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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Rosa Selvarolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al N.R.G. n. 11690/2023 promossa
DA
, in persona del Curatore Fallimentare, Dott. Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Saponaro
- attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- tempore Controparte_1
- convenuto contumace-
FATTO E DIRITTO
Il , con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo di posta elettronica Parte_1 certificata, in data 17.10.2023, ha esperito, ex art. 67, co.1, n. 2, L.F., azione revocatoria nei confronti della in conseguenza degli atti dispositivi compiuti, in violazione della par condicio Controparte_1 creditorum, dalla nell'imminenza del fallimento, dichiarato con Sentenza n. Parte_3
88/2021 del Tribunale di Firenze del 09/06/2021, depositata il 15/06/2021 .
La causa è stata originariamente assegnata alla III Sezione Civile del Tribunale: il giudice assegnatario, con decreto del 28.12.2023, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha confermato la data della prima udienza per il giorno 5.3.2024.
All'esito di tale udienza, il Giudice ha rimesso la causa in decisione: con ordinanza del 28.5.2024 la causa è stata rimessa al Presidente del Tribunale, avendo la stessa ad oggetto un'azione revocatoria fallimentare, di competenza della Sezione Fallimentare.
La causa, pertanto, è stata successivamente assegnata a questo Giudice, con provvedimento del 05.06.2024.
Convocate le parti all'udienza del 15.10.2024, l'attore ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla fissazione di un termine per il deposito della comparsa conclusionale e si
è riservato di depositare in PCT la visura della società convenuta aggiornata.
All'udienza del 29.10.2024, parte attrice ha concluso come da atto di citazione, chiedendo, pertanto, la dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti di disposizione patrimoniale in favore della OC CP_1
posti in essere dalla OC in pregiudizio della massa dei creditori e in
[...] Parte_1 violazione della par condicio creditorum, e per l'effetto revocare, ex art. 67, n.
2. L.F., tutte le cessioni di credito effettuate in favore della OC con conseguente diritto della Curatela di ottenere Controparte_1 il pagamento dei crediti vantati nei confronti dei singoli debitori ceduti, che non hanno dato prova di aver estinto il proprio debito pagando la cessionaria.
Ha chiesto, inoltre, di ordinare alla convenuta di restituire immediatamente alla Curatela Parte_4 il complessivo importo di almeno Euro 15.449,59, incassato attraverso i pagamenti dei
[...] debitori ceduti che hanno dichiarato di aver estinto il debito originariamente contratto con tale società (i.e.
Prote. Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 oltre interessi, nonché di ogni ulteriore somma percepita in conseguenza delle revocande cessioni.
È stato domandato, altresì, di dichiarare inefficaci e revocare le vendite del 26 maggio 2021 dei tre automezzi targati rispettivamente: EH247ND, DA431FX e EK003KM, con ordine di restituzione, e, per l'ipotesi in cui i suddetti automezzi non siano più esistenti/funzionanti o per qualsiasi altra ragione non sia più possibile la restituzione alla Curatela attrice che sia ordinato alla società il pagamento del prezzo Controparte_1 complessivo di € 23.180,00, di cui alle fatture di vendita nn.1/34/2021, n. 1/35/2021 e n. 1/36/2021, oltre interessi di mora in quanto corrispondente al valore che avevano al momento della revocanda cessione.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
La causa ha ad oggetto una revocatoria fallimentare di una serie di atti dispositivi sospetti e, in particolare, di plurime cessioni di credito con funzione solutoria e di tre atti di vendita di beni mobili registrati, il cui prezzo
è stato compensato con asseriti crediti vantati dalla cessionaria, che non risultano provati dalla documentazione in atti.
La legge fallimentare individua tre tipologie di atti revocabili, dedicando a ciascuna di esse una disciplina differenziata in ragione di un diverso bilanciamento di interessi contrastanti:
a) atti a titolo gratuito e assimilati;
b) atti a titolo oneroso c.d. “anormali”;
c) atti a titolo oneroso c.d. “normali”.
