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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 19/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 99 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa riassunta in appello ex art. 622 c.p.p. con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2023 da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 18.11.1974 e (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], per sé e quali C.F._2
legali rappresentati ed esercenti la responsabilità genitoriale del minore
(C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...], C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Valer Giuliano del Foro di Trento
- attori in riassunzione - contro
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._4
Sopramonte (TN) il 26.8.1969, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carta
Attilio e Tomaselli Stefano del Foro di Trento
1 - convenuta in riassunzione - nonché contro
(P. IVA , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Presidente della Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aschbacher Kurt del foro di Bolzano
- convenuta in riassunzione -
Oggetto: lesione personale
In punto: rinvio ex art. 622 c.p.p. a seguito di sentenza n. 7599/2023 della Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale
CONCLUSIONI per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta avanzata dalla difesa della stessa;
Controparte_1
Respingersi tutte le richieste ed eccezioni della P.A.T. ed un particolare: i) l'eccezione di improcedibilità in quanto totalmente infondata ed avulsa dal presente contesto normativo e processuale;
ii) respingersi la richiesta di chiamata del terzo in quanto tardiva e comunque inammissibile nel presente contesto normativo e processuale;
iii) l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta trattandosi di litisconsorte necessaria;
iv) le richieste Controparte_1
istruttorie in quanto palesemente sovrabbondanti, ripetitive e inutili.
IN PRINCIPALITÀ: accertata la responsabilità civile di e del Controparte_1
responsabile civile in ordine ai fatti di cui Controparte_2
all'imputazione relativo al procedimento penale 777/14-21 bis R.G.N.R.
(Proc. rep. TN) condannare gli stessi alla refusione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (danno biologico, alla salute, morale, esistenziale), nella misura indicata dalla CTU, alla quale la parte
2 aderisce, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, anche con giudizio equitativo, oltre agli interessi dalla data del fatto al saldo ed al danno da svalutazione economica.
IN SUBORDINE: accertata la responsabilità civile di e del Controparte_1
responsabile civile in ordine ai fatti di cui Controparte_2
all'imputazione relativo al procedimento penale 777/14-21 bis R.G.N.R.
(Proc. rep. TN) condannare gli stessi a condanna generica alla refusione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (danno biologico, alla salute, morale, esistenziale), rimettendosi al giudizio civile per la determinazione del quantum.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anticipazioni e onorari di tutti i precedenti gradi del giudizio, come indicati in atto introduttivo, ivi compreso il giudizio di legittimità e con accollo a e del responsabile civile Controparte_1
delle spese e competenze del presente grado del Controparte_2
giudizio, delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, sempre oltre I.V.A.
e tassa C.n.p.a. e rimborso forfettario 15,00% spese.” per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, per le causali di cui in atti, in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine alle domande azionate Controparte_1
da parte degli attori, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
in via principale rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande di risarcimento danni formulate nei confronti della convenuta
Controparte_1
in ogni caso
3 con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a spese generali 15%,
CNPA ed IVA come per legge.” per : Controparte_2
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in via preliminare:
-per le ragioni esposte sub punto 3.1.1 della comparsa di costituzione di data 07.09.2023 accertare il mancato esperimento da parte degli attori del procedimento di negoziazione assistita e, per effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
-per i motivi esposti sub punto 3.1.2 della comparsa di costituzione di data 07.09.2023 autorizzare la Controparte_2
alla chiamata in causa di Controparte_3
(p.i. , con sede legale in 1029 Vienna (Austria), C.F._5
Untere Donaustraße n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, disporre lo spostamento della prima udienza per effettuare la citazione del suddetto terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., tenuto conto del fatto che il terzo ha sede all'estero;
-per i motivi esposti sub punto 3.1.3 della comparsa di costituzione di data 07.09.2023 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta e per l'effetto Controparte_1
estrometterla dal presente giudizio e/o comunque respingere le richieste nei suoi confronti come svolte da parte attrice;
Nel merito: per le ragioni ed i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare tutte le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della Controparte_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
[...]
Nel merito in via subordinata:
-per i motivi di cui in causa, previo accertamento che il danno è inferiore a quanto ex adverso dedotto, detratte le somme altrimenti
4 percepite dai ricorrenti per gli stessi fatti di causa, ridurre proporzionalmente l'importo del risarcimento denegatamente dovuto agli stessi, anche con riferimento alle spese di giudizio;
In ogni caso:
-con vittoria delle spese di giudizio e spese generali al 15%, oltre a
IVA e CAP;
In via istruttoria:
-per le ragioni esposte sub punto 4.3, si chiede di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova nonché prova contraria sui capitoli di prova di controparte denegatamente ammessi, con riserva di ogni altra incombenza istruttoria:
1.Vero che il giorno 08.05.2014 presso il parco giochi comunale
“Braidon” si svolgeva la ricreazione degli alunni della Scuola primaria di Terlago?
2.Vero che in tale occasione erano presenti presso il parco giochi comunale Braidon gli alunni e Persona_1 [...]
? Parte_3
3.Vero che nel corso della ricreazione che si svolgeva presso il parco giochi comunale Braidon, il minore Parte_3
scagliava improvvisamente un sasso che attingeva l'alunno
[...]
sul volto? Persona_1
4.Vero che secondo il Piano di vigilanza per l'anno 2014 in vigore presso la Scuola primaria di Terlago, era previsto ed approvato l'utilizzo del parco giochi comunale Braidon come luogo deputato allo svolgimento della ricreazione? (si rammostri al teste il doc. n. Parte 4 di;
5.Vero che secondo il suddetto Piano di vigilanza per l'anno 2014 era prescritto che il rapporto tra personale di sorveglianza ed alunni nel corso delle ricreazioni in luoghi aperti dovesse essere
5 pari ad almeno 1/25? (si rammostri al teste il doc. n. 4 di parte Parte ;
6.Vero che al momento del verificarsi del sinistro erano presenti nel parco comunale Braidon le insegnanti ES
, e le Testimone_2 Persona_2 Controparte_1
ausiliarie e (si rammostri al Persona_3 Persona_4
Parte teste il doc. 5 di parte;
7.Vero che al momento del verificarsi del sinistro il parco comunale Braidon era disseminato di pietre?
8.Vero che in data 30.09.2015 il minore Persona_1
si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott.
[...]
di Trento, su indicazione della propria Persona_5
compagnia assicurativa? (si rammostri al teste il doc. n. 6 di parte Parte ;
9.Vero che in ragione degli eventi per cui è causa e della sottoposizione alla visita medico-legale presso il dott.
[...]
il minore e i suoi Per_5 Persona_1
genitori hanno percepito somme di denaro da parte della polizza infortuni della Provincia di Trento INA ASSITALIA?
10.Vero che in ragione degli eventi per cui è causa il minore e i suoi genitori hanno percepito Persona_1
somme di denaro od altre erogazioni suscettibili di valutazione economica da parte di una loro assicurazione privata per infortuni?
11.Vero che in ragione degli eventi per cui è causa il minore e i suoi genitori hanno percepito Persona_1
somme di denaro od altre erogazioni suscettibili di valutazione economica da parte di una loro assicurazione privata per malattia?
Si indicano quali testi:
Testimone_3
; Tes_3 Testimone_2
6 ; Tes_3 Persona_2
; Tes_3 Persona_3
- signora Persona_4
tutte in qualità di insegnanti presso la Scuola primaria di Terlago nell'anno 2014, da sentirsi sui capitoli di prova da 1 a 7;
- dott.ssa dirigente scolastica dell'Istituto Testimone_4
Comprensivo Valle dei Laghi (TN), sui capitoli da 1 a 7;
-dott. medico-legale da sentirsi sui capitoli di Persona_5
prova da 8 a 11;
***
Si insiste per l'ammissione a controprova sui capitoli testimoniale avversari denegatamente ammessi.
***
Anche in ragione di quanto statuito dalle sentenze rese dalla S.C. a
Sezioni Unite n. 12565/12566/12567 del 22 maggio 2018, atteso che il nostro ordinamento vieta la compensatio lucri cum damno, e considerato che il minore si sottoponeva a visita Persona_1
medico-legale presso il dott. su indicazione della Persona_5
compagnia assicurativa , si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia CP_3
emettere ordine di esibizione ex art. 210 e/o 213 c.p.c. nei confronti degli attori, ai fini della produzione nel presente giudizio di tutta la documentazione comprovante la percezione, da parte dei medesimi, di somme di denaro o altre erogazioni suscettibili di valutazione economica, da questi percepite da parte della compagnia assicurativa in ragione dei fatti e dei presunti danni per cui è causa.”. CP_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 – A seguito di denuncia-querela proposta da e Parte_1
in data 24.5.2014, veniva citata a Parte_2 Controparte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Trento, con atto dd. 1.12.2014, con l'imputazione del reato p. e p. dagli artt. 40 cpv., 590 e 583, n. 2), c.p.
7 (lesioni personali gravi, per aver prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) perché, in qualità di insegnante della scuola primaria di Terlago, Istituto comprensivo Valle dei Laghi, con colpa consistita in negligenza ed imprudenza, aveva omesso di vigilare adeguatamente gli alunni e non aveva impedito all'alunno Parte_3
di lanciare un sasso che attingeva al volto ed ai denti il minore
[...]
cagionandogli lesioni personali gravi Persona_1
consistite nella rottura dei due incisivi centrali.
1.2 – e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
rappresentanti legali ed esercenti la responsabilità genitoriale del minore si costituivano parti civili nel giudizio Persona_1
penale, chiedendo la condanna dell'imputata alla rifusione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 20.000,00 per il minore, e 10.000,00 per ciascun genitore.
1.3 – Con decreto dd. 20.7.2017 il Giudice di Pace ordinava la citazione dei responsabili civili, individuati nella Controparte_2
Parte
(di seguito anche solo e nell'Istituto comprensivo Valle dei
[...]
Laghi.
All'udienza del 29.5.2018 il Giudice dava atto che la
[...]
rappresentava l'Istituto comprensivo Valle dei Controparte_2
Laghi e che dunque il responsabile civile doveva individuarsi nella sola Parte
1.4 – Con sentenza n. 49/2020, pubblicata in data 20.11.2020, il
Giudice di Pace di Trento riteneva colpevole del reato Controparte_1
contestatole e la condannava alla pena di euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Condannava altresì la in CP_1
Parte solido con la al risarcimento dei danni, da quantificare in sede civile, rinviando a tal fine le parti dinanzi al giudice civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro
8 5.000,00 e al risarcimento delle spese di costituzione di parte civile, liquidate in euro 2.800,00, oltre accessori.
Il Giudice riteneva il fatto storico pacifico tra le parti e confermato da tutti i testi escussi: durante la ricreazione l'imputata, insegnante della scuola primaria di Terlago, ometteva di vigilare sugli alunni e di impedire che il minore lanciasse un sasso, che colpiva il Parte_3
volto e i denti di provocandogli la rottura Persona_1
dei due denti incisivi centrali.
Individuava il fondamento della responsabilità omissiva dell'insegnante, ex art. 40 cpv. c.p., nell'art. 2048, comma 2, c.c., nell'art. 61, l. n. 312/1980, nell'art. 10, lett. a), del d.lgs. n. 297/1994, nonché nel CCNL del 14.8.1995.
Riassunti gli esiti dell'istruttoria testimoniale e documentale, ravvisava la colpa dell'insegnante, che con disattenzione non aveva diligentemente guardato a vista gli alunni, né li aveva adeguatamente responsabilizzati, omettendo così di fare il possibile per impedire l'evento, pur essendo lo stesso prevedibile.
Richiamava, sul punto l'elaborazione giurisprudenziale in ordine all'art. 2048 c.c., secondo cui la norma fonda una presunzione di colpa, che può essere vinta solo mediante la prova del caso fortuito, ed evidenziava come l'imputata non avesse affatto fornito la positiva dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento.
Pertanto il Giudice condannava l'imputata alla pena della multa, nonché al risarcimento del danno, in solido con la parte civile, da liquidare in separata sede, e riconosceva una provvisionale immediatamente esecutiva di 5.000,00 Euro.
2.1 – Avverso detta sentenza presentava appello l'imputata, affidandosi a cinque motivi di appello.
Con il primo motivo eccepiva la nullità della sentenza per incompleta ed errata ricostruzione dei fatti e per mancata correlazione tra
9 l'incolpazione e la motivazione. Segnatamente, deduceva che, a fronte dell'imputazione di omessa vigilanza dell'area di gioco e di mancato impedimento del lancio del sasso, il Giudice di Pace - peraltro dando atto dell'adeguatezza del luogo scelto per la ricreazione - aveva invece ritenuto sussistente la diversa condotta di mancata osservazione a vista degli alunni.
Con il secondo motivo lamentava l'omessa o erronea valutazione delle prove assunte in giudizio, dalle quali era emerso che la maestra non poteva guardare a vista ciascun bambino, dovendo vigliare su 25 alunni;
che i due minori stavano giocando tranquillamente, né risultava alcuna passata conflittualità tra loro;
che il lancio del sasso fu del tutto improvviso, repentino e imprevedibile.
Con il terzo motivo si doleva dell'applicazione dei criteri di accertamento della responsabilità civile, non utilizzabili in sede penale, con particolare riferimento alla regola del più probabile che non e alla presunzione di colpa di cui all'art. 2048 c.c..
Con il quarto motivo deduceva l'insussistenza dei comportamenti penalmente rilevanti contestati all'imputata, mancando alcuna prova di una condotta inadempiente della CP_1
Con il quinto motivo contestava la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni e al pagamento della provvisionale.
In primo luogo, ribadiva l'assenza di responsabilità dell'insegnante. Parte In seconda battuta, affermava che la era l'unica responsabile ex lege a risarcire il danno, dovendosi escludere alcuna responsabilità solidale della sig.ra CP_1
Infine, obiettava che non era stata provata l'entità delle lesioni, né degli asseriti danni ad essa conseguenti, non essendo stata disposta alcuna C.T.U. sul punto, sicché il Giudice di Pace avrebbe dovuto rinviare integralmente alla sede civile l'accertamento e la quantificazione dei danni, senza concedere alcuna provvisionale.
10 2.2 – Avverso la sentenza del Giudice di pace presentava altresì appello, con separato atto, la . Controparte_2
Con il primo motivo si doleva della contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Evidenziava che il primo Giudice aveva dato atto che il luogo dove si svolgeva la ricreazione era adeguato, che l'insegnante vigilava su 25 bambini, che subito prima dell'evento lesivo gli alunni stavano giocando tranquillamente tra loro;
e tuttavia, in maniera illogica, oltre che illegittima, era addivenuto ad affermare una presunzione di culpa in vigilando.
Il secondo motivo deduceva l'insussistenza del reato per carenza dell'elemento oggettivo, dell'elemento soggettivo, nonché del nesso causale.
Il terzo motivo contestava la condanna al pagamento della provvisionale, sul rilievo che non fosse stata raggiunta alcuna prova circa i danni patiti, né il Giudice aveva fornito alcuna motivazione sul punto.
2.3 – Con sentenza n. 3/2021, pubblicata in data 29.6.2021, il
Tribunale di Trento, Sezione Penale, confermava la sentenza del Giudice di Pace impugnata, condannando al pagamento delle Controparte_1
ulteriori spese processuali e alla rifusione delle spese di lite della fase a favore delle parti civili.
Richiamava la motivazione del primo giudice affermando di condividerla e riteneva raggiunta la piena prova della responsabilità dell'imputata, che non aveva controllato il luogo caratterizzato dalla presenza di sassi e non aveva vigilato sul comportamento dei due alunni.
Riteneva altresì congrue le statuizioni civili.
3. – Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione, con separati atti, e la . Controparte_1 Controparte_2
3.1 – La si affidava a tre motivi di Controparte_2
impugnazione.
11 Con il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in risposta al primo motivo di appello formulato dalla
Parte in ordine alle carenze logico-motivazionali della decisione di primo grado.
Con il secondo motivo eccepiva la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione al secondo motivo di appello, con cui si era chiesta l'assoluzione dell'imputata per insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Con il terzo motivo affermava la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio di motivazione in risposta al motivo di appello in ordine alla mancanza di motivazione circa il riconoscimento e la quantificazione della provvisionale.
3.2 – articolava quattro motivi di impugnazione. Controparte_1
Con il primo censurava la sentenza per totale assenza di motivazione in relazione al primo motivo di appello dell'imputata, vertente sulla incompleta ed erronea ricostruzione dei fatti e sulla mancata correlazione tra contestazione e sentenza.
Con il secondo motivo assumeva la nullità della sentenza per totale assenza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello, inerente alla omessa o erronea valutazione delle prove assunte in giudizio.
Con il terzo motivo lamentava l'assenza di motivazione in relazione al terzo motivo di appello, riguardante i criteri applicati per ritenere la penale responsabilità dell'imputata.
Con il quarto motivo deduceva la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione in ordine al motivo di appello riguardante la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione della provvisionale.
12 3.3 – La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con sentenza n.
7599/2023, pubblicata in data 22.2.2023, dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione, annullava la sentenza del Tribunale di Trento, senza rinvio, ai soli effetti penali, accoglieva i motivi di impugnazione relativi alle statuizioni civili e annullava con rinvio, quanto agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Per quanto interessa questa sede, la Corte, accertata l'intervenuta prescrizione del reato, riteneva fondati i motivi di ricorso ai fini delle statuizioni civili, ravvisando il difetto di motivazione della sentenza per aver acriticamente aderito alla decisione di primo grado, senza confrontarsi con le censure sollevate in appello in ordine alla ricostruzione del fatto.
4.1 - Con atto notificato in data 18.5.2023, e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali rappresentanti legali ed esercenti la
[...]
responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
riassumono il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo la condanna di
, in solido con la , al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi patiti, da liquidarsi in € 40.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Contestano i motivi enucleati nell'atto di appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del Giudice di Pace e ribadiscono la fondatezza della pretesa civile.
Quanto alla responsabilità della sig.ra chiariscono che la CP_1
sentenza del Giudice di Pace ha correttamente addebitato una condotta omissiva, non commissiva, alla maestra, in conformità al capo di imputazione.
Affermano che l'insegnante aveva negligentemente omesso di tenere una serie di condotte doverose, idonee a impedire l'evento, quali la verifica dell'idoneità dell'area di gioco, l'allontanamento dei bambini dal luogo
13 pericoloso, la sorveglianza attiva dei minori, la segnalazione dell'impossibilità di vigilare adeguatamente in ragione delle dimensioni troppo estese dell'area, l'ammonimento preventivo degli alunni,
l'interruzione della sequenza di lancio di due sassi. Invero, il luogo in cui si trovavano i minori era pacificamente caratterizzato dalla presenza di sassi di grandi dimensioni, come riconosciuto dalla stessa imputata e confermato dalle dichiarazioni della Dirigente scolastica. Inoltre, la condotta lesiva non era stata improvvisa e repentina, essendosi invece protratta nel tempo. Infine, la stessa IG.ra aveva confessato di CP_1
non aver neppure visto la scena.
In merito ai danni risarcibili, gli attori in riassunzione osservano che i danni patiti dal minore - spese mediche per la rottura dei denti e sofferenze psichiche e fisiche - e dai genitori - sofferenze psichiche e fisiche - sono dimostrati dalle consulenze di parte in atti.
Domandano altresì gli interessi dal giorno del fatto al saldo, oltre alla rivalutazione.
Infine, chiedono la condanna delle controparti alle spese di lite, anche relative ai procedimenti penali, da liquidarsi con aumento dell'80% in ragione della particolare difficoltà del caso.
In sede di comparsa conclusionale, depositata in data 20.11.2024, gli attori in riassunzione, tra l'altro, precisano di aderire alle conclusioni del
C.T.U. in punto quantificazione del danno.
4.2 - si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda nei suoi confronti.
In via preliminare, eccepisce il difetto di legittimazione passiva in forza del disposto di cui all'art. 61, l. n. 312/1980, che prevede la surroga della Pubblica Amministrazione - salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave - nella responsabilità civile del personale scolastico derivante da azioni giudiziarie promosse da terzi. Pertanto, l'insegnante non può
14 essere direttamente convenuta con l'azione di risarcimento del danno, Parte essendo la l'unica legittimata passiva.
Nel merito, nega la propria responsabilità in relazione al fatto lesivo.
Evidenzia che ciascuna insegnante doveva vigilare su circa 25 bambini e che insieme ad altre tre colleghe, doveva sorvegliare 95 bambini;
che i due alunni non avevano mai avuto attriti, né comportamenti aggressivi;
che da anni l'ora di ricreazione si svolgeva in quel parco.
Richiama la testimonianza della scolastica - confermata dalle Tes_5
dichiarazioni delle altre insegnanti - secondo cui, all'esito di indagini interne, era emerso che gli alunni giocavano tranquilli e d'improvviso il bambino aveva lanciato il sasso in aria, senza intenzione di colpire l'altro minore;
l'area di gioco era un normale parco, ed era risultata solo la presenza sul terreno, di “ brecciolino”.
In via subordinata, contesta la quantificazione dei danni chiesti dagli attori, nonché la debenza delle spese legali del procedimento penale.
4.3 - La si è costituita in giudizio, Controparte_2
istando per il rigetto delle domande attoree.
In via preliminare, eccepisce l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio, assumendo che il giudizio a seguito di annullamento ex art. 622 c.p.p. costituisce un processo ex novo e non un giudizio di rinvio in senso tecnico, sicché non integra una prosecuzione della fase rescindente e non ha natura “chiusa”.
Chiede inoltre l'autorizzazione a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice , per essere dalla Controparte_3
stessa manlevata nella denegata ipotesi di condanna.
Infine, eccepisce la carenza di legittimazione passiva in capo alla sig.ra Parte
essendo la l'unica legittimata passiva, ai sensi dell'art. 61, CP_1
comma 2, l. n. 312/1980.
15 Nel merito, contesta la sussistenza di responsabilità sul rilievo che non vi fu alcuna mancanza di sorveglianza, né omissione di preventive misure organizzative e disciplinari e, in ogni caso, l'evento fu eccezionale, imprevedibile, e non prevenibile, ricorrendo un caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale. Sottolinea che, dalle prove assunte nel procedimento penale, è emerso che il parco ove avvenne l'evento era idoneo allo svolgimento della ricreazione;
che in quel momento vi erano sei persone a vigilare;
che il gesto del minore fu del tutto repentino, inconsulto e assolutamente privo dell'intenzione di colpire alcuno.
Censura anche l'esorbitante quantificazione dei danni richiesti dagli attori, contestando la perizia di controparte.
Nega che le spese legali dei precedenti gradi del giudizio penale possano essere addebitate alle odierne convenute, stante l'estinzione del reato per prescrizione e tenuto conto dell'accoglimento dei ricorsi per Cassazione Parte proposti dalla sig.ra e dalla Precisa che gli odierni attori CP_1
non sono intervenuti nel giudizio dinanzi Cassazione, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità solo se ha effettivamente esplicato un'attività difensiva.
Da ultimo, formula richiesta di prove testimoniali e istanza di ordine di esibizione ex art. 210 o 213 c.p.c.
4.4 - Con ordinanza depositata in data 28.12.2023, la Corte di Appello di Trento ha rigettato l'istanza di chiamata in causa di terzi formulata dalla . Ha altresì rigettato le richieste di Controparte_2
prova orale, per irrilevanza, e l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., Parte per inammissibilità, formulate dalla
Ha invece disposto l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai danni lamentati dagli attori in riassunzione. In data 7.6.2024 è stata depositata la C.T.U.
16 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
5. – Osserva la Corte quanto segue.
5.1 Non sussiste improcedibilità delle domande per mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita. Le domande risarcitorie sono state originariamente introdotte nel giudizio penale dove non vige assoggettamento all'obbligo della negoziazione assistita;
si è qui in presenza, in forza di traslatio iudicii, non di un giudizio totalmente nuovo ma di una fase successiva (sia pure con le connotazioni sui generis di cui infra) di quell'originario giudizio.
