TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/08/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2840/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Rho, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE
contro
Controparte_1
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'avv. FUSIGNANI MARCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
(CF. ), contumace, Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 11 PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, darsi atto che per fatto irreparabile e imputabile
Cont all'attività medica specialistica esercitata dai medici dipendenti della convenuta
[...]
di la Sig. riportava danni permanenti percentualizzati in CTU Parte_2 CP_1 Pt_1
Dr. nella misura del 4%, donde il fondamento di responsabilità imputabile sussistente CP_4
il vincolo di subordinazione ex art.2086 cod. civ.;
conseguentemente, condannarla per violazione del dovere di diligenza ex art. 1176 II c., 1218, 1228 e
2043 cod.civ. al risarcimento dei danni tutti cagionati all'istante e quantificati in Euro 23.165,00,
somma così scaturente:
Danno biologico 4% € 10.674,00
Sofferenza soggettiva (gravità lesione) “ 10.006,00
30 gg. ITP, ossia
10 gg. ITP 50% “ 490,00
10 gg. ITP 30% “ 327,00
10 gg. ITP 10% “ 98,00
Costo CT Dott. “ 270,00 Per_1
Costo CT Dott. op.peritali)“ 400,00 Persona_2
Costo CTU Dr. “ 900,00 CP_4
Totale “ 23.165,00 SEO
pagina 2 di 11 somma maggiore o minore ritenuta equa e di Giustizia, in ogni caso con accessori in misura legale
computati sulla somma risultante dalla devalutazione alla data dell'evento e progressivamente
rivalutata al 31.12 di ogni anno ad oggi e gli ulteriori dalla emananda sentenza al soddisfo effettivo.
Porre definitivamente a carico di parte convenuta gli oneri del CTU come liquidati in decreto, e col
favore di spese e compensi, da distrarsi ex art. 93 cpc”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia il Tribunale, reiectis contrariis,
in principalità: assolvere la convenuta dalle domande ex adverso proposte;
in subordine contenere il richiesto risarcimento nei limiti di quanto provato dando atto che parte
convenuta ha formulato proposta risarcitoria pari ad € 9.000,00 onnicomprensivi come da quietanza
del 20/12/2022 trasmessa al difensore attoreo.
Con il favore delle spese.
In via istruttoria l' insta per l'ammissione di prova per testi sulle Controparte_1
seguenti circostanze:
1) Vero che in data 18/12/2017, prima di sottoporre alla paziente il modulo di Parte_1
consenso informato che mi si rammostra sub doc. 3, illustrai alla paziente i rischi e le possibili
complicanze dell'intervento chirurgico;
2) Vero che in tale contesto esplicitai alla sig.ra la possibile complicanza della lesione Parte_1
dei fasci nervosi presenti in situ;
3) Vero che in data 18/12/2017 illustrai alla sig.ra la possibilità di attendere prima di Parte_1
sottoporsi all'intervento di avulsione degli elementi dentari al fine di valutare l'evoluzione della
patologia;
4) Vero che la sig.ra mi dichiarò di voler essere sottoposta all'intervento il più Parte_1
velocemente possibile non intendendo attendere oltre;
pagina 3 di 11 5) Vero che nel contesto di cui al capitolo 1) la sig.ra riferì di aver compreso quanto Parte_1
spiegatole in ordine ai rischi ed alle complicanze dell'intervento ed all'esito di ciò sottoscrisse il modulo
di consenso informato;
6) Vero che in data 18/12/2017 ho assistito al colloquio tra la sig.ra e i dottori Parte_1
e che si svolgeva nei locali del reparto di chirurgia maxillo Testimone_1 Persona_3
facciale dell'Ospedale Maggiore della Carità di CP_1
7) Vero che il dialgo tra i soggetti di cui al capitolo che precede riguardava l'esposizione da parte dei
medici dei rischi e delle complicanze dell'intervento chirurgico di avulsione dentaria;
8) Vero che nel corso del dialogo tra medici e paziente cui al capitolo 6) la sig.ra disse di voler Pt_1
procedere al più presto con l'intervento di avulsione dei denti 1.8, 2.8, 4.8;
9) Vero che all'esito del dialogo tra medici e paziente cui al capitolo 6) la sig.ra disse Parte_1
di aver compreso i rischi e le possibili complicanze dell'intervento chirurgico;
10) Vero che all'esito del dialogo tra medici e paziente cui al capitolo 6) la sig.ra Parte_1
sottoscrisse il modulo di consenso informato che mi si rammostra sub doc. 3.