Gli atti dispositivi oggetto del presente giudizio sono stati correttamente ricondotti dall'attore nella categoria sub b). Si tratta di atti che presentano delle caratteristiche che si collocano al di fuori della normale gestione di impresa e sono elencati nel primo comma dell'art. 67 l.f..
In particolare, con riguardo agli atti di tale categoria, l'anormalità deriva dal fatto che si tratta di atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati, però, con denaro o con altri mezzi normali di pagamento
(art. 67, comma 1 , n.2 l.f.).
L'anomalia consiste, pertanto, nella modalità di estinzione dell'obbligazione, che avverrebbe attraverso strumenti diversi da quelli che ordinariamente vengono utilizzati nelle transazioni commerciali.
In questo caso, sono state effettuate delle cessioni di crediti in funzione solutoria e delle vendita di automezzi senza il pagamento del corrispettivo, ma mediante compensazione del prezzo con asseriti crediti vantati dalla nei confronti della società dichiarata fallita. Controparte_1
Ricondotti tali negozi nella tipologia di atti dispositivi anormali, l'art. 67, comma 1, n. 2 dispone che gli stessi sono revocabili se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo che la controparte contrattuale provi che non aveva conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.
Gli atti dispositivi, di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia, sono rappresentati da cessioni di crediti e vendite di automezzi, poste in essere, rispettivamente, in data 23.03.2021 (con riferimento alla notifica ai debitori) e 26.05.2021 come da fatture in atti.
E' evidente che tali negozi dispositivi si collocano pienamente all'interno del c.d. periodo sospetto, in quanto realizzati solo poche settimane prima della dichiarazione di fallimento, pronunciata con Sentenza del Tribunale di Firenze n. 88/2021 del 09/06/2021, depositata il 15/06/2021.
Emerge, altresì, il rispetto dei limiti temporali ai quali è assoggettata l'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67-bis l.f., secondo cui la stessa non può essere promossa decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
Invero, il presente giudizio può dirsi pendente dal momento della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 17.10.2023, inserendosi, pertanto, all'interno del quadro temporale delineato dalla norma.
Per quanto concerne la conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice da parte del terzo, va rilevato che la società non si è costituita e nulla ha dedotto sul punto. Controparte_1
In questo caso, è oltremodo verosimile che la fosse consapevole dello stato Controparte_1
d'insolvenza della sua controparte come si desume da numerosi elementi indiziari in atti.
In primo luogo, le emergenze processuali depongono per l'assenza di certezza in ordine all'esistenza e all'entità dei controcrediti utilizzati in compensazione negli atti di cessione.
Nel testo dei diversi contratti di cessione viene dato atto che la cessionaria sarebbe stata Controparte_1 creditrice nei confronti della Fallita “New Elba S.r.l.” di una complessiva somma pari a € 234.730,00, per le asserite causali :
- “Affitti immobiliari di Via dei Gelsi 64 – Calenzano per un importo di € 56.000,00;
- Per i servizi di cui alle Ft n. 478/2019, 137/2020 138/2020 per un importo € 178.730,00.
Dall'analisi della documentazione amministrativa, contabile e fiscale della fallita non risulta alcun contratto di locazione o sub-locazione relativo all'immobile di via dei Gelsi 64, in Calenzano tra la come Parte_1 conduttore o sub-conduttore e la con locatore o sub-locatore. Controparte_1
Emerge, invece, che la OC dal 10/02/2021 avesse aperto una sua unità locale n. FI/1, Controparte_1 proprio nell'immobile di via dei Gelsi n. 64, chiusa soltanto nel gennaio 2023. Con riguardo, invece, alle fatture n. 478/2019, 137/2020 138/2020, soltanto delle ultime due è stata recuperata copia attraverso il cassetto fiscale della OC: si tratta di documenti con identica e generica causale “servizi e trasporti svolti per vostro conto nel mese di marzo 2020”, nonchè medesima data del 31/03/2020 (all. 25-
26).