5.2 Va altresì rigettata la istanza di chiamata di terzo, come da ordinanza del 19.12.2023 cui questo Collegio si riporta, rilevando in ogni caso che non si verte in fattispecie di litisconsorzio necessario e che, quand'anche si ritenesse ammissibile in astratto una siffatta chiamata in questa fase del giudizio, la chiamata di terzo nel caso concreto si rivelerebbe oramai inopportuna
5.3 È invece fondata la eccezione di improcedibilità /inammissibilità della domanda svolta in via diretta verso l'insegnante Secondo CP_1
l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez. Unite, 27 giugno 2002, n. 9346 e Cass. Civ., sez. III, sent. 30 marzo 2010, n. 5067)
l' art 61 comma 2 Legge 11 luglio 1980 n. 312 nel prevedere che l'
Amministrazione si sostituisca nella responsabilità civile dell'insegnante (facendo salva la rivalsa in caso di dolo o colpa grave) esclude in radice che gli insegnanti statali possano esser direttamente convenuti da terzi con azione di risarcimento danni e ciò sia in caso di azioni risarcitorie contrattuali che extracontrattuali . Ai sensi e nei limiti dell'art 16 dello Statuto Speciale per la Parte_5
e del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
[...]
17 di Trento” , le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento: in difetto di normativa di segno diverso adottata dalla Provincia nell'ambito della propria autonomia, la regola di cui all'art 61 comma 2 L n.312/80 si applica anche agli insegnanti della scuola primaria “pubblica” della
Provincia di Trento, spettando a quest'ultima sostituirsi nella responsabilità civile dell'insegnante. Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
5.4 Va premesso che nell'interpretare la disposizione di cui all'art. 622 cod. proc. pen., la Cassazione Penale con sentenza a Sezioni unite,
n. 22065 del 28/01/2021 ha ricostruito nel dettaglio il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ed è giunta all'esito di assai articolata disamina a rimarcare in buona sostanza che l 'assetto generale è ispirato all'idea della tendenziale separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nell'architettura del codice di procedura penale , l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione in tale sede. Ha pertanto affermato che “con
l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l'assetto normativo interdisciplinare sopradescritto che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima”.
18 Ha poi ricostruito “ il sistema” in estrema sintesi - componendo i contrasti precedentemente insorti in seno alla Cassazione Penale ed in linea anche con quanto già statuito dalla Corte d Cassazione civile Terza sezione - nel senso che:
- “ la Corte di cassazione penale non ha il potere di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile dovrà uniformarsi” atteso che “ verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale”
- davanti al Giudice civile del rinvio, va riconosciuto alle parti la facoltà di “emendatio” ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sempre che la domanda così integrata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (ciò sulla falsariga di quando previsto dall' art 183 VI comma n.1 c.pc per come oramai letto dalla giurisprudenza “ civilistica” );
- a sua volta il giudice civile deve operare secondo le regole processuali civilistiche applicabili in tema di nesso causale e di prove,
“in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità” posto che “ il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette”.
Detti principi si sono ormai consolidati sia in seno alla Cassazione penale che a quella civile.
E' stato infatti più volte successivamente ribadito dalla Corte di
Cassazione penale (v. tra le altre Cassazione penale seconda sezione penale sentenza n. 17358 del 22.3.2023) che il “ giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile
19 quale fattispecie autonoma da quella penale….. sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (da ultimo cfr., ad es., Sez. 3 civ., n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267), tant'è che la parte civile assumerà la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto danneggiante (Sez. 6 civ., n. 1754 del 20/01/2022, Rv.
663856).
Nello stesso senso la Corte di Cassazione Civile: si veda, tra le altre,
l'ordinanza n.36524 del 29/12/2023 secondo cui “ A seguito di annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, il giudice civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve procedere a un'autonoma qualificazione del fatto, indipendente dalla formale imputazione penale…”.
Ciò esposto devesi rilevare che l'atto di riassunzione non tiene pienamente conto di quanto sopra.
Nondimeno il perimetro del “rapporto sostanziale dedotto in giudizio” e i termini della controversia civilistica sono comunque ben delineati nell'atto di riassunzione sì da consentire la qualificazione, spettante al giudice, delle relative domande : trattasi in primis di domande risarcitorie svolte dai genitori quali legali rappresentanti del minore verso l' insegnante (difettante di legittimazione passiva ) e verso la per aver subito il minore Controparte_2 [...]
lesioni in forza di sasso lanciato da altro alunno Persona_1
durante la ricreazione scolastica svoltasi in un parco, in contesto di asserita e lamentata inadeguata vigilanza, omesso intervento dell'insegnante nell'occorso, inadeguatezza delle misure preventivamente adottate rispetto all'età dei minori e alle condizioni del luogo ove si è svolta detta ricreazione (v pag 12 -13 atto di riassunzione).
20 Vi è poi anche domanda svolta dai genitori in proprio per il “danno morale e materiale” subito da essi stessi .
La domanda svolta dai genitori quali l.r del minore è indubbiamente domanda qualificabile ex art 2048 secondo comma cc.
E' invero principio consolidato che nel caso in cui si verta in fattispecie di danno causato dall'alunno a sé stesso quando è affidato all'istituto scolastico la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale ex art 1218 cc sia in quanto l'accettazione della iscrizione a scuola è di per sé perfezionamento di un contratto, che importa obblighi di sorveglianza sia in quanto in ogni caso si istituisce tra alunno e scuola un contatto sociale che tiene gli effetti del contratto.
Diversamente, quando viene in rilievo, come nella fattispecie in esame, il caso in cui l'alunno cagiona danni ad un altro, la responsabilità dell'insegnante (e dell'Ente che si “sostituisce”) per il danno cagionato dal fatto illecito dell'alunno ha natura extracontrattuale riconducibile alla fattispecie di cui all'art 2048 secondo comma c.c
(v.sentenza Cassazione terza sezione civile n .5118 d.d 11.11.2022 dep 17.2.2023; v. anche Cass civile ordinanza n. 19110 del settembre
2020 ) .
Il dettato normativo di cui all'art 2048 secondo e terzo comma cc. operante nella fattispecie, pone una presunzione di responsabilità che ammette la prova liberatoria della inevitabilità del danno: grava su chi agisce l'onere di provare l'illecito commesso da altro alunno, mentre grava sull'insegnante (e sul soggetto che lo “sostituisce” in giudizio in forza del rapporto di immedesimazione organica) l'onere di fornire la prova liberatoria integrata dalla “inevitabilità” del danno.
Nel caso in esame è pacifico che in data 8.5.2014 in orario scolastico, durante la ricreazione presso il parco Braidon fra il pranzo e la ripresa delle lezioni, nel primo pomeriggio (verso le 14.10 circa)
[...]
è stato colpito alla bocca da un sasso lanciato da Persona_1
21 un compagno di classe tal riportando lesione agli Persona_6
incisivi inferiori di cui si dirà infra: Il fatto illecito è pertanto pacifico .
Si tratta di verificare se sia stata fornita la prova liberatoria il cui onere grava su parte convenuta in riassunzione.
Detta prova liberatoria si declina sotto due profili: essa invero “ postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto”. (v tra le tante Cass civ. sez. 1 sentenza n 9337 del 9.5.2016) .
Quanto al primo profilo va osservato che nessun teste, sentito nell'ambito del giudizio penale, neppure le insegnanti presenti sul posto
, ha saputo descrivere l'incidente per averlo visto direttamente.
“zio” di ha riferito che i lanci di Persona_7 Persona_1
sarebbero stati due e che ciò gli era stato raccontato lo stesso Per_8
giorno dal minore (il primo sasso non gli avrebbe Persona_9
causato “un gran male” ) : trattasi però di circostanza “ de relato” riferita dal danneggiato che in difetto di precisi diretti riscontri, non può essere valorizzata in questa sede “civilistica”.
La insegnante pur non avendo visto direttamente il ES
lancio del sasso ha comunque affermato, e ciò per averlo constatato personalmente, che i due bambini erano seduti tranquillamente in una zona del parco, poco prima che l' incidente accadesse e di averli poi visti venire verso di lei , entrambi piangenti.
La dirigente scolastica a sua volta ha riferito che non era Tes_4
emersa alcuna ragione di conflittualità tra i due alunni.
22 Il lancio del sasso che ha colpito ai denti è Persona_1
avvenuto dunque in un contesto di gioco tra i due alunni coinvolti che si palesavano seduti e tranquilli, senza pregresse ragioni di conflitto o animosità; trattasi di gesto repentino, tale per cui non può ritenersi che la insegnante presente sul posto e collocatasi “doverosamente” nella posizione prevista dal piano scolastico di vigilanza (di cui si dirà infra), preposta al controllo del settore del parco ove stazionavano detti alunni, potesse essere in grado, una volta avviata quella serie causale, di spiegare un qualche intervento idoneo ad evitare/ limitare la produzione del danno di tal che il fatto che essa non fosse focalizzata nell'osservare detti alunni bensì altri, pure sottoposti alla sua sorveglianza, non rileva ai fini che qui occupano.
Resta invece da verificare, sotto il secondo profilo se fossero state predisposte ed adottate tutte le cautele idonee ad evitare il danno.
Risulta dalle prove assunte in sede penale che la ricreazione si svolgeva in quel parco da anni ed era regolata da un piano dei vigilanza che prevedeva un certo rapporto numero insegnanti/ numero alunni e il posizionamento delle insegnanti in precisi punti a presidiare settori del parco ove si svolgeva la ricreazione;
risulta altresì dalle deposizioni delle insegnanti che hanno riferito in ordine al loro “posizionamento” nell' area, che nel caso concreto quel piano era stato sostanzialmente rispettato (di ciò dà atto anche la Dirigente scolastica)
Nondimeno va rilevato quanto segue
In primo luogo l'area del parco in cui si svolgeva la ricreazione, anche a considerare la sola area che era deputata alla attività di ricreazione secondo il citato piano, era un' area piuttosto ampia: ciò si desume inequivocabilmente dalle foto dimesse valutate in relazione alle prove orali assunte nel giudizio penale. In particolare la foto dello stato dei luoghi n.2 fogliazione 151 (anche ad escludere la parte “inferiore” della foto che secondo la deposizione della direttrice sarebbe Tes_4
23 esclusa dalla zona deputata alla ricreazione) dà conto dell' ampiezza del sedime che comprendeva area giochi (già essa stessa “molto grande” come riferito dalla teste , panchine, alberi e ampia area a Tes_1
prato. Anche la foto 6 fogliaz 157 presa da altra angolazione dà conto dell'estensione dell'area in oggetto (v. deposiz. teste e teste Per_4
in relazione a detta foto). Tes_6
Non è emerso dalle prove testimoniali assunte in sede penale che nell' area dove gli alunni svolgevano le attività ricreative e in particolare nell'area ove si è svolto l'incidente (v. grossomodo segno X nella foto n.1 fogliaz. 144) vi fosse effettivamente materiale di risulta del vicino cantiere;
nel parco vi era comunque quantomeno la presenza di brecciolino e “ sassetti” (v anche deposizione teste . Tes_4
I singoli settori del parco in cui si svolgeva la ricreazione non erano ovviamente recintati e divisi tra loro da barriere fisiche di tal che ben poteva accadere che con riferimento all'area assegnata ad un' insegnante, la docente si trovasse a dover sorvegliare un numero ben più consistente di alunni (dell'ordine di varie decine di alunni) rispetto all'astratto rapporto docente alunno conteggiato nel piano.
Orbene il giudizio di adeguatezza della misure predisposte richiede che si tenga della situazione dei luoghi rapportata all'età degli alunni posto che tanto più la vigilanza essere “accurata” quanto minore è l'età dei soggetti coinvolti.
L'ampiezza dell'area con le connotazioni sopra riferite nonché il numero di alunni “da vigilare”, che solo in astratto era ripartito per numero di insegnanti- di fatto potendosi detti alunni concentrare in maggior numero in un settore dell'area piuttosto che in un altro- rendeva possibile in detto contesto solo una vigilanza “di massima” da parte delle insegnanti sugli alunni e i loro giochi;
altresì la ampiezza dell'area e le caratteristiche sopra evidenziate non consentivano una puntuale verifica preventiva dello stato dell'area stessa e della
24 superficie ove si svolgevano i giochi ma solo al più una verifica assai sommaria.
