TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 169
TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
>
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Erronea interpretazione del requisito del controllo diretto

    Il Collegio ritiene che la ratio dell'art. 23 del D.M. 164/1999 sia garantire che il professionista svolga personalmente l'attività di verifica, non di imporre una specifica forma societaria o vincolare la governance. L'amministrazione ha erroneamente interpretato il requisito come legato al controllo della società anziché all'attività professionale.

  • Accolto
    Violazione del procedimento speciale previsto dal D.M. 164/1999

    La mancata applicazione dell'iter procedurale previsto dall'art. 25 del D.M. 164/1999 ha sottratto al ricorrente la possibilità di interloquire, chiarire o correggere eventuali irregolarità, incidendo sul diritto a un procedimento corretto.

  • Accolto
    Illegittimità della retroattività della cancellazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto in quanto parte della decisione di accoglimento generale.

  • Accolto
    Irrilevanza del rilievo sulla polizza assicurativa

    Il rilievo sulla polizza assicurativa è considerato un elemento marginale e non pertinente, non costituendo fondamento autonomo della cancellazione e non essendo in grado di sostenere una misura così incisiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 169
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 169
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo