo interesse della bambina, e tenuta in debito conto la sua necessità di attaccamento alla nuova famiglia - tempo modi e luoghi in base alla evoluzione della situazione;
di curare tempi e modi del passaggio di dalla struttura in cui si trova Pt_2 alla famiglia che sarà individuata. Il Tribunale per i Minorenni ha evidenziato quanto segue:
‣ Con ricorso in data 31.05.2022 il P.M.M. chiedeva di verificare lo stato di abbandono della minore nata il [...], avendo ricevuto Parte_2 segnalazione ex art. 609 decies cp in data 23.12.21 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, presso cui pendeva un procedimento penale a carico del compagno della madre della minore per i reati di cui agli artt. 582, 577 cp ai danni della donna;
entrambi risultavano affetti da problemi psichiatrici e con carenze
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personali di tale gravità da non poter accudire un neonato. In particolare, il Pubblico Ministero presso il T.M. prospettava quanto segue:
“… La minore , nata da poco e ad oggi ancora presso il reparto del Parte_2
Nido dell'Ospedale di Cremona, necessita di un urgente intervento al fine di evitare che possa essere dimessa e tornare presso la madre , che non è in Parte_1 grado di curare la piccola. La madre ha vissuto e vive tutt'ora una preoccupante situazione Parte_1 famigliare, è stata seguita dai servizi sociali di Crema in quanto essa stessa ha subito gravi carenze genitoriali e presenta seri problemi psichiatrici. Attualmente la madre è seguita da un amministratore di sostegno nella persona dell'avv. Cecilia Gipponi del Foro di Cremona. Per dare un quadro completo della situazione famigliare va dato atto che i genitori di allo stesso modo presentano gravi problemi: il nonno Parte_1 [...]
è invalido al 100% con disabilità intellettiva e la nonna _1 [...]
viene indicata dai servizi come “persona fragile e poco autorevole”, in Per_2 grave difficoltà nella gestione dei traumi e delle conseguenze negative vissute dai suoi figli;
il fratello nato a [...] il [...] dal 2021 è Persona_3 ricoverato presso una residenza sanitaria per disabili, sono stati segnalati problemi di aggressività auto ed etero diretta, (zio di , è stato riconosciuto Per_3 Pt_2 invalido al 100% con necessità di assistenza continua e diagnosi di “ritardo moderato con significativa compromissione del comportamento”. Nel 2014 , dopo diversi ricoveri ospedalieri, è stata collocata Parte_1 presso una comunità terapeutica su richiesta della neuropsichiatria di Crema, dove le era stato diagnosticato un “disturbo depressivo e disturbo da alimentazione incontrollata”. Durante la permanenza nella comunità, la giovane aveva segnalato di avere subito molestie sessuali dal fratello nel 2017 era stata Per_3 Parte_1 collocata presso una comunità educativa al fine di evitare che potesse trovarsi nella abitazione in cui viveva il fratello. Quando la ha raggiunto la maggiore età, ha fatto rientro nella casa della Pt_1 madre, anche considerando che il fratello non era ivi presente in quanto ricoverato presso una comunità educativa per disabili, da quel momento la ragazza è stata presa in carico dal centro psico sociale dell'ASST di Crema. A luglio del 2019 è stata riconosciuta invalida civile al 60% con diagnosi Pt_1 di “quadro di psicosi NAS in ritardo mentale in trattamento terapeutico in buon compenso. Famigliarità per patologia psichiatrica”. La madre ha partecipato positivamente ad un progetto sulla formazione dell'autonomia; proprio durante questo percorso, ella intraprendeva una turbolenta relazione con anch'egli invalido al 100%, iniziando ad avere Persona_4
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atteggiamenti oppositivi e di disinteresse verso i servizi, tanto che i percorsi con il CPS e SFA sono stati seguiti con disinteresse e scarsa motivazione. La relazione con è diventata subito disfunzionale e dipendente, tanto che la ER veva smesso del tutto di frequentare i servizi e svolgere i percorsi necessari. Pt_1
Ad ottobre del 2021 ha comunicato agli operatori il proprio stato di Pt_1 gravidanza.
Durante la gravidanza ha posto in essere comportamenti anomali ed a Pt_1 tratti rischiosi, tra cui una mala gestione delle visite e delle incombenze sanitarie, accessi al pronto soccorso per futili motivi, ha rischiato un aborto per distacco della placenta nel novembre 2021 con ricovero. La relazione con il degenerava ogni giorno di più e la si ritrovava ER Pt_1 intrappolata in questo rapporto disfunzionale sentendosi in dovere di aiutare il compagno in difficoltà. Il 12.11.2021 sono emersi alcuni comportamenti del compagno, tra cui abbandonare la ragazza al freddo in campagna, farla dormire fuori casa, tentare di investirla con il veicolo, picchiarla e costringerla a “prove d'amore” come costringerla a lanciarsi in un fiume. La madre è totalmente dipendente dal compagno, il quale si dimostra aggressivo, controllante e possessivo. In un colloquio la donna ha espresso la volontà di essere inserita in una comunità per la paura del compagno continuando però a volerlo vedere in quanto affezionata. Il compagno della donna, è a sua volta un soggetto invalido civile al 100% ER noto al servizio dipendenze ed al centro psico sociale, ha avuto un procedimento penale da minorenne per cui è ancora in atto una messa alla prova. Vista la situazione, la piccola qualora dovesse rientrare al domicilio, si Pt_2 troverebbe in una condizione totalmente inadeguata e pericolosa, priva delle minime sicurezze e cure necessarie ad un neonato. Alla luce della situazione psico-fisica della madre, ad oggi è arduo pensare che la stessa, insieme al compagno, sia in grado di prendersi cura del minore.”
‣ Il P.M.M. quindi chiedeva: il divieto di dimissioni della minore;
in caso di autorizzata dimissione, collocamento della minore adeguata struttura di piccole dimensioni o in casa famiglia;
sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale con nomina di tutore o in subordine di curatore speciale e difensore al minore;
ricerca di famiglia per “affido a rischio giuridico” presso coppia avente i requisiti per la sua futura ed eventuale adozione;
accertamenti da parte del Servizio Sociale sulla condizione della neonata, sulla condizione e risorse genitoriali dei genitori e della famiglia allargata;
‣ Dalle diverse relazioni dei servizi sociali e specialistici era emerso quanto segue: a) relazione Servizi Sociali di Offanengo in data 30.11.21:
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la situazione familiare di era nota ai Servizi dal 2008 quando era stato aperto Pt_1 un procedimento di VG nell'ambito del quale erano emersi maltrattamenti e abusi sui figli da parte del padre, persona invalida al 100% con disabilità intellettiva, decaduto dalla responsabilità genitoriale;
la madre di era separata dal marito, Pt_1 percepiva il reddito di cittadinanza, si era sempre rivelata una persona fragile, poco autorevole sul piano educativo, in grave difficoltà nonostante gli aiuti offerti dai
Servizi; il fratello di invalido civile al 100%, affetto da ritardo mentale,
Pt_1 persona aggressiva, era ricoverato in una residenza per disabili;
nel 2014 era
Pt_1 stata accolta in una comunità terapeutica su richiesta della NPI e successivamente riconosciuta invalida civile con diagnosi “Disturbo depressivo e disturbo da alimentazione incontrollata”; nel 2017 era stata collocata in comunità
Pt_1 educativa per evitare il suo rientro presso il fratello da lei accusato di molestie sessuali;
al compimento del diciottesimo anno era rientrata a casa dalla madre (nel frattempo il fratello era stato collocato in comunità) ed è stata presa in carico dal CPS;
nel 2019 era stata riconosciuta invalida civile al 60% con diagnosi di “quadro di psicosi NAS in ritardo mentale in trattamento terapeutico in buon compenso, familiarità per patologia psichiatrica”; era stata inserita al Servizio
Pt_1
Formazione per l'Autonomia dimostrando di possedere alcune competenze pratiche, ma grandi difficoltà relazionali;
i percorsi col CPS e con lo SFA erano caratterizzati da discontinuità e scarsa motivazione;
nel 2020 aveva avviato una relazione affettiva e di dipendenza con tale , un invalido civile al 100% Persona_5 conosciuto dal CPS e dal Servizio dipendenze, relazione che aveva comportato la chiusura di tutti i percorsi di aiuto in atto;
durante la gravidanza, vissuta con ansia e confusione, si era dimostrata incapace di gestire le visite di controllo, aveva Pt_1 effettuato diversi accessi al PS, era stata aggredita dal compagno in data 4.11.21, aveva avuto una minaccia d'aborto per distacco parziale di placenta, aveva tenuto contatti con gli assistenti sociali all'insaputa del compagno col quale aveva dichiarato di non voler interrompere la relazione per paura, ma anche perché innamorata di lui;
la relazione di coppia appariva disfunzionale e dipendente e dai racconti della ragazza e dei suoi familiari emergevano episodi preoccupanti (in seguito a litigi, il compagno l'avrebbe lasciata sola per strada o in Centrale a Milano;
il compagno avrebbe tentato di investirla coll'automobile; l'avrebbe picchiata e le avrebbe richiesto insensate prove d'amore); per paura di lui aveva chiesto in talune occasioni di essere Pt_1 inserita in comunità, ma in modo contraddittorio volendo continuare a vedere il ragazzo. b) relazione LA OR di Crema in data 27.5.22: le condizioni di salute di alla nascita erano buone;
la madre aveva richiesto di Pt_2 essere collocata in comunità insieme alla FI;
il padre biologico aveva espresso la volontà di non riconoscere la minore;
il padre biologico era seguito dalla LA OR, dal , dal CPS, dal SST e non risiedeva più nel cremasco. CP_2
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c) relazione Servizi Sociali di Offanengo in data 26.5.22: da fine gennaio aveva interrotto la convivenza e i contatti col compagno e Pt_1 per evitare i suoi comportamenti disturbanti si era trasferita presso conoscenti in altro territorio;
il 5.2.2022 aveva chiesto di essere collocata in comunità protetta per donne maltrattate e ciò era avvenuto il successivo 22.2.2022 ma la permanenza in struttura si era rivelata altamente problematica perché considerava la comunità una Pt_1 prigione e gli operatori “degli incapaci che le avevano rovinato la vita, togliendole la libertà”; il 14.3.2022 si era fatta portare dagli operatori della struttura presso i Carabinieri dove aveva denunciato il compagno per maltrattamenti, salvo dimettersi dalla comunità una settimana più tardi, dopo aver contattato il compagno su una piattaforma social;
il 17.5.22 era stato nominato a un amministratore di Pt_1 sostegno e la ragazza era tornata a vivere dalla madre;
negava di avere Pt_1 contatti con il che però in due occasioni si sarebbe presentato alla sua porta per ER inveire contro di lei, dubitando di essere il padre della nascitura e accusandola di aver fatto l'inseminazione artificiale;
aveva inizialmente deciso di non informare Pt_1 della nascita né il né i suoi genitori, da lei accusati di disinteresse, e aveva ER chiesto di essere inserita in una comunità con la FI in modo da poter riprendere la sua vita mentre qualcuno si occupava della neonata. d) relazione Comunità Focolare Grassi (comunità protetta) in data 22.3.22: era emersa una forte problematicità della permanenza in comunità di la Pt_1 quale teneva un atteggiamento indolente, lamentoso, poco collaborativo, recriminatorio, pretenzioso quando non indisponente e offensivo, non avendo in mente la nascitura, ma principalmente la propria relazione adolescenziale con il compagno, da lei attivamente ricercato nonostante la denuncia. e) relazione chiusura SFA: superate le difficoltà dei primi mesi, vi era poi stato un buon periodo di collaborazione di seguito però da un funzionamento discontinuo di Pt_1 Pt_1
e da forti difficoltà rispetto alla sfera emotivo-relazionale, con l'instaurazione di rapporti apparentemente autentici che successivamente si rivelavano inadeguati e non mantenuti su di un piano di realtà condivisa perché inquinati da pensieri distorti, paranoici e persecutori;
non si presentava per lunghi periodi senza avvisare, Pt_1 teneva comportamenti incoerenti con le proprie affermazioni e talvolta era molto lontana dalla consapevolezza dei propri limiti;
il rapporto con il aveva ER influenzato negativamente il suo modo di porsi;
in più di un'occasione si era presentata in evidente stato psico-fisico alterato da abuso di psicofarmaci;
f) relazioni DSM Crema del 9.12.21 e del 26.5.22: era presente un significativo deficit intellettivo della paziente (nel Parte_1
2018 e nel 2021 QI di 58; diagnosi di “Ritardo mentale di grado medio-lieve”); emergevano: una scarsa capacità critica che condizionava le scelte personali;
la presenza di un'autonomia di base limitata;
l'incostanza decisionale e
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comportamentale che influenzava anche l'adesione ad un progetto condiviso con i Servizi;
un contesto familiare carente per quanto riguarda la capacità di supportare e tutelare la paziente. I medici concludevano segnalando che la paziente non era in grado di gestire in autonomia una neonata e necessitava di un supporto continuativo nelle ventiquattr'ore alla funzione genitoriale in un contesto protetto;
tale supporto non poteva essere garantito dai familiari a causa delle fragilità da loro manifestate nel tempo. g) relazione Consorzio Arcobaleno dell'8.3.22: era emersa l'impossibilità di raggiungere gli obbiettivi (consapevolezza della gravidanza e supporto al percorso) per i continui cambi di decisione e di umore di che avevano reso impossibili gli accessi, più volte annullati da con Pt_1 Pt_1 giustificazioni infondate.
