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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4963 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 5228/2023 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 27.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 10.11.2025 destinata, ex art 281 sexies cpc, alla discussione e decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 10.11.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 5228/2023 RGAC pendente
TRA
1 Sig. nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato difeso ed assistito dall' Avv. Iolanda
EN (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in Palermo via Mariano Stabile nr. 172
Attore
CONTRO
(codice fiscale: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina
n°39 “Palazzo Rostagno” e rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello
[...]
) CodiceFiscale_3
Nonché CONTRO
L' C.F./P.IVA - in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Procuratore Speciale – , elettivamente domiciliata in Palermo, Via Controparte_3
Bontà n. 16 presso lo studio dell'avv. Dario Inzerillo (C.F. C.F._4
) che la rappresenta e difende Email_1
Convenuti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
10.11.2025
FATTO
Il sig. con atto di citazione notificato al , esponeva che, Parte_1 Controparte_1 con intimazione di pagamento n. 29620229021637360/00, notificata in data 23.02.2023 contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 29620170018289257000 per € 4.021,00 e con cartella di pagamento n. 29620220067950659000 dell'importo di € 621,23, l'
[...]
aveva ingiunto il pagamento di entrate patrimoniali anno 2015 ed anno Controparte_2
2021 ruolo n. 2022/003673, quest'ultimo riferito all'ordinanza di ingiunzione n. 744464 del18.06.2021, presuntivamente notificata dal Controparte_4
in persona del Sindaco p.t., in data 21.07.2021.
[...]
L'attore motivava l'opposizione ritenendo che la pretesa del fosse Controparte_1 illegittima per intervenuta prescrizione del credito in ordine alla cartella di pagamento nr.
29620170018289257000, di cui all'impugnata intimazione nr. 29620229021637360/00, e comunque che fosse illegittima la quantificazione del canone concessorio effettuato dal
[...]
. CP_1
2 Quindi il ricorrente così concludeva “Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dall'opponente, sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n.
29620229021637360/00 notificata in data 23.02.2023 contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n.
29620170018289257000 per € 4.021,00 e della cartella di pagamento n. 29620220067950659000 dell'importo di € 621,23 emesse a titolo di entrate patrimoniali anno 2015 e anno 2021; - Dire e dichiarare la prescrizione e conseguentemente annullare la cartella di pagamento n. 29620170018289257000 per €
4.021,00 contenuta nell'intimazione n. 29620229021637360/00, perchè sono comunque decorsi 5 anni ai fini dell'esercizio del diritto da parte dell'ente riscossore;
- Dire e dichiarare la mancanza di un atto abilitante alla riscossione delle somme ingiunte nelle cartelle di pagamento n. 29620170018289257000 e n.
29620220067950659000 anche in ragione del d.lgs n. 265 del 23.12.2010 che ha trasferito il
[...]
al patrimonio indisponibile della Regione Siciliana, di cui il Comune risulta usuario Controparte_5 in virtù del R.D. n. 1795 del 04.01.1926, con conseguente accertamento negativo del credito e declaratoria di nullità e/o annullamento e di inefficacia della cartella di pagamento n. 29620170018289257000 contenuta nell'atto di intimazione n. 29620229021637360/00 e della cartella di pagamento n.
29620220067950659000 e della prodromica ingiunzione di pagamento;
- Dire e dichiarare che l'importo richiesto a titolo di canone e riportato nell'atto impugnato risulta comunque non commisurato rispetto allo stato in cui gli immobili versano, né nelle cartelle di pagamento sono indicati i criteri che ne hanno determinato
l'ammontare richiesto in pagamento;
- In subordine nelle denegata ipotesi in cui venga accertata la legittimità della pretesa creditoria vantata dal Controparte_6 annullare parzialmente gli atti impugnati tenendo conto dell'effettivo valore locatizio dell'immobile da quantificarsi giusta nomina di ctu di cui si chiede sin d'ora la nomina”
In data 04.10.2023, si costituiva il . Controparte_1
In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione avversa e così concludeva il proprio atto introduttivo “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via gradata: - Rigettare la richiesta di sospensiva stante l'inesistenza sia del che del periculum stante quanto detto nell'atto di costituzione del - Ritenere e dichiarare CP_7 CP_1 tardiva l'opposizione avanzata dal sig. perché notificata oltre i termini, con vittoria di spese e accessori Pt_1
(INAIL, CPDEL e spese generali). - Ritenere e dichiarare tardiva l'opposizione in merito alla eccepita inesistenza del titolo abilitante l'ingiunzione di pagamento per i motivi espressi in narrativa, con vittoria di spese
e accessori (INAIL, CPDEL e spese generali). - Rigettare la richiesta di dichiarazione di prescrizione avanzata in atto di opposizione con vittoria di spese e accessori ( , CPDEL e spese generali). - Rigettare le ulteriori CP_8 richieste relative all'accertamento della titolarità in capo al del diritto a riscuotere le somme, con vittoria CP_1 di spese e accessori (INAIL, CPDEL e spese generali). - Rigettare l'opposizione avanzata dal sig. Pt_1
3 con qualunque statuizione ritenuta di diritto, col favore delle spese e accessori , CPDEL e Pt_1 CP_8 spese generali).”
In data 25.05.2023, si costituiva l' che contestava la fondatezza Controparte_2 della domanda proposta dal sig. e così concludeva il proprio atto introduttivo Disattesa Pt_1 ogni contraria richiesta, provvedere come segue: Ritenere e dichiarare legittimo l'operato dell' Controparte_9
e l'assoluta mancanza di responsabilità in ordine a quanto iscritto a ruolo dall'ente impositore;
[...]
Ritenere e dichiarare infondato l'atto di citazione per tutti i motivi esposti e per l'effetto rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto;
Condannare l'attore, al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 13.12.2023 si rinviava al 18.01.2024.
Con ordinanza del 06.05.2024, si rigettava l'istanza di sospensione e si rinviava al 26.11.2026 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
La causa, con provvedimento del 21.08.2025, veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava, con provvedimento del 27.08.2025, l'udienza al 10.11.2025
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Come indicato dall'ordinanza del 06.05.2024, dalla notifica della cartella di pagamento nr.
29620170018289257000, avvenuta in data 17.08.2017, alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento, avvenuta in data 23.02.2023, non sono decorsi i termini prescrizionali, così come preteso da parte attrice, poiché si deve tenere in considerazione la sospensione della notifica degli atti di riscossione prevista dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 del DL 18/2020
e dall'art. 12 del Dlgs 159/2015 nel periodo dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Dunque, il primo motivo di opposizione, in ordine alla presunta prescrizione della pretesa creditoria deve essere respinto.
Con il secondo motivo di opposizione, la parte attrice si duole che, a far data da 2005, il
[...]
non solo non avrebbe provveduto a dotare gli immobili concessi in uso degli oneri CP_1 di urbanizzazione primaria, rete idrica e fognaria, ma nonostante tale inadempienza avrebbe continuato ad incassare il corrispettivo stabilito per gli stessi.
4 Ebbene, in primis occorre specificare che il Comune è legittimato a richiedere il pagamento del canone poiché l'Ente risulta usuario, in virtù del R.D. nr. 1795 del 04.01.1926, dell'immobile occupato dall'attore, ossia l'unità facente parte del Caseggiato di Via Marinai Alliata nr. 17.
CP_1 Inoltre, non risulta provato che vi sarebbe stato un inadempimento da parte dell' convenuto.
Invero, il ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta quanto Controparte_1 stabilito dalla Commissione Tecnica di Valutazione, riunitasi il 30.05.2017, composta dall'Ing.
, dall'Arch. e dall'Ing. che preso atto di Persona_1 CP_11 Persona_2 quanto relazionato dall'Arch. , alla luce di quanto esposto, tenuto conto dei parametri di CP_11 riferimento adottati, ritiene congrui i canoni anni di locazione sopra nel prospetto riportati che tengono conto dello stato d'uso dell'immobile, degli oneri di manutenzione straordinaria e ordinaria già effettuati a spese degli occupanti e della mancanza di allaccio fognario che resta a carico dell' Controparte_12
Quindi, alla luce di tale elemento di prova può dirsi accertato che il canone preteso dal CP_1 sia congruo allo stato di fatto degli immobili: l'attore non ha allegato alcuna prova che possa smentire tale circostanza, né può essere nominato un ausiliario del Giudice che compia siffatta indagine, visto che in tal caso la consulenza tecnica d'ufficio assumerebbe finalità esplorativa.
In sostanza, l'onere di provare che il canone non sia adeguato allo stato degli immobili o che vi sia stato un inadempimento da parte del ricade interamente sulla parte attrice, onere CP_1 probatorio che non risulta essere stato adempiuto.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono quindi la soccombenza e vanno liquidate in euro 852,00 e determinate, secondo i valori minimi di cui al dm 55/2014, stante la minima complessità della controversia, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 1.100 ed euro 5200 (in considerazione del petitum) e così specificate: euro 213 per la fase studio, euro 213 per la fase introduttiva ed euro
426 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa ponendole, pertanto, a carico del sig. Parte_1 da corrispondersi in favore del e dell' Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
5 2) Conferma l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 29620229021637360/00 notificata in data
23.02.2023 contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 29620170018289257000 per €
4.021,00 e la cartella di pagamento n. 29620220067950659000 dell'importo di € 621,23 emesse a titolo di entrate patrimoniali anno 2015 e anno 2021
3) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
liquidandole in euro 852,00 oltre accessori ed oneri di legge.
[...]
4) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 Controparte_2
liquidandole in euro 852,00 oltre accessori ed oneri di legge.
[...]
Così deciso in Palermo il 9.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
6
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 5228/2023 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 27.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 10.11.2025 destinata, ex art 281 sexies cpc, alla discussione e decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 10.11.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 5228/2023 RGAC pendente
TRA
1 Sig. nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato difeso ed assistito dall' Avv. Iolanda
EN (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in Palermo via Mariano Stabile nr. 172
Attore
CONTRO
(codice fiscale: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina
n°39 “Palazzo Rostagno” e rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello
[...]
) CodiceFiscale_3
Nonché CONTRO
L' C.F./P.IVA - in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Procuratore Speciale – , elettivamente domiciliata in Palermo, Via Controparte_3
Bontà n. 16 presso lo studio dell'avv. Dario Inzerillo (C.F. C.F._4
) che la rappresenta e difende Email_1
Convenuti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
10.11.2025
FATTO
Il sig. con atto di citazione notificato al , esponeva che, Parte_1 Controparte_1 con intimazione di pagamento n. 29620229021637360/00, notificata in data 23.02.2023 contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 29620170018289257000 per € 4.021,00 e con cartella di pagamento n. 29620220067950659000 dell'importo di € 621,23, l'
[...]
aveva ingiunto il pagamento di entrate patrimoniali anno 2015 ed anno Controparte_2
2021 ruolo n. 2022/003673, quest'ultimo riferito all'ordinanza di ingiunzione n. 744464 del18.06.2021, presuntivamente notificata dal Controparte_4
in persona del Sindaco p.t., in data 21.07.2021.
[...]
L'attore motivava l'opposizione ritenendo che la pretesa del fosse Controparte_1 illegittima per intervenuta prescrizione del credito in ordine alla cartella di pagamento nr.
29620170018289257000, di cui all'impugnata intimazione nr. 29620229021637360/00, e comunque che fosse illegittima la quantificazione del canone concessorio effettuato dal
[...]
. CP_1
2 Quindi il ricorrente così concludeva “Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dall'opponente, sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento n.