Si indicano a testimone:
dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Testimone_1
Corso Mazzini 18 – Novara;
dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Persona_3
Mazzini 18 – CP_1
dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Testimone_2
Mazzini 18 – CP_1
sig.ra c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Persona_4
Mazzini 18 – Novara.
Si indicano in prova contraria sui capitoli attorei che saranno ammessi i seguenti testimoni:
pagina 4 di 11 dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Testimone_1
Corso Mazzini 18 – Novara;
dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Persona_3
Mazzini 18 – CP_1
dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Testimone_2
Mazzini 18 – Novara
sig.ra c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Persona_4
Mazzini 18 – Novara;
Con osservanza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara e l' Controparte_2
per sentirne accertare la responsabilità professionale in ordine ad un
[...]
intervento chirurgico praticato presso l'Ospedale, oltre che per ottenere la condanna delle controparti al risarcimento dei danni in conseguenza patiti.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara si è costituita in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.
non si è costituita e, in sede di prima udienza, l'attrice ha dichiarato di CP_2
rinunciare alla domanda nei suoi confronti svolta. Non essendosi provveduto in corso di causa, va in questa sede dichiarata l'estinzione, per rinuncia, in relazione al rapporto processuale instauratosi con tale parte del giudizio. Non occorre provvedere in punto spese,
in difetto di costituzione della parte nei cui confronti la rinuncia è stata effettuata.
pagina 5 di 11 Il procedimento è stato istruito tramite l'espletamento di c.t.u. medico-legale.
A seguito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, essendo stato riscontrato lo smarrimento, a seguito delle operazioni peritali, del fascicolo di parte attrice,
che aveva iscritto a ruolo la causa in forma cartacea, sicché ne è stata disposta la ricostituzione. Eseguito l'incombente, la parte attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa al rimborso delle spese sostenute in favore del consulente tecnico di parte
(cfr. verbale di udienza dell'8/7/2025).
2. La responsabilità della convenuta
ha allegato di essersi sottoposta presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Parte_1
“Maggiore della Carità” di il 18.12.2017, ad intervento chirurgico di “avulsione del 48” CP_1
e di aver riportato, in ragione di una non corretta esecuzione dell'intervento, danni da
“alterazione della condizione sensitiva trigeminale della branca mandibolare destra”.
Su questa scorta, ha affermato la responsabilità di parte convenuta in relazione ai danni patiti.
Preliminarmente si evidenzia che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008, n. 18392/2017). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di quest'ultimo, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico, denominato di spedalità o di assistenza sanitaria, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura (cfr. Cass. n. 8826/2007). La responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce pagina 6 di 11 dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Sul piano processuale, ne consegue che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il contatto sociale ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nondimeno, il paziente ha anche l'onere di provare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno subito, consistente nel peggioramento delle condizioni di salute residuate al termine dell'intervento sanitario rispetto a quelle preesistenti (Cass. 7/3/2019, n. 6539).
Compete al debitore, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, dimostrare di aver correttamente adempiuto o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria, prova che va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione
(Cass. n. 24791/2008).
Tanto premesso, si osserva come l'attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante e ciò si ricava dalle risultanze della c.t.u. espletata in corso di giudizio, svolta con metodologia corretta e fondata su un compiuto esame della documentazione disponibile, su cui senz'altro può poggiare la presente decisione.
Il consulente ha accertato che, benché l'esecuzione dell'intervento fosse indicata nel caso di specie, il medico ha omesso di attenersi a una corretta condotta professionale, dal momento pagina 7 di 11 che sarebbe stato preferibile un approccio diversamente programmato, ossia “con un ampio
accesso chirurgico e sezionamento dell'elemento dentario in parti, allo scopo di non ledere, come invece
accaduto, la terminazione nervosa”.
In particolare, facendo riferimento alle buone pratiche, il c.t.u. ha affermato che l'intervento,
da ritenersi di carattere ordinario, “avrebbe dovuto essere svolto secondo una tecnica sicuramente di
scomponimento dell'elemento dentale, e quindi con maggiore cautela nell'affrontare il rapporto
anatomico dente-terminazione nervosa”.
