Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 13 febbraio 2025, iscritta al n. 372 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Terni (TR), alla Via San Ni- C.F._1 candro n. 32, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Amodio che la rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Torraccia di C.F._2
Aguzzano n. 5, presso lo studio dell'Avv. Roberto Martina che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da udienza del 15 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 30 ottobre 1994 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A01, n.
1682); che dalla loro unione è nata la figlia , il 7 marzo 1993, mag- Persona_1
giorenne ma economicamente non autosufficiente;
che la prosecuzione della con- vivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge;
2. la casa coniugale sita in Via Monte Bello in Tuscania (VT) è assegnata al marito che ne è proprietario;
3. il Sig verserà alla Sig.r titolo di contributo per il suo man- Pt_2 Pt_1
tenimento la somma mensile di € 550,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi entro il primo di ogni mese;
4. il Sig. , esclusivamente fino al momento in cui lo stesso andrà in pen- Pt_2
sione, provvederà al pagamento delle bollette relative al gas, alla luce, all'acqua e della Ta.Ri. della abitazione in Via del Riusciello 26 Tuscania (VT) in cui la Sig.ra si trasferirà definitivamente e completamente, oltre al pagamento del Pt_1
bollo e assicurazione della automobile intestata alla Sig.r tessa;
Pt_1
5. il sig verserà la somma di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabili Pt_2
secondo gli indici Istat, entro il giorno primo di ciascun mese direttamente alla sig.ra tramite bonifico bancario, per il mantenimento della figlia Pt_1 Persona_2
oltre alle spese necessarie per il completamento del corso di laurea in giuri-
[...]
sprudenza, nonché, tutte quelle necessarie per l'avvio della pratica forense fino al pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
raggiungimento della sua autonomia economica”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Esauriti gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_3
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
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Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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