Ciò può ritenersi al più congruo per gli alunni delle ultime classi, ma non certo con riferimento gli alunni più piccoli, di prima elementare (di età di poco più di sei anni) quali erano all'epoca dei fatti il e il Per_1
danneggiante: è invero necessario per tale fascia di età che l'attività di gioco possa esser monitorata non solo “di massima” ma in modo più puntuale e ravvicinato sì da poter fattivamente prevenire giochi “ inappropriati” ed altresì che le dimensioni e caratteristiche dell' area non siano tali da precludere una specifica e puntuale attività di verifica preventiva dello stato dei luoghi, atta a ragionevolmente consentire di eliminare preventivamente le situazioni favorevoli al determinarsi della serie causale che sfocia nel danno: non può dunque dirsi raggiunta la prova liberatoria. Parte La va peetanto condannata al risarcimento del danno occorso al minore.
Va inanitutto ribadita la inammissibilità delle richieste di prove orali formulate dalla PAT e segnatamente di quelle sub cap 9.10 e 11 trattandosi di capitoli del tutto generici, privi di indicazioni temporali e di qualsivoglia riferimento all' entità delle pretese somme , dovendosi altresì rigettare la istanza di esibizione in quanto del tutto “esplorativa”.
E' stata espletata CTU che ha dato conto che le lesioni riportate dal minore sono consistite in una frattura coronale non complicata da esposizione del tessuto pulpare a carico degli elementi dentali 31 e 41; il
CTU ha constatato che le lesioni sono state immediatamente trattate con successo in ambito odontoiatrico e ha dato atto che “Allo stato attuale viene confermata ad oggi la vitalità dei denti traumatizzati, senza necessità di ulteriore trattamento odontoiatrico;
permane una minima deformazione margine incisale su entrambe i denti (3.1 e 4.1), per ora non trattata per la stabilità del lavoro in precedenza eseguito”.
25 In ragione di quanto sopra il CTU ha ritenuto sussistente una inabilità temporanea parziale al 25% di gg 15 (quindici) e un danno biologico permanente (danno dinamico relazionale) nella misura complessiva del
0,5% (mezzo punto percentuale). Trattasi di valutazione condivisibile posto che la diversa determinazione del CTP di parte appellante (1,5 %)
- come ben rilevato dal CTU nel rispondere alle osservazioni del CTP appellante- poggia su bareme che fanno riferimento alla diversa situazione di intervento protesico che è “ben più invalidante rispetto un trattamento in materiale composito (o per il futuro mediante intarsio in ceramica), “peraltro di una frattura coronale “non complicata da esposizione del tessuto pulpare”, elemento questo prognosticamente
“fortunatamente” molto positivo, che negli anni è stato confermato dal mantenimento della vitalità dei denti traumatizzati”. Da ultimo peraltro gli stessi appellanti con l'atto 15.11.2024 hanno dichiarato di aderire a quanto indicato dal CTU. .
Applicando le Tabelle di Milano aggiornate al 2024 tenuto conto dell'età del minore all'epoca del sinistro (6 anni compiuti) e della determinazione della permanente in 0,5% il danno non patrimoniale risarcibile va determinato nella dimensione sia dinamico-relazionale che di sofferenza soggettiva interiore, in € 849,00 complessivi oltre ad
€ 431,25 per l'invalidità temporanea parziale al 25% per 15 giorni per un totale di € 1280,25.
La somma de qua, va maggiorata degli interessi legali dalla data dell'illecito al saldo, interessi da calcolarsi di anno in anno sulla somma devalutata al maggio 2014, e via via di anno in anno rivalutata fino alla data della pubblicazione della sentenza.
Quanto ai danni patrimoniali vanno riconosciute le spese preventivate, esaminate dal CTU ovvero euro 370,00 (prime due voci del preventivo dd 08.05.2014 di parte appellante), “oltre ad ulteriori complessivi euro 200,00 preventivati per il trattamento in composito
26 (voce n. 5), tenuto conto della descrizione della reale tipologia di intervento eseguito dal curante “Terapia immediata: Protezione della dentina esposta con composito fluido” e che come primo intervento, i costi di Rx e visita medica erano considerati in un'altra voce di preventivo”
La PAT ha evidenziato che non vi è atti alcuna prova dell'esborso della somma di € 370,00 sicchè detta somma non dovrebbe essere riconosciuta ma devesi osservare che la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le spese indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento: come da insegnamenti della Corte di Cassazione (v.da ultimo sia pure in altro ambito, pronuncia n. 17670 del 26 giugno 2024 ) la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, dovendosi invece verificare se i danni esposti possano esser qualificati come conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso in cui vi rientrano anche le spese necessarie per porre rimedio alla situazione dannosa a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte o meno agli esborsi. Si tratta nel caso di specie di spese “odontoiatriche” necessarie per porre rimedio alle lesioni subite dal minore, spese che lo stesso CTU ha ritenuto essere congrue in relazione ai trattamenti richiesti da quella tipologia di lesione e di fatto posti in essere. Detto importo va rivalutato dal maggio 2014 fino alla data della pubblicazione della sentenza e maggiorato di interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate, sino al saldo.
Il CTU ha anche indicato la prevedibilità di una spesa futura per i trattamenti di rinnovo della riabilitazione odontoiatrica a suo tempo eseguita, basata su due possibili alternative allo stato non escludibili a priori (rinnovo in composito / intarsio in ceramica, che hanno costi e
27 tempi di rinnovo diversi), in complessivi euro 4.200,00, somma che si reputa congrua , richiamandosi sul punto le argomentazioni del CTU e
Parte che va dunque posta a carico della con gli interessi legali fino al saldo.
e hanno anche formulato domanda Parte_1 Parte_2
risarcitoria in proprio per il danno da essi subito in ragione dell'incidente occorso al figlio. Non vi è però alcuna specifica allegazione, che consenta di determinare l' an e quantum di detto preteso danno, tenuto peraltro conto del fatto che la “vittima primaria “ ha riportato una lesione permanente assai lieve (0.5%) così come un periodo breve di inabilità temporanea, peraltro solo parziale al 25%: la domanda va dunque rigettata.
Restano la liquidare le spese di lite.
Sul punto va richiamato il principio ormai consolidatosi (v sentenza
Corte di Cass.n. 1570 2023) secondo cui “ se l'azione civile, inizialmente esercitata davanti al giudice penale, prosegue davanti al giudice civile e se è costui a definirla, rigettandola o accogliendola, è costui che deve liquidare le spese di ogni fase in cui quell'azione civile si è svolta.
Posto, in altri termini, che la decisione sulle spese è necessariamente condizionata da quella sul merito, essa non può che essere basata sull'esito globale del giudizio (Cass.15506/ 2018), ed è per tale motivo che, nel caso di giudizio di rinvio, all'interno di un procedimento civile, il giudice del rinvio deve liquidare anche le spese dell'intero processo a favore della parte, che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio
(Cass. 1407/ 2020).
Questa regola non cambia sol perché l'azione civile è dapprima esercitata nel processo penale e poi "trasferita" in quello civile: è la medesima azione civile, che viene definita dal giudice del rinvio in sede civile, il quale dunque nel regolare le spese, a seguito della definitiva
28 decisione nel merito, deve tener conto di ogni fase e grado in cui quell'azione civile si è svolta”. Nello stesso senso anche ordinanza Cass civ n. 15290 del 31.5.2024 secondo cui non si tratta di provvedere sulle spese sostenute nel processo penale per l'accertamento dei reati, bensì di provvedere sulle spese concernenti il rapporto processuale tra le parti del giudizio civile (ivi compreso il rapporto processuale tra le parti private del processo penale: art. 541 cod. proc. pen.) tenendosi conto dell'esito complessivo della controversia tra loro intercorsa (Cass.
18/03/2014, 6259; Cass. 12/04/2018, n. 9064; Cass. 6/10/2021, n.
27056).
Dette spese vanno liquidate avuto riguardo alle “tariffe” aggiornate con il DM 147 del 13.8.2022 posto che è principio consolidato che i compensi del difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento della stessa ( o con la cessazione dell'incarico professionale) distinguendosi solo il giudizio di legittimità per il quale essi vanno invece liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento del medesimo;
(v. Cass. Civ sez. VI – 1, ordinanza 20 giugno n. 18680, Cass. civ., sez. II, ord., 3 settembre 2021, n. 23873): nel caso di specie va dunque fatto riferimento per i gradi di merito alle tabelle vigenti al momento del presente giudizio di rinvio e così pure per il giudizio di legittimità che si è concluso nel 2023 quando dunque già era entrato in vigore il citato DM
Atteso l' esito complessivo del giudizio la va Controparte_2
condannata a rifondere agli attori in riassunzione le spese di lite dei vari gradi di giudizio che vengono liquidate, in valori medi, per il grado davanti al Giudice di Pace in € 2269,00 e per il grado davanti al
Tribunale monocratico in € 3592,00, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
29 Non vi è prova di svolgimento di attività nel grado svoltosi presso la
Corte di Cassazione.
Per il presente grado di giudizio, il valore della controversia viene determinato non sul disputatum ma con il correttivo del decisum , posto che i danni sono stati liquidati in misura assai inferiore al richiesto: va applicato lo scaglione di valore da compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,0 in importi medi : le spese di lite vengono pertanto liquidate in € 5809,00 per compensi professionali oltre €
547,00 per spese esenti ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della
[...]
. Controparte_2
A loro volta gli odierni attori in riassunzione vanno condannati a rifondere a le spese sostenute per difendersi dalla Controparte_1
domanda risarcitoria della parte civile liquidate nei minimi per i gradi davanti al Giudice di Pace, al Tribunale e alla Corte di Cassazione - posto che le difese della hanno riguardato in tali gradi anche la CP_1
sua posizione quale imputata nel procedimento penale - e dunque €
1135,00 davanti al Giudice di pace, € 1797,00 davanti al Tribunale monocratico ed € 3167,00 davanti alla Corte di Cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge
Per il presente grado di rinvio che ha riguardato esclusivamente il rapporto processuale “civile” le spese di lite vengono liquidate in valori medi ovvero in € 5809,00 per compensi oltre spese generali ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sulla causa di rinvio ex art. 622 c.p.p. riassunta da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , ogni altra domanda ed eccezione Controparte_2
rigettate
30 1)dichiara il difetto di legittimazione processuale di Controparte_1
2)condanna la a corrispondere a Controparte_2
e quali legali rappresentanti di Parte_2 Parte_1 [...]
Persona_1
- l'importo di € 1280,25 da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data dell'illecito al saldo, da calcolarsi di anno in anno sulla somma devalutata al maggio 2014 e via via di anno in anno rivalutata fino alla data della pubblicazione della sentenza;
-l'importo di € 670,00 da rivalutarsi dal maggio 2014 fino alla data della pubblicazione della sentenza e da maggiorarsi di interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutata, sino al saldo.
- l'importo di € 4200,00 con gli interessi legali sino al saldo.
3)Rigetta le domande risarcitorie formulate da e Parte_1
“in proprio” Parte_2
4)Condanna la a rifondere agli attori in Controparte_2
riassunzione le spese di lite che liquida:
- per il grado davanti al Giudice di Pace in € 2269,00 per compensi professionali
- per il grado davanti al Tribunale monocratico in € 3592,00 per compensi professionali
- per il presente grado in € 5809,00 per compensi professionali ed in € 547,00 per spese esenti il tutto oltre spese generali ed accessori di legge .
5)pone le spese di CTU definitivamente a carico della CP_2
[...]