Della fattura n. 478/2019 del 30/06/2019, cui si riferirebbe il credito di maggior entità, di € 153.730,00, pur essendo stata rinvenuta nel cassetto fiscale della OC, non è stato invece possibile recuperarne copia, rendendo, di fatto, impossibile individuare la causale.
La genericità utilizzata nel descrivere i servizi resi e la mancata prova di un atto negoziale relativo all'immobile di via dei Gelsi 64, in Calenzano, pongono in dubbio l'esistenza stessa degli asseriti controcrediti della cessionaria.
Tale circostanza, di per sé, è indicativa della consapevolezza della di acquisire cespiti e crediti Controparte_1 utili, sostanzialmente senza il versamento di un corrispettivo, ed evidenzia chiaramente un intento distrattivo da parte della cedente che è indicativo di una situazione di difficoltà.
Quand'anche, poi, i crediti fossero stati reali, l'utilizzo della cessione di crediti e beni da parte in un debitore finalizzato ad onorare l'obbligazione piuttosto che il pagamento del debito con mezzi ordinari è , altresì, indice di una situazione di difficoltà oltremodo riconoscibile dalla controparte.
Sussistono, pertanto, tutti gli elementi richiesti dall'art. 67 l.f. e, quindi, la domanda attorea proposta in via principale va accolta, con dichiarazione di inefficacia nei confronti della Curatela del Fallimento di tutti gli atti dispositivi, come sopra meglio descritti.
La cessionaria è tenuta a restituire quanto percepito dai debitori ceduti che hanno dichiarato di aver estinto il debito originariamente contratto con la società , oltre interessi, e a restituire, altresì, i beni Parte_1 mobili registrati acquistati tramite la vendita che viene revocata, nello stesso stato di conservazione e funzionalità in cui furono ceduti alla data del 26.5.2021 o, in caso di impossibilità, al pagamento del prezzo complessivo di € 23.180,00, di cui alle fatture di vendita nn.1/34/2021, n. 1/35/2021 e n. 1/36/2021, oltre interessi.
Con riferimento alle suddette dichiarazioni dei debitori ceduti, dalla documentazione presente in atti risulta che alla in conseguenza della cessione, sono stati versati i seguenti importi: Controparte_1
- € 6.279,10 dalla OC;
Controparte_2
- € 46,36 dalla Almar srl;
- € 939,40 dalla Controparte_5
- € 2.500 dalla CP_6
- € 2.654,23 da Controparte_8
debitrice della società di € 3.030,50, ha versato la somma
[...] CP_4 Parte_1 di euro 5.000,00, ma dal testo della comunicazione, non è stato possibile comprendere con certezza a quale titolo sia avvenuto il pagamento e nei confronti di chi sia stato effettuato ( non sono stati, infatti, prodotti copie i titoli).
Pertanto, in relazione alla domanda di restituzione alla Curatela del Fallimento di Parte_1 almeno Euro 15.449,59, si ritiene raggiunta la prova solo per il minor importo di euro 12.419,09.
Stante l'accoglimento della domanda di revocatoria, la sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652
n.5 e 2655 c.c. sui beni mobili registrati
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima valutata alla stregua del valore dell'atto, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, senza compenso per l'istruttoria non espletata, e dimidiata a favore dell'Erario essendo la Curatela ammessa al Patrocinio Gratuito a spese dello Stato, ex art. 144 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N.R.G. n. 11690/2023 introdotta da contro la OC così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) dichiara inefficaci e revoca tutti gli atti di disposizione patrimoniale effettuati in favore della OC
[...]
