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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/09/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra Fra- sca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 221 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente tra
(già , in persona del le- Parte_1 Parte_1
gale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Venezia - Mestre, Via
Terraglio n. 63, (P.IVA ), e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...]
(già , in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Venezia - Mestre, Via Ter- raglio n. 63, (P.IVA , elettivamente domiciliata in Verona, P.IVA_2
V.lo S. Bernardino n. 5A, presso lo studio dell'Avv. MARCO ROSSI
(C.F. pec: C.F._1 Email_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_3
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via C.F._2
Enrico De Nicola n. 17, presso lo studio dell'Avv. ERNESTO MARIA
BRIVIDO (C.F. pec: C.F._3
che lo rappresenta e difende giusta procu- Email_2
Tribunale di Caltanissetta ra in atti;
appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltanis- setta n. 258/2023 dell'1- 3/7/2023;
CONCLUSIONI: all'udienza del 2/7/2025 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data, al quale si rinvia, da ritenersi in questa sede integralmente ripetuto e trascritto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
.
La presente causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 258/2023 con la quale il Giudice di Pace di Caltanissetta, in accoglimento dell'opposizione spiegata da avverso il decreto in- Controparte_3
giuntivo n. 316/2022, aveva dichiarato la nullità del provvedimento moni- torio.
Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il credito azionato derivante dal contratto di prestito finalizzato sottoscritto con Findomestic S.p.A. in mancanza di validi atti interruttivi, deducendo che il termine di prescrizio- ne decennale decorre non dalla data di stipula del contratto, come erronea- mente indicato dal Giudice, ma piuttosto dalla data di decadenza dal bene- ficio del termine, se anteriore alla scadenza dell'ultima rata, e che, pertan- to, l'atto interruttivo notificato all'opponente in data 10/8/2020 aveva im- pedito il maturare della prescrizione;
nel merito ha inoltre rilevato la cor- rettezza dell'importo del credito ingiunto e degli interessi quantificati.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza appellata, di rigettare le do-
- 2 - Tribunale di Caltanissetta mande formulate da e di condannare l'appellato al Controparte_3
pagamento della somma di € 2.173,41, oltre interessi, nonché alla restitu- zione della somma di € 895,80 a titolo di spese di lite corrisposte da
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre in- Parte_1
teressi legali, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
L'appellato, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
2. Merito della lite.
Così riassunte le difese, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata per le ragioni che seguono.
Come sopra rilevato, il Giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito azionato, individuando correttamente il termine di prescrizione ma senza tuttavia indicare espres- samente la data di decorrenza.
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata ini- zia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il rela- tivo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ. n. 4232/2023), a meno che il creditore non si avvalga della facoltà di chiedere l'immediata restituzione dell'intero, secondo quanto previsto dall'art. 1819 c.c., iniziando, in tal caso, a decorrere la pre- scrizione decennale dalla data di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
- 3 - Tribunale di Caltanissetta Nel caso di specie, dalla stessa sentenza di primo grado risulta che le parti avevano concluso un contratto di credito finalizzato e di apertura di linea di credito in data 1/10/2009 e che la diffida e messa in mora del 7/7/2020 era stata notificata all'opponente in data 10/8/2020.
Inoltre, l'appellante nelle proprie difese ha allegato di avere comunicato al debitore la decadenza dal beneficio del termine in data 24/11/2010 e l'appellato non ha contestato, neppure in maniera generica, l'avvenuta ri- cezione della predetta comunicazione con la conseguenza che è in tale momento che deve essere individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione.
Pertanto, considerato che l'atto interruttivo è stato notificato al debitore il
10/8/2020 e che la prescrizione sarebbe maturata il 24/11/2020, ovvero dieci anni dopo la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, deve ritenersi che l'appellante ha diritto a chiedere il pagamento di quanto domandato con la procedura monitoria, non essendo prescritto il credito azionato.
Gli altri motivi di opposizione originariamente proposti dall'odierno appel- lato non sono stati riproposti al momento della costituzione nel presente giudizio, sicché devono intendersi rinunciati. A tal proposito è sufficiente richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di propor- re, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che ri- sultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è sol- tanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro
- 4 - Tribunale di Caltanissetta e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. n. 1161/2003).
L'appello va dunque accolto e la sentenza riformata, con conseguente con- danna dell'appellata al pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiun- tivo ormai revocato (cfr. Cass. n. 20868/2017: “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non de- termina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertan- to, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forza- ta”).
Di conseguenza va anche riformato il capo della sentenza relativo alle spe- se legali, con condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, e alla restituzione della somma di € 895,80 corrisposta dall'appellante a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, il cui pagamento non è stato contestato, neppure in maniera generica.
3. Spese di lite del giudizio di appello.
Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano riducendo i valori previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della li- mitata attività difensiva svolta, ed escludendo qualunque compenso per la
- 5 - Tribunale di Caltanissetta fase istruttoria (di fatto non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ecce- zione e difesa disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 258/2023 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Caltanissetta che riforma:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma
[...]
di € 2.173,41, oltre interessi di mora al tasso indicato nel decreto ingiunti- vo n. 316/2022, emesso dal Giudice Onorario di Pace di Caltanissetta il
26.09.2022 fino al soddisfo;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della Parte_3
somma di € 895,80, oltre interessi legali, decorrenti dalla data del paga- mento sino a quella della restituzione effettiva;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Pt_1 [...]
delle spese di lite liquidate nella misura di € 700,00 per com- Parte_2
pensi ed € 49,00 per spese per il primo grado ed € 852,00 per compensi ed
€ 174,00 per spese per il secondo grado, il tutto oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta il 2.9.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
- 6 - Tribunale di Caltanissetta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra Fra- sca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 221 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente tra
(già , in persona del le- Parte_1 Parte_1
gale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Venezia - Mestre, Via
Terraglio n. 63, (P.IVA ), e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...]