6)condanna gli attori in riassunzione a rifondere a le Controparte_1
spese di lite che liquida:
- per il grado davanti al Giudice di Pace in € 1135,00 per compensi professionali
31 - per il grado davanti al Tribunale monocratico in € 1797,00 per compensi professionali
- per il giudizio di Cassazione in € 3167,00, per compensi professionali
- per il presente grado in € 5809,00 per compensi professionali il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Deciso in Trento, Camera di consiglio del 11.2.2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa
Guzzo Liliana
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
405 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa riassunta in appello ex art. 622 c.p.p. con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2023 da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 18.11.1974 e (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], per sé e quali C.F._2
legali rappresentati ed esercenti la responsabilità genitoriale del minore
(C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...], C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Valer Giuliano del Foro di Trento
- attori in riassunzione - contro
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._4
Sopramonte (TN) il 26.8.1969, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carta
Attilio e Tomaselli Stefano del Foro di Trento
1 - convenuta in riassunzione - nonché contro
(P. IVA , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Presidente della Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aschbacher Kurt del foro di Bolzano
- convenuta in riassunzione -
Oggetto: lesione personale
In punto: rinvio ex art. 622 c.p.p. a seguito di sentenza n. 7599/2023 della Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale
CONCLUSIONI per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta avanzata dalla difesa della stessa;
Controparte_1
Respingersi tutte le richieste ed eccezioni della P.A.T. ed un particolare: i) l'eccezione di improcedibilità in quanto totalmente infondata ed avulsa dal presente contesto normativo e processuale;
ii) respingersi la richiesta di chiamata del terzo in quanto tardiva e comunque inammissibile nel presente contesto normativo e processuale;
iii) l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta trattandosi di litisconsorte necessaria;
iv) le richieste Controparte_1
istruttorie in quanto palesemente sovrabbondanti, ripetitive e inutili.
IN PRINCIPALITÀ: accertata la responsabilità civile di e del Controparte_1
responsabile civile in ordine ai fatti di cui Controparte_2
all'imputazione relativo al procedimento penale 777/14-21 bis R.G.N.R.
(Proc. rep. TN) condannare gli stessi alla refusione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (danno biologico, alla salute, morale, esistenziale), nella misura indicata dalla CTU, alla quale la parte
2 aderisce, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, anche con giudizio equitativo, oltre agli interessi dalla data del fatto al saldo ed al danno da svalutazione economica.
IN SUBORDINE: accertata la responsabilità civile di e del Controparte_1
responsabile civile in ordine ai fatti di cui Controparte_2
all'imputazione relativo al procedimento penale 777/14-21 bis R.G.N.R.
(Proc. rep. TN) condannare gli stessi a condanna generica alla refusione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (danno biologico, alla salute, morale, esistenziale), rimettendosi al giudizio civile per la determinazione del quantum.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anticipazioni e onorari di tutti i precedenti gradi del giudizio, come indicati in atto introduttivo, ivi compreso il giudizio di legittimità e con accollo a e del responsabile civile Controparte_1
delle spese e competenze del presente grado del Controparte_2
giudizio, delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, sempre oltre I.V.A.
e tassa C.n.p.a. e rimborso forfettario 15,00% spese.” per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, per le causali di cui in atti, in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine alle domande azionate Controparte_1
da parte degli attori, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
in via principale rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande di risarcimento danni formulate nei confronti della convenuta
Controparte_1
in ogni caso
3 con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a spese generali 15%,
CNPA ed IVA come per legge.” per : Controparte_2
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in via preliminare:
-per le ragioni esposte sub punto 3.1.1 della comparsa di costituzione di data 07.09.2023 accertare il mancato esperimento da parte degli attori del procedimento di negoziazione assistita e, per effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
-per i motivi esposti sub punto 3.1.2 della comparsa di costituzione di data 07.09.2023 autorizzare la Controparte_2
alla chiamata in causa di Controparte_3
(p.i. , con sede legale in 1029 Vienna (Austria), C.F._5
Untere Donaustraße n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, disporre lo spostamento della prima udienza per effettuare la citazione del suddetto terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., tenuto conto del fatto che il terzo ha sede all'estero;
-per i motivi esposti sub punto 3.1.3 della comparsa di costituzione di data 07.09.2023 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta e per l'effetto Controparte_1
estrometterla dal presente giudizio e/o comunque respingere le richieste nei suoi confronti come svolte da parte attrice;
Nel merito: per le ragioni ed i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare tutte le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della Controparte_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
[...]
Nel merito in via subordinata:
-per i motivi di cui in causa, previo accertamento che il danno è inferiore a quanto ex adverso dedotto, detratte le somme altrimenti
4 percepite dai ricorrenti per gli stessi fatti di causa, ridurre proporzionalmente l'importo del risarcimento denegatamente dovuto agli stessi, anche con riferimento alle spese di giudizio;
In ogni caso:
-con vittoria delle spese di giudizio e spese generali al 15%, oltre a
IVA e CAP;
In via istruttoria:
-per le ragioni esposte sub punto 4.3, si chiede di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova nonché prova contraria sui capitoli di prova di controparte denegatamente ammessi, con riserva di ogni altra incombenza istruttoria:
1.Vero che il giorno 08.05.2014 presso il parco giochi comunale
“Braidon” si svolgeva la ricreazione degli alunni della Scuola primaria di Terlago?
2.Vero che in tale occasione erano presenti presso il parco giochi comunale Braidon gli alunni e Persona_1 [...]
? Parte_3
3.Vero che nel corso della ricreazione che si svolgeva presso il parco giochi comunale Braidon, il minore Parte_3
scagliava improvvisamente un sasso che attingeva l'alunno
[...]
sul volto? Persona_1
4.Vero che secondo il Piano di vigilanza per l'anno 2014 in vigore presso la Scuola primaria di Terlago, era previsto ed approvato l'utilizzo del parco giochi comunale Braidon come luogo deputato allo svolgimento della ricreazione? (si rammostri al teste il doc. n. Parte 4 di;
5.Vero che secondo il suddetto Piano di vigilanza per l'anno 2014 era prescritto che il rapporto tra personale di sorveglianza ed alunni nel corso delle ricreazioni in luoghi aperti dovesse essere
5 pari ad almeno 1/25? (si rammostri al teste il doc. n. 4 di parte Parte ;
6.Vero che al momento del verificarsi del sinistro erano presenti nel parco comunale Braidon le insegnanti ES
, e le Testimone_2 Persona_2 Controparte_1
ausiliarie e (si rammostri al Persona_3 Persona_4
Parte teste il doc. 5 di parte;
7.Vero che al momento del verificarsi del sinistro il parco comunale Braidon era disseminato di pietre?
8.Vero che in data 30.09.2015 il minore Persona_1
si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott.
[...]
di Trento, su indicazione della propria Persona_5
compagnia assicurativa? (si rammostri al teste il doc. n. 6 di parte Parte ;
9.Vero che in ragione degli eventi per cui è causa e della sottoposizione alla visita medico-legale presso il dott.
[...]
il minore e i suoi Per_5 Persona_1
genitori hanno percepito somme di denaro da parte della polizza infortuni della Provincia di Trento INA ASSITALIA?
10.Vero che in ragione degli eventi per cui è causa il minore e i suoi genitori hanno percepito Persona_1
somme di denaro od altre erogazioni suscettibili di valutazione economica da parte di una loro assicurazione privata per infortuni?
11.Vero che in ragione degli eventi per cui è causa il minore e i suoi genitori hanno percepito Persona_1
somme di denaro od altre erogazioni suscettibili di valutazione economica da parte di una loro assicurazione privata per malattia?
Si indicano quali testi:
Testimone_3
; Tes_3 Testimone_2
6 ; Tes_3 Persona_2
; Tes_3 Persona_3
- signora Persona_4
tutte in qualità di insegnanti presso la Scuola primaria di Terlago nell'anno 2014, da sentirsi sui capitoli di prova da 1 a 7;
- dott.ssa dirigente scolastica dell'Istituto Testimone_4
Comprensivo Valle dei Laghi (TN), sui capitoli da 1 a 7;
-dott. medico-legale da sentirsi sui capitoli di Persona_5
prova da 8 a 11;
***
Si insiste per l'ammissione a controprova sui capitoli testimoniale avversari denegatamente ammessi.
***
Anche in ragione di quanto statuito dalle sentenze rese dalla S.C. a
Sezioni Unite n. 12565/12566/12567 del 22 maggio 2018, atteso che il nostro ordinamento vieta la compensatio lucri cum damno, e considerato che il minore si sottoponeva a visita Persona_1
medico-legale presso il dott. su indicazione della Persona_5
compagnia assicurativa , si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia CP_3
emettere ordine di esibizione ex art. 210 e/o 213 c.p.c. nei confronti degli attori, ai fini della produzione nel presente giudizio di tutta la documentazione comprovante la percezione, da parte dei medesimi, di somme di denaro o altre erogazioni suscettibili di valutazione economica, da questi percepite da parte della compagnia assicurativa in ragione dei fatti e dei presunti danni per cui è causa.”. CP_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 – A seguito di denuncia-querela proposta da e Parte_1
in data 24.5.2014, veniva citata a Parte_2 Controparte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Trento, con atto dd. 1.12.2014, con l'imputazione del reato p. e p. dagli artt. 40 cpv., 590 e 583, n. 2), c.p.
7 (lesioni personali gravi, per aver prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) perché, in qualità di insegnante della scuola primaria di Terlago, Istituto comprensivo Valle dei Laghi, con colpa consistita in negligenza ed imprudenza, aveva omesso di vigilare adeguatamente gli alunni e non aveva impedito all'alunno Parte_3
di lanciare un sasso che attingeva al volto ed ai denti il minore
[...]
cagionandogli lesioni personali gravi Persona_1
consistite nella rottura dei due incisivi centrali.
1.2 – e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
rappresentanti legali ed esercenti la responsabilità genitoriale del minore si costituivano parti civili nel giudizio Persona_1
penale, chiedendo la condanna dell'imputata alla rifusione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 20.000,00 per il minore, e 10.000,00 per ciascun genitore.
1.3 – Con decreto dd. 20.7.2017 il Giudice di Pace ordinava la citazione dei responsabili civili, individuati nella Controparte_2
Parte
(di seguito anche solo e nell'Istituto comprensivo Valle dei
[...]
Laghi.
All'udienza del 29.5.2018 il Giudice dava atto che la
[...]
rappresentava l'Istituto comprensivo Valle dei Controparte_2
Laghi e che dunque il responsabile civile doveva individuarsi nella sola Parte
1.4 – Con sentenza n. 49/2020, pubblicata in data 20.11.2020, il
Giudice di Pace di Trento riteneva colpevole del reato Controparte_1
contestatole e la condannava alla pena di euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Condannava altresì la in CP_1
Parte solido con la al risarcimento dei danni, da quantificare in sede civile, rinviando a tal fine le parti dinanzi al giudice civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro
8 5.000,00 e al risarcimento delle spese di costituzione di parte civile, liquidate in euro 2.800,00, oltre accessori.
Il Giudice riteneva il fatto storico pacifico tra le parti e confermato da tutti i testi escussi: durante la ricreazione l'imputata, insegnante della scuola primaria di Terlago, ometteva di vigilare sugli alunni e di impedire che il minore lanciasse un sasso, che colpiva il Parte_3
volto e i denti di provocandogli la rottura Persona_1
dei due denti incisivi centrali.
Individuava il fondamento della responsabilità omissiva dell'insegnante, ex art. 40 cpv. c.p., nell'art. 2048, comma 2, c.c., nell'art. 61, l. n. 312/1980, nell'art. 10, lett. a), del d.lgs. n. 297/1994, nonché nel CCNL del 14.8.1995.
Riassunti gli esiti dell'istruttoria testimoniale e documentale, ravvisava la colpa dell'insegnante, che con disattenzione non aveva diligentemente guardato a vista gli alunni, né li aveva adeguatamente responsabilizzati, omettendo così di fare il possibile per impedire l'evento, pur essendo lo stesso prevedibile.
Richiamava, sul punto l'elaborazione giurisprudenziale in ordine all'art. 2048 c.c., secondo cui la norma fonda una presunzione di colpa, che può essere vinta solo mediante la prova del caso fortuito, ed evidenziava come l'imputata non avesse affatto fornito la positiva dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento.
Pertanto il Giudice condannava l'imputata alla pena della multa, nonché al risarcimento del danno, in solido con la parte civile, da liquidare in separata sede, e riconosceva una provvisionale immediatamente esecutiva di 5.000,00 Euro.
2.1 – Avverso detta sentenza presentava appello l'imputata, affidandosi a cinque motivi di appello.