Le complicanze occorse nel caso di specie erano prevedibili, “ma potevano essere prevenute
attraverso un intervento sicuramente più cauto”, quale quello sopra indicato.
Il consulente ha inoltre confermato il nesso causale, avendo accertato che “dalla compressione
prolungata della terminazione nervosa sino alla lacerazione della terminazione stessa sono discese le
conseguenze negative ascrivibili alla perdita di sensibilità del territorio di innervazione della terza
branca del trigemino, ramo esterno alveolare”.
Una volta che il creditore ha assolto il proprio onere probatorio, spetta al debitore provare che una causa imprevedibile e inevitabile abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 28991/2019).
La parte convenuta non ha introdotto in giudizio alcun elemento che possa valere da esimente della responsabilità.
La parte ha contestato alcuni passaggi dell'accertamento condotto dal consulente tecnico d'ufficio. Questi, dal canto proprio, ha dichiarato di aver esaminato le osservazioni pervenute e di avere, ciononostante, confermato il testo della bozza della relazione, reputando infondato quanto rilevato dai c.t.p. e tale valutazione è condivisa dal Tribunale.
Per le ragioni esposte deve affermarsi la responsabilità della struttura convenuta in ordine ai danni riportati da a seguito dell'effettuazione dell'intervento chirurgico del Parte_1
18.12.2017.
pagina 8 di 11
3. I danni risarcibili
Esaurita la fase di accertamento della responsabilità, occorre procedere al vaglio dei danni risarcibili.
Il c.t.u. ha accertato i seguenti danni causalmente riconducibili all'operato di parte convenuta:
• invalidità temporanea: al 50% per giorni dieci, al 30% per ulteriori giorni dieci e per il
10% per ulteriori giorni dieci;
• invalidità permanente: 4%.
Ai sensi dell'art. 7 c. 4 della l. 24/2017 (legge ), il danno conseguente all'attività CP_5
della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Facendo applicazione di tali criteri, vanno riconosciuti € 497,16 per danno biologico temporaneo e € 4.507,25 per danno biologico permanente, per complessivi € 5.004,41.
Tale liquidazione è idonea a ristorare integralmente il pregiudizio patito da Parte_1
, in difetto dell'introduzione in giudizio di elementi che possano condurre ad una
[...]
personalizzazione del danno.
La predetta somma è espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere devalutata alla data dell'intervento quanto al danno biologico temporaneo ed alla data della cessazione dell'invalidità temporanea quanto al danno biologico permanente e poi incrementata per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli ulteriori interessi dalla sentenza al saldo.
pagina 9 di 11 Quanto al danno patrimoniale, si prende atto dell'intervenuta rinuncia di parte attrice alla domanda di rimborso delle spese sostenute per l'attività di consulenza tecnica di parte.
Il c.t.u. ha rilevato come alcuna spesa sanitaria sia stata documentata dalla parte, per cui non può riconoscersi alcuna somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
processuale svolta. La liquidazione è effettuata sulla scorta dell'art. 5 del predetto d.m. e,
cioè, considerato l'importo della condanna, piuttosto che quello della domanda.
Parimenti seguono la soccombenza le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento.
Parte convenuta ha chiesto considerarsi, ai fini della regolamentazione delle spese di lite,
la circostanza che nell'anno 2022 sia stata avanzata una proposta conciliativa per € 9.000,00
omnicomprensivi, rifiutata dalla parte attrice. Non si reputa che ciò rilevi in relazione alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, dal momento che con il presente accertamento giudiziale la parte attrice si è vista riconoscere un importo che, sebbene di poco, risulta maggiore di quello offerto dalla controparte e non trova, dunque,
applicazione quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., secondo periodo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio, per rinuncia, in relazione al rapporto processuale instauratosi con;
Controparte_2
pagina 10 di 11 2) accerta e dichiara la responsabilità contrattuale dell'
[...]
in relazione ai danni patiti da Controparte_6
a seguito dell'intervento chirurgico praticato il 18.12.2017; Parte_1
3) per l'effetto, condanna l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della
Carità” di Novara a risarcire a i danni non patrimoniali patiti, Parte_1
quantificati in € 5.004,41, oltre accessori come indicati in motivazione;
4) pone definitivamente a carico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore
della Carità” di Novara le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto;
5) condanna l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, oltre Parte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed oltre a esborsi documentati, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Novara, 14 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2840/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Rho, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE
contro
Controparte_1
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'avv. FUSIGNANI MARCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
(CF. ), contumace, Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 11 PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, darsi atto che per fatto irreparabile e imputabile
Cont all'attività medica specialistica esercitata dai medici dipendenti della convenuta
[...]