e precisamente le cessioni di credito, per un importo complessivo di € 95.134,54, notificate il CP_1
23.03.2021 ai debitori ceduti di seguito elencati:
1) importo credito € 939,40 Controparte_5
2) Almar S.r.l.: importo credito € 46,36
3) importo credito € 678,75 Controparte_9
4) importo credito € 6.279,10 Controparte_2
5) importo credito € 16.886,02 Controparte_10
6) importo credito € 3.030,50 CP_8 CP_4
7) importo credito 5.167,30 Controparte_6
8) importo credito € 2.654,23 Controparte_8
9) importo credito € 746,03 Controparte_11
10) Meditrans S.r.l.: importo credito € 4.742,14
11) importo credito € 732,00 Controparte_12
12) importo credito € 450,42 Controparte_13
13) Brianza Globe Trotter S.r.l.: importo credito € 483,12
14) Bll Trasporti S.r.l.: importo credito € 2.480,49
15) Bevco S.r.l.: importo credito € 2.103,28
16) importo credito € 719,80 Controparte_14
17) importo credito € 133,22 Controparte_15
18) importo credito € 46.502,48 Controparte_16
19) € 359,90 Controparte_17 nonché, gli atti di vendita degli automezzi targati:
1)mezzo tg. EH247ND per l'importo di € 8.540,00; 2)mezzo tg. DA431FX per l'importo di € 8.540,00;
3)mezzo tg. EH (rectius EK)003KM per l'importo di € 6.100,00 tutti posti in essere in data 26.5.2021;
b) condanna a pagare alla Curatela del Fallimento il complessivo Controparte_1 Parte_1 importo di Euro 12.419,09 incassato dai debitori ceduti che hanno dichiarato di aver estinto il debito originariamente contratto con la società Parte_1
c) condanna alla restituzione dei beni mobili registrati, targati rispettivamente EH247ND, DA431FX e
EK003KM, alla Curatela del Fallimento nello stesso stato di conservazione e Controparte_18 funzionalità in cui furono ceduti alla data del 26.5.2021 e, in caso di impossibilità, condanna al pagamento del valore complessivo di € 23.180,00, di cui alle fatture di vendita nn.1/34/2021, n. 1/35/2021 e n. 1/36/2021, oltre interessi;
d) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in euro € 2.108,50 oltre 15%, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Firenze 22-1-2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Selvarolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Rosaria Ferraro, Magistrato ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Rosa Selvarolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al N.R.G. n. 11690/2023 promossa
DA
, in persona del Curatore Fallimentare, Dott. Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Saponaro
- attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- tempore Controparte_1
- convenuto contumace-
FATTO E DIRITTO
Il , con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo di posta elettronica Parte_1 certificata, in data 17.10.2023, ha esperito, ex art. 67, co.1, n. 2, L.F., azione revocatoria nei confronti della in conseguenza degli atti dispositivi compiuti, in violazione della par condicio Controparte_1 creditorum, dalla nell'imminenza del fallimento, dichiarato con Sentenza n. Parte_3
88/2021 del Tribunale di Firenze del 09/06/2021, depositata il 15/06/2021 .
La causa è stata originariamente assegnata alla III Sezione Civile del Tribunale: il giudice assegnatario, con decreto del 28.12.2023, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha confermato la data della prima udienza per il giorno 5.3.2024.
All'esito di tale udienza, il Giudice ha rimesso la causa in decisione: con ordinanza del 28.5.2024 la causa è stata rimessa al Presidente del Tribunale, avendo la stessa ad oggetto un'azione revocatoria fallimentare, di competenza della Sezione Fallimentare.
La causa, pertanto, è stata successivamente assegnata a questo Giudice, con provvedimento del 05.06.2024.
Convocate le parti all'udienza del 15.10.2024, l'attore ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla fissazione di un termine per il deposito della comparsa conclusionale e si
è riservato di depositare in PCT la visura della società convenuta aggiornata.
All'udienza del 29.10.2024, parte attrice ha concluso come da atto di citazione, chiedendo, pertanto, la dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti di disposizione patrimoniale in favore della OC CP_1
posti in essere dalla OC in pregiudizio della massa dei creditori e in
[...] Parte_1 violazione della par condicio creditorum, e per l'effetto revocare, ex art. 67, n.