Con il primo motivo eccepiva la nullità della sentenza per incompleta ed errata ricostruzione dei fatti e per mancata correlazione tra
9 l'incolpazione e la motivazione. Segnatamente, deduceva che, a fronte dell'imputazione di omessa vigilanza dell'area di gioco e di mancato impedimento del lancio del sasso, il Giudice di Pace - peraltro dando atto dell'adeguatezza del luogo scelto per la ricreazione - aveva invece ritenuto sussistente la diversa condotta di mancata osservazione a vista degli alunni.
Con il secondo motivo lamentava l'omessa o erronea valutazione delle prove assunte in giudizio, dalle quali era emerso che la maestra non poteva guardare a vista ciascun bambino, dovendo vigliare su 25 alunni;
che i due minori stavano giocando tranquillamente, né risultava alcuna passata conflittualità tra loro;
che il lancio del sasso fu del tutto improvviso, repentino e imprevedibile.
Con il terzo motivo si doleva dell'applicazione dei criteri di accertamento della responsabilità civile, non utilizzabili in sede penale, con particolare riferimento alla regola del più probabile che non e alla presunzione di colpa di cui all'art. 2048 c.c..
Con il quarto motivo deduceva l'insussistenza dei comportamenti penalmente rilevanti contestati all'imputata, mancando alcuna prova di una condotta inadempiente della CP_1
Con il quinto motivo contestava la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni e al pagamento della provvisionale.
In primo luogo, ribadiva l'assenza di responsabilità dell'insegnante. Parte In seconda battuta, affermava che la era l'unica responsabile ex lege a risarcire il danno, dovendosi escludere alcuna responsabilità solidale della sig.ra CP_1
Infine, obiettava che non era stata provata l'entità delle lesioni, né degli asseriti danni ad essa conseguenti, non essendo stata disposta alcuna C.T.U. sul punto, sicché il Giudice di Pace avrebbe dovuto rinviare integralmente alla sede civile l'accertamento e la quantificazione dei danni, senza concedere alcuna provvisionale.
10 2.2 – Avverso la sentenza del Giudice di pace presentava altresì appello, con separato atto, la . Controparte_2
Con il primo motivo si doleva della contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Evidenziava che il primo Giudice aveva dato atto che il luogo dove si svolgeva la ricreazione era adeguato, che l'insegnante vigilava su 25 bambini, che subito prima dell'evento lesivo gli alunni stavano giocando tranquillamente tra loro;
e tuttavia, in maniera illogica, oltre che illegittima, era addivenuto ad affermare una presunzione di culpa in vigilando.
Il secondo motivo deduceva l'insussistenza del reato per carenza dell'elemento oggettivo, dell'elemento soggettivo, nonché del nesso causale.
Il terzo motivo contestava la condanna al pagamento della provvisionale, sul rilievo che non fosse stata raggiunta alcuna prova circa i danni patiti, né il Giudice aveva fornito alcuna motivazione sul punto.
2.3 – Con sentenza n. 3/2021, pubblicata in data 29.6.2021, il
Tribunale di Trento, Sezione Penale, confermava la sentenza del Giudice di Pace impugnata, condannando al pagamento delle Controparte_1
ulteriori spese processuali e alla rifusione delle spese di lite della fase a favore delle parti civili.
Richiamava la motivazione del primo giudice affermando di condividerla e riteneva raggiunta la piena prova della responsabilità dell'imputata, che non aveva controllato il luogo caratterizzato dalla presenza di sassi e non aveva vigilato sul comportamento dei due alunni.
Riteneva altresì congrue le statuizioni civili.
3. – Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione, con separati atti, e la . Controparte_1 Controparte_2
3.1 – La si affidava a tre motivi di Controparte_2
impugnazione.
11 Con il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in risposta al primo motivo di appello formulato dalla
Parte in ordine alle carenze logico-motivazionali della decisione di primo grado.
Con il secondo motivo eccepiva la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione al secondo motivo di appello, con cui si era chiesta l'assoluzione dell'imputata per insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Con il terzo motivo affermava la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio di motivazione in risposta al motivo di appello in ordine alla mancanza di motivazione circa il riconoscimento e la quantificazione della provvisionale.
3.2 – articolava quattro motivi di impugnazione. Controparte_1
Con il primo censurava la sentenza per totale assenza di motivazione in relazione al primo motivo di appello dell'imputata, vertente sulla incompleta ed erronea ricostruzione dei fatti e sulla mancata correlazione tra contestazione e sentenza.
Con il secondo motivo assumeva la nullità della sentenza per totale assenza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello, inerente alla omessa o erronea valutazione delle prove assunte in giudizio.
Con il terzo motivo lamentava l'assenza di motivazione in relazione al terzo motivo di appello, riguardante i criteri applicati per ritenere la penale responsabilità dell'imputata.
Con il quarto motivo deduceva la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione in ordine al motivo di appello riguardante la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione della provvisionale.
12 3.3 – La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con sentenza n.
7599/2023, pubblicata in data 22.2.2023, dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione, annullava la sentenza del Tribunale di Trento, senza rinvio, ai soli effetti penali, accoglieva i motivi di impugnazione relativi alle statuizioni civili e annullava con rinvio, quanto agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Per quanto interessa questa sede, la Corte, accertata l'intervenuta prescrizione del reato, riteneva fondati i motivi di ricorso ai fini delle statuizioni civili, ravvisando il difetto di motivazione della sentenza per aver acriticamente aderito alla decisione di primo grado, senza confrontarsi con le censure sollevate in appello in ordine alla ricostruzione del fatto.
4.1 - Con atto notificato in data 18.5.2023, e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali rappresentanti legali ed esercenti la
[...]
responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
riassumono il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo la condanna di
, in solido con la , al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi patiti, da liquidarsi in € 40.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Contestano i motivi enucleati nell'atto di appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del Giudice di Pace e ribadiscono la fondatezza della pretesa civile.
Quanto alla responsabilità della sig.ra chiariscono che la CP_1
sentenza del Giudice di Pace ha correttamente addebitato una condotta omissiva, non commissiva, alla maestra, in conformità al capo di imputazione.
Affermano che l'insegnante aveva negligentemente omesso di tenere una serie di condotte doverose, idonee a impedire l'evento, quali la verifica dell'idoneità dell'area di gioco, l'allontanamento dei bambini dal luogo
13 pericoloso, la sorveglianza attiva dei minori, la segnalazione dell'impossibilità di vigilare adeguatamente in ragione delle dimensioni troppo estese dell'area, l'ammonimento preventivo degli alunni,
l'interruzione della sequenza di lancio di due sassi. Invero, il luogo in cui si trovavano i minori era pacificamente caratterizzato dalla presenza di sassi di grandi dimensioni, come riconosciuto dalla stessa imputata e confermato dalle dichiarazioni della Dirigente scolastica. Inoltre, la condotta lesiva non era stata improvvisa e repentina, essendosi invece protratta nel tempo. Infine, la stessa IG.ra aveva confessato di CP_1
non aver neppure visto la scena.
In merito ai danni risarcibili, gli attori in riassunzione osservano che i danni patiti dal minore - spese mediche per la rottura dei denti e sofferenze psichiche e fisiche - e dai genitori - sofferenze psichiche e fisiche - sono dimostrati dalle consulenze di parte in atti.
Domandano altresì gli interessi dal giorno del fatto al saldo, oltre alla rivalutazione.
Infine, chiedono la condanna delle controparti alle spese di lite, anche relative ai procedimenti penali, da liquidarsi con aumento dell'80% in ragione della particolare difficoltà del caso.
In sede di comparsa conclusionale, depositata in data 20.11.2024, gli attori in riassunzione, tra l'altro, precisano di aderire alle conclusioni del
C.T.U. in punto quantificazione del danno.
4.2 - si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda nei suoi confronti.
In via preliminare, eccepisce il difetto di legittimazione passiva in forza del disposto di cui all'art. 61, l. n. 312/1980, che prevede la surroga della Pubblica Amministrazione - salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave - nella responsabilità civile del personale scolastico derivante da azioni giudiziarie promosse da terzi. Pertanto, l'insegnante non può
14 essere direttamente convenuta con l'azione di risarcimento del danno, Parte essendo la l'unica legittimata passiva.
Nel merito, nega la propria responsabilità in relazione al fatto lesivo.
Evidenzia che ciascuna insegnante doveva vigilare su circa 25 bambini e che insieme ad altre tre colleghe, doveva sorvegliare 95 bambini;
che i due alunni non avevano mai avuto attriti, né comportamenti aggressivi;
che da anni l'ora di ricreazione si svolgeva in quel parco.
Richiama la testimonianza della scolastica - confermata dalle Tes_5
dichiarazioni delle altre insegnanti - secondo cui, all'esito di indagini interne, era emerso che gli alunni giocavano tranquilli e d'improvviso il bambino aveva lanciato il sasso in aria, senza intenzione di colpire l'altro minore;
l'area di gioco era un normale parco, ed era risultata solo la presenza sul terreno, di “ brecciolino”.
In via subordinata, contesta la quantificazione dei danni chiesti dagli attori, nonché la debenza delle spese legali del procedimento penale.
4.3 - La si è costituita in giudizio, Controparte_2
istando per il rigetto delle domande attoree.
In via preliminare, eccepisce l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio, assumendo che il giudizio a seguito di annullamento ex art. 622 c.p.p. costituisce un processo ex novo e non un giudizio di rinvio in senso tecnico, sicché non integra una prosecuzione della fase rescindente e non ha natura “chiusa”.
Chiede inoltre l'autorizzazione a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice , per essere dalla Controparte_3
stessa manlevata nella denegata ipotesi di condanna.
Infine, eccepisce la carenza di legittimazione passiva in capo alla sig.ra Parte
essendo la l'unica legittimata passiva, ai sensi dell'art. 61, CP_1
comma 2, l. n. 312/1980.
15 Nel merito, contesta la sussistenza di responsabilità sul rilievo che non vi fu alcuna mancanza di sorveglianza, né omissione di preventive misure organizzative e disciplinari e, in ogni caso, l'evento fu eccezionale, imprevedibile, e non prevenibile, ricorrendo un caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale. Sottolinea che, dalle prove assunte nel procedimento penale, è emerso che il parco ove avvenne l'evento era idoneo allo svolgimento della ricreazione;
che in quel momento vi erano sei persone a vigilare;
che il gesto del minore fu del tutto repentino, inconsulto e assolutamente privo dell'intenzione di colpire alcuno.
Censura anche l'esorbitante quantificazione dei danni richiesti dagli attori, contestando la perizia di controparte.
Nega che le spese legali dei precedenti gradi del giudizio penale possano essere addebitate alle odierne convenute, stante l'estinzione del reato per prescrizione e tenuto conto dell'accoglimento dei ricorsi per Cassazione Parte proposti dalla sig.ra e dalla Precisa che gli odierni attori CP_1
non sono intervenuti nel giudizio dinanzi Cassazione, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità solo se ha effettivamente esplicato un'attività difensiva.
Da ultimo, formula richiesta di prove testimoniali e istanza di ordine di esibizione ex art. 210 o 213 c.p.c.
4.4 - Con ordinanza depositata in data 28.12.2023, la Corte di Appello di Trento ha rigettato l'istanza di chiamata in causa di terzi formulata dalla . Ha altresì rigettato le richieste di Controparte_2
prova orale, per irrilevanza, e l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., Parte per inammissibilità, formulate dalla
Ha invece disposto l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai danni lamentati dagli attori in riassunzione. In data 7.6.2024 è stata depositata la C.T.U.
16 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
5. – Osserva la Corte quanto segue.
5.1 Non sussiste improcedibilità delle domande per mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita. Le domande risarcitorie sono state originariamente introdotte nel giudizio penale dove non vige assoggettamento all'obbligo della negoziazione assistita;
si è qui in presenza, in forza di traslatio iudicii, non di un giudizio totalmente nuovo ma di una fase successiva (sia pure con le connotazioni sui generis di cui infra) di quell'originario giudizio.