di la Sig. riportava danni permanenti percentualizzati in CTU Parte_2 CP_1 Pt_1
Dr. nella misura del 4%, donde il fondamento di responsabilità imputabile sussistente CP_4
il vincolo di subordinazione ex art.2086 cod. civ.;
conseguentemente, condannarla per violazione del dovere di diligenza ex art. 1176 II c., 1218, 1228 e
2043 cod.civ. al risarcimento dei danni tutti cagionati all'istante e quantificati in Euro 23.165,00,
somma così scaturente:
Danno biologico 4% € 10.674,00
Sofferenza soggettiva (gravità lesione) “ 10.006,00
30 gg. ITP, ossia
10 gg. ITP 50% “ 490,00
10 gg. ITP 30% “ 327,00
10 gg. ITP 10% “ 98,00
Costo CT Dott. “ 270,00 Per_1
Costo CT Dott. op.peritali)“ 400,00 Persona_2
Costo CTU Dr. “ 900,00 CP_4
Totale “ 23.165,00 SEO
pagina 2 di 11 somma maggiore o minore ritenuta equa e di Giustizia, in ogni caso con accessori in misura legale
computati sulla somma risultante dalla devalutazione alla data dell'evento e progressivamente
rivalutata al 31.12 di ogni anno ad oggi e gli ulteriori dalla emananda sentenza al soddisfo effettivo.
Porre definitivamente a carico di parte convenuta gli oneri del CTU come liquidati in decreto, e col
favore di spese e compensi, da distrarsi ex art. 93 cpc”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia il Tribunale, reiectis contrariis,
in principalità: assolvere la convenuta dalle domande ex adverso proposte;
in subordine contenere il richiesto risarcimento nei limiti di quanto provato dando atto che parte
convenuta ha formulato proposta risarcitoria pari ad € 9.000,00 onnicomprensivi come da quietanza
del 20/12/2022 trasmessa al difensore attoreo.
Con il favore delle spese.
In via istruttoria l' insta per l'ammissione di prova per testi sulle Controparte_1
seguenti circostanze:
1) Vero che in data 18/12/2017, prima di sottoporre alla paziente il modulo di Parte_1
consenso informato che mi si rammostra sub doc. 3, illustrai alla paziente i rischi e le possibili
complicanze dell'intervento chirurgico;
2) Vero che in tale contesto esplicitai alla sig.ra la possibile complicanza della lesione Parte_1
dei fasci nervosi presenti in situ;
3) Vero che in data 18/12/2017 illustrai alla sig.ra la possibilità di attendere prima di Parte_1
sottoporsi all'intervento di avulsione degli elementi dentari al fine di valutare l'evoluzione della
patologia;
4) Vero che la sig.ra mi dichiarò di voler essere sottoposta all'intervento il più Parte_1
velocemente possibile non intendendo attendere oltre;
pagina 3 di 11 5) Vero che nel contesto di cui al capitolo 1) la sig.ra riferì di aver compreso quanto Parte_1
spiegatole in ordine ai rischi ed alle complicanze dell'intervento ed all'esito di ciò sottoscrisse il modulo
di consenso informato;
6) Vero che in data 18/12/2017 ho assistito al colloquio tra la sig.ra e i dottori Parte_1
e che si svolgeva nei locali del reparto di chirurgia maxillo Testimone_1 Persona_3
facciale dell'Ospedale Maggiore della Carità di CP_1
7) Vero che il dialgo tra i soggetti di cui al capitolo che precede riguardava l'esposizione da parte dei
medici dei rischi e delle complicanze dell'intervento chirurgico di avulsione dentaria;
8) Vero che nel corso del dialogo tra medici e paziente cui al capitolo 6) la sig.ra disse di voler Pt_1
procedere al più presto con l'intervento di avulsione dei denti 1.8, 2.8, 4.8;
9) Vero che all'esito del dialogo tra medici e paziente cui al capitolo 6) la sig.ra disse Parte_1
di aver compreso i rischi e le possibili complicanze dell'intervento chirurgico;
10) Vero che all'esito del dialogo tra medici e paziente cui al capitolo 6) la sig.ra Parte_1
sottoscrisse il modulo di consenso informato che mi si rammostra sub doc. 3.