29620229021637360/00 notificata in data 23.02.2023 contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n.
29620170018289257000 per € 4.021,00 e della cartella di pagamento n. 29620220067950659000 dell'importo di € 621,23 emesse a titolo di entrate patrimoniali anno 2015 e anno 2021; - Dire e dichiarare la prescrizione e conseguentemente annullare la cartella di pagamento n. 29620170018289257000 per €
4.021,00 contenuta nell'intimazione n. 29620229021637360/00, perchè sono comunque decorsi 5 anni ai fini dell'esercizio del diritto da parte dell'ente riscossore;
- Dire e dichiarare la mancanza di un atto abilitante alla riscossione delle somme ingiunte nelle cartelle di pagamento n. 29620170018289257000 e n.
29620220067950659000 anche in ragione del d.lgs n. 265 del 23.12.2010 che ha trasferito il
[...]
al patrimonio indisponibile della Regione Siciliana, di cui il Comune risulta usuario Controparte_5 in virtù del R.D. n. 1795 del 04.01.1926, con conseguente accertamento negativo del credito e declaratoria di nullità e/o annullamento e di inefficacia della cartella di pagamento n. 29620170018289257000 contenuta nell'atto di intimazione n. 29620229021637360/00 e della cartella di pagamento n.
29620220067950659000 e della prodromica ingiunzione di pagamento;
- Dire e dichiarare che l'importo richiesto a titolo di canone e riportato nell'atto impugnato risulta comunque non commisurato rispetto allo stato in cui gli immobili versano, né nelle cartelle di pagamento sono indicati i criteri che ne hanno determinato
l'ammontare richiesto in pagamento;
- In subordine nelle denegata ipotesi in cui venga accertata la legittimità della pretesa creditoria vantata dal Controparte_6 annullare parzialmente gli atti impugnati tenendo conto dell'effettivo valore locatizio dell'immobile da quantificarsi giusta nomina di ctu di cui si chiede sin d'ora la nomina”
In data 04.10.2023, si costituiva il . Controparte_1
In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione avversa e così concludeva il proprio atto introduttivo “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via gradata: - Rigettare la richiesta di sospensiva stante l'inesistenza sia del che del periculum stante quanto detto nell'atto di costituzione del - Ritenere e dichiarare CP_7 CP_1 tardiva l'opposizione avanzata dal sig. perché notificata oltre i termini, con vittoria di spese e accessori Pt_1
(INAIL, CPDEL e spese generali). - Ritenere e dichiarare tardiva l'opposizione in merito alla eccepita inesistenza del titolo abilitante l'ingiunzione di pagamento per i motivi espressi in narrativa, con vittoria di spese
e accessori (INAIL, CPDEL e spese generali). - Rigettare la richiesta di dichiarazione di prescrizione avanzata in atto di opposizione con vittoria di spese e accessori ( , CPDEL e spese generali). - Rigettare le ulteriori CP_8 richieste relative all'accertamento della titolarità in capo al del diritto a riscuotere le somme, con vittoria CP_1 di spese e accessori (INAIL, CPDEL e spese generali). - Rigettare l'opposizione avanzata dal sig. Pt_1
3 con qualunque statuizione ritenuta di diritto, col favore delle spese e accessori , CPDEL e Pt_1 CP_8 spese generali).”
In data 25.05.2023, si costituiva l' che contestava la fondatezza Controparte_2 della domanda proposta dal sig. e così concludeva il proprio atto introduttivo Disattesa Pt_1 ogni contraria richiesta, provvedere come segue: Ritenere e dichiarare legittimo l'operato dell' Controparte_9
e l'assoluta mancanza di responsabilità in ordine a quanto iscritto a ruolo dall'ente impositore;
[...]
Ritenere e dichiarare infondato l'atto di citazione per tutti i motivi esposti e per l'effetto rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto;
Condannare l'attore, al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 13.12.2023 si rinviava al 18.01.2024.