5.2 Va altresì rigettata la istanza di chiamata di terzo, come da ordinanza del 19.12.2023 cui questo Collegio si riporta, rilevando in ogni caso che non si verte in fattispecie di litisconsorzio necessario e che, quand'anche si ritenesse ammissibile in astratto una siffatta chiamata in questa fase del giudizio, la chiamata di terzo nel caso concreto si rivelerebbe oramai inopportuna
5.3 È invece fondata la eccezione di improcedibilità /inammissibilità della domanda svolta in via diretta verso l'insegnante Secondo CP_1
l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez. Unite, 27 giugno 2002, n. 9346 e Cass. Civ., sez. III, sent. 30 marzo 2010, n. 5067)
l' art 61 comma 2 Legge 11 luglio 1980 n. 312 nel prevedere che l'
Amministrazione si sostituisca nella responsabilità civile dell'insegnante (facendo salva la rivalsa in caso di dolo o colpa grave) esclude in radice che gli insegnanti statali possano esser direttamente convenuti da terzi con azione di risarcimento danni e ciò sia in caso di azioni risarcitorie contrattuali che extracontrattuali . Ai sensi e nei limiti dell'art 16 dello Statuto Speciale per la Parte_5
e del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
[...]
17 di Trento” , le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento: in difetto di normativa di segno diverso adottata dalla Provincia nell'ambito della propria autonomia, la regola di cui all'art 61 comma 2 L n.312/80 si applica anche agli insegnanti della scuola primaria “pubblica” della
Provincia di Trento, spettando a quest'ultima sostituirsi nella responsabilità civile dell'insegnante. Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
5.4 Va premesso che nell'interpretare la disposizione di cui all'art. 622 cod. proc. pen., la Cassazione Penale con sentenza a Sezioni unite,
n. 22065 del 28/01/2021 ha ricostruito nel dettaglio il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ed è giunta all'esito di assai articolata disamina a rimarcare in buona sostanza che l 'assetto generale è ispirato all'idea della tendenziale separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nell'architettura del codice di procedura penale , l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione in tale sede. Ha pertanto affermato che “con
l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l'assetto normativo interdisciplinare sopradescritto che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima”.
18 Ha poi ricostruito “ il sistema” in estrema sintesi - componendo i contrasti precedentemente insorti in seno alla Cassazione Penale ed in linea anche con quanto già statuito dalla Corte d Cassazione civile Terza sezione - nel senso che:
- “ la Corte di cassazione penale non ha il potere di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile dovrà uniformarsi” atteso che “ verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale”
- davanti al Giudice civile del rinvio, va riconosciuto alle parti la facoltà di “emendatio” ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sempre che la domanda così integrata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (ciò sulla falsariga di quando previsto dall' art 183 VI comma n.1 c.pc per come oramai letto dalla giurisprudenza “ civilistica” );
- a sua volta il giudice civile deve operare secondo le regole processuali civilistiche applicabili in tema di nesso causale e di prove,
“in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità” posto che “ il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette”.
Detti principi si sono ormai consolidati sia in seno alla Cassazione penale che a quella civile.
E' stato infatti più volte successivamente ribadito dalla Corte di
Cassazione penale (v. tra le altre Cassazione penale seconda sezione penale sentenza n. 17358 del 22.3.2023) che il “ giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile
19 quale fattispecie autonoma da quella penale….. sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (da ultimo cfr., ad es., Sez. 3 civ., n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267), tant'è che la parte civile assumerà la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto danneggiante (Sez. 6 civ., n. 1754 del 20/01/2022, Rv.
663856).
Nello stesso senso la Corte di Cassazione Civile: si veda, tra le altre,
l'ordinanza n.36524 del 29/12/2023 secondo cui “ A seguito di annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, il giudice civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve procedere a un'autonoma qualificazione del fatto, indipendente dalla formale imputazione penale…”.
Ciò esposto devesi rilevare che l'atto di riassunzione non tiene pienamente conto di quanto sopra.
Nondimeno il perimetro del “rapporto sostanziale dedotto in giudizio” e i termini della controversia civilistica sono comunque ben delineati nell'atto di riassunzione sì da consentire la qualificazione, spettante al giudice, delle relative domande : trattasi in primis di domande risarcitorie svolte dai genitori quali legali rappresentanti del minore verso l' insegnante (difettante di legittimazione passiva ) e verso la per aver subito il minore Controparte_2 [...]
lesioni in forza di sasso lanciato da altro alunno Persona_1
durante la ricreazione scolastica svoltasi in un parco, in contesto di asserita e lamentata inadeguata vigilanza, omesso intervento dell'insegnante nell'occorso, inadeguatezza delle misure preventivamente adottate rispetto all'età dei minori e alle condizioni del luogo ove si è svolta detta ricreazione (v pag 12 -13 atto di riassunzione).
20 Vi è poi anche domanda svolta dai genitori in proprio per il “danno morale e materiale” subito da essi stessi .
La domanda svolta dai genitori quali l.r del minore è indubbiamente domanda qualificabile ex art 2048 secondo comma cc.
E' invero principio consolidato che nel caso in cui si verta in fattispecie di danno causato dall'alunno a sé stesso quando è affidato all'istituto scolastico la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale ex art 1218 cc sia in quanto l'accettazione della iscrizione a scuola è di per sé perfezionamento di un contratto, che importa obblighi di sorveglianza sia in quanto in ogni caso si istituisce tra alunno e scuola un contatto sociale che tiene gli effetti del contratto.
Diversamente, quando viene in rilievo, come nella fattispecie in esame, il caso in cui l'alunno cagiona danni ad un altro, la responsabilità dell'insegnante (e dell'Ente che si “sostituisce”) per il danno cagionato dal fatto illecito dell'alunno ha natura extracontrattuale riconducibile alla fattispecie di cui all'art 2048 secondo comma c.c
(v.sentenza Cassazione terza sezione civile n .5118 d.d 11.11.2022 dep 17.2.2023; v. anche Cass civile ordinanza n. 19110 del settembre
2020 ) .
Il dettato normativo di cui all'art 2048 secondo e terzo comma cc. operante nella fattispecie, pone una presunzione di responsabilità che ammette la prova liberatoria della inevitabilità del danno: grava su chi agisce l'onere di provare l'illecito commesso da altro alunno, mentre grava sull'insegnante (e sul soggetto che lo “sostituisce” in giudizio in forza del rapporto di immedesimazione organica) l'onere di fornire la prova liberatoria integrata dalla “inevitabilità” del danno.
Nel caso in esame è pacifico che in data 8.5.2014 in orario scolastico, durante la ricreazione presso il parco Braidon fra il pranzo e la ripresa delle lezioni, nel primo pomeriggio (verso le 14.10 circa)
[...]
è stato colpito alla bocca da un sasso lanciato da Persona_1
21 un compagno di classe tal riportando lesione agli Persona_6
incisivi inferiori di cui si dirà infra: Il fatto illecito è pertanto pacifico .
Si tratta di verificare se sia stata fornita la prova liberatoria il cui onere grava su parte convenuta in riassunzione.
Detta prova liberatoria si declina sotto due profili: essa invero “ postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto”. (v tra le tante Cass civ. sez. 1 sentenza n 9337 del 9.5.2016) .
Quanto al primo profilo va osservato che nessun teste, sentito nell'ambito del giudizio penale, neppure le insegnanti presenti sul posto
, ha saputo descrivere l'incidente per averlo visto direttamente.
“zio” di ha riferito che i lanci di Persona_7 Persona_1
sarebbero stati due e che ciò gli era stato raccontato lo stesso Per_8
giorno dal minore (il primo sasso non gli avrebbe Persona_9
causato “un gran male” ) : trattasi però di circostanza “ de relato” riferita dal danneggiato che in difetto di precisi diretti riscontri, non può essere valorizzata in questa sede “civilistica”.
La insegnante pur non avendo visto direttamente il ES
lancio del sasso ha comunque affermato, e ciò per averlo constatato personalmente, che i due bambini erano seduti tranquillamente in una zona del parco, poco prima che l' incidente accadesse e di averli poi visti venire verso di lei , entrambi piangenti.
La dirigente scolastica a sua volta ha riferito che non era Tes_4
emersa alcuna ragione di conflittualità tra i due alunni.
22 Il lancio del sasso che ha colpito ai denti è Persona_1
avvenuto dunque in un contesto di gioco tra i due alunni coinvolti che si palesavano seduti e tranquilli, senza pregresse ragioni di conflitto o animosità; trattasi di gesto repentino, tale per cui non può ritenersi che la insegnante presente sul posto e collocatasi “doverosamente” nella posizione prevista dal piano scolastico di vigilanza (di cui si dirà infra), preposta al controllo del settore del parco ove stazionavano detti alunni, potesse essere in grado, una volta avviata quella serie causale, di spiegare un qualche intervento idoneo ad evitare/ limitare la produzione del danno di tal che il fatto che essa non fosse focalizzata nell'osservare detti alunni bensì altri, pure sottoposti alla sua sorveglianza, non rileva ai fini che qui occupano.
Resta invece da verificare, sotto il secondo profilo se fossero state predisposte ed adottate tutte le cautele idonee ad evitare il danno.
Risulta dalle prove assunte in sede penale che la ricreazione si svolgeva in quel parco da anni ed era regolata da un piano dei vigilanza che prevedeva un certo rapporto numero insegnanti/ numero alunni e il posizionamento delle insegnanti in precisi punti a presidiare settori del parco ove si svolgeva la ricreazione;
risulta altresì dalle deposizioni delle insegnanti che hanno riferito in ordine al loro “posizionamento” nell' area, che nel caso concreto quel piano era stato sostanzialmente rispettato (di ciò dà atto anche la Dirigente scolastica)
Nondimeno va rilevato quanto segue
In primo luogo l'area del parco in cui si svolgeva la ricreazione, anche a considerare la sola area che era deputata alla attività di ricreazione secondo il citato piano, era un' area piuttosto ampia: ciò si desume inequivocabilmente dalle foto dimesse valutate in relazione alle prove orali assunte nel giudizio penale. In particolare la foto dello stato dei luoghi n.2 fogliazione 151 (anche ad escludere la parte “inferiore” della foto che secondo la deposizione della direttrice sarebbe Tes_4
23 esclusa dalla zona deputata alla ricreazione) dà conto dell' ampiezza del sedime che comprendeva area giochi (già essa stessa “molto grande” come riferito dalla teste , panchine, alberi e ampia area a Tes_1
prato. Anche la foto 6 fogliaz 157 presa da altra angolazione dà conto dell'estensione dell'area in oggetto (v. deposiz. teste e teste Per_4
in relazione a detta foto). Tes_6
Non è emerso dalle prove testimoniali assunte in sede penale che nell' area dove gli alunni svolgevano le attività ricreative e in particolare nell'area ove si è svolto l'incidente (v. grossomodo segno X nella foto n.1 fogliaz. 144) vi fosse effettivamente materiale di risulta del vicino cantiere;
nel parco vi era comunque quantomeno la presenza di brecciolino e “ sassetti” (v anche deposizione teste . Tes_4
I singoli settori del parco in cui si svolgeva la ricreazione non erano ovviamente recintati e divisi tra loro da barriere fisiche di tal che ben poteva accadere che con riferimento all'area assegnata ad un' insegnante, la docente si trovasse a dover sorvegliare un numero ben più consistente di alunni (dell'ordine di varie decine di alunni) rispetto all'astratto rapporto docente alunno conteggiato nel piano.
Orbene il giudizio di adeguatezza della misure predisposte richiede che si tenga della situazione dei luoghi rapportata all'età degli alunni posto che tanto più la vigilanza essere “accurata” quanto minore è l'età dei soggetti coinvolti.
L'ampiezza dell'area con le connotazioni sopra riferite nonché il numero di alunni “da vigilare”, che solo in astratto era ripartito per numero di insegnanti- di fatto potendosi detti alunni concentrare in maggior numero in un settore dell'area piuttosto che in un altro- rendeva possibile in detto contesto solo una vigilanza “di massima” da parte delle insegnanti sugli alunni e i loro giochi;
altresì la ampiezza dell'area e le caratteristiche sopra evidenziate non consentivano una puntuale verifica preventiva dello stato dell'area stessa e della
24 superficie ove si svolgevano i giochi ma solo al più una verifica assai sommaria.