2. L.F., tutte le cessioni di credito effettuate in favore della OC con conseguente diritto della Curatela di ottenere Controparte_1 il pagamento dei crediti vantati nei confronti dei singoli debitori ceduti, che non hanno dato prova di aver estinto il proprio debito pagando la cessionaria.
Ha chiesto, inoltre, di ordinare alla convenuta di restituire immediatamente alla Curatela Parte_4 il complessivo importo di almeno Euro 15.449,59, incassato attraverso i pagamenti dei
[...] debitori ceduti che hanno dichiarato di aver estinto il debito originariamente contratto con tale società (i.e.
Prote. Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 oltre interessi, nonché di ogni ulteriore somma percepita in conseguenza delle revocande cessioni.
È stato domandato, altresì, di dichiarare inefficaci e revocare le vendite del 26 maggio 2021 dei tre automezzi targati rispettivamente: EH247ND, DA431FX e EK003KM, con ordine di restituzione, e, per l'ipotesi in cui i suddetti automezzi non siano più esistenti/funzionanti o per qualsiasi altra ragione non sia più possibile la restituzione alla Curatela attrice che sia ordinato alla società il pagamento del prezzo Controparte_1 complessivo di € 23.180,00, di cui alle fatture di vendita nn.1/34/2021, n. 1/35/2021 e n. 1/36/2021, oltre interessi di mora in quanto corrispondente al valore che avevano al momento della revocanda cessione.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
La causa ha ad oggetto una revocatoria fallimentare di una serie di atti dispositivi sospetti e, in particolare, di plurime cessioni di credito con funzione solutoria e di tre atti di vendita di beni mobili registrati, il cui prezzo
è stato compensato con asseriti crediti vantati dalla cessionaria, che non risultano provati dalla documentazione in atti.
La legge fallimentare individua tre tipologie di atti revocabili, dedicando a ciascuna di esse una disciplina differenziata in ragione di un diverso bilanciamento di interessi contrastanti:
a) atti a titolo gratuito e assimilati;
b) atti a titolo oneroso c.d. “anormali”;
c) atti a titolo oneroso c.d. “normali”.
Gli atti dispositivi oggetto del presente giudizio sono stati correttamente ricondotti dall'attore nella categoria sub b). Si tratta di atti che presentano delle caratteristiche che si collocano al di fuori della normale gestione di impresa e sono elencati nel primo comma dell'art. 67 l.f..
In particolare, con riguardo agli atti di tale categoria, l'anormalità deriva dal fatto che si tratta di atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati, però, con denaro o con altri mezzi normali di pagamento
(art. 67, comma 1 , n.2 l.f.).
L'anomalia consiste, pertanto, nella modalità di estinzione dell'obbligazione, che avverrebbe attraverso strumenti diversi da quelli che ordinariamente vengono utilizzati nelle transazioni commerciali.
In questo caso, sono state effettuate delle cessioni di crediti in funzione solutoria e delle vendita di automezzi senza il pagamento del corrispettivo, ma mediante compensazione del prezzo con asseriti crediti vantati dalla nei confronti della società dichiarata fallita. Controparte_1
Ricondotti tali negozi nella tipologia di atti dispositivi anormali, l'art. 67, comma 1, n. 2 dispone che gli stessi sono revocabili se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo che la controparte contrattuale provi che non aveva conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.
Gli atti dispositivi, di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia, sono rappresentati da cessioni di crediti e vendite di automezzi, poste in essere, rispettivamente, in data 23.03.2021 (con riferimento alla notifica ai debitori) e 26.05.2021 come da fatture in atti.
E' evidente che tali negozi dispositivi si collocano pienamente all'interno del c.d. periodo sospetto, in quanto realizzati solo poche settimane prima della dichiarazione di fallimento, pronunciata con Sentenza del Tribunale di Firenze n. 88/2021 del 09/06/2021, depositata il 15/06/2021.
Emerge, altresì, il rispetto dei limiti temporali ai quali è assoggettata l'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67-bis l.f., secondo cui la stessa non può essere promossa decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
Invero, il presente giudizio può dirsi pendente dal momento della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 17.10.2023, inserendosi, pertanto, all'interno del quadro temporale delineato dalla norma.
