Articolo 13 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 11Articolo 12
Versione
1 giugno 1983
Art. 13.
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile , previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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