Ciò può ritenersi al più congruo per gli alunni delle ultime classi, ma non certo con riferimento gli alunni più piccoli, di prima elementare (di età di poco più di sei anni) quali erano all'epoca dei fatti il e il Per_1
danneggiante: è invero necessario per tale fascia di età che l'attività di gioco possa esser monitorata non solo “di massima” ma in modo più puntuale e ravvicinato sì da poter fattivamente prevenire giochi “ inappropriati” ed altresì che le dimensioni e caratteristiche dell' area non siano tali da precludere una specifica e puntuale attività di verifica preventiva dello stato dei luoghi, atta a ragionevolmente consentire di eliminare preventivamente le situazioni favorevoli al determinarsi della serie causale che sfocia nel danno: non può dunque dirsi raggiunta la prova liberatoria. Parte La va peetanto condannata al risarcimento del danno occorso al minore.
Va inanitutto ribadita la inammissibilità delle richieste di prove orali formulate dalla PAT e segnatamente di quelle sub cap 9.10 e 11 trattandosi di capitoli del tutto generici, privi di indicazioni temporali e di qualsivoglia riferimento all' entità delle pretese somme , dovendosi altresì rigettare la istanza di esibizione in quanto del tutto “esplorativa”.
E' stata espletata CTU che ha dato conto che le lesioni riportate dal minore sono consistite in una frattura coronale non complicata da esposizione del tessuto pulpare a carico degli elementi dentali 31 e 41; il
CTU ha constatato che le lesioni sono state immediatamente trattate con successo in ambito odontoiatrico e ha dato atto che “Allo stato attuale viene confermata ad oggi la vitalità dei denti traumatizzati, senza necessità di ulteriore trattamento odontoiatrico;
permane una minima deformazione margine incisale su entrambe i denti (3.1 e 4.1), per ora non trattata per la stabilità del lavoro in precedenza eseguito”.
25 In ragione di quanto sopra il CTU ha ritenuto sussistente una inabilità temporanea parziale al 25% di gg 15 (quindici) e un danno biologico permanente (danno dinamico relazionale) nella misura complessiva del
0,5% (mezzo punto percentuale). Trattasi di valutazione condivisibile posto che la diversa determinazione del CTP di parte appellante (1,5 %)
- come ben rilevato dal CTU nel rispondere alle osservazioni del CTP appellante- poggia su bareme che fanno riferimento alla diversa situazione di intervento protesico che è “ben più invalidante rispetto un trattamento in materiale composito (o per il futuro mediante intarsio in ceramica), “peraltro di una frattura coronale “non complicata da esposizione del tessuto pulpare”, elemento questo prognosticamente
“fortunatamente” molto positivo, che negli anni è stato confermato dal mantenimento della vitalità dei denti traumatizzati”. Da ultimo peraltro gli stessi appellanti con l'atto 15.11.2024 hanno dichiarato di aderire a quanto indicato dal CTU. .
Applicando le Tabelle di Milano aggiornate al 2024 tenuto conto dell'età del minore all'epoca del sinistro (6 anni compiuti) e della determinazione della permanente in 0,5% il danno non patrimoniale risarcibile va determinato nella dimensione sia dinamico-relazionale che di sofferenza soggettiva interiore, in € 849,00 complessivi oltre ad
€ 431,25 per l'invalidità temporanea parziale al 25% per 15 giorni per un totale di € 1280,25.
La somma de qua, va maggiorata degli interessi legali dalla data dell'illecito al saldo, interessi da calcolarsi di anno in anno sulla somma devalutata al maggio 2014, e via via di anno in anno rivalutata fino alla data della pubblicazione della sentenza.
Quanto ai danni patrimoniali vanno riconosciute le spese preventivate, esaminate dal CTU ovvero euro 370,00 (prime due voci del preventivo dd 08.05.2014 di parte appellante), “oltre ad ulteriori complessivi euro 200,00 preventivati per il trattamento in composito
26 (voce n. 5), tenuto conto della descrizione della reale tipologia di intervento eseguito dal curante “Terapia immediata: Protezione della dentina esposta con composito fluido” e che come primo intervento, i costi di Rx e visita medica erano considerati in un'altra voce di preventivo”
La PAT ha evidenziato che non vi è atti alcuna prova dell'esborso della somma di € 370,00 sicchè detta somma non dovrebbe essere riconosciuta ma devesi osservare che la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le spese indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento: come da insegnamenti della Corte di Cassazione (v.da ultimo sia pure in altro ambito, pronuncia n. 17670 del 26 giugno 2024 ) la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, dovendosi invece verificare se i danni esposti possano esser qualificati come conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso in cui vi rientrano anche le spese necessarie per porre rimedio alla situazione dannosa a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte o meno agli esborsi. Si tratta nel caso di specie di spese “odontoiatriche” necessarie per porre rimedio alle lesioni subite dal minore, spese che lo stesso CTU ha ritenuto essere congrue in relazione ai trattamenti richiesti da quella tipologia di lesione e di fatto posti in essere. Detto importo va rivalutato dal maggio 2014 fino alla data della pubblicazione della sentenza e maggiorato di interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate, sino al saldo.
Il CTU ha anche indicato la prevedibilità di una spesa futura per i trattamenti di rinnovo della riabilitazione odontoiatrica a suo tempo eseguita, basata su due possibili alternative allo stato non escludibili a priori (rinnovo in composito / intarsio in ceramica, che hanno costi e
27 tempi di rinnovo diversi), in complessivi euro 4.200,00, somma che si reputa congrua , richiamandosi sul punto le argomentazioni del CTU e
Parte che va dunque posta a carico della con gli interessi legali fino al saldo.
e hanno anche formulato domanda Parte_1 Parte_2
risarcitoria in proprio per il danno da essi subito in ragione dell'incidente occorso al figlio. Non vi è però alcuna specifica allegazione, che consenta di determinare l' an e quantum di detto preteso danno, tenuto peraltro conto del fatto che la “vittima primaria “ ha riportato una lesione permanente assai lieve (0.5%) così come un periodo breve di inabilità temporanea, peraltro solo parziale al 25%: la domanda va dunque rigettata.
Restano la liquidare le spese di lite.
Sul punto va richiamato il principio ormai consolidatosi (v sentenza
Corte di Cass.n. 1570 2023) secondo cui “ se l'azione civile, inizialmente esercitata davanti al giudice penale, prosegue davanti al giudice civile e se è costui a definirla, rigettandola o accogliendola, è costui che deve liquidare le spese di ogni fase in cui quell'azione civile si è svolta.
Posto, in altri termini, che la decisione sulle spese è necessariamente condizionata da quella sul merito, essa non può che essere basata sull'esito globale del giudizio (Cass.15506/ 2018), ed è per tale motivo che, nel caso di giudizio di rinvio, all'interno di un procedimento civile, il giudice del rinvio deve liquidare anche le spese dell'intero processo a favore della parte, che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio
(Cass. 1407/ 2020).
Questa regola non cambia sol perché l'azione civile è dapprima esercitata nel processo penale e poi "trasferita" in quello civile: è la medesima azione civile, che viene definita dal giudice del rinvio in sede civile, il quale dunque nel regolare le spese, a seguito della definitiva
28 decisione nel merito, deve tener conto di ogni fase e grado in cui quell'azione civile si è svolta”. Nello stesso senso anche ordinanza Cass civ n. 15290 del 31.5.2024 secondo cui non si tratta di provvedere sulle spese sostenute nel processo penale per l'accertamento dei reati, bensì di provvedere sulle spese concernenti il rapporto processuale tra le parti del giudizio civile (ivi compreso il rapporto processuale tra le parti private del processo penale: art. 541 cod. proc. pen.) tenendosi conto dell'esito complessivo della controversia tra loro intercorsa (Cass.
18/03/2014, 6259; Cass. 12/04/2018, n. 9064; Cass. 6/10/2021, n.
27056).
Dette spese vanno liquidate avuto riguardo alle “tariffe” aggiornate con il DM 147 del 13.8.2022 posto che è principio consolidato che i compensi del difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento della stessa ( o con la cessazione dell'incarico professionale) distinguendosi solo il giudizio di legittimità per il quale essi vanno invece liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento del medesimo;
(v. Cass. Civ sez. VI – 1, ordinanza 20 giugno n. 18680, Cass. civ., sez. II, ord., 3 settembre 2021, n. 23873): nel caso di specie va dunque fatto riferimento per i gradi di merito alle tabelle vigenti al momento del presente giudizio di rinvio e così pure per il giudizio di legittimità che si è concluso nel 2023 quando dunque già era entrato in vigore il citato DM
Atteso l' esito complessivo del giudizio la va Controparte_2
condannata a rifondere agli attori in riassunzione le spese di lite dei vari gradi di giudizio che vengono liquidate, in valori medi, per il grado davanti al Giudice di Pace in € 2269,00 e per il grado davanti al
Tribunale monocratico in € 3592,00, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
29 Non vi è prova di svolgimento di attività nel grado svoltosi presso la
Corte di Cassazione.
Per il presente grado di giudizio, il valore della controversia viene determinato non sul disputatum ma con il correttivo del decisum , posto che i danni sono stati liquidati in misura assai inferiore al richiesto: va applicato lo scaglione di valore da compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,0 in importi medi : le spese di lite vengono pertanto liquidate in € 5809,00 per compensi professionali oltre €
547,00 per spese esenti ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della
[...]
. Controparte_2
A loro volta gli odierni attori in riassunzione vanno condannati a rifondere a le spese sostenute per difendersi dalla Controparte_1
domanda risarcitoria della parte civile liquidate nei minimi per i gradi davanti al Giudice di Pace, al Tribunale e alla Corte di Cassazione - posto che le difese della hanno riguardato in tali gradi anche la CP_1
sua posizione quale imputata nel procedimento penale - e dunque €
1135,00 davanti al Giudice di pace, € 1797,00 davanti al Tribunale monocratico ed € 3167,00 davanti alla Corte di Cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge
Per il presente grado di rinvio che ha riguardato esclusivamente il rapporto processuale “civile” le spese di lite vengono liquidate in valori medi ovvero in € 5809,00 per compensi oltre spese generali ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sulla causa di rinvio ex art. 622 c.p.p. riassunta da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , ogni altra domanda ed eccezione Controparte_2
rigettate
30 1)dichiara il difetto di legittimazione processuale di Controparte_1
2)condanna la a corrispondere a Controparte_2
e quali legali rappresentanti di Parte_2 Parte_1 [...]
Persona_1
- l'importo di € 1280,25 da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data dell'illecito al saldo, da calcolarsi di anno in anno sulla somma devalutata al maggio 2014 e via via di anno in anno rivalutata fino alla data della pubblicazione della sentenza;
-l'importo di € 670,00 da rivalutarsi dal maggio 2014 fino alla data della pubblicazione della sentenza e da maggiorarsi di interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutata, sino al saldo.
- l'importo di € 4200,00 con gli interessi legali sino al saldo.
3)Rigetta le domande risarcitorie formulate da e Parte_1
“in proprio” Parte_2
4)Condanna la a rifondere agli attori in Controparte_2
riassunzione le spese di lite che liquida:
- per il grado davanti al Giudice di Pace in € 2269,00 per compensi professionali
- per il grado davanti al Tribunale monocratico in € 3592,00 per compensi professionali
- per il presente grado in € 5809,00 per compensi professionali ed in € 547,00 per spese esenti il tutto oltre spese generali ed accessori di legge .
5)pone le spese di CTU definitivamente a carico della CP_2
[...]
6)condanna gli attori in riassunzione a rifondere a le Controparte_1
spese di lite che liquida:
- per il grado davanti al Giudice di Pace in € 1135,00 per compensi professionali
31 - per il grado davanti al Tribunale monocratico in € 1797,00 per compensi professionali
- per il giudizio di Cassazione in € 3167,00, per compensi professionali
- per il presente grado in € 5809,00 per compensi professionali il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Deciso in Trento, Camera di consiglio del 11.2.2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa
Guzzo Liliana
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
405 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia