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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 15 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4844 /2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, e , nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di , nato a C.F._3 Persona_1
Catania il 07.10.57 e deceduto il 14.11.07, tutti elettivamente domiciliati in Catania, via Oliveto
Scammacca n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesca Marchi, che li rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilitò;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I Ricorrenti, eredi legittimi di , con ricorso depositato il 20.05.2025 Persona_1 hanno impugnato l'accertamento di indebito datato 16.01.25, notificato al solo con Parte_4 il quale l' ha chiesto la restituzione della complessiva somma di € 5.286,69 indebitamente CP_1 corrisposta a titolo di ratei di pensione del sig. per il periodo Persona_1
01.12.2007 – 31.01.2008. Parte ricorrente, ritenendo prescritta la pretesa creditoria dell'Ente, ha rappresentato, di aver proposto, avverso il suddetto accertamento, ricorso amministrativo, rigettato dall'Istituto sull'assunto che il termine di prescrizione, nella specie non decorre dalla data del pagamento ma dalla data di acquisizione dell'indebito. Ha eccepito l'erroneità di tale assunto e precisato che l' ha avuto tempestiva notizia dell'avvenuto decesso, poiché, per sua stessa CP_1 ammissione, i pagamenti sono cessati dal febbraio 2008. Pertanto, ritiene che l' era sin da CP_1 subito nelle condizioni di verificare l'eventuale ed asserita esistenza di pagamenti non dovuti. Ha CP_ precisato che il termine ultimo entro il quale, l' avrebbe potuto agire per la restituzione delle somme era gennaio 2018, con la conseguenza che alla data di notifica del provvedimento oggi CP_ CP_ impugnato,12.02.25, il credito vantato dall' era ormai prescritto. Ha richiamato la circolare n. 47/2018 evidenziando che l'Istituto ha errato nel rigettare il ricorso amministrativo, posto che proprio la circolare richiamata - oltre a precisare che la prescrizione opera d'ufficio - specifica come il decorso della prescrizione vada computato, in generale, da quanto viene effettuata all'Istituto la necessaria comunicazione e, nel dettaglio, in caso di indebiti post mortem (tale l'ipotesi in esame), in ogni caso dalla data di pagamento (del singolo rateo, qualora l'indebito non abbia natura soggettiva, dall'ultimo rateo in caso contrario). Pertanto, considerato che i pagamenti, risalgono ai mesi di dicembre 2007 e gennaio 2008, è da tale momento che poteva e doveva essere esercitata l'azione di restituzione, restando, per contro, del tutto irrilevante il momento in cui l' ha provveduto a CP_1
“caricare” i dati. Ha concluso chiedendo accertare, ritenere e dichiarare, l'intervenuta perenzione, per inutile decorso del termine di prescrizione, dell'asserito credito di cui all'accertamento di indebito datato 16.01.25 emesso da parte avversa, indi annullare e/o con qualsiasi altra forma invalidare il predetto accertamento e dire non dovuto alcuno degli importi ivi indicati, con esemplare condanna di parte avversa al pagamento di spese e compensi di causa
Si è costituito, con memorie depositate il 08.10.2025, l' che ha precisato che l'indebito è stato CP_1 accertato in data 27/06/2016 e notificato al ricorrente con esito “indirizzo insufficiente” e successivamente, con esito positivo in data 12/02/2025. Ha eccepito che non risulta maturata la prescrizione decennale, considerato che l'indebito, ancorché pagato per il periodo 01.12.2007-
31.01.2008, è stato acquisito in data 27.06.2016 con caricamento centrale - Agenzia delle entrate
Centro”, quando è stato noto il decesso, non comunicato dagli istanti, a seguito degli accertamenti effettuati. Ha dedotto che era onere di parte ricorrente comunicare l'avvenuto decesso e che gli eredi hanno continuato a percepire una prestazione non dovuta a seguito del decesso del titolare della prestazione. Ritiene che è dal momento in cui è stata accertato d'ufficio il decesso che dovrebbe decorrere il termine di prescrizione, e non già dall'avvenuta corresponsione dei ratei al de cuius. Ha, infine, eccepito che è onere del ricorrente provare la sussistenza dei presupposti della propria pretesa.
Ha concluso chiedendo: dichiarare la legittimità e la ripetibilità dell'indebito contestato e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dai ricorrenti con condanna di controparte alle spese di giudizio. Con provvedimento del 21.10.2025, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 15.12.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.. Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni.