(già , in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Venezia - Mestre, Via Ter- raglio n. 63, (P.IVA , elettivamente domiciliata in Verona, P.IVA_2
V.lo S. Bernardino n. 5A, presso lo studio dell'Avv. MARCO ROSSI
(C.F. pec: C.F._1 Email_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_3
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via C.F._2
Enrico De Nicola n. 17, presso lo studio dell'Avv. ERNESTO MARIA
BRIVIDO (C.F. pec: C.F._3
che lo rappresenta e difende giusta procu- Email_2
Tribunale di Caltanissetta ra in atti;
appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltanis- setta n. 258/2023 dell'1- 3/7/2023;
CONCLUSIONI: all'udienza del 2/7/2025 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data, al quale si rinvia, da ritenersi in questa sede integralmente ripetuto e trascritto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
.
La presente causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 258/2023 con la quale il Giudice di Pace di Caltanissetta, in accoglimento dell'opposizione spiegata da avverso il decreto in- Controparte_3
giuntivo n. 316/2022, aveva dichiarato la nullità del provvedimento moni- torio.
Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il credito azionato derivante dal contratto di prestito finalizzato sottoscritto con Findomestic S.p.A. in mancanza di validi atti interruttivi, deducendo che il termine di prescrizio- ne decennale decorre non dalla data di stipula del contratto, come erronea- mente indicato dal Giudice, ma piuttosto dalla data di decadenza dal bene- ficio del termine, se anteriore alla scadenza dell'ultima rata, e che, pertan- to, l'atto interruttivo notificato all'opponente in data 10/8/2020 aveva im- pedito il maturare della prescrizione;
nel merito ha inoltre rilevato la cor- rettezza dell'importo del credito ingiunto e degli interessi quantificati.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza appellata, di rigettare le do-
- 2 - Tribunale di Caltanissetta mande formulate da e di condannare l'appellato al Controparte_3
pagamento della somma di € 2.173,41, oltre interessi, nonché alla restitu- zione della somma di € 895,80 a titolo di spese di lite corrisposte da
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre in- Parte_1
teressi legali, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
L'appellato, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
2. Merito della lite.
Così riassunte le difese, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata per le ragioni che seguono.
Come sopra rilevato, il Giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito azionato, individuando correttamente il termine di prescrizione ma senza tuttavia indicare espres- samente la data di decorrenza.
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata ini- zia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il rela- tivo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ. n. 4232/2023), a meno che il creditore non si avvalga della facoltà di chiedere l'immediata restituzione dell'intero, secondo quanto previsto dall'art. 1819 c.c., iniziando, in tal caso, a decorrere la pre- scrizione decennale dalla data di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
- 3 - Tribunale di Caltanissetta Nel caso di specie, dalla stessa sentenza di primo grado risulta che le parti avevano concluso un contratto di credito finalizzato e di apertura di linea di credito in data 1/10/2009 e che la diffida e messa in mora del 7/7/2020 era stata notificata all'opponente in data 10/8/2020.
Inoltre, l'appellante nelle proprie difese ha allegato di avere comunicato al debitore la decadenza dal beneficio del termine in data 24/11/2010 e l'appellato non ha contestato, neppure in maniera generica, l'avvenuta ri- cezione della predetta comunicazione con la conseguenza che è in tale momento che deve essere individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione.
Pertanto, considerato che l'atto interruttivo è stato notificato al debitore il
10/8/2020 e che la prescrizione sarebbe maturata il 24/11/2020, ovvero dieci anni dopo la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, deve ritenersi che l'appellante ha diritto a chiedere il pagamento di quanto domandato con la procedura monitoria, non essendo prescritto il credito azionato.
Gli altri motivi di opposizione originariamente proposti dall'odierno appel- lato non sono stati riproposti al momento della costituzione nel presente giudizio, sicché devono intendersi rinunciati. A tal proposito è sufficiente richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di propor- re, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che ri- sultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è sol- tanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro
- 4 - Tribunale di Caltanissetta e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. n. 1161/2003).
L'appello va dunque accolto e la sentenza riformata, con conseguente con- danna dell'appellata al pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiun- tivo ormai revocato (cfr. Cass. n. 20868/2017: “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non de- termina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertan- to, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forza- ta”).
Di conseguenza va anche riformato il capo della sentenza relativo alle spe- se legali, con condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, e alla restituzione della somma di € 895,80 corrisposta dall'appellante a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, il cui pagamento non è stato contestato, neppure in maniera generica.
3. Spese di lite del giudizio di appello.
Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano riducendo i valori previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della li- mitata attività difensiva svolta, ed escludendo qualunque compenso per la
- 5 - Tribunale di Caltanissetta fase istruttoria (di fatto non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ecce- zione e difesa disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 258/2023 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Caltanissetta che riforma:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma
[...]
di € 2.173,41, oltre interessi di mora al tasso indicato nel decreto ingiunti- vo n. 316/2022, emesso dal Giudice Onorario di Pace di Caltanissetta il
26.09.2022 fino al soddisfo;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della Parte_3
somma di € 895,80, oltre interessi legali, decorrenti dalla data del paga- mento sino a quella della restituzione effettiva;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Pt_1 [...]
delle spese di lite liquidate nella misura di € 700,00 per com- Parte_2
pensi ed € 49,00 per spese per il primo grado ed € 852,00 per compensi ed
€ 174,00 per spese per il secondo grado, il tutto oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta il 2.9.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
- 6 - Tribunale di Caltanissetta