Con ordinanza del 06.05.2024, si rigettava l'istanza di sospensione e si rinviava al 26.11.2026 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
La causa, con provvedimento del 21.08.2025, veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava, con provvedimento del 27.08.2025, l'udienza al 10.11.2025
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Come indicato dall'ordinanza del 06.05.2024, dalla notifica della cartella di pagamento nr.
29620170018289257000, avvenuta in data 17.08.2017, alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento, avvenuta in data 23.02.2023, non sono decorsi i termini prescrizionali, così come preteso da parte attrice, poiché si deve tenere in considerazione la sospensione della notifica degli atti di riscossione prevista dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 del DL 18/2020
e dall'art. 12 del Dlgs 159/2015 nel periodo dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Dunque, il primo motivo di opposizione, in ordine alla presunta prescrizione della pretesa creditoria deve essere respinto.
Con il secondo motivo di opposizione, la parte attrice si duole che, a far data da 2005, il
[...]
non solo non avrebbe provveduto a dotare gli immobili concessi in uso degli oneri CP_1 di urbanizzazione primaria, rete idrica e fognaria, ma nonostante tale inadempienza avrebbe continuato ad incassare il corrispettivo stabilito per gli stessi.
4 Ebbene, in primis occorre specificare che il Comune è legittimato a richiedere il pagamento del canone poiché l'Ente risulta usuario, in virtù del R.D. nr. 1795 del 04.01.1926, dell'immobile occupato dall'attore, ossia l'unità facente parte del Caseggiato di Via Marinai Alliata nr. 17.
CP_1 Inoltre, non risulta provato che vi sarebbe stato un inadempimento da parte dell' convenuto.
Invero, il ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta quanto Controparte_1 stabilito dalla Commissione Tecnica di Valutazione, riunitasi il 30.05.2017, composta dall'Ing.
, dall'Arch. e dall'Ing. che preso atto di Persona_1 CP_11 Persona_2 quanto relazionato dall'Arch. , alla luce di quanto esposto, tenuto conto dei parametri di CP_11 riferimento adottati, ritiene congrui i canoni anni di locazione sopra nel prospetto riportati che tengono conto dello stato d'uso dell'immobile, degli oneri di manutenzione straordinaria e ordinaria già effettuati a spese degli occupanti e della mancanza di allaccio fognario che resta a carico dell' Controparte_12
Quindi, alla luce di tale elemento di prova può dirsi accertato che il canone preteso dal CP_1 sia congruo allo stato di fatto degli immobili: l'attore non ha allegato alcuna prova che possa smentire tale circostanza, né può essere nominato un ausiliario del Giudice che compia siffatta indagine, visto che in tal caso la consulenza tecnica d'ufficio assumerebbe finalità esplorativa.
In sostanza, l'onere di provare che il canone non sia adeguato allo stato degli immobili o che vi sia stato un inadempimento da parte del ricade interamente sulla parte attrice, onere CP_1 probatorio che non risulta essere stato adempiuto.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono quindi la soccombenza e vanno liquidate in euro 852,00 e determinate, secondo i valori minimi di cui al dm 55/2014, stante la minima complessità della controversia, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 1.100 ed euro 5200 (in considerazione del petitum) e così specificate: euro 213 per la fase studio, euro 213 per la fase introduttiva ed euro
426 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa ponendole, pertanto, a carico del sig. Parte_1 da corrispondersi in favore del e dell' Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
5 2) Conferma l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 29620229021637360/00 notificata in data
23.02.2023 contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 29620170018289257000 per €
4.021,00 e la cartella di pagamento n. 29620220067950659000 dell'importo di € 621,23 emesse a titolo di entrate patrimoniali anno 2015 e anno 2021
3) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
liquidandole in euro 852,00 oltre accessori ed oneri di legge.
[...]
4) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 Controparte_2
liquidandole in euro 852,00 oltre accessori ed oneri di legge.
[...]
Così deciso in Palermo il 9.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
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