Per quanto concerne la conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice da parte del terzo, va rilevato che la società non si è costituita e nulla ha dedotto sul punto. Controparte_1
In questo caso, è oltremodo verosimile che la fosse consapevole dello stato Controparte_1
d'insolvenza della sua controparte come si desume da numerosi elementi indiziari in atti.
In primo luogo, le emergenze processuali depongono per l'assenza di certezza in ordine all'esistenza e all'entità dei controcrediti utilizzati in compensazione negli atti di cessione.
Nel testo dei diversi contratti di cessione viene dato atto che la cessionaria sarebbe stata Controparte_1 creditrice nei confronti della Fallita “New Elba S.r.l.” di una complessiva somma pari a € 234.730,00, per le asserite causali :
- “Affitti immobiliari di Via dei Gelsi 64 – Calenzano per un importo di € 56.000,00;
- Per i servizi di cui alle Ft n. 478/2019, 137/2020 138/2020 per un importo € 178.730,00.
Dall'analisi della documentazione amministrativa, contabile e fiscale della fallita non risulta alcun contratto di locazione o sub-locazione relativo all'immobile di via dei Gelsi 64, in Calenzano tra la come Parte_1 conduttore o sub-conduttore e la con locatore o sub-locatore. Controparte_1
Emerge, invece, che la OC dal 10/02/2021 avesse aperto una sua unità locale n. FI/1, Controparte_1 proprio nell'immobile di via dei Gelsi n. 64, chiusa soltanto nel gennaio 2023. Con riguardo, invece, alle fatture n. 478/2019, 137/2020 138/2020, soltanto delle ultime due è stata recuperata copia attraverso il cassetto fiscale della OC: si tratta di documenti con identica e generica causale “servizi e trasporti svolti per vostro conto nel mese di marzo 2020”, nonchè medesima data del 31/03/2020 (all. 25-
26).
Della fattura n. 478/2019 del 30/06/2019, cui si riferirebbe il credito di maggior entità, di € 153.730,00, pur essendo stata rinvenuta nel cassetto fiscale della OC, non è stato invece possibile recuperarne copia, rendendo, di fatto, impossibile individuare la causale.
La genericità utilizzata nel descrivere i servizi resi e la mancata prova di un atto negoziale relativo all'immobile di via dei Gelsi 64, in Calenzano, pongono in dubbio l'esistenza stessa degli asseriti controcrediti della cessionaria.
Tale circostanza, di per sé, è indicativa della consapevolezza della di acquisire cespiti e crediti Controparte_1 utili, sostanzialmente senza il versamento di un corrispettivo, ed evidenzia chiaramente un intento distrattivo da parte della cedente che è indicativo di una situazione di difficoltà.
Quand'anche, poi, i crediti fossero stati reali, l'utilizzo della cessione di crediti e beni da parte in un debitore finalizzato ad onorare l'obbligazione piuttosto che il pagamento del debito con mezzi ordinari è , altresì, indice di una situazione di difficoltà oltremodo riconoscibile dalla controparte.
Sussistono, pertanto, tutti gli elementi richiesti dall'art. 67 l.f. e, quindi, la domanda attorea proposta in via principale va accolta, con dichiarazione di inefficacia nei confronti della Curatela del Fallimento di tutti gli atti dispositivi, come sopra meglio descritti.
La cessionaria è tenuta a restituire quanto percepito dai debitori ceduti che hanno dichiarato di aver estinto il debito originariamente contratto con la società , oltre interessi, e a restituire, altresì, i beni Parte_1 mobili registrati acquistati tramite la vendita che viene revocata, nello stesso stato di conservazione e funzionalità in cui furono ceduti alla data del 26.5.2021 o, in caso di impossibilità, al pagamento del prezzo complessivo di € 23.180,00, di cui alle fatture di vendita nn.1/34/2021, n. 1/35/2021 e n. 1/36/2021, oltre interessi.