‣ Con decreto provvisorio dell'1.6.2022 il Tribunale per i Minorenni sospendeva la madre dalla responsabilità genitoriale e nominava quale tutore della minore l'avv. Isabella Alice Morandi del Foro di Cremona;
affidava di cui vietava le Parte_2 dimissioni dall'ospedale, ai Servizi Sociali perché la mantenessero collocata presso il reparto di neonatologia dell'Ospedale Maggiore di Cremona;
prescriveva alla madre di collaborare con i Servizi Sociali e specialistici, presentandosi ove convocata e seguendo le indicazioni e le direttive date nell'interesse della bambina;
incaricava il Servizio Sociale di monitorare e sostenere l'intera situazione disciplinando d'intesa con gli operatori sanitari le frequentazioni tra madre e minore;
incaricava il personale medico e sanitario che aveva in cura la neonata di relazionare al Tribunale circa l'evoluzione della situazione sanitaria della minore, le condotte della madre e il suo atteggiamento nei confronti della neonata e degli operatori sanitari nonché quant'altro ritenuto utile;
disponeva la comparizione della madre per l'udienza del giorno 13 giugno 2022.
‣ Con relazione del 30.5.22 dei sanitari del Reparto di Patologia Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Cremona si riferiva che era una neonata Pt_2 clinicamente sana ed assumeva latte al seno e al biberon;
che poteva essere dimessa;
che la madre era stata istruita in merito all'assistenza necessaria alla neonata ed era stata assiduamente supportata;
che nonostante l'affetto e l'interesse che mostrava emergevano le sue carenze di manualità e di comprensione delle priorità assistenziali che la distoglievano dalle reali necessità di Pt_2
‣ Con relazione del 9.6.22 dei sanitari del Reparto di Patologia Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Cremona si riferiva che presentava buone condizioni Pt_2 generali ed era dimissibile;
la madre si presentava in reparto ogni due o tre giorni per difficoltà organizzative legate alla distanza tra la residenza (Offanengo) e l'ospedale; si era sempre comportata in modo rispettoso ed educato nei confronti del personale sanitario ed interessata alle condizioni cliniche della FI;
era stata istruita in merito all'assistenza necessaria alla neonata ed era diventata parzialmente autonoma nella
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Proc. 121/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
gestione, pur necessitando di supporto nello svolgimento e nell'organizzazione della stessa.
‣ In data 13.6.2022 veniva sentita che dichiarava: Parte_1
“non ho precedenti penali e non sono mai stata denunciata. Io ho fatto la terza media, dopo ho seguito il a Castano Primo, ma ho fatto Controparte_3 solo i primi due anni;
poi ho fatto una scuola di marketing, ma non ho finito neppure quella. La mia famiglia è composta da me e da mia madre. Mio fratello è in comunità a Sospiro. È ricoverato per disabilità. Mio padre ha perso la patria potestà perché non ha mai rispettato le regole della separazione. Non ho con lui nessun rapporto. Mia madre lavora in nero in modo irregolare. Mia madre mi capisce e non mi capisce. Da quando sono tornata dalle comunità il nostro legame si è un po'distrutto. Io le parlo, ma lei sembra in tutt'altro mondo. Ha delle fragilità: è troppo buona e mi faceva fare tutto quello che volevo;
non mi ricordo che abbia altre fragilità. Sono entrata in comunità psichiatrica a 14 anni per problemi alimentari: mangiavo troppo e vomitavo. Sono stata ricoverata anche per grave sottopeso (36 kg). Poi sono passata in comunità educativa fino ai 18 anni: è stata una mia scelta perché dovevo continuare un tirocinio e poi perché c'era mio fratello a casa. Mio fratello è schizofrenico e aveva disturbi dell'umore. Era anche violento e quindi c'era bisogno di tutelarmi. Ora ho 21 anni. Quando sono tornata a casa ho iniziato un percorso con la Cooperativa Koala che doveva aiutarmi con la socializzazione e per trovare un lavoro. Ci sono andata per un anno e mezzo, ma poi ho deciso di smettere perché io avevo delle potenzialità in più. Dopo ho conosciuto il al CPS di Crema. ER ha problematiche di comportamento e disagio psichiatrico oltre che un ER problema di dipendenza da eroina. Non so perché mi sono messa con lui, me lo domando anche io. Ha un anno meno di me. Io andavo al CPS perché soffrivo di depressione e perché avevo delle fragilità: ero insicura, mi svalutavo, avevo ancora qualche problema con l'alimentazione, avevo necessità di stabilizzare l'umore. Ho smesso di andare fisicamente al CPS quando sono entrata nella struttura per donne maltrattate. Mi avevano dato psicofarmaci che però adesso non prendo più perché incompatibili con la gravidanza. Adesso ho chiesto di ridarmeli, ma bisognerà prima fare delle valutazioni. Sento gli operatori del CPS di Crema per telefono o in videochiamata. Sono seguita dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Non ho mai Per_6 Per_7 avuto problemi con sostanze stupefacenti. Mi è capitato solo una volta di abusare di Quietapina. Sono stata un mese in comunità per donne maltrattate tra febbraio e marzo di quest'anno perché le cose con non andavano bene. Ci sono stati ER episodi di maltrattamento. In quella comunità non mi sentivo capita dagli educatori e non stavo bene. Sono tornata a casa da mia madre. Ho chiuso la relazione con ER
a gennaio 2022. L'avevo conosciuto due anni prima. Ho letto il decreto del Tribunale in data 1.6.22 e in parte non lo condivido: ho fatto degli sbagli durante la gravidanza (ho continuato ad andare appresso a , ma è anche vero che l'ho portata a ER
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termine; non è vero che non ho mai pensato alla bambina;
io ho sempre amato mia FI e l'ho sempre tutelata (ad esempio mi sono opposta a rapporti sessuali quando avevo la minaccia d'aborto); non è vero che non sono in grado di fare la mamma: quando mia FI piange io capisco che cosa ha. Vado a trovare mia FI tre volte alla settimana perché pensavo che dovesse essere presente anche mia mamma. Ho pensato che andrò da mia FI in treno o in pullman, così potrò andarci tutti i giorni. Mia FI mi manca e lei ha bisogno di me. Io vorrei andare in una comunità con la mia bambina perché penso che in casa mia la situazione non sarebbe per niente tutelante per lei: se dovesse presentarsi il alla porta e fare del casino o ER battere alla porta la bambina si spaventerebbe. Anche uscire con la carrozzina sarebbe un problema perché potremmo incontrarlo o incontrare i suoi amici. Se il non ci fosse, non so comunque se andrebbe bene che venisse a casa: mia ER Pt_2 madre deve curare i suoi genitori e quindi non mi potrebbe aiutare a sufficienza. Io vorrei realizzarmi: trovare un lavoro per dare un futuro alla bambina, ma in questo momento ho bisogno di aiuto e sostegno. Le risorse della mia famiglia sono mia madre e mia zia sorella di mia madre, di anni 55, pensionata, ex sarta, Persona_8 sposata con una FI di anni 28. Quest'ultima è un'impiegata. Mio zio è pensionato pure lui. Io non penso che l'adozione sia la soluzione giusta per mia FI. Si potrebbe pensare ad un affido ad un'altra famiglia intanto che si trova una comunità per me e Se mi chiedesse di riconoscere non so che cosa gli Pt_2 ER Pt_2 risponderei. All'inizio lui la voleva. Sicuramente ha dei problemi. Questa cosa la lascerei decidere ai SS. Dovrebbe fare un percorso per disintossicarsi dalle sostanze. Non ho altro da aggiungere.”