La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2 Il ricorso è fondato e può quindi trovare accoglimento.
Oggetto di giudizio è l'indebito costituito dalla riscossione post mortem, da parte degli eredi di deceduto il 14/11/2007, dei ratei di dicembre 2007 e gennaio 2008 della Persona_2 pensione di vecchiaia spettante al de cuius,
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Istituto, stante che dalla data dell'erogazione, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. risulta essere ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale. L' ritiene che nella specie non si sia perfezionata CP_1 alcuna prescrizione in quanto la stessa non decorrerebbe dalla indebita erogazione ma dal momento in cui è stato acquisito l'indebito in data 27.06.2016 ed ha avuto conoscenza del decesso non comunicato dagli istanti. CP_ Dalla documentazione prodotta dall' risulta che i ratei di pensione di vecchiaia sono stati accreditato dall'Istituto sul conto corrente del de cuius. CP_ E' pacifico in quanto non contestato che gli eredi non hanno comunicato all' la notizia del decesso del loro congiunto avvenuto in data 14/11/2007.
Si osserva, altresì, che l'art. 34 L. 21 luglio 1965, n. 903 dispone: Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del
Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.
L'art. 34 legge n. 903, ha, quindi, stabilito l'obbligo per gli ufficiali d'anagrafe di informare l'Istituto in ordine alle variazioni, per matrimonio o morte e quindi di comunicare il decesso del pensionato.
E' pacifico che gli unici ratei di pensione erogati post mortem, così come affermato dai ricorrenti e CP_ non contestato dall' riguardano dicembre 2007 e gennaio 2008. Non risulta, infatti documentata l'erogazione di ratei di pensione dopo gennaio 2008. Ed invero lo stesso istituto documenta l'eliminazione della pensione in data 18.12.2007 per decesso CP_ del pensionato avvenuto in data 14.11.2007 (si veda doc flusso 01 2008 fasc. . CP_ Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall' questi aveva perfetta conoscenza del decesso del pensionato già da 18.12.2007 tant'è cha in tale data ha eliminato la pensione proprio per avvenuto decesso del titolare.
Per quanto sopra al credito azionato dall' non si applichi un regime prescrizionale speciale, CP_1 per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale, sensi dell'art. 2946 c.c., che decorre dalla CP_ data in cui l' ha effettuato il pagamento indebito, e cioè dal 03.12.2007 e dal 02.01.2008. Orbene, CP_ nel caso concreto, nessun ostacolo di fatto o di diritto ha impedito all' di agire con tempestività per il recupero delle somme erogate. Ben avrebbe potuto agire per il recupero delle somme già dal
18.12.2007, quando venuto a conoscenza del decesso del pensionato ha estinto la pensione.
Posto che nella specie la prescrizione è decennale, ex artt. 2033 e 2946 cod. civ. e decorre dal momento della indebita erogazione, occorre precisare che l'erogazione indebita riguarda il periodo
01.12.2007 e 31.08.2009.
L'Ente ha prodotto quale primo atto interruttivo della prescrizione la richiesta di restituzione di somme indebitamente corrisposte del 26 luglio 2016, indirizza all'erede ed allo stesso Parte_4
CP_ mai recapitata per indirizzo insufficiente (doc ricevuta ritorno erede 2016 inesitata fasc. . A detta comunicazione nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta stante che non risulta pervenuta al destinatario. Ciò posto si deve ritenere, in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione, che alla data del 12.02.2025 (doc. ricevuta ritorno erede 2025 fasc. CP_
, in cui è pervenuta la richiesta di restituzione oggetto di odierna impugnazione, la prescrizione decennale si era ampiamente perfezionata. Pertanto, nulla è dovuto dagli eredi per l'indebito di
€5.286,69, pratica n. 12904939, essendosi prescritto il diritto dell'Ente a ripetere la somma di
5.286,69 indebitamente corrisposta a titolo di ratei di pensione del sig. per Persona_1 il periodo 01.12.2007 – 31.01.2008.