Si indicano a testimone:
dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Testimone_1
Corso Mazzini 18 – Novara;
dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Persona_3
Mazzini 18 – CP_1
dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Testimone_2
Mazzini 18 – CP_1
sig.ra c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Persona_4
Mazzini 18 – Novara.
Si indicano in prova contraria sui capitoli attorei che saranno ammessi i seguenti testimoni:
pagina 4 di 11 dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Testimone_1
Corso Mazzini 18 – Novara;
dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Persona_3
Mazzini 18 – CP_1
dr. c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Testimone_2
Mazzini 18 – Novara
sig.ra c/o Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, Corso Persona_4
Mazzini 18 – Novara;
Con osservanza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara e l' Controparte_2
per sentirne accertare la responsabilità professionale in ordine ad un
[...]
intervento chirurgico praticato presso l'Ospedale, oltre che per ottenere la condanna delle controparti al risarcimento dei danni in conseguenza patiti.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara si è costituita in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.
non si è costituita e, in sede di prima udienza, l'attrice ha dichiarato di CP_2
rinunciare alla domanda nei suoi confronti svolta. Non essendosi provveduto in corso di causa, va in questa sede dichiarata l'estinzione, per rinuncia, in relazione al rapporto processuale instauratosi con tale parte del giudizio. Non occorre provvedere in punto spese,
in difetto di costituzione della parte nei cui confronti la rinuncia è stata effettuata.
pagina 5 di 11 Il procedimento è stato istruito tramite l'espletamento di c.t.u. medico-legale.
A seguito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, essendo stato riscontrato lo smarrimento, a seguito delle operazioni peritali, del fascicolo di parte attrice,
che aveva iscritto a ruolo la causa in forma cartacea, sicché ne è stata disposta la ricostituzione. Eseguito l'incombente, la parte attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa al rimborso delle spese sostenute in favore del consulente tecnico di parte
(cfr. verbale di udienza dell'8/7/2025).
2. La responsabilità della convenuta
ha allegato di essersi sottoposta presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Parte_1
“Maggiore della Carità” di il 18.12.2017, ad intervento chirurgico di “avulsione del 48” CP_1
e di aver riportato, in ragione di una non corretta esecuzione dell'intervento, danni da
“alterazione della condizione sensitiva trigeminale della branca mandibolare destra”.
Su questa scorta, ha affermato la responsabilità di parte convenuta in relazione ai danni patiti.
Preliminarmente si evidenzia che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008, n. 18392/2017). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di quest'ultimo, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico, denominato di spedalità o di assistenza sanitaria, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura (cfr. Cass. n. 8826/2007). La responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce pagina 6 di 11 dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Sul piano processuale, ne consegue che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il contatto sociale ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nondimeno, il paziente ha anche l'onere di provare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno subito, consistente nel peggioramento delle condizioni di salute residuate al termine dell'intervento sanitario rispetto a quelle preesistenti (Cass. 7/3/2019, n. 6539).
Compete al debitore, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, dimostrare di aver correttamente adempiuto o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria, prova che va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione
(Cass. n. 24791/2008).
Tanto premesso, si osserva come l'attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante e ciò si ricava dalle risultanze della c.t.u. espletata in corso di giudizio, svolta con metodologia corretta e fondata su un compiuto esame della documentazione disponibile, su cui senz'altro può poggiare la presente decisione.
Il consulente ha accertato che, benché l'esecuzione dell'intervento fosse indicata nel caso di specie, il medico ha omesso di attenersi a una corretta condotta professionale, dal momento pagina 7 di 11 che sarebbe stato preferibile un approccio diversamente programmato, ossia “con un ampio
accesso chirurgico e sezionamento dell'elemento dentario in parti, allo scopo di non ledere, come invece
accaduto, la terminazione nervosa”.
In particolare, facendo riferimento alle buone pratiche, il c.t.u. ha affermato che l'intervento,
da ritenersi di carattere ordinario, “avrebbe dovuto essere svolto secondo una tecnica sicuramente di
scomponimento dell'elemento dentale, e quindi con maggiore cautela nell'affrontare il rapporto
anatomico dente-terminazione nervosa”.
Le complicanze occorse nel caso di specie erano prevedibili, “ma potevano essere prevenute
attraverso un intervento sicuramente più cauto”, quale quello sopra indicato.
Il consulente ha inoltre confermato il nesso causale, avendo accertato che “dalla compressione
prolungata della terminazione nervosa sino alla lacerazione della terminazione stessa sono discese le
conseguenze negative ascrivibili alla perdita di sensibilità del territorio di innervazione della terza
branca del trigemino, ramo esterno alveolare”.
Una volta che il creditore ha assolto il proprio onere probatorio, spetta al debitore provare che una causa imprevedibile e inevitabile abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 28991/2019).
La parte convenuta non ha introdotto in giudizio alcun elemento che possa valere da esimente della responsabilità.
La parte ha contestato alcuni passaggi dell'accertamento condotto dal consulente tecnico d'ufficio. Questi, dal canto proprio, ha dichiarato di aver esaminato le osservazioni pervenute e di avere, ciononostante, confermato il testo della bozza della relazione, reputando infondato quanto rilevato dai c.t.p. e tale valutazione è condivisa dal Tribunale.
Per le ragioni esposte deve affermarsi la responsabilità della struttura convenuta in ordine ai danni riportati da a seguito dell'effettuazione dell'intervento chirurgico del Parte_1
18.12.2017.
pagina 8 di 11
3. I danni risarcibili
Esaurita la fase di accertamento della responsabilità, occorre procedere al vaglio dei danni risarcibili.
Il c.t.u. ha accertato i seguenti danni causalmente riconducibili all'operato di parte convenuta:
• invalidità temporanea: al 50% per giorni dieci, al 30% per ulteriori giorni dieci e per il
10% per ulteriori giorni dieci;
• invalidità permanente: 4%.
Ai sensi dell'art. 7 c. 4 della l. 24/2017 (legge ), il danno conseguente all'attività CP_5
della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Facendo applicazione di tali criteri, vanno riconosciuti € 497,16 per danno biologico temporaneo e € 4.507,25 per danno biologico permanente, per complessivi € 5.004,41.
Tale liquidazione è idonea a ristorare integralmente il pregiudizio patito da Parte_1
, in difetto dell'introduzione in giudizio di elementi che possano condurre ad una
[...]
personalizzazione del danno.
La predetta somma è espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere devalutata alla data dell'intervento quanto al danno biologico temporaneo ed alla data della cessazione dell'invalidità temporanea quanto al danno biologico permanente e poi incrementata per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli ulteriori interessi dalla sentenza al saldo.
pagina 9 di 11 Quanto al danno patrimoniale, si prende atto dell'intervenuta rinuncia di parte attrice alla domanda di rimborso delle spese sostenute per l'attività di consulenza tecnica di parte.
Il c.t.u. ha rilevato come alcuna spesa sanitaria sia stata documentata dalla parte, per cui non può riconoscersi alcuna somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
processuale svolta. La liquidazione è effettuata sulla scorta dell'art. 5 del predetto d.m. e,
cioè, considerato l'importo della condanna, piuttosto che quello della domanda.
Parimenti seguono la soccombenza le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento.
Parte convenuta ha chiesto considerarsi, ai fini della regolamentazione delle spese di lite,
la circostanza che nell'anno 2022 sia stata avanzata una proposta conciliativa per € 9.000,00
omnicomprensivi, rifiutata dalla parte attrice. Non si reputa che ciò rilevi in relazione alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, dal momento che con il presente accertamento giudiziale la parte attrice si è vista riconoscere un importo che, sebbene di poco, risulta maggiore di quello offerto dalla controparte e non trova, dunque,
applicazione quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., secondo periodo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio, per rinuncia, in relazione al rapporto processuale instauratosi con;
Controparte_2
pagina 10 di 11 2) accerta e dichiara la responsabilità contrattuale dell'
[...]
in relazione ai danni patiti da Controparte_6
a seguito dell'intervento chirurgico praticato il 18.12.2017; Parte_1
3) per l'effetto, condanna l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della
Carità” di Novara a risarcire a i danni non patrimoniali patiti, Parte_1
quantificati in € 5.004,41, oltre accessori come indicati in motivazione;
4) pone definitivamente a carico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore
della Carità” di Novara le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto;
5) condanna l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, oltre Parte_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed oltre a esborsi documentati, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Novara, 14 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 11 di 11