‣ Con decreto provvisorio in data 14.6.2022 il Tribunale per i Minorenni aveva confermato l'affido di ai Servizi Sociali perché la collocassero, Parte_2 unitamente alla madre, se consenziente, presso idonea comunità, con l'avviso che ove la madre si fosse rifiutata di accedere alla struttura o se ne fosse allontanata o si fosse fatta espellere la minore sarebbe stata trattenuta dal Servizio Sociale affidatario, dandone avviso al Tribunale;
aveva prescritto alla madre, avvertendola che in caso di inottemperanza poteva essere dichiarato lo stato di adottabilità della FI, di collaborare con gli operatori della comunità e dei Servizi Sociali e Specialistici, presentandosi ove convocata e seguendo le indicazioni e le direttive date nell'interesse della bambina;
incaricava il Servizio Sociale di procedere al più presto al collocamento;
di monitorare e sostenere l'intera situazione ponendo in essere tutti gli opportuni interventi;
di svolgere approfondita indagine psico-sociale volta a verificare le capacità genitoriali della madre, la situazione personale, familiare, abitativa e lavorativa della e se la stessa avesse le risorse necessarie per farsi Pt_1 carico nel tempo della FI, verificando anche l'esistenza di eventuali altre figure parentali disponibili ed idonee a farsi stabilmente carico della bambina;
di disciplinare in forma vigilata i rapporti tra la minore e altri familiari che ne avessero
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fatto richiesta, stabilendone tempi, modi e frequenza in base all'evoluzione della situazione. Incaricava il CPS di effettuare una approfondita valutazione di personalità della una rivalutazione delle sue capacità cognitive. Pt_1
‣ Con relazioni pervenute il 30.11.22, la e la Parte_3 [...] riferivano quanto segue: Parte_4 madre e minore erano state collocate in struttura il 27.6.22; nonostante Pt_1 avesse provveduto a reperire il necessario, il giorno delle dimissioni dall'ospedale si era presentata con la madre e lo zio materno mostrandosi incapace di gestire le azioni concrete necessarie a garantire a condizioni confortevoli;
si era trovata così, alle Pt_2 dimissioni dall'ospedale, a dover chiedere l'aiuto delle assistenti sociali, cui aveva delegato completamente la preparazione del necessario al trasporto della FI;
al momento dell'ingresso in comunità era apparsa disponibile, collaborante e desiderosa di poter dimostrare di essere in grado di acquisire le competenze genitoriali di base;
aveva dimostrato di adattarsi alla vita della comunità e alle sue regole e Pt_1 aveva da subito chiesto aiuto nella gestione della bambina, seguendo le indicazioni che le venivano date;
per lei tutto era nuovo e aveva mostrato da subito interesse ed impegno anche se poi si erano evidenziate varie difficoltà (ad esempio, la stanza in cui viveva con la bambina era molto disordinata e sporca); l'immaturità emotiva ed il deficit intellettivo avevano portato a concentrarsi unicamente su aspetti Pt_1 superficiali della relazione con la bambina, senza saperne individuare i bisogni più profondi;
le criticità presenti erano legate alle fragilità cognitive della che Pt_1 determinavano atteggiamenti impulsivi ed immaturi nella relazione con l'altro, nonché scarsa capacità di discernimento dei rischi cui si esponeva affidandosi alle parole di chi in quel momento rivestiva per lei un ruolo significativo (ad esempio, altre ospiti o l'ex compagno); comunque, aveva iniziato gradualmente ad Pt_1 occuparsi con sempre maggiore attenzione della FI nei piccoli gesti quotidiani che avevano a che fare con il soddisfacimento dei bisogni primari;
anche gli aspetti più delicati, come il parlare con la bambina o il coccolarla, avevano visto Pt_1 crescere in competenze e attenzioni consapevoli;
la bambina cresceva bene, era sempre sorridente e interagiva con gli altri;
tra le fragilità di permanevano Pt_1 alcune fatiche nei momenti di crisi improvvise che potevano capitare a (pianto Pt_2 notturno, malattie, ecc..), situazioni che la madre faticava ad accettare e che la portavano a chiedere aiuto alle educatrici con un atteggiamento un po' delegante;
nelle relazioni con gli altri, si presentava molto loquace e spesso attivava Pt_1 comportamenti eccessivi, come risate acute o voce molto alta, modalità che utilizzava per attirare l'attenzione e per riempire i vuoti attorno a sé, avendo bisogno di essere sempre impegnata per evitare di chiudersi in pensieri negativi;
era stata Pt_1 iscritta ad un corso professionalizzante di pasticceria a cui si recava due volte alla settimana, molto contenta di questa possibilità nella speranza che le desse opportunità lavorative;
nell'arco dei primi mesi, aveva mantenuto all'insaputa degli Pt_1
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operatori contatti con , arrivando ad accettare di avere rapporti sessuali Persona_4 utilizzando un preservativo usato senza problematizzare né i rischi né lo spregio di sé sotteso ad un simile gesto;
pare che avesse creduto al che le aveva detto di ER avere intenzione di curarsi e che le avrebbe mostrato un documento relativo ad un suo ingresso in comunità e ciò era stato per lei sufficiente per riabilitarlo come compagno e padre, senza mostrare un pensiero critico riguardo alle condizioni patologiche dell'ex compagno che la istigava a prediligere il rapporto con lui a scapito di quello con la bambina;
da almeno due mesi, quindi, aveva deciso di non parlare più Pt_1 con il e l'aveva bloccato sul telefono e sui social;
pensando ad un futuro con la ER FI, la madre immaginava di concludere “tra qualche anno” il percorso comunitario e di rendersi indipendente trovando un lavoro ed una casa, ma non vi erano ancora i requisiti per affrontare l'autonomia; manteneva contatti telefonici ed incontri Pt_1 in presenza con la propria madre, unico suo famigliare di riferimento da sempre;
la nonna materna aveva come unica fonte di reddito il reddito di cittadinanza;
nessun componente della rete parentale aveva dato disponibilità a sostenere e a farsi Pt_1 carico, in caso di bisogno, della piccola nonostante le difficoltà, Pt_2 Pt_1 stava investendo nel percorso comunitario ed era motivata ad occuparsi della
[...] FI nei confronti della quale aveva fatto qualche progresso;
era tuttavia fondamentale una costante guida educativa oltre che un forte supporto emotivo e pratico per accompagnarla verso l'acquisizione di maggiori competenze, perché le sue capacità genitoriali erano fortemente condizionate dai vissuti carenziali sperimentati come FI, dal suo deficit cognitivo e dalla scarsa introiezione dei rimandi che le venivano dati oltre che da una faticosa rielaborazione delle esperienze;
le molte fragilità rendevano importante continuare in stretta sinergia tra i servizi.
‣ Con relazione del 2.12.22 del CPS di Crema gli operatori riferivano quanto segue: non necessitava di terapia farmacologica e mostrava preoccupazioni Parte_1 sull'alimentazione e sul peso che apparivano inquadrabili all'interno di una disregolazione alimentare e di ansia sociale, piuttosto che un quadro diagnostico specifico di disturbo del comportamento alimentare. Permanevano aspetti legati all'instabilità comportamentale e decisionale, all'impulsività e mutevolezza delle scelte della giovane, nonché difficoltà nella gestione quotidiana delle questioni pratiche ed emotive, da attribuire ai significativi limiti cognitivi piuttosto che ad una patologia psichiatrica. Nel 2018 la paziente aveva effettuato una valutazione del livello intellettivo ed era risultato un QI di 58, punteggio confermato a dicembre 2021. Ripetuta nel novembre 2022 la valutazione del funzionamento intellettivo aveva ottenuto un Q.I. di 64, punteggio inferiore alla norma. Tale disabilità intellettiva comportava, nel caso specifico:
- deficit nelle funzioni intellettive, come ragionamento, problem solving, pianificazione, pensiero astratto, capacità di giudizio e nell'apprendimento scolastico
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e dall'esperienza; le aree maggiormente conservate sono quelle verbali e di velocità di rielaborazione;
- deficit nel funzionamento adattivo che portano difficoltà nel raggiungimento di standard di sviluppo e socioculturali di autonomia e responsabilità sociale;
- la paziente presenta compromissioni nel pensiero astratto, nelle funzioni esecutive e negli apprendimenti scolastici e/o lavorativi;
- in ambito sociale vi sono difficoltà nell'interpretare in modo corretto gli stimoli sociali, la capacità di giudizio sociale è limitata e la paziente necessita di supporto nelle decisioni della vita;
vi sono difficoltà nel controllare emozioni e comportamenti in modo adeguato ed è presente una limitata comprensione del rischio nelle situazioni sociali;
la capacità di giudizio sociale è immatura e la persona è a rischio di essere manipolata dagli altri;
- in ambito pratico la paziente dimostra sufficiente cura della propria igiene personale, ma scarsa in ambito domestico, con necessità di sostegno nelle attività più complesse della vita quotidiana, sì da necessitare di sostegno nel prendere le decisioni che concernono la salute, l'ambito legale e quello finanziario nonché nell'apprendere adeguatamente lo svolgimento di una professione adatta alle sue capacità e nella gestione delle relazioni;
Veniva pertanto confermata la diagnosi di ritardo mentale lieve con significativa compromissione del comportamento richiedente attenzione o trattamento. mostrava una seppur parziale consapevolezza rispetto alla necessità di Pt_1 proseguire il percorso comunitario, riconoscendo di non essere pronta per una vita autonoma e dunque si riteneva che la paziente dovesse continuare il proprio affiancamento presso la casa Famiglia per il sostegno alla funzione genitoriale e alla costruzione di basi per una maggiore autonomia di vita.
‣ Con relazione pervenuta il 20.6.23 dalla LA OR di Crema gli operatori riferivano quanto segue: venivano confermate le forti carenze nell'esercizio del ruolo materno da parte della onostante il costante supporto educativo della comunità. La crescita di Pt_1 Pt_2 stava mettendo la madre di fronte alla necessità di rispondere a bisogni sempre più complessi che richiedevano competenze più elevate. ammetteva di faticare Pt_1 ad interpretare le richieste della FI e di reagire al suo pianto con eccessiva preoccupazione. La necessità dell'intervento educativo era costante, tant'è che la donna esplicitava il desiderio di rimanere in struttura ancora per qualche anno “per imparare”. trovava in comunità il soddisfacimento dei bisogni di Pt_1 accudimento personali, faticando quindi a problematizzare ciò che avrebbe comportato la crescita di in quel contesto. Il fatto che la madre poteva godere Pt_2 della protezione e del supporto di cui necessita in prima persona faceva sì che ella non investisse davvero sul potenziamento delle proprie autonomie: la gestione del denaro era ancora molto lacunosa e non orientata alle necessità della bambina, la
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pulizia della stanza era sempre disastrosa, le richieste di attenzione che Pt_1 rivolgeva agli operatori riguardavano più lei che non il suo ruolo di madre. Pt_1 presentava un evidente disturbo del comportamento alimentare e chiedeva costantemente conferme sul suo aspetto fisico. aveva un piccolo ritardo motorio per cui aveva iniziato la psicomotricità ed era Pt_2 stata sottoposta ad accertamenti genetici che avevano evidenziato un difetto cromosomico di cui è portatore pure lo zio materno. Era evidente la necessità di particolari cure e attenzioni. Messa di fronte a tale quadro, la aveva reagito Pt_1 con atteggiamenti aggressivi e ingiuriosi verso gli operatori senza tenere conto della presenza della bambina;
a fronte dei rimandi educativi dati rispetto alla gestione di aveva mantenuto un atteggiamento minaccioso anche davanti alle altre ospiti e Pt_2 ai loro bambini. Gli educatori sospettavano che avesse ripreso i contatti con il ER coinvolgendo nelle videochiamate, ciò che confermava l'assenza di una visione Pt_2 critica rispetto al compagno e la conseguente possibile esposizione della minore a situazioni rischiose per la sua crescita. Il Servizio, in conclusione, riteneva che, nonostante l'affetto sincero che la legava alla FI, la non fosse in grado di Pt_1 occuparsi dei suoi bisogni di crescita in modo autonomo. I costanti aiuti educativi, i supporti emotivi e pratici non erano stati sufficienti a far acquisire alla donna adeguate competenze materne.
‣ Con relazione del 15.6.23 della Comunità Casa-famiglia gli operatori riferivano quanto segue: è molto legata alla bambina, di un affetto sincero e ricco di spontaneità, che Pt_1 però nel tempo non si completa della capacità di riconoscere i bisogni della piccola, in particolare quelli diversi dai primari o che escono dalla routine. Tende a riversare sulla FI il proprio punto di vista e i propri bisogni, limitandoli a quelli primari e dando interpretazioni lontane dalla realtà (“fa apposta a piangere per farmi un dispetto”). comunque è una bambina particolarmente tranquilla, solare e Pt_2 reattiva agli stimoli. Diversamente dall'impegno dimostrato all'inizio dell'inserimento, negli ultimi mesi si mostrava più svogliata nelle attenzioni Pt_1 verso dedicandosi a lei frettolosamente, maldestramente, a volte nervosamente, Pt_2 proponendole soluzioni semplicistiche (di solito dandole da mangiare) o chiedendo aiuto agli educatori. La donna aveva poche risorse e scarsa capacità di apprendimento;
a volte iniziava a presentare elementi competitivi nel rapporto con la FI e a trasferire su di lei problemi propri legati al rapporto col cibo (dando alla bambina alimenti non adeguati); forniva talvolta ai comportamenti della bambina intenzionalità che non erano assolutamente possibili (“mia FI mi odia”). Da quando era in comunità era diminuita più di quindici chili, mangiava solo Pt_1 legumi, frutta e verdura, cadeva in digiuni immotivati e prolungati che si riflettevano negativamente sul suo benessere e sul suo umore. Spesso diceva di essere Pt_1
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ancora innamorata del a cui avrebbe voluto concedere una possibilità qualora ER avesse intrapreso un percorso di cura.
‣ Con relazione della Comunità in data 29.6.23 gli operatori riferivano quanto segue: vi erano stati atteggiamenti aggressivi e gravemente minacciosi di con due Pt_1 educatrici;
faticava a rientrare dalla condizione di malumore;
vi era stato un Pt_1 forte litigio telefonico con una donna (presumibilmente la nuova compagna dei ER davanti a tutti gli ospiti della struttura;
aveva attivato una chat ricca di scambi con il (scoperta per caso da un'operatrice e sempre negata da . ER Pt_1
‣ All'udienza del 30.6.2023 veniva nuovamente sentita e dichiarava: Parte_1
“io riconosco di avere bisogno di un supporto e di un aiuto, perché è la mia prima bambina e mi trovo per la prima volta a fare la mamma. Una cosa che mi manda in crisi sono i pianti di mia FI, perché io non sempre riesco a capirli. Questa è una cosa che mi manda un po' in tilt perché poi non riesco a soddisfare il bisogno di Pt_2
Vado un po' in crisi e mi sento una nullità. Parlando con le educatrici, ho capito, però, che non è così raro che un genitore non riesca a capire il pianto della bambina. sta crescendo e richiede più attenzioni e magari io non riesco a dargliele Pt_2 iatamente, perché sono impegnata in qualcosa d'altro. È vero che la mia stanza è in disordine, mi darei come voto dal cinque al sei. Come pulizia, invece, mi darei dal quattro al cinque. Tengo a precisare che non è che non sono capace, ma semplicemente non lo faccio. Non so dire quale sia il motivo di ciò, probabilmente perché in questo periodo ho la testa affollata dai pensieri: il futuro di mia FI (io voglio stare con lei e non voglio minimamente pensare ad una sua adozione); la mia alimentazione (mi alimento poco e questa è una reazione alla mia situazione;
è dall'età di dieci anni che mi trascino questo problema); la salute di mia FI (mia FI ogni tanto fa un urletto che mi fa temere che possa essere autistica;
io sono una persona con fragilità e mio fratello ha un problema cromosomico;
lì in comunità c'è una ragazza che pensa di sapere tutto e che mi ha instillato questo dubbio). È vero che ho difficoltà di rapporti con un'educatrice della comunità, ma questo è dovuto al fatto che mi tratta male. È vero che ho avuto atteggiamenti ingiuriosi e aggressivi con gli operatori della LA OR: ero nervosa perché si sono presentati con una tirocinante senza avvisarmi della sua presenza. che è il padre della Persona_4 bambina, non sta bene e lo posso dire sulla ba te tra di noi. Negli ultimi quindici giorni si è fatto vivo con queste telefonate, per dirmi che sta entrando in una comunità terapeutica di nome “Gandina” e che voleva salutarmi un'ultima volta, ma io gli ho detto di no. In precedenza, purtroppo, le cose sono andate in un'altra maniera, perché a settembre ci siamo incontrati due volte in un bar a Cremona. Effettivamente la prima volta abbiamo avuto anche un rapporto intimo, mentre la seconda volta mi sono rifiutata. Di fatto, al di là delle sue intenzioni, non ha mai fatto un passo e non ha mai riconosciuto la bambina. Domenica scorsa ho
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effettivamente ricevuto una telefonata da una donna, tale che mi ha detto che _9 era in carcere per colpa mia e che lei, sempre pe mia, era agli arresti ER domiciliari. Penso che il stia subendo le conseguenze dei maltrattamenti nei ER miei confronti, ma non so niente di preciso. È vero che c'è stato un litigio telefonico davanti a degli operatori e questo è stato dovuto al fatto che mi ha minacciato _9 di farmi portare via la bambina, dicendo che io sono malata. Io penso di aver bisogno di essere accompagnata ancora per un pezzo. Penso che potrebbero bastare ancora sei
o dodici mesi ancora di comunità. Poi potrò andare in un appartamento della comunità o di edilizia popolare, mantenendomi con il mio lavoro. In questo momento sto facendo il servizio civile nella scuola elementare Don Mazzolari, affiancando le maestre e i bambini e occupandomi della biblioteca. Faccio cinque ore dal lunedì al venerdì. Nel frattempo, la bambina sta con gli educatori. A settembre penso di farla inserire in un nido. Ho fatto un corso di pasticceria e so cucinare, quindi in futuro potrei lavorare in quel settore. Io riconosco di essere una mamma che ha bisogno. Penso che questo venga dal mio passato: da minorenne ho vissuto in un ambiente in cui è mancata l'educazione e il supporto di mia madre. Mia mamma, se sta bene, viene a trovarmi tre volte al mese. Considererei una grave ingiustizia se mia FI venisse data in adozione. Rispetto all'ipotesi di un affido di ad un'altra famiglia, Pt_2 dico che perderei dei momenti molto importanti e che ogno di me e del mio Pt_2 affetto, tra noi c'è un legame molto forte e la bambina sta bene con me. ADR difensore: il servizio civile è retribuito 500 euro al mese. È vero che, quando vedo un vestitino per la bambina o qualcosa che mi faccia gola tendo a spendere, ma adesso ho concordato con l'amministratore di sostegno che avrò a mia disposizione 40 euro al mese e il resto viene risparmiato.”
‣ Con relazione della LA OR di Crema il 12.12.23 gli operatori proponevano per un collocamento etero-familiare, evidenziando che manteneva Pt_2 Pt_1 regolari rapporti telefonici col e che sul territorio non vi erano famiglie ER disponibili ad accogliere in affido la piccola Pt_2
‣ Con relazione clinica dell'Ospedale Buzzi di Milano depositata dal Tutore il 22.12.23 si riferiva che la valutazione genetica aveva portato a concludere che il quadro clinico della bambina (microcefalia, lieve ritardo psicomotorio, familiarità per disturbi psichiatrici/disabilità intellettiva) era correlabile alla microduplicazione riscontrata a livello del braccio corto del cromosoma 16 di 549 Kb;
le caratteristiche cliniche che ricorrono nei pazienti con tale difetto genetico sono: ritardo nel linguaggio;
disabilità intellettiva lieve/moderata; aumentata probabilità di disturbo del comportamento;
aumentata probabilità di disturbo dello spettro autistico;
aumentata probabilità di disturbi psichiatrici;
epilessia nel 20% dei pazienti;
microcefalia; magrezza. Ritenevano quindi fondamentale per la prosecuzione Pt_2 dell'intervento riabilitativo.
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Tanto premesso, il Tribunale per i minorenni, richiamata la giurisprudenza sulla definizione dello stato di abbandono nonché sui presupposti fissati dalla giurisprudenza per il mantenimento dei legami in adozione legittimante, ha concluso affermando che non possono esservi dubbi circa lo stato di abbandono in cui versa la minore e, al contempo, circa l'opportunità, nel superiore interesse della minore, di procedere ad una adozione “aperta”, con mantenimento dei legami con la madre. Ha evidenziato che la istruttoria – apertasi al momento della nascita di – ha Pt_2 confermato quanto il Tribunale aveva già avuto modo di considerare anche nei precedenti decreti e cioè che la madre della minore non ha le risorse genitoriali minime indispensabili per occuparsi della piccola FI e per poterle garantire una crescita serena in un ambiente capace di riconoscere i suoi bisogni fisici, sanitari, educativi, psico-affettivi, di cura e protezione. Ha altresì sottolineato come “le relazioni che si sono susseguite nel tempo hanno invariabilmente dato conto della problematica situazione di e della sua Pt_1 famiglia, situazione nota ai Servizi da più di quindici anni, tanto che nel 2008 era stato aperto un procedimento di VG presso il Tribunale nell'ambito del quale erano emersi maltrattamenti e abusi sui figli da parte del padre, persona con disabilità intellettiva, che fu decaduta dalla responsabilità genitoriale. La madre di Pt_1 che vive di reddito di cittadinanza, si è sempre rivelata una persona fragile, poco autorevole sul piano educativo, in grave difficoltà nonostante gli aiuti offerti dai Servizi, persona che ancora oggi costituisce il principale punto di riferimento familiare di ma che non sarebbe mai in grado di crescere la nipote o anche Pt_1 solo di aiutare validamente la FI. Il fratello di anch'egli affetto da Pt_1 ritardo mentale, è persona aggressiva ricoverata in una residenza per disabili. Circa dieci anni fa è stata accolta in una comunità terapeutica su richiesta della Pt_1
NPI e successivamente riconosciuta invalida civile con diagnosi “Disturbo depressivo e disturbo da alimentazione incontrollata”. Nel 2017 è stata collocata in comunità educativa per evitare il suo rientro presso il fratello da lei accusato di molestie sessuali. È rientrata a casa dalla madre con la maggiore età ed è stata presa in carico dal CPS. Nel 2019 è stata riconosciuta invalida civile al 60% con diagnosi di “quadro di psicosi NAS in ritardo mentale in trattamento terapeutico in buon compenso, familiarità per patologia psichiatrica”. Nel 2020 ha avviato una relazione affettiva e di dipendenza con il - a sua volta un invalido civile al 100% conosciuto dal ER
CPS e dal Servizio dipendenze - relazione che ha comportato la chiusura di tutti i percorsi di aiuto in atto e che ancora oggi - nonostante le violenze subite, nonostante la totale inaffidabilità del soggetto, nonostante egli non si sia mai assunto le sue responsabilità - è ancora in atto poiché è ancora innamorata di lui e spera Pt_1 acriticamente in un suo cambiamento. Durante la gravidanza, vissuta malamente,
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si è dimostrata incapace di gestire le visite, ha effettuato diversi accessi al Pt_1
PS, è stata aggredita dal compagno, col quale ha sempre intrattenuto una relazione disfunzionale e dipendente. Sempre in gravidanza è stata collocata in comunità protetta per donne maltrattate, ma la permanenza in struttura si è rivelata altamente problematica perché vi ha tenuto un atteggiamento indolente, lamentoso, Pt_1 pretenzioso quando non indisponente e offensivo, non avendo in mente la nascitura, ma principalmente la propria relazione adolescenziale con il compagno, da lei attivamente ricercato nonostante la denuncia. I Servizi Psichiatrici che da diversi anni hanno preso in carico avevano segnalato sin dall'apertura del procedimento Pt_1 la presenza di un significativo deficit intellettivo della paziente;
la scarsa capacità critica che condiziona le scelte personali;
la presenza di un'autonomia di base limitata;
l'incostanza decisionale e comportamentale che influenza anche l'adesione ad un progetto condiviso con i Servizi;
un contesto familiare insufficiente rispetto alla capacità di supportare e tutelare la paziente;
l'inidoneità di a gestire in Pt_1 autonomia una neonata e la necessità di un supporto continuativo. Con successiva relazione il CPS di Crema ha evidenziato la disregolazione alimentare, l'instabilità comportamentale e decisionale, l'impulsività e mutevolezza delle scelte della giovane, le difficoltà nella gestione quotidiana delle questioni pratiche ed emotive, che sono da attribuire ai significativi limiti cognitivi (nel 2018 QI di 58; nel novembre 2022 Q.I. di 64), che nel caso in esame comportano deficit nelle funzioni intellettive, deficit nel funzionamento adattivo, compromissioni nel pensiero astratto, nelle funzioni esecutive e negli apprendimenti scolastici e/o lavorativi, difficoltà nell'interpretare in modo corretto gli stimoli sociali, capacità di giudizio sociale limitata, necessità di supporto nelle decisioni della vita, difficoltà nel controllare emozioni e comportamenti, capacità di giudizio sociale immatura, rischio di manipolazione da parte di terzi, necessità di sostegno nelle attività più complesse della vita quotidiana.”. Il Tribunale ha poi evidenziato che “l'esperienza comunitaria ha confermato come i limiti personali di non solo incidano pesantemente sulle sue competenze Pt_1 genitoriali (basti pensare che ancora oggi gli operatori non lasciano uscire da sola dalla struttura la madre con la FI), ma non siano neppure recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita di proprio perché legati ad un dato Pt_2 strutturale della sfera cognitiva della madre, assai scarsamente sensibile agli interventi di ausilio, tanto che chiede di poter restare ancora qualche anno in Pt_1 comunità per migliorarsi nel suo ruolo genitoriale, probabilmente non rendendosi conto che in struttura si stanno soddisfacendo i suoi forti bisogni personali e che l'evoluzione delle competenze materne è invece pressoché ferma.” Ha pertanto ritenuto che “la lunga osservazione della diade all'interno della comunità abbia ben messo in luce che permangono forti carenze nell'esercizio del ruolo materno da parte della nonostante il costante supporto educativo della Pt_1
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comunità. La crescita di ha messo via via sempre di più la madre di fronte alla Pt_2 necessità di rispondere a bisogni sempre più complessi che richiedono competenze più elevate che non ha e non riesce ad acquisire, ammettendo lei stessa di Pt_1 faticare ad interpretare le richieste della FI e di reagire al suo pianto con eccessiva preoccupazione. Questo fa sì che vi sia la necessità di un intervento educativo costante che alla fine si risolve in un soddisfacimento dei bisogni di accudimento personali senza reale investimento nel potenziamento delle autonomie. Si considerino, banalmente, situazioni irrisolte come: l'incapacità di gestire il denaro, l'incapacità di tenere ordinata e pulita la stanza, la richiesta di attenzione su di sé, la ricerca di conferme sul proprio aspetto fisico, la generale immaturità che Pt_1 dimostra nelle relazioni, i suoi atteggiamenti adolescenziali, la forte reattività ai rimandi dati dagli operatori nell'interesse della piccola (che, va ricordato, è portatrice di bisogni particolari che richiederebbero nel genitore un plus di competenze), il rapporto molto difficile col cibo che si ripercuote sull'alimentazione data alla FI, la patologica dipendenza dalla figura del ai cui richiami non riesce ad ER Pt_1 opporre resistenza senza cogliere che nulla di buono può venire a da tale Pt_2 relazione.”. Ha infine ritenuto che “alla grave e non recuperabile inadeguatezza della madre (ad oggi permanente nonostante siano stati messi in campo numerosi e prolungati interventi di sostegno diretti a rimuovere difficoltà e disagio familiare,) si associa l'assenza di risorse adeguate e disponibili nell'ambito della cerchia familiare, sicché si deve necessariamente concludere che nel caso in esame ricorra quell'“extrema ratio” cui fa riferimento la giurisprudenza sopra richiamata per addivenire alla declaratoria dello stato di abbandono… d'altro canto… l'istruttoria ha anche messo in luce l'affetto sincero e ricco di spontaneità che lega alla FI, il suo forte Pt_1 legame con la bambina di cui si è presa cura ininterrottamente (sia pure con i limiti evidenziati) per i primi due anni di vita, la sua volontà di continuare a prendersene cura, l'instaurazione di un rapporto reciproco tra madre e FI, che ha fatto sì che cerchi la mamma e la riconosca come figura di riferimento”; ha pertanto Pt_2 concluso che “pur essendo indiscutibile lo stato di abbandono morale e materiale che impone la declaratoria dello stato di adottabilità, sussistono legami familiari importanti per la vita di che consigliano, nel suo superiore interesse, di non Pt_2 recidere i rapporti di fatto con la figura materna per la significatività di tale presenza nel mondo interiore della bambina e per i rischi connessi alla esclusione di tale figura, che, con i sostegni del caso, potrà continuare con la sua presenza a contribuire a soddisfare i bisogni identitari e socio-affettivi della piccola”; ha quindi ritenuto che in definitiva “la soluzione maggiormente tutelante per la minore consista: nella declaratoria dello stato di adottabilità con collocamento di UN presso famiglia disponibile alla sua adozione individuata da questo Tribunale;
nella previsione di
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frequentazioni tra minore e madre nei termini di cui al dispositivo;
nel mantenimento di tutti gli opportuni interventi di vigilanza e sostegno a favore della minore.
2. Avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha proposto tempestivo appello che, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi la Parte_1 nullità della sentenza per non essere stati sentiti i parenti entro il quarto grado e per non essere stato avvisato della pendenza della procedura il padre biologico della minore. In via istruttoria ha chiesto approfondimenti a mezzo CTU e dei Servizi Sociali e, nel merito, dichiararsi non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore,
“disponendosi tutti gli accorgimenti del caso a tutela della minore, eventualmente valutandosi un affidamento temporaneo presso altra famiglia, ma con mantenimento del rapporto tra la sig.ra e la FI secondo la regolamentazione che Pt_1 Pt_2 potrà essere definita in accordo con il Servizio territorialmente competente.”. L'appellante ha dedotto quanto segue:
‣ Il Tribunale per i Minorenni non ha disposto indagini per comprendere se vi fossero familiari disponibili a prendersi cura della minore, disponendone la loro convocazione. Da ciò consegue la nullità del provvedimento impugnato, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, così come stabilito dalla Corte di cassazione, sez. I, con la sentenza n. 29247 del 20/10/2021.
‣ Nullità della Sentenza per mancato avviso nei confronti del padre biologico,
della pendenza del procedimento di adottabilità. Il Tribunale per i Persona_4
Minorenni, venuto a conoscenza della esistenza del padre biologico, avrebbe dovuto dargli avviso della pendenza del procedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione del processo ex art. 11 co. 2, al fine di far accertare giudizialmente lo status genitoriale asserito, a pena di nullità della sentenza di dichiarazione di adottabilità e di quella successiva di adozione, oltre che dell'affidamento preadottivo.
‣ Incompatibilità tra giudizio di accertamento dello stato di adottabilità del la minore e previsione della cd. adozione mite. “Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi degli artt. 8 e ss. L. n. 184/1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, ex articolo 44, lettera d), della legge n. 184 del 1983, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante, ai sensi dell'art. 25 L. n. 184/1983, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici e con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello dei genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. La diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all'esito degli stessi impedisce che
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nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia una qualche applicazione dell'art. 44 L. n. 184/1983….il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità di e, al Pt_2 contempo, ha stabilito di non recidere i rapporti di fatto con la figura materna”, provvedimento quest'ultimo incompatibile con la dichiarazione di adottabilità.
‣Assenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore
“Contrariamente a quanto la Sentenza afferma, nel caso che ci occupa Parte_2 non ricorre quell'extrema ratio che la giurisprudenza impone per dichiarare l'adottabilità della piccola in quanto non consta che la sig.ra in tutti i Pt_2 Pt_1 due anni di convivenza con la FI, abbia mai attuato comportamenti pregiudizievoli nei confronti della stessa. Al contrario, le relazioni di aggiornamento dei Servizi e della Comunità del 2023 hanno evidenziato che la sig.ra molto legata alla sua Pt_1 bambina e la bimba alla mamma, da un affetto sincero e ricco di spontaneità e che la madre si è sempre occupata quotidianamente di con un'acquisizione di livello Pt_2 medio delle competenze di accudimento primario. La sig.ra è sempre stata Pt_1 attenta e puntuale nella somministrazione della terapia tiroidea, così come nel rapporto con la pediatra della bambina e anche per quanto riguarda la valutazione genetica svolta dall'Ospedale Buzzi di Milano a dicembre 2023, la madre ha compreso la serietà della condizione della FI e si è resa da subito disponibile a fare tutto quanto necessario per il suo bene, impegnandosi a seguire tutte le indicazioni sanitarie opportune per il bene di Ella non ha mai profittato della presenza degli Pt_2 educatori per l'accudimento della bimba, concordando le uscite con gli operatori e soltanto per ragioni di lavoro o in momenti che non coincidessero con i bisogni della bambina (pasti, terapie, momenti di svago), sempre in accordo con le figure di riferimento della comunità. La stessa sentenza di primo grado riconosce il forte legame tra madre e FI e la cura ininterrotta di da parte di La sig.ra Pt_2 Pt_5 ha fatto numerosi cambiamenti nella propria vita, inserendosi in un contesto Pt_1 comunitario accettandone le regole, cercando di aumentare le proprie competenze professionali, iniziando un lavoro, mantenendo relazioni sociali con le altre ospiti ed occupandosi delle necessità primarie ed affettive della propria FI, che è sempre stata la sua priorità e rispetto alla quale vuole sempre più migliorare. Il Tribunale di primo grado, basandosi sulla storia personale della sig.ra rima della nascita di Pt_1
nonché sulle lacune addebitate alla madre, quali la non precisa gestione dei Pt_2 propri spazi e la richiesta di supporto agli operatori della comunità nel comprendere i bisogni della FI, non ha invece tenuto in debita considerazione gli sviluppi positivi del percorso di nell'autonomia personale e quale genitore, ritenendo che vi Pt_1 sia una grave ed irrecuperabile inadeguatezza della stessa al ruolo genitoriale.”.
‣ L'appellante ha infine chiesto disporsi CTU.
3. In data 15.5.2024 è pervenuta relazione di aggiornamento da parte dei servizi
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sociali che hanno comunicato che il 25 marzo scorso la signora a lasciato la Pt_1 struttura comunitaria dove era collocata con la FI in esecuzione di quanto disposto; sono stati organizzati incontri settimanali con la FI, avendo la madre la possibilità di avere informazioni dalla Comunità sulle condizioni di vita della minore. La signora a mantenuto un comportamento collaborante e rispettoso. Il 2 maggio è stata Pt_1 individuata una coppia e si sarebbe iniziato l'avvicinamento, con conseguente temporanea sospensione dei rapporti con la madre, dal 3 maggio, per favorire gli incontri tra la minore e la famiglia. Infine, gli operatori hanno riferito che la conoscenza tra la minore e la coppia stava procedendo in modo positivo.
4. In data 30.5.2024 ha depositato memoria di costituzione la curatrice speciale e tutrice della minore che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5. In data 12.6.2024 il P.G. ha chiesto “disporsi, laddove non si ritenga reiterare l'incarico già conferito ai servizi sociali, apposita CTU finalizzata a nuova verifica delle capacità genitoriali della madre ed in particolare a confermare l'impraticabilità (potendosene escludere l'efficacia anche in prospettiva futura), di un eventuale affidamento solo temporaneo (laddove possa prospettarsi una positiva evoluzione della condizione della reclamante), o di un collocamento della minore in comunità con la madre con adeguato sostegno da parte delle strutture pubbliche.”.
6. In data 12.6.2024 il difensore dell'appellante ha prodotto documentazione mediante deposito telematico: 3) lettera sig.ra all'attenzione della Corte Parte_1
d'Appello; 4) copia contratto di lavoro del 20/05/2024; 5) copia proroga contratto di lavoro del 29/05/2024; 6) esito EEG eseguito in data 24/04/2024 presso Asst di Cremona.
7. All'udienza del 14.6.2024 la signora presente personalmente, ha dichiarato Pt_1 di aver visto la FI fino al 10 maggio 2024 e che dopo non avrebbe saputo più nulla di lei. Ha detto di vivere con la madre a Offanengo in provincia di Cremona e che stava lavorando presso una ditta di cosmetici;
ha riferito che anche sua madre, che ha cinquanta anni, lavora. Il difensore ha riferito che la signora ha interrotto i Pt_1 rapporti con il padre biologico della bambina. Ha quindi insistito nella richiesta di
CTU allegando al verbale note scritte con cui sostanzialmente ha replicato alle eccezioni e richieste della curatrice della minore.
8. Con ordinanza depositata il 21.6.2024 la Corte ha così deciso:
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“
P.Q.M.
DISPONE l'audizione degli affidatari della minore FI Parte_2 dell'appellante; DELEGA per l'audizione degli affidatari i Consiglieri Onorari Giulia Perin e Diego Guarneri che provvederanno a fisseranno direttamente la data dell'incontro che si svolgerà in modo da mantenere riservata la identità degli affidatari stessi;
MANDA alla Cancelleria di richiedere ai servizi psicosociali territorialmente competenti una relazione come sopra indicato, da trasmettersi entro il 30.9.2024 al seguente indirizzo di posta: Email_1
RINVIA la causa all'udienza collegiale dell'11.10.2024 ore 10.30 In particolare, riservato ogni altro provvedimento, eventualmente anche di carattere istruttorio, si è ritenuto opportuno richiedere una relazione ai servizi psicosociali con particolare riferimento: alle attuali condizioni di vita della signora Parte_1 alla natura e qualità delle relazioni con la FI durante gli incontri protetti disposti dal Tribunale e al suo progetto di vita;
al contesto familiare materno e alla presenza di figure parentali che possano supportare la signora alle condizioni psicofisiche Pt_1 della minore e al suo inserimento nella famiglia prescelta.
9. In data 30.9.2024 è pervenuta la richiesta relazione da parte dei Servizi Sociali che hanno riferito quanto segue:
‣ gli operatori psico-sociali hanno incontrato e inoltre hanno sentito la Parte_1 madre residente a [...]; gli zii materni e Persona_2 Persona_8
residenti a Offanengo;
il cugino materno Persona_10 Persona_11 residente a Romanengo (CR). Si stavano inoltre predisponendo gli incontri protetti tra madre e FI, tenendo conto delle condizioni della minore ed operando in sinergia con l'equipe del Servizio Adozioni e la tutrice.
‣ si è presentata puntuale agli incontri con atteggiamento collaborante Parte_1 anche se a tratti polemico. “Mostra un pensiero semplice e concreto, non sempre coerente con le proprie possibilità personali e le risorse familiari, soprattutto in merito alla progettualità di vita. Anche nel corso della attuale valutazione, la signora Pt_1 mostra una particolare propensione ad affidarsi agli operatori a vario titolo coinvolti sulla sua situazione;
questo in quanto verisimilmente li percepisce come punti di riferimento, essendo quelli familiari risultati da sempre precari”. riferisce di Pt_1 aver recuperato peso dopo un repentino dimagrimento;
che è in carico al CPS, con supporto psicologico, psichiatrico e farmacologico;
che il Servizio ha avviato una consulenza alimentare;
che riconosce la necessità dei percorsi di cura, tanto Pt_1 da richiedere l'aumento della terapia farmacologica (stabilizzatore dell'umore e ansiolitici) e dei colloqui;
che è in attuale stato di compenso psico-patologico; il CPS ha confermato la diagnosi di “Ritardo mentale medio-lieve, autonomia di base limitata”; nel luglio 2019 le è stata riconosciuta una invalidità del 60%;
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‣ nei colloqui la signora ha riferito che, rispetto ad una adozione aperta, Pt_1 ovvero con mantenimento dei rapporti, preferirebbe un affido eterofamiliare della FI a lungo termine in quanto questo, a suo parere, le permetterebbe di avere maggiori rapporti con la FI, senza farsi carico della sua cura. Ha espresso il desiderio di conseguire la patente di guida e rendersi autonoma dal punto di vista abitativo, progetto sollecitato dalla madre, dagli zii e dal cugino. Dopo alcune occupazioni lavorative a tempo determinato, attualmente è disoccupata. Ha dichiarato di avere interrotto i rapporti con in quanto lo considera una persona Persona_4 negativa. Ha dichiarato di non avere una rete amicale sul territorio. L'appartamento è molto piccolo e alla visita domiciliare si presentava in discrete condizioni;
è previsto un canone di circa 100 euro mensili, comprese utenze gas e acqua e da una verifica si era accertato che da sei mesi non veniva versato. richiede notizie della FI Pt_1
e vorrebbe averla con sé aiutata dalla madre, dagli zii e dal cugino. Si sono avviati i preparativi per gli incontri in spazio neutro tra madre e FI.
‣ La signora (nonna materna) è persona semplice e remissiva, con Persona_2 espressività ed emotività piatte. Riferisce che il figlio (cl.1999) è affetto _12 dalla stessa patologia della nipote da minorenne era stato collocato in comunità Pt_2 terapeutica. Dal 2021 si trova in una struttura sanitaria per disabili di lunga degenza. Riferisce che i suoi genitori sono gravemente compromessi dal punto di vista fisico e psichico tanto da risultare dipendenti in ogni aspetto della loro quotidianità. Loro caregiver è la sorella e lei se ne occupa talvolta in sua sostituzione. La storia con il padre dei suoi figli è stata caratterizzata da violenza e grave trascuratezza, tanto che è stato dichiarato decaduto dalle responsabilità genitoriali, con allontanamento coatto e divieto di rapporti con moglie e figli. Riferisce di soffrire di una grave insufficienza venosa alle gambe e usa calze contenitive e assume cura farmacologica. Nel 2023 le è stata riconosciuta una invalidità civile del 46%. Per gli spostamenti la aiuta _11
suo cugino, che rappresenta un punto di riferimento per ogni aspetto della sua
[...] vita;
era divenuto punto di riferimento anche per i figli, che dopo l'allontanamento del _1 padre lo chiamavano . Il signor si è sempre prestato per gli _11 accompagnamenti anche presso i servizi. Riferisce che il rapporto con la FI è caratterizzato da grande conflittualità, anche se ora è in un momento di apparente equilibrio, anche grazie ad alcune autonomie che ha acquisito durante il Pt_1 percorso comunitario. Entrambe si dichiarano però consapevoli della precarietà di tale equilibrio. In vista di un ipotetico rientro di auspica una vita autonoma della Pt_2 FI Ritiene che la FI sia capace di prendersi cura di Dichiara di Pt_1 Pt_2 conoscere la patologia di essendo la medesima del figlio senza però Pt_2 _12 mostrare una reale comprensione delle difficoltà che potrebbe incontrare nel corso dello sviluppo. “Immagina di occuparsi di come figura vicariante di Pt_2 Pt_1 alternandosi nella gestione della bambina alla sorella e al cognato, accompagnandola a scuola o alle visite con il supporto del cugino giocando con lei e _11
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proponendole delle attività educative.”.
‣ si presenta come una persona semplice, molto concreta, disponibile a Persona_11 sostenere e la madre in tutte le loro necessità quotidiane di spostamento. Pt_1
Afferma di aver fatto da padre ai figli della cugina . Vive con la madre Per_2 anziana di 81 anni (che percepisce una pensione di reversibilità) e con una sorella di 69 anni che lavora come colf presso una famiglia e vivono in un appartamento in locazione. Da diversi anni è disoccupato, a suo dire per l'età avanzata. Svolge lavori saltuari che non gli permettono di essere autonomo. Lo scorso anno aveva richiesto un sostegno al CPS in quanto non riusciva a superare il trauma di una forte grandinata.
“Rispetto a il sig. riferisce di averla frequentata in occasione delle Pt_2 _11 visite protette effettuate quando la minore era collocata presso la struttura comunitaria. Racconta che durante le prime visite la bambina era diffidente verso di lui, poi con il tempo aveva familiarizzato riconoscendolo. Nell'ipotesi di un rientro in famiglia di il sig. si dice disponibile ad accompagnarla a scuola o alle Pt_2 _11 visite, così come ha fatto e continua a fare per il nucleo della cugina ”. Per_2
‣ I coniugi e (zii materni di . (cl. 1967) è Persona_10 Per_8 Pt_1 Persona_8 la sorella maggiore di . La coppia è apparsa coesa e in grado di affermare le _14 proprie idee sostenendole con motivazioni coerenti. “spontaneamente ha Persona_8 affermato più volte che non è disponibile ad accogliere in affido la piccola 'né Pt_2 per brevi periodi né in attesa di una stabilizzazione della madre'; nel caso di un suo rientro in famiglia, potrebbe accompagnarla qualche volta a scuola”. Si occupa a tempo pieno dei genitori, gravemente malati e dipendenti da lei e fatica a trovare uno spazio per sé e per la propria famiglia;
la FI da poco si è resa autonoma. Per questa sua situazione e per gli spazi esigui della abitazione si trova nella condizione di non potersi occupare di che richiede tempo ed energie di cui non dispone. Il sig. Pt_2
(cl. 1963) è in pensione e coltiva le sue passioni, alle quali non intende _10 rinunciare. Rispetto a si dice disponibile “ma solo a qualche accompagnamento;
Pt_2 da solo non riuscirei a tenere una bambina, è una responsabilità…”. A suo avviso potrebbe rientrare presso la madre solo ed esclusivamente con il supporto dei Pt_2
Servizi Sociali, senza specificare quali supporti a suo giudizio sarebbero necessari. Ha precisato che anche avrebbe bisogno di un accompagnamento per sé costante Pt_1
e duraturo, con il sostegno di professionisti esterni alla cerchia parentale. Come la moglie, ribadisce che l'impegno per l'accudimento dei suoceri limita la loro vita di coppia. Di ES dice che “ non è disabile, non ha niente” ma il suo modo di essere risente della disfunzionalità della famiglia e della violenza assistita. Ammette, comunque, di conoscere poco la nipote.
‣ Quanto a si conferma la immaturità emotiva, ormai radicata, e il deficit Pt_1 intellettivo, che la portano a concentrarsi su aspetti superficiali della relazione con l'altro, così anche con la FI, di cui non individua i bisogni profondi. Rispetto ai suoi progetti, in astratto validi, non è in grado di valutare i limiti personali e familiari,
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compreso quelli economici. Nonostante i sostegni non vi è stata una evoluzione in relazione alle capacità genitoriali e non presenta le risorse necessarie per Pt_1 assicurare un percorso di crescita adeguato alla FI.
‣ La rete parentale materna può offrire solo un supporto superficiale e del tutto insufficiente.
‣ Non vi sono i presupposti per un collocamento della minore presso la madre o la famiglia di origine e i limiti personali indagati e verificati in questo lasso di tempo non sono colmabili neanche con l'integrazione di interventi offerti da reti primarie o secondarie.
10. Quanto alla minore gli operatori del servizio adozione competenti Parte_2 hanno riferito quanto segue:
‣ si trova collocata presso la famiglia adottiva dal 22.5.2024, dopo un Pt_2 avvicinamento graduale, durato circa venti giorni, quando “ha iniziato a Pt_2 esprimere un atteggiamento di ricerca attiva dei collocatari, ad esempio chiedendo di loro alle educatrici e manifestando opposizione all'educatrice al momento di rientrare in comunità per restare a dormire nel nuovo letto che lei stessa ha espressamente indicato… Attualmente ha compiuto due anni e quattro mesi, vive in famiglia Pt_2 collocataria da quattro mesi, e appare una bambina serena che ha individuato nei coniugi figure di riferimento privilegiate alle quali si rivolge in modo esclusivo e delle quali ricerca attivamente vicinanza e protezione…
…UN presenta dei bisogni speciali in quanto portatrice di Sindrome da microduplicazione prossimale 16 p11.2. e ipertiroidismo congenito che richiedono regolari accertamenti clinico strumentali neurologici e monitoraggio dello sviluppo motorio. Per tali patologie la bambina è stata riconosciuta “minore con capacità ridotte” e titolare di indennità di accompagnamento. Tuttora prosegue le visite e Pt_2
i trattamenti Neuropsicomotori che segnalano una evoluzione positiva dal punto di vista motorio e del linguaggio.”.
‣ Gli operatori descrivono quindi l'ottimo inserimento di nella famiglia Pt_2 affidataria;
“secondo quanto osservato nel corso dei quattro mesi intercorsi dall'inserimento si ritiene che ad oggi stia fortemente investendo nella Pt_2 costruzione di un attaccamento sicuro e come tale processo sia ben avviato e in positiva evoluzione. All'ingresso in famiglia la bambina aveva manifestato uno stile di attaccamento “indifferenziato”, tendente ad affidarsi a “chiunque”. Tale atteggiamento può considerarsi tipico nei bambini cresciuti, fin dalla nascita, in contesti comunitari nei quali hanno sperimentato l'accudimento da part di diverse figure. Dopo il primo mese in famiglia, potendo sperimentale la continuità e l'esclusività di cure sempre da parte delle stesse figure di riferimento, ha Pt_2 iniziato ad “attaccarsi” sempre di più alla figura di riferimento femminile della collocataria verso la quale aveva subito mostrato una predilezione, soprattutto
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continuava a ricercare la presenza e la vicinanza anche fisica e ripeteva continuamente il suo nome. Progressivamente, ha sviluppato una predilezione anche per la figura paterna soprattutto per le attività ludiche. gradualmente è stata
Pt_2 inserita anche nella famiglia allargata che l'ha accolta con affetto e disponibilità; frequenta i nonni con i quali occasionalmente condivide momenti della quotidianità e i cugini quasi coetanei, con i quali gioca e che cerca volentieri.”. Gli operatori riferiscono quindi come abbia difficoltà a separarsi dalla mamma
Pt_2 collocataria anche per brevi periodi, con crisi di pianto e quindi verbalizzando “ma mamma scappa?” “…Anche nell'ambito del primo incontro di conoscenza con l'educatrice che ha presenziato all'incontro protetto è stato osservato che
Pt_2 continuava a riferirsi ripetutamente alla signora collocataria, chiamandola mamma e rimanendole fisicamente 'attaccata' o sempre molto vicina.”. Dopo un periodo di vacanza al mare, che ha molto apprezzato, ha però mostrato
Pt_2 insofferenza verso la fine, apparendo agitata e chiedendo di tornare “a casa”. Al rientro, i collocatari sono rimasti sorpresi dalle espressioni di stupore e di gioia di nel ritrovare le proprie cose e il rientro a casa l'ha rassicurata, osservazione
Pt_2 condivisa con gli operatori che sembra denotare “come abbia ancora bisogno di
Pt_2 conferme rispetto alla propria stabilità e continuità delle proprie routine quotidiane e del proprio radicamento nel nuovo ambiente di vita.
‣ L'incontro protetto con la madre è stato a lungo preparato. I coniugi Pt_1 collocatari hanno sempre mantenuto vivo in il ricordo della madre Pt_2 Pt_1 anche se non ha mai chiesto ella madre né l'ha mai nominata nel corso dei Pt_2 giochi, come invece ha continuato nel tempo a nominare e ricordare le educatrici della comunità. chiama gli affidatari mamma e papà. Pt_2
Dopo il primo incontro protetto è emersa la grande difficoltà di di separarsi dai Pt_2 collocatari, rimanendo in braccio con un pianto definito “straziante”. I coniugi hanno incoraggiato e gradualmente è stata disponibile ad affidarsi alla educatrice che Pt_2
l'ha presa in braccio, l'ha consolata e l'ha portata all'incontro. Nei giorni successivi i collocatari hanno riferito le relazioni di all'incontro: nei primi due giorni non ha Pt_2 mostrato segnali di disagio ma dal terzo giorno hanno osservato un peggioramento del sonno che è divenuto molto agitato. si svegliava di notte e urlava “no”, li Pt_2 chiamava per essere rassicurata e solo con la loro presenza riprendeva sonno. Quando escono la bambina continua a ripetere “andiamo a casa… a casa mia” indicando la città in cui vive. Chiede di vedere le fotografie del matrimonio dei collocatari e chiede
“dove era . Tali reazioni sono rientrate dopo una settimana. Pt_2
‣ Lo sviluppo di un attaccamento sicuro agli affidatari è ancora in corso anche se l'inserimento è senz'altro molto positivo. La coppia affidataria è apparsa capace di amarla e di sintonizzarsi sui bisogni di rispondendovi in modo appropriato. Pt_2
‣ Gli operatori dello Spazio Neutro hanno riferito che il primo incontro con la madre è stato molto faticoso per la fatica di di staccarsi dagli affidatari, Pt_1 Pt_2
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avendo la bambina anche cominciato a piangere e singhiozzare. si è calmata Pt_2 solo quando, entrata con l'educatrice nella stanza a lei familiare, ha visto che c'erano dei regali da scartare portati da L'educatrice riferisce: “ vedendo la Pt_1 Pt_2 signora non si è avvicinata a lei, ha mantenuto una certa distanza e ha fatto Pt_1 aprire a me i doni;
ogni tanto la indicava e diceva “è ” e poi ancora “e la mia _15 mamma?” segnando la porta da dove eravamo venute. Questa frase è stata ripetuta più e più volte dalla bambina come a cercare conferme della persona che aveva davanti ed essere rassicurata che sarebbe tornata dai genitori collocatari. La signora ha portato dei vestiti per UN e un peluche molto bello ma inadatto a una Pt_1 bambina di due anni che si è spaventata nel vederlo. Si trattava di un delfino molto grande che si muoveva aprendo e chiudendo la bocca con i denti aguzzi;
l'ha Pt_2 guardato senza toccarlo, ha cercato di capire il funzionamento chiedendomi di azionarlo e poi mi ha chiesto di metterlo “a nanna” nella scatola dicendo AU”. Più la signora oteva stare con la bambina e più cresceva il suo stupore, ma Pt_1 anche la sua contentezza, nel vedere la FI e soprattutto nel ritrovarla così bene e in salute. Le ha fatto tantissimi complimenti dicendo che era 'bellissima', che aveva dei boccoli meravigliosi e che parlava molto. Unico suo rammarico è stato che luna non la chiamasse più mamma… Sul versante gioco la signora si è dimostrata attiva e desiderosa di intrattenere la bambina;
si è seduta subito per terra accanto a assecondando le attività che la Pt_2 piccola proponeva. Ha giocato quasi per tutto il tempo con la palla, ma mai solo loro, la bambina ha sempre voluto coinvolgermi, chiamandomi anche ripetutamente. si è fatta toccare dalla signora solo quando trovando un pettine ha Pt_2 Pt_1 deciso di lasciarsi pettinare;
quando la signora ha tentato prima di farle il solletico e poi di abbracciarla, la bambina si è divincolata, ridendo ma scendendo dal divano e venendo verso di me. Al momento di congedarsi la bambina è scoppiata di nuovo a piangere non capendo perché non si potesse ritornare dai genitori “insieme”; si è tranquillizzata solo tra le braccia della madre collocataria. Anche la signora Pt_1 ha pianto vedendo la bambina stare così male….
…emerge fin da subito la fatica di a vivere i distacchi con serenità e senza Pt_2 creare in lei un senso forte di abbandono. se pur molto piccola, sta iniziando a Pt_2 creare dentro di sé una sua “visione precisa” delle figure genitoriali e dei loro ruoli: accudimento, sicurezza. Divertimento, rassicurazione. Tali figure si stanno costruendo nella quotidianità attraverso il rapporto con i genitori collocatari. Mentre con la signora ha vissuto una dimensione di leggerezza e di gioco ma Parte_2 anche un po' di stupore, non capendo bene e non sapendo collocare la sua figura. La signora ha saputo giocare con la bambina, mettendosi sul suo stesso piano e Pt_1 dedicandosi a lei per tutta la durata dell'incontro rispettando le regole del contesto, collaborando e ascoltando le mie indicazioni per riavvicinarsi alla bambina in modo positivo.”.
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11. In data 3.10.2024 i consiglieri onorari hanno provveduto a sentire la famiglia affidataria, su delega della Corte. Gli affidatari hanno riferito dell'ottimo inserimento di in famiglia. Hanno poi riferito su come hanno mantenuto vivo in il
Pt_2 Pt_2 ricordo della madre (anche se la bambina poi affermava “Vane bua”) nonchè sulle difficoltà del primo incontro con così come descritte nella relazione sopra Pt_1 riportata. Hanno riferito che nei giorni successivi la madre biologica era diventata solo e mai mamma. Nei giorni successivi sembrava tutto a posto e diceva _16 andiamo da e poi AU . “La settimana dopo però è stata più _16 _16 impegnativa perché qualsiasi cosa succedeva era motivo di disperazione:
Pt_2 manifestava rabbia, graffiava il padre per provocazione, rovesciava il vasino, e questa fortissima agitazione si vedeva pure nelle ore notturne quando si
Pt_2 svegliava e iniziava a urlare. Quando ho chiesto il motivo a lei ha risposto
Pt_2
UR . Questo è durato circa cinque giorni e poi è tornato tutto nella _16 normalità. non ha mai raccontato di sogni particolari;
le abbiamo regalato un
Pt_2 libro che parla delle emozioni e l'ha aiutata a gestire la rabbia. è una bambina
Pt_2 allegra e serena e saluta tutti quando è sul passeggino. Abbiamo un libro dove ci sono delle immagini che ci aiutano a raccontare a la sua storia. Arrivati a una
Pt_2 immagine particolare ha cominciato a riconoscere sé nella orsetta e Non
Pt_2 _16 parla mai del padre biologico, non ha proprio alcun riferimento…. spesso
Pt_2 disegna e l'ultima volta ha disegnato noi e Ha un buon rapporto con i nonni _16 materni ed è molto legata alle cuginette e chiede spesso di andare da loro… Ha un attaccamento particolare con la casa… È una bambina prudente;
ha paura di un gioco di plastica che si illumina e che le ha regalato la mamma biologica assieme a due vestitini che però sono grandi di taglia. Il gioco lo ha messo in cameretta un po' nascosto e lo ha chiesto solo due o tre volte. Ogni tanto dice di aver paura del buio anche se poi gioca a nascondino senza problemi. Siamo disponibili ad adottare
Pt_2
e altresì ad una adozione aperta ad incontri con la madre biologica anche se riteniamo possa essere utile poterla accompagnare per darle sicurezza anche perché, secondo noi, ha bisogno di maggior tempo per elaborare tempi di Pt_2 frequentazione con la madre biologica. Ci sembra utile che, qualora la madre lo chiedesse, venisse rassicurata sulle condizioni di salute della bambina.”.
12. All'udienza dell'11.10.2024 il difensore dell'appellante ha contestato il contenuto delle relazioni dei servizi sociali, evidenziando i miglioramenti della signora Pt_1 mentre gli operatori hanno fatto prevalere le situazioni pregresse.
