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1 giugno 1983
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27 aprile 2001
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7 febbraio 2014
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Art. 10. 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione della ((responsabilita' genitoriale)) dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile .
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione della ((responsabilita' genitoriale)) dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile .
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- 1. stato di abbandonohttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 9.323505
[…] Stato di abbandono – Accertamento – Avviso al genitore biologico – Dichiarazione di adottabilità – Affidamento preadottivo - Nullità – Riconoscimento del genitore biologico - Interesse del minore Nella fattispecie, la Suprema Corte ritiene vada preliminarmente accertato se il presunto padre biologico, indicato nominativamente in sentenza, sia stato o meno avvertito dal Presidente del Tribunale per i Minorenni al momento dell'apertura del procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 184/1983 e ss.mm.ii. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Lecce, sentenza 16/07/2024, n. 88Provvedimento: […] in particolare, il difensore costituito nell'interesse della madre ha chiesto procedersi ad affidamento eterofamiliare della minore, rappresentando il dissenso della madre in relazione ad una prospettiva di affidamento di Per_1 alla zia _3 ; il difensore costituito della _3 ha chiesto farsi luogo all'affidamento della minore a quest'ultima; il tutore ha chiesto disporsi l'affidamento di Per_1 ai sensi dell'art. 10 legge 184/1983 a coppia idonea e disponibile e – ove ritenuta necessaria – ctu al fine di approfondire le competenze genitoriali di _3 e Controparte_4 , avuto riguardo alle criticità evidenziate dall'ATS di Galatina nella valutazione relativa a entrambi;Leggi di più...
- dichiarazione di adottabilità·
- collocamento comunitario·
- adozione mite·
- adozione legittimante·
- art. 10 legge 184/1983·
- stato di abbandono·
- affidamento eterofamiliare·
- art. 9 legge 184/1983·
- valutazione capacità genitoriali·
- interesse del minore