Con riferimento alle suddette dichiarazioni dei debitori ceduti, dalla documentazione presente in atti risulta che alla in conseguenza della cessione, sono stati versati i seguenti importi: Controparte_1
- € 6.279,10 dalla OC;
Controparte_2
- € 46,36 dalla Almar srl;
- € 939,40 dalla Controparte_5
- € 2.500 dalla CP_6
- € 2.654,23 da Controparte_8
debitrice della società di € 3.030,50, ha versato la somma
[...] CP_4 Parte_1 di euro 5.000,00, ma dal testo della comunicazione, non è stato possibile comprendere con certezza a quale titolo sia avvenuto il pagamento e nei confronti di chi sia stato effettuato ( non sono stati, infatti, prodotti copie i titoli).
Pertanto, in relazione alla domanda di restituzione alla Curatela del Fallimento di Parte_1 almeno Euro 15.449,59, si ritiene raggiunta la prova solo per il minor importo di euro 12.419,09.
Stante l'accoglimento della domanda di revocatoria, la sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652
n.5 e 2655 c.c. sui beni mobili registrati
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima valutata alla stregua del valore dell'atto, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, senza compenso per l'istruttoria non espletata, e dimidiata a favore dell'Erario essendo la Curatela ammessa al Patrocinio Gratuito a spese dello Stato, ex art. 144 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N.R.G. n. 11690/2023 introdotta da contro la OC così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) dichiara inefficaci e revoca tutti gli atti di disposizione patrimoniale effettuati in favore della OC
[...]
e precisamente le cessioni di credito, per un importo complessivo di € 95.134,54, notificate il CP_1
23.03.2021 ai debitori ceduti di seguito elencati:
1) importo credito € 939,40 Controparte_5
2) Almar S.r.l.: importo credito € 46,36
3) importo credito € 678,75 Controparte_9
4) importo credito € 6.279,10 Controparte_2
5) importo credito € 16.886,02 Controparte_10
6) importo credito € 3.030,50 CP_8 CP_4
7) importo credito 5.167,30 Controparte_6
8) importo credito € 2.654,23 Controparte_8
9) importo credito € 746,03 Controparte_11
10) Meditrans S.r.l.: importo credito € 4.742,14
11) importo credito € 732,00 Controparte_12
12) importo credito € 450,42 Controparte_13
13) Brianza Globe Trotter S.r.l.: importo credito € 483,12
14) Bll Trasporti S.r.l.: importo credito € 2.480,49
15) Bevco S.r.l.: importo credito € 2.103,28
16) importo credito € 719,80 Controparte_14
17) importo credito € 133,22 Controparte_15
18) importo credito € 46.502,48 Controparte_16
19) € 359,90 Controparte_17 nonché, gli atti di vendita degli automezzi targati:
1)mezzo tg. EH247ND per l'importo di € 8.540,00; 2)mezzo tg. DA431FX per l'importo di € 8.540,00;
3)mezzo tg. EH (rectius EK)003KM per l'importo di € 6.100,00 tutti posti in essere in data 26.5.2021;
b) condanna a pagare alla Curatela del Fallimento il complessivo Controparte_1 Parte_1 importo di Euro 12.419,09 incassato dai debitori ceduti che hanno dichiarato di aver estinto il debito originariamente contratto con la società Parte_1
c) condanna alla restituzione dei beni mobili registrati, targati rispettivamente EH247ND, DA431FX e
EK003KM, alla Curatela del Fallimento nello stesso stato di conservazione e Controparte_18 funzionalità in cui furono ceduti alla data del 26.5.2021 e, in caso di impossibilità, condanna al pagamento del valore complessivo di € 23.180,00, di cui alle fatture di vendita nn.1/34/2021, n. 1/35/2021 e n. 1/36/2021, oltre interessi;
d) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in euro € 2.108,50 oltre 15%, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Firenze 22-1-2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Selvarolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Rosaria Ferraro, Magistrato ordinario in tirocinio.