Ha poi evidenziato come si sia svolto un solo incontro con la FI con la conseguente difficoltà di riferire in relazione ai rapporti madre-FI. Ha quindi richiesto l'espletamento di una ctu non ritenendo sufficienti le valutazioni dei servizi sociali. Ha riferito infine di non avere notizie in merito al procedimento
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penale a carico del padre biologico, nell'ambito del quale la signora non era Pt_1 stata ancora sentita. La tutrice e difensore del minore, opponendosi alle osservazioni e richieste dell'appellante, ha evidenziato che si è concluso per la inidoneità genitoriale della madre in quanto non sa riconoscere i bisogni della FI;
i limiti della signora Pt_1 non sono superabili nemmeno con aiuti. Ha riferito che la bambina si è molto legata alla famiglia affidataria e pertanto qualsiasi cambiamento sarebbe per lei pregiudizievole. Ha quindi insistito nelle proprie richieste. I difensori hanno quindi depositato note di udienza, illustrate oralmente e allegate al verbale, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
13. Per quanto sin qui esposto non vi è dubbio che l'appello debba essere respinto e la sentenza impugnata confermata, sussistendo lo stato di abbandono c.d. “morale” della minore richiesto dalla l. 184/83 quale presupposto della dichiarazione di Parte_2 adottabilità, in quanto la madre non è in grado di svolgere le sue funzioni genitoriali a causa di limiti e fragilità personali non modificabili nel tempo e, d'altra parte, la piccola è anche portatrice di bisogni speciali per le patologie riscontrate, ancora Pt_2 in corso di accertamenti e vlutazioni. L'appellante è comunque in grado di accettare una relazione di aiuto e, riconosciuto il legame affettivo maturato tra lei e la FI, è stata disposta una adozione legittimante aperta, ovvero con mantenimento dei legami e dei rapporti tra e la madre Pt_2 biologica. Ciò, come è noto, è compatibile con la dichiarazione di adottabilità e l'appellante, nel richiamare l'adozione ex art. 44 lettera d) legge adozione, confonde la c.d. adozione speciale o mite (che in effetti non presuppone una dichiarazione dello stato di adottabilità) con l'adozione legittimante c.d. aperta, ovvero con mantenimento dei legami con la famiglia di origine. Pertanto, le osservazioni sul punto dell'appellante non sono pertinenti e vanno disattese. La sentenza va integralmente confermata, condividendo la Corte la valutazione prognostica negativa effettuata dal Tribunale per i Minorenni. La Corte condivide la motivazione della sentenza impugnata, sopra riassunta, avendo il Tribunale per i Minorenni di Brescia esaminato in modo esaustivo tutte le emergenze istruttorie e avendo correttamente formulato una valutazione prognostica negativa circa un recupero delle funzioni genitoriali da parte della madre della minore in tempi compatibili con le esigenze di crescita di bambina, come detto, altresì Pt_2 portatrice di bisogni speciali. D'altra parte, ha disposto il mantenimento dei legami tra madre e FI, con incontri protetti organizzati dai servizi sociali, preso atto sia del rapporto che comunque si è instaurato tra madre e FI, sia degli incolpevoli limiti strutturali della signora in parte consapevole delle sue fragilità, sia pure non Pt_1 completamente, e che accede in ogni caso con sufficiente costanza a relazioni di aiuto.
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A fronte della lunga istruttoria e della ricchezza degli approfondimenti istruttori attraverso plurime relazioni specialistiche, la Corte non ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti, essendo molto chiaro il quadro delle fragilità materne e le diagnosi poste, convalidate più volte nel tempo e anche confermate dai concreti comportamenti della signora sservati in questo lungo lasso di tempo. Pt_1
Va respinta la eccezione di nullità della sentenza per non avere il Tribunale sentito i parenti entro il quarto grado. Più relazioni hanno riportato le gravi carenze della famiglia di origine della signora anche nel loro caso per fragilità personali e Pt_1 limiti strutturali e, d'altra parte, nessun legame significativo si è instaurato con la nipote e nessuna partecipazione o interessamento al procedimento vi è stata. Oltretutto, risulta agli atti anche una indagine in relazione alla famiglia allargata. In ogni caso, gli ulteriori approfondimenti disposti dalla Corte e sopra richiamati hanno evidenziato che nessun familiare si propone quale affidatario della minore e la disponibilità di alcuni di loro (nonna materna e cugino) è del tutto superficiale e insufficiente, come sopra riportato. Non è chiaro il richiamo, da parte dell'appellante della sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 29247 del 20/10/2021, dal momento che si tratta di pronuncia che ha rigettato il ricorso (con conferma dello stato di adottabilità) e che, quanto all'obbligo di convocazione dei parenti entro il quarto grado ha precisato che “ …la convocazione dei suddetti parenti all'atto di apertura del procedimento è prevista per il solo caso in cui manchino i genitori del minore (L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2); … Quanto, poi, all'obbligo di disporre la comparizione dei parenti entro il quarto grado nell'ipotesi in cui attraverso le indagini effettuate ne consti l'esistenza, va osservato che l'art. 12, comma 1, L. n. 184 cit., adottando una formula simile a quella impiegata dall'art. 10, comma 2, e dall'art. 11, comma 1, considera solo quelli, tra tali parenti, che “abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore”: soggetti questi, la cui convocazione risponde essenzialmente alla finalità di consentire l'acquisizione di elementi necessari per la valutazione dell'interesse dello stesso minore e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine (Cass. 22 settembre 2015, n. 18689; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26879, in motivazione).”. Nel caso in esame la minore non aveva alcun rapporto significativo con i parenti che, in ogni caso, non hanno avanzato domande e si sono limitati a garantire un sostegno, molto limitato, che offrirebbero alla madre. Il Tribunale per i Minorenni, con il decreto provvisorio del 14.6.2022 aveva, tra l'altro, disposto indagini in relazione alla famiglia allargata e ai parenti della signora dando anche mandato ai servizi di regolamentare i rapporti tra la minore e i Pt_1 parenti che ne avessero fatto richiesta. Della famiglia di origine della signora Pt_1 gli operatori hanno ampiamente riferito nelle relazioni sopra richiamate e negli aggiornamenti richiesti dalla Corte.
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Quanto alla eccezione relativa al mancato avviso al padre biologico, anche questa è infondata, dal momento che plurime relazioni danno atto della conoscenza, da parte del padre, del procedimento in corso e della sua volontà di non voler riconoscere la FI, di cui anche la stessa signora a diverse volte riferito, volontà espressa Pt_1 dal signor anche agli operatori e riportata nella relazione sopra richiamata. ER
Anche in questo caso, la Suprema Corte di cassazione1 ha chiarito che l'omessa integrazione, in primo grado, del contraddittorio nei confronti del padre biologico determina sì una nullità e la retrocessione del procedimento, ma nei casi in cui il padre del minore si sia dichiarato tale e abbia rivendicato la sua paternità. Nel caso in esame, al contrario, il presunto padre biologico (che ha tra l'altro mantenuto, sia pure sporadicamente, rapporti con la signora anche quando era in Comunità con la Pt_1 bambina) ha reiteratamente manifestato la volontà di non riconoscere la FI (arrivando anche a dire che la compagna era rimasta incinta con inseminazione artificiale e che quindi la bambina non era sua) e, comunque, ha manifestato totale disinteresse sia verso la minore che rispetto al procedimento. Egli inoltre risulta imputato per maltrattamenti a seguito della denunzia della signora Pt_1
Anche la sentenza della Suprema Corte n. 4019 del 14.2.2024, citata dall'appellante, dopo aver sottolineato la necessità di indagini e di una “valutazione rigorosa delle informazioni relative ad asseriti genitori biologici”, si riferisce anch'essa alla ipotesi di genitori biologici che manifestino interesse al riconoscimento. L'avviso ex art. 11 c. 6 l. adozione può poi essere dato anche a mezzo dei servizi sociali. Nel caso in esame risulta che il presunto padre biologico fosse stato messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa in relazione alla sua condizione di genitore interloquendo con i servizi sociali. A prescindere dalla difficoltà di relazione con la signora e ai periodi di Pt_1 allontanamento - dopo gli accessi della signora al pronto soccorso per Pt_1 aggressioni subite dal compagno, come ad esempio il 4.11.2021, e dopo la denuncia, del 14.3.2022, per maltrattamenti e la richiesta di collocamento in un centro antiviolenza, inserimento avvenuto il 22.2.2022 - la figura del signor è Persona_4 stata presente, e viene indicata nelle diverse relazioni, per tutta la durata del procedimento in primo grado. Nella relazione del 25.5.2022 i servizi sociali riferiscono che il presunto padre della minore, ovvero il era già conosciuto da Servizio LA OR (per un ER procedimento penale da minorenne), dal CPS, dal e che aveva dichiarato al CP_2
(che lo aveva in carico) di non voler riconoscere la bambina. Si era quindi CP_2 allontanato dal territorio cremasco.
Durante la audizione in Tribunale, il 13.6.2022, sostanzialmente Parte_1 aveva detto che mai le aveva chiesto di riconoscere la FI (“se mi ER ER
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chiedesse di riconoscere non so cosa gli risponderei…”). Pt_2
Dopo un periodo di interruzione della relazione, una volta inserita in Comunità con la FI la signora veva rivisto più volte e sentito mediante numerosi messaggi Pt_1
senza riferirlo agli operatori. Persona_4
Gli operatori della Comunità hanno riferito che il una volta si era anche ER presentato in Comunità durante le festività natalizie chiedendo della bambina e allontanandosi, ricevute notizie, senza creare problemi. Era poi emerso che Pt_1 era rimasta in contatto con l'ex compagno. risentita dal giudice, il Parte_1
30.6.2023 aveva ammesso di aver rivisto più volte il signor e quindi ha ER dichiarato “di fatto, al di là delle sue intenzioni, non ha mai fatto un passo e non ha mai riconosciuto la bambina”. Nella relazione del 12.12.2023 i servizi sociali riferivano che aveva Parte_1 loro dichiarato di mantenere regolari contatti telefonici con che Persona_4
“dovrebbe trovarsi agli arresti domiciliari presso il proprio padre a Roma”. A conoscenza del procedimento, non ha mai manifestato la volontà di Persona_4 riconoscere la FI o di intervenire, avendo, anzi espressamente riferito agli operatori del di non volerla riconoscere. Pt_6
Quanto al merito, l'appello è al limite della ammissibilità. Non viene censurata in modo puntuale la decisione né l'appellante si confronta minimamente con il ricco materiale istruttorio, sopra richiamato. Il lungo periodo di osservazione ha fatto emergere i limiti personali e strutturali della signora non suscettibili di evoluzione positiva, nonché le difficoltà della Pt_1 madre di comprendere e dare risposte adeguate ai bisogni evolutivi della FI, portatrice oltretutto di bisogni speciali. Il Tribunale per i Minorenni ha peraltro correttamente riconosciuto da un lato il legame affettivo tra madre e FI - pur se l'attaccamento indifferenziato mostrato da al momento dell'ingresso in famiglia affidataria e il rapido positivo inserimento Pt_2 nella famiglia stessa confermano la valutazione di inadeguatezza della madre biologica a cogliere i bisogni più profondi della FI e darvi adeguate risposte - e, dall'altro, la buona collaborazione di con gli operatori, riconoscendo Parte_1 la stessa appellante di avere bisogno di una guida e di un sostegno continuativi. Si condivide pertanto integralmente la motivazione del Tribunale per i Minorenni, sopra riassunta, con la conseguenza che l'appello va respinto e la sentenza confermata. Le spese del presente grado si compensano tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza n. Parte_1
51/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 27/02/2024 e
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depositata in data 06/03/2024.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio dell'11.10.2024
La Presidente est. Maria Grazia Domanico
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ordinanza n. 32661 del 9.11.2021