Per quanto sopra il ricorso va accolto
3. Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e CP_ vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4844/2025R.G. così statuisce: dichiara irripetibile l'indebito pratica n. 12904939 di €. 5.286,69; condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi €.1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania 16 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 15 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4844 /2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, e , nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di , nato a C.F._3 Persona_1
Catania il 07.10.57 e deceduto il 14.11.07, tutti elettivamente domiciliati in Catania, via Oliveto
Scammacca n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesca Marchi, che li rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilitò;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I Ricorrenti, eredi legittimi di , con ricorso depositato il 20.05.2025 Persona_1 hanno impugnato l'accertamento di indebito datato 16.01.25, notificato al solo con Parte_4 il quale l' ha chiesto la restituzione della complessiva somma di € 5.286,69 indebitamente CP_1 corrisposta a titolo di ratei di pensione del sig. per il periodo Persona_1
01.12.2007 – 31.01.2008. Parte ricorrente, ritenendo prescritta la pretesa creditoria dell'Ente, ha rappresentato, di aver proposto, avverso il suddetto accertamento, ricorso amministrativo, rigettato dall'Istituto sull'assunto che il termine di prescrizione, nella specie non decorre dalla data del pagamento ma dalla data di acquisizione dell'indebito. Ha eccepito l'erroneità di tale assunto e precisato che l' ha avuto tempestiva notizia dell'avvenuto decesso, poiché, per sua stessa CP_1 ammissione, i pagamenti sono cessati dal febbraio 2008. Pertanto, ritiene che l' era sin da CP_1 subito nelle condizioni di verificare l'eventuale ed asserita esistenza di pagamenti non dovuti. Ha CP_ precisato che il termine ultimo entro il quale, l' avrebbe potuto agire per la restituzione delle somme era gennaio 2018, con la conseguenza che alla data di notifica del provvedimento oggi CP_ CP_ impugnato,12.02.25, il credito vantato dall' era ormai prescritto. Ha richiamato la circolare n. 47/2018 evidenziando che l'Istituto ha errato nel rigettare il ricorso amministrativo, posto che proprio la circolare richiamata - oltre a precisare che la prescrizione opera d'ufficio - specifica come il decorso della prescrizione vada computato, in generale, da quanto viene effettuata all'Istituto la necessaria comunicazione e, nel dettaglio, in caso di indebiti post mortem (tale l'ipotesi in esame), in ogni caso dalla data di pagamento (del singolo rateo, qualora l'indebito non abbia natura soggettiva, dall'ultimo rateo in caso contrario). Pertanto, considerato che i pagamenti, risalgono ai mesi di dicembre 2007 e gennaio 2008, è da tale momento che poteva e doveva essere esercitata l'azione di restituzione, restando, per contro, del tutto irrilevante il momento in cui l' ha provveduto a CP_1
“caricare” i dati. Ha concluso chiedendo accertare, ritenere e dichiarare, l'intervenuta perenzione, per inutile decorso del termine di prescrizione, dell'asserito credito di cui all'accertamento di indebito datato 16.01.25 emesso da parte avversa, indi annullare e/o con qualsiasi altra forma invalidare il predetto accertamento e dire non dovuto alcuno degli importi ivi indicati, con esemplare condanna di parte avversa al pagamento di spese e compensi di causa
Si è costituito, con memorie depositate il 08.10.2025, l' che ha precisato che l'indebito è stato CP_1 accertato in data 27/06/2016 e notificato al ricorrente con esito “indirizzo insufficiente” e successivamente, con esito positivo in data 12/02/2025. Ha eccepito che non risulta maturata la prescrizione decennale, considerato che l'indebito, ancorché pagato per il periodo 01.12.2007-
31.01.2008, è stato acquisito in data 27.06.2016 con caricamento centrale - Agenzia delle entrate
Centro”, quando è stato noto il decesso, non comunicato dagli istanti, a seguito degli accertamenti effettuati. Ha dedotto che era onere di parte ricorrente comunicare l'avvenuto decesso e che gli eredi hanno continuato a percepire una prestazione non dovuta a seguito del decesso del titolare della prestazione. Ritiene che è dal momento in cui è stata accertato d'ufficio il decesso che dovrebbe decorrere il termine di prescrizione, e non già dall'avvenuta corresponsione dei ratei al de cuius. Ha, infine, eccepito che è onere del ricorrente provare la sussistenza dei presupposti della propria pretesa.
Ha concluso chiedendo: dichiarare la legittimità e la ripetibilità dell'indebito contestato e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dai ricorrenti con condanna di controparte alle spese di giudizio. Con provvedimento del 21.10.2025, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 15.12.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.. Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni.
