Art. 33.
I professori e funzionari non aventi ufficio direttivo i quali, all'atto dell'applicazione della presente legge, abbiano superato il 70° anno di eta' ed abbiano piu' di 25 anni di servizio saranno collocati a riposo.
I professori e funzionari non aventi ufficio direttivo i quali, all'atto dell'applicazione della presente legge, abbiano superato il 70° anno di eta' ed abbiano piu' di 25 anni di servizio saranno collocati a riposo.