TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/08/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
Sezione feriale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Ilaria Chiarelli presidente dott. Lorenzo Massarelli giudice relatore dott.ssa Francesca Clocchiatti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede a Amaro (Udine), in in persona dei legali rappresentanti (C.F. CP_1
) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
(R.G. P.U. n. 77-1 2025)
sentita la relazione del giudice delegato all'istruttoria;
dato atto che la società debitrice chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei propi confronti, rinunciando all'audizione;;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; nel caso di specie risulta documentato il superamento dei valori soglia relativi all'attivo patrimoniale negli esercizi 2023 e 2024;
rilevato che i documenti imostrano la sussistenza di debiti attuali per oltre € 300.000;
ritenuto pertanto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto che
risulti documentata l'incapacità della società debitrice di far fronte regolarmente alle sue obbligazioni, in quanto del tutto priva di fonti di liquidità con cui far fronte ai debiti accumulati;
letto l'art. 201 c. 10 CCII, secondo cui al procedimento di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale dei termini;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII:
- dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), con sede legale in Amaro (UD; P.IVA_1
- nomina quale giudice delegato il dott. Calienno Gianmarco;
- nomina curatore il dott. (C.F. ), con studio Persona_1 C.F._3
a Udine;
- dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
- fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 12/12/2025, ore 09:15 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima di detta udienza per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
- avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
- autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.
Udine, 12/08/2025.
Il giudice estensore La presidente
dott. Lorenzo Massarelli dott.ssa Ilaria Chiarelli
Sezione feriale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Ilaria Chiarelli presidente dott. Lorenzo Massarelli giudice relatore dott.ssa Francesca Clocchiatti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede a Amaro (Udine), in in persona dei legali rappresentanti (C.F. CP_1
) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
(R.G. P.U. n. 77-1 2025)
sentita la relazione del giudice delegato all'istruttoria;
dato atto che la società debitrice chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei propi confronti, rinunciando all'audizione;;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; nel caso di specie risulta documentato il superamento dei valori soglia relativi all'attivo patrimoniale negli esercizi 2023 e 2024;
rilevato che i documenti imostrano la sussistenza di debiti attuali per oltre € 300.000;
ritenuto pertanto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto che
risulti documentata l'incapacità della società debitrice di far fronte regolarmente alle sue obbligazioni, in quanto del tutto priva di fonti di liquidità con cui far fronte ai debiti accumulati;
letto l'art. 201 c. 10 CCII, secondo cui al procedimento di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale dei termini;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII:
- dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), con sede legale in Amaro (UD; P.IVA_1
- nomina quale giudice delegato il dott. Calienno Gianmarco;
- nomina curatore il dott. (C.F. ), con studio Persona_1 C.F._3
a Udine;
- dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
- fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 12/12/2025, ore 09:15 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima di detta udienza per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
- avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
- autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.
Udine, 12/08/2025.
Il giudice estensore La presidente
dott. Lorenzo Massarelli dott.ssa Ilaria Chiarelli