La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2 Il ricorso è fondato e può quindi trovare accoglimento.
Oggetto di giudizio è l'indebito costituito dalla riscossione post mortem, da parte degli eredi di deceduto il 14/11/2007, dei ratei di dicembre 2007 e gennaio 2008 della Persona_2 pensione di vecchiaia spettante al de cuius,
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Istituto, stante che dalla data dell'erogazione, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. risulta essere ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale. L' ritiene che nella specie non si sia perfezionata CP_1 alcuna prescrizione in quanto la stessa non decorrerebbe dalla indebita erogazione ma dal momento in cui è stato acquisito l'indebito in data 27.06.2016 ed ha avuto conoscenza del decesso non comunicato dagli istanti. CP_ Dalla documentazione prodotta dall' risulta che i ratei di pensione di vecchiaia sono stati accreditato dall'Istituto sul conto corrente del de cuius. CP_ E' pacifico in quanto non contestato che gli eredi non hanno comunicato all' la notizia del decesso del loro congiunto avvenuto in data 14/11/2007.
Si osserva, altresì, che l'art. 34 L. 21 luglio 1965, n. 903 dispone: Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del
Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.
L'art. 34 legge n. 903, ha, quindi, stabilito l'obbligo per gli ufficiali d'anagrafe di informare l'Istituto in ordine alle variazioni, per matrimonio o morte e quindi di comunicare il decesso del pensionato.
E' pacifico che gli unici ratei di pensione erogati post mortem, così come affermato dai ricorrenti e CP_ non contestato dall' riguardano dicembre 2007 e gennaio 2008. Non risulta, infatti documentata l'erogazione di ratei di pensione dopo gennaio 2008. Ed invero lo stesso istituto documenta l'eliminazione della pensione in data 18.12.2007 per decesso CP_ del pensionato avvenuto in data 14.11.2007 (si veda doc flusso 01 2008 fasc. . CP_ Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall' questi aveva perfetta conoscenza del decesso del pensionato già da 18.12.2007 tant'è cha in tale data ha eliminato la pensione proprio per avvenuto decesso del titolare.
Per quanto sopra al credito azionato dall' non si applichi un regime prescrizionale speciale, CP_1 per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale, sensi dell'art. 2946 c.c., che decorre dalla CP_ data in cui l' ha effettuato il pagamento indebito, e cioè dal 03.12.2007 e dal 02.01.2008. Orbene, CP_ nel caso concreto, nessun ostacolo di fatto o di diritto ha impedito all' di agire con tempestività per il recupero delle somme erogate. Ben avrebbe potuto agire per il recupero delle somme già dal
18.12.2007, quando venuto a conoscenza del decesso del pensionato ha estinto la pensione.
Posto che nella specie la prescrizione è decennale, ex artt. 2033 e 2946 cod. civ. e decorre dal momento della indebita erogazione, occorre precisare che l'erogazione indebita riguarda il periodo
01.12.2007 e 31.08.2009.
L'Ente ha prodotto quale primo atto interruttivo della prescrizione la richiesta di restituzione di somme indebitamente corrisposte del 26 luglio 2016, indirizza all'erede ed allo stesso Parte_4
CP_ mai recapitata per indirizzo insufficiente (doc ricevuta ritorno erede 2016 inesitata fasc. . A detta comunicazione nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta stante che non risulta pervenuta al destinatario. Ciò posto si deve ritenere, in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione, che alla data del 12.02.2025 (doc. ricevuta ritorno erede 2025 fasc. CP_
, in cui è pervenuta la richiesta di restituzione oggetto di odierna impugnazione, la prescrizione decennale si era ampiamente perfezionata. Pertanto, nulla è dovuto dagli eredi per l'indebito di
€5.286,69, pratica n. 12904939, essendosi prescritto il diritto dell'Ente a ripetere la somma di
5.286,69 indebitamente corrisposta a titolo di ratei di pensione del sig. per Persona_1 il periodo 01.12.2007 – 31.01.2008.
Per quanto sopra il ricorso va accolto
3. Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e CP_ vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4844/2025R.G. così statuisce: dichiara irripetibile l'indebito pratica n. 12904939 di €. 5.286,69; condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi €.1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania 16 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi